Cassazione Penale, Sez. 4, 15 dicembre 2025, n. 40243 - Esposizione ad amianto nella fabbrica Montefibre. Nesso causale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Relatore
Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d'Appello di Torino nel procedimento a carico di:
A.A. nato a D il Omissis
inoltre:
Eredi B.B.
Eredi C.C.
Eredi D.D.
E.E.
F.F.
Eredi G.G.
Eredi H.H.
Eredi I.I.
Eredi J.J.
Congiunti di K.K.
Congiunti di L.L.
Congiunti di M.M.
Congiunti di N.N.
Eredi O.O. E Anmil Onlus
Eredi di P.P.
Parte Civile Inail
Eredi Q.Q.
Eredi R.R.
Eredi S.S.
T.T.
U.U.
V.V. (moglie)
W.W. (figlio)
X.X.
Y.Y.
Z.Z.
A.A.A.
B.B.B.
Eredi C.C.C.
Eredi D.D.D.
Eredi E.E.E.
Eredi F.F.F.
Parte Civile Cgil
D.D.D.
G.G.G.
H.H.H.
Associazione Italiana Esposti all'amianto e Medicina Democratica
Montefibre Spa in Liquidazione
avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d'Appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
udito il Sostituto Procuratore Cristina Marzagalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino limitatamente ai capi dichiarati inammissibili.
Rigetto nel resto;
udito per la parte civile INAIL, come sostituto processuale dell'Avv. Elia Pagliarulo, l'Avv. Francesca Salvatori, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale;
udito per il responsabile civile Montefibre Spa in liquidazione, in sost. dell'Avv. Luigi Fornari, l'Avv. Tullio Padovani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori di A.A., Avv. Carlo Sassi e Avv. Marco De Luca, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. A.A. è imputato del delitto previsto dagli artt. 2087 cod. civ., 40, comma 2, 41, 61 n. 3), 589, commi 1, 2 e 4, in relazione, per le ipotesi di lesioni personali colpose consistite in una malattia professionale, all'art. 590 commi 2, 3 e 5 seconda parte, cod. pen. perché in qualità di direttore dello stabilimento di Verbania Pallanza della Montefibre Spa (già Montedison Fibre Spa all'esito della fusione di Polymer Industrie Chimiche Spa, Rhodiatoce Spa e Sinteco Spa nella Chatillon Società Anonima Italiana per le fibre tessili artificiali Spa) dal novembre 1976 a luglio 1983 per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e comunque nell'omessa adozione, nella direzione dell'impresa delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, operanti all'interno dello stabilimento di Verbania; in violazione, altresì, dei precetti contenuti negli artt. 377, commi 1 e 2, e 387 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 nonché negli artt. 4, 19 e 21 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 in relazione ai rischi codificati sia negli artt. 1, 2 e 4 legge 12 aprile 1943, n. 455 (estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e alla asbestosi), sia negli artt. 140 e seguenti (Tit. I, Capo VIII, recante disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi), e nell'All. n. 8 (tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi) D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); omettendo di fornire ai lavoratori i mezzi personali di protezione appropriati al rischio, da lui stesso positivamente generato, sia per esposizione diretta che per esposizione indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni e operazioni insalubri, comportanti il contatto con tale minerale, largamente impiegato (con approvvigionamento continuo) all'interno degli ambienti di lavoro (frequenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, specialmente di tipo distruttivo, sui rivestimenti e sulle coibentazioni di amianto presenti sulle tubazioni e sulle altre parti degli impianti dello stabilimento; impiego e manipolazione, più in generale, di materiali in amianto, per coibentare, decoibentare e ricoibentare le diverse strutture degli impianti di produzione); omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopra citato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei, ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego (art. 4 lett. c), D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e art. 4, lett. c) e d) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303); non attuando le misure di igiene previste nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (art. 4 lett. a) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303); non rendendo edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di polveri-fibre di amianto cui erano o sarebbero stati esposti, né portando a loro conoscenza i modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti (art. 4 lett. b), D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303); non facendo effettuare in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di amianto, allo scopo di non esporvi, senza necessità, i lavoratori addetti alle altre lavorazioni (interventi di manutenzione e anche di tipo distruttivo, interessanti tubazioni e parti degli impianti situati nei reparti ove erano in corso, contestualmente, le altre ordinarie lavorazioni), ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 303 del 1956; non adottando, né facendo adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica, di carattere permanente e collettivo) atti a impedire o a ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione, nell'ambiente di lavoro, della polvere di amianto, in relazione all'esecuzione di lavori che, normalmente, davano luogo alla formazione e alla dispersione di quella polvere (in particolare, gli interventi di decoibentazione, consistenti nella rottura, sfaldatura e rimozione dei rivestimenti in amianto, per procedere alla loro sostituzione); non adottando, né facendo adottare le misure per le quali, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 303/1956, si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri d'amianto e della loro concentrazione nell'atmosfera; non adottando, né facendo adottare gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art. 21, commi 3 e 4, D.P.R. n. 303/1956, cagionava:
- la morte di U.U., B.B., K.K., P.P., F.F.F., C.C., Q.Q., R.R., D.D., E.E.E., O.O., N.N., F.F., I.I.I., G.G., J.J.J., D.D.D., K.K.K., M.M., L.L., H.H., I.I., J.J., S.S. Con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 3, cod. pen. poiché poneva in essere le condotte contestate nonostante risultasse ormai ampiamente documentata e confermata, da alcuni decenni, a livello della comunità scientifica nazionale e internazionale, l'associazione fra l'inalazione delle fibre d'amianto e l'insorgenza di gravi patologie quali: l'asbestosi, i mesoteliomi, i tumori polmonari, le placche pleuriche, gli ispessimenti pleurici e, quindi, nonostante la previsione di eventi gravissimi ai danni dei lavoratori in servizio presso lo stabilimento di Verbania Pallanza;
- lesioni personali/malattia professionale ai danni di T.T., U.U., B.B., L.L.L., F.F.F., Y.Y., Z.Z., E.E.E., A.A.A., B.B.B., C.C.C., D.D.D.
2. Il Tribunale di Verbania lo ha assolto dai reati di omicidio colposo con formula "perché il fatto non sussiste" in danno di F.F.F., D.D., O.O., G.G., I.I., R.R., U.U., K.K., I.I.I., M.M.,
D.D.D., H.H., N.N., J.J.J., L.L.; dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose con formula "per non aver commesso il fatto" in danno di B.B., T.T., P.P., C.C., Y.Y., F.F., J.J., E.E.E., Q.Q., K.K.K., S.S., L.L.L., Z.Z., A.A.A., B.B.B.
In dettaglio, il primo giudice, è pervenuto alla decisione assolutoria pur ritenendo pacificamente provata la massiccia presenza di amianto nello stabilimento Montefibre di Verbania e una situazione di importante e perdurante dispersione in aria di fibre di amianto con conseguente importante e perdurante esposizione a esse dei lavoratori, e non solo di quelli direttamente impiegati nelle manipolazioni, nonché dei loro prossimi congiunti, in assenza di cautele volte a evitare o quantomeno a ridurre l'aerodispersione delle fibre stesse, anzi agevolata dall'impiego di aria compressa. Con riguardo alle patologie asbesto - correlate non tumorali, sia con riguardo ai criteri di ordine generale, sia con riferimento all'esame dei singoli casi di lesioni oggetto del giudizio (persone offese T.T., L.L.L., Y.Y., Z.Z., A.A.A., B.B.B.), ha ritenuto assente la prova certa dell'esistenza di una patologia asbesto-correlata. Con riguardo ai casi di neoplasie polmonari, sia rispetto ai criteri di ordine generale (e in specie con riferimento agli effetti dell'inalazione di fibre di amianto e dell'interazione con altri fattori, primo fra tutti il fumo di tabacco), sia rispetto all'esame dei singoli casi (storia dei singoli lavoratori e patologie riscontrate), il Tribunale ha ritenuto, al di là dei casi di incertezza circa l'effettiva causa di morte ovvero circa l'effettiva esposizione all'amianto (C.C.C., D.D.D., M.M., H.H.), che non vi fosse prova della riconducibilità dei tumori polmonari all'esposizione a fibre di amianto in Montefibre, essendo più che ragionevole il sospetto della riconducibilità di tali patologie al fattore causale rappresentato dall'abitudine al fumo. Con riguardo ai casi di mesotelioma pleurico, premessa la conformità delle deposizioni degli esperti circa la correlazione tra esposizione ad amianto e insorgenza di tale patologia, il Tribunale ha ritenuto che i contrastanti contributi alla prova scientifica forniti dai consulenti tecnici del pubblico ministero, delle parti civili e degli imputati, tutti di pari valore, si riverberassero sulla prova del nesso di causa tra la condotta dell'imputato e il processo morboso da cui è scaturito l'evento, essendo impossibile individuare l'epoca di inizio del processo di cancerogenesi, la durata del periodo di induzione, la durata della fase preclinica e, di conseguenza, stabilire se l'esposizione del singolo lavoratore nel periodo in cui l'imputato rivestiva il ruolo apicale fosse causalmente rilevante nel determinismo della malattia, non essendo provato sulla base di una legge scientifica che la durata o continuità dell'esposizione siano idonee a ridurre la latenza della malattia. Con riguardo ai casi di malattia professionale derivanti da placche pleuriche, pleuriti e ispessimenti pleurici, il Tribunale ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto in mancanza di prova della data o epoca di presumibile insorgenza, di quale sia la dose eziologicamente rilevante o se il perdurare dell'esposizione determini un aggravamento di tali patologie. Con riferimento al caso di asbestosi relativo alla persona offesa I.I.I., il Tribunale ha ritenuto che permanessero elementi di dubbio sulla correttezza della diagnosi di asbestosi.
3. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto d'interesse nel presente giudizio, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico ministero in relazione ai reati di lesioni colpose ai danni di T.T., L.L.L., Y.Y., Z.Z., A.A.A., B.B.B., C.C.C.; ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico ministero in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di F.F.F., J.J.J. e M.M.; ha confermato nel resto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania il 14 novembre 2022 nei confronti di A.A.
La Corte di appello, su istanza del Procuratore generale ricorrente, ha disposto l'acquisizione della perizia svolta nel processo c.d. Montefibre II dai periti M.M.M. e N.N.N. e delle trascrizioni dei verbali dell'esame dei periti. Sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dal Pubblico ministero per incompletezza del dispositivo ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., la Corte ha emesso all'udienza dell'8 maggio 2024 un'ordinanza di correzione di errore materiale, disponendo che il dispositivo della sentenza depositata il 10 febbraio 2023 fosse corretto in conformità al dispositivo letto in pubblica udienza integrando il primo, dopo la parola "assolve" e prima delle parole "Omissis, R.R.", con le parole "gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti di omicidio colposo perché il fatto non sussiste in danno di F.F.F., D.D., O.O., G.G., I.I.". Ha ritenuto infondato l'asserito vizio di nullità della sentenza con riferimento alla persona offesa J.J.J.. Ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore con riferimento alle lesioni personali ai danni di T.T., L.L.L., Y.Y., O.O.O., A.A.A., B.B.B. e C.C.C., ritenendo che l'appellante non avesse interesse all'impugnazione e alla richiesta pronuncia di prescrizione dei reati in quanto, in relazione a tutte le contestazioni in esame, i termini di prescrizione erano decorsi prima della sentenza di primo grado. Ha ritenuto inammissibile l'appello del Procuratore in relazione al reato commesso in danno di F.F.F., in quanto tendente a ottenere l'intervenuta prescrizione del reato, rilevando che all'udienza del 30 maggio 2018, a modifica dell'originaria contestazione del reato di cui all'art. 590 cod. pen., è stato contestato il delitto di cui all'art. 589 cod. pen., dovendosi così escludere la prescrizione del reato contestato, ed evidenziando che in relazione a tale contestazione l'appellante non aveva chiesto, in riforma della sentenza appellata, la condanna dell'imputato. Con riguardo all'assoluzione dell'imputato dal reato di omicidio colposo in danno di M.M., la Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello, tendente alla condanna dell'imputato, evidenziando che il Tribunale ha pronunciato sentenza assolutoria in quanto vi era incertezza in ordine all'effettiva causa del decesso di tale persona offesa e che l'appellante non ha contestato tale circostanza, limitandosi ad argomentare circa la sussistenza del nesso di causa tra la condotta dell'imputato e il tumore polmonare. In merito all'assoluzione dell'imputato dal reato di omicidio colposo in danno di J.J.J., la Corte ha ritenuto che l'appello fosse volto integralmente a criticare in via generale e astratta le argomentazioni del primo giudice in ordine alla sussistenza o meno del nesso di causa e alla riconducibilità del mesotelioma polmonare all'inalazione di fibre di amianto presso lo stabilimento Montefibre nel momento in cui l'imputato rivestiva la posizione di garanzia, senza confrontarsi con la decisione del Tribunale, secondo la quale non vi era certezza in ordine all'effettiva causa del decesso, desumendone l'inammissibilità dell'appello per aspecificità. In relazione al caso di asbestosi della persona offesa I.I.I., la Corte ha ritenuto che permanesse il dubbio in ordine alla causa del decesso, confermando la sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.
Per quanto concerne tutti i restanti casi di decessi per carcinoma polmonare e mesotelioma, i giudici di appello hanno attribuito rilievo al fatto che non è mai stato effettuato un accertamento in concreto sul grado di esposizione ad amianto e sulle condizioni di lavoro dei singoli dipendenti deceduti, tanto più necessario in un contesto che, a partire dal 1975, ossia da poco tempo prima che l'imputato assumesse la carica di direttore, era mutato a seguito di alcuni interventi migliorativi, constatati dallo stesso consulente del pubblico ministero. Hanno, inoltre, evidenziato che molti dei lavoratori deceduti per mesotelioma o carcinoma polmonare avevano in precedenza svolto altrove attività che ne avevano comportato l'esposizione ad amianto. Per i casi di mesotelioma, si sono soffermati sulle acquisizioni scientifiche a proposito della durata del periodo di induzione, non determinabile nel singolo individuo, nonché sulle teorie dell'accelerazione e del periodo di latenza di 10 anni, per concludere che si sarebbe potuta affermare la responsabilità dell'imputato soltanto nel caso in cui taluno dei lavoratori fosse stato esposto ad amianto esclusivamente (o quasi esclusivamente) nel periodo in cui il A.A. aveva ricoperto il ruolo di direttore di stabilimento (novembre 1976-luglio 1983) ovvero, a tutto concedere, con un periodo di latenza inferiore ai 10 anni rispetto all'assunzione della carica da parte dell'imputato; ipotesi non riferibile ad alcuna delle persone offese decedute per mesotelioma. Per i casi di carcinoma polmonare i giudici di appello hanno ritenuto non provato che i lavoratori deceduti avessero contratto la malattia a causa (solo o anche) dell'esposizione ad amianto, sul presupposto che trattasi di patologia multifattoriale e che le indagini fossero carenti in merito al livello di esposizione ad amianto presso lo stabilimento Montefibre, in merito a uno studio epidemiologico atto a dimostrare la maggiore percentuale dei lavoratori deceduti per carcinoma polmonare rispetto alla percentuale delle persone decedute per la medesima patologia tra la popolazione non esposta, in merito all'esistenza di 'segni fattuali' quali quelli indicati dal Consensus Report di Helsinki (presenza di asbestosi, almeno 2 milioni di fibre per grammo nel tessuto polmonare, conteggio di almeno 5/15 corpuscoli per ml di liquido nel lavaggio bronco-alveolare). In merito all'effetto sinergico di amianto e fumo di tabacco, nella sentenza impugnata si è affermato che i risultati degli studi epidemiologici non possono assumere efficacia probatoria nel processo penale, non essendo idonei a provare quale sia il lavoratore che ha contratto la malattia non solo a causa del fumo.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino.
4.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. per l'omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado (mancanza, in parte, e incompletezza, in altra parte, del dispositivo). La censura riguarda quattro profili: in primo luogo, l'incertezza circa la riferibilità al primo o al secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. delle pronunce assolutorie; in secondo luogo, l'omessa pronuncia in merito alle contestazioni riguardanti i casi di malattie professionali non neoplastiche concernenti le persone offese T.T., L.L.L., F.F.F., Y.Y., Z.Z., C.C.C., A.A.A., P.P.P. e B.B.B.; in terzo luogo, la pronuncia assolutoria concernente l'omicidio colposo ai danni di C.C.C. in quanto ricompreso fra i casi di insorgenza del tumore polmonare; in quarto luogo, l'omessa considerazione del caso di J.J.J. nel paragrafo dedicato ai casi di mesotelioma alle pagg. 57 e 61 della sentenza.
4.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 591 lett. c) in relazione all'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per aspecificità dei motivi relativamente all'omicidio colposo commesso dall'imputato ai danni di M.M.
Il Procuratore appellante non si sarebbe confrontato con le ragioni dell'assoluzione, dovute all'assenza di certezze in ordine all'effettiva causa del decesso.
In relazione a M.M., nato a Barile il 17 aprile 1946 e deceduto a Verbania il 21 settembre 2017, l'accusa era per adenocarcinoma polmonare, con esposizione all'inalazione delle fibre di amianto nello stabilimento Rhodiatoce -Montefibre, dal 1969 al 1980, come filatore e bobinatore in filatura nailon, dal 1980 al 1981, come addetto ai forni Lindberg, dal 1982 al 1983, come addetto ai trasporti interni in filatura nailon e il Pubblico ministero appellante ha svolto rilievi circa l'omessa disamina della vicenda clinica della vittima, evidenziando come il giudice di primo grado si sia limitato a sottolineare che la diagnosi di tumore polmonare non sarebbe stata confortata da diagnosi di asbestosi, senza alcun riferimento a contributi scientifici.
La asserita aspecificità dei motivi di appello deve essere valutata alla luce dell'eventuale specificità del percorso motivazionale della sentenza impugnata.
Il giudice di primo grado, in altro passo della sentenza, ha affermato come non vi fosse evidenza della riconducibilità dei tumori polmonari all'esposizione a fibre di amianto in Montefibre, valorizzando il fattore causale alternativo del fumo di tabacco.
Non era, dunque, chiara la ragione assolutoria.
La sentenza di primo grado era generica anche per non aver specificato in che modo il consulente tecnico del Pubblico ministero avrebbe riportato la mancanza di prova circa l'effettiva causa di morte.
4.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 591 lett. c) in relazione all'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per aspecificità dei motivi relativamente all'omicidio colposo commesso dall'imputato ai danni di J.J.J.
In questo specifico caso, diversamente da M.M., si discuteva di un ex lavoratore dello stabilimento verbanese deceduto a causa del mesotelioma pleurico.
La Corte distrettuale, assume il ricorrente, si è limitata a riprendere e trascrivere un brevissimo stralcio della sentenza di primo grado (pag. 47) a proposito del fatto che non vi fosse certezza in ordine all'effettiva causa del decesso, nonostante il Pubblico ministero appellante, anche e soprattutto per le numerose vittime del mesotelioma maligno della pleura, avesse richiesto la riforma della sentenza di primo grado, difettando completamente, nell'iter motivazionale, una reale esposizione delle motivazioni liberatorie riferite, evidentemente, a ciascuna, singola contestazione (e vittima). Che, anzi, il consulente tecnico del pubblico ministero aveva precisato come la causa del decesso e del mesotelioma pleurico fosse l'esposizione all'amianto, con puntuale inquadramento eziologico.
Non è dato comprendere, si assume, pur dopo la decisione di secondo grado, sulla scorta di quali informazioni scientifiche si sia ritenuto che la morte del Q.Q.Q. non fosse ascrivibile al mesotelioma, o che difettasse, a monte, la diagnosi stessa di tale neoplasia.
La specificità dell'impugnazione avrebbe dovuto essere valutata alla luce della scarna e immotivata pronuncia di primo grado, tanto sul piano del dato clinico-diagnostico, quanto sotto il profilo del nesso di causalità fra condotta ed evento-malattia/morte.
4.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. con riguardo alle istanze di rinnovazione parziale dell'istruttoria circa la corretta ricostruzione del nesso di causalità fra le condotte contestate e gli eventi e, quindi, in ordine alla corretta applicazione degli artt.40-41 cod. pen.
La Corte territoriale ha richiamato l'ordinanza dell'8 maggio 2024, con la quale ha rigettato le richieste di rinnovazione, ad eccezione dell'acquisizione della relazione dei periti N.N.N. e M.M.M. (redatta nell'ambito del processo Montefibre II, a carico, fra gli altri imputati, dello stesso A.A.). Ma, secondo il ricorrente, si tratta di un'ordinanza priva di reale motivazione, che non tiene conto del fatto che vi fossero tutti i presupposti per far luogo a una rinnovazione parziale su temi scientifici estremamente complessi e impegnativi circa le fasi evolutive di diverse patologie; anche per evitare che i giudici d'appello si avventurassero in valutazioni scientifiche (sull'eziologia e sulle fasi di sviluppo delle neoplasie provocate dall'inalazione di fibre di amianto) loro precluse. Non sono stati, dunque, acquisiti i necessari dati scientifici prodromici alla comprensione delle complesse dinamiche sottese alle patologie oggetto delle contestazioni.
Sotto questo profilo, la Suprema Corte ha più volte ribadito la necessità che, stante la c.d. 'legittima ignoranza del giudice' in ambito tecnico-scientifico, non soltanto debba farsi ricorso ai saperi esperienziali che possono essere acquisiti nel processo esclusivamente attraverso il sapere specialistico degli esperti, ma sia necessario avvalersi del contributo di esperti indipendenti. Così, ad esempio, si sarebbe potuta approfondire l'eziologia delle neoplasie dalle quali erano affetti i lavoratori R.R.R. e Q.Q.Q. e della patologia dalla quale era affetto il lavoratore I.I.I.
4.5. Con il quinto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589 cod. pen. con riguardo all'omicidio colposo ai danni di I.I.I.
La Corte di appello, anche richiamando la precedente vicenda processuale (c.d. Processo Montefibre III), conclusasi con la definitiva assoluzione del A.A. dal reato che era stato contestato in quel procedimento (lesioni personali colpose, per aver causato nel S.S.S. l'insorgenza dell'asbestosi), e, poi, riprendendo soltanto parte dei contributi istruttori del giudizio di primo grado di questo processo, è giunta alla conferma della sentenza del Tribunale di Verbania, ritenendo, infine, che permanesse il dubbio in ordine alla causa del decesso di tale lavoratore. Secondo il ricorrente, il Collegio di appello è incorso in error in iudicando sia per non aver disposto una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di approfondire, insieme alla questione del nesso di causa fra le esposizioni e la contrazione della grave patologia professionale, innanzitutto la natura di questa, sia per aver tratto le proprie conclusioni, sul piano diagnostico della malattia professionale, sulla scorta di una valutazione che è consistita, di fatto, nel sostituirsi agli esperti. In particolare, il dott. T.T.T. aveva valutato la patologia dalla quale era risultato affetto il S.S.S., ma la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che tale esperto avesse visitato il lavoratore nel 2015 valutando la sintomatologia e le (compromesse) condizioni di salute della persona offesa, di fatto sostituendosi all'esperto in violazione di quanto raccomandato in punto di corretto approccio del giudice al sapere scientifico. Nè il consulente T.T.T. ha affermato, contrariamente a quanto si legge nella sentenza, che la diagnosi di asbestosi possa o debba essere esclusivamente posta in via strumentale, avendo piuttosto criticato l'affermazione che il miglior standard diagnostico per l'asbestosi sia l'esame istologico e richiamando posizioni (dell'American Thoracic Society o dell'European Respiratory Society o della stessa Società Italiana Medicina del Lavoro) che ammettono la diagnosi di asbestosi sulla base di criteri clinico-radiologici in vita.
La Corte territoriale, peraltro, non si è confrontata con l'atto di appello del Pubblico ministero a proposito della validità del metodo diagnostico (immagini radiografiche, tomografia assiale computerizzata ad alta risoluzione - HRCT -acronimo internazionale che sta per High Resolution Computed Tomography, secondo le indicazioni dell'American Thoracic Society Documents, metodiche di lettura e interpretazione del c.d. Sistema "ICOERD" per l'HRCT, di cui allo studio di Tamura ed altri, del 2015, nonché dell'ILO) e della diagnosi di pneumoconiosi asbestosica posta dal dott. T.T.T., né con il riferimento alla scelta del gruppo multidisciplinare dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, che si occupa di malattie rare, di non sottoporre il paziente a particolari trattamenti, avendo riconosciuto che l'esposizione all'amianto era determinante nella causa della malattia.
La Corte, travisando la prova, ha reinterpretato ciò che aveva riferito lo specialista radiologo dell'INAIL, dott. U.U.U., a proposito della diagnosi differenziale fra l'asbestosi e la fibrosi polmonare idiopatica, escludendo quest'ultima con riguardo al S.S.S..
4.6. Con il sesto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589 cod. pen. relativamente agli omicidi colposi commessi determinando nelle restanti persone offese l'insorgenza di neoplasie amianto- correlate, in particolare i tumori polmonari e i mesoteliomi pleurici. Il ricorrente si duole del fatto che la genericità dell'atto di appello sia stata ricondotta al fatto che il Pubblico ministero avrebbe omesso di soffermarsi sui singoli casi, trascurando i vuoti motivazionali della sentenza di primo grado, che l'organo requirente non era tenuto a colmare.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, il Pubblico ministero non ha trascurato l'approccio individualizzante. Ciò è smentito, in primo luogo, dai contenuti della relazione redatta dai periti Dario M.M.M. e Carolina N.N.N. (settembre 2018 - Processo Montefibre II), che, pure, la stessa Corte ha ritenuto di dover acquisire, a integrazione della motivazione del Tribunale, sia sul piano delle acquisizioni scientifiche generali sia sull'andamento delle neoplasie nei singoli individui. Da un'attenta lettura dell'elaborato M.M.M.-N.N.N., infatti, si ricava, ad esempio, a proposito delle contestazioni (presenti anche nel c.d. Processo Montefibre II) relative alle vittime del mesotelioma pleurico, che, soprattutto per coloro che hanno patito lunghe esposizioni professionali, la neoplasia insorge per effetto della sommatoria di tutte quelle esposizioni alle fibre cancerogene (fino a dieci, massimo dodici anni prima della diagnosi, anche volendo considerare 'differenze individuali' nel percorso evolutivo della malattia), nessuna esclusa, e, soprattutto, che questa conoscenza deriva non soltanto da studi epidemiologici, ma anche da dati biologici e dalle caratteristiche del processo multistadio, appunto, della cancerogenesi. La conoscenza del dato biologico e di quello relativo al modo in cui evolve la neoplasia non costituiscono, secondo il ricorrente, un'informazione scientifica di natura statistico-probabilistica o nomologico-deduttiva di carattere generale, ma pertengono al modo in cui la patologia di interesse processuale si sviluppa nei singoli individui che hanno contratto quel tumore.
La Corte travisa la prova, sostituendosi agli esperti del sapere scientifico, al punto da preferire la citazione di memorie provenienti dai difensori degli imputati ai contenuti dell'elaborato di due fra i massimi esperti italiani della materia sulle neoplasie dovute alla respirazione di fibre d'amianto.
La premessa secondo la quale, a fronte di un tema così complesso e di un dibattito scientifico che prosegue da decenni e che è ancora lontano dal giungere a conclusioni certe, debbano a priori considerarsi sul medesimo piano tutti i consulenti tecnici, in termini di affidabilità processuale, è in contrasto con il principio espresso dalla sentenza Cozzini (Sez. 4 n.43786/2010) e implica il venir meno del giudice al suo compito di vagliare l'ingresso nel processo della prova scientifica. Inoltre, dalla relazione peritale dei Prof. M.M.M. e N.N.N. è smentito il giudizio della Corte territoriale, appena sopra riportato, e, cioè, che, allo stato, il dibattito scientifico sia ancora fermo, in una sorta di stasi densa di incertezze; l'elaborato affronta e risolve le questioni scientifiche che, in passato, erano state considerate ancora aperte, superando con grande accuratezza e ampia bibliografia tutte le tesi che il consulente delle difese aveva sostenuto.
La circostanza che il consulente Pira abbia denunciato esperti e scienziati avrebbe dovuto essere presa in considerazione e valutata attentamente dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'Appello, come richiesto dal Pubblico ministero nell'appello, ai fini dell'indispensabile verifica dell'indipendenza e del non eccessivo coinvolgimento nelle dispute giuridiche del consulente.
Nel merito delle tesi scientifiche, si assume, già nel 1985 è stata smentita, dagli esperti dell'Università di Torino, la c.d. teoria della dose killer o trigger dose, alla quale ha fatto esplicito riferimento il consulente Prof. Pira, (la pubblicazione a cura dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Torino è di ben sette anni successiva all'articolo di Selikoff del 1978, che, dunque, gli autori italiani conoscevano molto bene ed erano, ormai, in grado di criticare, causa cognita, avendo a disposizione autorevoli pubblicazioni scientifiche, soprattutto britanniche e nordamericane, più recenti e accurate, quali quelle - ampiamente citate - di Hobbs, Newhouse, MacDonald JC, e altri). Tale smentita di una teoria scientifica, che, invece, quarant'anni dopo, viene ancora sostenuta in sede processuale dal consulente della difesa, rappresenta la prova del difetto di affidabilità processuale dell'esperto.
Con riguardo al contributo del Prof. V.V.V., l'appellante aveva sollecitato quella valutazione preliminare che era mancata nel percorso motivazionale della sentenza del Tribunale, evidenziando una pubblicazione in cui tale esperto aveva esplicitato il concetto della rilevanza eziologica di tutte le esposizioni all'amianto (n.89 de "La Medicina del Lavoro" del 1998) riconoscendo esplicitamente che, ad eccezione degli ultimi dieci anni, l'intera storia lavorativa e, dunque, tutte le restanti esposizioni ad asbesto contribuiscono a determinare l'incidenza o induzione del mesotelioma. La Corte, pur considerando che i consulenti di parte sono naturalmente scelti tra coloro che accreditano la tesi ritenuta preferibile dalla parte, non ha ritenuto di fare ricorso alla nomina di uno o più periti, più processualmente affidabili di quelli che sostengono le ragioni delle parti contrapposte.
Secondo il Procuratore ricorrente, la Corte territoriale non ha spiegato sulla base di quali conoscenze sia giunta ad affermare che, per le dinamiche eziologico-evolutive delle patologie amianto-correlate, la scienza sarebbe immobilizzata in uno statico limbo, trascurando che la relazione N.N.N.-M.M.M. riporta esattamente il contrario, tanto per ciò che concerne le dinamiche evolutive del mesotelioma maligno della pleura, quanto per il progredire dei tumori polmonari e l'inequivocabile, dimostrata, associazione sinergica, biologica, nel provocarli e peggiorarne gli effetti, fra fumo di tabacco e inalazione di fibre di asbesto (pag. 15 dell'elaborato N.N.N.-M.M.M., dedicata, soprattutto, alla "interazione tra fumo di sigaretta e amianto nella genesi del tumore polmonare", interazione autentica, anche quando definita come 'super-additiva' e 'meno che moltiplicativa', come spiegato dai due esperti, tanto da essere confermata "a livello biologico" - quindi, individuale - e persino "a basse esposizioni cumulative", come rilevato da Olsson et al., 2017, nel rispetto delle dinamiche, anche quelle, ormai note e condivise, della "cancerogenesi multistadio").
4.7. Con il settimo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. relativamente alla parte della sentenza di secondo grado dedicata al presupposto della relazione fra l'agente cancerogeno e le gravi patologie contratte dalle vittime.
La Corte territoriale, sul tema dell'esposizione delle persone offese al rischio di inalazione delle fibre di asbesto nei reparti dello stabilimento verbanese, da un lato considera acquisiti gli esiti dei precedenti processi a carico anche del medesimo A.A., ma poi ne prende le distanze considerando la presenza massiccia di amianto insufficiente a dimostrare la reale esposizione delle vittime a quello stesso agente cancerogeno. Eppure, la condizione di grave esposizione all'amianto di tutti i lavoratori impiegati presso l'opificio industriale verbanese ex Montefibre è stata accertata e ribadita in varie sentenze della Suprema Corte, che hanno già nel 2010 respinto l'argomento per cui la presenza di amianto non provi anche l'esposizione ad amianto e riconosciuto che nello stabilimento di Verbania le modalità di utilizzo dell'amianto erano state massicce e prive dell'adozione di cautele, con conseguente possibilità di inalazione in tutti gli ambienti di lavoro, senza particolare attenzione al rispetto del superamento di soglie limite.
Anche sotto tale profilo, secondo il ricorrente, il giudice di merito si è sostituito ai titolari del sapere scientifico, che avevano già valutato, con riferimento al medesimo arco temporale, la presenza del cancerogeno nello stabilimento di Verbania Pallanza e la sua idoneità a provocare l'insorgenza di molte neoplasie e malattie professionali fra i lavoratori che quei luoghi avevano frequentato per molti anni.
I giudici di merito non hanno preso in considerazione la ricostruzione operata dai periti (un medico del lavoro, il Prof. M.M.M., e una biologa, la Prof.ssa N.N.N.) il cui elaborato è stato acquisito al fascicolo del processo: i due esperti nominati dalla Corte distrettuale, nello scritto del 5 settembre 2018, avevano preso in considerazione, tanto per la c.d. esposizione diretta, quanto per quella indiretta, un gran numero di ambienti di lavoro (ma anche mansioni/fonti-occasioni espositive) valutati come certamente contaminati dalla presenza di materiali contenenti amianto, tanto da aver provocato neoplasie tipicamente correlate all'inalazione di fibre di amianto: Filatura e Acetilazione (pag. 3), Reparto Nylon 66 - bobinatura (pag. 4), Stiro e Squadra antincendio (pag. 5), Acetato di cellulosa e Filtrazione Gomma Acetica (pag. 8), Essiccatoi, Pressatura Acetato di Cellulosa e Filtrazione gomma acetica (pag. 9), Magazzino materie prime (pag. 10), Reparto Polimerizzazione Nylon (pag. 11), mansioni del meccanico, del tubista e del saldatore (pag. 13), Reparto produzione nylon 66 - Squadra Levate (pag. 17), mansioni dei manutentori meccanici (pag. 19), Servizio Antincendio (pag. 20), magazzinieri lavorazione nylon (pag. 21), Centro Ricerche nylon (pag. 22), ispettore manutenzione meccanica (pag. 25). Il ragionamento sulla prova è stato compiuto basandosi esclusivamente sulla lamentata mancanza di rilevamenti quantitativi dei valori di esposizione, in una prospettiva che viola gli insegnamenti della Corte di legittimità, che raccomanda al giudice del merito, nella delicata attività ricostruttiva del nesso di condizionamento (e, quindi, anche sul piano della valutazione dell'idoneità di una determinata condotta a produrre, oggettivamente, un certo tipo di evento-eventi/malattia-morte), di ispirarsi a criteri di credibilità logica, razionale, fondata anche su dati di conoscenza ispirati alle generalizzazioni del senso comune e della comune esperienza.
4.8. Con l'ottavo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. relativamente alla parte della sentenza dedicata alle esposizioni ad amianto patite dalle vittime prima di essere assunte presso lo stabilimento in oggetto.
Anche su tale tema, secondo il Procuratore ricorrente, i giudici di merito si sono sostituiti ai titolari del sapere scientifico valutando parzialmente e senza distinzioni tra le differenti neoplasie, il contributo del consulente del pubblico ministero dott. W.W.W. il quale aveva sottolineato che, quand'anche si fosse data per certa un'ulteriore (anche pregressa) esposizione ad amianto delle vittime (riferendosi alla complessiva storia lavorativo-espositiva delle persone offese V.V., K.K., N.N. e K.K.K., aveva semplicemente presentato la "'possibilità" che costoro, avendo lavorato in ambito edilizio, potessero, appunto, aver adoperato materiali in cemento amianto), questa circostanza non avrebbe escluso la rilevanza causale di tutte le esposizioni (sia per chi aveva contratto il mesotelioma, sia per coloro ai quali era stato diagnosticato il tumore polmonare) nel determinismo delle patologie, essendo, appunto, queste (come confermato dalla perizia N.N.N.-M.M.M.), tutte dose-correlate.
Stesse censure riguardano le vicende dei casi di mesotelioma dei lavoratori R.R., N.N., Q.Q. e C.C.
4.9. Con il nono motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. relativamente alla parte della sentenza dedicata alle contestazioni inerenti ai decessi provocati dal mesotelioma pleurico.
Su tale argomento, l'indebita sostituzione dei giudici alle competenze specialistiche degli esperti si rivela laddove si liquida la questione della rilevanza deterministica di tutte le esposizioni al cancerogeno nell'effetto finale di induzione del mesotelioma (ampiamente confermata dai periti), affermando che non è dato conoscere o identificare il momento nel quale si verifica la fine dell'induzione. Secondo il ricorrente, la Corte incorre in error in iudicando, non attenendosi alle indicazioni di Sez. U Franzese a proposito del fatto che il giudice di merito, allorchè non gli sia possibile ricostruire in dettaglio gli anelli della catena causale, deve, utilizzando le informazioni scientifiche provenienti dagli esperti, verificare se quelle stesse informazioni/acquisizioni siano ragionevolmente applicabili (anche ricorrendo alle generalizzazioni del senso comune e al complesso di acquisizioni di cui agli atti e documenti confluiti nel fascicolo processuale) anche ai singoli casi 'storici', 'concreti' in contestazione.
Il canone della probabilità logica, razionale non è recessivo rispetto a quello di una cronometrica determinazione della durata del processo patologico e prevale su quest'ultimo. La Suprema Corte, in numerose occasioni, ha precisato che il riconoscimento di un credibile e razionale nesso causale fra condotte (comportanti la continua esposizione di prestatori di lavoro all'inalazione di fibre di amianto) ed eventi (decessi dovuti proprio alla contrazione del mesotelioma maligno della pleura) ben possa aversi anche nei casi in cui, data la sufficiente determinazione (per quanto non millesimale) delle scansioni temporali che contraddistinguono le fasi evolutive della neoplasia della pleura (in particolare, quindi, proprio la c.d. fase di induzione), possa ritenersi che le esposizioni all'agente cancerogeno avutesi durante la gestione-direzione di un dato imputato siano ragionevolmente avvenute mentre l'induzione non era ancora conclusa.
La sentenza impugnata trascura di valutare il nesso eziologico seguendo il criterio dell'assenza di fattori causali alternativi rispetto a quelli che gli esperti (indipendenti) hanno descritto e fatto propri, documentandoli con ampia bibliografia di settore. Con specifico riguardo, poi, alla causalità individuale, nel processo c.d. Montefibre II (Sez. 4, n.27826/24) si è precisato che il giudice di merito deve porre a confronto il dato di conoscenza proveniente dalla c.d. legge scientifica di copertura (generale, afferente al piano c.d. nomologico-deduttivo) con la caratterizzazione del caso concreto, storico, accertando che, riguardo alla dinamica di questo, non vi sia stato l'intervento di un fattore causale alternativo utilizzabile nel singolo caso per legittimare il ragionevole dubbio. Ma, su tale tema, il percorso motivazionale della sentenza impugnata tace.
4.10. Con il decimo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. relativamente alla parte della sentenza dedicata al fenomeno dell'accelerazione.
Anche relativamente alle teorie dell'accelerazione e del periodo di latenza di 10 anni la Corte territoriale si sarebbe sostituita agli esperti, anche travisando la prova.
Viene definita dai giudici di merito come "teoria dell'accelerazione" quello che è un fenomeno scientifico che corrisponde al ben preciso ruolo eziologico (o eziopatogenetico) che deve essere riconosciuto a tutte le esposizioni all'inalazione delle fibre di amianto, fino al termine dell'induzione della neoplasia, secondo quanto espresso dai periti e dai consulenti del pubblico ministero. È stato dimostrato che l'evoluzione del rischio è legata inscindibilmente al fatto che ogni esposizione (nel corso del tempo durante il quale si concretizza) conduce, passo dopo passo, all'induzione del mesotelioma. I Prof. N.N.N. e M.M.M. hanno chiarito che il rischio che si andrà a concretizzare per coloro che sono maggiormente esposti (quindi, per coloro che, come le vittime del presente processo, hanno dovuto patire una lunga o lunghissima storia di esposizioni al cancerogeno) "implica un'accelerazione/anticipazione della malattia". Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non si tratta di una teoria scindibile dalla relazione tra esposizione ad amianto e insorgenza del mesotelioma ma ne costituisce l'ulteriore risvolto.
L'unico studio genericamente citato dai giudici di merito per negare il fenomeno dell'accelerazione del failure time è lo studio condotto dalla dr. X.X.X., sebbene questa autrice sia citata dai periti N.N.N. e M.M.M. per sostenere conclusioni diametralmente opposte; si tratta, secondo il Procuratore ricorrente, della sovrapposizione del giudice all'esperto.
La Corte ha, inoltre, travisato la perizia ritenendo che rimanga sul piano puramente speculativo l'anticipazione dell'induzione anziché, secondo quanto si legge nella relazione, la durata della fase preclinica e ha confuso la durata della latenza media convenzionale con la durata della latenza preclinica, contestando l'affermazione del pubblico ministero a proposito del fatto che "il dato temporale di 10 anni è quello che segna, con sufficiente precisione, la durata della latenza preclinica o latenza propriamente detta... non è vero che non è possibile, secondo le conoscenze scientifiche di cui sino ad oggi si dispone, accertare la durata del periodo di induzione".
Citando il Consensus di Helsinki, la Corte impropriamente afferma che è necessario che sia trascorso un minimo di dieci anni dalla prima esposizione per attribuire un mesotelioma ad amianto, sebbene nella maggior parte dei casi il periodo di latenza sia più lungo e cioè dell'ordine di 30-40 anni, confondendo la latenza complessiva con la latenza preclinica.
Anche in questo caso, la Corte si è sostituita agli esperti (i quali, non a caso, conoscendo bene il reale significato scientifico della frase tratta dal Consensus, citano il documento che contiene, appunto, i "criteri" di Helsinki, tanto che quella pubblicazione-report è presente a pag. 41 dell'elaborato, nella nota bibliografica, per due volte).
I giudici di merito hanno erroneamente attribuito agli esperti N.N.N. e M.M.M. l'asserita impossibilità di stabilire per ciascuna vittima il momento in cui cessa la fase di induzione e inizia la fase preclinica, mentre nell'elaborato è dedicato ampio spazio proprio alla valutazione della durata del periodo di induzione per ogni singola vittima (pagg. 16 - 25).
Il fatto che un fenomeno biologico trasformativo non sia direttamente osservabile, si assume nel ricorso, non significa che il giudice debba considerarlo indeterminabile temporalmente, e che ciò possa fare reinterpretando il metodo e i dati finali di conoscenza utilizzati/offerti dal titolare (neutrale, indipendente, affidabile) del sapere scientifico, altamente specialistico (persino multidisciplinare), che, invece, sia pure in modo non cronometrico, riesce a calcolare nel tempo e per successione di fasi evolutive il fenomeno indagato.
Nel caso concreto si ha evidenza del fatto che, quand'anche si considerasse, per la latenza preclinica, la variazione di uno/due anni, rispetto all'arco temporale di dieci anni, si arriverebbe, comunque, per ciascuna delle vittime di cui alla contestazione in esame (considerata per ciascuna di esse, la data di diagnosi), a un'epoca di fine-induzione ampiamente successiva alla fase storica (dalla fine del 1976 ai primi mesi del 1983) nella quale A.A. aveva assunto la carica di direttore dello stabilimento verbanese.
Così, quindi, in termini più specifici, riguardo alla vicenda clinica delle singole persone offese:
per B.B. (diagnosi nel 2011), la fase dell'induzione si era conclusa nel 2001, o, a tutto voler concedere, nel 1999 (ben 18-16 anni dopo la direzione A.A., considerando, persino, soltanto l'anno conclusivo - il 1983 - della direzione dello stabilimento da parte dell'imputato, e non, ad esempio, gli anni 1976-1977);
per P.P. (diagnosi del 2013), la fase dell'induzione si era conclusa nel 2003, o, a tutto voler concedere, nel 2001 (ben 20-18 anni dopo la direzione A.A., considerando, persino, soltanto l'anno conclusivo - il 1983 - della direzione dello stabilimento da parte dell'imputato, e non, ad esempio, gli anni 1976-1977);
per C.C. (diagnosi del 2012), la fase dell'induzione si era conclusa nel 2002, o, a tutto voler concedere, nel 2000 (ben 19-17 anni dopo la direzione A.A., considerando, persino, soltanto l'anno conclusivo - il 1983 - della direzione dello stabilimento da parte dell'imputato, e non, ad esempio, gli anni 1976-1977);
per Q.Q. (diagnosi del 2015), la fase dell'induzione si era conclusa nel 2005, o, a tutto voler concedere, nel 2003 (ben 22-20 anni dopo la direzione A.A., considerando, persino, soltanto l'anno conclusivo - il 1983 - della direzione dello stabilimento da parte dell'imputato, e non, ad esempio, gli anni 1976-1977);
per E.E.E. (diagnosi del 2015), la fase dell'induzione si era conclusa nel 2005, o, a tutto voler concedere, nel 2003 (ben 22-20 anni dopo la direzione A.A., considerando, persino, soltanto l'anno conclusivo - il 1983 - della direzione dello stabilimento da parte dell'imputato, e non, ad esempio, gli anni 1976-1977);
per F.F. (diagnosi del 2012), la fase dell'induzione si era conclusa nel 2002, o, a tutto voler concedere, nel 2000 (ben 19-17 anni dopo la direzione A.A., considerando, persino, soltanto l'anno conclusivo - il 1983 - della direzione dello stabilimento da parte dell'imputato, e non, ad esempio, gli anni 1976-1977);
per K.K.K. (diagnosi del 2014), la fase dell'induzione si era conclusa nel 2004, o, a tutto voler concedere, nel 2002 (ben 21-19 anni dopo la direzione A.A., considerando, persino, soltanto l'anno conclusivo - il 1983 - della direzione dello stabilimento da parte dell'imputato, e non, ad esempio, gli anni 1976-1977);
per S.S. (diagnosi del 2014), la fase dell'induzione si era conclusa nel 2004, o, a tutto voler concedere, nel 2002 (ben 21-19 anni dopo la direzione A.A., considerando, persino, soltanto l'anno conclusivo - il 1983 - della direzione dello stabilimento da parte dell'imputato, e non, ad esempio, gli anni 1976-1977).
Proprio in ragione di quanto indicato dalla stessa Corte di appello, che ha riconosciuto che, se si considera il periodo delle esposizioni delle vittime, questo è "ampiamente antecedente ai 10 anni rispetto alla diagnosi di malattia", i periti e i consulenti del pubblico ministero, anche rispetto ai casi delle vittime di mesotelioma indicate nei capi d'imputazione del Processo Montefibre II, avevano ritenuto che certe esposizioni alle fibre di amianto (inclusi i sette anni di direzione del A.A.) dovessero ritenersi ricomprese ampiamente nella fase ('ancora aperta', certamente non conclusa) di induzione della neoplasia.
4.11. Con l'undicesimo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589, commi 1 e 2, cod. pen., relativamente alla parte della sentenza dedicata ai casi di carcinoma polmonare.
In questo caso i giudici di appello, secondo il ricorrente, si sono sostituiti ai titolari del sapere scientifico riscrivendo, per negarla, la relazione sinergica fra fumo di tabacco e amianto nell'induzione del tumore polmonare, ben nota nella letteratura scientifica internazionale, sebbene essa abbia trovato conferma nella relazione peritale. Nell'elaborato N.N.N.-M.M.M. si è tecnicamente definita la sinergia fra fumo di sigaretta e amianto come "interazione o sinergia additiva" ma i giudici di appello, minimizzando la relazione fra questi agenti cancerogeni, hanno compiuto un'operazione di sostituzione agli esperti.
L'epidemiologia, si assume, diversamente da quel che si legge nell'iter motivazionale della sentenza, non è riuscita solo a stabilire una relazione di rischio fra l'azione sinergica dell'uno e dell'altro fattore nel provocare la neoplasia polmonare, ma ha messo in luce un fenomeno biologico, una interazione che appartiene al modo stesso in cui quei due fattori riescono a rafforzarsi nella causazione del tumore. A tal fine anche i periti, come i consulenti del pubblico ministero, hanno rimarcato l'importanza dello studio internazionale Synergy, che ha confermato l'esistenza di un'interazione più che additiva (compatibile con il moltiplicarsi degli effetti tra fumo e amianto) anche a basse esposizioni cumulative (Olsson et al., 2017).
Nel caso concreto, con riguardo alle singole persone offese decedute per tumore polmonare, tenuto conto del contesto lavorativo contaminato nel quale, per anni, quei lavoratori avevano operato, il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia disatteso indistintamente con riguardo alla totalità dei casi sottoposti al suo vaglio il dato scientifico, pacificamente riconosciuto dalla letteratura specialistica multidisciplinare, dell'interazione sinergica dei due fattori cancerogeni nell'induzione della neoplasia.
La motivazione, laddove valorizza la mancata stima del livello di esposizione e l'assenza di un'indagine epidemiologica, contrasta con tutti gli insegnamenti ermeneutici della giurisprudenza di legittimità in tema di introduzione del sapere scientifico nel processo, e, poi, di utilizzo critico, accurato e logico di questo nella specificità del caso concreto. Il giudice stigmatizza l'omesso studio epidemiologico sebbene abbia ritenuto necessario un rigoroso metodo di ricerca della causalità individuale; in occasione del Processo Montefibre II, peraltro, i due periti nominati dalla Corte distrettuale, pur senza disporre di uno specifico studio epidemiologico di coorte sui lavoratori impiegati presso l'opificio verbanese, hanno ugualmente espresso delle valutazioni che tenevano conto dell'interazione sinergica fra fumo di tabacco e fibre di asbesto quotidianamente inalate dalle vittime.
La Corte territoriale ha selezionato, quale unico ed esclusivo parametro specialistico, una parte del Consensus Report di Helsinki, nel quale non v'è traccia del tema che pertiene alla compresenza dell'esposizione ai due fattori cancerogeni: fumo di tabacco e fibre di asbesto. Inoltre, ha messo in discussione la stessa correttezza della valutazione diagnostica, al contrario per la maggior parte dei casi validata dal Tribunale, senza la verifica delle peculiarità di ciascuno degli undici casi oggetto di contestazione; anzi, assimilando le diverse abitudini delle vittime: dalle 60 sigarette di D.D., alle 20 di O.O.; dalle 40 di N.N. (comunque, fino a 5 anni prima del decesso), alle 20 di R.R. e L.L.; dalle 20 sigarette di I.I. (abitudine al fumo cessata 5 anni prima del decesso) alla mancata abitudine al fumo di H.H. e D.D.D.
La prospettiva della c.d. causalità individuale risulta solo apparente:
- per D.D.D. (non fumatore), la Corte territoriale ha escluso l'esposizione attiva perché "le pulizie erano state affidate a una ditta esterna" trascurando il fatto notorio che le fibre di amianto sono di dimensioni estremamente ridotte e sono anche molto volatili, facilmente aerodisperdibili; di conseguenza, sono destinate a essere continuamente sollevate/risollevate in aria, indipendentemente dalla circostanza che le pulizie siano effettuate da terzi;
- O.O., non fumatore, quella stessa tipologia di esposizione (passiva) l'ha patita per 22 anni (coincidenti, per 6 anni e 9 mesi, con il periodo nel quale A.A. era stato direttore dello stabilimento);
- D.D. ha subito una lunghissima esposizione, protrattasi dal 1970 al 1987 (quindi, per quasi 7 anni, in coincidenza con la direzione dell'odierno imputato);
- H.H., non fumatore, per circa 20 anni ha dovuto subire un'esposizione non soltanto passiva, ma anche attiva (a maggior ragione, in questo caso, individuale o individualizzante), ma la sua posizione è stata trattata immotivatamente come le altre.
I giudici di appello, sostituendosi agli esperti, hanno valorizzato le stime effettuate dall'ing. Y.Y.Y., consulente della difesa, che rivelerebbero che il livello di esposizione dei lavoratori era inferiore a quello minimo rilevante (25 ff/ll), senza conoscere da dove quel consulente, che mai è entrato nello stabilimento di Verbania, abbia ricavato simili valori espositivi, nonostante i periti N.N.N.-M.M.M. non abbiano avuto alcun bisogno di fare riferimento ai superati "criteri" di Helsinki per correlare i tumori polmonari delle vittime alle loro protratte esposizioni all'agente cancerogeno, che hanno dovuto respirare, mediamente, per una ventina d'anni, nell'opificio.
Inoltre, mettendo a confronto le sentenze di primo e di secondo grado, ci si accorge che, stando alla prima, il valore delle 25 fibre è rapportato a "ml" mentre, seguendo la seconda, quello stesso valore è riferito a "ll", confondendo ordini di grandezza evidentemente distanti fra loro.
Le due sentenze di merito non esprimono, peraltro, un giudizio conforme in merito alle fibre di asbesto e ai loro valori ponderali, posto che il Tribunale aveva ritenuto ampiamente provata la massiva esposizione ad amianto dei lavoratori occupati nello stabilimento di Verbania (e dei loro conviventi), a prescindere dalla mancanza di misurazioni sulle fibre in concreto aerodisperse.
La censura investe anche l'omessa valutazione di quanto dichiarato dal consulente del Pubblico ministero dott. W.W.W. a proposito della relazione sinergica fra i fattori fumo e amianto nell'indurre il tumore polmonare, secondo una letteratura internazionale successiva all'epoca di redazione dell'unica pubblicazione alla quale hanno fatto riferimento i giudici d'appello, nonché l'omessa valutazione comparativa, richiesta dall'appellante, degli studi disponibili in letteratura e presenti nel fascicolo processuale a proposito, ancora, della nota interazione fra il fumo di tabacco e le fibre di asbesto. A tal fine, si era riportato nell'appello che, nel 2019, suii'Internationai Journal of Environmentai Research and Public Heaith, era stato pubblicato l'articolo della Prof.ssa Z.Z.Z., del Dipartimento di Anatomia Patologica dell'Università di Adelaide, con il contributo del Prof. A.A.A.A. dell'Università di Helsinki, dal titolo "Asbestos, Smoking and Lung Cancer: an Update", che ha aggiornato la letteratura scientifica riguardante l'amianto e il tumore del polmone, evidenziando esposizione cumulativa e sinergia tra esposizione all'amianto e fumo di tabacco.
Sia lo studio Synergy, sia i successivi, si assume, dimostrano inequivocabilmente che non soltanto l'azione sinergica dei fattori oncogeni di cui trattasi esiste ed è riscontrata, ormai, sul piano biologico dei singoli individui, quindi non soltanto sul piano medico-statistico, ma anche che tale rafforzamento reciproco fra i due agenti cancerogeni opera anche per i "fumatori accaniti" (S. Z.Z.Z. e coll.) e per le basse esposizioni all'amianto (Synergy - pag. 15 della relazione peritale M.M.M.-N.N.N.).
5. Il difensore di Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute Onlus, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e dell'associazione Italiana Esposti Amianto, già Onlus Nazionale, ora O.D.V. Nazionale - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Avv. Laura Mara, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, con condanna dell'imputato, in solido e/o disgiuntamente con il Responsabile Civile Montefibre Spa in Fallimento, in persona del suo Curatore pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali e di patrocinio legale sopportate in tutti i gradi di giudizio.
6. Il difensore di A.A., Avv. Carlo Sassi, ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.
La difesa dell'imputato ha, in particolare, dedotto che il ricorso del Procuratore generale è da ritenere inammissibile, con riferimento ai motivi da 5 a 11, poiché proposto per ragioni non ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Questi motivi sono formalmente diretti a censurare l'ipotetica inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 589 cod. pen., con particolare riferimento ai diversi profili dell'asserito rapporto causale che sussisterebbe, in ottica accusatoria, tra le condotte addebitate all'imputato e le patologie contratte dalle singole persone offese. Si tratterebbe, in definitiva, di errori di diritto, connessi all'applicazione dei suddetti articoli del codice penale. Tuttavia, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, la semplice lettura dei citati motivi permette di rendersi conto che essi si concentrano piuttosto su un asserito difetto di motivazione relativo all'esclusione, da parte di entrambi i giudici di merito, del rapporto causale tra l'esposizione all'amianto dei singoli lavoratori e le patologie da essi sofferte.
Il Procuratore generale, reiterando peraltro argomenti già spesi in sede di appello, propone censure ai criteri impiegati dai giudici di merito nel motivare le scelte effettuate, sia nel procedere alla ricostruzione fattuale degli eventi, sia nel recepire nel tessuto motivazionale la ricostruzione scientifica dei profili causali introdotta da periti e consulenti tecnici, tanto in relazione alla causalità generale, quanto in relazione alla causalità individuale.
Con riguardo al rapporto causale tra esposizione ad amianto e contrazione del mesotelioma pleurico, a livello scientifico risulta impossibile determinare il momento nel quale la patologia è divenuta irreversibile, ossia il momento oltre il quale la malattia si manifesterà a prescindere dalle ulteriori successive esposizioni all'asbesto, ciò determinando l'impossibilità di comprendere se le specifiche esposizioni relative a quel periodo storico siano state causalmente efficienti, con la conseguente necessità di assolvere gli imputati. Nel tentativo di superare questo ostacolo insormontabile, la Pubblica Accusa introduce il tema del cd. effetto acceleratore, sostenendo che vi sarebbe una legge scientifica in base alla quale le esposizioni all'amianto, successive al predetto "punto di non ritorno" della malattia, comporterebbero una riduzione della vita della persona malata, ossia un'anticipazione dell'evento letale. Senonché, sia il Tribunale di Verbania che la Corte d'Appello di Torino, dopo avere ampiamente dato conto dei contributi tecnici confluiti nel dibattimento di primo e di secondo grado, concludono motivando il proprio convincimento in merito al fatto che il sapere attualmente condiviso dalla comunità scientifica di riferimento porti alla conclusione che gli studi alla base del cd. effetto acceleratore consentono di enunciare una legge epidemiologica, in base alla quale la maggiore esposizione all'amianto aumenta il rischio di contrarre il mesotelioma, sicché in una popolazione di esposti la maggiore esposizione determina un aumento del numero di casi, senza però provare che la maggiore esposizione determini un'anticipazione dell'evento morte nel singolo malato; circostanza rispetto alla quale non solo non esistono riscontri scientifici, ma che risulta pacificamente contraddetta anche dalla valutazione dei singoli casi concreti.
Il Procuratore generale continua a sostenere che i giudici di merito avrebbero dovuto adottare un diverso paradigma di riferimento, riconoscendo la sussistenza di una (inesistente) legge scientifica universale, in base alla quale all'aumentare dell'esposizione corrisponderebbe un'anticipazione dei singoli eventi-decesso.
In definitiva, qui come in buona parte del ricorso, il Procuratore Generale continua a denunciare un'indebita sostituzione dei giudici di merito ai saperi scientifici veicolati nel processo dagli esperti, laddove in effetti ciò che il Procuratore contesta è la presunta illogicità della motivazione attraverso la quale i giudici stessi hanno fondatamente aderito a una ricostruzione scientifica che ha il solo vizio di non essere gradita all'Accusa.
Con riguardo alla prova del nesso causale ipotizzato tra esposizioni all'amianto e sviluppo del tumore polmonare in alcuni lavoratori dello stabilimento di Verbania, le sentenze di merito sono giunte a conclusioni del tutto sovrapponibili, in linea con un'evoluzione giurisprudenziale ormai consolidata. I giudici di merito, in particolare, osservano che, poste i) la natura multifattoriale del tumore polmonare, ii) l'impossibilità clinica di stabilire l'origine della specifica malattia tumorale e iii) la sussistenza di fattori di rischio alternativi nella vita delle persone offese (soprattutto abitudine al fumo e pregressa esposizione ad altre sostanze nocive), non è possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo i principi dettati dalla Suprema Corte a partire da Sez. U Franzese, quale specifico fattore di rischio abbia concretamente determinato, a livello causale, la singola malattia individuale.
La Pubblica accusa percorre la strada del cd. effetto sinergico fumo-amianto, in base al quale il cumulo dell'esposizione al fumo di sigaretta e all'asbesto determinerebbe un rafforzamento sinergico dei due fattori, tale da determinare una più efficace causazione della patologia tumorale. Senonché, anche in questo caso, entrambe le Corti di merito, interpretando il più autorevole sapere scientifico, hanno concluso che il cd. effetto sinergico ha valenza meramente epidemiologica, nel senso che l'esposizione cumulativa di una popolazione a due o più fattori di rischio aumenta - appunto - il (mero) rischio di contrazione della malattia tumorale e incrementa, conseguentemente, il numero di eventi avversi attesi, ma non prova, in base alle attuali conoscenze scientifiche, la causalità individuale.
Il Procuratore torna a dire che taluni studi scientifici dimostrerebbero che l'effetto sinergico vale anche a livello di causalità individuale. Non diverso è l'approccio del Procuratore generale al motivo 5) sul caso di asbestosi, ove vengono sempre e solo denunziati vizi che attengono alla ricostruzione (scientifica) del fatto.
La difesa sostiene l'inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito, producendo così motivi "apparenti".
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, si assume, sono inammissibili in quanto sorretti da argomentazione confusa, priva di numerosi passaggi logici e inidonea a far comprendere quale sia l'oggetto del discorso. Inoltre, alcuni passaggi dei motivi nn. 2 e 3 tradiscono la volontà del Procuratore ricorrente di sottoporre all'attenzione della Suprema Corte addirittura ipotetici vizi motivazionali della sentenza di primo grado.
Nel quarto motivo, il Procuratore generale contesta la decisione, assunta dalla Corte d'Appello, di rigettare alcune richieste di rinnovazione dell'istruttoria, formulate ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., con doglianza che la difesa ritiene inammissibile in quanto "in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" (ex plurimis, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018).
Il difensore ha depositato sentenza della Corte di appello di Torino del 10 febbraio 2025 con nota del 26 novembre 2025.
7. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199 e 11, comma 7, D.L. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Diritto
1. La prima considerazione da fare concerne l'ammissibilità dei motivi di ricorso, per tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., che siano proposti avverso i punti della decisione in cui si è affermata l'inammissibilità dell'appello in quanto il limite previsto dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non riguarda i casi di sentenza di inammissibilità dell'appello, ritenuto non conforme alle prescrizioni dell'art. 581 cod. proc. pen., trattandosi di una pronuncia in rito che non può essere equiparata a una sentenza di proscioglimento (Sez. 4, n. 6561 del 8/11/2022, dep. 2023, Cenzato, non mass.; Sez. 1, n. 8549 del 03/12/2019, dep. 2020, Preziosa, Rv. 278626 - 01).
D'altro canto, il limite previsto dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non opera con riguardo alla motivazione mancante o apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (ex piurimis, Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01). A tale proposito, occorre richiamare i principi che governano il compito del giudice nella valutazione della prova scientifica. Il primo adempimento consiste nel verificare, sul piano oggettivo, la solidità della teoria scientifica introdotta nel processo, accertando quali studi la sorreggano, le basi fattuali sulle quali tali studi sono condotti, l'ampiezza e la rigorosità della ricerca, la discussione critica che ne ha accompagnato l'elaborazione, il confronto con le opinioni dissenzienti e il grado di consenso che essa raccoglie nella comunità scientifica. Successivamente, sul piano soggettivo, il giudice deve valutare l'autorevolezza e l'indipendenza dell'esperto che ha condotto lo studio, al fine di esprimere un giudizio sull'affidabilità metodologica e sull'integrità delle intenzioni. Tali operazioni hanno lo scopo di rendere comprensibile e verificabile il sapere tecnico-scientifico introdotto nel processo. Si tratta di un' attività che implica l'adozione di un metodo di validazione o falsificazione conforme ai canoni scientifici, applicato ai dati probatori, e che si rivela tanto più complessa quanto più intenso è il dibattito scientifico, imponendo al giudice una scelta ponderata, che prevenga lo sconfinamento nel primato della scienza sul diritto, nel rispetto delle regole processuali. Tra queste, assume rilievo il principio del contraddittorio, che impone di attivare un confronto serrato tra gli esperti per sondare la qualità del sapere scientifico. Una volta individuata la legge scientifica applicabile - che, specie in ambito medico, raramente si sostanzia in una legge universale - spetta al giudice verificare la sussumibilità del caso concreto nell'area di applicazione di tale legge e accertare l'eventuale sussistenza di ipotesi alternative. La motivazione è apparente sia quando il giudice omette di introdurre nel percorso logico-giuridico il contraddittorio sulla scienza, sia quando non esplicita i criteri di validità della prova scientifica alla luce delle regole del diritto, così da consentire il controllo di legittimità sull'applicazione del metodo di validazione. Anche la prova scientifica, infatti, è soggetta al criterio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., sicché la condanna deve fondarsi su una teoria largamente accreditata, rispondente ai canoni di controllabilità, falsificabilità e verificabilità (Sez. U, n.30328 del 11/07/2002, Franzese, Rv. 222138 - 01; Sez. 4, n. 15220 del 19/02/2025, Schmidheiny, Rv. 287981 - 02; Sez. 4, n.11168 del 12/03/2025, Cortesi, non mass.; Sez. 4, n. 44349 del 06/07/2023, Venturoni, Rv. 285317 -01; Sez. 4, n.55005 del 10/11/2017, Pesenti, Rv. 271718 - 01; Sez. 4, n.43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943 - 01), posto che compito del giudice non è tanto quello di valutare in autonomia l'attendibilità intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, quanto piuttosto quello di studiare gli indici di attendibilità di una teoria (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273094 - 01), fra i quali vi è anche, ma non solo, quello dell'indipendenza di giudizio dell'esperto (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, non mass. sul punto).
È bene precisare anche che la condanna presuppone la dimostrazione al di là di ogni ragionevole dubbio che la legge scientifica sulla quale è fondata l'accusa sia riconosciuta dalla comunità scientifica come quella maggiormente accreditata; d'altro canto, ai fini dell'assoluzione è sufficiente il serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l'evento (Sez. 4, n.55005 del 10/11/2017, Pesenti, cit.). Risultano, per tale profilo, fuorvianti le tesi incentrate sulla sussistenza di un ampio dibattito nel mondo scientifico su tematiche come quella del c.d. effetto acceleratore o dell'effetto sinergico tra fumo di tabacco e amianto, non potendosi pretendere l'unanimità della comunità scientifica su una determinata teoria, nella consapevolezza della relatività e mutevolezza del sapere scientifico (Sez. 4, n. 46392 del 15/05/2018, Beduschi, Rv. 274272 - 02).
In questa tensione tra dinamismo del sapere scientifico ed esigenza di certezza del giudizio penale, il giudice è chiamato a un esercizio di equilibrio razionale, fondato su una comparazione critica e motivata delle diverse tesi.
2. Tanto premesso, deve ritenersi che il primo motivo di ricorso sia comunque infondato.
Va, preliminarmente, osservato che nessun reato è stato contestato in danno di P.P.P., citato a pag. 12 del ricorso sebbene all'udienza del 15 maggio 2024 tale posizione fosse stata espunta su accordo delle parti (pag. 20 sentenza di appello), onde l'omessa indicazione di tale persona offesa nel dispositivo non ne comporta l'incompletezza.
2.1. In linea di principio, la mancanza e l'incompletezza del dispositivo o l'assenza della motivazione che comportano la nullità prevista dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. si differenziano tanto dai casi di errore materiale quanto dai vizi della sentenza deducibili con l'atto di impugnazione in quanto riguardano quelle situazioni nelle quali manca graficamente una parte essenziale della decisione, quale ad esempio la motivazione o, nel dispositivo, la statuizione sul trattamento sanzionatorio o l'indicazione dell'imputato al quale si riferisce una determinata formula, ovvero l'incompletezza è tale da non consentire di comprendere il decisum, come ad esempio se non è chiaro se la pronuncia sia assolutoria o di condanna (Sez. 2, n. 40611 del 11/07/2012, Arzu, Rv. 254343 -01). Con specifico riguardo all'incompletezza del dispositivo, si tratta di una situazione che comporta nullità della sentenza quando siano omesse le statuizioni essenziali di cui si è detto; se l'incompletezza riguarda parti non essenziali, come ad esempio l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, vi si può rimediare con l'impugnazione e sarà il giudice dell'impugnazione a integrare la pronuncia con la disposizione mancante; qualora l'incompletezza del dispositivo derivi, come nel caso di cui si tratta, da un errore nella trascrizione del dispositivo letto in udienza vi si può rimediare con la procedura di correzione di errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053 - 01).
Per converso, l'incompletezza della motivazione o l'incongruenza tra le ragioni della decisione e le norme citate, allegate nel presente processo con specifico riguardo alle statuizioni concernenti i delitti in danno di I.I.I. e J.J.J., non sono causa di nullità della sentenza ma semmai vizio della motivazione deducibile con l'atto di impugnazione, in questa sede ammissibile laddove l'appello sia stato dichiarato inammissibile. Su tale punto, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la formula assolutoria per insussistenza del fatto riferibile a tali persone offese, ritenendo essersi in presenza di un dubbio sulla causa di morte; di tali persone offese si tratterà nei successivi paragrafi.
Né può il Procuratore ricorrente validamente allegare quale causa di nullità della sentenza di primo grado l'altalenante riferimento alla formula "piena" o "dubitativa", ovvero al primo o al secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., ivi contenuto, non trattandosi, per quanto già indicato, di un'incertezza che pregiudica la comprensione del decisum, né di un'incompletezza che tocca aspetti essenziali della decisione (Sez. 2, n. 27185 del 16/06/2010, Verdi, Rv. 247851 -01).
2.2. Il Procuratore ricorrente si duole anche dell'incompletezza del dispositivo, tale da determinarne la nullità ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., per omessa pronuncia sui capi inerenti alla contestazione di malattie professionali non neoplastiche (placche pleuriche e ispessimenti della pleura) ai danni di T.T., L.L.L., F.F.F., Y.Y., Z.Z., A.A.A., B.B.B. e C.C.C.
Ma la doglianza è infondata, atteso che nel dispositivo della sentenza di primo grado è presente la pronuncia assolutoria relativa ai reati di lesioni colpose in danno, tra gli altri, di T.T., L.L.L., Y.Y., Z.Z., A.A.A., B.B.B.
Con riguardo a F.F.F., il dispositivo della sentenza di primo grado, nella versione risultante dalla correzione ex art. 130 cod. proc. pen. a opera della Corte di appello, dispone l'assoluzione dell'imputato dal reato di omicidio colposo, coerentemente al fatto che all'udienza del 30 maggio 2018 il Pubblico ministero ha proceduto alla modifica della contestazione dal reato di lesioni personali per patologia neoplastica a quello di omicidio colposo per carcinoma polmonare. In particolare, nel presente processo il Pubblico ministero ha proceduto a contestare a A.A., con riferimento ad alcune persone offese, tanto il delitto di lesioni colpose quanto, ai sensi degli artt. 12, comma 1 lett. b) e 423, comma 1, cod. proc. pen., il connesso delitto di omicidio colposo. Occorre precisare che il reato di omicidio di cui all'art. 589 cod. pen. non costituisce fatto nuovo ma costituisce "fatto diverso" rispetto al reato di lesioni colpose qualora l'evento lesione si sia manifestato sul piano fenomenico con la medesima malattia che ha condotto alla morte, secondo un progressivo aggravamento dell'evento riconducibile a una medesima condotta. Viceversa, il reato di omicidio costituisce fatto nuovo qualora l'evento lesione si sia realizzato sul piano fenomenico in modo distinto e anteriore rispetto a quello della morte, ancorchè si possa configurare tra i due delitti un concorso formale (A tale proposito Corte Cost. n.200 del 2016 ha escluso che la giurisprudenza europea abbia attribuito alla nozione di idem factum lineamenti che escludano il nesso causale e l'evento, aggiungendo che la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base a una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente). Solo in questo secondo caso, trattandosi di eventi autonomi puniti da disposizioni di legge diverse, essi rappresentano distinti capi di decisione. Nel sistema delle impugnazioni la nozione di capo della sentenza è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce a una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente a uno dei reati attribuiti all'imputato. Ma qualora, nel corso del giudizio, la contestazione di un reato diverso da quello originario sia qualificabile come mera modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., il dispositivo può ritenersi completo allorchè contenga il solo riferimento all'ultimo reato contestato.
Esaminando, quindi, il caso in esame - sulla base di tale premessa in punto di diritto - il giudice di merito non era tenuto a pronunciarsi sia con riguardo al reato di lesioni colpose sia con riguardo al reato di omicidio colposo in relazione alle malattie professionali neoplastiche, potendo fare esclusivo riferimento all'ultimo reato contestato, come del resto evincibile dal tenore del ricorso, in cui il Procuratore ha censurato l'esito delle sole contestazioni riguardanti i casi di malattie non neoplastiche. Il principio enunciato da Sez. 4, n. 40449 del 16/07/2002, Rodia, Rv. 223230 - 01 (secondo la quale il decesso della persona offesa dal reato di lesioni colpose, sopravvenuto nel corso del procedimento relativo a tale reato in conseguenza della medesima condotta già addebitata all'imputato non costituisce fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen.) va, dunque, precisato nel senso che non costituisce fatto nuovo ma fatto diverso il decesso riconducibile alla medesima causa della lesione/malattia professionale, non operando in tal caso il principio secondo il quale la morte (dunque la contestazione di omicidio) costituisce fatto nuovo, disciplinato dall'art. 518 cod. proc. pen., rispetto alle lesioni personali, stante la diversità dei due eventi alla luce di Corte Cost. n. 200 del 2016 (Sez.4, n.11019 del 7/2/1984, Rv.167064 - 01; Sez.4, n.845 del 7/7/1983, Rv.162447 - 01).
2.3. Con riguardo a C.C.C., il dispositivo della sentenza di primo grado, nella versione risultante dalla correzione ex art. 130 cod. proc. pen. a opera della Corte di appello, dispone l'assoluzione dell'imputato dal reato di omicidio colposo sebbene, secondo quanto si evince anche dall'elenco a pag.26 della sentenza di appello, all'udienza del 14 novembre 2016 fosse stato contestato il solo delitto di cui all'art. 590 cod. pen. per ispessimento della pleura mantellare bilaterale e l'imputazione non sia stata modificata nel corso del dibattimento a seguito del decesso di tale lavoratore. Si tratta, tuttavia, di una statuizione la cui nullità è sanata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. in quanto la parte ricorrente ne ha accettato gli effetti allorchè, con l'atto di appello, ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato di lesioni ai danni di C.C.C.
3. Il secondo motivo di ricorso, concernente anch'esso un punto della decisione definito con l'inammissibilità dell'appello, è fondato.
Occorre valutare le doglianze sviluppate dal Pubblico ministero nell'atto di appello con riguardo al delitto in danno di M.M., ritenute dalla Corte di appello inammissibili in quanto l'appellante non avrebbe contestato la ragione dell'assoluzione per incertezza in ordine all'effettiva causa del decesso, limitandosi ad argomentare circa la sussistenza del nesso di causa tra la condotta dell'imputato e il tumore polmonare.
La doglianza del Procuratore ricorrente è fondata laddove sottolinea come la specificità di un motivo di appello debba essere valutata alla luce della specificità dei motivi espressi nella sentenza impugnata. Il giudice di primo grado, a pag. 64, ha affermato che non vi fosse evidenza della riconducibilità del tumore polmonare di M.M. all'esposizione a fibre di amianto in Montefibre, valorizzando il fattore causale alternativo del fumo di tabacco. La Corte territoriale ha desunto dalla lettura, decontestualizzata, dell'affermazione presente a pag. 38 ("È evidente dalla stessa deposizione di W.W.W. l'assenza di prova circa l'effettiva causa di morte"), che la pronuncia assolutoria fosse stata determinata dalla mancanza di prove circa la malattia che aveva condotto il R.R.R. al decesso laddove, invece, leggendo l'intero contesto motivazionale alle pagg. 37-38, in uno con quanto affermato a pag. 64, le ragioni assolutorie sono esattamente riconducibili all'affermazione del giudice di primo grado, puntualmente contestata dall'appellante, circa l'impossibilità di ricondurre all'inalazione di amianto, per un soggetto fumatore, il tumore polmonare.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Occorre valutare le doglianze sviluppate dal Pubblico ministero nell'atto di appello con riguardo al delitto in danno di J.J.J., ritenute dalla Corte di appello inammissibili in quanto l'appello sarebbe stato volto integralmente a criticare in via generale e astratta le argomentazioni del primo giudice in ordine alla sussistenza o meno del nesso di causa e alla riconducibilità del mesotelioma polmonare all'inalazione di fibre di amianto presso lo stabilimento Montefibre nel momento in cui l'imputato rivestiva la posizione di garanzia, senza confrontarsi con la decisione del Tribunale, secondo la quale non vi era certezza in ordine all'effettiva causa del decesso.
In questo caso la Corte ha correttamente letto la motivazione della sentenza di primo grado in cui il Tribunale, dopo aver indicato come "verosimile" la diagnosi di mesotelioma pleurico riferibile al lavoratore J.J.J. (sottoposto a TAC toracica nell'ottobre 2015 con diagnosi di tumore maligno primitivo della pleura e deceduto nel marzo 2016 senza possibilità di ulteriori accertamenti), ha poi ritenuto corrette, a pag. 58, le sole "diagnosi di mesotelioma, sostenute da esami istologici completati da immunofenotipizzazione", non presenti con riguardo a tale lavoratore. Avverso le incertezze circa la diagnosi, l'appello dell'organo dell'accusa è, effettivamente, muto ed è stato, pertanto, correttamente dichiarato inammissibile.
5. Il quarto motivo è inammissibile.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., "se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606".
Da tale disposizione discende l'inammissibilità di ogni censura che investa la motivazione della sentenza o delle ordinanze emesse nel corso del giudizio.
Peraltro, secondo l'insegnamento di Sez. U Ricci (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 - 01) "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"; da qui, il corollario per cui il giudice di appello non è tenuto a fornire una articolata esplicazione delle ragioni per le quali ritenga di poter decidere sulla base del compendio istruttorio acquisito in primo grado.
Ma, nel caso in esame, il Collegio ritiene dirimente la circostanza che nell'atto di appello (pagg. 124 segg.) il Pubblico ministero appellante aveva incentrato le proprie doglianze sull'omessa acquisizione in primo grado dell'elaborato peritale depositato nel processo c.d. Montefibre II a firma dei dott. M.M.M. e N.N.N. e dei verbali di udienza concernenti l'esame dibattimentale di tali periti; e su tale specifico motivo di appello la Corte si è pronunciata, accogliendolo.
La censura si risolve, a ben vedere, in una generica doglianza per omesso approfondimento della prova scientifica al di là della stessa istanza di rinnovazione formulata in appello dalla pubblica accusa.
Per completezza, giova osservare che la Corte di appello ha rigettato l'istanza di nuova escussione dei testi W.W.W., B.B.B.B., T.T.T., C.C.C.C. e D.D.D.D., che risulta formulata in udienza. Ma, a tal proposito, vale il principio secondo il quale "nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal Pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento in peius della decisione assolutoria (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Todaro, Rv. 281049 - 02; Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322 - 01).
6. La disamina dei motivi che seguono, rubricati in termini di violazione di legge penale in tema di nesso di causalità, richiede una premessa di carattere generale.
La difesa del A.A. ne ha, infatti, eccepito l'inammissibilità in quanto asseritamente tendenti a introdurre surrettiziamente un vizio di motivazione, come detto inammissibile ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Occorre, allora, stabilire se i vizi denunciati si pongano entro l'ambito di ammissibilità del ricorso del Pubblico ministero come perimetrato dalla norma da ultimo citata. In generale può affermarsi che afferisce al vizio di motivazione la critica al percorso logico-giuridico espresso dal giudice nel ritenere preferibile una determinata fonte probatoria rispetto a un'altra ma, per converso, che concretano violazione di legge sia il travisamento della prova per omissione, rilevante ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., qualora sia omesso l'esame di plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo, sia il ragionamento inferenziale che trasferisce le conoscenze scientifiche nell'indagine su un fatto storico senza un previo, reale, confronto con le opposte tesi scientifiche veicolate nel processo nella fase istruttoria e richiamate nell'atto di appello. Si tratta, in particolare, di considerare apparente e non satisfattivo dell'obbligo motivazionale sancito dall'art. 125 cit. il ragionamento che si arresta alla constatazione dell'incertezza scientifica con riguardo a un determinato rapporto causa-effetto senza previamente esaminare gli approdi, variamente raggiunti sul tema dalla comunità scientifica, ritualmente acquisiti al processo.
Questa Corte ha da tempo messo in luce il dato di esperienza secondo il quale, nel campo biomedico, sussistono per lo più leggi scientifiche che affermano relazioni causali che hanno contenuto probabilistico, cui consegue l'affermazione secondo la quale l'incremento delle probabilità studiato dall'epidemiologia quale base per l'individuazione e la dimostrazione con certezza, sul piano della causalità generale, di una relazione causale, costituisce un dato di cui è possibile far uso nel giudizio penale relativo a un caso concreto, a condizione che tale relazione causale sia accolta come affidabile nella comunità scientifica. Si è, anche, affermato a chiare lettere che una indiscriminata avversione nei confronti delle generalizzazioni scientifiche probabilistiche non può essere condivisa ed è compito del giudice avvalersi di leggi statistiche, ampiamente diffuse nell'ambito delle scienze naturali, talvolta dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista, di generalizzazioni del senso comune, le cosiddette massime di esperienza, nonché di rilevazioni epidemiologiche per accertare il nesso di condizionamento, una volta esclusa l'incidenza di fattori agenti in via alternativa. Fermo restando che le istanze di certezza che permeano il giudizio penale impongono di svolgere l'indicata indagine causale in modo rigoroso e, dunque, con un serrato confronto con le prove, nel caso in esame, la prova scientifica veicolata nel processo per il tramite degli esperti non risulta oggetto di puntuale analisi. Per valutare l'ipotesi accusatoria, non può mancare una chiara valutazione del grado di conferma, o di smentita, che essa ha ottenuto sulla base delle prove acquisite. Il compito di una rigorosa ricostruzione del nesso causale non è compiutamente svolto se il giudice tralascia di dar conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del giudizio e si limita ad affermare che le contrapposte tesi scientifiche hanno restituito il dato dell'incertezza sul rapporto causale, senza analizzarle, basandosi esclusivamente sul dato soggettivo della pari indipendenza e professionalità di tutti gli esperti. La motivazione, in tal senso, è da considerare apparente perché non consente alla Corte di svolgere alcun controllo sulla razionalità della valutazione del giudice di merito e, in definitiva, sulla correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico. Un controllo della logicità o della razionalità della motivazione, in simili casi, neppure sarebbe possibile ed è per tale ragione che le censure svolte dalla parte ricorrente non incorrono nel limite di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
In tal senso si è di recente pronunciata anche la Corte EDU Laterza e D'Errico c. Italia del 27/03/2025 (con i precedenti Corte EDU Kotenok c. Russia del 23/3/2021; Nicolae Virgiliu Tanase c. Romania del 25/6/2019; Sinim c. Turchia del 6/6/2017; Elena Cojocaru c. Romania del 22/3/2016; Smaltini c. Italia del 24/3/2015; Brincat c. Malta del 24/7/2014; Kolyadenko c. Russia del 28/2/2012; Boudaieva c. Russia del 20/3/2008; Oneryildiz c. Turchia del 30/11/2004), in cui la Corte di Strasburgo ha affermato che viola l'art. 2 CEDU, sotto il profilo della tutela procedurale del diritto alla vita, la decisione del giudice per le indagini preliminari di archiviazione di un procedimento penale relativo alla morte, per tumore polmonare, di un lavoratore addetto a impianti industriali esposti a sostanze nocive, motivata sulla impossibilità di ricostruzione del nesso causale nonché sulla impossibilità di identificazione dei soggetti responsabili succedutisi nel tempo, in quanto la predetta norma convenzionale pone l'obbligo in capo allo Stato di proteggere il diritto alla vita non soltanto mediante obblighi positivi di natura sostanziale, ma anche per il tramite di obblighi positivi di natura procedurale, volti a garantire l'esistenza di un sistema giudiziario efficace e indipendente per i casi di morte; obblighi, questi, che avrebbero dovuto condurre il giudice a spiegare le ragioni scientifiche e/o fattuali dell'asserita impossibilità di determinare il momento iniziale del processo causale ovvero, in alternativa, a proseguire le indagini al fine di raccogliere ulteriori elementi di prova per stabilire, in applicazione della teoria scientifica prescelta, il periodo di tempo corrispondente all'esposizione alla sostanza nociva che presentava un nesso di causalità con la patologia contestata, e individuare i responsabili delle misure antinfortunistiche in quel periodo.
Il Collegio non ignora che questa Sezione, con sentenza n.21144 del 2/03/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale proprio in quanto fondato su vizi motivazionali della sentenza assolutoria emessa dalla medesima Corte territoriale. Va, tuttavia, rilevato che, secondo quanto indicato nella predetta pronuncia, i giudici di merito avevano, in quel caso, riportato partitamente tutti i contributi scientifici offerti dai consulenti tecnici del Pubblico ministero e delle parti private, lamentando in quella sede l'organo dell'accusa l'illogicità del ragionamento probatorio in merito alla prova scientifica.
7. Il quinto motivo di ricorso deve, tuttavia, ritenersi inammissibile in quanto attinge il vizio motivazionale.
Secondo il ricorrente, il Collegio di appello è incorso in error in iudicando sia per non aver disposto una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di approfondire, insieme alla questione del nesso di causa fra le esposizioni e la contrazione della grave patologia professionale, innanzitutto, la natura di questa, sia per aver tratto le proprie conclusioni, sul piano diagnostico della malattia professionale contratta da S.S.S., sulla scorta di una valutazione che è consistita, di fatto, nel sostituirsi agli esperti.
Con riguardo all'omesso approfondimento istruttorio si richiama quanto già espresso al par. 5.
In merito alle ragioni a sostegno della ritenuta incertezza della diagnosi di asbestosi a carico del lavoratore S.S.S. la Corte di appello ha esposto le seguenti ragioni:
a) nel processo Montefibre III A.A. era imputato del reato di lesioni colpose ai danni del lavoratore I.I.I. e quel processo si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione per la sussistenza di elementi di dubbio sulla bontà metodologica della diagnosi di asbestosi;
b) il medesimo Tribunale di Verbania, nel presente procedimento, ha assolto il A.A. dal reato di omicidio colposo con motivazione totalmente sovrapponibile a quella della precedente sentenza di cui al punto a);
c) manca, nel caso concreto, la prova di un'esposizione ad amianto prolungata e sufficientemente intensa per un periodo di almeno 10 anni di esposizione moderata o elevata;
d) non vi è prova che la grave patologia cardiaca dalla quale era affetto il lavoratore sia stata causata o concausata dall'insufficienza respiratoria dovuta ad esposizione ad amianto, essendo emerso che il S.S.S. presentava danni cardiaci già nel 2000 e non essendo provata un'insufficienza respiratoria prima del 2006, essendo le prime notizie degli ispessimenti pleurici databili al 2003;
e) non vi è prova dell'assenza di diagnosi alternative di altre cause di fibrosi: la storia clinica di I.I.I. evidenzia un intervento di bypass aortocoronarico eseguito mediante toracotomia al quale è stato sottoposto nell'anno 2000, che, poiché coinvolge anche la pleura, può essere causa di fibrosi polmonare, secondo quanto ammesso dallo stesso consulente del Pubblico ministero; inoltre, è emersa la somministrazione per quattro mesi dopo l'intervento del farmaco Amiodarone, che può essere causa dell'insorgenza di fibrosi idiopatica;
f) l'assenza di accertamenti strumentali idonei a comprovare la diagnosi di asbestosi (biopsia e autopsia), nonostante questi risultino essere per buona parte della comunità scientifica accreditata il gold standard per la diagnosi di asbestosi. La Corte, pur prendendo atto che tale affermazione non è condivisa dall' American Thoracic Society o dall'European Respiratory Society o dalla stessa Società Italiana di Medicina del Lavoro, che consente di porre diagnosi di asbestosi sulla base di criteri clinico-radiologici in vita, ha osservato la presenza di un vulnus istruttorio allorchè, postosi il problema diagnostico nel procedimento di primo grado Montefibre III nel periodo immediatamente precedente il decesso del lavoratore, l'effettuazione dell'autopsia sarebbe stata non solo opportuna, ma indispensabile, nel caso di specie, per verificare la presenza dei corpuscoli e, quindi, per confermare (o smentire) la diagnosi di asbestosi. L'autopsia, tuttavia, non è stata disposta e tale grave carenza investigativa ha condotto la Corte a confermare il dubbio di diagnosi;
g) l'irrilevanza della visita eseguita dal dott. T.T.T. nel 2015, essendo necessaria per la diagnosi l'indagine strumentale;
h) l'inidoneità a provare il contrario delle dichiarazioni del dott. U.U.U. (udienza 16.12.2019), radiologo presso l'INAIL, che si è occupato nel 2014, unitamente al dott. C.C.C.C. (e alla dott.ssa Miceli) del riconoscimento della malattia professionale del S.S.S.. Egli ha stilato un referto radiologico, nel quale viene indicato che "si evidenziano bilateralmente diffusi ispessimenti pleurici a placca e nodulari, in parte calcifici particolarmente in sede anteriore basale", che si conclude con la seguente annotazione: "il quadro radiologico è riferibile ad asbestosi pleurica e fibrosi polmonare". In sede di controesame, richiesto di specificare se vi sono dei criteri radiologici che aiutino nel fare la diagnosi differenziale tra l'asbestosi e la fibrosi polmonare idiopatica, ha dichiarato che le calcificazioni pleuriche, gli ispessimenti e le formazioni nodulari non sono presenti nella fibrosi polmonare idiopatica, ma la Corte ha ritenuto tale dato incerto in quanto finalizzato al riconoscimento della malattia professionale.
Con riguardo al punto c), il Procuratore ricorrente ha fondatamente allegato con il settimo e l'undicesimo motivo la violazione di legge in merito al punto della decisione nel quale la Corte territoriale ha ritenuto indimostrata la massiva esposizione ad amianto dei lavoratori presso lo stabilimento di Verbania, secondo quanto si dirà in seguito.
Con riguardo all'esito assolutorio del processo Montefibre III, nulla impediva che nel presente processo, avente a oggetto il diverso reato di omicidio colposo, la pubblica accusa tentasse di superare i dubbi sulla bontà metodologica della diagnosi di asbestosi; ma l'assunto che, per superare tali dubbi, avrebbe dovuto fornire la prova autoptica è affermazione del giudice di merito che, ove non conforme ai criteri di valutazione della prova, si traduce in un vizio di motivazione non deducibile in questa sede.
Contrariamente a quanto dedotto dal Procuratore ricorrente, la Corte non si è sostituita al consulente tecnico del Pubblico ministero nel valutare la sintomatologia riscontrata alla visita del 2015, avendo logicamente osservato come lo stesso esperto avesse ritenuto necessario per la corretta diagnosi l'esame strumentale e non la mera indagine clinica. Ed è, d'altro canto, fuorviante l'assunto secondo il quale il consulente dott. T.T.T. non avrebbe affermato che la diagnosi di asbestosi debba essere posta esclusivamente in via strumentale, posto che la discussione sul gold standard diagnostico per l'asbestosi vede contrapposti, da un lato, l'esame istologico, ossia biopsia e autopsia, e, dall'altro, criteri clinico-radiologici in vita, dunque in ogni caso esami strumentali.
La censura, peraltro, si risolve in una doglianza che attinge, inammissibilmente, la completezza della motivazione laddove evidenzia che la Corte territoriale, pur avendo acquisito il referto radiologico del dott. U.U.U., attestante la presenza bilaterale di diffusi ispessimenti pleurici a placca e nodulari, in parte calcifici, dunque la prova strumentale, avrebbe del tutto trascurato di porre a confronto tale dato probatorio con il sapere scientifico introdotto dal consulente del Pubblico ministero, tacendo sulle ragioni per le quali ha ritenuto più attendibile, in contrasto con le indicazioni dell' American Thoracic Society o dell'European Respiratory Society o della stessa Società Italiana Medicina del Lavoro, nonché con gli studi scientifici allegati dal Pubblico ministero appellante a pag. 101 dell'atto di impugnazione, la tesi espressa nel 2014 nello studio intitolato Pathology of Asbestos Associated Diseases a proposito del fatto che la diagnosi di asbestosi si possa porre solo attraverso l'esame istologico.
8. Il sesto motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.
Si tratta di una censura complessa, che impone al Collegio di pronunciarsi sul tema della specificità dei motivi di appello in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado, sul tema del rapporto tra causalità generale e individuale nell'accertamento dei reati in materia di neoplasie amianto-correlate, nonché sul tema del compito del giudice di merito che debba vagliare l'ingresso della prova scientifica nel processo.
Va, in primo luogo, osservato che la Corte territoriale ha ritenuto generico l'atto di impugnazione inerente ai restanti casi di decesso per carcinoma polmonare e mesotelioma affermando che il Pubblico ministero, dolendosi del fatto che il Tribunale avesse assolto l'imputato trattando tutti i casi delle singole contestazioni inerenti al mesotelioma maligno della pleura nello stesso identico modo, nell'atto di impugnazione ha utilizzato il medesimo metodo, trattando allo stesso modo tutti i casi di mesotelioma e tutti i casi di tumore polmonare.
Si tratta di un approccio non condivisibile.
Il giudice di primo grado ha ritenuto accertata la riconducibilità dei casi di mesotelioma correttamente diagnosticati alla esposizione alle fibre di amianto presenti e aerodisperse nello stabilimento di Montefibre di Verbania, ma ha escluso la responsabilità dell'imputato per l'assenza di prova che l'esposizione patita dal singolo lavoratore nel periodo di tempo nel quale il A.A. rivestiva il ruolo apicale fosse stata causalmente rilevante nel determinismo della malattia, sia per "l'incapacità della scienza di stabilire l'effettiva durata del periodo di induzione", sia per l'assenza di una legge scientifica che dimostri che la durata, o continuatività, dell'esposizione riduca nel singolo caso la latenza, anticipando la morte, sia per l'assenza di uno studio epidemiologico sulla popolazione dei lavoratori dello stabilimento di Verbania.
Con riguardo ai casi di tumore polmonare, il Tribunale ha assolto l'imputato per difetto di evidenza, con riguardo a tutti i lavoratori, della riconducibilità di tali patologie alla esposizione a fibre di amianto, ritenendo più che ragionevole il sospetto della riconducibilità di esse all'abitudine al fumo.
Ora, in difetto di una disamina da parte del giudice di primo grado della vicenda di ogni singolo lavoratore, l'appello del pubblico ministero si è correttamente diretto a impugnare i presupposti della pronuncia assolutoria, fondati esclusivamente sulla negazione della causalità generale. La proposizione dell'appello consiste, infatti, nella facoltà della parte di dare ingresso al procedimento di impugnazione e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell'organo giurisdizionale del grado successivo; corollario di tale funzione è che non possa essere predicata la genericità di un motivo di appello per l'omessa deduzione di un punto che non è stato sviluppato nella sentenza impugnata in quanto la c.d. specificità estrinseca consiste nella correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01). L'art. 581 cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente, per l'enunciazione dei motivi di impugnazione, il requisito della "specificità", riferita alle "ragioni di diritto" e agli "elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", con la conseguenza che, nel caso concreto, ove la sentenza di primo grado abbia arrestato la sua disamina al punto della c.d. causalità generale, la specificità del motivo sarà soddisfatta allorché l'appellante abbia esposto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto funzionali a contestare l'unico punto trattato nella sentenza, ossia la negazione della causalità generale.
A pag. 43 della sentenza di appello la Corte ha, effettivamente, preso atto della scarsa specificità della sentenza di primo grado per dedurne l'impossibilità di fondare su tale correlazione il giudizio di inammissibilità dell'appello, affermando, tuttavia, che gli argomenti dell'appellante, tendenti a dimostrare esclusivamente la causalità generale, non avrebbero potuto comunque condurre all'accoglimento dell'impugnazione.
Tale conclusione non tiene conto del fatto che, a tal fine, l'appellante aveva chiesto la rinnovazione istruttoria, tanto è vero che nel prosieguo della sentenza il giudice di appello ha ritenuto, almeno apparentemente, di dover affrontare il merito delle contestazioni inerenti ai molteplici casi di decessi per carcinoma polmonare e per mesotelioma anche sulla base della prova scientifica acquisita in grado di appello.
D'altro canto, con riguardo al mesotelioma pleurico, l'appellante aveva, sul punto, richiamato la prova scientifica desumibile dall'elaborato M.M.M.-N.N.N., in cui si affermava che, sulla base dei dati biologici e delle caratteristiche multistadio della cancerogenesi, per coloro che, come tutte le persone offese indicate nel capo d'imputazione, avevano patito lunghe esposizioni professionali, la neoplasia insorge per effetto della sommatoria di tutte quelle esposizioni alle fibre cancerogene fino a dieci, massimo dodici anni prima della diagnosi, anche volendo considerare 'differenze individuali' nel percorso evolutivo della malattia.
Il ricorrente si duole, poi, dell'illegittima valutazione della prova scientifica concernente la riconducibilità dei decessi per mesotelioma all'esposizione ad amianto nel periodo novembre 1976 - luglio 1983 invocando, a tal fine, i principi espressi nella sentenza Cozzini (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Rv. 248943 -01).
I giudici dei due gradi di merito sono stati concordi nel ritenere che tutti i consulenti tecnici escussi fossero da porre sul medesimo piano, in termini di affidabilità processuale. Ma, da tale premessa, hanno desunto uno stato di incertezza del sapere scientifico tale da non consentire di determinare, per ciascun individuo, la durata del periodo di induzione e, conseguentemente, di affermare che la fase di induzione non fosse già terminata nel novembre 1976. Con riguardo all'anticipazione dell'evento, dovuta all'esposizione nel periodo di dirigenza A.A., hanno ritenuto che "quello dell'anticipazione dell'evento è un tema utilizzabile in epidemiologia per calcolare l'aumento del rischio di contrarre, o di contrarre prima, la malattia, ma che non può in alcun modo essere rapportato al singolo individuo".
Si tratta di conclusioni che, pur riferite alle persone offese in relazione alle quali la Corte ha riportato singolarmente gli elementi acquisiti, sottendono tuttavia, come ineludibile premessa, un approccio solo apparente del giudice di merito al sapere scientifico in tema di causalità generale, in quanto non viene indicata la teoria ritenuta maggiormente attendibile, né risulta verificato se presso la comunità scientifica tale teoria sia sufficientemente radicata, risolvendosi il dubbio del decisore in un sostanziale non liquet.
In particolare, a pag. 44 la Corte territoriale ha scritto che nell'atto di appello non si rinviene alcun elemento che consenta di affermare che taluno dei consulenti della difesa non sia dotato della dovuta professionalità e imparzialità, posto che le critiche si risolvono esclusivamente in questioni di merito volte a confutare la condivisibilità delle tesi da costoro sostenute. Tale argomentare si risolve nell'affermazione che il giudizio si possa fermare alla verifica della professionalità e imparzialità dei consulenti e che, pertanto, ove la parte appellante non ponga in discussione tali attributi, nessun rilievo debba darsi alla confutabilità o meno di una o dell'altra teoria. Ma, così facendo, la Corte è venuta meno al dovere di esplicitare la scelta della tesi scientifica ritenuta più plausibile, con ciò che ne consegue in termini di sindacabilità e verificabilità del ragionamento probatorio.
La Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dagli esperti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purchè la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807 - 01; Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, B., Rv. 266787 - 01; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435 - 01; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907 - 01). Inoltre, come già detto, il giudizio di attendibilità di una teoria, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto sulla scorta dei cc.dd. canoni Daubert (dalla sentenza nordamericana Daubert vs Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786), deve tener conto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell'ampiezza, della rigorosità e dell'oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, della discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio e delle opinioni dissonanti che si siano eventualmente formate, dell'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonché dell'autorità e dell'indipendenza di chi ha effettuato la ricerca (Sez. 5, n. 1801 del 16/11/2021, dep. 2022, Riccardi, Rv. 282545 - 01; Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943 - 01).
Nella sentenza impugnata, la Corte ha omesso di dare conto della teoria scientifica che ha ritenuto più attendibile, limitandosi ad affermare, apoditticamente, dopo aver riportato alcune pacifiche acquisizioni in ambito scientifico (l'irrilevanza delle esposizioni successive al termine del periodo di induzione, l'impossibilità di determinare nel singolo individuo la durata del periodo di induzione): a) che gli studi scientifici hanno consentito di escludere che, una volta innescata la malattia, il suo decorso sia accelerato dalle ulteriori esposizioni; b) che l'accelerazione dell'evento morte è legata al concetto di aumento del rischio, rilevante in epidemiologia ma che non rileva ai fini dell'accertamento della causalità individuale; c) che il periodo di dieci anni, richiamato dal pubblico ministero quale elemento utile ad accertare il periodo di induzione individuale, è invece soltanto quello che viene universalmente considerato come il periodo di latenza minima per l'attribuzione dei casi di mesotelioma all'esposizione all'amianto.
Da tale premessa, la Corte territoriale ha desunto che:
- l'esposizione ad amianto è sicuramente la causa del mesotelioma;
- tutte le esposizioni ad amianto, con un tempo di latenza non inferiore ai 10 anni, sono rilevanti, ma solo fino al momento in cui è iniziata la "fase preclinica" ed è, cioè, insorta la malattia irreversibile;
- le esposizioni successive all'inizio della fase preclinica sono irrilevanti, non solo con riguardo all'insorgenza della malattia, ma anche per il suo decorso;
- non è possibile stabilire quale sia il momento, per ciascuna vittima, in cui è cessata la fase di induzione ed è iniziata la fase preclinica.
Concludendo che si sarebbe potuti giungere all'affermazione di responsabilità di A.A. soltanto nel caso in cui taluno dei lavoratori fosse stato esposto ad amianto esclusivamente (o quasi esclusivamente) nel periodo in cui questi ha ricoperto il ruolo di garanzia di direttore di stabilimento (novembre 1976 - luglio 1983), ovvero, a tutto concedere, con un periodo di latenza inferiore ai 10 anni rispetto all'assunzione della carica da parte dell'imputato.
Con riguardo ai casi di mesotelioma, il giudice di primo grado aveva affermato non essere stata raggiunta la prova biologica, sperimentale o epidemiologica del cd. effetto acceleratore. A fronte di tale assunto, il ragionamento logico seguito dalla pubblica accusa nell'atto di appello sosteneva che, non essendo possibile definire numericamente il livello di cut off dell'amianto, ossia il livello di esposizione privo di effetti, dovesse logicamente ammettersi che non vi sia alcun ragionevole motivo per escludere che all'intero processo di induzione del mesotelioma maligno partecipino le altrettanto piccole, successive dosi-quantità di fibre del cancerogeno che gli esposti professionali continuano a inalare, giorno dopo giorno, fino a molti anni prima che quello stesso processo induttivo si concluda. Il Procuratore appellante aveva lamentato l'assenza di motivazione in merito alla verifica dell'affidabilità processuale di un esperto piuttosto che degli altri alla luce delle censure dettagliate rivolte dalla pubblica accusa ai contributi offerti dagli esperti delle difese, una delle quali si basa sulle nove pubblicazioni che esistono sulla riduzione del carico di fibre nel polmone successivamente alla cessazione dell'esposizione ad amianto (c.d. raggiungimento del piateau dei mesoteliomi, quando la velocità di proliferazione tumorale rallenta e il tumore sembra smettere di crescere in modo aggressivo, rimanendo stabile per un certo periodo).
Ma la Corte territoriale non ha fornito, sul punto, alcuna replica. Tale vizio non può qualificarsi, secondo l'assunto difensivo, come vizio della motivazione in quanto si tratta di motivazione mancante, deducibile quale violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al rapporto causale.
Nel citato caso Laterza e D'Errico c. Italia, la Corte EDU ha ricordato, muovendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 10209 del 07/10/2020, dep. 2021, Ceriani, Rv. 281710 - 01; Sez. 4, n.34341 del 29/10/2020, Mo, non mass.), che, procedendo caso per caso, al fine di individuare le esposizioni alla sostanza nociva che presentino un nesso di causalità con la patologia in questione, spetta al giudice adito: tenere conto degli studi scientifici esistenti in materia, di cui deve venire a conoscenza attraverso le perizie redatte nel corso del procedimento, prendere posizione su di essi e applicare i principi così stabiliti ai fatti di causa, così come emergono dall'indagine, spiegando la procedura seguita per determinare l'approccio scientifico da applicare nella sua decisione. La Corte EDU ha censurato il ragionamento circolare secondo il quale, essendovi una pluralità di soggetti responsabili delle misure antinfortunistiche, sarebbe stato necessario individuare il momento iniziale del processo causale ma, a causa di tale pluralità, non era possibile individuare tale momento anziché fornire le ragioni scientifiche e/o fattuali dell'asserita impossibilità di determinare il momento iniziale del processo causale.
In una precedente decisione (Corte EDU Smaltini c. Italia, 24/03/2015) la Corte di Strasburgo aveva già osservato che, in materia di esercizio di attività industriali pericolose, "il sistema giudiziario richiesto dall'articolo 2 deve prevedere un meccanismo di inchiesta ufficiale, indipendente e imparziale, che risponda a certi criteri di effettività e di natura tale da assicurare la repressione penale delle offese alla vita provocate da una attività pericolosa, se e nella misura in cui i risultati delle indagini giustifichino tale repressione"; con la conseguenza che, come ulteriormente ribadito anche nella decisione Laterza e D'Errico, "il compito della Corte consiste dunque nel verificare se e in quale misura si possa ritenere che i giudici abbiano eseguito sul caso loro sottoposto l'esame scrupoloso che richiede l'articolo 2 della Convenzione, affinché la forza dissuasiva del sistema giudiziario istituito e l'importanza del ruolo che quest'ultimo deve svolgere nella prevenzione delle violazioni del diritto alla vita non vengano ridotte". È stato, dunque, riaffermato l'obbligo dello Stato di tutelare il diritto alla vita anche sotto il profilo procedurale: obbligo che impone al sistema giudiziario di svolgere indagini effettive e approfondite.
Il Procuratore ricorrente ha, dunque, correttamente censurato la pronuncia per non avere la Corte territoriale esplicitato il ragionamento probatorio sotteso alla valutazione della prova scientifica, anche perché significativamente idoneo a incidere anche sulla prova della causalità individuale in quanto il giudice di merito deve porre a confronto il dato di conoscenza proveniente dalla c.d. legge scientifica di copertura con la caratterizzazione del caso concreto.
Con riguardo ai casi di tumore polmonare si rinvia alla disamina dell'undicesimo motivo di ricorso.
9. Il settimo motivo è fondato.
La Corte territoriale, sul tema dell'esposizione delle persone offese al rischio di inalazione delle fibre di asbesto nei reparti dello stabilimento verbanese, ha ritenuto indimostrato il livello di esposizione in generale e, tanto meno, il livello di esposizione in ciascun reparto, per ciascuna mansione e in ciascun periodo, specificando (pag.55) che la situazione era mutata nel corso del tempo, essendo stati fatti interventi migliorativi nel periodo di dirigenza A.A. e che "le uniche stime che sono state effettuate sono quelle della difesa ing. Y.Y.Y., secondo il quale il livello di esposizione dei lavoratori era inferiore a quello minimo rilevante (25 ff/ll)".
Premesso che, in tema di patologie asbesto-correlate, l'esistenza e l'entità dell'esposizione ad amianto possono essere dimostrate anche attraverso la prova testimoniale, in quanto il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e, anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche per il rilievo di valori-soglia, il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273096 - 01), occorre considerare che, per quanto concerne lo stabilimento Montefibre di Verbania Pallanza, i giudici di entrambe le fasi di merito hanno richiamato, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. (che permette di evitare di ripetere il processo di formazione della prova e quindi di acquisizione di un dato), le sentenze nelle quali, a partire da Sez. 4 Quaglierini (Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010), per continuare con Sez. 4 Bordogna (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017), ma anche di recente con Sez. 3 Ceriani (Sez. 3, n. 10209 del 07/10/2020, dep. 2021) e Sez. 4. A.A. (Sez. 4, n. 27826 del 19/04/2024), pronunciate peraltro nei confronti dello stesso A.A., si è dato atto di quanto accertato dai giudici di merito a proposito della massiccia esposizione alle fibre di asbesto dei lavoratori impiegati in tale stabilimento.
Come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, va rimarcato che le pronunce di merito irrevocabili che hanno acclarato l'esposizione dei lavoratori del predetto stabilimento all'amianto sono state pronunciate anche nei confronti di A.A.
In ogni caso, in tutti i processi c.d. Montefibre relativi allo stabilimento di Verbania è emerso che le modalità di utilizzo dell'amianto erano state massicce e prive dell'adozione di cautele, con la conseguente possibilità di inalazione in tutti gli ambienti di lavoro, senza particolare attenzione al rispetto del superamento di soglie limite. L'argomento dei valori-soglia si presenta, nella motivazione, privo di qualsivoglia confronto con il dato scientifico, pure veicolato nel presente processo, in base al quale ogni fibra inalata prima della irreversibilità del processo carcinogenetico è rilevante, nel senso che aumenta il rischio di insorgenza della patologia e può determinare l'accelerazione del processo verso la carcinogenesi, e di conseguenza un'abbreviazione della vita. Come osservato da Sez. 3 n.10209/21, pronunciata anche nei confronti di A.A., "un dato pacifico, sin dalla sentenza di primo grado, è costituito dalla reiterata esposizione alle fibre di amianto dei lavoratori dello stabilimento "Montefibre" di Verbania Pallanza", dovendosi qui porre l'accento sull'attributo "reiterata" quale elemento dal quale il giudice di merito, ai fini del giudizio circa la prova dell'incidenza causale dell'esposizione alle fibre di amianto su patologie asbesto-correlate, non può prescindere.
Nella sentenza n. 38991/2010 si era indicato che i giudici di merito avevano accertato che, sebbene nella seconda metà degli anni settanta si fossero avviate le procedure di ammodernamento, ancora nel 2002 nello stabilimento di Verbania vi era una significativa presenza di amianto. A tali ammodernamenti, nel presente processo, la Corte ha, invece, attribuito rilievo per desumerne il dubbio circa il livello di esposizione.
Questa Corte ha già, a tal proposito, chiarito che "l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (ex multis, Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De Marco, Rv. 284130 - 01; Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 -01; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338 - 01).
Ed è stato anche precisato che "in tema di sentenze irrevocabili acquisite ai fini di prova del fatto in esse accertato, in assenza di pregiudizialità penale.... la differenza tra le acquisizioni processuali di un procedimento già definito e di altro in corso può condurre il giudice di merito a epiloghi diversi, in ciò consistendo il richiamo operato dall'art. 238 bis cod. proc. pen. alle regole interpretative fissate dagli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen." (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904 - 05).
Osserva, tuttavia, il Collegio che per giungere a una diversa valutazione di fatti acclarati in plurime pronunce di merito divenute irrevocabili è richiesto al giudice un esame completo e accurato delle contrapposte emergenze istruttorie (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278 - 01).
Ma, nel caso di specie, i giudici di appello, rivalutando peraltro un punto della decisione di primo grado che non aveva formato oggetto di appello, hanno fornito una motivazione solo apparente. Nella sentenza si rinviene, infatti, la sola menzione della prova degli ammodernamenti intervenuti nel 1975 (mediante sostituzione di materiali in amianto con materiali in lana minerale) nonchè della prova testimoniale circa l'affidamento delle pulizie a una ditta esterna, senza alcuna indicazione di quanto accertato, con riferimento al medesimo periodo, nelle sentenze irrevocabili già pronunciate nei confronti del A.A. e nella perizia M.M.M.-N.N.N. acquisita a seguito di rinnovazione istruttoria. Si sottolinea, a tal proposito, come il travisamento della prova per omissione è estraneo al presente giudizio di legittimità, a meno che investa plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01).
10. L'ottavo motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha attribuito rilevanza alle esposizioni ad amianto patite dalle vittime U.U., K.K., N.N., U.U.U., R.R., Q.Q., C.C., H.H. e S.S. prima di essere assunte presso lo stabilimento in oggetto. La censura omette ogni confronto con le conseguenze che, da tale valutazione della prova, la Corte territoriale ha tratto con riguardo alla storia lavorativa e clinica di ciascun lavoratore alle pagg.51-53 per i casi di mesotelioma e alle pagg. 57-60 per i casi di carcinoma polmonare. Si tratta, pertanto, di motivo di ricorso aspecifico.
11. Il nono e il decimo motivo sono fondati.
In merito alle contestazioni inerenti ai decessi provocati dal mesotelioma pleurico il Procuratore ricorrente segnala l'error in iudicando in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, non attenendosi alle indicazioni di Sez. U Franzese a proposito del fatto che il giudice di merito, allorchè non gli sia possibile ricostruire in dettaglio gli anelli della catena causale, deve, utilizzando le informazioni scientifiche provenienti dagli esperti, verificare se quelle stesse informazioni/acquisizioni siano ragionevolmente applicabili (anche ricorrendo alle generalizzazioni del senso comune e al complesso di acquisizioni di cui agli atti e documenti confluiti nel fascicolo processuale) anche ai singoli casi 'storici', 'concreti' in contestazione. Contesta, dunque, la legittimità dell'affermazione della Corte territoriale secondo la quale, non essendo possibile stabilire per ciascuna vittima il momento in cui è cessata la fase di induzione, non è possibile affermare che le esposizioni all'agente cancerogeno avutesi durante la gestione-direzione del A.A. siano avvenute quando la fase di induzione non era ancora conclusa.
La Corte territoriale, partendo dall'assunto, condiviso anche dal consulente del Pubblico ministero dott. T.T.T., secondo il quale il nesso causale tra esposizione ad amianto e mesotelioma sussiste tra le prime esposizioni e tutte le successive fino alla fine del c.d. periodo di induzione, coincidente con l'innesco del processo neoplastico, ha evidenziato che la durata del periodo di induzione non è, tuttavia, determinabile nel singolo individuo. I giudici di merito hanno, poi, escluso la fondatezza delle teorie dell'accelerazione e dell'individuazione del periodo di latenza (tempo che intercorre tra la fine del periodo di induzione e la comparsa dei sintomi) in dieci anni.
Con riguardo alla teoria dell'accelerazione, rileva il Collegio che a tale teoria si è fatto riferimento a pag.49 descrivendola, in primo luogo, come la teoria secondo la quale l'aumento dell'esposizione ridurrebbe il tempo di latenza. Così posta, la teoria è stata ritenuta meramente 'speculativa' dagli stessi periti M.M.M.-N.N.N., ma non è nei predetti termini che possa essere adeguatamente affrontata e valutata.
Successivamente, come se si trattasse di un ulteriore profilo della medesima teoria, la Corte territoriale ha dato conto di quanto affermato dai medesimi periti a proposito del fatto che l'esposizione ad amianto, aumentando il rischio di mesotelioma, anticipa il momento di insorgenza della malattia, ritenendo tuttavia che tale teoria abbia mera valenza epidemiologica ma non provi la causalità individuale in quanto non consente di affermare che un singolo individuo si sia ammalato prima, né, in ogni caso, quando quel singolo individuo abbia sviluppato la malattia.
I giudici di merito hanno, poi, ritenuto priva di supporto scientifico l'affermazione del Pubblico ministero secondo la quale, in base alle conoscenze scientifiche delle quali oggi si dispone, è possibile accertare la durata del periodo di induzione, ove si consideri che il dato temporale dei dieci anni segna con sufficiente precisione la durata della latenza preclinica; si legge a pag. 50 che il decennio rappresenta, piuttosto, secondo la Corte di merito, l'arco di tempo che non può mancare tra la prima esposizione e il manifestarsi della patologia.
Su tali premesse, i giudici di appello hanno fondato il ragionamento secondo il quale la responsabilità del A.A. si sarebbe potuta accertare solo nel caso in cui taluno dei lavoratori fosse stato esposto ad amianto esclusivamente (o quasi esclusivamente) nel periodo in cui l'imputato ha ricoperto il ruolo di direttore di stabilimento (novembre 1976-luglio 1983) ovvero con un periodo di latenza inferiore ai 10 anni rispetto al novembre 1976.
La sentenza impugnata parte, dunque, dall'assunto secondo il quale si possa pervenire all'affermazione del nesso di causa penalmente rilevante esclusivamente sulla base di una legge scientifica universale che fornisca la certezza del rapporto causa-effetto, in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, ritenendo utopistico un modello di indagine affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali, ammette la prova del rapporto causale anche in base a generalizzazioni probabilistiche che si attengano a criteri di elevata razionalità logica, in assenza di fattori causali alternativi rispetto a quelli che gli esperti hanno individuato come incidenti con alta probabilità sull'evento (Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002, dep. 2003, Macola, Rv. 227002 - 01).
Con riguardo al ragionamento probatorio, poi, con la sentenza Cirocco (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017 dep. 2018, cit.), questa Sezione, dopo aver richiamato l'attenzione sulla relazione esistente tra sapere scientifico veicolato nel processo dagli esperti, vaglio critico spettante al giudice di merito, controllo di razionalità della decisione spettante al giudice di legittimità nonché onere probatorio gravante sulle parti, ha rammentato che la razionalità del giudizio di responsabilità penale fondato su una tesi scientifica si regge essenzialmente sul fatto "che la legge di copertura sulla quale è assisa l'impostazione accusatoria sia riconosciuta dalla comunità scientifica come quella maggiormente accreditata" (Sez. 4, n. 55005 del 10/11/2017, Pesenti, cit.).
Corollario di tale principio è che il giudice di merito sia tenuto a vagliare la legge di copertura sulla quale si fonda l'impostazione accusatoria, anche per confutarla, evidenziandone la fallacia sulla base dell'apporto scientifico degli esperti laddove, nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di fornire un quadro completo della prova scientifica sostituendosi, in definitiva, agli esperti.
La Corte di merito ha, in sostanza, cercato di contemperare le conclusioni degli esperti con l'esigenza di certezza della responsabilità penale, optando per una soluzione non basata su solida base scientifica, ma frutto di una sostanziale contaminazione di diversi criteri che non è compito del giudice gestire; spetta, invece, al giudice il compito di evidenziare, tra le varie teorie prospettate, quella sulla quale si registri un preponderante, condiviso, consenso della comunità scientifica.
Fornendo una lettura assiomatica del contenuto della perizia, i giudici di merito hanno attribuito agli esperti N.N.N. e M.M.M. l'asserita impossibilità di stabilire per ciascuna vittima il momento in cui cessa la fase di induzione e inizia la fase preclinica, senza confrontarsi con le valutazioni presenti alle pagg.32 e seguenti dell'elaborato. Tale passo della perizia illustra, invero, la rilevanza da attribuire a tutte le esposizioni avvenute fino al momento della fine dell'induzione, considerando anche che, nel caso specifico dell'amianto, è plausibile che l'esposizione eziologicamente rilevante si prolunghi anche oltre la fine dell'esposizione lavorativa (estendendo così il periodo di induzione) a causa della permanenza delle fibre nell'organismo, dovendosi comunque ritenere condiviso nella comunità scientifica il concetto secondo il quale è riconosciuto un ruolo nell'eziopatogenesi alle due componenti (intensità e durata) dell'esposizione cumulativa. I periti avevano, peraltro, precisato a pag. 30 che nella letteratura oncologica viene riportato per il mesotelioma un dato di latenza vera (fase preclinica) mediano di 22,6 anni, basato sul dato del raddoppiamento cellulare e sul numero di raddoppiamenti per raggiungere un diametro di 10 millimetri cubi. Circa la questione della possibilità di stabilire per ciascun individuo la fine dell'induzione, i periti hanno ritenuto la domanda capziosa, essendo noto che non è possibile definire nel singolo individuo, ma ciò con riguardo a qualsiasi patologia neoplastica, i momenti iniziali e finali della fase di induzione. Gli esperti hanno, quindi, precisato che sono pienamente applicabili al singolo, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, le leggi generali secondo le quali vi è relazione tra esposizione ad amianto e aumento del rischio di mesotelioma e aumento dei casi di mesotelioma, e vi è anche relazione tra esposizione ad amianto e anticipazione del tempo di insorgenza del mesotelioma, conseguendone che tutte le esposizioni subite dagli individui nei vari periodi lavorativi possono avere rilievo causale. Ben diverso è, dunque, il tenore della perizia rispetto a quanto pianamente riportato nella sentenza, soprattutto ove si osservi che, a pag. 37, i periti hanno specificato che l'applicazione di leggi generali all'individuo è prassi quotidiana in tutte le discipline mediche, nelle quali la valutazione dell'efficacia di azioni terapeutiche e preventive o della nocività di agenti tossici richiede un approccio di gruppo, ossia epidemiologico.
Come già affermato in precedenti pronunce, peraltro, non rileva l'impossibilità di individuare il momento in cui si completa la fase dell'induzione ai fini dell'accertamento causale delle patologie tumorali asbesto-correlate, anche qualora si sia verificato un avvicendamento nelle posizioni di garanzia, ritenendosi sufficiente che il giudice accerti con riguardo al singolo indici significativi secondo la legge scientifica di copertura, come la correttezza e la data della diagnosi della patologia tumorale, l'esposizione all'agente cancerogeno e la relativa durata, l'assenza di fattori causali alternativi (Sez. 4, n. 27826 del 19/04/2024, A.A., Rv. 286866 - 01, in cui si è affermato che "Gli studi a base epidemiologica, i cui esiti sono stati veicolati nel processo dai consulenti, hanno dimostrato che la durata media della latenza biologica non cambia a basse o alte esposizioni e che essa ha una durata di dieci anni - con possibilità di aumento di uno/due. Inoltre, va ricordato il principio secondo cui la spiegazione causale non deve riguardare tutti gli anelli del processo eziologico, ma solo accertare che la condotta umana considerata sia condizionante, cioè ineliminabile, ai fini della spiegazione dell'evento, in tutti gli ipotizzati e possibili processi causali").
E se anche è vero che il postulato della incidenza di ciascuna esposizione (ovvero dose inalata) non è sufficiente a risolvere il problema causale quando durante il periodo di esposizione rilevante sia necessario distinguere sub-periodi in dipendenza dell'avvicendarsi di diversi garanti, perché in tal caso è necessario poter affermare che proprio nel sub-periodo in considerazione si è determinata (l'insorgenza o) la ulteriore evoluzione del processo morboso, nel caso in esame tale percorso motivazionale è del tutto assente, avendo i giudici di merito negato a monte la possibilità di identificare "il periodo di esposizione rilevante".
La motivazione risulta, poi, incomprensibile nella parte in cui, a pag. 50, vi si afferma che l'unico significato che può essere attribuito alla teoria dei dieci anni di latenza riguarda il tempo minimo necessario per ricondurre il mesotelioma all'esposizione ad amianto, tanto più che in altro passo della motivazione la Corte ritiene che "se un soggetto è stato esposto ad amianto per un periodo di 40 anni prima dell'insorgenza della malattia, tutto il periodo di esposizione, ad eccezione degli ultimi 10 anni, è eziologicamente rilevante". Correttamente nel ricorso si lamenta la sovrapposizione tra latenza c.d. convenzionale e latenza preclinica, da considerare sintomatica di una omessa disamina degli atti del processo.
12. L'undicesimo motivo di ricorso è fondato.
Considerato che il consulente tecnico del Pubblico ministero dott. Dario W.W.W. aveva affermato che i tumori derivanti dall'amianto hanno caratteristiche anatomo-patologiche e cliniche analoghe a quelle del fumo di sigaretta, valutati gli esiti dello studio Synergy sull'interazione amianto-fumo e tumori del polmone e le linee-guida dell'AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) in merito alle indagini diagnostiche da effettuare (rx standard del torace, TC del torace, esame citologico dell'escreato, fibrobroncoscopia, agobiopsia transtoracica), considerate quale percorso ideale che non sempre può essere seguito, il giudice di primo grado ha ricordato (pag. 62) che, in base ai dati pubblicati dalla IARC, l'80-90% dei casi di tumore polmonare sono attribuibili al fumo di tabacco e solo il 5% a carcinogeni di tipo occupazionale. Ha, poi, richiamato i criteri di Helsinki del 1997, confermati nel 2014, secondo i quali per attribuire un cancro del polmone all'amianto devono riscontrarsi una asbestosi diagnosticata clinicamente, radiologicamente o istologicamente oppure un conteggio minimo per grammo di peso secco di 5.000 corpuscoli dell'asbesto o di 2 milioni di fibre anfiboliche più lunghe di 5 micron o di 5 milioni di fibre anfiboliche più lunghe di 1 micron, oppure una stima di esposizione cumulativa pari a 25 fibre/ml/anni, oppure una storia occupazionale di pesante esposizione (manifattura dei prodotti in amianto, spruzzatura dell'amianto, coibentazione con amianto, demolizione di vecchi edifici) o di 5/10 anni di moderata esposizione (costruzione o cantieristica navale). In assenza di stime di esposizione cumulativa nello stabilimento di Pallanza e di studi epidemiologici sulla incidenza del tumore polmonare nei lavoratori di Pallanza, il giudice di primo grado ha sottolineato che i modelli epidemiologici relativi alla combinazione del rischio connesso alla esposizione ad amianto e di quello legato all'abitudine al fumo non forniscono se non il dato di un (eventuale) aumento del rischio.
La sentenza impugnata indica, conformemente, che l'esposizione all'amianto provoca un numero di tumori polmonari significativamente maggiore di quello che investe la popolazione dei non esposti, ma esclude la prova che ad ogni esposizione professionale corrisponda l'insorgenza del tumore.
Corollario di tale affermazione è, secondo i giudici di merito, che l'esposizione ad amianto aumenta il rischio di malattia ma non prova che il singolo lavoratore si sia ammalato solo o anche per l'esposizione ad amianto.
Ma la pronuncia viola il disposto dell'art. 41 cod. pen., che avrebbe imposto di accertare se, nel caso di specie, agisse l'amianto e non da solo il fumo, in base al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo, ma non esclusivo, di innesco della malattia, dovendosi procedere a una puntuale verifica, da effettuarsi in concreto e in relazione alle peculiarità della singola vicenda, in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo della produzione (Sez. 4, n. 37762 del 21/06/2013, Battistella, Rv. 257113 - 01).
Come è stato già osservato in precedenti pronunce, se è vero che l'origine multifattoriale del tumore al polmone è un dato acquisito pacificamente, è tuttavia altrettanto innegabile che la multifattorialità della malattia non è di per sé motivo sufficiente per eludere la ricerca del nesso causale, solo in base all'obiezione secondo cui è astrattamente possibile rinvenire una spiegazione eziologica alternativa, perché, cosi ragionando, si finirebbe con il rendere inutile ogni indagine su un evento che in astratto può avere più cause.
Nella sentenza è omessa la disamina degli studi scientifici allegati dall'accusa a sostegno dell'effetto sinergico tra fumo di tabacco e amianto e le tesi scientifiche circa l'effetto sinergico e additivo tra fumo di tabacco ed esposizione ad amianto introdotte nel processo non sono state esaminate sotto il profilo della loro fondatezza o infondatezza alla luce degli studi della comunità scientifica allegati dall'appellante.
Tale violazione di legge ha, quindi, inciso sulla motivazione inerente alle posizioni dei lavoratori deceduti per carcinoma polmonare, rendendola meramente apparente in quanto fondata, indistintamente per tutti i lavoratori, inclusi coloro che non erano stati fumatori, sul tautologico assunto che una legge scientifica avente valore statistico, come quelle che si traggono dagli studi epidemiologici, "non può ritenersi sufficiente a spiegare i casi in esame in assenza di ulteriori dati probatori che consentano di escludere l'interazione di fattori causali alternativi nell'insorgenza e nel decorso della malattia del singolo individuo". Tale motivazione, in quanto priva di reale confronto con il punto devoluto, viola il dettato dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento della sentenza anche su tale punto.
13. Da quanto premesso possono trarsi i seguenti principi di diritto:
- la regola di cui all'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso in cassazione del Procuratore generale presso la corte di appello avverso la sentenza di inammissibilità dell'appello ritenuto non conforme alle prescrizioni dell'art. 581 cod. proc. pen., trattandosi di una pronuncia in rito che non può essere equiparata a una sentenza di proscioglimento;
- la regola di cui all'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso in cassazione del Procuratore generale presso la corte di appello con il quale sia dedotto il vizio di motivazione apparente, dovendosi considerare non satisfattivo dell'obbligo motivazionale sancito dall'art. 125 cod. proc. pen, anche alla luce del principio enunciato dalla Corte EDU Laterza e D'Errico c. Italia del 27/03/2025 con riguardo al profilo della tutela procedurale del diritto alla vita, il ragionamento che si arresta alla constatazione dell'incertezza scientifica con riguardo a un determinato rapporto causa-effetto senza previa disamina degli approdi, variamente raggiunti sul tema dalla comunità scientifica, ritualmente acquisiti al processo;
- in tema di impugnazioni, non può essere predicata la genericità di un motivo di appello per l'omessa deduzione di un punto che non è stato sviluppato nella sentenza impugnata in quanto la c.d. specificità estrinseca consiste nella correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata;
- in tema di prova del rapporto di causalità tra la violazione di norme antinfortunistiche e l'evento-morte dovuto a malattia professionale, il dato scientifico accolto come affidabile nella comunità scientifica, tratto da generalizzazioni probabilistiche, in assenza di fattori causali alternativi, ed esclusivi, rispetto a quelli che gli esperti hanno individuato come incidenti sull'evento con alta probabilità, può fondare il giudizio di causalità individuale alla luce di specifiche acquisizioni fattuali che dimostrino con elevata razionalità logica la riconducibilità del caso singolo alla relazione causale espressa dalla teoria generale.
14. Dalle superiori considerazioni discendono le seguenti statuizioni finali.
In relazione ai delitti in danno di B.B., P.P., F.F.F., D.D., E.E.E., O.O., F.F., G.G., D.D.D., M.M., L.L., I.I., J.J. la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, cui spetta anche la regolamentazione delle spese di assistenza della parte civile INAIL (la sola parte civile che ha partecipato alla discussione, cfr. Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911 - 01).
Il ricorso deve essere rigettato con riguardo ai delitti in danno di U.U., K.K., C.C., Q.Q., R.R., N.N., I.I.I., J.J.J., K.K.K., H.H. e S.S.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione ai delitti in danno di B.B., P.P., F.F.F., D.D., E.E.E., O.O., F.F., G.G., D.D.D., M.M., L.L., I.I., J.J., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di assistenza dell'INAIL relative al presente giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso con riguardo ai delitti in danno di U.U., K.K., C.C., Q.Q., R.R., N.N., I.I.I., J.J.J., K.K.K., H.H. e S.S.
Così è deciso in Roma, il 2 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2025.
