Tipologia: CCNL
Data firma: 15 novembre 2005
Validità: 01.07.2005 - 30.06.2009
Parti: Assolombarda - Gruppo merceologico delle aziende videofonografiche, Afi, Fimi, Univideo e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industrie videofonografiche
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Parte Generale
Art. 1 - Applicabilità del contratto.
Sezione I - Rapporti sindacali
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.
• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
• La contrattazione aziendale.
• Consultazione, informazione, esame congiunto.
Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Art. 4 - Sistema di informazione.
• Livello nazionale.
• Livello territoriale.
• Livello aziendale e di gruppo.
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 6 - Pari opportunità.
Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 8 - Lavoro esterno.
Art. 9 - Mobilità interna della manodopera.
Art. 9-bis. Telelavoro.
Art. 10 - Previdenza complementare.
Sezione II - Diritti sindacali
Art. 11 - Assemblea sindacale.
Art. 12 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 13 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Art. 14 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 15 - Affissioni.
Art. 16 - Patronati.
Sezione III - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.
Art. 18 - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.
• Quadri

1) Classificazione.
2) Trattamento economico e normativo.
3) Responsabilità civile legata alla prestazione.
Art. 20 - Sviluppo professionale.
Art. 21 - Cumulo di mansioni.
Art. 22 - Orario di lavoro.
• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Art. 23 - Riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 24 - Riposo settimanale.
Art. 25 - Contratto a tempo determinato.
Art. 25 bis - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 26 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 26 bis - Contratto di inserimento.
Art. 27 - Tutela della maternità e della paternità.
Art. 28 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 29 - Premio di risultato.
Art. 30 - Tredicesima mensilità.
Art. 31 - Indennità per disagiata sede.
Art. 32 - Mense aziendali.
Art. 33 - Minimi di retribuzione base mensili.
Art. 34 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 35 - Trasferimenti.
Art. 36 - Diritto allo studio.
Art. 36 bis - Facilitazioni per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 36 ter - Congedi per formazione e per formazione continua.
a) Congedi per formazione.
b) Congedi per formazione continua.
Art. 37 - Igiene e sicurezza.
Art. 38 - Portatori di handicap.
Art. 39 - Apprendistato professionalizzante.
• Formazione.
• Dichiarazione a verbale n. 1
• Dichiarazione a verbale n. 2
• Dichiarazione a verbale n. 3
• Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
Art. 40 - Aspettativa.
Art. 41 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività.
Art. 42 - Reclami e controversie.
Art. 43 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 44 - Affissione del contratto.
Art. 45 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa.
Art. 46 - Decorrenza e durata.
Parte Speciale - Operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Entrata e uscita.
Art. 3 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 6 - Recuperi.
Art. 7 - Festività.
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 10 - Forme di retribuzione.
Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo.
Art. 12 - Ferie.
Art. 13 - Indumenti di lavoro.
Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 16 - Congedo matrimoniale.
Art. 17 - Tutela della maternità.
Art. 18 - Servizio militare.
Art. 19 - Disciplina aziendale.
Art. 20 - Rilevazione di presenza al lavoro.
Art. 21 - Assenze.
Art. 22 - Permessi di entrata e uscita.
Art. 23 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 24 - Divieti.
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26 - Multe e sospensioni.
Art. 27 - Licenziamento per mancanze.
Art. 28 - Preavviso.
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 30 - Indennità in caso di morte.
Art. 31 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 32 - Trasferte.
Art. 33 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai.
Parte Speciale Quadri - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Trattamento in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 3 - Festività.
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 5 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 7 - Ferie.
Art. 8 - Retribuzione oraria.
Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 10 - Congedo matrimoniale.
Art. 11 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 12 - Servizio militare.
Art. 13 - Trasferta.
Art. 14 - Doveri dell'impiegato.
Art. 15 - Assenze e permessi.
Art. 16 - Disciplina del lavoro.
Art. 17 - Preavviso.
Art. 18 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 19 - Indennità in caso di morte.
Art. 20 - Elementi e computo della retribuzione.
Aumento del minimo contrattuale
Indennità di contingenza

Addì 15 novembre 2005, in Milano, presso la sede di Assolombarda tra Assolombarda - Gruppo merceologico delle aziende videofonografiche […], Afi […], Fimi […], Univideo […] e Fistel/Cisl Nazionale […], Slc/Cgil Nazionale […], Uilcom/Uil Nazionale […] unitamente a una delegazione di Segretari regionali e provinciali e con la partecipazione di una delegazione di lavoratori si è stipulato il Presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle industrie videofonografiche

Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel "Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle RSA dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni o intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e, tutto ciò, nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Parte Generale
Art. 1 - Applicabilità del contratto.

1) Il presente contratto si applica alle aziende videofonografiche e in particolare a tutte le aziende che svolgono attività di produzione, distribuzione o commercializzazione dei prodotti videofonografici indipendentemente dal supporto videofonografico e/o fonografico utilizzato.

Sezione I - Rapporti sindacali
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.

Il sistema delle relazioni sindacali è costituito:
- dal CCNL;
- dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
- da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale e aziendale, aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.

La contrattazione aziendale.
Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e, pertanto, può riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
[…]
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL.

Consultazione, informazione, esame congiunto.
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l'impostazione partecipativa delle relazioni sindacali sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.

Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale presso Assolombarda.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque dovranno incontrarsi almeno 1 volta nel 1° trimestre di ogni anno e se necessario produrre un documento di sintesi delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione, delle professionalità;
- andamento e prospettive dell'occupazione;
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- le problematiche della formazione professionale, anche in relazione alla attività degli Organismi paritetici di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93;
- le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e 'outsourcing';
- i mutamenti dei criteri organizzativi delle aziende in relazione alla evoluzione del mercato, delle tecnologie e dei prodotti multimediali;
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei comparti.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate e al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le parti potranno anche valutare l'opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno 2 volte l'anno.
La prima riunione si terrà entro giugno 2002.

Art. 4 - Sistema di informazione.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazioni, nell'intento di favorire il progresso e lo sviluppo del settore.

Livello nazionale.
Annualmente nel mese di aprile si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alla linea generale dell'andamento economico-produttivo e alle prevedibili implicazioni occupazionali, anche in riferimento alla situazione internazionale.
All'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelle esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Livello territoriale.
Annualmente, le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti forniranno, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, gli elementi conoscitivi globali, riferiti alle Aziende videofonografiche associate, circa l'andamento, le prospettive produttive e l'evoluzione tecnologica del settore con riferimento in particolare ai riflessi sulla dinamica della situazione occupazionale.
Inoltre nel corso di tale incontro le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti informeranno i Sindacati territoriali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso degli incontri di cui sopra, le parti esamineranno i problemi relativi al personale femminile dipendente anche a tutela dei livelli occupazionali e al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.

Livello aziendale e di gruppo.
Annualmente, nel corso di specifici incontri, le Aziende o i Gruppi del settore (intendendosi per tali i complessi industriali con più unità produttive che applicano il presente contratto, situate nel territorio nazionale) che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle Organizzazioni imprenditoriali, forniranno alle RSU, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, all'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche alla organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali preventivamente alla loro osservazione e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardante i lavoratori saranno in oggetto di appositi incontri tra Direzione aziendale e RSU finalizzata a disciplinarne l'attuazione.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti.
Le parti, pertanto, demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli Organismi paritetici, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dall'art. 36, sezione III, parte Comune del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso.

Art. 8 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell'ambito del settore videofonografico a lavorazioni presso terzi per effettuazione di produzioni presenti nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
A conferma di quanto sopra e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese videofonografiche svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo della azienda committente, queste inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impiego all'osservanza delle norme del CCNL di loro pertinenza e di quelle relative alla tutela del lavoro.

Art. 9 - Mobilità interna della manodopera.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dalla avvenuta informazione.

Art. 9-bis. Telelavoro.
Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa della attività in luoghi diversi dalle sedi aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di lavoro telematici.
Il telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il lavoro subordinato che il lavoro autonomo.
Il telelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 CC, quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, d'indirizzo e di controllo della prestazione.
Per i telelavoratori subordinati, in sede aziendale tra Direzione aziendale e RSU vengono concordate le modalità applicative delle norme del presente CCNL tenendo conto della specificità del lavoro a distanza connotato da una dimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella tradizionale.
Sempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definiti le modalità d'utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.
In caso di adozione a livello europeo di una normativa relativa al telelavoro, le parti s'incontreranno per eventualmente valutarne l'armonizzazione con il presente articolo.

Sezione II - Diritti sindacali
Art. 11 - Assemblea sindacale.

In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti il rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
È ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro un limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno avere luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dalla azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 12 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Le RSU, di cui all'Accordo interconfederale 20.12.93, subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella totalità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale delle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale le RSU sono, altresì, le destinatarie dell'informazione, dell'esame congiunto e della consultazione, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
[…]
A norma dell'Accordo interconfederale 22.6.95, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale, si fa rinvio all'Accordo interconfederale riportato in allegato al CCNL.
[…]

Art. 15 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'azienda.

Sezione III - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione.

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.
[…]

Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.
Quadri
2) Trattamento economico e normativo.

Al Quadro si applicano il trattamento economico del livello Q e la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.

Art. 20 - Sviluppo professionale.
Le parti concordano sull'importanza del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
A tal fine le aziende dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove Possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e di produttività, il miglioramento del livello di professionalità e lavoratori, anche attraverso la intercambiabilità dei compiti e/o delle mansioni e opportune forme di mobilità, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche, dell'organizzazione e delle attitudini dei lavoratori interessati.
[…]

Art. 22 - Orario di lavoro.
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali e di 6 ore e 40 minuti giornaliere.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi d'orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
Potranno altresì essere concordati con la RSU regimi di orario su base plurisettimanale che, con riferimento al D.lgs. n. 66/03 e successive modifiche, potranno essere realizzati nell'arco temporale di 6 mesi o un periodo diverso.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni giornalieri di 8 ore consecutive, verrà concessa ai lavoratori mezzora di sosta retribuita per ciascun turno.
Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta una maggiorazione del 6,5% per il 1° e 2° turno e del 30% per il 3° turno.
[…]

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva della azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 110 ore all'anno.
L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori.
[…]
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sulla attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste.
Nota a verbale.
Con riferimento al D.lgs. n. 66 le parti concordano che il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesi.

Art. 23 - Riduzione dell'orario di lavoro.
Fermo restando l'orario contrattuale di 40 ore settimanali, in applicazione del Protocollo d'intesa 22.1.83, l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Inoltre, per i lavoratori giornalieri e su 2 turni, l'orario di lavoro viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 32 ore.
Per i lavoratori turnisti su 3 turni avvicendati verrà riconosciuta una ulteriore riduzione, sempre su base annua, di 4 ore dall'1.1.98, di altre 4 ore dall'1.1.99 e di altre 4 ore dall'1.1.00.
La riduzione di cui sopra potrà essere realizzata o attraverso il godimento di riposi individuali su richiesta del lavoratore previo preavviso di 48 ore e compatibilmente con le esigenze aziendali o attraverso una diversa utilizzazione che si realizzerà previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU tenendo conto e fatte salve le esigenze tecnico-produttive aziendali.
Le riduzioni d'orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza degli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale e in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepite dalla legislazione italiana.

Art. 24 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori, che nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per i lavoratori turnisti e affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita negli artt. 8, parte Speciale I, e 4, parte Speciale II, per il lavoro festivo.

Art. 25 - Contratto a tempo determinato.
Le parti stipulanti si richiamano all'Accordo europeo Unice-Ceep-Ces 18.3.99 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai fini dell'attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 6.3.78 n. 218.
Fermo restando che i rapporti di lavoro a termine non potranno superare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, pertanto sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 20% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
- per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti;
- per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione di impresa;
- per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
- per copertura di necessità straordinarie connesse alla introduzione di innovazioni tecnologiche.
In situazioni particolari, sempre per le fattispecie sopra indicate, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le Organizzazioni sindacali territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino al 25%.
Sono comunque consentite ai titoli di cui sopra 5 assunzioni a termine.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
Le aziende forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
[…]

Art. 25 bis - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell'arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dell'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato e comunque per un numero di lavoratori non superiore a quelli assunti a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all'unità superiore.
Nei casi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla RSU relativamente a: numero dei contratti, cause, lavorazioni e/o reparti interessati e relativa durata.
Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.

Art. 26 bis - Contratto di inserimento.
[…]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[…]
Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati, inoltre:
(a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
(b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può essere superiore ai 18 mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale.
La formazione potrà essere accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
[…]

Art. 27 - Tutela della maternità e della paternità.
Ai sensi del D.lgs. 26.3.01 n. 151 le lavoratrici, salve le ipotesi di cui al comma 3, art. 54, D.lgs. 26.3.01 n. 151, non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo d'interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
[…]
Esse non possono essere adibite al lavoro:
(a) durante 1/2 mesi precedenti la data presunta del parto;
(b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
(c) durante 3/4 mesi dopo il parto;
(d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezzora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 del decreto citato, possono essere utilizzate anche dal padre. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio d'età non superiore a 3 anni.
[…]

Art. 37 - Igiene e sicurezza.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e, possibilmente, il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione dei dipendenti i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua, il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda, in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori su luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo interconfederale 22.6.95.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) s'impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell'Accordo interconfederale citato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le formazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.

Art. 38 - Portatori di handicap.
Le parti convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori portatori di handicap riconosciuti tali e operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione.
[…]

Art. 39 - Apprendistato professionalizzante.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali, che siano funzionali alle dinamiche dei processi produttivo /organizzativi aziendali e alle possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni o esterni all'azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 3° all'8° e per tutte le relative mansioni.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
[…]
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

livelli durata complessiva (mesi) 1° periodo  (mesi) 2° periodo (mesi) 3° periodo (mesi)
8 72 20 20 32
7 72 20 20 32
6 72 20 20 32
5 66 20 20 26
4 60 18 18 24
3 54 16 16 22

Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul 3° periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
[…]
Il periodo di apprendistato professionalizzante ex art. 49, D.lgs. n. 276/03 iniziato presso altri datori di lavoro (anche non dello stesso settore) deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge ex art. 53, comma 2, D.lgs. n. 276/03.
[…]

Formazione.
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale, ovvero a prassi già esistenti e codificate dall'Isfol.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite.
I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale.
Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l'indicazione del tutor aziendale.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all'impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato; la formazione potrà avvenire anche con modalità in alternanza, 'on the job' e in affiancamento.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, anche con modalità e-learning, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda anche con modalità di e-learning.
Nel piano formativo una quota del monte ore prevedrà l'apprendimento di nozioni di igiene sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota potrà concernere l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative alla infortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione formale specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, 'on the job', in affiancamento o moduli di formazione teorica.
La durata della formazione è fissata in 120 ore medie annue.
Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all'80% del monte ore annuo.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un'altra Regione.
Le funzioni di tutore, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall'impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l'attività lavorativa per la quale è stato effettuato l'apprendistato.

Dichiarazione a verbale n. 1
Per quanto concerne l'eventuale adibizione dell'apprendista a produzione in serie, le parti riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quant'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo d consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.

Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.

Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
Ad integrazione della disciplina generale definita all'interno del CCNL, in particolare nell'art. 39, si è proceduto all'analitica predisposizione dei profili formativi di riferimento che si articolano in una parte comune attinente le competenze trasversali e in una parte differenziata attinente le competenze tecnico-professionali specifiche.

Competenze tecnico-professionali generali - parte comune a tutti profili /categoria:
- conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa;
- conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda;
- sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
[…]
- conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza;
- conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza anche sotto il profilo prettamente disciplinare.

Competenze tecnico-professionali specifiche - singoli profili formativi per figure impiegatizie:
[…]
4) Addetti alle risorse umane:
- conoscenza normativa sindacale del lavoro e del CCNL;
[…]
- sicurezza sul lavoro e tutela della privacy;
[…]
5) Addetti ai servizi legali/assicurativi:
- conoscenza normativa in materia di diritto civile, penale, amministrativo, industriale del lavoro;
- conoscenza normativa contrattuale specifica;
[…]
6) Specialista della gestione qualità, procedure e certificazione:
- principi base di qualità, procedure e certificazione
- conoscenza normativa di riferimento
- analisi del sistema aziendale
- gestione/trattamento sistema qualità
[…]
11) Specialista manutenzione:
- principi di funzionamento impianti
- innovazioni tecnologiche/impiantistiche
- impiantistica meccanica/pneumatica
- impiantistica elettrico/elettronica
- impianti energia
- processo allestimento
- normativa generale e specifica sulla sicurezza
- mappe a rischio e procedure emergenza
- metodo di valutazione efficienza impianti
- metodi di valutazione produttività e organizzazione lavoro
- organizzazione e controllo attività
- elementi di base di normativa del lavoro
[…]

Competenze tecnico-professionali specifiche - singoli profili formativi per categorie figure operaie.
7) Addetto manutenzione impianti di produzione e relativi servizi:
- conoscenza sicurezza generale
- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione
- dispositivi di protezione individuale
- sistemi di qualità e ambiente
- ecologia
- conoscenza struttura impianti
- organizzazione della manutenzione
- avviamento
- fermata generale macchina
- attrezzaggio
- montaggio e smontaggio parti impianto
- oleodinamica
- pneumatica
- sistemi elettrici
- disegno meccanico
- ricerca guasti
- elementi base normativa del lavoro
[…]
9) Addetti al magazzino:
- gestione spazi attrezzati di magazzino
- movimentazione e lavorazione merci
[…]
- tecniche/attrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci
- rapporti con il personale terzo
- nozioni su merci pericolose
La distinzione tra categorie impiegatizie e operaie dei suddetti profili sono da intendersi a tutti gli effetti specifico allegato al testo del CCNL e sono suscettibili di eventuali integrazioni/modifiche in corso di validità del medesimo contratto. Le parti si riservano inoltre di verificare se i profili formativi necessitino di eventuali integrazioni mediante atto congiunto delle parti sottoscriventi.

Art. 42 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive fra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte Speciale - Operai
Art. 3 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15.3.23 n. 692.
La durata settimanale dell'orario normale contrattuale viene fissata in 50 ore.
[…]
Resta inteso che le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte continueranno ad essere regolate da accordi particolari.
[…]

Art. 6 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali o tra la Direzione e le RSU o anche per i casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge (manutenzione, ecc.). Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato o legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6 del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di 1 ora giornaliere, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Si richiamano le disposizioni di legge sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
[…]

Art. 10 - Forme di retribuzione.
Gli operai sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
(a) a cottimo individuale;
(b) a cottimo collettivo;
(c) con altre forme d'incentivo determinate in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione.

Art. 11 - Regolamentazione lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale.
[…]
Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
[…]
L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati territoriali di categoria dei lavoratori i criteri dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori.
Eventuali contestazioni circa l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura per la risoluzione delle controversie.
[…]

Art. 12 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 13 - Indumenti di lavoro.
A tutti gli operai, trascorso il periodo di prova, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro.
L'azienda rinnoverà di anno in anno agli operai gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di chiedere la restituzione dell'abito usato.

Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
[…] ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]

Art. 17 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo d'interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (e ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre il diritto a norma di legge di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al comma 2 del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Art. 19 - Disciplina aziendale.
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell'operaio i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 22 - Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
[…]
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 23 - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.

Art. 26 - Multe e sospensioni.
Potrà essere inflitto il provvedimento di multa o sospensione all'operaio che:
(a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
(d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
(e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
(g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello;
(h) lavori per conto proprio o per terzi nello stabilimento;
(i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento;
(l) insubordinazione lieve.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo.
[…]

Art. 27 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
(a) contravvenzione al divieto di fumare, dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
(b) risse all'interno dello stabilimento;
[…]
(d) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo a 2 provvedimenti di sospensione;
[…]
(f) insubordinazione grave;
[…]
(h) atti dolosi e implicanti colpa grave che possano arrecare danno all'azienda;
(i) danneggiamenti volontari […]; lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con grave danno per l'azienda.

Parte Speciale Quadri - Impiegati
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

È considerato lavoro straordinario, salvo le deroghe e le eccezioni di legge, quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattuale di lavoro o quello giornaliero predeterminato.
La qualificazione legale e relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Si considera lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità obiettive, urgenti e occasionali anche riferite alla peculiarità del settore e nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di legge.
Rientrano, ad esempio in tali ipotesi, la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato o legate a ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze.
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta della RSU l'azienda fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
[…]

Art. 7 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il mancante godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 11 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, all'impiegata assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi ad esso successivi, sarà corrisposta la normale retribuzione netta, con deduzione di quanto posto a carico degli Istituti assicurativi e previdenziali.
[…]

Art. 14 - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
(1) osservare l'orario d'ufficio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
(4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.

Art. 16 - Disciplina del lavoro.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
(a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
(b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
[…]
(e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
(f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
[…]
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
(e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.