Tipologia: Accordo
Data firma: 12 febbraio 1969
Parti: Unione Industriale, Michelin e Filcea-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil, Commissione Interna
Settori: Chimici, Gomma, Michelin
Fonte:
archivi.polodel900.it

Sommario:

 

Protocollo Nr. 1 Funzionalità delle Commissioni Interne
Protocollo Nr. 2 Comitato Cottimi
Protocollo Nr. 3 Comitato aziendale per la prevenzione e sicurezza
Protocollo Nr. 4 Chiusura estiva dell’azienda

 

Protocollo Nr. 5 Premio di produzione
Protocollo Nr. 6 Premio annuo
Protocollo Nr. 7 Cottimisti anziani
Protocollo Nr. 8


Verbale di accordo

Il giorno 12 Febbraio 1969 presso l'Unione Industriato di Torino si sono incontrati l'Unione Industriale […], la spa Michelin […] e la Filcea-Cgil […], la Federchimici-Cisl […], la Uilcid-Uil […], la Commissione Interna della Michelin spa […]
Le parti come sopra costituite dichiarano a totale definizione delle varie richieste comunque presentate nell'ambito della Michelin spa e, in particolare, di quelle contenute nella lettera indirizzata (a firma delle Segreterie delle firmatarie Organizzazioni dei Lavoratori) all'Unione industriale in data 31 Gennaio 1969 - di convenire sul presento verbale, recanti numeri d’ordine dall’1 all’8 regolarmente firmati.

Protocollo Nr. 1 Funzionalità delle Commissioni Interne
In relazione all’attività delle Commissioni Interne a ciascun membro Della stessa saranno concesse di volta in volta dalla Direzione fino ad un massimo di 32 ore mensili retribuite di distacco dal lavoro.

Protocollo Nr. 3 Comitato aziendale per la prevenzione e sicurezza
Ferma restando la validità della già preesistente Commissione antinfortunistica, tale Commissione assume la denominazione di cui al titolo.
Tra i componenti del Comitato di cui sopra viene incluso, in aggiunta ai preesistenti, un rappresentante dei lavoratori, designato dalla Commissione Interna anche al di fuori del proprio ambito.
La convocazione del Comitato sarà fatta per iscritto, con 15 giorni di anticipo e con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Protocollo Nr. 7 Cottimisti anziani
1°) Agli operai cottimisti o concottimisti spostati a lavoro ad economia per ragioni di salute comprovate dal Servizio Sanitario Interno si riconferma il trattamento di cui all'accordo del 7-3-1955 tra l'Azienda e la Commissione Interna, con le seguenti variazioni:
paragrafo B) comma c: da 20% a 25%
paragrafo B) comma d: da 40% a 45%
paragrafo B) comma e: da 50% a 55%
paragrafo B) comma f: da 60% a 65%
Ai lavoratori che, dopo almeno 25 anni di servizio, siano riconosciuti dal Servizio Sanitario Interno in condizioni fisiche tali da non consentire loro la normale prestazione presso il posto di lavoro abituale e siano conseguentemente trasferiti ad altro lavoro, sarà assegnato il trattamento di cui al paragrafo B) comma e). Lo stesso trattamento verrà riservato ai lavoratori con la stessa anzianità di servizio, trasferiti in conseguenza della riorganizzazione del procedente posto di lavoro.
[…]

Protocollo Nr. 8
Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto che ogni altra questione rivendicativa deve intendersi assorbita in quanto contenuto nel verbale stesso, con il conseguente in pegno di rispettare e far rispettare quanto concordato e di concorrere a mantenere nell’azienda un clima di serenità e tranquillità, di lavoro.