Cassazione Penale, Sez. 4, 04 dicembre 2025, n. 39166 - Autista dipendente della cooperativa cade dal rimorchio: la Cassazione conferma la responsabilità della società proprietaria del mezzo per mancanza dell'asta di chiusura
Nota a cura di Soprani Pierguido, in Igiene e sicurezza del lavoro, 2/2026, 104-106 "La partecipazione del VPO ai processi per infortuni sul lavoro, in Igiene e sicurezza del lavoro"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. D'AURIA Donato - Relatore
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Arcese Trasporti Spa
nel procedimento a carico di
A.A. nato a M il (Omissis)
Orione Società Cooperativa in persona del legale rappresentante p.t.
avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
Fatto
1. Con sentenza del 27/11/2024 la Corte di appello di Brescia - per quel che qui interessa - confermava la sentenza del Tribunale di Cremona del 01/07/2022, che aveva condannato in solido la Arcese Trasporti Spa, quale responsabile civile, in relazione al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen., ascritto a A.A. al risarcimento dei danni in favore della parte civile B.B., oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza. L'imputato, nella qualità di legale rappresentante della Orione Società Cooperativa, è stato riconosciuto responsabile dell'infortunio occorso all'B.B., autista dipendente della cooperativa, il quale - dopo che il camion di proprietà della Arcese Trasporti Spa, con il quale doveva effettuare un trasporto, era stato caricato di fasci di tubi di acciaio - dovendo richiudere il telo di copertura del rimorchio, non trovando nessuno che gli prestasse l'apposita asta di metallo, non presente sul mezzo, eseguiva detta operazione arrampicandosi sul fascio di tubi e riagganciando manualmente il telo sorreggendosi ad una corda, che, tuttavia, si sfilava, con la conseguenza che il lavoratore scivolava e cadeva al suolo dal rimorchio da un'altezza di circa tre metri, procurandosi lesioni personali gravi.
2. La Arcese Trasporti Spa, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 17, comma 3, D.Lgs. 116/2017, 178 lett. b), 180 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché per mancanza di motivazione. Osserva che, sia con l'atto di appello, che con memoria depositata in data 26/11/2024, era stata eccepita la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza, tenuto conto che le funzioni di Pubblico Ministero erano state svolte da un Vice Pretore Onorario, in violazione del dettato dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. 116/2017, trattandosi di infortunio sul lavoro; che la Corte territoriale, avendo rigettato l'eccezione perché sollevata tardivamente, non ha considerato che, quantomeno con riferimento all'udienza di discussione, l'eccezione era stata sollevata con il primo atto utile, cioè con l'impugnazione; che, dunque, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere disposta la rinnovazione della discussione nel giudizio di primo grado; che tali argomentazioni erano state sottoposte ai giudici di secondo grado sia con l'appello, che con la memoria depositata; che manca anche graficamente ogni risposta alle obiezioni difensive sul punto, in violazione del disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; che la questione sottoposta alla Corte di merito verteva su un tema potenzialmente decisivo, rispetto al quale la sentenza impugnata è del tutto silente.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione. Rileva che la sentenza impugnata non affronta specificamente gli argomenti difensivi trattati sia con l'atto di appello, che con la memoria depositata in data 26/11/224, in relazione ai rapporti tra la Arcese Trasporti Spa e la PTG Service Srl ed alla circostanza per cui il contratto intercorso tra le due società (prodotto all'udienza del 18/12/2020) escludeva espressamente che il sub-vettore potesse avvalersi dell'opera di ulteriori sub-vettori per l'esecuzione dei trasporti allo stesso commissionati, se non a fronte della specifica autorizzazione della Arcese Trasporti Spa; che, dunque, non vi era stato alcun rapporto contrattuale tra l'odierna ricorrente e la Orione Società Cooperativa o il suo titolare A.A.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 1297 cod. civ., nonché mancanza di motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale ha travisato il disposto di cui all'art. 1297 cod. civ., avendo erroneamente equiparato lo strumento giuridico dell'eccezione alla allegazione di assenza di colpa da parte di un condebitore solidale, con conseguente omessa motivazione in relazione al terzo motivo di appello; che, invero, si tratta di due situazioni del tutto diverse, posto che con l'eccezione il debitore mira a paralizzare in tutto o in parte la pretesa creditoria, mentre la mera affermazione di un condebitore di non versare in colpa non esclude la permanenza dell'obbligazione a carico degli altri coobbligati; che, dunque, l'affermazione di un debitore solidale di non avere colpa o di non essere responsabile non costituisce un'eccezione in senso tecnico, atteso che non incide sulla validità o esigibilità dell'obbligazione nel suo complesso, che, nel caso di specie, permane a carico della Orione Società Cooperativa e del suo titolare A.A.; che, del resto, dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova che la Arcese Trasporti Spa avesse consegnato alla PTG Service Srl un semirimorchio non completo di tutte le dotazioni.
3. In data 23/09/2025, è pervenuta articolata memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso della Arcese Trasporti Spa è destituito di fondamento per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Premesso che pacificamente si è verificata una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del Pubblico Ministero al procedimento, osserva il Collegio che la stessa avrebbe dovuto essere rilevata nei modi e nei termini prescritti dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 37524 del 14/10/2020, Ambrosino, Rv. 280077 - 01). Ed invero, la partecipazione del vi ce procurato re onorario a un processo relativamente al quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero non può essere delegato integra, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio, concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria al processo della parte pubblica, che deve essere dedotta entro i termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen, (Sez. 4, n. 4810 del 06/12/2024, dep. 2025, Specchio, Rv. 287405 - 01; Sez. 4 n. 17680 del 26/03/2024, D'Antonio, n.m.). In particolare, nel delineare il regime di deducibilità delle nullità di ordine generale e di quelle relative, fissando termini previsti a pena di decadenza, l'art. 182 cod. proc. pen., dispone che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento (ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo); né si richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, bastando la presenza del difensore (anche d'ufficio) per farne discendere l'onere di eccepire la nullità prima del compimento dell'atto nullo, o subito dopo (Sez. 1, n. 22259 del 17/04/2024, Gagliardi, n.m.; Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Farano, Rv. 284916 - 01).
E allora evidente, nel caso in esame, che l'eccezione di nullità proposta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero solo con l'atto di appello, debba considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. avendo la parte assistito al compimento dell'atto nullo, a mente dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto eccepire la nullità prima del compimento di detto atto, tanto essendo possibile in ragione della presenza in udienza a mezzo del difensore. Dunque, l'eccezione, formulata nei motivi di appello, è stata correttamente ritenuta intempestiva, atteso che la nullità si è verificata in udienza, alla presenza del difensore dell'odierna ricorrente, il quale, non sollevando alcuna eccezione, è decaduto dalla facoltà di proporla, ai sensi degli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.
1.2. Il secondo ed il terzo motivo - che, per essere entrambi relativi alla esclusione della responsabilità della Arcese Trasporti Spa per assenza di colpa, possono essere trattati congiuntamente - sono infondati.
Va innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso, sul punto della responsabilità solidale del responsabile civile, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 -01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01).
Ciò posto, quanto alla doglianza relativa all'omessa motivazione sulle questioni prospettate con l'atto di appello e ribadite nella memoria difensiva, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). In altri termini, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01).
Orbene, nel caso di specie, entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato che l'infortunio occorso non è dipeso dalla ditta che ha effettuato il trasporto e, dunque, dalla violazione del contratto di appalto, ma dalla mancanza della dotazione del semirimorchio utilizzato. In particolare, i giudici di merito hanno dato conto di come l'infortunio si sia verificato perché il mezzo impiegato per il trasporto, fornito dalla Arcese Trasporti Spa, non aveva in dotazione l'asta metallica che permette di chiudere in sicurezza il telo di copertura del rimorchio; di come tale deficienza aveva indotto il lavoratore a porre in essere una manovra pericolosa, essendosi dovuto arrampicare sul carico costituito dal fascio di tubi, sorreggendosi ad una corda, al fine di agganciare manualmente detto telo; di come la corda si era filata, facendo rovinare al suolo l'B.B.; di come, dunque, nella causazione del grave infortunio non abbiano avuto nessuna rilevanza causale eventuali violazioni di natura civilistica del contratto di appalto intercorso tra la Arcese Trasporti Spa e la PTG Service Srl
Del resto, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale, nel caso in cui nell'esecuzione di un lavoro siano coinvolte più imprese, tutti i datori di lavoro devono coordinarsi tra loro al fine di far eseguire il lavoro in sicurezza. Dunque, l'appaltante ed i subappaltanti non possono disinteressarsi rispetto all'adozione di tutti i presidi necessari perché il lavoro sia svolto in sicurezza, a nulla rilevando i profili civilistici e, in particolare, la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, venendo piuttosto in rilievo l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte (Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077 - 01; Sez.4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity James, Rv. 273257 -01; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267687 - 01).
In altri termini, gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità.
2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l'1 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2025.
