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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Delibera Consiglio Federale 10 ottobre 2023, n. 125
REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI
(SAFEGUARDING RULES)
ART. 1
FINALITÀ
1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
ART. 2
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA
1. La F.I.N. emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma
1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. N. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. N. 231 8 giugno 2001, lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell’Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell’Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 4.
ART. 3
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell’Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di safeguarding, di cui al successivo art. 4.
ART. 4
RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING
1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art.
1, comma 1, la F.I.N. istituisce il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:
a. i professori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b. i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
c. gli avvocati abilitati all’esercizio della professione regolarmente iscritti all’Albo, con esperienza maturata nel settore legale non inferiore a 10 anni;
d. coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite per almeno 8 anni.
3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Officer:
a. vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all’Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della F.I.N. all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
4. L’incarico di Safeguarding è incompatibile con incarichi presso la Federazione di dirigente o tecnico nonché con gli incarichi nell’ambito degli organi di Giustizia della Federazione.
ART. 5
SANZIONI
1. Il mancato adeguamento da parte dell’Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
fonte: finlazio.it
