Tipologia: Accordo quadro globale sui diritti fondamentali e il dialogo sociale
Data firma: 16 luglio 2024 (6 ottobre 2023)
Parti: Enel e Industriall Global Union, Psi, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Settore elettrico, Enel
Fonte: filctemcgil.it


Accordo quadro globale sui diritti fondamentali e il dialogo sociale nel gruppo Enel

In data 16 luglio 2024, presso la sede Enel di Villa Lazzaroni, in occasione della riunione annuale del Consiglio Globale, si procede alla firma in presenza dell'Accordo Quadro Globale Sui Diritti Fondamentali e il Dialogo Sociale nel Gruppo Enel, già sottoscritto in modalità virtuale in data 06.10.2023.
Tra Enel spa, anche in rappresentanza di tutte le Società del Gruppo Enel […] e Industriall Global Union […], Psi […], Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […]

Accordo quadro globale sui diritti fondamentali e il dialogo sociale nel gruppo Enel
Roma, 06.10.2023, tra Enel spa, anche in rappresentanza di tutte le Società del Gruppo Enel, […] e Industriall Global Union […], Psi […], Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […]

Preambolo
1. Il presente Accordo Quadro Globale sui diritti fondamentali e il dialogo sociale nel Gruppo Enel (di seguito "l’Accordo") aggiorna e sostituisce il precedente Accordo Quadro Globale, firmato in data 14 giugno 2013.
2. È sottoscritto tra Enel spa, anche in rappresentanza di tutte le Società del Gruppo Enel; le federazioni sindacali globali Industriall Global Union e Public Services International (Psi); e le Federazioni sindacali nazionali del settore elettrico in Italia (di seguito "le Parti").
3. Le Parti riconoscono la centralità e l'universalità dei diritti umani, sociali e del lavoro nel Gruppo Enel, diritti definiti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali delle Nazioni Unite e dell'OCSE, che rispetteranno e promuoveranno, a livello nazionale e internazionale, in tutte le Società del Gruppo Enel (di seguito "Gruppo Enel" o "L'Azienda").
4. I soggetti che hanno costituito il Comitato Aziendale Europeo (CAE) hanno svolto un ruolo di promozione dell’Accordo, con l'obiettivo di consolidare un rapporto duraturo tra la direzione dell'Azienda e le suddette organizzazioni sindacali a livello globale.
5. Con il presente Accordo, le Parti confermano il reciproco impegno a rendere il dialogo sociale tra la Direzione aziendale e le Organizzazioni sindacali il metodo privilegiato per affrontare le questioni che riguardano gli interessi dell'Azienda e delle persone che vi lavorano, anche attraverso il Global Council (di seguito "il Consiglio"), organismo di rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del Gruppo Enel, istituito nel 2013 e la cui composizione viene rinnovata con il presente Accordo.
6. Negli anni trascorsi dalla prima firma dell'Accordo, la fisionomia del Gruppo Enel è cambiata, assumendo una configurazione sempre più globale, da tenere in considerazione nel definire la distribuzione dei seggi all'interno del Consiglio (consistenza di oltre 65.000 persone al 31/12/2022).
7. Il contesto di business in cui opera il Gruppo Enel è in continua evoluzione. I cambiamenti in atto, dall'innovazione tecnologica e la digitalizzazione alla transizione energetica, offrono nuove opportunità e richiedono la riconsiderazione di modelli consolidati anche nelle modalità di utilizzo delle risorse.
Inoltre, le sfide del cambiamento climatico e l'esperienza della pandemia globale richiedono che il nuovo modo di lavorare sia sempre più flessibile, sostenibile, inclusivo e rispettoso dei diritti delle persone, assicurando il dialogo sociale con le rappresentanze sindacali.
8. Le Parti concordano che, in tale contesto, un modello di relazioni industriali basato sul dialogo sociale e sulla partecipazione possa offrire una solida base per la costruzione e l'implementazione congiunta di un sistema organizzativo, integrato con i valori e la cultura aziendale, che consenta a ogni persona che lavora nel Gruppo Enel di essere considerata a pieno titolo un "cittadino" del Gruppo, in tutti i Paesi in cui esso opera.
9. Le Parti confermano che le attività di generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e la fornitura di energia e servizi correlati sono essenziali per garantire l'esercizio dei diritti della persona e per promuovere lo sviluppo umano ed economico. Questi processi non possono essere condotti senza un forte senso di responsabilità, garantendo la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività che si svolgono negli impianti e nelle strutture di Enel, la sicurezza del sistema elettrico e la protezione dell'ambiente.
10. In linea con questo modello di relazioni industriali e considerando i profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, Enel e le Organizzazioni sindacali, prima in Italia e poi in altri Paesi del Gruppo, hanno sottoscritto un innovativo Protocollo denominato Statuto della Persona che evidenzia la necessità di porre il benessere di tutti al centro della strategia aziendale.
Le Parti promuovono la sottoscrizione dello Statuto della Persona in tutte le Società e i Paesi dei Gruppo Enel. Eventuali modifiche allo Statuto della Persona saranno negoziate con i firmatari.


Relazioni industriali nel gruppo Enel
11. Il presente Accordo, che è parte integrante delle politiche di gestione del personale e di sostenibilità del Gruppo, sancisce l'impegno comune delle Parti a mantenere relazioni industriali costruttive.
Al fine di consolidare un modello di relazioni industriali d'avanguardia a livello globale, le Parti si impegnano a promuovere il dialogo sociale tra la Direzione aziendale e le Organizzazioni sindacali in tutte le Società, linee di business, funzioni e aree geografiche e a tutti i livelli del Gruppo e ad attuare un processo decisionale partecipativo come metodo utile per garantire il rispetto del presente Accordo e conciliare gli obiettivi aziendali e le esigenze sociali.
12. L'approccio costruttivo e partecipativo, denominato dialogo sociale, si concretizza nella condivisione di informazioni, nella consultazione, nella discussione, nella ricerca di soluzioni condivise e nella cooperazione, nonché nel monitoraggio dell'applicazione del presente Accordo, che integra la dialettica negoziale, ampliando le questioni discusse e le azioni intraprese per raggiungere obiettivi condivisi.
13. Le Parti si impegnano a promuovere, a livello dì Gruppo, un sistema di relazioni industriali per raggiungere i seguenti obiettivi:
-  ricercare un adeguato livello di coinvolgimento delle persone sulle strategie aziendali;
- raggiungere un equilibrio tra gli obiettivi aziendali e le aspettative delle persone;
- creare un ulteriore spazio di analisi, sintesi e scambio delle migliori pratiche;
- prevenire e gestire eventuali controversie in modo razionale, nel rispetto dei ruoli, delle esigenze dei clienti e della qualità del servizio;
- monitorare l'applicazione del presente Accordo, al fine di individuare soluzioni concrete e condivise e iniziative comuni, in caso di controversie.
14. Le Parti riconoscono il valore della contrattazione collettiva e del dialogo sociale quali strumenti privilegiati per la definizione dei termini e delle condizioni del rapporto di lavoro all'interno del Gruppo Enel e per la regolazione dei rapporti tra Direzione aziendale e Organizzazioni sindacali.
15. Il dialogo sociale rappresenta il principale strumento per la prevenzione e gestione delle situazioni di potenziale conflitto nelle relazioni di lavoro. Il presente Accordo richiama ed esplicita principi e valori che ne costituiscono i riferimenti, in uno spirito di cooperazione tra le Parti, che si riconoscono e legittimano reciprocamente, con lo scopo di individuare soluzioni comuni, affidando a tale strumento la soluzione delle problematiche eventualmente insorgenti.
Le Società del Gruppo realizzano quanto sopra attraverso l'interlocuzione con le competenti Organizzazioni Sindacali/Rappresentanze dei lavoratori, definendo accordi e procedure di conciliazione, mediazione e arbitrato, coerenti con il quadro normativo vigente nei singoli Paesi e idonee a gestire le eventuali situazioni di conflitto, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti e degli interessi della clientela riguardo alla continuità del servizio.
16. Le Parti concordano che le progressioni di carriera, la retribuzione e la contrattazione collettiva debbano essere finalizzate a favorire il merito in modo trasparente e condiviso e a promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nel raggiungimento dei risultati anche economici dell'Azienda.
17. Enel riconosce il ruolo delle Organizzazioni Sindacali quali portavoce qualificati degli interessi dei lavoratori nelle comunità locali in termini di impatti delle attività del Gruppo sull'ambiente, sul e contesto socioeconomico e sui diritti umani.
18. Le Parti si riservano di effettuare verifiche periodiche (di norma ogni due anni) sull'applicazione dell'Accordo e, sulla base dell'esperienza acquisita, di valutare l'opportunità r di stipulare accordi complementari per rispondere a t nuove esigenze e tematiche.

Diritti fondamentali del lavoro e principi delle relazioni industriali
19. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto 1 della dignità dei lavoratori come definito dalle f dichiarazioni, dai principi, dalle linee guida e dalle convenzioni internazionali, di seguito indicate:
- Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite
- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani
- Principali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro:
• Convenzione sulla libertà di associazione e la protezione del diritto di organizzazione, 1948 (n. 87)
• Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 (n. 98)
• Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) e relativo Protocollo del 2014
• Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)
• Convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138)
• Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999 (n. 182)
• Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 100)
• Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n.111)
• Convenzione sulla sicurezza e la salute sul lavoro, 1981 (n. 155)
• Convenzione sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2006 (n. 187)
• Standard minimi di sicurezza sociale (Convenzione 102, 1952)
• Rappresentanti dei lavoratori (Convenzione 135, 1971)
• Violenza e molestie (Convenzione n. 190, 2019)
• Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (rev. 2022)
- Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali e Guida alla due diligence per una condotta aziendale responsabile
- Convenzione europea sui diritti umani.
20. Enel è membro attivo del Global Compact delle Nazioni Unite dal 2004, avendo sottoscritto i dieci principi universalmente condivisi in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e prevenzione della corruzione.
21. Responsabilità, Innovazione, Fiducia e Proattività fanno parte dei valori del Gruppo e sono un riferimento condiviso nei rapporti con tutti i lavoratori di Enel.
22. Le Parti condividono l'impegno di Enel per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, annunciati nel settembre 2015. Per realizzare uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre elementi fondamentali: crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente. Attraverso gli SDGs, le Nazioni Unite hanno invitato le aziende a fare la loro parte nell'affrontare le principali sfide dello sviluppo, come ridurre la povertà, garantire l'uguaglianza di genere, combattere il cambiamento climatico e fornire acqua ed energia pulita. Il successo nel raggiungimento degli SDGs sarà determinato dalle azioni dei governi, del settore privato e della società civile.
23. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un impegno che Enel ha fatto proprio, per poi rafforzarlo e consolidarlo, con particolare riferimento agli obiettivi legati alla lotta al cambiamento climatico attraverso la decarbonizzazione della produzione e del consumo di energia, estendendo al contempo l'accesso all'energia pulita e a prezzi accessibili, in modo da sviluppare un modello di business integrato e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.

Condizioni di lavoro dignitose
24. Enel riconosce l'importanza di un'occupazione stabile e affidabile, adotta e promuove condizioni di lavoro dignitose, secondo la definizione dell'OIL di "lavoro produttivo che fornisce un reddito equo, garantisce la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione sociale per i lavoratori e le loro famiglie, offrendo alle persone la libertà di esprimere le proprie preoccupazioni, organizzarsi e partecipare alle decisioni che riguardano la loro vita" (Raccomandazione OIL Employment and Decent Work for Peace and Resilience, 2017 n. 205),

25. Deve essere messo a disposizione di tutti i lavoratori un contratto di lavoro scritto nella lingua o nelle lingue ufficiali del loro Paese.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva
26. Enel riconosce il diritto dei suoi lavoratori di formare o aderire a sindacati, creati per difendere i loro interessi. Riconosce inoltre il loro diritto di essere rappresentati, all'Interno delle varie unità lavorative, da organismi sindacali o da altre forme di rappresentanza elettiva, in conformità alla legislazione e alle prassi vigenti nel luogo in cui lavorano.
27. Enel riconosce il valore della contrattazione collettiva come strumento privilegiato per la definizione delle condizioni contrattuali dei lavoratori e per la regolazione dei rapporti tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali. Enel fornisce, al livello appropriato, alle organizzazioni sindacali presenti in azienda e alle Parti un'adeguata informazione sulle proprie attività, comprese le informazioni sulle aree più significative di presenza operativa e i dati rilevanti sulla forza lavoro.
28. Enel ha una politica di rigorosa neutralità rispetto alla scelta dei lavoratori di iscriversi o meno a un sindacato e/o alla scelta del sindacato. Enel riconosce come interlocutori i sindacati che rappresentano i lavoratori nell'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale. In caso di divergenza tra norme locali e internazionali, Enel applica le disposizioni che meglio tutelano i diritti dei lavoratori.
29. In conformità alla Convenzione OIL n. 135 sui rappresentanti dei lavoratori, Enel concede alle organizzazioni sindacali l'accesso alle sue strutture per consentire loro di svolgere le proprie funzioni con tempestività ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche del sistema di relazioni industriali di ciascun Paese, nonché delle esigenze, delle dimensioni e delle capacità dell'impresa interessata. La concessione dell'accesso a tali strutture non deve compromettere l'efficiente funzionamento dell'impresa interessata.
30. Enel si impegna a garantire che i rappresentanti dei lavoratori non siano soggetti ad alcuna discriminazione derivante dalla loro attività
di rappresentanza; respinge qualsiasi forma di discriminazione basata sull'affiliazione o sull'attività sindacale in materia di assunzione, retribuzione e progressione di carriera che si devono basare esclusivamente sulle competenze e sul merito.

Divieto di lavoro forzato e minorile
31. Il Gruppo non si avvale di lavoro forzato o obbligatorio in nessuna forma e si impegna ad applicare pienamente i prìncipi sanciti dalle Convenzioni dell'OIL.
32. Il Gruppo non assume persone di età inferiore a quella stabilita dalle leggi e dalle normative locali.
33. I fornitori e gli appaltatori sono tenuti a rispettare e proteggere i suddetti diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Salute e sicurezza
34. Le Parti aderiscono e adottano la definizione di salute e sicurezza sul lavoro comunemente utilizzata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (QMS): "la promozione ed il mantenimento dei più elevati standards di salute fisica, psichica e sociale dei lavoratori in qualsiasi occupazione; la prevenzione nei confronti dei lavoratori rispetto a forme di malattia e infortunio per cause dovute alla condizione lavorativa; la protezione dei lavoratori nello svolgimento del proprio lavoro dai rischi risultanti da fattori avversi alla salute; il collocamento ed il mantenimento del lavoratore in un ambiente lavorativo adatto alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche; e per riassumere, l'adeguamento del lavoro in genere ai lavoratori e di ciascun lavoratore al suo lavoro".
35. Le Parti riconoscono che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è il risultato dell'efficace funzionamento di sistemi integrati di prevenzione basati sulla collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, anche attraverso appositi comitati misti per la salute e la sicurezza. Tali sistemi focalizzano l'attenzione sulla prevenzione, sulla riduzione e, quando possibile, sull'eliminazione dei rischi che possono derivare, ad esempio, da materiali, strumenti e attrezzature non a norma; da una progettazione difettosa; da ambienti di lavoro insalubri; da un'attenzione inadeguata ai fattori umani e/o ai sistemi di gestione.
36. Le Parti condividono l'importanza di un sistema di forte responsabilità per la salute e la sicurezza, che il Gruppo riconosce come valore essenziale per tutti i lavoratori del sistema Enel, basato sul rispetto dei seguenti diritti:
- il diritto a lavorare in un ambiente sicuro e salubre, dove il rischio di infortuni e malattie professionali sia ridotto al minimo;
- il diritto di essere informati sui rischi del lavoro e di ricevere una formazione adeguata su come svolgere il lavoro in sicurezza;
- il diritto di rifiutare o interrompere un'attività lavorativa pericolosa, con la garanzia di un'adeguata revisione congiunta dell'attività, volta a eliminare il rischio;
- il diritto di partecipare ai processi decisionali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche attraverso gli organismi di rappresentanza dei lavoratori che collaborano con il datore di lavoro per identificare e valutare i rischi, formulare raccomandazioni e promuovere l'applicazione di protocolli di prevenzione.
37. Enel si impegna a garantire i migliori standard di salute e sicurezza ai propri lavoratori e a quelli delle sue Controllate e promuove l'adozione di tale impegno da parte di appaltatori e fornitori, assicurando il rispetto delle Linee Guida per la Salute e la Sicurezza, convenzioni e raccomandazioni OIL.
Enel è impegnata inoltre a perseguire gli obiettivi definiti nelle convenzioni OIL in materia di Salute e Sicurezza e dall'Unione Europea nei suoi principali documenti programmatici.
Alla luce del mutato contesto di lavoro, guidato dalla trasformazione digitale, Enel, lavorando assieme alle rappresentanze sindacali, presterà particolare attenzione ad anticipare e gestire il cambiamento, nel nuovo scenario.
38. Enel pone particolare attenzione nella definizione degli standard di salute e sicurezza che saranno applicati internamente e dagli appaltatori, verificando e controllando i propri fornitori durante il processo di selezione e durante l'esecuzione delie attività in campo.
39. Enel fornirà formazione e informazione in materia di salute e sicurezza ai lavoratori e promuoverà iniziative volte ad aumentare la consapevolezza e le competenze per sostenere l'adozione e il consolidamento di pratiche sicure che
prevengano incidenti e malattie. Lavora attivamente per migliorare gli standard di sicurezza delle aziende che lavorano con Enel.
40. Le Parti collaboreranno a tutti i livelli per individuare e diffondere congiuntamente le buone prassi in materia di salute e sicurezza sia all'interno che all'esterno dei siti produttivi del Gruppo.

Benessere al lavoro
41. Riconoscendo lo stretto legame esistente tra benessere, motivazione ed efficacia del contributo lavorativo, Enel:
- promuove la consapevolezza sui fattori che influenzano lo stato di benessere, lo stress management e l'armonia vita-lavoro delle persone e dei team;
- definisce programmi e piani di azione per migliorare il livello di benessere individuale e dei team e promuove pratiche per realizzare un equilibrio sostenibile e armonico tra lavoro e vita privata;
- collabora con le organizzazioni internazionali e i sindacati per sviluppare iniziative innovative che migliorino il livello di benessere psicofisico sul luogo di lavoro.

Equità, non discriminazione e inclusione
42. Le Parti condividono l'impegno ad adottare iniziative per rimuovere qualunque ostacolo alla piena realizzazione di pari opportunità ed equità di trattamento. Le Parti si impegnano a garantire che tutti i luoghi di lavoro siano liberi da discriminazioni e molestie.
43. Non saranno tollerate le discriminazioni basate sul sesso, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale, la nazionalità, la religione, l'etnia, la lingua, l'orientamento politico e le convinzioni personali, l'appartenenza a sindacati e attività connesse o qualsiasi altra forma di discriminazione.
44. Enel valorizza la diversità e promuove l'inclusione, partendo dal presupposto dell'unicità di ciascuna persona. Tutti in Enel devono essere trattati con rispetto ed equità. Nell'instaurazione e nel mantenimento dei rapporti di lavoro, così come nell'assegnazione delle mansioni, le decisioni sono prese esclusivamente sulla base di considerazioni di competenza e professionalità.
45. Enel metterà in atto iniziative per limitare e prevenire le discriminazioni e promuovere una cultura dell'inclusione da diffondere a tutti i livelli e in tutte le aree del Gruppo nonché iniziative atte a favorire il benessere personale e organizzativo.
46. La Direzione aziendale e le Organizzazioni sindacali collaboreranno per individuare soluzioni per i lavoratori che dovessero subire discriminazioni.
47. In conformità alle Disposizioni della innanzi citata Convenzione OIL n. 100 del 1951, Enel si impegna a promuovere l'equità di trattamento e opportunità per donne e uomini.
Enel si impegna a condividere, in sede di Consiglio globale, le iniziative dirette a promuovere la parità di genere, l'orientamento scolastico e l'occupabilità femminile.
48. Lo stato di gravidanza, maternità, paternità, le responsabilità genitoriali, anche adottive, non possono costituire motivo di discriminazione nella progressione di carriera.
Nel periodo di astensione dal lavoro per maternità, paternità e durante il periodo di congedo parentale, il trattamento economico e normativo non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di ciascun Paese, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Le Parti si impegnano a collaborare per assicurare un ambiente di lavoro in cui sia possibile per tutti conciliare le responsabilità familiari con le aspirazioni di carriera, in una prospettiva di genitorialità condivisa come condizione di effettiva parità.

Violenza e molestie
49. Enel tutela l'integrità fisica e psicologica delle persone e si impegna a eliminare e prevenire ogni forma di molestia e violenza. Le Parti firmatarie di questo Accordo collaboreranno per garantire che la Convenzione OIL 190 (Convenzione sulla violenza e le molestie, 2019) sia applicata in tutto il Gruppo.
50. Enel promuove politiche che tutelano la diversità, l'inclusione e le pari opportunità, incoraggiando un ambiente di lavoro in cui le persone siano trattate con dignità, decoro e rispetto, rifiutando ogni forma di molestia e di comportamento offensivo, con l'obiettivo di migliorare l'accesso e la partecipazione alle attività lavorative e di raggiungere livelli più elevati di benessere e qualità della vita sul lavoro.
51. Non è tollerato alcun comportamento dei lavoratori o di terzi che crei un ambiente di lavoro non inclusivo e degradante che si traduca in qualsiasi forma di molestia fisica, verbale, visiva, sessuale o psicologica, in qualsiasi luogo in cui si svolga l'attività lavorativa. Ognuno è chiamato a  fare in modo che il proprio comportamento non sia fonte di offesa o di equivoci.
52. Nei confronti di chiunque compia atti di ritorsione, persecuzione o molestia verso un'altra persona saranno adottate misure e sanzioni adeguate.
53. Il Gruppo si impegna a diffondere una cultura che respinga e rifiuti qualsiasi forma di molestia legata al luogo dì lavoro e a sviluppare e attuare, anche in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, campagne di sensibilizzazione, formazione e qualsiasi altra azione e intervento preventivo che possa essere necessario per contrastare forme di violenza e molestie legate a qualsiasi discriminazione, con particolare attenzione alla discriminazione di genere, in conformità con le raccomandazioni e le buone pratiche individuate dall’OIL.

Orario di lavoro
54. L'organizzazione dei tempi di lavoro è, in linea di principio, materia di negoziazione con le organizzazioni sindacali a livello nazionale e locale e può, inoltre, essere soggetta alla regolamentazione dell'ordinamento di competenza; ma in ogni caso non deve eccedere i limiti fissati nelle Linee Guida e Convenzioni OIL in materia.
55. L'articolazione dell'orario di lavoro è definita con l'obiettivo di conciliare le esigenze di produttività dell'azienda con la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Enel promuove pratiche orientate a un sano equilibrio tra lavoro e vita privata e si impegna attivamente per il benessere personale e organizzativo, in quanto fattori abilitanti per il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori.
56. L'attività lavorativa si svolge di norma durante l'orario di lavoro. Al di fuori dell'orario di lavoro, vale il principio della disconnessione nel rispetto dei doveri contrattuali di reperibilità, turno, straordinari programmabili e non programmabili, continuità del servizio.
57. Per le attività che possono essere svolte anche da remoto, Enel promuove il lavoro a distanza come strumento per il raggiungimento dei risultati aziendali e di un equilibrio sostenibile tra vita privata e lavoro, nel rispetto della legislazione e della contrattazione collettiva.

Retribuzione e protezione sociale
58. La retribuzione minima dei dipendenti del Gruppo non può essere inferiore a quella stabilita  dai contratti collettivi e dai trattamenti legislativi e normativi vigenti di riferimento in forza nei diversi Paesi, in conformità con le disposizioni delle convenzioni OIL in materia.
59. Enel e le sue controllate devono fornire un'adeguata copertura previdenziale, con il versamento dei relativi contributi, ai propri lavoratori, nel rispetto delle leggi locali, dei contratti collettivi e in conformità alla Convenzione OIL 102 relativa agli standard minimi di sicurezza sociale (1952).
60. Gli appaltatori e i fornitori sono tenuti a rispettare e promuovere i requisiti di cui sopra.
61. Fatte salve le competenze e l'autonomia dei sistemi di contrattazione nazionale, le Parti guardano con favore a soluzioni negoziate volte a garantire una maggiore protezione economica ai lavoratori e alle loro famiglie in caso di morte, invalidità, infortuni sul lavoro, malattie professionali e per integrare le prestazioni pensionistiche.

Formazione, competenze, occupabilità
62. Enel riconosce che l'orientamento e la formazione professionale svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle competenze delle persone, come strumento per migliorare la produttività e l'occupabilità.
63. Enel si impegna a sviluppare azioni appropriate e di formazione continua adeguate alle specifiche esigenze per acquisire e diffondere nuove competenze, anche digitali, e valorizzare quelle già esistenti. Vengono individuati focus particolari e percorsi specifici per promuovere e facilitare l'accesso a ruoli professionali di qualità per i lavoratori senior, per integrare pienamente nei Gruppo i lavoratori con disabilità e per includere giovani apprendisti e tirocinanti. I programmi di formazione e addestramento saranno sviluppati favorendo la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e valorizzando il coinvolgimento dei comitati paritetici.
64. Le Parti riconoscono il ruolo della formazione nella gestione dei cambiamenti legati alla transizione energetica derivanti da una "economia verde", dalla decarbonizzazione e dalla digitalizzazione e promuovono iniziative per la riqualificazione e l'aggiornamento dei lavoratori, volte a favorire una giusta transizione per gli interessati.

Dotazioni informatiche
65. Enel mette a disposizione dei lavoratori le dotazioni informatiche necessarie per le attività assegnate. Enel assicura che il trattamento dei dati sia conforme alla normativa applicabile in materia di privacy e dati personali.
66. I lavoratori sono tenuti a utilizzare le dotazioni informatiche secondo i principi di diligenza e correttezza, nel rispetto delle leggi locali e delle norme aziendali. Enel adotta sistemi e misure che assicurano il normale funzionamento delle dotazioni informatiche. Le verifiche delle anomalie vengono effettuate nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei dipendenti.
Il trattamento dei dati relativi alle operazioni di accesso a Internet o al servizio di posta elettronica sarà effettuato nella misura e per le finalità consentite dalla legge applicabile.
67. Enel riconosce il diritto alla privacy dei lavoratori in relazione ai loro dati personali. Enel gestirà e tratterà i dati personali dei lavoratori in conformità alla legge e alle normative applicabili.

Digitalizzazione
68. Il settore elettrico sta attraversando una fase di profonda trasformazione dovuta all'azione simultanea delle politiche di decarbonizzazione e della relativa transizione energetica, dell'evoluzione tecnologica e digitale, della generazione distribuita e della partecipazione attiva dell'utente consumatore.
Il Gruppo Enel è da sempre in prima linea nell'innovazione tecnologica, in quanto essenziale per migliorare l'efficienza e la sicurezza, nel rispetto dell'ambiente.
Negli ultimi anni, Enel ha avviato una strategia di digitalizzazione come elemento chiave per la Transizione Energetica.
In questo contesto, le competenze digitali e la formazione lungo tutto l'arco della vita sono fondamentali per garantire l'occupabilità a lungo termine e per sostenere nuovi modelli organizzativi e produttivi.
Le Parti convengono che la strategia di digitalizzazione e di transizione energetica siano incluse tra le materie di competenza del Consiglio globale (v. successivo punto 101).


Protezione ambientale, cambiamento climatico e transizione energetica
69. Enel e i lavoratori del Gruppo si impegnano a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità attraverso una Giusta Transizione, valutando l'impatto ambientale e sociale dei processi produttivi e operando attivamente e responsabilmente per la salvaguardia deH'ambiente ed affinché nessuno sia lasciato indietro.
70. La decisione strategica di Enel di investire in modo significativo nelle energie rinnovabili va nella direzione dell'attuazione dell'Accordo sul clima di Parigi del 2015 (COP21). Le Parti sostengono la transizione verso un'economia basata su energie sostenibili e rinnovabili e si impegnano a collaborare affinché essa generi benefici a vantaggio di tutti attraverso una Giusta Transizione.
71. Enel sostiene i principi di una giusta transizione definiti nelle "Linee guida dell'OIL per una giusta transizione verso economie e società ambientalmente sostenibili per tutti", nonché la dichiarazione congiunta adottata il 15 novembre 2021 (Joint Statement on Just Transition firmata da Eurelectric, Industriall e EPSU) e l'impegno sottoscritto dal Gruppo Enel al Climate Summit alle Nazioni Unite nel settembre 2019 (Business Pledge for Just Transition and Decent Green Jobs).
Enel si impegna a:
- creare meccanismi di dialogo sociale inclusivo con i sindacati e i lavoratori per costruire il consenso sociale sulla transizione energetica;
- valutare proattivamente gli impatti occupazionali, sociali ed economici;
- attuare misure di formazione adeguate e sviluppare le competenze per facilitare le transizioni di carriera, ad esempio includendo anche programmi di riqualificazione e aggiornamento di alto profilo (reskilling e upskiling);
- sviluppare politiche innovative di protezione sociale per accompagnare e proteggere i lavoratori e i gruppi vulnerabili durante le transizioni;
- facilitare l'attuazione rapida di una governance partecipativa e incentrata sulle persone per domare il trilemma tra sicurezza energetica, equità energetica e sostenibilità ambientale. Sarà fondamentale che governi e imprese adottino un approccio mirato e locale per garantire che nessuno venga lasciato indietro ("no one left behind").

Condotta aziendale responsabile e politica anticorruzione
72. Enel applica una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione ed è attivamente impegnata nella lotta alla corruzione in tutte le sue forme.
73. Tutti i lavoratori del Gruppo sono tenuti a evitare possibili situazioni in cui i loro rapporti o interessi personali possano entrare in conflitto con questi principi. Nessuno può dare o ricevere benefici che possano essere considerati una remunerazione impropria.
74. Enel dà seguito al proprio impegno nella lotta alla corruzione, in tutte le sue forme, dirette e indirette, applicando criteri di trasparenza e di comportamento come dettagliato nei seguenti documenti, disponibili sul sito web di Enel www.enel.com nella sezione "Investitori":
- Piano Tolleranza Zero alla Corruzione
- Codice etico
- Politica sui diritti umani
- Programma di compliance globale di Enel
- Modelli di prevenzione dei principali rischi penali contemplati dalla normativa applicabile in materia di responsabilità delle imprese nei vari Paesi in cui il Gruppo opera (ad esempio, Modello Organizzativo 231 per le società italiane, "Modelo de prevención de riesgos/Programa de Integridade" per le società del Gruppo in Spagna e Sud America).
75. Enel fornisce regolarmente al personale una formazione specifica sulla corruzione e sulla sua prevenzione, per garantire adeguati livelli di consapevolezza.
76. Tutti gli stakeholder interni ed esterni, siano essi lavoratori o clienti, fornitori, rappresentanti della comunità, ecc. possono segnalare (pratica nota anche come whistleblowing) qualsiasi violazione o sospetto di violazione utilizzando uno specifico canale web reso disponibile dal sito di Gruppo.
Il processo di ricezione, analisi ed elaborazione delle segnalazioni è regolato da una specifica procedura, in base alla quale il personale Enel coinvolto, a qualsiasi titolo, nell'istruttoria e nell'elaborazione delle segnalazioni è tenuto a mantenere strettamente riservati i soggetti e i fatti segnalati utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità dei soggetti richiamati nelle segnalazioni, nonché l'anonimato del segnalante, in
modo che quest'ultimo non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei all'indagine e al trattamento delle segnalazioni.
77. In occasione della riunione annuale, sarà resa disponibile una informativa sulla gestione del canale whistleblowing nel Gruppo Enel e sulle principali categorie di segnalazioni, violazioni e misure adottate durante l'anno precedente.

Rispetto dei diritti delle popolazioni indigene e tribali
78. Enel si impegna a condurre gli investimenti in modo sostenibile e a promuovere iniziative culturali, sociali ed economiche per le comunità locali e nazionali coinvolte, al fine di promuovere l'inclusione sociale attraverso l'istruzione, la formazione e l'accesso all'energia. Enel presta particolare attenzione alle comunità più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e tribali, e si impegna a rispettare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.
79. Enel si impegna a coinvolgere tutte le parti interessate, comprese le comunità indigene e tribali, nello sviluppo dei suoi progetti. Enel coinvolge attivamente le comunità locali durante tutto il processo e promuove il consenso libero, preventivo e informato, come definito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e nella Convenzione OIL n. 169 (Convenzione sui popoli indigeni e tribali).

Trasparenza ed etica fiscale
80. Enel ha definito linee guida di strategia fiscale per l'intero gruppo che assicurano una visione ampia e una misurazione dettagliata dei contributi dell’organizzazione allo sviluppo economico e sociale dei paesi in cui opera. I principi che informano la politica fiscale di Enel sono l'onestà e l'integrità nella gestione delle attività fiscali, la conformità legale e la trasparenza con le autorità fiscali. Ciò garantisce una gestione uniforme, ispirata a una logica di accurata e tempestiva quantificazione e pagamento delle imposte e alla limitazione del rischio fiscale.
81. Il Gruppo Enel non costruisce, conduce o effettua artificiosamente operazioni che non riflettono la realtà economica al solo scopo di ottenere indebiti benefici fiscali.
82. Per aumentare la trasparenza nei confronti delle autorità fiscali, il Gruppo Enel promuove regimi di cooperative compliance per le società che soddisfano i requisiti della normativa nazionale in materia e aderisce alle disposizioni in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, in conformità alle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (il cosiddetto approccio a tre livelli, composto da Master File, Locai File, Country-by- Country Report).
83. Il Gruppo Enel ha adottato un modello di Total Tax Contribution per l'Italia e per i principali Paesi in cui opera, fornendo così evidenza di tutte le imposte pagate e delle detrazioni fiscali. Questa decisione riflette l'importanza che il Gruppo attribuisce alle questioni fiscali, al loro ruolo sociale e alla trasparenza come fattore che facilita lo sviluppo sostenibile.

Rispetto dei diritti umani nella catena di approvvigionamento
84. In conformità con i Principi del Global Compact, il Gruppo Enel richiede ai propri appaltatori il pieno rispetto delle leggi locali.
85. Enel include nelle condizioni contrattuali con gli appaltatori il rispetto degli obblighi in materia di diritto del lavoro, il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e ambiente e il rispetto dei diritti umani.
86. Enel monitora e valuta le prestazioni degli appaltatori attraverso un apposito processo di gestione delle prestazioni dei fornitori ("SPM").
Durante le riunioni del Consiglio globale sarà condiviso il numero dei gruppi merceologici e dei relativi fornitori oggetto del monitoraggio, con un focus su eventuali criticità in materia di diritti umani.

Processo di due diligence
87. Come richiesto dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dalla Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct dell'OCSE, Enel ha predisposto un processo di due diligence finalizzato a individuare se alcune delle sue procedure e processi operativi necessitino di un piano di miglioramento per rafforzare il sistema di gestione che garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'azienda nella sua Politica sui diritti umani.
88. Il processo prevede il coinvolgimento dei lavoratori e dei sindacati nella fase di "valutazione del rischio percepito" attraverso un'indagine condotta in ogni Paese in cui Enel è presente. Questa indagine raccoglie i contributi dei lavoratori sulla probabilità che si verifichi una violazione dei principi elencati nella Politica dei diritti umani di Enel e sulla potenziale gravità della violazione.
89. Il processo di due diligence è riportato annualmente nel Rapporto di sostenibilità del Gruppo.

Dialogo sociale in caso di riorganizzazione
90. In caso di riorganizzazioni societarie e di cambiamenti di natura internazionale, le seguenti clausole definiscono le modalità di organizzazione e coordinamento dei vari livelli di interlocuzione (Globale, Europeo e Nazionale) presenti nel Gruppo Enel.
91. In conformità con lo Statuto della Persona, con l'Accordo Enel CAE del 13 luglio 2016 e con i sistemi di Relazioni Industriali di tutti i Paesi in cui Enel opera, le Parti concordano su quanto segue:
- la natura internazionale del business di Enel;
- il dialogo costruttivo tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali;
- relazioni basate sul rispetto reciproco, a livello transnazionale e nazionale.
92. Le Parti si impegnano a coordinare ed evitare la sovrapposizione dei vari livelli di dialogo, con particolare riferimento agli organismi europei e mondiali che avranno comunque un ruolo complementare al livello nazionale di interlocuzione.
93. La partecipazione di un rappresentante del Comitato aziendale europeo (CAE) al Consiglio Globale, come di seguito indicato, e la partecipazione del coordinatore del Consiglio Globale ad una riunione del CAE garantiranno un adeguato coordinamento dei due livelli transnazionali.

Consiglio globale e Comitato
94. Sono istituiti un Consiglio globale (di seguito "il Consiglio") e un Comitato di coordinamento globale ai fini dell'attuazione del presente Accordo.
95. Il Consiglio è composto come indicato di seguito, ai punti da n. 103 a n. 107.
96. Il Consiglio si riunisce di norma una volta all'anno, per una riunione plenaria. Le riunioni plenarie si tengono per un massimo di due giorni, anche in modalità da remoto. Ogni riunione plenaria è preceduta da una riunione preparatoria dei membri del Consiglio di un giorno. Allo stesso modo, i membri del Consiglio possono organizzare una sessione di debriefing (relazione conclusiva) dopo la riunione plenaria. La Direzione non partecipa né alle riunioni preparatorie né ai debriefing.
97. Il Consiglio è l'organismo attraverso il quale si realizza il dialogo sociale con l'azienda sulle principali questioni di rilevanza internazionale.
98. Il Consiglio riceve informazioni sulle questioni transnazionali più rilevanti, come indicato al punto 101, sulle quali può esprimere pareri e opinioni.
99. Il Consiglio ha lo scopo, fra gli altri, di verificare, insieme all'Azienda, l'attuazione del presente accordo, nonché di proporre iniziative congiunte, finalizzate ad assicurare e diffondere il dialogo sociale e ad esaminare gli aspetti più rilevanti del funzionamento del Gruppo, proponendo ipotesi di miglioramento.
Il Consiglio non sostituisce i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti nei diversi Paesi e non interferisce con le competenze negoziali attribuite da leggi o accordi alle corrispondenti rappresentanze sindacali.
100. Il Consiglio non ha competenze negoziali né costituisce seconda istanza di riferimento per i temi affrontati in sede nazionale. Esso ha natura di organismo informativo a livello di Gruppo, che non riguarda i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti nei diversi Paesi e non interferisce con le competenze attribuite da leggi e accordi alle rappresentanze sindacali esistenti nei singoli Paesi.
101. In occasione della riunione annuale del Consiglio globale, i rappresentanti della direzione aziendale forniranno al Consiglio informazioni sui seguenti argomenti per quanto attiene ai riflessi transnazionali:
- panoramica strategica e situazione economico-finanziaria del Gruppo;
- panoramica e piani aziendali e di investimento;
- cambiamenti significativi nella struttura del Gruppo;
- politiche occupazionali e consistenza del personale;
- mappa globale dettagliata e aggiornata delle attività;
- salute, sicurezza e benessere dei lavoratori; protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile;
- innovazioni tecnologiche e digitalizzazione dei processi o delle operazioni;
- rapporto sulle principali evidenze nel processo di gestione delle prestazioni dei fornitori in termini di: numero dei gruppi merceologici e dei relativi fornitori oggetto del monitoraggio, con un focus su eventuali criticità in materia di diritti umani;
- rapporto su iniziative dirette a promuovere la parità di genere, l'orientamento scolastico e l'occupabilità femminile;
- Piano e Rapporto di sostenibilità;
- stato di attuazione delle iniziative di formazione, comprese quelle riguardanti i processi di transizione energetica e transizione giusta;
- informativa sulla gestione del canale whistleblowing nel Gruppo Enel e sulle principali categorie di segnalazioni e violazioni accertate durante l'anno precedente;
- monitoraggio complessivo dell'attuazione dell'accordo e dei piani d'azione.
102. Le proposte per l'istituzione di Comitati congiunti o Gruppi di lavoro congiunti su argomenti specifici riguardanti l'attuazione dell'Accordo e/o i risultati di iniziative o studi approfonditi presentati nelle riunioni del Consiglio globale saranno esaminati congiuntamente.
103. Il Consiglio è composto da un totale di 13 membri, di cui 9 in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori del Gruppo in tutte le Società/Paesi in cui Enel opera; 1 con funzioni di Coordinatore dei Consiglio; il Coordinatore del Comitato Aziendale Europeo (1) e 2 rappresentanti delle federazioni sindacali globali firmatarie dell'Accordo (uno per federazione). Tutti i rappresentanti partecipano alle riunioni come membri effettivi del Consiglio.
104. I membri dei Consiglio globale saranno nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Per ogni membro del Consiglio sarà eletto o nominato, con le medesime procedure, un membro supplente che sostituirà il titolare in caso di impedimento temporaneo, dimissioni, revoca o decadenza.
105. L'assegnazione dei seggi tiene conto del numero di lavoratori rappresentati e riflette la loro diversità, incoraggiando una partecipazione equilibrata per area geografica.
106. Per garantire che anche i Paesi/Regioni con un minor numero di lavoratori siano rappresentati, ogni anno viene assegnato 1 seggio a rotazione.
107. Il Consiglio è composto come segue,
Italia:                             4 membri
Spagna:                         2 membri
America Latina:            2 membri
Altri Paesi/Regioni:     1 membro a rotazione
108. Il mandato dura quattro anni; in ogni caso, i membri resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi e sono rieleggibili.
109. Le nomine dei membri del Consiglio e del Coordinatore vengono effettuate per iscritto alla Società e devono pervenire in tempo utile per consentire la preparazione della riunione annuale.
110. Una volta eletto e formalizzatane la nomina, il Coordinatore svolge funzioni di collegamento e rappresentanza con la direzione dell'Azienda e di norma rimane in carica per 4 anni fino alla designazione di un nuovo coordinatore.
111. Il Consiglio istituisce un "Comitato di coordinamento" (di seguito "Comitato"), composto dai rappresentanti delle Federazioni sindacali mondiali (2 membri), dal Coordinatore del Consiglio, dal Coordinatore del CAE e da altri 3 membri del Consiglio scelti tra i rappresentanti dei Paesi.
112. Enel designa un referente e rappresentanti della direzione aziendale incaricati di gestire e facilitare i rapporti con il Consiglio e di organizzare la riunione annuale.
113. Il Comitato e la Direzione aziendale manterranno un flusso di comunicazione continuo tra le riunioni annuali, con l'obiettivo comune di garantire l'attuazione del presente Accordo.
114. Il Comitato e la direzione dell'Azienda si incontreranno regolarmente per organizzare la riunione annuale del Consiglio (data, luogo, membri, ecc.) e per discutere l'ordine del giorno e tutti i documenti, le proposte o gli avvisi da sottoporgli.
115. I rappresentanti della direzione aziendale partecipano alla riunione annuale insieme ai membri del Consiglio.
116. Le lingue e i documenti di lavoro del Consiglio e del Comitato sono l'italiano, l'inglese e lo spagnolo.
117. Il Comitato di coordinamento definirà l'ordine del giorno della riunione annuale insieme alla Direzione.
118. L'ordine del giorno e gli eventuali documenti sottoposti al Consiglio dovranno pervenire in tempo utile affinché i membri dell'organismo possano partecipare alla riunione adeguatamente preparati.
119. L'Enel sosterrà i costi per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni annuali, compresi i costi di interpretazione e traduzione, entro limiti ragionevoli.
120. Enel rimborserà le spese sostenute dai membri del Consiglio e del Comitato (anche se non lavoratori Enel) per la partecipazione alle riunioni annuali. Saranno rimborsate solo le spese per le quali sia stata presentata la documentazione giustificativa, nel rispetto delle regole e dei limiti stabiliti nella travel policy del Gruppo ed entro limiti ragionevoli.
121. Il Comitato, d'intesa con il Consiglio, può proporre alla Direzione della Società accordi con istituzioni, associazioni, reti di imprese o università, per svolgere congiuntamente attività di interesse comune al fine di raggiungere gli obiettivi e le finalità del presente Accordo. Per argomenti di particolare complessità è consentito anche il contributo di esperti (da concordare con le stesse modalità).
122. Il Comitato, in attuazione delle indicazioni del Consiglio, collabora con la Direzione aziendale affinché i risultati delle attività di relazioni industriali globali siano resi noti e diffusi, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dal Gruppo.

Diffusione dell'Accordo
123. Le Parti si impegnano a collaborare per promuovere la diffusione del presente Accordo anche attraverso azioni congiunte e mirate ad accrescere la consapevolezza del valore del dialogo sociale e degli impegni, in termini di principi e diritti fondamentali e di responsabilità sociale e ambientale.
124. Le Parti possono organizzare, nei paesi in cui Enel opera, iniziative congiunte di informazione, sensibilizzazione e formazione bilaterale sui contenuti, l'applicazione e il monitoraggio dell'Accordo per i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza a tutti i livelli del Gruppo.
125. Le Parti assicurano che il presente Accordo sia accessibile attraverso i siti web delle rispettive organizzazioni nella lingua ufficiale e nelle lingue dei principali Paesi in cui il Gruppo Enel opera.
126. Questo accordo sarà fornito a tutti i nuovi lavoratori, assieme ai principali documenti aziendali.
127. Le Parti organizzeranno iniziative congiunte di formazione/informazione sui contenuti, l'applicazione e il monitoraggio dell'Accordo rivolte ai rappresentanti dei lavoratori e ai rappresentanti aziendali ai vari livelli del Gruppo, con l'obiettivo di comunicare lo spirito, le finalità e i contenuti dell'Accordo, affinché il testo sia interpretato e attuato in modo coerente in tutte le Società di Enel nel mondo.
128. I programmi e le procedure di attuazione delle azioni di cui sopra e i relativi impegni economici saranno esaminati e valutati dalle Parti.
129. I membri del Consiglio avranno la possibilità di partecipare ad attività di formazione su argomenti di interesse comune ai fini dello svolgimento del proprio mandato. La formazione può includere rappresentanti delle aziende.

Riservatezza
130. Le Parti condividono l'importanza sostanziale dell'equilibrio tra trasparenza e riservatezza per la corretta gestione del presente accordo. Le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, si impegnano pertanto a mantenere l'assoluta riservatezza - ai sensi delle normative contrattuali, civili e penali ed in particolare di quelle per le società quotate in Borsa - sulle informazioni e sui dati comunicati dall'Enel durante la fase di interlocuzione sindacale.
131. Le Parti si indicano chiaramente quali informazioni sono considerate riservate, per quali motivi e per quanto tempo.
132. Fermo restando l'accordo tra le Parti sull'importanza di un dialogo aperto e trasparente, Enel non è tenuta a comunicare informazioni che, in base a criteri oggettivi, possano creare difficoltà significative al funzionamento o all'attività svolta dalle società del Gruppo o arrecare loro danno o in cui vi sia il rischio di manipolazione del mercato.
I membri del Consiglio Globale non dovranno divulgare a terzi le informazioni che sono state fornite loro in via confidenziale e che sono state espressamente indicate come tali dalla Direzione del Gruppo.
La Direzione del Gruppo si impegna a mantenere la riservatezza sulle informazioni sensibili che i rappresentanti sindacali possono fornire, durante la fase di dialogo al fine di facilitare il consenso.

Risoluzione delle controversie e monitoraggio
133. Le Parti confermano il reciproco impegno, qualora venissero a conoscenza di violazioni o situazioni difformi da quanto stabilito nell'Accordo, ad informare tempestivamente l'altra Parte al fine di individuare soluzioni efficaci e/o percorsi condivisi in tempi ragionevoli.
134. Le Parti definiscono procedure e metodi per il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo, anche attraverso l'individuazione di specifici KPI, e concordano, se del caso, l'attuazione di programmi di azione positiva volti ad affermare i diritti umani e sociali fondamentali e le buone prassi lavorative. Tali programmi possono consistere in attività di condivisione di informazioni, formazione e ricerca.
135. Le Partì si impegnano ad avvalersi della seguente procedura per risolvere eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo:
In primo luogo, concordano sul principio che un problema sorto a livello locale debba essere risolto preferibilmente nello stesso contesto. Di conseguenza, inizialmente la questione verrà sollevata con la direzione locale.
Qualora una controversia relativa al presente accordo non venga risolta a livello locale, sarà sottoposta alla direzione aziendale e ai sindacati a livello nazionale. In caso di mancata risoluzione della controversia, la stessa sarà sottoposta alle Parti del presente Accordo Quadro per compiere ogni sforzo per raggiungere una soluzione e decidere eventuali azioni correttive. In caso di controversie di natura interpretativa, le Parti possono convenire di richiedere il parere dell'OIL o di un'altra terza parte scelta di comune accordo.
136. Il presente Accordo è regolato, tra le parti, dalla legge italiana. La presente Intesa non conferisce alcun diritto di natura contrattuale a soggetti terzi rispetto alle parti firmatarie.
Resta fermo che le condizioni di impiego individuali applicate in Enel sono definite dalle leggi e dai contratti nazionali, in linea con le previsioni della presente Intesa.

Clausole finali e durata
137. Il presente accordo si considera valido per quattro anni dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente prorogato per lo stesso periodo di tempo, salvo disdetta delle rispettive parti nei 6 mesi precedenti la scadenza del termine di validità.
138. Durante la negoziazione di un nuovo accordo e fino alla sua firma, il regime di proroga rimarrà ugualmente applicabile.
139. Due anni dopo la firma, le Parti si impegnano a tenere un incontro di verifica per valutare l'applicazione, gli effetti pratici e gli eventuali miglioramenti da apportare all'Accordo, al momento del rinnovo.
140. Le Parti possono concordare modifiche o integrazioni al suo contenuto prima della sua scadenza.
Letto e confermato dalle Parti che, utilizzando il sistema di videoconferenza, si sono incontrate e hanno definito il presente accordo.

Allegati informativi
- 110 principi del "Global Compact
- Dichiarazione congiunta sulla transizione giusta, novembre 2021
- Lo Statuto della Persona (versione italiana) ed elenco delle Aziende/Paesi che hanno firmato
- Policy diritti Umani

* convenzioni OIL reperibili Online su ILO.org