Tribunale di Milano, Sez. Lav., 19 giugno 2025 - Malattia professionale dell'operaio addetto alle diverse fasi di produzione delle vernici
N. 8335 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
Fatto
1. Con ricorso depositato in data 02/07/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la natura professionale del tumore della vescica sviluppato dal signor , precisando il grado di inabilità temporanea in misura pari al 30% (o nel diverso grado, anche maggiore, che risultasse accertato in corso di causa), condannare INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la rendita per il danno biologico da inabilità temporanea accertato a decorrere dal 121° giorno successivo alla denuncia della malattia professionale; b) con interessi legali sulle somme dovute dalle singole scadenze al saldo; c) con condanna di INAIL al pagamento di spese, diritti e onorari di legge, oltre oneri accessori, da distrarsi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Paolo M. Angelone”.
2. A sostegno di tali domande, il ricorrente ha rappresentato di aver lavorato dal 27 settembre 1960 al 19 giugno 1970 presso il s.p.a. di , nonché dal 6 luglio 1970 sino alla data di pensionamento. avvenuta nel 1994, presso la s.p.a.; ha esposto di essere stato addetto per l’intero periodo sopra indicato alla produzione di smalti, vernici, pitture, occupandosi del travaso di materie prime “liquide”, in “pasta” e in “polvere” in “agitatori” ai fini della miscelazione, in assenza di aspiratori localizzati nelle zone di miscelazione e/o di prova dei prodotti e in assenza di dotazione di idonei dispositivi di protezione individuali, quali per esempio le mascherine filtranti, nonché in difetto di qualsivoglia informazione circa i rischi per la salute e ai possibili effetti degli agenti chimici utilizzati; ha dedotto di aver ricevuto nel gennaio 2011 la diagnosi di carcinoma vescicale di basso grado, con necessità di sottoporsi, negli anni, a plurime resezioni vescicale transuretrale e a cicli di chemioterapia. A seguito di tali circostanze, il ricorrente ha dichiarato di aver denunciato a INAIL la malattia professionale con esito negativo.
3. In diritto, il ricorrente ha evidenziato come il tumore della vescica sia classificato quale malattia professionale collegabile all’esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici ovvero alle ammine aromatiche risale alle modifiche dell’elenco allegato al Testo Unico del 1965 attuate con D.M. 9 aprile 2008 (Gazz. Uff. 21 luglio 2008, n. 169), con conseguente sussistenza di un nesso causale erroneamente negato da INAIL tra il rischio professionale al quale è stato esposto e la patologia sofferta.
4. Si è costituito ritualmente in giudizio I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, la convenuta ha eccepito l’assenza di documentazione idonea a provare il rischio lavorativo e il nesso causale rispetto alla patologia denunciata, anche alla luce dell’insorgenza della malattia dopo 17 anni dalla cessazione dell’attività lavorativa.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali, disposta la CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all’esito della quale ha deciso con sentenza.
Diritto
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. In ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, anche al fine di verificare l’effettiva esposizione al rischio professionale, è stata svolta attività istruttoria e, di seguito, i riportano i verbali delle deposizioni rese dai testi escussi:
• Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Ho lavorato presso dal 1974 al 1998. Preciso che la è stata poi acquistata dalla società intorno al 1985. Ho lavorato sempre presso lo stesso impianto in via a Milano. Non ho lavorato presso la , ma so che anche tale società è stata poi assorbita dalla nel 1999. Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme ed è stato uno dei miei collaboratori per qualche anno. Il ricorrente era operaio addetto alle pesate di colori, ossia pesava la vernice colorata, per poi mescolarla con aggiunta di catalizzatori e diluente. Preciso che le vernici erano già pronte e non venivano prodotte. Il compito del ricorrente era dunque arrivare ad ottenere, miscelando vernici di colori diversi e diluenti, un prodotto che avesse un colore similare ad uno standard. In particolare, questo procedimento veniva chiamato miscelazione. Tutte queste operazioni venivano fatte manualmente e senza l’ausilio di macchinari, salvo l’utilizzo di miscelatori che servivano nella fase inziale, per pesare il prodotto in modo che si partisse da un prodotto finito omogeneo. Preciso che le fasi erano le seguenti: pesatura del materiale, diluizione con diluenti, aggiunta del catalizzatore per velocizzare l’essicazione, applicazione di tale prodotto su lamierini tramite l’operazione di verniciatura e successiva collocazione del lamierino verniciato per l’essicazione in forno. Preciso che sul banco su cui il ricorrente svolgeva le fasi di pesatura, diluizione e miscelazione era presente un aspiratore. Per quanto riguarda la fase della verniciatura, veniva svolta in un’altra sala in cui era presente un aspiratore. Preciso che mentre nella fase della verniciatura, l’ambiente aveva un’aspiratura con un’adeguata portata, l’aspiratore collocato sul banco era molto meno efficace perché altrimenti destabilizzava la bilancia per la pesatura. Preciso che in quegli anni non si utilizzavano le mascherine filtranti ma avevamo i guanti. Le vernici erano acriliche e il catalizzatore era un isocianato. Non ricordo la tipologia di solventi utilizzati, ma sicuramente era presente il toluolo, lo xilolo, invece, l’acquaragia non la utilizzavamo per le vernici. Queste mansioni le posso confermare nel periodo 92-94, invece non posso dire nulla con riguardo alle mansioni svolte precedentemente dal ricorrente, ma preciso che il ricorrente è sempre stato addetto alle vernici, ha sempre lavorato in laboratori a contatto con le vernici”;
• Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Ho lavorato presso la società dal 1972 sino al 1998. Conosco il ricorrente, lavorava con me in laboratorio. Nel laboratorio si lavorava a stretto contatto con le vernici, si facevano solo vernici. Il sig. si occupava di realizzare le vernici sulla base della ricetta che gli era stata data e per farlo creava le vernici sotto delle cappe di aspirazione, le miscelava e poi le spruzzava per vedere il risultato finale. Le vernici erano composte da resine, polveri cromatiche e diluenti, quali ad esempio acetone o altri tipi, a seconda della vernice da realizzare. Tra i diluenti utilizzati ricordo il toluolo che era uno dei maggiormente utilizzati, lo xilolo e l’acquaragia utilizzata per certi tipi di vernici. Le mascherine filtranti ci venivano date saltuariamente, soprattutto negli ultimi tempi, meno all’inizio e comunque servivano a poco. Nei laboratori erano presenti degli aspiratori. Sono passati tanti anni e non ricordo, ma se non sbaglio il ricorrente ha anche lavorato in un reparto in cui vi erano rischi maggiori in quanto i volumi di produzione erano molto elevati rispetto al laboratorio e c’era una maggiore esposizione”.
• Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Ho lavorato presso la dal 1965 al 1994 a Milano in vi . Lavoravo in laboratorio ed ero un colorista. Io e il ricorrente non facevamo lo stesso tipo di lavoro. Il ricorrente lavorava sempre in laboratorio e si occupava di vernici, misurandone la viscosità, la densità e altri aspetti. Le mansioni del ricorrente venivano svolte esclusivamente manualmente senza l’ausilio di macchinari; si occupava di miscelare, aggiungendo solventi. Credo che si occupasse anche della verniciatura, anche se non lavoravamo sullo stesso piano e quindi non so riferirlo con esattezza però sicuramente si occupava anche di verniciatura in quanto il prodotto andava testato da asciutto dopo l’operazione di verniciatura e dopo aver collocato il prodotto nel forno. Confermo che erano presenti delle aspirazioni, ma il solvente veniva comunque aspirato. Io non utilizzavo la mascherina filtrante, ma qualche collega sì, ma non so dire del ricorrente. Tra i solventi ricordo il benzolo - soprattutto all’inizio -, toluolo e xilolo tutti insieme e poi acetato di butile ed etile. Poi successivamente il benzolo è diventato fuori legge, ma ritengo che il ricorrente lo abbia utilizzato perché io lo utilizzavo presso ”.
3. L’istruttoria ha consentito di confermare le allegazioni contenute nel ricorso, dovendosi ritenere provate le mansioni svolte da alle dipendenze delle società e nonché l’esposizione del ricorrente, dal 1960 sino al pensionamento, a diverse sostanze nocive, in assenza di adeguati dispositivi di sicurezza. Nello specifico, i testi hanno tutti concordemente confermato che era operaio addetto (in laboratorio o nei differenti reperti sintetici) alla preparazione, travaso, miscelazione (attraverso aggiunta di catalizzatori, diluenti e solventi) e pesatura delle vernici, nonché alla fase di prova del prodotto (attività di verniciatura a spruzzo) sulle lamiere ed al lavaggio dei grandi contenitori dei coloranti. Si evince, peraltro, che la maggior parte di tali attività erano svolte manualmente, senza l’utilizzo di specifici macchinari, evidenziando uno stretto contatto con le vernici ed i prodotti utilizzati per la preparazione delle stesse senza essere dotato dei dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere, guanti) e ambientali (nello specifico si rileva l’assenza di cappe aspiratrici in molti reparti e, quando presenti, queste risultavano per dimensioni e potenza estremamente inefficaci).
4. Alla luce di tali risultanze, è stata disposta la CTU medico-legale al fine di accertare l’effettiva sussistenza della lamentata patologia e la riconducibilità della stessa alle mansioni svolte.
5. Alla consulenza questo Giudice ritiene senz’altro di poter aderire, condividendone tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l’Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura. Dell’elaborato peritale pare necessario richiamare i soli passaggi essenziali, pur dovendosi lo stesso intendere qui interamente richiamato.
6. Il Consulente dell’Ufficio ha evidenziato che “Dalla documentazione clinica esaminata, risulta comprovato che il Sig. , di anni 85 al momento della visita, sia affetto da carcinoma uroteliale papillare non infiltrante della vescica, plurirecidivato, in attuale follow up oncologico annuale” specificando “che il fattore di rischio più rilevante per lo sviluppo di tumori della vescica è l'esposizione professionale alle ammine aromatiche (nella produzione dei coloranti e delle vernici) ed agli idrocarburi policiclici aromatici” dando conto in modo analitico di come “l’associazione tra l'esposizione professionale come lavoratore nel settore della verniciatura e il tumore della vescica urinaria è stata analizzata dallo IARC in 30 studi caso-controllo e 11 studi di coorte, escludendo i rapporti con una sostanziale sovrapposizione di popolazione ed esposti nella tabella. Queste evidenze dimostrano che l'esposizione professionale come verniciatore ed addetto alla lavorazione delle vernici è causalmente associata al rischio di cancro vescica. E’ lo stesso IARC nella monografia Volume 100 F del 2012 che sottolinea l’esistenza di prove sufficienti per stabilire che l’esposizione professionale alle vernici causa il carcinoma della vescica tanto da concludere confermando quanto riportato nelle precedenti monografie “L'esposizione professionale come verniciatore è cancerogena per l'uomo (Gruppo 1)”. D’altro canto, anche in Italia il tumore della vescica è tabellato dal DM 9 aprile 2008 alla voce 39 (Tabelle Malattie Professionali per l’industria). La nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (All. n. 4 al D.P.R. 1124/1965), elenca la malattia (tumore della vescica) in rapporto alle lavorazioni correlate (lavorazioni che espongono alla azione di amine aromatiche cancerogene comprese: benzidina, 4-aminodifenile, betanaftilamina ed alla produzione ed impiego di auramina, magenta, di safranina) ed il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione, in questo caso “illimitato” in ragione del lungo periodo di latenza che intercorre tra l’esposizione ai cancerogeni e l’insorgenza del carcinoma”.
7. Con specifico riferimento al periodo di latenza, la CTU ha evidenziato: “In merito al periodo di latenza che intercorre tra l’esposizione ai fattori di rischio e l’insorgenza del carcinoma vescicale, si apprende sempre dagli studi in materia che questa è nell’ordine di decine di anni. Non a caso l’età media della diagnosi di tale specifica neoplasia ricade nella VI-VII decade di vita sia negli uomini che nelle donne” aggiungendo che “Pertanto, effettuando una piccola metanalisi dei predetti studi, appare evidente che il periodo di latenza medio è di circa 20 e più anni (4-40 anni). Inoltre la durata dell'esposizione è stata associata a un aumento del rischio di sviluppare il cancro (una maggiore durata di esposizione ai cancerogeni, si associa ad un maggiore rischio)”
8. Alla luce di tali considerazioni, la CTU ha concluso: “che la patologia per cui è causa il Sig. (carcinoma vescicale plurirecidivato) è ragionevolmente correlata (nesso causale) con l’esposizione lavorativa in relazione alla mansione svolta di operaio addetto alle diverse fasi di produzione delle vernici. Con riferimento alle tabelle di legge, il danno biologico permanente derivante dalla malattia oncologica sviluppata trova correlazione alla voce n. 133 delle tabelle del D. Lgs 38/00, pertanto quantificabile nella misura del 30% (trenta percento), a far data dalla domanda amministrativa”
9. L’elaborato peritale è stato poi trasmesso ai CTU delle parti e preme sottolineare che l’esperto nominato da INAIL non ha ritenuto di trasmettere alcuna osservazione nei termini previsti.
10. In punto di onere della prova, dunque, non può che farsi riferimento al principio per cui “nel sistema dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate… opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall’allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell’INAIL, dell’inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20510). Il lavoratore, dunque, ha l’onere “di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, mentre l’istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell’inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai tempi dell’esposizione e di manifestazione della malattia” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 dicembre 2013, n. 27520).
11. Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia adeguatamente provato l’attività lavorativa svolta nonché l’idoneità della stessa a determinare la patologia di cui si discute; mancando la prova contraria che INAIL nemmeno ha offerto, non può che concludersi in senso favorevole all’istante.
12. Quanto alla misura del danno biologico, tenuto conto delle osservazioni del Consulente d’Ufficio, ritiene il giudicante che lo stesso debba esse quantificato in misura del 30%.
13. Ne consegue che l’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO deve essere condannato a corrispondere a l’indennizzo a tal titolo dovuto, oltre interessi come per legge.
14. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, INAIL deve essere condannato alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
15. A carico del convenuto deve esser definitivamente posto anche il compenso del C.T.U., che si liquida in favore della dott.ssa nella misura di complessivi € 700,00 oltre I.V.A. tenuto conto del pregio dell’attività prestata.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara la natura professionale del tumore alla vescica sviluppato dal ricorrente e la conseguente sussistenza di un danno biologico in misura del 30%;
2) condanna l’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO a corrispondere a l’indennizzo a tal titolo dovuto, oltre interessi come per legge, a decorrere dal 121° giorno successivo alla denuncia;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €3.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione a favore dell’Avv. Angelone;
4) pone definitivamente a carico dell’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO il compenso del C.T.U., dott.ssa che liquida in complessivi € 700,00 oltre I.V.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 19 giugno 2025
