PROTOCOLLO D'INTESA


tra

 

Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Regionale Molise - Sede Locale di Campobasso, con sede legale in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 70, nella persona del dott. Rocco M. Del Nero, nella sua qualità di direttore regionale

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, di seguito denominato USR, con sede in Campobasso, via Giuseppe Garibaldi n. 25, nella persona della dott.ssa Maria Chimisso, nella sua qualità di direttrice

E

l'Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso - Isernia, con sede in Campobasso, via San Giovanni n. 1, nella persona della dott. Gaetano Fasulo, nella sua qualità di direttore
Di seguito dette anche "parti"
 

PREMESSO CHE

- L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;
l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all'Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2024/2026 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inai CIV n. 12 del 03.08.2023), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'Inail agisce in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020- 2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- in linea con la Strategia europea 2021-2027 e con l'Agenda Onu 2030 il Piano triennale per la prevenzione Inail 2025-2027, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell'Istituto con la delibera n. 7 del 13 maggio 2025, che fa seguito alla deliberazione in tema formulata dal Consiglio di amministrazione, delinea gli obiettivi prioritari che l'Inail si propone di raggiungere, individuando e applicando politiche di prevenzione e di sviluppo della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro a tutti i livelli;
- l'Inail opera, inoltre, in armonia con il Piano regionale della prevenzione 2020- 2025, approvato con decreto n. 119 del 30.12.2021 del Commissario ad acta della Regione Molise e nel quadro delle intese realizzate a livello istituzionale nell'ambito delle attività del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e ai successivi aggiornamenti;
- l'USR per il Molise, promanazione sul territorio regionale del MIM, rappresenta, per effetto delle funzioni che è chiamato a svolgere nella regione di propria competenza, il soggetto privilegiato con cui sviluppare la più ampia collaborazione per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione della popolazione scolastica alla cultura della salute e della sicurezza;
- tale istituzione sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della regione, per consentire al "sistema scuola" di rispondere anche alle peculiari esigenze socio-economiche del territorio e di una realtà globale in continuo cambiamento;
- l'USR per il Molise promuove e valorizza l'interazione con imprese, Associazioni di categoria ed altri Enti disponibili, per la realizzazione di progetti educativi e d'istruzione professionalizzanti;
- l'USR per il Molise, da diversi anni, con la sottoscrizione di protocolli d'intesa, ha instaurato proficui rapporti di collaborazione per l'attuazione, nelle scuole della regione, di progetti per l'educazione alla salute e sicurezza;
- l'Ispettorato territoriale del Lavoro Campobasso - Isernia esercita la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, nonché la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori produttivi;
- in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Ispettorato territoriale del Lavoro Campobasso - Isernia ha come obiettivo prioritario quello di attivare una serie di accertamenti volti a garantire la corretta applicazione delle misure contenute nel d.lgs. n. 81/2008;
- l'approccio seguito dall'Ispettorato territoriale del Lavoro Campobasso - Isernia è quello della «Vision Zero», come riportato nel Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione Europea, che definisce le priorità da seguire, ovvero: migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e gestire i cambiamenti del mondo del lavoro legati alla transizione green & digitale e all'invecchiamento della popolazione;
- nell'ambito delle attività di prevenzione l'Ispettorato territoriale del Lavoro Campobasso - Isernia promuove la cultura della sicurezza e interviene in specifici ambiti, come la vigilanza sui percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini;
 

CONSIDERATO CHE

- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- le parti condividono l'intenzione di migliorare la conoscenza dei dati e delle informazioni attinenti alla salute e sicurezza e riferite al contesto produttivo e territoriale della Regione;
- nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, consapevoli della necessità di un'azione prevenzionale condivisa e partecipata, le parti hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i cui mutamenti continui comportano nuovi rischi e sfide per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- le sinergie tra l’Inail - Direzione Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e Ispettorato territoriale del Lavoro Campobasso - Isernia, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese attraverso la crescita culturale e l'educazione degli studenti quali futuri attori del mondo del lavoro;
 

CONVENGONO

Articolo 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 2 - Finalità

Le parti, sulla base delle specifiche competenze, professionalità ed esperienze, intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per la realizzazione di iniziative finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
 

Articolo 3 - Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- organizzazione congiunta, anche in collaborazione con terzi, di eventi, seminari a carattere divulgativo, finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- attività di informazione allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie che saranno espresse nell'ambito del presente Protocollo di intesa;
- iniziative informative nel campo della prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promozione di progetti ed iniziative, a livello territoriale, finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati e la modalità di attuazione potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.
 

Articolo 4 - Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui due individuati dall'Inail - Direzione Regionale Molise - Sede Locale di Campobasso, due individuati dall'USR per il Molise e due individuati dall'Ispettorato territoriale del Lavoro Campobasso - Isernia. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.
 

Articolo 5 - Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6 - Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- -gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere "di norma" la durata del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 7 - Durata

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
 

Articolo 8 - Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Articolo 9 - Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.
Le parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del Protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

Articolo 10 - Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo 12 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi alle altre parti con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
 

Articolo 13 - Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo "Informazioni Confidenziali", a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 14 - Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Campobasso.
 

Articolo 15 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della parte richiedente.

Riccia, 10 dicembre 2025

IL DIRETTORE REGIONALE - INAIL - Direzione Regionale Molise - Sede Locale di Campobasso
Dott. Rocco M. Del Nero
LA DIRETTRICE - Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Dott. ssa Maria Chimisso
 

Per adesione limitata agli articoli da 1 a 5 senza apporto di risorse economiche previste da tale ultimo articolo
IL DIRETTORE - Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso - Isernia
Dott. Gaetano Fasulo