Cassazione Penale, Sez. 4, 05 dicembre 2025, n. 39435 - Ustioni del lavoratore causate dall'acqua bollente fuoriuscita da una vasca di pastorizzazione colpita da un transpallet. Mancanza di strumenti esterni di protezione dagli urti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente
Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a S il (Omissis);
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udita la Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato PIETRO PAOLO PICCIONE del Foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato ALESSANDRO TORRI, in difesa delle parti civili PEZZULLI SARA e PEZZULLI MANUEL, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso (con deposito di memoria e nota spese);
udito l'avvocato CARLO GOLDA del Foro di Genova, in difesa dell'imputato A.A., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la condanna (anche agli effetti civili) di A.A., legale rappresentante di Class Spa, per le lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in offesa di un lavoratore alle dipendenze della citata società (successivamente deceduto per cause ritenute indipendenti dalla condotta del datore di lavoro).
Trattasi di ustioni di II e III grado della gamba destra (polpaccio e piede) accertate come causate dall'acqua ad altissima temperatura fuoriuscita da una vasca di pastorizzazione, presente all'interno dello stabilimento, all'esito della rottura del relativo boccaporto perché urtato da un macchinario ("transpallet") condotto dalla persona offesa in esecuzione delle mansioni affidategli.
2. È stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con la prima censura si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla confermata responsabilità dell'imputato con particolare riferimento alla ricostruita dinamica del sinistro.
Si premette che la Corte territoriale, con riferimento a tutte le censure mosse dall'appellante, avrebbe reso una motivazione meramente "assertiva" e "autoreferenziale" che si sarebbe esaurita nel ritenere "corretta e congruamente motivata" la sentenza di primo grado, con conseguente sua conferma.
Con particolare riferimento alla dinamica dell'infortunio, il giudice d'appello avrebbe trascurato il motivo d'impugnazione deducente l'errore, reiterato dalla stessa Corte territoriale, consistente nell'essere stati ricostruiti i fatti unicamente sulla base della deposizione della moglie della persona offesa in assenza di un rigoroso vaglio di attendibilità della stessa, ancorché testimone interessato in quanto parte civile. Si sarebbe trattato di fatti narrati dalla donna per averli appresi dal marito (poi deceduto a distanza di quasi due mesi dal sinistro) che, in tesi difensiva, non sarebbero stati riferiti dagli altri testi escussi, nonostante il riferimento del giudice d'appello anche alle deposizioni dei colleghi di lavoro della persona offesa.
2.2. Con i motivi secondo e terzo si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato con particolare riferimento all'esclusione dell'interruzione del nesso causale per "condotta eccentrica del lavoratore", alla ritenuta prevedibilità dell'evento e alla c.d. "causalità della colpa" – per omessa individuazione del comportamento alternativo lecito –.
La Corte territoriale avrebbe reiterato l'errore del giudice di primo grado, già censurato dall'appellante, rendendo sul punto una motivazione apparente in quanto sostanziatasi in un mero riferimento all'assenza di un comportamento anomalo del lavoratore. A ciò si aggiungerebbe la contraddittorietà nell'aver il giudice d'appello prima ritenuto il sinistro verificatosi nel mentre il lavoratore conduceva il transpallet procedendo all'indietro e poi non valutato concretamente tale condotta colposa ai fini dell'interruzione del nesso causale.
In tesi difensiva, invece, il comportamento "esorbitante" ("o eccentrico") sarebbe argomentabile in ragione di una pluralità di circostanze e in considerazione di quanto riferito dalla consulente tecnica della difesa circa la grave distrazione che può colpire un lavoratore addetto a mansioni ripetitive anche se esperto. Il riferimento è alla formazione e informazione del lavoratore nonché all'aver egli percorso un corridoio largo circa 2,40 m con un macchinario di soli 80 cm, procedendo all'indietro e a velocità elevata, tanto da non arrestarlo nonostante l'azionamento dei freni, nonché operando con stivali antinfortunistici non correttamente calzati.
Parimenti apparente ovvero mancante sarebbe la motivazione in merito alla prevedibilità dell'evento da parte dell'imputato e alla condotta alternativa lecita, avendo peraltro i giudici di merito argomentato all'esito di una valutazione ex post. A dire del ricorrente, il riferimento alla mancata predisposizione di barriere tali da evitare l'urto tra transpallet e vasca di pastorizzazione sconterebbe il mancato confronto dei giudici di merito con quanto emerso dal processo circa le indicazioni della casa costruttrice della vasca di non eseguire aggiunte o modifiche su essa. Ne conseguirebbe altresì, oltre alla mancata esplicitazione di un effettivo comportamento alternativo lecito, l'imprevedibilità dell'evento da parte del prevenuto e la sua inevitabilità.
2.3. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena.
I giudici di merito avrebbero determinato la pena base in ragione del doppio del minimo edittale, su cui poi la Corte territoriale avrebbe operato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, con motivazione sostanzialmente apparente o perlomeno mancante, in quanto fondante sul mero richiamo dell'asserita gravità del fatto.
3. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe (previo deposito di memorie difensive in favore delle parti civili e dell'imputato).
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è caratterizzato da estrinseca aspecificità nella parte in cui non si confronta con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata, sotteso alla confermata responsabilità dell'imputato con particolare riferimento alla ricostruita dinamica del sinistro, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
2.1. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale nel confermare la ricostruzione della dinamica del sinistro accertata in primo grado valuta la deposizione della moglie della persona offesa oltre che quelle degli escussi colleghi di lavoro dell'infortunato, così peraltro vagliando la prima anche alla luce delle seconde. Il ricorrente, difatti, non si confronta con la c.d. "doppia conforme" di condanna laddove la sentenza di primo grado, con iter logico-giuridico confermato in appello, ha esplicitamente ricostruito la dinamica muovendo dalle dichiarazioni della moglie della persona offesa, come detto, valutate in uno con le dichiarazioni di plurimi colleghi di lavoro (indicati nell'ultimo capoverso di pag. 1). Il riferimento è, in particolare, alla deposizione di B.B. (pag. 2), collega di lavoro della persona offesa che, presente nel contesto spazio-temporale dell'infortunio, in quanto intento a lavare il pavimento su cui transitava il lavoratore leso, ha prestato i primi soccorsi alla persona offesa, eliminando l'acqua bollente dallo stivale nonché sollecitando l'intervento del capoturno (anch'egli escusso in qualità di testimone).
2.2. La censura, nei limiti in cui lambisce la ratio decidendi, deduce critiche diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità, così destinandosi all'inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis, i richiami alla giurisprudenza di legittimità di cui innanzi).
Il riferimento è alle doglianze in fatto con le quali si deducono erronee valutazioni probatorie in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro cui sono conseguite le lesioni personali. Trattasi di ustioni alla gamba accertate come causate dall'acqua ad altissima temperatura fuoriuscita da una vasca di pastorizzazione, presente all'interno dello stabilimento, all'esito della rottura del relativo boccaporto perché urtato dal "transpallet", condotto dalla persona offesa in esecuzione delle mansioni affidategli, a cagione dell'assenza di idonei strumenti di protezione esterni alla vasca (apposti solo successivamente al sinistro).
Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, dalle deposizioni diverse da quella resa della moglie dell'infortunato non emergerebbe alcunché circa la dinamica del sinistro. Ciò alla stregua della personale valutazione del ricorrente, in quanto tale, inammissibile in sede di legittimità e peraltro non prospettata in termini di travisamento dei mezzi di prova; vizio di motivazione che, comunque, trattandosi di c.d. "doppia conforme", si sarebbe dovuto dedurre con specifico riguardo a entrambe le sentenze di merito (sul travisamento della prove e sui relativi limiti di deducibilità anche in relazione alla c.d. doppia conforme, si veda, ex plurimis, limitando i riferimenti a quella di più recente massimazione ufficiale, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01).
3. Parimenti estrinsecamente aspecifici sono i motivi secondo e terzo, che si appuntano sull'apparato motivazionale sotteso all'esclusione del nesso causale, a causa della prospettata "condotta eccentrica del lavoratore", sulla ritenuta prevedibilità dell'evento e in merito all'accertata "causalità della colpa". Ciò anche al netto della manifesta infondatezza della censura laddove deducente l'interruzione del nesso causale quale effetto dell'eccentricità della condotta del lavoratore e conseguente sua imprevedibilità e non in termini di eccentricità del rischio eventualmente da egli attivato rispetto alla sfera di rischio che l'imputato era chiamato a gestire (per l'abbandono del criterio dell'imprevedibilità della condotta in luogo dell'eccentricità del rischio, si veda, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, in motivazione; si vedano altresì per la successiva applicazione ed elaborazione del principio in relazione a plurime peculiari fattispecie, ex plurimis: Sez. 4, n. 41197 del 09/07/2024; Sez. 4, n. 9901 del 16/01/2024; Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269603 – 01, nonché gli ulteriori riferimenti in esse presenti).
3.1. Nei termini già sintetizzati in sede di ricostruzione del fatto processuale (al paragrafo 2.2.), il ricorrente non confronta il proprio dire con la doppia conforme di condanna (peraltro facendo riferimento a un assunto scorretto utilizzo degli stivali di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata).
È stata difatti esclusa l'eccentricità del rischio, rispetto a quello che avrebbe dovuto gestire il prevenuto, quale conseguenza della condotta del lavoratore pur se procedente all'indietro e su pavimento bagnato, come peraltro, generalmente avveniva in ossequio a pressi scorretta accertata in considerazione delle plurime deposizioni assunte in dibattimento.
I giudici di merito, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, fanno altresì riferimento all'essere avvenuto il sinistro nell'esercizio delle mansioni affidate all'imputato e comunque, per quanto maggiormente rileva, nonostante il rischio, non gestito dall'imputato, di urto tra transpallet (peraltro da condurre in corridoio stretto) e vasca di pastorizzazione. L'impatto è stato difatti accertato come concretizzatosi in ragione dell'assenza di strumenti di protezione esterni alla detta vasca e tali da evitare l'urto tra macchinario e boccaporto. Si è trattato dunque di strumenti di protezione, come detto, esterni alla vasca, che, dunque, l'imputato avrebbe dovuto e potuto predisporre. I giudici di merito hanno difatti ritenuto che la descritta condotta ("alternativa lecita"), realizzabile senza operare modifiche direttamente coinvolgenti la vasca, sconsigliate dal costruttore, è stata adottata solo successivamente al sinistro ancorché non con immediatezza, per come accertato in considerazione di quanto emerso dalle verifiche dell'ispettorato. Quanto da ultimo evidenziato manifesta quindi altresì l'inammissibilità dei profili di censura che deducono la mancata verifica della c.d. causalità della colpa, in ragione dell'individuata regola cautelare violata dall'imputato, preesistente al sinistro e volta a scongiurare l'evento concretizzatosi, e l'omessa motivazione in merito alla relativa "condotta alternativa lecita" (accertata nei termini innanzi descritti).
3.2. Quanto ai giudizi di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, i giudici di merito muovono dalla valutazione di plurimi elementi fattuali emergente da un apparato motivazionale con cui il ricorrente non si confronta.
Con motivazione coerente e non manifestamente illogica si valorizzano la scorretta prassi di utilizzare il transpallet nonostante il pavimento bagnato, addirittura durante l'attività di lavaggio in corso, e le scarse dimensioni del corridoio (2,40 m) ove far transitare il macchinario (di 80 cm), nonostante fosse ivi ubicata la vasca di pastorizzazione in assenza di strumenti esterni di protezione dagli urti. Quanto innanzi, infine, è stato valutato in uno con un pregresso sinistro verificatosi con modalità sostanzialmente sovrapponibili a quelle caratterizzanti l'infortunio in oggetto, non culminato in esito infausto in ragione della bassa temperature dell'acqua fuoriuscita dalla vasca.
4. Infondato invece si manifesta il quarto motivo di ricorso, che si appunta sulla commisurazione giudiziale della pena.
4.1. In primo luogo, per quanto emerge dalla sentenza di primo grado, il reato di omicidio colposo è stato derubricato in lesioni personali gravi (non gravissime) aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per cui è prevista la pena da tre anni a un anno di reclusione. Sicché, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, che peraltro non si confronta con i giudici di merito, la pena di sei mesi di reclusione (poi ridotta a 4 mesi in applicazione delle attenuanti generiche) è stata determinata in entità inferiore alla media edittale (pari invece a sette mesi e quindici giorni di reclusione).
4.2.A ciò deve aggiungersi che i giudici di merito hanno determinato il trattamento sanzionatorio in applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il riferimento è, in particolare, all'iter logico-giuridico con colto dal ricorrente che fa perno sulla gravità della colpa, evidenziata anche dalla mancata considerazione dello specifico rischio nel documento di valutazione rischi, oltre alla condotta susseguente al reato, caratterizzata da una non immediata gestione del rischio dopo l'infortunio nonostante le prescrizioni dell'ispettorato.
5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, in favore delle parti civili C.C. e D.D., che si liquidano in complessivi Euro tremilanovecento, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili C.C. e D.D. che liquida in complessivi Euro tremilanovecento oltre accessori come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2025.
