Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 dicembre 2025, n. 32359 - Demansionamento e risarcimento del danno non patrimoniale: autonoma liquidazione di danno morale ed esistenziale. Trasferimento e demansionamento, singolarmente, non bastano a configurare mobbing
Presidente Leone – Relatore Panariello
Fatto
1.- V.G. era stato dipendente di (OMISSIS) spa, con mansioni di responsabile del centro estero di (OMISSIS), inquadrato nel 4^ livello retributivo della 3^ area professionale CCNL applicato.
Deduceva di essere stato demansionato da febbraio a novembre 2010, periodo in cui era stato trasferito all'unità antiriciclaggio di (OMISSIS), ed ancora in tutto il periodo successivo, in cui era stato trasferito nelle filiali di (OMISSIS) della banca con mansioni di sportellista-cassiere. Infine precisava che da aprile 2021 era stato assegnato alla mansione di gestore privati.
Pertanto adìva il Tribunale di Bergamo per ottenere l'accertamento del demansionamento patito sin da febbraio 2010, del mobbing e/o dello straining subìto, nonché la condanna della banca al risarcimento di tutti i danni e alla reintegrazione nelle mansioni proprie del 4^ livello di inquadramento posseduto.
2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l'istruttoria, il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava illegittimo il demansionamento successivo a novembre 2010 e condannava la banca al risarcimento del danno (patrimoniale) alla professionalità, liquidato in euro 50.000,00; rigettava le ulteriori domande risarcitorie e dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di riassegnazione a mansioni proprie del 4^ livello di inquadramento, posto che da aprile 2021 era pacifica l'adibizione a mansioni di gestore privati, equivalenti a quelle del predetto livello; infine compensava integralmente le spese processuali.
In particolare quel Giudice riteneva che nel periodo da febbraio a novembre 2010 le mansioni di addetto all'unità antiriciclaggio di (OMISSIS) fossero state equivalenti a quelle in precedenza svolte e proprie del 4^ livello di inquadramento; riteneva invece sussistente il demansionamento nel periodo successivo, rilevando il consenso prestato dal V.G. in sede non protetta idoneo non ad escludere l'illegittimità del comportamento datoriale, ma solo ad integrare il concorso colposo del danneggiato ai fini dell'art. 1227 c.c. e quindi rilevante per la liquidazione del danno; escludeva la sussistenza di comportamenti vessatori e, quindi, del mobbing e, quanto al dedotto straining, riteneva che il trasferimento e il demansionamento, in concreto, non fossero sufficienti ad integrare la fattispecie invocata.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello accoglieva in parte il gravame interposto dal V.G., rigettava quello incidentale proposto da (OMISSIS) spa (incorporante (OMISSIS) spa) e condannava quest'ultima al risarcimento anche del danno biologico da demansionamento, liquidato in euro 5.469,00, nonché a rimborsare al lavoratore due terzi delle spese dei due gradi di giudizio.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) l'onere della prova di aver adibito il dipendente a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte grava sul datore di lavoro (Cass. n. 4211/2016);
b) al riguardo la banca ha adempiuto il proprio onere con riguardo al periodo da febbraio ad ottobre 2010, in tal senso dovendo condividersi il convincimento del Tribunale con riguardo alle mansioni di addetto all'unità antiriciclaggio di (OMISSIS);
c) le mansioni svolte successivamente (ossia quelle di cassiere sportellista) sono evidentemente inferiori, anche perché classificate dal CCNL come di 1^ livello;
d) quanto al danno risarcibile e all'applicabilità dell'art. 1227 c.c., il dipendente si duole della mancata considerazione dei suoi comportamenti, consistiti negli anni in doglianze più volte manifestate per iscritto e verbalmente, anche ai colleghi di lavoro;
e) effettivamente non può essere condiviso l'assunto del Tribunale circa un asserito consenso del V.G., che con il suo comportamento avrebbe accettato l'assegnazione alle mansioni di cassiere;
f) è vero che in occasione della valutazione delle prestazioni per gli anni 2012 e 2013 egli si era verbalmente lamentato delle mansioni di cassiere, ma è altresì vero che la prima denuncia scritta risale alla lettera del suo legale in data 17/02/2015, a cui è seguita la richiesta risarcitoria di altro legale del soltanto in data 06/10/2018;
g) inoltre dalle deposizioni dei testi C. e S. si evince che nonostante fosse stata prospettata al V.G. l'esistenza di posti nel settore commerciale e precisamente nei centri estero di (OMISSIS) e di (OMISSIS) (considerato il precedente ruolo di responsabile del centro estero di (OMISSIS), che lo stesso V.G. ritiene coerente con il 4^ livello di inquadramento), egli oppose sempre in rifiuto, insistendo per restare a (OMISSIS) vicino al luogo della sua residenza, dove gli unici posti disponibili erano quelli di sportellista-cassiere;
h) tali comportamenti integrano senza dubbio un concorso colposo del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c. nella liquidazione del danno risarcibile;
i) è invece fondato il motivo di appello sul mancato riconoscimento del danno biologico causato dal demansionamento, poiché risulta documentato che il dipendente era stato preso in carico dal centro di salute mentale di (OMISSIS)sin da febbraio 2011, con relazioni periodiche del relativo dipartimento; egli ha altresì prodotto relazioni specialistiche di parte, entrambe attestati un danno di tipo psichico riconducibile a causa di lavoro;
j) per tale ragione è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale, dalla quale è emersa un'invalidità permanente del 5%, da liquidare secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano;
k) quanto al danno morale, esso, come quello patrimoniale alla professionalità, è pur sempre derivato dalla dequalificazione subìta dal lavoratore, sicché va confermata la liquidazione unitaria del danno alla professionalità decisa dal Tribunale, perché sia il profilo patrimoniale, sia quello morale non patrimoniale sono pur sempre derivati dalla medesima dequalificazione;
l) va condiviso anche il criterio equitativo adottato dal Tribunale (due mesi di retribuzione per ogni anno di demansionamento), poiché risulta in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12253/2015), e rappresenta il 16,6% della retribuzione annuale;
m) con tali criteri il Tribunale è pervenuto correttamente alla determinazione del danno risarcibile nella misura di euro 79.415,49, poi ridotto ad euro 50.000,00 in ragione del concorso colposo del danneggiato.
4.- Avverso tale sentenza V.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- (OMISSIS) spa (incorporante (OMISSIS) spa) ha resistito con controricorso.
6.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata in termini di improcedibilità, avverso la quale la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Diritto
1.- Va in via preliminare osservato che la proposta di definizione accelerata era giustificata dal mancato rinvenimento – alla data della proposta – della copia della sentenza impugnata. Nell'istanza di decisione il ricorrente ha spiegato che tale sentenza era stata depositata con la busta separata (c.d. deposito complementare), erroneamente non accettata dalla cancelleria che poi l'ha accettata. Tanto effettivamente risulta dall'esame del fascicolo informatico aggiornato alla data della presente decisione.
2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2056,2059 e 1223 c.c. per avere la Corte territoriale:
a) liquidato in modo unitario danno patrimoniale e danno non patrimoniale, non consentendo di comprendere quale somma sia stata riconosciuta per l'uno e per l'altro, pur avendo il danno c.d. morale sua piena autonomia da quello patrimoniale;
b) omesso di liquidare il danno esistenziale o alla vita di relazione, pur avendolo accertato.
Il motivo è fondato in relazione ad entrambe le censure.
Sub a) la Corte territoriale ha accertato in fatto che “non può essere negato che egli [il V.G.] abbia subìto anche un danno di tipo morale” (v. sentenza impugnata, p. 32). Ed allora si imponeva la sua liquidazione in modo autonomo rispetto al danno patrimoniale alla professionalità. Al riguardo, addirittura all'interno dello stesso danno non patrimoniale da lesione della salute questa Corte ha più volte affermato che il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. ord. n. 9006/2022; Cass. ord. n. 7513/2018). Peraltro le tabelle milanesi comunemente in uso prevedono la liquidazione del danno morale come separata ed autonoma sia dal danno biologico, sia da quello dinamico-relazionale (Cass. ord. n. 7892/2024).
Dunque a maggior ragione se ne impone una liquidazione autonoma (in quanto appartenente al danno non patrimoniale), qualora concorra con il danno patrimoniale, come nel caso di specie pur accertato dalla Corte territoriale.
Anche la censura sub b) è fondata in omaggio allo stesso principio di diritto sopra ricordato. Peraltro, in fatto la stessa Corte territoriale ha accertato che “il demansionamento subìto dal V.G. non è passato inosservato nell'ambiente lavorativo, avendo i colleghi reputato anomala l'assegnazione del ruolo di cassiere del V.G. in relazione alle mansioni svolte in precedenza dallo stesso (v. sul punto deposizione del teste D.…”: v. sentenza impugnata, pp. 31-32). Quindi una volta accertata la sussistenza di un pregiudizio relazionale, la Corte territoriale non poteva negarne la risarcibilità secondo quelle stesse tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che pure ha dichiarato di applicare per la liquidazione del danno biologico in senso stretto, quale pregiudizio all'integrità psico-fisica.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione/errata applicazione” dell'art. 1227 c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato un suo consenso al demansionamento invece insussistente.
Va precisato che il ricorrente non si duole della qualificazione giuridica di tale consenso come idoneo ad integrare il concorso colposo del danneggiato. Dunque il motivo è inammissibile, perché si traduce nella denunzia “di un'errata valutazione del materiale probatorio in atti” (v. ricorso per cassazione p. 10, ultimo capoverso) e, quindi, ne sollecita un diverso apprezzamento a questa Corte, inammissibile in sede di legittimità, in quanto attività riservata al giudice di merito.
3.- La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio sia per l'autonoma liquidazione del danno morale, sia per la liquidazione del danno esistenziale-relazionale, quali componenti – accertate in fatto – del danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico in senso stretto già liquidato ed ulteriori anche rispetto al danno patrimoniale alla professionalità. Il Giudice di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità.
4.- In caso di diffusione deve essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, per la decisione in relazione al motivo accolto, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
