Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 2023
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2026
Parti: Unsic, Aic, Asnali, Unsicoop, PMI Italia, Fedagricoltura, Fenapi, Assolav e Fna-Confsal, Snaf-Fna-Confsal, Snalv-Confsal, Confsal-Federlavoratori, Confial, Federagri, Siale
Settori: Agroindustriale, Agricoltura
Fonte: asnali.org


Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura e livelli contrattuali
Art. 3 - Periodo di validità del contratto
Art. 4 - Distribuzione ed efficacia del contratto
Art. 5 - Crescita economica ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Bilateralità
Art. 7 - Ente Bilaterale Agricoltura e Alimentare - Osservatorio Nazionale
Art. 8 - Casse extra legem/Ente Bilaterale Agricolo
Art. 9 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai del Comparto
Art. 10 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 11 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità"
Art. 12 - Azioni bilaterali del mercato del lavoro
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 13 - Assunzione
Art. 14 - Contratto di lavoro individuale
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Lavoro e tutela della gravidanza, della genitorialità e dei minori
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Art. 19 - Somministrazione di lavoro
Art. 20 - Riassunzione
Art. 21 - Categorie di operai agricoli
Art. 22 - Trasformazione del rapporto di lavoro
Art. 23 - Manodopera di migranti
Art. 24 - Trasporti e asili nido
Art. 25 - Pari opportunità

Art. 26 - Convenzioni
Art. 27 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Art. 28 - Esternalizzazione mediante appalti
Titolo IV - Disciplina del personale
Art. 29 - Classificazione del personale operaio
Art. 30 - Mansioni e variazione dei profili professionali
Art. 31 - Mansioni e variazione dei profili professionali per gli operai florovivaisti
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 32 - Orario di lavoro
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Permessi per formazione continua
Art. 36 - Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 37 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 38 - Giorni festivi
Art. 39 - Giorni festivi - Operai florovivaisti

 

Art. 40 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 41 - Interruzioni e recuperi
Art. 42 - Attrezzi e utensili
Art. 43 - Pianificazione del lavoro
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 44 - Elementi della retribuzione
Art. 45 - Ex scala mobile
Art. 46 - Tredicesima mensilità
Art. 47 - Quattordicesima mensilità
Art. 48 - Scatti di anzianità
Art. 49 - Obblighi specifici delle parti
Art. 50 - Rimborso spese
Art. 51 - Cottimo
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 53 - Previdenza e assistenza
Art. 54 - Malattia e infortunio - Operai agricoli
Art. 55 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro
Art. 56 - Cassa integrazione salari
Art. 57 - Anticipazione trattamenti assistenziali
Art. 58 - Lavori pesanti o nocivi
Art. 59 - Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
Art. 60 - Lavoratori tossicodipendenti
Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 61 - Trasferimento di azienda
Art. 62 - Servizio militare
Art. 63 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 64 - Dimissioni per giusta causa
Art. 65 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 66 - Obblighi di diligenza e lealtà dei dipendenti Norme disciplinari - Operai agricoli
Art. 67 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti
Art. 68 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi - Operai florovivaisti
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 69 - Delegato d'azienda - Operai agricoli
Art. 70 - Tutela del delegato d'azienda
Art. 71 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 72 - Riunioni dei lavoratori in azienda
Art. 73 - Permessi sindacali
Art. 74 - Quote sindacali per delega
Titolo X - Norme finali
Art. 75 - Controversie individuali
Art. 76 - Controversie collettive
Art. 77 - Condizioni di miglior favore
Art. 78 - Contrattazione provinciale - Operai agricoli
Art. 79 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 80 - Impegno delle Parti


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle imprese esercenti attività nel comparto dell’agricoltura

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di dicembre, presso la sede nazionale di Confsal Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori in Roma al Viale di Trastevere n. 60, le associazioni datoriali: Unsic Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori […], Aic Associazione Italiana Coltivatori […], Asnali Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori […], Unsicoop Associazione Nazionale Sindacale Italiana delle Cooperative […], PMI Italia Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese […], Fedagricoltura […], Fenapi Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori […], Assolav Associazione di Imprese e Lavoratori Autonomi […], le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Fna Confsal Federazione Nazionale Agricoltura […], Snaf Fna Confsal Sindacato Nazionale Autonomo Forestale […], Snalv Confsal Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori […], Confsal Federlavoratori Federazione lavoratori del settore privato […], nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori tutte assistite da Confsal Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori […], Confial Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori […], Federagri Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura […], Siale Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Europei […], hanno proceduto alla stipula del presente CCNL del comparto agricoltura.

Campo di applicazione
Il CCNL del Settore agricoltura disciplina le prestazioni di lavoro degli operai che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, come riformulato dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228/2001 e normativa collegata ovvero:
- coltivazione di fondi rustici;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse ovvero tutte quelle attività aggiuntive rispetto a quelle principali esercitate dall’impresa agricola (datore di lavoro), che includono:
• attività consistenti nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
• attività consistenti nella fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione e ospitalità, come definite dalla legge.
Più specificamente, sono ascrivibili alle attività agricole:
- produzione di carni e prodotti della loro macellazione;
- produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami;
- lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purea di patate disidratato, spuntini a base di patate, patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;
- produzione di succhi di frutta e di ortaggi;
- lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi;
- produzione di olio di oliva e di semi oleosi;
- produzione di olio di semi di granturco (olio di mais);
- trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
- lavorazione delle granaglie;
- produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile;
- produzione di pane;
- produzione di paste alimentari fresche e secche;
- produzione di vini, grappa, aceto e sidro e altri vini a base di frutta;
- produzione di malto e birra;
- disidratazione di erba medica;
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele;
- produzione di sciroppi di frutta;
- produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce;
- coltivazione e manipolazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi;
- coltivazione e manipolazione di riso;
- coltivazione e manipolazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi;
- coltivazione e manipolazione di tabacco;
- coltivazione e manipolazione di piante tessili;
- coltivazione e manipolazione di piante floricole e altre piante non permanenti;
- coltivazione e manipolazione di uva;
- coltivazione e manipolazione di agrumi;
- coltivazione e manipolazione di pomacee e frutta a nocciolo;
- coltivazione e manipolazione di altra frutta, frutti di bosco, frutta a guscio;
- coltivazione e manipolazione di frutti oleosi;
- coltivazione di piante per la produzione di bevande;
- coltivazione e manipolazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;
- riproduzione delle piante;
- allevamento di bovini da latte;
- allevamento di altri bovini e di bufalini;
- allevamento di cavalli e altri equini;
- allevamento di cammelli e camelidi;
- allevamento di ovini e caprini;
- allevamento di suini;
- allevamento di pollame;
- allevamento di altri animali;
- costruzione, manutenzione e sistemazione del verde pubblico o privato;
- silvicoltura e manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura ovvero segagione, riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, semilavorati e scarti di segagione delle piante.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, ex art. 2135 del codice civile e della normativa vigente in materia, in maniera unitaria e con diffusione su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato tra imprese e cooperative esercenti attività, connesse ed affini a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nel Comparto dell’Agricoltura e affini, configurandosi, quindi, come un CCNL di Comparto con le relative filiere e non solo di categoria.
Le Parti firmatarie individuano il lavoratore agricolo come colui che presta la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo (imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c è colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse).
Le Parti precisano che oggetto della floricoltura o arte di coltivare i fiori è la produzione o il commercio di prodotti per il giardinaggio, fiori recisi, piante fiorite in vaso o cassetta, materiale per la propagazione come semi, bulbi, tuberi, rizomi, ecc. Le coltivazioni possono avvenire in vaso, in piena terra, in serra oppure in giardini all'aperto.
Le medesime Parti precisano altresì che, invece, il settore del florovivaismo è finalizzato alla semina, trapianto e produzione di piante ornamentali arboree o arbustive, bonsai e piante erbacee e, in sintesi, tutto quanto concerne la produzione e commercializzazione dì differenti tipi di piante per gli utilizzi più vari.
Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale;
b) contrattazione di II livello: contratto provinciale.
Contratto nazionale
Il CCNL ha durata triennale e determina il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione.
[…]
Contratto provinciale
[…]
La contrattazione provinciale individua i salari contrattuali e può operare sulle materie specificatamente rinviate dagli artt. 85 e 86 del CCNL secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione a livello nazionale.
[…]
In sede di rinnovo del contratto provinciale, le Parti, potranno inoltre prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Tali programmi potranno essere previsti anche distintamente per settore merceologico.
[…]
A livello nazionale le Parti possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 85 e 86) del presente contratto), per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.
[…]

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Bilateralità

Il sistema delle relazioni sindacali è costituito dall' Ente Bilaterale Agricoltura e Alimentare, denominato EBAA;
Il suddetto Ente bilaterale EBAA ha il compito in via esemplificativa e non esaustiva di:
[…]
c) promuovere e coordinare lo sviluppo di eventuali Organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori;
d) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi;
e) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
f) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
g) esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
h) promuovere iniziative finalizzate all'informazione, prevenzione e formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Alcune delle attività sopra indicate, potranno essere svolte per il tramite delle parti istitutive.
[…]
Enti bilaterali agricoli provinciali
[…]
Gli Enti bilaterali provinciali possono inoltre:
- organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dai contratti provinciali di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
- esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
[…]

Art. 7 - Ente Bilaterale Agricoltura e Alimentare - Osservatorio Nazionale
L'Ente Bilaterale EBAA e l’Osservatorio Nazionale, hanno il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso
- le dinamiche e le tendenze dell'impiego di lavoratori stranieri e delle relative problematiche anche al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
[…]
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro- alimentare, anche attraverso contratti d'area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
[…]
- l'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di proporre iniziative alle parti interessate per rimuovere gli ostacoli che possono incidere negativamente sul normale svolgimento dei negoziati. A tal fine l'EBAA sarà convocato a richiesta di una delle parti;
- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica;
- applicazione nell'ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agro-alimentare ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
[…]
- analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti provinciali al fine di favorir l'armonizzazione di eventuali incoerenze;
- monitoraggio dell'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione;
[…]
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
[…]
- concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
[…]
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
[…]

Art. 11 - Commissione nazionale paritetica per le “pari opportunità”
Una Commissione nazionale per le "pari opportunità" sarà istituita entro quattro mesi dalla stipula del presente CCNL, composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti, con il vincolo per la composizione della parità numerica di genere.
La Commissione svolgerà attività di studio e di ricerca finalizzate a:
a) realizzare azioni a sostegno delle pari opportunità per le lavoratrici agricole che si dovessero trovare in condizioni di svantaggio nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superare eventuali ostacoli, analizzando l'andamento dell'occupazione femminile in agricoltura avvalendosi anche dei dati disaggregati per sesso e inquadramento professionale, forniti dall'Osservatorio nazionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “buone pratiche “realizzate sia in Italia che all'estero, in conformità all’ applicazione delle Raccomandazioni UE e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità;
c) definisce misure concrete finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del lavoro femminile e dei lavoratori svantaggiati;
d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, in conformità alle leggi vigenti.
La Commissione ha facoltà di individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività e per lo svolgimento di tali compiti. I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni. La Commissione si riunisce, di norma a cadenza semestrale, presso l'EBAA, ed è presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
La Commissione chiuderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati, tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
In questa sede verranno presentate sia le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
Le parti, ritengono opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione del collocamento, anche al fine di valorizzare adeguatamente le peculiarità del settore agricolo, convengono:
di attribuire agli Osservatori il compito di seguire, indirizzare, coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti;
di incaricare le parti territorialmente competenti della costituzione di organismi bilaterali con il compito di svolgere iniziative per favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall’art.30 del presente CCNL, dalla legge n. 608 del 96 e dal d.lgs. n. 146 del 97, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera. A tal fine i suddetti organismi realizzeranno gli opportuni raccordi con il servizio pubblico per l’impiego e con gli enti locali competenti.

Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 13 - Assunzione

L’assunzione dei lavoratori agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Può essere a tempo indeterminato o determinato, ed il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni definite dalle prescrizioni di legge vigenti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
[…]
La prestazione lavorativa può essere prestata occasionalmente con i nuovi voucher (così come disciplinati dalla L.96/2018) in aziende con non più di 8 dipendenti, per lo svolgimento di attività agricole per brevi periodi, sino a 10 giorni consecutivi.
La prestazione può essere eseguita da parte di una limitata categoria di lavoratori:
- pensionati sia di vecchiaia che di invalidità;
- studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università;
- disoccupati e percettori di integrazioni al reddito che non siano stati iscritti l'anno precedente all'elenco dei lavoratori agricoli che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi (requisito comune anche agli altri settori produttivi).

Art. 16 - Lavoro e tutela della gravidanza, della genitorialità e dei minori
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applica la normativa legislativa vigente.
I minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria non sono ammessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni legislative vigenti.
Agli operai del Comparto si applicano le norme di legge in materia di permessi per genitorialità.

Art. 18 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Riconosciuta l'importanza dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro, le Parti ne definiscono gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva, al fine di mettere in atto quanto previsto dalla legislazione vigente.
Forma e contenuto del rapporto di apprendistato.
L’assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere effettuata a mezzo di atto scritto, nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione, il periodo di prova ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve contenere anche l'indicazione del tutore o referente aziendale. Esso sarà predisposto sulla base dello schema di cui all'Allegato A del presente accordo.
Destinatari
Un contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità.
Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Durata
Il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata inferiore a sei mesi, fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:
Operai

Area

1° periodo

2° periodo

3° periodo

Durata complessiva

Prima

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Seconda

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Terza

-

12 mesi

12 mesi

24 mesi

Per la terza area il contratto d) apprendistato professionalizzante può essere instaurato limitatamente al livello professionale più elevato dell'area previsto dalla contrattazione provinciale.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto. Durante lo svolgimento del rapporto, le parti possono recedere dal contratto di apprendistato solo in presenza di una giusta causa o dì un giustificato motivo.
[…]
Inquadramento e retribuzione
[…] È, in ogni caso, vietato retribuire l'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Formazione
Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell'impresa, devono consentire all'apprendista l'acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire.
La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d'aula, anche esternamente all'impresa, modalità "e-learning", comunque privilegiando la modalità on the job" ed in affiancamento al tutor aziendale. 
Le ore di formazione "on the job" (a fianco di altri operai qualificati o specializzati) e in affiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall'apprendista e dal tutor azienda. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dalla legislazione vigente. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante.
Le parti, al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante, definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore agricolo, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche - possono essere aggiornati e integrati dalle medesime parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.
Apprendistato a tempo determinato
In conformità alla legislazione vigente, i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le mansioni previste dal presente contratto. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio, dalla data di prima assunzione, entro 48 mesi. La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi.
Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo "Inquadramento e retribuzione", l'inquadramento ed il trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato a tempo determinato non può essere inferiore per gli operai a quello previsto per il livello professionale minimo dell'area di destinazione;
Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di apprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere, sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le modalità previste dalla contrattazione territoriale; in attesa della definizione di tale modalità, il diritto di precedenza è esercitato mediante invio al datore di lavoro di comunicazione scritta entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto.
La durata della formazione è riproporzionata in relazione alla durata del singolo rapporto di apprendistato.
Agli operai apprendisti a tempo determinato non si applica l'art. 25 del presente CCNL.
[…] Tutti i dipendenti possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Le eventuali prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori a tempo determinato delle aziende a carattere stagionale, anziché al trattamento economico maggiorato, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato. I congedi di conguaglio nonché i permessi non goduti concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine. […] Il lavoratore dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a dame comunicazione scritta all'atto dell'assunzione.

Art. 19 - Somministrazione di lavoro
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) sostituzione di lavoratori assenti;
b) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
c) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
d) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
e) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
f) sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
g) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ogni azienda può comunque utilizzare 2 (due) unità da assumere con contratto di somministrazione di lavoro e con le modalità previste nel presente articolo. Oltre alle suddette unità, il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (pari a 270 giornate).
Il numero dei lavoratori come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
L'azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione nei termini previsti dalla legge vigente.

Art. 23 - Manodopera di migranti
Sono "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da diversa provincia o regione per lavori stagionali, ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti vigenti nel luogo ove si effettua la prestazione.
I contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare per questa manodopera:
• il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell'azienda;
• la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Sono "migranti" anche i gruppi di lavoratori, residenti in un comune situato ad oltre 40 km di distanza rispetto al luogo della prestazione lavorativa.
[…]

Art. 25 - Pari opportunità
In ordine con quanto previsto dalle disposizioni di legge, le parti ravvisano l’importanza di applicare concretamente le previsioni normative in materia di pari opportunità uomo-donna, riservando particolare attenzione all'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di superare le barriere che ostacolano un evidente contesto di pari opportunità nel lavoro. Le parti concordano sull' esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le parti recepiscono i principi a cui si ispira il "Codice delle pari opportunità” vigente, tra uomo e donna.

Art. 27 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno comunicazione all'Ente Bilaterale di riferimento, secondo le modalità e nei termini stabiliti dai contratti provinciali.
Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta sono considerati lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente CCNL, salvo condizioni di miglior favore.

Art. 28 - Esternalizzazione mediante appalti
Le imprese agricole interessate a esternalizzare specifiche fasi del processo produttivo ricorrendo ad appalti sono tenute a verificare che gli appaltatori ai quali intendono affidare l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda, siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legge in materia di appalto.
L’impresa appaltante è tenuta ad appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto stipulando, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa.
L'impresa appaltatrice deve essere dotata delle macchine e delle attrezzature necessarie utili all'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto. Tuttavia, l'impresa appaltatrice può utilizzare anche le macchine e le attrezzature disponibili in azienda per esigenze derivanti dall'esecuzione dell'opera complessiva.
L'impresa appaltante dovrà verificare la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, acquisendo da quest'ultima la relativa certificazione (DURC).
Inoltre, l'impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa appaltatrice, anche se condotta in forma cooperativa, applichi, ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del contratto di appalto, la contrattazione collettiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Nel caso in cui l'azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso Stato membro dell'Unione europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno Stato terzo/extra UE, ai lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto si applicano, ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione - compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale eli. riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.
Le parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell'appalto all'Ente bilaterale agricolo territoriale.

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 32 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
In ottemperanza a quanto stabilito della legislazione vigente, tale orario può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono affidati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
I contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro per gli operai addetti alle stalle, all’acquacoltura e alle attività agrituristiche, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione del lavoro.
Per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di orario di lavoro.
Dato per assodato il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, ad esclusione delle attività zootecniche, ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa distribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da prestare nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente coincidente con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, la prestazione di lavoro si svolgerà nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere riconosciuto in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni dev'essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica, come da legislazione vigente. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo restando il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali.

Art. 36 - Permessi straordinari e congedi parentali
[…]
Si richiamano sul punto la normativa e gli accordi tesi a contrastare e a prevenire le molestie sui luoghi di lavoro nonché a favorire le pari opportunità nell'ambiente di lavoro.

Art. 40 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro.
Si considera lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti come previsto dal presente CCNL
Si, considera lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
I lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario possono di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella banca ore e non fruite.
Riguardo la disciplina del lavoro straordinario nei rapporti a tempo parziale si rimanda a quanto disposto dall'art. 5 del presente CCNL

Art. 41 - Interruzioni e recuperi
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato i contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 42 - Attrezzi e utensili
Di regola gli attrezzi ed utensili sono fomiti dalle aziende, salvo diverse consuetudini locali. Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

Art. 43 - Pianificazione del lavoro
È demandato alla contrattazione provinciale di lavoro individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. In proposito sarà esaminata la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione dei turni di lavoro, le squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella dell’integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Gli Osservatori provinciali concorreranno alla soluzione dei problemi suindicati, con studi e proposte dedicati con analisi specifica.
Inoltre, i contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni volte ad assicurare il reclutamento di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici, costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica, che abbiano come fine 1‘esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.

Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 54 - Malattia e infortunio - Operai agricoli

[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Art. 58 - Lavori pesanti o nocivi
I Contratti provinciali definiranno i lavori pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori nocivi e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.

Art. 59 - Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
Le aziende che applicano il presente CCNL sono vincolate al rispetto delle norme di materia di sicurezza dei propri dipendenti, ai sensi dell’art. 2097 c.c. [2087 n.d.r.] e del D.Lg. vo 81/2008 e normativa collegata.
Ai fini di tutelare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori nocività":
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e riconoscendo agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Per completare l'orario lavorativo giornaliero gli operai saranno impiegati in altri lavori ordinari dell’azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell'orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
I contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente comma- le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal contratto e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 potrà essere richiesto l’intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
E' altresì demandato ai contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all'art. 35 del presente CCNL, nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 63 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

In luogo di rapporto di lavoro individuale a tempo indeterminato il licenziamento degli operai può avvenire per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificate dalla legge a. 108/1990.
Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa comporta la risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, ed è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza comunicazioni;
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai contratti provinciali di lavoro;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da una notevole inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero da ragioni relative all'attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
[…]

Art. 66 - Obblighi di diligenza e lealtà dei dipendenti Norme disciplinari - Operai agricoli
I lavoratori, dato il rapporto di lavoro instaurato, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e sono tenuti ad eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le violazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura delle stesse.
Al verificarsi di controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione.

Art. 67 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti
I lavoratori, dato il rapporto di lavoro instaurato, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e sono tenuti ad eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi violazione della disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
a) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
- che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;
b) con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al par. 1.
[…]

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 69 - Delegato d'azienda - Operai agricoli

Nelle aziende con organico superiore a più di 15 operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti dai lavoratori occupati in azienda, e tra questi dovranno essere scelti i candidati.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali nonché adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 71 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il CCNL riconoscono nelle Rappresentanze Sindacali Aziendali lo strumento prioritario per un'adeguata rappresentanza dei lavoratori in ambito aziendale, in un'ottica di favore per un costruttivo confronto e di potenziare le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.
In tale contesto, le parti convengono di riservare alle OO.SS. firmatarie il CCNL di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali, nelle imprese e presso i datori di lavoro che occupino più di 15 lavoratori dipendenti.
Le parti convengono, altresì che:
- alle sole OO.SS. firmatarie è riservato il diritto di indire le elezioni RSA;
- alle rimanenti organizzazioni sindacali è riservato il potere di iniziativa ove esse raccolgano almeno il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto, nelle imprese e presso i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti.
In ogni caso, è richiesto che le procedure di elezione, in dettaglio, siano portate a conoscenza dei lavoratori e del datore di lavoro, con preavviso di almeno 10 giorni di calendario.

Art. 72 - Riunioni dei lavoratori in azienda
I lavoratori hanno diritto di esercitare la libertà di riunirsi negli spazi dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le Rappresentanze sindacali aziendali indicono le riunioni, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono prendere parte dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale, previa comunicazione da indirizzare al datore di lavoro.

Titolo X - Norme finali
Art. 78 - Contrattazione provinciale - Operai agricoli

Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione.
Questo II livello di contrattazione è disciplinato da quanto stabilito all'art. 2 del presente CCNL La contrattazione provinciale può inoltre comprendere materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di definirne la disciplina, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
- art. 5 - Crescita economica ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
- art. 7 - Ente Bilaterale Agricoltura e Alimentare - Osservatorio Nazionale
- art. 13 - Assunzione
- art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
- art. 18 - Apprendistato professionalizzante
- art. 20 - Riassunzione
- art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
- art. 25 - Lavoratori migranti
- art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta
- art. 31 - Classificazione
- art. 34 - Orario di lavoro
- art. 35 - Riposo settimanale
- art. 37 - Permessi per formazione continua
- art. 39 - Permessi per corsi di recupero scolastico
- art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
- art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
- art. 47 - Organizzazione del lavoro
- art. 49 - Retribuzione
- art. 54 - Obblighi particolari tra le parti
- art. 55 - Rimborso spese
- art. 56 - Cottimo
- art. 64 - Lavori pesanti o nocivi
- art. 65 - Tutela della salute dei lavoratori
- art. 72 - Norme disciplinari operai agricoli
- art. 75 - Delegato d'azienda operai agricoli
- art. 81 - Quote sindacali per delega
Le parti sono vincolate al rispetto della presente normativa contrattuale.
[…]

Art. 79 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Il datore si farà carico di tutte le iniziative finalizzate a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza del dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le parti concordano, specificamente, per quanto concerne le attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria atte a tutelare l'ambiente prevenendone i rischi correlati alla fragilità del territorio ed agli incendi boschivi, di garantire il pieno rispetto delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, assicurando l'informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo, ove necessario, specifiche attività formative. Inoltre, le imprese presteranno particolare attenzione e sorveglianza sanitaria nei confronti di quei lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici. Ove per esigenze legate a tale vigilanza si prevedano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario.
Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore. I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.