FID
Federazione Italiana Dama
Fondata nel 1924
CONI - Foro Italico
 

Prot. 1882/2023
 

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI
(REGOLAMENTO SAFEGUARDING)


ART. 1
FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
 

ART. 2
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La Federazione emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell’Affiliata o della Federazione, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell’Affiliata o della Federazione.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 4.
 

Art. 3
DESTINATARI

1. Tutte le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla Federazione e le Società Sportive Professionistiche aggregate.
 

Art. 4
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Ogni Affiliata nella predisposizione del proprio modello e codice di condotta dovrà prevedere il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell’attività sportiva e trasparenza.
 

Art. 5
LE POLITICHE DI PREVENZIONE

1. Ogni Affiliata nella predisposizione del proprio modello e codice di condotta dovrà prevedere policy adeguate per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell’attività sportiva.
Tali politiche di prevenzione dovranno includere quanto meno:
• controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti;
• previsione di specifiche politiche di prevenzione volte a regolamentare la condotta di tecnici e di tutto lo staff anche medico, se presente, a contatto con gli atleti in gara e durante gli allenamenti con specifico riferimento esemplificativamente alla separazione degli spogliatoi tra tecnici e atleti, allo svolgimento delle visite mediche e alle sedute singole di allenamento.
• previsione di specifiche politiche di prevenzione durante le trasferte in Italia e all’estero in relazione ai rapporti tra tecnici e staff anche medico con gli atleti con riferimento esemplificativamente alla sistemazione in hotel, agli spostamenti della squadra e in generale ai rapporti tra atleti e tecnici al di fuori dell’allenamento e delle singole competizioni “fuori casa”;
• previsione di politiche di prevenzione specifiche nel caso in cui si tratti di atleti minori sia durante le trasferte che durante gli allenamenti e le gare, che prevedano sempre il consenso dei genitori;
• previsione del divieto per allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell’atleta si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o l’autorizzazione degli stessi;
• previsione del divieto per allenatori e staff sia in allenamento che in trasferta di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi comuni;
• previsione dell’affiancamento all’allenatore di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti durante una trasferta compresi quelli per raggiungere gli hotel e i locali di gioco. Se trattasi di atleti minorenni occorre prevedere altresì l’obbligo di autorizzazione specifica dei genitori;
• previsione di un protocollo specifico per gli allenamenti e le trasferte delle squadre miste tra ragazzi e ragazze con riferimento esemplificativamente alla divisione degli spogliatoi, all’organizzazione delle stanze in occasione di eventuali pernotti evitando il più possibile la commistione di tali spazi e, ove non possibile, chiedendo specifiche autorizzazioni alle famiglie;
• previsione di uno specifico protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del codice etico da adottare, per gli atleti maggiorenni e minorenni che abbia ad oggetto il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell’ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli atleti della propria e delle altre squadre;
• previsione di uno specifico protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del codice etico da adottare, per allenatori e staff tecnico relativo alle modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti.
 

Art. 6
FORMAZIONE

1. Ogni Affiliata dovrà prevedere nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate. Di tale formazione bisognerà dare prova tramite attestati di partecipazione almeno annuali.
 

Art. 7
SEGNALAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell’Affiliata o della Federazione, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di Safeguarding.
3. Ogni Affiliata dovrà prevedere nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta specifiche politiche di segnalazione di eventuali abusi, violenze o discriminazioni, garantendo la riservatezza e l’anonimato per il segnalante, specificando i diversi canali di segnalazione e le persone designate.
4. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
 

Art. 8
Responsabile federale delle politiche di SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
h) Coloro che abbiano ricoperto il ruolo di componente del Consiglio Nazionale Coni o componente Consiglio Federale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Officer:
a) vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all’Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
 

Art. 9
Sanzioni

1. Il mancato adeguamento da parte dell’Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.


fonte: federdama.org