Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 dicembre 2025, n. 31698 - Ferimento del militare a seguito di esplosione dell'ordigno. Esclusa la tutela per vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. MANCINO Rossana - Consigliera
Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliera
Dott. PICCONE Valeria - Consigliera
Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 24068-2022 proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2419/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 1908/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.
Fatto
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di A.A. volta ad accertare lo status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005.
1.1. La Corte territoriale ha giudicato che il ferimento a seguito dell'esplosione di un ordigno, durante un'attività di intervento per la distruzione di un manufatto inesploso, non integrasse le condizioni di legge.
1.2. Ha chiarito che il ricorrente, in servizio nell'esercito italiano, comandato presso il poligono "le Crepole" di Pisa, in qualità di direttore di esercitazione, perdeva l'occhio destro per la penetrazione di una scheggia. Nello specifico, il ferimento avveniva nel corso dell'attività di esercitazione di lancio di bombe a mano, comprensiva anche delle successive operazioni di neutralizzazione dell'ordigno; in particolare, il dispositivo era esploso durante l'attività di bonifica mentre il militare assisteva l'artificiere intervenuto per fare brillare la bomba.
2. La Corte di appello, come il Tribunale, ha valorizzato il fatto che, tra i compiti tipici del direttore di tiro, qual era il ricorrente, vi fosse anche quello relativo alla sicurezza e bonifica dei poligoni di tiro, attività che comporta, tra l'altro, il servizio di bonifica consistente nella ricerca, individuazione e distruzione dei manufatti esplosivi rimasti inesplosi.
2.1.Non vi era, pertanto, nell'episodio descritto un'attività esorbitante i compiti ordinari e, in definitiva, quel quid pluris necessario per integrare i presupposti di legge.
3. Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte privata con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Hanno resistito con controricorso i Ministeri in epigrafe.
Diritto
4. Con il primo motivo – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, della legge nr. 266 del 2005, per non avere la sentenza impugnata ricondotto l'evento concreto nell'ambito dei casi disciplinati dalla norma indicata; in particolare, per avere escluso che lo stesso si fosse verificato durante lo svolgimento di un'attività di "vigilanza di infrastrutture civili o militari" o comunque di "tutela della pubblica incolumità", per le quali il legislatore ravvisa, ex se, l'esistenza di un rischio specifico ed aggiuntivo rispetto a quello ordinario e tipico del servizio.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, né l'una, né l'altra attività indicate dal ricorrente hanno rappresentato la causa diretta della lesione subita mentre, perché si realizzi la condizione suscettibile di protezione, è necessaria una correlazione immediata tra il servizio tipico descritto dalla norma e l'invalidità derivatane (in argomento, di recente, Cass. n.17449 del 2025, punto 3.4, con richiamo a Cass. n. 34481 del 2024, punto 10).
5.2 Il dettato letterale definisce il rapporto eziologico in termini rigorosi: "l'invalidità permanente deve rappresentare effetto diretto delle lesioni e le lesioni, a loro volta, devono essere riportate in conseguenza di eventi ben determinati, legati ai contesti rischiosi individuati dalla legge" (Cass. n. 17499 del 2025, cit.).
5.3. Nel caso di specie, in modo evidente, le lesioni riportate dal ricorrente non sono in rapporto causale con la pericolosità immanente alla "vigilanza alle infrastrutture civili e militari" o alla "tutela della pubblica incolumità"; esse, piuttosto, sono correlate allo svolgimento dell'attività di esercitazione di lancio delle bombe e, in particolare, a quella successiva di bonifica dell'ordigno inesploso.
6. Con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- è dedotta la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, per avere la Corte di appello escluso anche la sussistenza delle "particolari condizioni ambientali e operative", pur in presenza di un rischio straordinario.
6.1. Deduce il ricorrente che, nella fattispecie, tutte le misure di sicurezza erano state osservate e, ciò nonostante, l'evento si era ugualmente verificato; segno che era subentrato un fattore di "maggior rischio" rispetto a quello ordinario.
7. Giudica il Collegio infondato anche il secondo motivo.
7.1. Dopo alcuni disallineamenti, la Corte, nel dare continuità ai princìpi espressi da Cass., S.U., n. 21969 del 2017, ha puntualizzato che perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio "non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere". Occorre piuttosto che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto "aggiuntivo e specifico" (nei termini, Cass. n. 29819 del 2022).
A partire da Cass. n. 29819 del 2022 cit., la giurisprudenza di legittimità si è decisamente orientata nel senso di ritenere che "particolare" è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio (tra le successive, anche Cass. n. 17449 del 2025 e Cass n. 34481 del 2024 sopra indicate); in altre parole, l'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è "il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di (un) quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro" (ex plurimis, pure Cass. nr. 8476 del 2023 e Cass. nr. 2657 del 2024).
8. Poste tali premesse, la pronuncia impugnata risulta conforme a diritto. La Corte di merito ha accertato, con giudizio regolarmente condotto e qui non sindacabile, che il ferimento del militare è avvenuto nello svolgimento della ordinaria attività di direzione delle esercitazioni militari; servizio comprensivo anche dell'eventuale fase di neutralizzazione degli ordigni inesplosi.
8.1. In definitiva, ha escluso il quid pluris, necessario invece per ottenere la richiesta tutela.
9. Per quanto innanzi, segue il rigetto del ricorso, con le spese che si liquidano come da dispositivo.
10. Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
10. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte medesima.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore deli Ministeri controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente riportati nella presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2025.
