Cassazione Penale, Sez. 4, 09 dicembre 2025, n. 39520 - Caduta mortale dal lucernaio e omessa predisposizione dei dispositivi di protezione: posizioni di garanzia di fatto
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Datore di Lavoro
- Dispositivo di Protezione Individuale
- Lavori in Quota
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. VIGNALE Lucia - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore
Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nata a G il (Omissis)
inoltre:
B.B.
C.C.
D.D.
E.E.
F.F.
G.G. nato il (Omissis)
avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'Appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie depositate dalle parti civili unitamente alla nota delle spese.
Fatto
1. In data (Omissis), H.H., dipendente della ditta I.I., mentre si trovava sul tetto di un capannone ubicato nella Zona Industriale Area Porto di G, calpestando un lucernaio in plexiglas, a seguito del cedimento dello stesso, precipitò nel vuoto da un'altezza di dodici metri e perse la vita. A seguito di tale infortunio, sono stati chiamati a rispondere, al capo A) dell'imputazione, a titolo di cooperazione colposa nel reato di cui all'art. 589 cod. pen. : J.J., legale rappresentante della Srl HHS (Harbour E Ship Services), committente e responsabile dei lavori, e A.A., amministratrice della ditta omonima, affidataria dei lavori posti in essere sul già menzionato capannone, entrambi, per aver omesso, in violazione dell'art. 159, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 146, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, di realizzare misure di prevenzione collettive (nella specie apposizione di intavolati sottoponti e reti) non fornendo sul luogo ove avrebbero operato i lavoratori, le protezioni necessarie al fine di eliminare il rischio di caduta nel vuoto e A.A., anche per aver violato l'art. 60, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'art. 18, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, per aver omesso di fornire al lavoratore gli idonei dispositivi di protezione individuali (nella specie cinture di sicurezza), in considerazione dei lavori in quota che stava realizzando (all'altezza di 12 metri).
2. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Palmi, assolto J.J. per non aver commesso il fatto e dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di A.A. in ordine ai reati contestati sub a) e b) dell'imputazione, ha dichiarato la medesima imputata responsabile del reato di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen. e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, l'ha condannata alla pena di anni uno di reclusione, che ha sospeso, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile.
3. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, a seguito di impugnazione di A.A., ha confermato la sentenza di primo grado. I giudici del merito hanno accertato, in punto di fatto, che durante i lavori di rimozione della copertura in cemento-amianto di un capannone, la ditta I.I. Srl, di cui la ricorrente era amministratrice, appaltatrice principale, non aveva predisposto adeguati sistemi di protezione contro il rischio di caduta dall'alto, come previsto dal Piano di Sicurezza. Le responsabilità operative erano suddivise tra tre imprese, ma spettava alla A.A. l'allestimento delle opere provvisionali.
4. La mancanza di misure di sicurezza aveva contribuito al verificarsi dell'evento lesivo. A.A., amministratrice, pur non gestendo direttamente la società, aveva assunto una posizione di garanzia e, omettendo di vigilare sull'adozione delle misure antinfortunistiche, aveva integrato la fattispecie della condotta colposa omissiva.
5. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione A.A., deducendo i seguenti motivi, sintetizzati, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen, nel modo che segue:
- il primo motivo denuncia violazione di legge per erronea valutazione della relazione causale penalmente rilevante, ai sensi degli artt. 40 e 41 cod. pen. La ricorrente evidenzia che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche, quando il comportamento del lavoratore si reputi abnorme e cioè si tratti di condotta imprudente, radicalmente e ontologicamente lontana dalla imprudenza prevedibile nell'esecuzione delle proprie mansioni. Infatti, il legislatore ha incluso il lavoratore nel novero dei soggetti garanti della sicurezza sui posti di lavoro e l'applicazione giurisprudenziale ha indicato nel comportamento non corretto del lavoratore il presupposto idoneo a interrompere il nesso eziologico tra l'omissione attribuita al datore di lavoro e l'infortunio subito dal lavoratore stesso, facendo riferimento alla circostanza che il lavoratore avesse attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Il motivo, riproduce la giurisprudenza di legittimità significativa di tali acquisizioni e critica lo snodo della sentenza impugnata che ha incluso, nel caso di specie, il rischio di caduta dall'alto nella sfera del rischio specifico proprio dell'attività oggetto del contratto d'appalto intercorso tra la committente e l'affidataria, posto che le ditte esecutrici dei lavori sul tetto dovevano essere la Econova Srl e la Eurogronde Srl e la vittima non era un dipendente della ditta deputata a rimuovere le lastre di amianto dal tetto, ma di quella che avrebbe dovuto predisporre il cantiere nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle norme antinfortunistiche. La sentenza non aveva chiarito perché la condotta della vittima dovesse essere prevedibile da A.A.. Non si era spiegato perché la stessa ricorrente, titolare formale dell'impresa gestita dal padre, avrebbe dovuto prevedere che un proprio dipendente salisse su un tetto, quando i lavori in altezza erano stati subappaltati ad altre imprese. Inoltre, l'evento si era verificato in giorno di ferie e a tali obiezioni la Corte d'Appello, in maniera incomprensibile, aveva ribattuto in modo evasivo affermando di condividere la tesi sostenuta dal primo giudice.
- il secondo motivo deduce vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova. Sostiene la ricorrente che la società I.I. aveva sub appaltato alle società Euronova ed Eurogronde i lavori sul tetto e tali società erano dotate di un proprio piano di sicurezza. Dalla consulenza di parte, allegata al ricorso, emergeva che Euronova avrebbe dovuto predisporre punti di ancoraggio per l'utilizzo dei DPI di III categoria (anticaduta) per la rimozione delle lastre in MCA; Eurogronde, nel suo POS aveva ventilato l'opportunità di utilizzare (relativamente alle fasi di montaggio degli elementi) le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non praticabili della copertura. Tali dati documentalmente emersi sarebbero stati totalmente travisati dalla sentenza impugnata, che, nonostante la evidente autonomia organizzativa delle due imprese, aveva addebitato alla sub appaltante una sorta di culpa in vigilando, con conseguente riconducibilità alla stessa delle norme previdenziali e antinfortunistiche. Ad avviso della ricorrente, alla luce dei significati che possono attribuirsi alla nozione di travisamento della prova (contraddittorietà intrinseca o estrinseca della motivazione, errore revocatorio cadente sul significante e non sul significato della prova) era stata introdotta nella motivazione una informazione rilevante ma inesistente, posto che il lavoratore infortunato non avrebbe dovuto eseguire le mansioni correlate all'evento mortale. Dalle testimonianze acquisite in dibattimento era emerso che l'impresa I.I. avrebbe dovuto solo garantire andatoie e passerelle, asole e botole, in atto comunque presenti, ma che non sarebbero stati determinanti per scongiurare l'evento morte, relativo a caduta dall'alto. Alla A.A., contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non si sarebbe potuto assegnare la responsabilità di non aver predisposto misure di prevenzione collettiva (nella specie, intavolati sottoponti e reti) e individuali (cinture di sicurezza) a beneficio dei lavoratori dipendenti della propria ditta. Un simile ragionamento sarebbe erroneo giacché renderebbe colposo qualsiasi comportamento della ricorrente solo perché causativo di qualsiasi danno.
- il terzo motivo di ricorso dedotto ulteriore vizio di motivazione relativamente alla circostanza che l'atto d'appello aveva sollecitato, come è proprio dell'impugnazione di merito, una rinnovata valutazione del materiale probatorio. A tale motivo la sentenza impugnata aveva dato risposta riportando intere pagine della sentenza di primo grado. Era stato recepito acriticamente tutto l'iter argomentativo offerto dal giudice di primo grado, per cui la motivazione della sentenza appellata non aveva svolto la sua funzione di dimostrazione del fondamento del proprio convincimento in risposta ad argomentazioni sostenute in appello e dotate di decisività. In particolare, l'integrale richiamo alla motivazione di primo grado aveva trascurato del tutto di dare conto della critica relativa al fatto che, il giorno dell'infortunio, la ditta I.I. era in ferie. Ciò confermava il fatto che la responsabilità penale era stata attribuita per colpa consistente solo per il fatto di rivestire la carica di amministratrice della società I.I., laddove la stessa era semmai riconducibile alla condotta di altri, quali il gestore di fatto o le società sub appaltatrici;
- il quarto motivo deduce vizio di violazione o falsa applicazione di legge, con riferimento all' operazione non prevedibile compiuta anche dal datore di lavoro di fatto. Il motivo affronta il tema del principio di effettività, richiamato dalla sentenza impugnata a sostegno della decisione, rilevando che entrambe le decisioni di merito avevano trascurato di esaminare la posizione di K.K., datore di lavoro di fatto del lavoratore deceduto, che aveva patteggiato la pena nel corso del medesimo procedimento dinanzi al GUP, e che aveva di fatto contribuito a determinare quel nesso di causalità necessario al fine di configurare la responsabilità penale. Il principio sarebbe stato del tutto travisato dalla sentenza impugnata, giacché lo stesso era stato applicato, nel caso di specie, ritenendo che qualora l'imputata, nell'assumere la carica di amministratrice, avesse effettivamente inteso disinteressarsi completamente delle vicende della ditta e di farlo nella convinzione di andare esente da qualsiasi responsabilità, il connotato colposo della sua condotta permarrebbe e sarebbe semplicemente da retrodatare a monte, collocandosi nel momento in cui era sorta, in capo suo, la posizione di garanzia. La ricorrente evidenzia la distorta applicazione del principio, secondo il quale, in effetti, assume la posizione di garanzia chi di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda, di talché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non sulla qualifica rivestita, bensì sulla funzione in concreto esercitata. In definitiva, se certamente il datore di lavoro formale risponde al pari di quello di fatto, il primo non poteva certo rispondere delle iniziative abnormi del datore di lavoro di fatto.
- il quinto motivo di ricorso deduce ulteriore travisamento della prova, con riferimento al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti. Si rileva la totale tautologia del ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, laddove, pur riconoscendo il padre della ricorrente datore di lavoro di fatto del lavoratore deceduto, non avrebbe considerato, nel bilanciamento delle circostanze, che il lavoratore stava svolgendo mansioni a lui aliene e per di più in giornata di ferie.
6. La Procura generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
8. Le parti civili B.B., C.C., E.E., G.G. e D.D. hanno depositato memorie conclusionali e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
1. I primi quattro motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto tutti finalizzati a censurare il modello di responsabilità omissiva colposa sotteso alla decisione impugnata, sono complessivamente infondati e, per taluni aspetti, anche estranei al perimetro del giudizio di legittimità.
2. La ricorrente, nella sostanza, ritiene non conforme a legge l'applicazione delle disposizioni codicistiche in tema di causalità omissiva, in primo luogo del disposto degli artt. 40 e 41 cod.pen, nonché gravemente contraddittoria e illogica la sentenza della Corte d'Appello in quanto basata sull'assunto della responsabilità omissiva della amministratrice e legale rappresentante della società A.A., carica solo formalmente ricoperta, perché ricostruita sulla base del travisamento delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del dibattimento in tema di attribuzione alle società sub appaltatrici degli obblighi di gestione del rischio di caduta dall'alto e di effettività della gestione del rapporto di lavoro della vittima dell'infortunio.
3. In primo luogo, va contraddetto l'assunto difensivo secondo cui l'attribuzione solo formale di incarichi di rappresentanza legale di una società datrice di lavoro impedisca di imputare alla persona fisica che tale incarico ricopra ipotesi di responsabilità penali di carattere omissivo per violazione di obblighi di garanzia. La questione ha formato oggetto di approfondimento nella giurisprudenza di legittimità (vd. da ultimo Sez. 4, n. 30167 del 6/04/2023).
4. Si è rimarcato che la rimproverabilità, in tema di reati colposi in materia antinfortunistica, deve essere riferito anche all'assunzione soltanto formale della carica di legale rappresentante della società alle cui dipendenze è posto il lavoratore, e su cui i terzi fanno affidamento. Si è condivisibilmente osservato che escludere tale possibilità significherebbe svuotare di significato la responsabilità penale colposa derivante da una posizione di garanzia, i cui obblighi, come è noto, possono derivare dalla legge, da contratto, da precedente attività svolta, o da altra fonte obbligante da individuarsi a cura dell'interprete. Attraverso l'interposizione fittizia, resterebbe elusa la cogenza della tutela penale per omissione di cautele doverose correlate alla salvaguardia di soggetti ritenuti dall'ordinamento bisognevoli di protezione.
5. In precedenza, era stato affermato che la responsabilità dell'amministratore della società non può venir meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente e ciò in ragione della posizione di garanzia a esso assegnata dall'ordinamento. È noto che per attribuire a una condotta omissiva umana una efficacia causale è necessario che l'agente abbia in capo a sé una posizione di garanzia, che, cioè, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri e obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire in base allo schema di cui all'art. 40 cod. pen., comma 2. Si è detto che, perché nasca una posizione di garanzia, è necessario che: vi sia un bene giuridico che necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere; che una fonte giuridica (anche negoziale) abbia la finalità della sua tutela; che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone; che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno "preso in carico" (Sez. 4, n. 35120 del 6/6/2013, n. m., Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Rv. 248847). La ratio sottesa al sistema va ricercata nella finalità di assicurare a determinati beni giuridici una tutela rafforzata, attribuendo a soggetti diversi dai titolari, in ragione del ruolo che rivestono, l'obbligo di evitarne la lesione mediante l'esercizio di doveri di vigilanza e di controllo e ciò perché gli interessati non hanno il completo dominio delle situazioni che potrebbero mettere a rischio l'integrità dei loro beni. In tale assetto le posizioni di garanzia, come questa corte ha avuto modo di affermare più volte (per tutte, Sez. 4, n. 5037 del 30/03/2000 Rv. 219424), risultano connesse a obblighi di solidarietà di rilevanza costituzionale che l'ordinamento giuridico attribuisce a determinati soggetti sia "per proteggere determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l'integrità" (si pensi alla posizione di protezione dei genitori nei confronti dei figli, che è la posizione di solidarietà per eccellenza), sia per "neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati" (come nella posizione di controllo attribuita al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori alle sue dipendenze)" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181).
6. La fonte dell'obbligo, nel caso in esame, deve essere individuata nella titolarità del rapporto di lavoro in capo all'imputata, che ha assunto la veste di amministratore della impresa datrice di lavoro, impegnandosi contrattualmente. Tale interpretazione è confortata dalla lettura del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 2 e 299 che definiscono la qualifica di datore di lavoro e perimetrano l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche di coloro i quali rivestano le qualifiche di datore di lavoro, di dirigente o di preposto. Il datore di lavoro è il soggetto "titolare del rapporto di lavoro", il quale riveste una posizione di garanzia, indipendentemente dalla effettività dello svolgimento delle mansioni tipiche imprenditoriali e datoriali.
7. L'aspetto della irrilevanza della intestazione apparente o fittizia ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia si ricava dal testo del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299, che, nel definire l'esercizio di fatto di poteri direttivi, stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al soggetto definito nell'art. 2 del decreto legislativo citato.
8. La norma, nell'estendere gli obblighi di garanzia a coloro i quali, di fatto, svolgono mansioni tipiche delle figure di cui si è detto, non esclude la corresponsabilità di coloro i quali siano formali titolari della qualifica. Permane, dunque, in capo al datore di lavoro la posizione di garanzia attribuitagli dalla legge a meno che questi non abbia investito altri soggetti delle funzioni prevenzionistiche mediante apposita delega (si veda in argomento Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021, dep. 19/01/2022, Baccalini, Rv. 282568: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. Solo la delega di funzioni, contemplata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, può essere causa di esonero da responsabilità, in presenza di determinate condizioni, per colui il quale rivesta la qualifica di datore di lavoro (vd. sul punto Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108). Si tratta di requisiti stringenti, non altrimenti sostituibili, in relazione ai quali grava sul datore di lavoro un preciso onere dimostrativo (cfr. Sez. 4, n. 44141 del 19/07/2019, Macaluso, Rv. 277360).
9. Va dunque riaffermato il principio secondo cui, in base alla lettura combinata del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 2 e 199, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica; le due norme, infatti, prevedono una corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, sia di colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici.
10. Va inoltre sottolineato, vagliando gli ulteriori profili dei motivi in esame, che i giudici di merito di primo e secondo grado, hanno condiviso l'accertamento dei fatti posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'odierna ricorrente. Ciò, sotto il profilo formale del vaglio di ammissibilità consentito in sede di legittimità, riconduce la fattispecie processuale alla ipotesi di doppia sentenza conforme, cui consegue (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022) che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
11. Ciò, sul piano formale, non consente il vaglio del secondo motivo che invoca il vizio di travisamento della prova, non essendo rappresentata, neanche in astratto, alcuna erronea rappresentazione del significante, ma criticando la funzione del dato informativo che si pretende sia stato travisato nello svolgimento motivazionale adottato dalla sentenza impugnata.
12. Inoltre, proprio perché si tratta di una sentenza conforme a quella di primo grado, e le motivazioni si integrano a vicenda, quanto al terzo motivo, va riaffermato il principio secondo cui nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01). Dunque, il motivo si palesa in realtà privo di specificità, perché non spiega quale punto della motivazione complessivamente adottata dalle sentenze di merito non abbia colmato la censura sollevata dall'appellante. Si deduce l'insoddisfatta aspettativa di ottenere dal giudice d'appello una rinnovata valutazione del materiale istruttorio, confondendo però l'auspicio dell'appellante di ribaltare l'esito sfavorevole con la violazione delle regole processuali in tema di impugnazioni.
13. Altrettanto priva di specificità, riguardo alla sua decisività, è la censura relativa alla obliterazione della circostanza che il giorno dell'infortunio coincidesse con la chiusura per ferie della società I.I., posto che la ricorrente non si confronta con il diverso accertamento (vd. pagg. 2-3 della sentenza impugnata), secondo cui il padre della ricorrente, quale datore di lavoro di fatto, si trovava in cantiere il giorno del sinistro e dirigeva le attività di lavoro, smentendo in fatto che il giorno dell'infortunio, coincidente con quello di assunzione della vittima, il cantiere fosse non operativo in quanto chiuso per ferie.
14. Quanto alle ulteriori questioni sollevate in ricorso, va ricordato che, secondo i giudici di merito, nel periodo oggetto di contestazione, il capannone oggetto delle lavorazioni in cui era impegnata la vittima, era interessato da lavori di rimozione della copertura in cemento-amianto, cui sarebbe seguita la posa di un nuovo tetto. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento prevedeva l'allestimento del cantiere con "andatoie e passerelle", ma tale predisposizione non risultava correttamente attuata. La suddivisione dei compiti tra le imprese coinvolte era stata delineata nel verbale di coordinamento dell'8 luglio 2016. La I.I. Srl avrebbe dovuto provvedere all'allestimento delle opere provvisionali (ponteggi, andatoie, passerelle); la Econova Srl, all' incapsulamento, rimozione, confezionamento e smaltimento delle lastre di cemento-amianto ed Eurogronde Sas al montaggio delle nuove lamiere coibentate e accessori.
In base al principio dell'effettività, hanno ritenuto i giudici del merito, la responsabilità per la sicurezza spettava all'appaltatore principale, ossia alla ditta I.I., mentre il committente (Harbour E Ship Services Srl) risultava estraneo, non essendo proprietario del capannone né essendosi ingerito nell'esecuzione dei lavori.
Dalle prove acquisite (fotografie e testimonianze), era emerso che: era presente un solo ponteggio di piccole dimensioni, posto sul retro del capannone;
l'accesso al tetto avveniva tramite una scala metallica preesistente; non erano stati predisposti sistemi di protezione collettiva o individuale contro il rischio di caduta dall'alto. La mancata adozione di dispositivi salvavita ha inciso direttamente sulla verificazione dell'evento lesivo, che sarebbe stato evitabile o comunque meno grave se tali misure fossero state adottate.
La responsabilità penale è stata attribuita a A.A., amministratrice della società, in quanto titolare della posizione di garanzia derivante dal contratto e dal verbale di coordinamento, pur non gestendo operativamente l'impresa (attività svolta dal padre K.K., presente sul luogo al momento del sinistro). La sua condotta omissiva, dunque, aveva integrato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato colposo omissivo contestato.
15. Il percorso argomentativo adottato è conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, ha chiarito che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 3, n. 5907 del 11/01/2023, Modugno, Rv. 284187 - 01; Sez. 4. n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv. 245786 - 01; Sez. 4, n. 5977 del 15/12/2005, dep. 2006, Chimenti, Rv. 233245 - 01; Sez. 4, n. 32943 del 27/05/2004, Maffia, Rv. 229084 - 01).
16. Alla luce di tali consolidati principi, risulta infondato l'assunto secondo cui non si potrebbe imputare alla ricorrente la violazione di regole antinfortunistiche dirette ai responsabili di ECONOVA, perché nel contratto di appalto l'apprestamento di intavolati e reti era posto a carico della società ECONOVA, esecutrice dei lavori di rimozione delle lastre di amianto e sub appaltatrice; infatti, incombeva, comunque, sul datore di lavoro la verifica della loro concreta esistenza al momento dell'esecuzione del lavoro demandato alla vittima. La sovrapposizione di organizzazioni di imprese diverse, infatti, genera rischi che si aggiungono a quelli specifici delle singole lavorazioni ovvero rischi innescati dall'azione congiunta oppure della interferenza di due o più soggetti imprenditoriali, ragione da cui deriva la moltiplicazione di debitori di sicurezza: alle figure generali previste dalla disciplina di base (datore di lavoro, dirigente, preposto), il titolo quarto del D.Lgs. n. 81/2008 ne affianca difatti di speciali, ovvero committente, responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza, proprio allo scopo di far fronte ai rischi aggiuntivi.
17. Va quindi riconfermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell'ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019 Rv. 276755 - 02).
18. In forza di tale principio, la Corte di appello, correttamente, ha ritenuto che l'eventuale presenza di altri soggetti titolari di posizioni di garanzia non avrebbe escluso la responsabilità del datore di lavoro, in quanto in tema di infortuni sul lavoro, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Rv. 252149; Sez. 4 n. 6507 dell'11/01/2018, Rv. 272464; Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Rv. 284086).
19. L'ultimo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto di confermare il giudizio di bilanciamento tra le circostanze compiuto in primo grado valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, la gravità del danno cagionato e l'intensità della colpa in ragione dei profili di colpa contestati, nonché la gravità della circostanza aggravante di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen. (totale assenza della predisposizione e della dotazione di strumenti di protezione individuali e collettivi; totale disinteresse manifestato per la gestione dell'impresa e sul rispetto delle misure di sicurezza), con una motivazione che appare adeguata. D'altronde in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02) e salvo il caso in cui le valutazioni medesime siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sufficiente che le stesse siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450).
20. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il presente giudizio di legittimità, che liquida, per B.B., in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge; per C.C. e E.E. in Euro 3.900,00 oltre accessori come per legge; per D.D., in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge; per F.F. e G.G., in Euro 3.900,00 oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Roma, il 20 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2025.
