Tribunale di Civitavecchia, Sez. lav., 17 novembre 2025, n. 594 - Riconoscimento della natura professionale della discopatia multipla della colonna lombosacrale


 




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

 Omissis Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa
 Omissis ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1276 RG degli  Omissis dell'anno 2023 e vertente
TRA
 Omissis elettivamente domiciliato in  Omissis, nello studio dell'Avv.  Omissis che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti RICORRENTE
E
INAIL, elettivamente domiciliat  Omissis, rappresentato e difeso dell'Avv.  Omissis per procura generale alle liti
RESISTENTE
 

FattoDiritto

 

 

1. Con ricorso depositato il  Omissis premesso di aver lavorato quale operaio elettricista agli inizi del 1974, presso datori di lavoro privati e, successivamente, dagli inizi del 2000 in proprio come artigiano edile, adibito alla movimentazione manuale di carichi pesanti, assumeva di aver contratto proprio in ragione dell'attività lavorativa, la malattia professionale costituita da “discopatia multipla della colonna lombosacrale”.
Premetteva, altresì, di aver già ottenuto dall' Omissis in data  Omissis, il riconoscimento della malattia professionale “esiti di rizoartrosi bilaterale in soggetto con segni strumentali di alterazione apofisi ulnare sn compatibile con pseudoartrosi con residua sfumata disfunzionalità”, con riconoscimento di un danno del 6% e in data  Omissis il riconoscimento della malattia professionale “meniscopatia degenerativa ginocchio bilaterale in soggetto con ginocchio varo (di modica entità) artrosico con residua disfunzionalità” con riconoscimento di un danno del 6% e, dunque, di un grado complessivo di invalidità pari all' 11%.
Non avendo ottenuto in via stragiudiziale il riconoscimento della malattia professionale “discopatia multipla della colonna lombosacrale” da parte di  Omissis (che escludeva l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata), il ricorrente chiedeva, pertanto, al  Omissis di: 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale discopatia multipla della colonna lombosacrale, da cui è affetto il ricorrente, trova il suo nesso nell'attività lavorativa svolta dallo stesso dal 1974 all'attualità; 2) accertare e dichiarare la percentuale di danno che la malattia denunciata ha prodotto; 3) accertare e dichiarare il danno complessivo risarcibile in relazione al grado di invalidità già riconosciuto per precedenti riconoscimenti; 4) condannare l' Omissis alla corresponsione della relativa rendita, ove il danno complessivo sia superiore al 15%; 5) condannare l' Omissis alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' Omissis si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; precisava, in particolare, che l' Omissis non ha accolto la domanda presentata dal ricorrente, ritenendo la patologia denunciata ricollegabile ad una condizione degenerativa comune, non professionale. In particolare, nelle note medico legali il dirigente medico  Omissis in data 29 gennaio 2024, ha evidenziato “…un quadro di artrosi che appare compatibile con l'età del soggetto (anni 65) ….. e che il quadro rilevato non appare evidenziare caratteristiche (quadro anatomofunzionale e strumentale caratterizzato da fenomeni biologici più precoci e/o intensi rispetto alla popolazione generale) di patologia di causa lavorativa” ( Omissis1 della memoria difensiva).
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di Ctu medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.

2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che l'istruttoria ha permesso di accertare che il ricorrente ha lavorato in qualità di elettricista dipendente dal 1974 al 1983 ed è stato addetto a lavorazioni presso grandi cantieri, che comportavano movimentazione manuale dei carichi e 5 posture incongrue, con orario di lavoro fisso, dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno.
Successivamente, dal 2000 in poi, il ricorrente ha lavorato in qualità di titolare di ditta edile: non è emersa la prova, in relazione a tale periodo, dello svolgimento dell'attività in modo costante e per l'intera giornata lavorativa bensì della attività - non costante - di esecuzione di massetti, pittura di appartamenti, posa di maioliche, trasporto di materiali sul cantiere (con l'ausilio di almeno un collaboratore).

3. A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare il nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente dal 1974 in poi, negli orari e con le mansioni di cui si è detto. Ebbene, il  Omissis a fronte di una patologia ( Omissis protrusiva lombo- sacrale multipla) evidentemente multifattoriale, analizzando in senso anamnestico nel corso degli anni l'attività lavorativa svolta dal periziando -così come descritta al punto che precede - e tenendo conto del ruolo dell'attività lavorativa sul determinismo del quadro clinico patologico al tratto lombare, ha rilevato due elementi importanti: l'assenza di fattori predisponenti anatomici, con un canale vertebrale di normali dimensioni e la progressione del processo degenerativo nel tempo a carico dei dischi intervertebrali, interessante nel 2021 il solo spazio  Omissis- Omissis e nel 203 anche il disco  Omissis-  Omissis.
Tali considerazioni inducono a concludere che, seppure esiste un fisiologico processo d'invecchiamento ed usura delle strutture vertebrali (vertebre, dischi e legamenti) che può causare l'insorgenza di problemi alla schiena, questo naturale processo degenerativo è stato influenzato, nel caso di specie, in maniera efficiente e determinante dalla attività lavorativa sia in qualità di elettricista dal 1974 al 1983 sia, successivamente, nel campo edile (attività implicanti movimentazione di carichi, stazione eretta prolungata, posture incongrue).  Omissis compiuto dal consulente appare, dunque, sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere probatorio in ordine alla derivazione professionale della patologia, sulla scorta del consolidato orientamento della S.C. secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cassazione civile sez. lav., 10/04/2018, n.8773).

4. Assodata la sussistenza del nesso causale tra la patologia “discopatia multipla della colonna lombo-sacrale, in particolare con interessamento del livello  Omissis- Omissis e  Omissis- Omissis, con interessamento neurologico cronico delle radici  Omissis” e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il consulente ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente, con un danno valutabile in 9 punti percentuali (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 ed, in particolare, del codice 213 delle tabelle allegate al citato decreto).
Sommando questa invalidità con quelle già precedentemente riconosciute come dipendenti da causa di lavoro, ovvero la rizoartrosi bilaterale (6%) e la meniscopatia degenerativa bilaterale delle ginocchia (7%), il consulente ha computato una invalidità complessiva pari al 20 %.

5. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente la patologia che affligge il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. 38/2000 - devono essere condivise, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.

6. Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, il  Omissis ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica consistente in “discopatia multipla della colonna lombosacrale” da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 9 punti percentuali.

Va pure dichiarato che, sommando tale menomazione a quelle già precedentemente riconosciute come dipendenti da causa di lavoro
- ovvero la rizoartrosi bilaterale (6%) e la meniscopatia degenerativa bilaterale delle ginocchia (7%) - l' invalidità complessiva va quantificata nella misura del 20 %.
Pertanto,  Omissis va condannato alla costituzione della relativa rendita.

7. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di  Omissis liquidate con separato decreto, sono poste a carico di  Omissis atteso l'esito del giudizio.

 

PQM
 


Dichiara che Omissis ha subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ascrivibile causalmente all'attività lavorativa svolta che va quantificata nella misura del 9% per “discopatia multipla della colonna lombo-sacrale” e che, tenuto conto delle malattie professionali già riconosciute (rizoartrosi bilaterale (6%) e meniscopatia degenerativa bilaterale delle ginocchia), la complessiva menomazione permanente va quantificata nella misura del 20%.
Condanna l' Omissis alla costituzione della relativa rendita. Condanna l' Omissis al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 5.333,70 di cui €4.638,00 per compensi ed €695,70 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.