Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 dicembre 2025, n. 31691 - Doppia conforme e mancata prova del mobbing: la Cassazione rigetta il ricorso


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCHESE Gabriella - Presidente

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro -Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 7516-2020 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA VICINANZA, BRUNO COLUCCIO;

- ricorrente -

contro

BANCO BPM Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GUGLIELMO BURRAGATO, ANDREA MUSTI;

- controricorrente –

nonché contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/08/2019 R.G.N. 789/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

 

Fatto


La Corte d'Appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda dell'odierno ricorrente volta al riconoscimento di malattia professionale derivata da condotta di mobbing posta in essere dal datore di lavoro Banco BPM Spa e consistita prima in un trasferimento dalla sede di Roma a quella di Novara, con svuotamento di funzioni, poi in un trasferimento da Novara e Verona.

Riteneva la Corte che non fossero dimostrati fatti costituenti mobbing, sia alla luce del rigetto, con sentenza passata in giudicato, della specifica domanda giudiziale svolta nei confronti del datore di lavoro, sia in assenza di prove specifiche addotte dal ricorrente, capaci di confutare le prove testimoniali acquisite. Né, infine, la consulenza medica disposta d'ufficio aveva accertato con un grado di rilevante probabilità, ma al più con il grado della probabilità semplice, il nesso causale tra preteso mobbing subito e patologia psichica.

Avverso la sentenza, il ricorrente propone quattro motivi illustrato da memoria.

Inail e Banco BPM Spa resistono con controricorso; BPM Spa ha depositato memoria illustrativa.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

 

Diritto


Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà della motivazione. La Corte avrebbe dapprima dato atto che il ricorrente stigmatizzava l'irrilevanza delle prove orali acquisite, viziate dalla falsa testimonianza del teste B.B., condannato penalmente per il relativo reato, e poi però avrebbe escluso il mobbing proprio muovendo dalla deposizione del teste B.B..

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.116 c.p.c., 2087 c.c., 3 D.P.R. n.1124/65, per avere la Corte escluso il mobbing nonostante sapesse della falsa deposizione, accertata con sentenza penale di condanna, dei testi B.B. e C.C..

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la condanna penale per il reato di falsa testimonianza in capo ai testi B.B. e C.C..

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.113, 115, 116, 421 c.p.c. e 2697 c.c. Avrebbe errato la Corte nella valutazione della consulenza medica d'ufficio e delle altre risultanze istruttorie. Il consulente si era infatti espresso in termini di accertamento del nesso causale con grado di rilevante probabilità.

Il primo motivo è infondato.

Non sussiste alcuna contraddizione logica della motivazione, poiché la Corte ha adottato un'unica ratio decidendi, ovvero quella fondata sulla deposizione testimoniale di B.B., capace di escludere la condotta di mobbing ricondotta – in tesi – al trasferimento da Roma e Novara con svuotamento di funzioni.

Laddove la Corte ha riportato il motivo d'appello e le difese del ricorrente (la deposizione B.B. era inficiata da falsità accertata con sentenza penale di condanna), lo ha fatto non certo per fondare il proprio iter argomentativo, ma per dar conto delle ragioni del gravame, poi univocamente disattese in parte motiva, mediante il richiamo alla deposizione B.B..

Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro intima connessione.

Essi sono inammissibili.

A dispetto della rubrica del secondo motivo intitolata alla violazione di legge, entrambi i motivi vanno ricondotti alla censura di omesso esame di fatto decisivo. I motivi criticano infatti l'apprezzamento giudiziale condotto ex art.116 c.p.c. del materiale istruttorio acquisito, censurando in particolare il fatto che la deposizione del teste B.B. non poteva essere rilevante, siccome accertata penalmente falsa.

Ora, il libero apprezzamento delle prove ex art.116 c.p.c. non è censurabile in cassazione al di fuori dell'ipotesi ex art.360, co.1, n.5 c.p.c., eccettuati i seguenti casi: decisione sulla base di prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, omessa considerazione, mediante valutazione secondo il prudente apprezzamento, di prove legali; apprezzamento alla stregua di piena prova riguardo a elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass. 6774/22). Ebbene, in nessuno di detti casi è da inscrivere quello della prova orale resa da un teste poi condannato in sede penale per falsa testimonianza.

Detto quindi che i due motivi vanno qualificati ai sensi del n.5 dell'art.360 c.p.c. per omesso esame della condanna penale intervenuta per i due testi B.B. e C.C., si deve rilevare l'inammissibilità dei motivi.

Innanzitutto, trattasi di doppia pronuncia conforme, che ha concluso per il rigetto della domanda sulla base dei medesimi elementi di fatto; donde l'inammissibilità ex art.360, co.4 c.p.c. del motivo fondato sul n.5.

L'inammissibilità emerge anche dalla omessa specificazione delle ragioni di decisività del fatto dedotto.

Riguardo alla teste C.C., che la sentenza impugnata nemmeno nomina, non è indicato come le relative dichiarazioni oggetto di condanna per falsa testimonianza abbiano inciso sulla pronuncia della Corte d'Appello.

Rispetto al teste B.B., sulle cui dichiarazioni invece la sentenza è fondata, il ricorso ugualmente non argomenta in punto di decisività del fatto, considerando che: a) la sentenza è basata su altre valutazioni istruttorie anziché solo sulla deposizione B.B. e, in particolare, sul fatto che la pretesa risarcitoria di mobbing fu respinta con sentenza passata in giudicato; b) la sentenza ricorda che la prova del mobbing spettava al ricorrente e che non emergevano elementi in tal senso, sicché, esclusa in ipotesi la deposizione B.B., non risultano dal ricorso allegazioni su prove decisive dell'asserito mobbing; c) la falsità accertata in sede penale riguarda alcune (n.2) specifiche dichiarazioni rese dal teste B.B., ma il motivo non spiega come tale falsità incida sulle dichiarazioni invece valorizzate dalla Corte d'Appello, ovvero che il trasferimento fu deciso nell'ambito di un reale progetto di sviluppo per scopi di riorganizzazione aziendale.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

Esso infatti con si confronta con la ratio addotta dalla Corte per escludere rilievo alla c.t.u. medica.

Premesso che, da un punto di vista logico, l'esame del nesso causale è consequenziale all'acquisita prova dei fatti di mobbing, prova che invece la Corte aveva in precedenza escluso, anche a voler prescindere da tale rilievo, resta che la Corte ha negato valenza probatoria alla consulenza tecnica in punto di nesso causale in quanto il consulente aveva tratto le sue conclusioni basandosi, circa i fatti, principalmente sul resoconto della parte e facendo salva la questione dell'effettiva prova della veridicità dei fatti narrati dalla parte.

Tale profilo – da cui poi la Corte fa discendere la conclusione per cui il nesso causale non sarebbe stato accertato con grado di rilevante probabilità – non è affrontato dal motivo di ricorso, che sul punto non avanza alcuna censura.

Conclusivamente, il ricorso va respinto, con condanna alle spese nei confronti dell'Inail; nulla sulle spese verso Banco BPM Srl poiché non destinatario di alcuna domanda, ed essendosi avuta la notificazione del ricorso nei suoi confronti solo a scopo di litis denuntiatio.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate all'Inail in Euro3000 per compensi, Euro200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;

ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n.196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente in cassazione;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

- È STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: A.A.

Così deciso in Roma all'adunanza camerale del 13 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2025.