Tipologia: Ipotesi di accordo CCNL
Data firma: 4 dicembre 2025
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2028
Parti: Amministrazioni Pubbliche, Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federforeste Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Fonte: legacoop.coop


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Struttura della contrattazione
Art. 3 Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Art. 5 bis Appalti e terziarizzazione
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 9-bis Lavoro agile
Art. 15 Mezzi di trasporto
Art. 17 Congedo matrimoniale
Art. 18 Diritto allo studio
Art. 19 Pari opportunità
Art. 21 Formazione professionale
Art. 22 Ambiente, salute, sicurezza
Art. 30 Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
Art. 32 Previdenza complementare - Assistenza complementare integrativa
Art. 36 Quadri
Art. 38 Permessi straordinari
Art. 39 Retribuzione
Art. 48 Riassunzione
Art. 49 Classificazione degli operai
Art. 51 Permessi straordinari
Art. 52 Retribuzione
Art. 54 Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chilometrico

 

Art. 55 Indennità attrezzi
Art. 56 Reperibilità
Art. 60 Assicurazioni sociali
Art. 62 Conservazione del posto
Allegati
0. Protocollo d’intesa preliminare sottoscritto dalle parti stipulanti il 10 dicembre 1997
A. Minimi retributivi nazionali conglobati mensili
B. Tabella delle retribuzioni in vigore dal 1.1.2026;
C. Tabella delle retribuzioni in vigore dal 1.1.2027;
D. Tabella delle retribuzioni in vigore dal 1.1.2028;
I. Accordo per la costituzione delle RSU
J. Accordo per la determinazione del rappresentante per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
K. Contratto di formazione e lavoro
L. Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale nazionale (CAC) e per il contributo al fondo di gestione del CCNL
M. Regolamento contribuzione FIMIF
N. Accordo sulle modalità di fruizione delle ferie
O. Attività di carattere stagionale
P. Scambi di lettere “Validità intese regionali vigenti artt. 15 e 54”
Q. Avviso comune Durc di congruità gestione forestale
R. Avviso comune per il rilancio c la valorizzazione della forestazione


Ipotesi di accordo CCNL addetti lavori sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Il giorno 4 dicembre 2025, in Roma, tra Amministrazioni Pubbliche, Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federazione Italiana Comunità Forestali – Federforeste Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, si è concordato di rinnovare il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31 dicembre 2024 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.
Le parti si impegnano a definire la stesura del CCNL aggiornando il testo e gli allegati anche in base alle modifiche di legge intervenute.

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
1. Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Regioni, le Comunità montane, gli altri Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali, gli altri Enti, le Cooperative, le Imprese o gli Enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato, in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di:
• sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
• imboschimento e rimboschimento;
• miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
• difesa del suolo;
• valorizzazione ambientale e paesaggistica;
• arboricoltura da legno;
• pratiche selvicolturali;
• filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell’energia;
• gestione forestale sostenibile e/o attiva;
• programmazione forestale.
2. La parte datoriale pubblica recepisce il presente CCNL entro il termine massimo di 120 giorni dalla sottoscrizione ovvero entro l’anno finanziario immediatamente successivo.
3. A prescindere dalla data di recepimento del CCNL gli effetti normativi ed economici del contratto, salvo diverse decorrenze previste nell’accordo, decorrono dalla data della sua sottoscrizione.
Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative - Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil.
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo di intesa interconfederale del 5 aprile 1990.
Dichiarazione a verbale parte Pubblica
Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2 Struttura della contrattazione
1. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale.
2. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1.
[…]
4. Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda.
[….]
13. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL.
14. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua - FON.COOP. in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
e) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
f) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto (art. 58):
g) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
h) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
i) salario integrativo (artt. 39 e 52);
l) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
m) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contrattazione dal testo del CCNL;

n) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l’attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale;
o) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti.
15. Le materie inerenti all’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di lavoro, le modalità di Godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl.
16. L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall’art. 54.
[…]

Art. 3 Relazioni sindacali e sistema di informazioni
1. Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell’andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale, che dovrà riunirsi entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL, composto di 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Il Comitato ha il compito di:
1) acquisire informazioni e dati su:
a) le strutture promosse dalle regioni in materia di forestazione;
b) piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati nonché il loro stato di attuazione;
c) flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
d) dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2° livello;
e) fabbisogni o domanda di formazione professionale e interventi di formazione continua;
f) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
h) evoluzione delle tecnologie di processo;
2) svolgere le attività previste dall’art. 7 dell’accordo 09 dicembre 2021 (allegato G del vigente CCNL);
3) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 19 del vigente CCNL;
4) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività;
5) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
6) promuovere, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obbiettivi della programmazione della PAC, la partecipazione e la progettazione a livello regionale di interventi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali;
7) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
8) promuovere lo sviluppo delle competenze, conoscenze e abilità degli operatori del settore forestale attraverso:
a) il confronto, a livello nazionale, per contribuire all’implementazione dei repertori nazionali delle qualificazioni professionali del settore. Tale attività potrà esse propedeutica ad una successiva ed eventuale valutazione - anche su richiesta di una delle Parti - del sistema classificatorio attualmente previsto dal presente contratto;
b) la valorizzazione del diritto all’apprendimento permanente;
c) il diritto al riconoscimento delle competenze professionali comunque acquisite.
3. Per particolari indagini il Comitato ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
4. Il Comitato è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle associazioni o enti datoriali stipulanti. È prevista una vicepresidenza espressione delle OO.SS. firmatarie.
5. Analoghi comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale.
Impegno a verbale
Preso atto che il sistema classificatorio dovrebbe rispondere in modo più adeguato "alle esigenze introdotte dall’evoluzione dei nuovi lavori nel settore risulta opportuno avviare un confronto relativo alla classificazione degli impiegati e degli operai del settore.
Le Parti firmatarie del presente CCNL avvieranno le attività del Gruppo di lavoro paritetico, entro il 30.1.2026, con il compito di individuare eventuali modifiche degli elementi della classificazione del personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali.
Gruppo di lavoro potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti e dovrà terminare i lavori entro il 31.01.2027.

Art. 5 bis Appalti e terziarizzazione
1. A fronte di processi di terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell’ambito del sistema di relazioni di cui all’art. 3 del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l’impatto sull’organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull’occupazione e l’economicità della scelta.
2. I soggetti appaltanti dovranno inserire nei contratti e nei capitolati con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, ivi compreso il Decreto legislativo n. 136 del 2016 e successive modifiche, nonché per garantire l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
3. I soggetti appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il rispetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici. In particolare, i soggetti appaltanti verificheranno la regolarità contributiva delle imprese appaltatrici, acquisendo da queste ultime la relativa certificazione (DURC).
4. I lavoratori delle imprese appaltatrici operanti presso i soggetti appaltanti potranno usufruire dei servizi previsti per i lavoratori degli stessi soggetti appaltanti (ad esempio mensa e spogliatoi) previe opportune intese tra soggetti appaltanti ed imprese appaltatrici nel rispetto delle norme sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Entro il primo quadrimestre di ogni anno, gli Enti e le imprese forestali forniranno, a consuntivo, alle OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all’interno degli Enti e delle imprese forestali nell’anno precedente.
6. In caso di cambio di appalto, l’azienda cessante, con la massima tempestività e comunque prima dell’evento, comunicherà la cessazione della gestione dell’appalto alle RSU/RSA o alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL competenti per territorio, fornendo tutte le informazioni.
7. Al personale impiegato negli appalti e nei subappalti c applicato il presente CCNL ed il Cirl in vigore nella zona in cui si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023.
8. Laddove l’impresa appaltatrice o subappaltatrice abbia la propria sede legale in uno Stato estero diverso membro dell’Unione Europea ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno Stato terzo esterno all’UE, ai lavoratori addetti all’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto o del subappalto si applicano le medesime tutele economiche e salariali compresa l’applicazione del presente CCNL c dei suoi accordi di II livello ove applicai previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel lue dove si svolgono tali attività; ai suddetti lavoratori si applicano altresì le disposizioni materia d’accesso alle informazioni di cui all’art. 7 del d.lgs 136/2016.

Art. 9 Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni.
2. La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall’art. 2.
3. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all’attività forestale. 
4. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.
5. Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera.
6. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.
7. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 19 ore.
8. I lavoratori a tempo determinato hanno diritto ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 6 ore.
9. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.
10. Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
11. Comunque, la possibilità del riconoscimento delle maggiorazioni, dell’istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione.

Art. 9-bis Lavoro agile
1. È ammesso, per i lavoratori che svolgono mansioni impiegatizie, lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile in conformità a quanto previsto nel Protocollo nazionale sul lavoro agile siglato dalle parti sociali e Ministero del Lavoro il 7 dicembre 2021.
2. Le parti convengono di elaborare e sottoscrivere entro il 31.12.2026 un accordo per la disciplina del Lavoro Agile nel settore.

Art. 15 Mezzi di trasporto
1. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale svolgimento delle mansioni affidategli.
2. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa.
[…]

Art. 19 Pari opportunità
1. Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
2. A tal fine si impegnano a costituire una Commissione nazionale paritetica composta da 6 rappresentanti.
3. Analoghe Commissioni potranno essere costituite a livello regionale in sede di contrattazione integrativa.
4. Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (D.lgs. 151/01 testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, e sue successive modifiche).
5. Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore.
[…]
7. Le disposizioni del presente articolo e quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pari opportunità si applicano ai dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Art. 21 Formazione professionale
1. Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impegni contenuti in vari accordi interconfederali esistenti in materia tesi a far svolgere alla formazione professionale il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese, considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall’altro alla tutela ed alla promozione del lavoro.
2. Sia per quanto concerne la formazione in alternanza che la formazione continua il Comitato paritetico nazionale e l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 3 valuteranno ed individueranno fabbisogni, indirizzi formativi e interventi di formazione continua. Il Comitato paritetico regionale è consultato ai fini della predisposizione del piano della formazione regionale. Nella predisposizione del piano di formazione regionale occorre tenere in particolare considerazione i fabbisogni degli addetti forestali di recente assunzione.
3. Le indicazioni che emergono dalle predette commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative ad enti bilaterali eventualmente costituiti a livello regionale o direttamente alle Regioni.
4. Ai fini di favorire il finanziamento dei progetti formativi le parti si impegnano a promuovere l’adesione degli enti e delle imprese al fondo per la formazione continua - FON.COOP.
5. Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione dell’attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire e realizzare in ogni realtà regionale. Pertanto, la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la situazione occupazionale regionale lo consente, l’ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l’ingresso e la permanenza nel settore.
6. Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qualificata le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all’istruzione professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e A di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, si impegnano a promuovere l’istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento e con l’esigenza di innovare qualitativamente l’attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell’occupazione giovanile. 
7. Considerato che la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è prioritaria, sarà favorita l’erogazione delle attività di informazione e formazione da destinare ai lavoratori stranieri in più lingue.
8. È previsto un pacchetto minimo individuale di 4 ore di formazione aggiuntive a quelle obbligatorie per ciascun lavoratore.
9. Al fine di qualificare ulteriormente il personale in forza ovvero di rispondere alla domanda di lavoratori qualificati per lo svolgimento di mansioni che richiedono l’utilizzo di patenti di guida C o D e relativo CQC, il datore di lavoro provvederà alle spese per il conseguimento delle patenti di guida di categoria C o D e del relativo CQC. A livello aziendale saranno stipulati accordi, individuali o collettivi con le Parti stipulanti il presente CCNL, per l’attuazione di tale disposizione.
10. In ogni caso tali accordi dovranno prevedere clausole impegnative per i lavoratori per i quali il datore di lavoro sosterrà il costo di conseguimento delle patenti di cui al precedente comma, in base alle quali in caso di dimissioni del lavoratore entro 12 mesi dal conseguimento della patente, il datore del lavoro sarà risarcito della somma sostenuta in maniera proporzionale alla distanza dalla data di conseguimento del titolo e nel termina piassimo di 12 mesi.

Art. 22 Ambiente, salute, sicurezza
1. Le parti confermano la volontà di continuare a promuovere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire l’insorgenza di malattie professionali, gli infortuni e per migliorare il benessere lavorativo e personale dei lavoratori.
2. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro continua ad essere una priorità, pertanto si ribadisce l’importanza del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e la sua puntuale applicazione.
3. Le Parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di sistemazione idraulico-forestale idraulico-agraria nella tutela dell’ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla fragilità del territorio ed al pericolo di incendi boschivi.
4. I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni nazionali di tutela, assicurando l’informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo ove necessarie specifiche attività formative.
5. Le Parti, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, ed eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuovere ricerche su progetti obiettivo finalizzati a migliorare la professionalità dei lavoratori ed a favorirne la sensibilizzazione in materia ambientale.
6. Per lo svolgimento dell’attività e per favorire la crescita professionale del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, si stabilisce quanto segue.
7. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i permessi retribuiti di cui all’articolo 3) dell’allegato G al presente contratto.
8. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 81/2008, secondo quanto definito dall’articolo 5 dell’allegato G al presente
contratto.
9. Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono quanto segue:
9.1 Esposizione ai fattori di rischio
I lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche integrazioni. In particolare; si richiama il dispositivo previsto Titolo IX capo I del D.lgs. 81/2008, applicativo della direttiva europea CE/98/24 relativa al rischio chimico. Ove per esigenze legate a tale sorveglianza si prevedano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario. I dati statistici relativi agli infortuni, alle malattie professionali e a quelli comuni, quelli relativi ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con specifica delia natura o causa della sorveglianza stessa, e quelli relativi alle assenze totali dal lavoro per malattia o infortunio, distinguendo se per infortunio, per malattia professionale o per malattia comune, saranno presentati dal medico competente, con cadenza annuale, alla riunione periodica secondo le modalità previste dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero in forma di risultati anonimi e collettivi.
9.2 Dispositivi di protezione
Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore. I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza. L’equipaggiamento personale definito potrà essere integrato dai CIRL.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso fornita di idonei presidi sanitari di emergenza.
9.3 Rischi specifici
Ferma restando la possibilità di individuare nei contratti integrativi regionali i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, intendendo per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole specifico e prolungato sforzo fisico e per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l’utilizzazione di sostanze nocive per l’uomo, compatibilmente con la legislazione vigente, le parti concordano di assumere il formale impegno di usare come riferimento nelle aziende del settore le indicazioni definite dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) e dall’Inail per la riduzione dei rischi per l’apparato muscolo scheletrico. Tutte le informazioni verranno fornite per le finalità formative ai RLS. Per le modalità di gestione dell’attività formativa e la produzione dei materiali informativi, le Parti possono avvalersi della collaborazione dei Coopform regionali laddove costituiti o di eventuali comitati paritetici previsti dalle Parti nei loro protocolli interconfederali. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in merito alla determinazione del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza sono contenute nell’accordo del 09 dicembre 2021 (Allegato G al presente CCNL).
10. In aggiunta alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/08 è prevista una riunione periodica aggiuntiva tra i RLS e le altre figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione Protezione da tenersi in occasione della Giornata Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro o in altra giornata individuata in accordo tra datore di lavoro e le OOSS.
11. I Cirl possono prevedere un’ulteriore giornata dedicata alla Salute e Sicurezza sul lavoro con organizzazione di eventi, convegni e attività formative per diffondere la cultura della sicurezza e favorire il dialogo tra tutti gli attori coinvolti.
12. I datori di lavoro garantiscono la polizza assicurativa, comprensiva della tutela legale, a favore dei lavoratori identificati, formati e nominati come preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 81/2008, ad eccezione delle ipotesi di responsabilità per dolo o colpa grave. Le Parti si danno atto di aver dato attuazione alla previsione di legge relativa alla figura del preposto. I CIRL possono prevedere eventuali trattamenti di maggior tutela.
*Modifica Allegato G:
Art. 3 - Permessi retribuiti

Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, permessi retribuiti pari a:
- 20 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350;
- 40 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue da 1.351 a 4.050;
- 50 ore annue nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiore a 4.050.

Art. 54 Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chilometrico
1. Il datore di lavoro provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall’azienda, d’intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
2. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
3. L’individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l’economicità dell’azienda.
4. Qualora l’azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso […]
5. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l’orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
[…]

Art. 55 Indennità attrezzi
1. L’azienda è tenuta a fornire gli attrezzi manuali di uso comune. Qualora eccezionalmente non vi provveda, al lavoratore compete una indennità […]

Art. 56 Reperibilità
1. I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o, di calamità naturale e nei casi previsti dai CIRL.
2. Nel caso di cui al comma 1, il lavoratore ha diritto ad una indennità […]
3. Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai Cirl.