Cassazione Penale, Sez. 4, 04 dicembre 2025, n. 39169 - Infortunio alla mano con una pressa priva di protezione. Confermata la responsabilità del datore di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. D'AURIA Donato - Relatore
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
Dott. SESSA Gennaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte di appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
Fatto
1. Con sentenza del 09/12/2024 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Treviso del 28/11/2023, che aveva condannato A.A. per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., in quanto, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Diemmebi Spa, non mettendo a disposizione una pressa dotata di doppi comandi o di protezione dello stampo, cagionava ad B.B. lesioni personali gravissime alla mano destra.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 43 cod. pen., 70 e 71 D.Lgs. n. 81 del 2008.
Osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che il datore di lavoro abbia violato la disposizione di cui all'art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, per aver messo a disposizione dei lavoratori una pressa priva di protezioni allo stampo; che, tuttavia, siffatta affermazione è giuridicamente errata, atteso che l'art. 71, comma 4, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 81/2008, nel prescrivere che il datore di lavoro adotti le misure necessarie affinché la manutenzione delle attrezzature di lavoro garantisca nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, rinvia all'art. 70 precedente, a mente del quale le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono le direttive comunitarie di prodotto;
che la norma tecnica di riferimento, la EN 12622, consente l'utilizzo di stampi cosiddetti aperti su presse attrezzate con comando a pedale, a patto che siano prese determinate cautele, tutte adottate nel caso di specie dal datore di lavoro; che, dunque, la norma tecnica prevede che la pressa possa essere attrezzata con stampo aperto e con comando a pedale nel rispetto degli artt. 70 e 71 D.Lgs. n. 81/2008, senza che sia configurabile alcuna violazione.
In conclusione, a giudizio della difesa, la regola cautelare di colpa specifica, come contestata, non è stata violata, con la conseguenza che il datore di lavoro non può essere considerato in colpa.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 40 e 43 cod. pen. Rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto la prevedibilità della condotta colposa dell'infortunato, atteso che non è infrequente che il lavoratore ometta di seguire le procedure di sicurezza per accorciare i tempi di lavorazione; che detta affermazione è errata, atteso che, sotto un primo profilo, non vi è prova che la pulizia degli stampi venisse abitualmente eseguita a macchina accesa ed infilando la mano all'interno degli stessi; che, invero, lo stesso lavoratore ha riferito di aver tenuto un comportamento improvvido ed isolato e che, del resto, mai in azienda si era verificato un infortunio di tal fatta;
che, sotto un secondo profilo, non ha considerato che, soprattutto un'azienda che impiega un-cinquantina di dipendenti, la sorveglianza datoriale non può atteggiarsi a verifica minuto per minuto della condotta di ogni singolo lavoratore; che, nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l'imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, aveva predisposto una efficace catena di controllo per assicurare l'effettivo rispetto delle misure di prevenzione adottate e, comunque, non è emersa la prova del contrario.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53, 56-quater e 58 legge n. 689 del 1981, nonché mancanza di motivazione.
Evidenzia che la Corte territoriale ha negato del tutto immotivatamente la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; che, in proposito, ha valorizzato la gravità delle conseguenze occorse al lavoratore ed il grado della colpa, evidenziando come l'imputato avesse omesso di dotare la pressa di protezioni nonostante si fosse avveduto del pericolo; che, invece, non ha dato conto di plurimi dati di segno contrario, che depongono in favore della sostituzione della pena detentiva, quali: l'integrale risarcimento del danno, il comportamento grandemente colposo del lavoratore nella causazione del sinistro, lo stato di incensuratezza del ricorrente ed il suo pieno inserimento nel contesto sociale in cui vive, l'atteggiamento leale serbato nel corso del processo e l'immediato adempimento delle prescrizioni impostegli dall'Autorità amministrativa.
Diritto
1. Il ricorso è nel complesso infondato.
1.1. Il primo motivo è destituito di fondamento.
Ritiene, invero, il Collegio che la doglianza non tenga conto dell'ampia motivazione delle due sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, in quanto è stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01) - nella parte in cui danno diffusamente conto delle ragioni per le quali l'odierno ricorrente ha violato l'art. 71, comma 4, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare, hanno valorizzato il dato per cui l'allegato V - richiamato dall'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, cui rimanda il successivo art. 71, comma 4 - al punto 6 prevede i) che, qualora gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentino rischi di contatto meccanico che possano causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o comunque di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione; ii) che, tuttavia, quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, tra le quali - per quel che qui interessa - il congegno di messa in marcia a comando multiplo simultaneo, che obbliga il lavoratore ad impegnare entrambe le mani per far funzionare il macchinario, impedendo che le stesse possano andare a contatto con gli elementi mobili o comunque con le zone pericolose dell'attrezzatura di lavoro.
Hanno, così, evidenziato come, nel caso di specie, la pressa in questione venisse utilizzata con il comando a pedale e non con la modalità del doppio comando, con la conseguenza che l'area pericolosa, dove si trovavano gli organi in movimento, era di libero accesso, non esistendo adeguata protezione o comunque un meccanismo di spegnimento automatico; come, in altri termini, il contatto di parti del corpo del lavoratore con la pressa fosse precluso solo finché questi aveva in mano il pezzo da lavorare, ma non anche quando, posato il pezzo, doveva rimuovere gli scarti della lavorazione, operazione questa che pacificamente costituiva una fase ordinaria della lavorazione; come, dunque, il funzionamento della pressa con il comando a pedale, pur se munito di calotta superiore (idoneo a ridurre il pericolo di movimenti involontari, ma non ad eliminarlo), rendesse necessario uno strumento di protezione tale da evitare il possibile ed involontario contatto del corpo del lavoratore con il macchinario, quando lo stesso era in funzione.
Del resto, osserva il Collegio che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui grava sempre sul datore di lavoro l'obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni debbano utilizzare macchinari e, dunque, di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, con la precisazione che a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065 - 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli Srl, Rv. 275114 - 02; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259229 - 01), circostanza questa che all'evidenza non ricorre nel caso che si sta scrutinando.
In ogni caso, si osserva che, al di là delle previsioni normative di carattere generale, grava comunque sul datore di lavoro l'obbligo di valutare in concreto le fonti di pericolo connesse all'utilizzazione dei macchinari, specie in un caso come quello che si sta scrutinando, in cui - come si vedrà meglio al punto che segue -il pericolo di contatto di parti del corpo del lavoratore con le parti in movimento del macchinario era stato concretamente previsto.
1.2. Privo di fondamento è anche il secondo motivo.
Ed invero, in relazione al profilo della prevedibilità del fatto antigiuridico, la sentenza impugnata ha bene evidenziato che, con specifico riferimento a quella pressa a pedale con stampo aperto, il pericolo di infortuni non solo era stato riconosciuto e previsto in concreto, ma aveva formato addirittura oggetto di discussione tra il datore di lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; del resto, la Corte territoriale ha rilevato che la pulizia del macchinario dai residui rientrava nelle fasi della lavorazione e che, se tale operazione non veniva effettuata a macchina spenta, il contatto tra il lavoratore ed il macchinario era sempre possibile.
Dunque, non può essere condiviso il percorso logico argomentativo seguito dalla difesa, che valorizza la predisposizione di una efficace catena di controllo per assicurare l'effettivo rispetto delle misure di prevenzione adottate, in quanto, nel caso di specie, il problema è a monte, atteso che - pur avendo concretamente previsto il pericolo - il datore di lavoro non ha adottato le necessarie cautele, peraltro di agevole predisposizione, idonee a prevenirlo.
1.3. Infondato, infine, risulta anche il terzo motivo.
Va, innanzitutto, premesso che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato, rientrando nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato. Tale principio, affermato con riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 legge n. 689 del 1981, deve ritenersi certamente applicabile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinarne la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 citato.
Ciò significa che la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti, Rv. 287321 - 01, in motivazione; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, dep. 2024, Sanna, Rv. 285727 - 01), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nell'art. 133 cod. pen., potendo la sua discrezionalità essere esercitata evidenziando gli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione.
Come di regola accade allorquando il giudice di merito è chiamato a svolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostico alla luce dei parametri indicati nell'art. 133 cod. pen., la conclusione raggiunta, avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata, ad ogni sindacato in sede di legittimità.
Trattandosi, tuttavia, di discrezionalità vincolata all'impiego dei richiamati criteri legali, il giudice di merito ha l'obbligo di informare ad essi la propria valutazione e di darne conto in motivazione ed il sindacato di questa Corte sul punto può essere esercitato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel caso di specie, rileva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata, in punto di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato, è del tutto congrua, avendo la Corte territoriale ritenuto preminente, ai fini della esclusione della sostituibilità, l'entità del danno cagionato e la circostanza per cui il pericolo era stato previsto in concreto.
2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Vanno oscurati i dati generici.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 5 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2025.
