Tipologia: Accordo
Data firma: 6 giugno 2023
Parti: Enel Italia e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Settore elettrico, Enel, Quadri
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo

Il giorno 6 giugno 2023, utilizzando il sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo tra Enel Italia spa, in nome e per conto di tutte le società del Gruppo […] e Filctem […], Flaei […], Uiltec […]

Premesso che
• L’art. 34 del CCNL disciplina la categoria “Quadri” articolata su due livelli e contiene nella 2^ Dichiarazione a Verbale la conferma dell’applicazione degli altri istituti economico-normativi contenuti nelle precedenti contrattazioni collettive nazionali;
• Il verbale di accordo aziendale del 30 settembre 1994 ha stabilito per il personale Quadro un compenso sostitutivo dei trattamenti contrattualmente previsti in tema di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro;
Tenuto conto che la categoria dei Quadri ha un ruolo sempre più rilevante nell’organizzazione aziendale, caratterizzato da crescenti livelli di responsabilità, fiducia, proattività e innovazione e da una leadership aperta al confronto, attenta al benessere delle persone, orientata ai risultati, si è ritenuto opportuno procedere ad una verifica ed aggiornamento dell’accordo aziendale sopracitato.
Tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:
1. A decorrere dal mese di settembre 2023, a parziale modifica del punto 2 del sopra citato accordo sindacale 30 settembre 1994, viene stabilito che l’importo minimo del compenso non sarà comunque inferiore al 6% e non potrà superare il 33% della retribuzione.
Nella definizione della misura del compenso, ferme restando le valutazioni secondo i criteri già previsti nell’accordo del 30/9/94, verrà considerato con particolare attenzione il prevedibile impegno che potrà essere richiesto oltre il normale orario di lavoro per prestazioni in reperibilità e prestazioni in giornate non lavorative.
2. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, con riferimento al quadro legislativo vigente in tema di orario ed in particolare all’art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 66/2003, viene confermata per i Quadri, come già da prassi vigente, l’applicazione della normativa in materia di riposi giornalieri (art. 27, lett. G, comma 28, CCNL) e settimanali (art. 27, 1° D.V, CCNL) fermo restando quanto già previsto in merito alla non compatibilità del compenso sostitutivo con le maggiorazioni della retribuzione oraria per il lavoro prestato in giorno di riposo settimanale e con i trattamenti contrattualmente previsti in tema di prestazioni eccedenti l’orario normale. Rientra nell’autonomia organizzativa del personale Quadro, la gestione della prestazione lavorativa nel rispetto della suddetta normativa a tutela della sicurezza in materia di orario di lavoro e dei riposi.
3. Viene previsto, altresì, che - a decorrere dall’anno di assegnazione 2023 (cassa 2024) - per i Quadri titolari di annual bonus, ferma restando l’esclusione dalla partecipazione alla incentivazione di produttività/qualità/competitività, quanto maturato a titolo individuale come annual bonus sarà integrato fino a concorrenza dell’importo relativo alla quota di produttività del premio di risultato.
4. Tenuto conto, inoltre, del rinnovato contesto, della trasformazione dei modelli organizzativi e collaborativi e del ruolo rilevante che il personale Quadro è chiamato a svolgere, particolare attenzione sarà rivolta alle azioni di sviluppo e formazione, prevedendo l’individuazione – anche nell’ambito del Comitato Bilaterale sulla Formazione e l’impiegabilità – di corsi di formazione che meglio possano accrescere competenze chiave e distintive.
5. Viene confermata la possibilità, da parte delle OOSS, di chiedere chiarimenti in merito all’applicazione di quanto previsto dall’accordo in oggetto, nonché la possibilità da parte dei singoli Quadri di chiedere precisazioni su temi specifici inerenti l’applicazione dell’accordo in oggetto, anche con l’assistenza delle stesse OOSS.
Il presente accordo sarà oggetto di verifica tra le Parti entro fine 2024 per una valutazione circa l’andamento della sua applicazione ed una visione integrata della disciplina definita per il personale Quadro.
Letto, confermato, sottoscritto.