Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 9 dicembre 2025
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2027
Parti: Aniasa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, RSA
Settori: Trasporti, Autorimesse, locazione automezzi, autonoleggio ecc.
Fonte: apilavoro.eutekne.it
Sommario:
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Premessa |
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Sezione Appalti |
Ipotesi di accordo
Il giorno 09 dicembre 2025, in Roma presso la sede dell’Aniasa, e con modalità mista con collegamento da remoto, si sono incontrate: Aniasa […], Filt-Cgil Nazionale […], Fit-Cisl Nazionale […], Uiltrasporti Nazionale […]. Sono presenti le rispettive OO.SS. Regionali/territoriali di Filt Cgil […], di Fit Cisl […] e di Uiltrasporti […]. Sono altresì presenti le RSA di Filt Cgil […], di Fit Cisl […] e di Uiltrasporti […]
Con il presente accordo le sopra richiamate Parti hanno raggiunto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL del 15 dicembre 2022 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre dal 01/01/2025 e scadrà il 31/12/2027.
Le Parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente Accordo
Premessa
Il confronto per il rinnovo del contratto nazionale si è collocato in uno scenario in cui il mercato dell’auto ha accelerato i processi di cambiamento e l’evoluzione è diventata sempre più complessa e condizionata da molteplici variabili, interessando l’organizzazione del lavoro.
Il settore si sta innovando e si trova ad affrontare una difficile trasformazione epocale e la complessità dell’attuale scenario impone interventi mirati e concreti per salvaguardare la competitività del comparto, tenuto conto del contributo quotidiano qualitativo fornito dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Il presente rinnovo conferma la validità e l’efficacia delle relazioni industriali che sono sempre state caratterizzate da un continuo dialogo e confronto volto a gestire ed individuare risposte concrete alle esigenze dei lavoratori/lavoratrici e delle aziende.
Obiettivo delle Parti è quello di continuare ad apprezzare e valorizzare l’apporto che il fattore lavoro garantisce, e continuerà a garantire, rispetto all’evoluzione del settore assicurando l’integrità fisica e morale nonché la dignità della persona, anche al fine di tutelare il benessere psico-fisico e la conciliazione vita-lavoro di lavoratori e lavoratrici.
Le Parti, altresì, riconoscono che il settore è caratterizzato anche da una presenza di piccole realtà aziendali e che il presente contratto collettivo dovrà conservare, anche in questo ambito, la propria funzione di strumento regolatore degli aspetti normativi ed economici. In quest’ottica le Parti hanno condiviso la volontà di introdurre anche una sezione speciale, parte integrante del presente CCNL, con l’obiettivo di tutelare e definire le specificità di quelle realtà aziendali che lavorano in appalto. _
Le Parti, infine, condividono la necessità e l’importanza di avere una chiara visione del quadro macroeconomico e delle specificità dei singoli settori e realtà aziendali al fine di poter continuare garantire la competitività, con un focus specifico sulle tematiche della sicurezza del lavoro.
A tal fine, le Parti, si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi anche al fine di garantire omogenee condizioni per tutte le imprese del settore.
Art. 1 - Campo di applicazione
Fermo restando quanto precisato nella premessa del presente CCNL circa la possibilità ed opportunità di estendere il CCNL a nuove attività, il presente contratto si applica alle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Il presente CCNL potrà essere applicato alle società che svolgono attività di pulizia/lavaggio, navettamento, rifornimento delle vetture a noleggio.
Art. 29 - Contratti a termine
A) Normativa generale.
Le Parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo Unice - Ceep - Ces del 18.3.1999 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, dichiarano che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale ad attività e servizi specifici, atti a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali.
Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dal D. Lgs. 15/06/2015 n. 81, e sue modifiche ed integrazioni, e dalle norme del presente contratto.
[…]
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato.
[…]
Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell’art. 7 del vigente CCNL, su richiesta delle stesse ed, in ogni caso, con cadenza semestrale.
[…]
I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
La percentuale massima di contratti a termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore).
Sono esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i contratti stagionali, nonché quelli stipulati con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli di cui al 2° comma del successivo punto B) del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all’articolo 35 della legge n. 300/1970.
Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D. Lgs. n. 81/2015, e sue successive modifiche ed integrazioni.
Periodo di Prova […]
B) Contratto Stagionale
Le Parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2015, e sue successive modifiche ed integrazioni, si considerano stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All’interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni.
Limitatamente al settore del soccorso stradale, e dei servizi alla mobilità, data la Particolarità del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio.
I contratti stipulati in relazione ad esigenze stagionali sono quelli di cui al presente comma, all’interno dei periodi temporali ivi indicati.
I contratti a tempo determinato per esigenze stagionali, ai sensi di legge, possono essere stipulati per le seguenti figure professionali:
- Impiegato di banco;
- Check-in man;
- Operatore di centrale di assistenza tecnica/alla persona/alla infomobilità;
- Operatore di sosta/ centrale operativa;
- Addetto approntamento/lavaggio vettura.
Eventuali altre e diverse figure professionali potranno essere concordate a livello aziendale con le rispettive RSA/RSU/OO.SS. Territoriali, previa verifica e validazione effettuata dalle Parti stipulanti il presente CCNL a livello Nazionale.
C) Diritti di precedenza […]
Art. 30 - Part time
Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sul l’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario di lavoro inferiore a quello contrattuale.
[…]
Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto e dalle leggi vigenti.
Resta ferma l'osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del presente CCNL per quanto applicabili.
[...]
È facoltà del dipendente richiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa.
Le Parti concorderanno, all’atto del passaggio al part time, le condizioni e le modalità per l’eventuale rientro a tempo pieno.
Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità debbono essere accolte dall’azienda con un limite massimo del 5% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nei livelli Al, A2, Q1 e Q2. Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full time a tempo indeterminato, le richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali.
Il diritto alla trasformazione e/o “ritrasformazione” spetta per legge a tutti quei lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico/degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapia salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Asl territorialmente competente.
In luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante il padre lavoratore e la madre lavoratrice possono richiedere per una sola volta, e l’azienda non può rifiutare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una riduzione dell’orario non superiore al 50%.
[…]
L’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo indeterminato. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dal comma 3, 4 e 5 dell' art 8 del D. Lgs. n. 81/2015 e in subordine secondo i criteri elencati in ordine di priorità:
■ documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo Pieno;
■ motivi di famiglia opportunamente documentati;
■ studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
■ motivi personali.
[…]
Le Parti, nel riconoscere nel lavoro a tempo parziale un valido strumento di flessibilità per la conciliazione dei tempi lavorativi e di vita privata, ritengono utile fissare dei momenti di confronto tra le stesse al fine di verificare il rispetto dei limiti di utilizzo del part time e monitorarne l’effettivo ricorso.
A tale scopo si stabilisce che, con cadenza annuale e previa richiesta delle OO.SS., il datore di lavoro informi le RSA, ovvero le RSU se costituite e/o le OO.SS. temtoriali, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale ed il ricorso al lavoro supplementare con riferimento all'anno precedente.
Su richiesta scritta della RSA/RSU e/o delle OO.SS. territoriali/nazionali, successiva alla ricezione dell’informativa, la Direzione Aziendale avvierà quanto prima e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto finalizzato a valutare, in particolare, le condizioni per un consolidamento delle ore di lavoro supplementare collegate ad esigenze lavorative di carattere strutturale, al netto quindi delle ore effettuate per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro e previa apposita istanza da parte del lavoratore interessato.
Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore), e con esclusione dal computo di cui sopra, del personale di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art 8 del D. Lgs. 81/2015, dei lavoratori assunti con contratto stagionale e dei lavoratori assunti per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
[…]
Art. 36 - Appalti e cambi di appalto
Premessa
In generale, in caso di ricorso agli appalti da parte delle aziende del settore, le stesse dovranno porre Particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.
Nel caso di esternalizzazione delle attività quali l'approntamento, la pulizia e il navettamento delle vetture, gli appalti verranno regolamentati secondo quanto previsto dal presente articolo. Nel caso di cessione di ramo di azienda che comprenda l’attività di approntamento, pulizia e di navettamento delle vetture non potrà trovare applicazione, per l’azienda subentrante, la “sezione appalti”, ferma restando l’applicazione della parte generale del presente contratto.
Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e della tutela del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all'applicazione della “sezione appalti” del presente CCNL, ovvero, in alternativa, all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento, sottoscritto dalle OO.SS. Confederali di Cgil, Cisl e Uil e corrispondente alle attività ed alle figure professionali presenti nelle lavorazioni appaltate e, infine, che impegnino le medesime a non subappaltare le attività.
...(omissis)...
Art. 54 - Trasferimento
Al termine dell’articolo aggiungere:
“Nel caso di lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativa alla violenza di genere come disciplinati dall’art. 76 del presente CCNL, sarà corrisposto un compenso una tantum non inferiore ad una mensilità lorda della retribuzione globale mensile.
Sarà garantito, inoltre, il diritto della lavoratrice, su sua richiesta, al rientro nella posizione di lavoro precedentemente ricoperta e nella medesima sede di lavoro, qualora ancora operativa e, in caso contrario, presso altra sede limitrofa”.
Art. 57 - Norme disciplinari
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare 1 attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di paga base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
Il licenziamento di cui alla lettera e) si può tra l’altro applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.
Al lavoratore assente ingiustificato per almeno 15 giorni di calendario potrà essere applicata la normativa di cui all’art. 19 Legge 203/2024.
[…]
Il provvedimento di cui alla lettera f) viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[…]
Art. 63 - Permessi
Al termine dell’articolo aggiungere:
“Verrà riconosciuto 1 (un) giorno al mese di permesso retribuito alle lavoratrici, adibite ad attività di natura operativa, affette da dismenorrea causata da endometriosi di quarto stadio. Ai fini della fruizione di tali permessi la dipendente dovrà presentare una certificazione del medico ginecologo del SSN attestante la sussistenza della suindicata patologia, rilasciata in data non anteriore a 3 mesi.”
Art. 71 - Parità di genere
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla Legge 5 novembre 2021, n 162 in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
Con la presente intesa le Parti concordano sulla necessità di avviare una serie di interventi innovativi, al fine di migliorare un sistema di equità e di welfare aziendale che sia particolarmente attento alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, anche nell’ottica di garantire la conciliazione vita-lavoro. Obiettivo delle Parti è continuare a sviluppare un ambiente inclusivo e attento alle diversità di ogni tipo.
Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e successive modificazioni, le Parti convengono di valorizzare il tema della genitorialità, equiparando coppie etere, coppie omogenitoriali, soggetti monogenitoriali nella fruizione di permessi e di flessibilità in entrata e/o uscita, le cui modalità potranno essere definite a livello aziendale, previo accordo tra le Parti.
A seguito del recepimento nel diritto nazionale della Direttiva Europea 2023/970, attualmente fissato per il 7 giugno 2026 e riguardante la trasparenza salariale nel nostro ordinamento giuridico, (cosiddetta “gender pay gap”), le Parti ritengono necessario demandare all’Ente Bilaterale di settore l’analisi della normativa europea per procedere agli adeguamenti necessari e per promuovere l’adozione di misure volte ad eliminare l’eventuale divario di genere.
.. .(omissis)....
Sezione Appalti
Premessa
Le Parti, nell’ambito del presente rinnovo contrattuale, ritengono non più procrastinabile la creazione e la definizione di una sezione speciale chiamata “sezione appalti” all'interno della quale potranno essere ricomprese tutte le aziende che attualmente svolgono attività di lavaggio, navettamento ed approntamento vetture per conto delle aziende di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, sia in ambito aeroportuale che non.
Al fine di indirizzare e sensibilizzare le aziende appaltatrici all’applicazione della sezione, obiettivo della stessa è, nell’ambito della medesima filiera, di individuare e di determinare le caratteristiche e gli elementi tipici dell’attività specifica, che tengano conto dell’ambito particolare in cui viene svolta tale attività per conto delle aziende committenti.
Considerato che nel corso degli anni si è assistito ad un costante processo che ha modificato l’organizzazione del lavoro delle aziende committenti in un’ottica finalizzata ad ottenere livelli più elevati di efficacia, efficienza e di produttività diversificandone l’attività, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali delle attività delle imprese del settore e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi dell’occupazione, nell’ambito della medesima filiera comprensivi di lavoratrici e lavoratori stagionali, a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Le Parti, pertanto, all’interno di tale “sezione appalti’’, ritengono necessario qualificare tali attività, disciplinando e diversificando determinati elementi normativi ed economici rispetto al presente e vigente CCNL.
Le Parti, fermo rimanendo gli istituti contrattuali del presente CCNL, intendono disciplinare in questa sezione speciale determinati trattamenti economici e normativi integrando e/o modificando quelli previsti nella Parte Generale.
Art. 81 - Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione
Le disposizioni contenute nella presente Sezione saranno applicate, esclusivamente al personale delle aziende che svolgono, in regime di appalto o in qualsiasi altra forma assimilabile ad un contratto di servizio, attività di lavaggio, navettamento ed approntamento vetture per conto aziende di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, sia in ambito aeroportuale che non.
Art. 83 - Orario di lavoro
Fermo restando quanto disciplinato al punto d) dell’art. 19 (Orario di lavoro) del presente CCNL, azienda appaltatrice e RSA/RSU/OO.SS. Territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL potranno, solo dietro accordo tra le Parti, definire una articolazione giornaliera dell’orario di lavoro in non più di due frazioni. Nell’eventualità si presenti questa necessità, l’azienda, prima di istruire il confronto, dovrà preventivamente farne comunicazione ad Aniasa e alla Segreterie Nazionali firmatarie il presente CCNL.
Art. 89 - Clausola di salvaguardia
Fatto salvo quanto previsto nella sezione generale del vigente CCNL, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente al personale dipendente delle aziende appaltatrici che provengano da altro CCNL successivamente alla data di stipula del presente accordo.
Le aziende appaltatrici che già applicano, alla data di stipula del contratto di appalto o assimilabile, il presente CCNL continueranno ad applicare la sezione generale del CCNL ed il personale manterrà tutte le condizioni economiche e normative già acquisite, nonché le sue successive modifiche ed integrazioni.
Nota a verbale:
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente sezione, si rimanda ai contenuti sia normativi che economici della Parte generale del presente CCNL.
Dichiarazione congiunta
In considerazione della rilevanza delle innovazioni introdotte nella presente sezione speciale relativamente ai predetti istituti, le Parti condividono l’esigenza di monitorarne, anche nell’ambito dell’art. 36 del CCNL in materia di cambio appalto, la corretta e concreta applicazione e si danno reciprocamente atto dell’opportunità di momenti di incontro al fine condividere informazioni e criticità sullo stato attuativo della sezione.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.
Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
Le OO.SS. scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo entro il 31 gennaio p.v. a seguito delle consultazioni dei lavoratori/lavoratrici interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
