Tipologia: Contratto di secondo livello
Data firma: 18 dicembre 2025
Validità: 30.09.2026
Parti: Credito Emiliano e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Credem
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
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Art. 1 - Relazioni sindacali - Delegazione sindacale di gruppo e commissione sulle politiche commerciali |
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Art. 10 - Work - life balance |
Contratto di secondo livello per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali del Credito Emiliano
Il giorno 18/12/2025 in Reggio Emilia tra il Credito Emiliano […] e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali: First Cisl […], Fisac Cgil […], Uilca-Uil […], Unisin […], in relazione a quanto previsto nell’art. 31 del CCNL 23/11/2023 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali è stato stipulato il seguente:
“Contratto di secondo livello per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali del Gruppo Credito Emiliano”.
Art. 1 - Relazioni sindacali - Delegazione sindacale di gruppo e commissione sulle politiche commerciali
1.1 Nel rispetto della piena autonomia dei soggetti negoziali, le parti si danno reciprocamente atto che un corretto e costruttivo sistema di relazioni sindacali, di cui riconoscono l’importanza, rappresenta un’opportunità e non un vincolo; si impegnano pertanto ad improntare il modello del confronto negoziale a principi di responsabilità, correttezza e trasparenza, dando vita a relazioni stabili e permanenti.
1.2 Al fine di rendere più funzionale il dialogo con le OO.SS. e tenuto conto dei modelli organizzativi adottati dalla capogruppo Credito Emiliano si precisa che le relazioni sindacali si svilupperanno con le seguenti modalità:
• nell’ambito dell’incontro annuale, oltre agli argomenti già previsti dal CCNL vigente, potranno essere raccolte segnalazioni provenienti dalle OO.SS. su comportamenti particolarmente rilevanti ai fini delle tematiche contrattuali;
• nell’ambito degli incontri semestrali saranno raccolte segnalazioni provenienti dalle OO.SS. su comportamenti particolarmente rilevanti ai fini delle tematiche contrattuali e, tra queste, anche quelle concernenti: organici, part-time, lavoro straordinario, applicazione di accordi sindacali, previsione di aperture/chiusure di dipendenze; le materie di demando concernenti gli Uffici delocalizzati della Direzione Centrale saranno trattate nell’incontro semestrale della zona di ubicazione.
Gli incontri svolti con cadenza semestrale saranno tenuti alternando una sessione in presenza e una sessione a distanza mediante collegamento on line dai dispositivi aziendali, fermo restando che non potranno esserci due sessioni consecutive a distanza per lo stesso territorio (in tale ultimo caso, al fine di assicurare la necessaria riservatezza essi si potranno tenere solo alla presenza del personale a ciò autorizzato).
In occasione degli incontri semestrali le OO.SS. potranno prospettare anche situazioni relative a unità produttive dei territori limitrofi ove non sono presenti RSA.
Entro 30 giorni verrà redatto tra le Parti un apposito verbale di incontro.
1.3 Le Parti dedicheranno almeno due sessioni all’anno per l’esame e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, del welfare aziendale e del benessere sui luoghi di lavoro e della CSRD, le quali saranno svolte in coerenza con le previsioni normative su richiesta delle OOSS.
1.4 È costituita la Delegazione Sindacale di Gruppo. In particolare:- il numero dei dirigenti sindacali che compongono la Delegazione Sindacale di Gruppo non può superare quello massimo previsto per ciascuna organizzazione sindacale dall’Accordo nazionale vigente tempo per tempo in tema di agibilità sindacali; a tal fine il livello di rappresentatività sarà calcolato con riferimento alle Società del Gruppo che applicano il CCNL Credito (per Credemvita e Credemassicurazioni limitatamente al personale a cui viene applicato il CCNL Credito), secondo i criteri fissati dall’art. 25 dell’Accordo in materia di libertà sindacali sottoscritto in data 21/03/2025 tra Abi e OO.SS. (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento a 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%) applicati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
1.7 Le Parti richiamano le premesse ed i contenuti dell’articolo 57 del CCNL 14 luglio 2025 su Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro, sottoscritto in data 08/02/2017. L’Azienda valorizzerà le buone prassi, la cultura partecipativa e di collaborazione tra colleghi, la diffusione dei comportamenti coerenti con il presente accordo e promuoverà gli interventi di comunicazione e formazione idonei alla creazione di un ambiente di lavoro positivo e regolato da principi di fiducia e correttezza.
A tal fine è costituita la Commissione Bilaterale di Gruppo su politiche commerciali e organizzazione del lavoro, composta da 6 rappresentanti per l’Azienda (tra cui il Referente previsto dall’art. 9 dell’Accordo 8/2/2017) e 6 rappresentanti per le Organizzazioni sindacali che sottoscrivono il presente contratto (2 per First, n. 2 per Fisac, n. 1 per Uilca, n. 1 per Unisin); la Commissione si riunirà almeno quadrimestralmente; tale organismo eserciterà la propria funzione nel rispetto dell’Accordo Nazionale dell'8/2/2017 e del presente accordo ed avrà il compito di;
- approfondire in via generale le principali linee guida delle politiche commerciali;
- ricevere informazioni periodiche di sintesi sulle iniziative commerciali in essere;
- valutare fenomeni di carattere generale non coerenti con le indicazioni del presente accordo;
- analizzare le segnalazioni di situazioni difformi rispetto ai principi contenuti nelle intese nazionali e di Gruppo, pervenute alla Commissione con piena garanzia di anonimato; la Delegazione Aziendale approfondirà le segnalazioni ricevute valutando gli eventuali interventi che si renderanno opportuni;
- analizzare eventuali criticità in merito all’utilizzo degli strumenti di rilevazione dei dati commerciali;
- proporre eventuali iniziative di intervento volte a migliorare la qualità dei rapporti tra i collaboratori ed il clima aziendale, anche mediante iniziative di comunicazione destinate a promuovere il benessere sul luogo di lavoro;
- individuare ambiti e attività formative da proporre prioritariamente all’attenzione dell’Organismo paritetico di gruppo sulla formazione, laddove tali progetti possano concorrere alla finanziabilità;
- interloquire con la Commissione Nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal citato Accordo nazionale e dal successivo Regolamento del 17/10/17.
Le Parti predispongono un verbale delle riunioni della Commissione, nel quale saranno riportati i temi trattati ed il cui contenuto è da intendersi riservato tra le parti.
Il tempo necessario per le riunioni della Commissione sarà considerato attività lavorativa, applicando quanto previsto dal CCNL in materia di trasferte e missioni.
Art. 3 - Formazione e addestramento
1. Le Parti convengono sul ruolo strategico che la formazione riveste nell'ambito dello sviluppo professionale del personale ed in particolare nello sviluppo dei percorsi professionali individuati dall’Azienda.
2. È istituito l’Organismo paritetico di Gruppo per la formazione per favorire ed agevolare le procedure di accesso ai finanziamenti erogati da enti e fondi, anche bilaterali, in coordinamento con le competenti funzioni aziendali e che costituisce il riferimento per una verifica congiunta dei programmi formativi oggetto della richiesta di finanziamento.
3. L’Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione è costituito da 6 rappresentanti per l’Azienda e 6 rappresentanti per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo (2 per First, n. 2 per Fisac, n. 1 per Uilca, n. 1 per Unisin);
4. l’Organismo paritetico di Gruppo verificherà che le finalità, gli obiettivi e le metodologie didattiche dei piani formativi proposti dalle Società del Gruppo o dalle Organizzazioni Sindacali siano coerenti con le normative e gli accordi costitutivi del fondo FBA e in generale con le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali;
5. l’Organismo paritetico di Gruppo pianifica il programma annuale dei lavori prevedendo di riunirsi almeno quattro volte l’anno. Nell’ambito dello stesso Organismo saranno valutate le iniziative formative per i suoi componenti, al fine di un più efficace funzionamento dell’Organismo stesso, il quale viene concordemente definito come il destinatario delle previsioni di cui all’art.80 del CCNL; inoltre, saranno valutate le iniziative di formazione specialistica per i ruoli connessi alla partecipazione agli organismi paritetici di Gruppo nonchè ai RLS.
6. È prevista la facoltà per ognuno dei componenti dell’Organismo paritetico, di espressione della parte sindacale, di partecipare ad uno dei corsi di formazione proposti per il finanziamento da parte di FBA, da lui stesso individuato e concordato con l’ufficio TFC;
7. Si considerano rientranti tra le materie del presente articolo:
• i corsi effettuati sia in azienda anche con docenti interni, sia all’esterno;
• l’affiancamento sul posto di lavoro a personale esperto (addestramento on the job);
• l’addestramento su procedure informatiche ed applicativi in genere;
• i corsi di aggiornamento normativo resi obbligatori da norme di legge e/o da regolamenti interni (es. antiriciclaggio sicurezza sul lavoro, ecc);
• la formazione on-line o realizzata mediante appositi supporti tecnologici.
8. Riguardo alla formazione on line l’Azienda agevolerà la fruizione dei relativi corsi con modalità e tempi idonei a salvaguardare la separazione dall’operatività abituale anche mediante una pianificazione concordata con il proprio Responsabile.
9. Gli oneri strettamente connessi al funzionamento dell’organismo sono a carico dell’Azienda; in particolare ai componenti dell’Organismo verranno riconosciuti permessi retribuiti per partecipare alle relative giornate di lavoro con rimborso delle spese viaggio, vitto e alloggio secondo le norme in materia di missioni.
Art. 5 - Sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie
1. Ferme restando le prerogative dei rappresentanti per la sicurezza del lavoro e del datore di lavoro previsti dalla normativa vigente, l’Azienda illustrerà alle OO.SS., in occasione degli incontri semestrali, le iniziative assunte in merito alla salvaguardia delle condizioni di salute dei lavoratori/trici (ristrutturazioni immobiliari, postazioni di lavoro,
illuminazione ambienti, servizi igienici, fumo, ecc.) con particolare riferimento a progetti riguardanti nuove strutture o strutture già esistenti, a questioni ambientali e lavori in corso, ad eventuali episodi criminosi già verificatisi ed all’aggiornamento delle misure di sicurezza.
2. Le Parti sottolineano l’importanza del divieto di fumo e si impegnano a vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori/trici.
3. Le Parti concordano sulla particolare tutela da rivolgere alle c.d. lavoratrici gestanti curando in particolare l’osservanza dei divieti di:
• esposizione al cosiddetto “fumo passivo”;
• adibizione al sollevamento e/o il trasporto di pesi;
• utilizzo di scale portatili (rischio cadute);
• adibizione ad attività che comportino l’obbligo di stare in piedi per periodi prolungati.
4. Allo scopo di stabilire adeguate forme di tutela dei lavoratori/trici da eventuali atti criminosi di terzi l’Azienda si dichiara disposta ad esaminare le proposte delle OO.SS., che si avvarranno del contributo degli RLS, nell’intento di pervenire a soluzioni anche diversificate, in relazione alle contingenti esigenze di tempo e di luogo ed alle misure previste dai Protocolli sottoscritti dalle Prefetture con le Aziende di Credito.
5. Al lavoratori/trici che dovesse subire un’invalidità temporanea o permanente a causa di eventi criminosi avvenuti in occasione e in conseguenza della sua attività lavorativa verrà conservato il posto di lavoro e verrà dato corso alla sua eventuale domanda di trasferimento.
6. Nell’ipotesi sopra riportata l’Azienda assumerà a proprio carico l’onere per le prestazioni e le cure specialistiche necessarie che non siano già previste dagli enti assistenziali e da polizze assicurative aziendali o di settore (es. LTC).
7. Al fine di tutelare la sicurezza del personale, l’Azienda dispone l’utilizzo di servizi specializzati all’uopo autorizzati nelle situazioni, non occasionali, di trasporto valori di primo rischio. L’Azienda si farà carico di fornire le opportune istruzioni e raccomandazioni sui comportamenti da tenere in particolari circostanze e le limitazioni da rispettare.
8. Nelle dipendenze normalmente non già presidiate da guardia giurata, in caso di necessità di prolungata apertura delle bussole dotate di metal-detector, si farà ricorso, ove sia possibile pianificare l’intervento, a servizio di piantonamento antirapina con guardia giurata per tutto il tempo necessario al ripristino del normale funzionamento.
9. L’Azienda ha affidato il servizio di tenuta chiavi agli Istituti di Vigilanza per tutte le dipendenze.
10. L’Azienda assume l’impegno a porre in atto le misure idonee a consentire presidi antimalore nelle dipendenze al di sotto dei 3 addetti.
11. L’Azienda illustrerà al personale interessato ed in particolare ai nuovi assunti inseriti nella rete, in occasione degli appositi corsi di addestramento, le norme generali di comportamento da tenere in caso di rapina.
12. L’Azienda ha sottoscritto apposita polizza assicurativa con onere a proprio carico per il rimborso dei beni personali di dipendenti trafugati o danneggiati nel caso di rapina le cui caratteristiche saranno illustrate nell’incontro annuale.
13. Le Parti si impegnano a dare applicazione all’Accordo di settore sottoscritto in sede nazionale sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Art. 10 - Work - life balance
10.1. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti con handicap ai sensi del comma 3 della legge 104/1992 o affetti da gravi patologie, per i quali sia stata accertata dalla competente struttura sanitaria pubblica (INPS/Azienda Sanitaria Locale/Struttura Ospedaliera) una riduzione della capacità lavorativa o dell’autonomia personale o la necessità di assistenza continuativa per l’effettuazione di terapie salvavita o di frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali saranno accolte dall’Azienda entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della stessa.
2. Nell’ipotesi di cui al punto sopra l’Azienda concederà la trasformazione per almeno un (1) anno del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto a tempo parziale sarà rinnovato su richiesta di anno in anno, previa verifica della permanenza della situazione indicata al punto 10.1, da effettuarsi sulla base di idonea documentazione che il dipendente interessato dovrà presentare all’Azienda almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo.
3. Fermo restando quanto sopra, nell’accoglimento delle ulteriori domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive ed organizzative si farà riferimento alle seguenti situazioni di priorità:
• ai dipendenti che assistono con continuità il proprio coniuge o un parente entro il secondo grado o il convivente more-uxorio in situazione di documentata grave infermità;
• alle lavoratrici madri che rientrano in servizio dopo il periodo di astensione per maternità ed in particolare a coloro che hanno difficoltà all’inserimento del proprio figlio nei servizi socio/educativi, nella scuola per l’infanzia e nella scuola primaria;
• ai dipendenti genitori con bambini di età inferiore a 36 mesi con particolare riguardo a coloro che hanno più figli in età di scuola per l’infanzia o primaria o che non possono ricevere supporto da parte dei genitori della madre e/o del padre in quanto lontani dal luogo di residenza o non autosufficienti o in condizioni di lavoro attivo;
• dipendenti con bambini in età di scuola per l’infanzia o primaria che si trovano nella situazione di genitore unico o con bambini affetti da DSA o autismo.
Inoltre particolare attenzione sarà data alle situazioni di adozione ed affido.
4. I dipendenti interessati potranno presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale direttamente a TMP - Team Persone che ne seguirà l’iter e riceveranno entro un congruo termine (di norma entro 60 giorni) dalla presentazione dell’istanza, la comunicazione di accoglimento, differimento o negazione del provvedimento. Nell’ipotesi di mancato accoglimento i dipendenti interessati potranno richiedere all’Azienda un colloquio per ricercare possibili soluzioni alternative, facendosi eventualmente assistere da un rappresentante sindacale.
5. Le strutture interessate ricercheranno soluzioni organizzative atte a favorire un’articolazione oraria del part-time - orizzontale, verticale, misto - e una modalità contrattuale – reversibile o a tempo indeterminato - che contemperi le reciproche esigenze di azienda e dipendente.
Nell’ipotesi di presenza di più lavoratori/trici part-time nella stessa unità produttiva, al fine di non pregiudicare quantità e qualità dei servizi resi, l’azienda valuterà la domanda di concessione del tempo parziale in relazione alle seguenti modalità organizzative:
• combinazione tra le articolazioni orarie dei contratti a tempo parziale dei lavoratori/ trici presenti nell’unità produttiva al fine di assicurare la continuità del servizio;
• assegnazione ad altre mansioni equivalenti a quelle espletate in precedenza;
• trasferimento presso altra unità produttiva agevolmente raggiungibile.
6. In alternativa alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, al fine di migliorare le problematiche di conciliazione tra gli impegni professionali e quelli familiari delle lavoratrici madri e dei lavoratori/trici con gravi problemi di famiglia, l’azienda valuterà le richieste, per il soddisfacimento di esigenze specifiche, di orario flessibile in entrata o in uscita, spostamento e/o riduzione della durata dell’intervallo, utilizzo di permessi non retribuiti anche orari, concessione del telelavoro, aspettativa non retribuita, trasferimento ad unità produttiva più vicina al luogo di residenza, che non incidano in modo determinante sulle esigenze organizzative e produttive dell’Azienda.
7. In occasione della nascita di un figlio al dipendente viene concesso 1 giorno lavorativo di permesso retribuito, da utilizzare in coincidenza del parto, ulteriore a quanto previsto dalla normativa di legge
8. Sono concessi permessi retribuiti per visita medica/cure fisioterapiche relative al dipendente per il tempo strettamente necessario e con esibizione dei relativi documenti giustificativi.
9. Nell’ipotesi di citazione a testimoniare dinanzi all’Autorità Giudiziaria o Collegi arbitrali o di conciliazione è concesso al dipendente un permesso retribuito nel caso in cui la citazione avvenga per ragioni inerenti il rapporto di lavoro; il permesso retribuito è concesso per il tempo strettamente necessario ad assolvere all’obbligo suddetto a fronte dell’esibizione di idonea documentazione.
10. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1, “Congedi per eventi e cause particolari” della legge n.53/2000 (permesso retribuito di 3 gg lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente) qualora nel corso dello stesso anno solare dovesse verificarsi un altro evento analogo a carico di un parente di 1° grado l’Azienda concederà ulteriori 2 giorni di permesso retribuito.
11. L’Azienda accorderà ai dipendenti fino a cinque giorni all’anno di permesso retribuito per l’assistenza scolastica ai figli affetti da patologie legate all’apprendimento (DSA o autismo debitamente documentati) iscritti al primo ciclo dell’istruzione. Tali permessi si intendono riferiti per ciascun figlio e possono essere fruiti anche ad ore, in ogni caso con un preavviso minimo di 10 giorni.
12. È concesso un giorno di permesso retribuito in occasione della laurea dei propri figli.
Art. 11 - Banca del tempo
11.1 È istituita la "Banca del tempo", finalizzata ad aiutare i lavoratori/trici che necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita e, quindi coloro:
a. che siano destinatari di permessi ex art. 3 comma 3, L. 104/92 per sé, per i figli o per per l'assistenza a genitori e/o coniuge/convivente di fatto ex legge 76/2016 se affetti da patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
b. la cui malattia o infortunio prosegue oltre i termini del periodo di comporto contrattualmente previsto, prima di chiedere il collocamento in aspettativa previsto dal CCNL vigente (art. 66 “Malattie e Infortuni”); tale provvidenza non altera in alcun modo il sistema di calcolo del comporto previsto dalla normativa generale e contrattuale, che rimane pertanto inalterato per quanto attiene la durata, regolata dal CCNL di settore tempo per tempo vigente, dei mesi di assenza in cui l'azienda è tenuta a garantire la conservazione del rapporto di lavoro;
c. assistano il coniuge, un parente entro il secondo grado o il convivente di fatto ex legge 76/2016, in caso di documentata grave infermità ex art. 4, comma 1, L. 53/2000 (patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali, che richiedono la partecipazione attiva del familiare: nel trattamento sanitario, patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento di uno dei genitori);
d. siano assenti per motivi legati a disagi comportamentali di figli minorenni, quali ad es. tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, autismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché per esigenze legate a disturbi dell'età evolutiva dei figli minorenni, a condizione che siano già stati utilizzati i permessi retribuiti previsti dal CCNL Credito;
e. siano coinvolti in percorsi di sostegno/assistenza a fronte di episodi di abuso o violenza di genere e/o domestica subiti anche da parte di componenti del proprio nucleo familiare;
f. necessitino di assistere familiari e affini entro il primo grado anziani (soggetti che abbiano compiuto i 75 anni di età) o non autosufficienti (non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare indumenti, nonché le persone che necessitano di assistenza continuativa, come definiti dalla normativa fiscale – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 - lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica in corso di validità);
g. necessitino di assentarsi in quanto direttamente impattati a seguito di danni alla propria abitazione di residenza o domicilio o impossibilitati al tragitto casa/lavoro per interruzione percorso, a seguito di eventi di natura sismica, metereologica o catastrofale la cui gravità risulti da atti e/o provvedimenti ufficiali (a livello comunale/regionale o nazionale);
h. necessitino di assistere familiari entro il primo grado, a seguito di interventi chirurgici temporaneamente impossibilitati a spostarsi in maniera autonoma per effettuare cicli di trattamenti riabilitativi, risultanti da idonea certificazione medica, dietro presentazione di certificazione che ne attesti data e durata - ora inizio/fine;
i. lavoratori/trici che abbiano necessità di assentarsi per adozione/affido.
Eventuali interventi straordinari legati ad ulteriori situazioni di particolare necessità o ad eventi eccezionali potranno essere concordati dalle Parti firmatarie.
11.2 . L'accesso al beneficio della "Banca del Tempo" è consentito unicamente ai dipendenti che presentino apposita richiesta scritta all’Ufficio Team Persone (TMP) della Capogruppo Credito Emiliano, unitamente alla documentazione medica/certificazione INPS-ASL a supporto delle casistiche indicate sub 1, previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte dei soggetti terzi; TMP tratterà le relative informazioni garantendo agli interessati il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.
La persona potrà chiedere all’Ufficio Team Persone (TMP) una valutazione preventiva dell’ammissibilità della richiesta di Banca del Tempo, al fine di una efficace pianificazione della fruizione delle spettanze.
11.3 L'accesso alla Banca del Tempo rispetta l'ordine temporale di ricevimento della richiesta ed è ammesso nell'ambito della complessiva dotazione disponibile. Per la fruizione dei permessi sarà determinato un tetto massimo annuo pro-capite di utilizzo pari a 15 giornate lavorative.
4. La “Banca del Tempo” sarà alimentata mediante:
a) la donazione volontaria, a titolo gratuito e definitivo da parte dei dipendenti di ore/ giorni della loro dotazione individuale di: banca delle ore, permessi per ex festività e per festività civili coincidenti con la domenica, permesso contrattuale e ferie fatto salvo, per queste ultime, il limite da godere individualmente con riferimento a ciascun anno, come previsto dalla vigente normativa in materia di orario di lavoro (20 giornate lavorative, in base al D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche e integrazioni). La donazione alla “Banca del tempo” comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto o prerogativa derivante da legge/contratto in capo al lavoratore/lavoratrice donante;
b) la donazione da parte delle Società del Gruppo, destinatarie del presente accordo, sarà in misura pari a quanto versato dai dipendenti nell’anno; inoltre detta dotazione sarà incrementata:
a. dal numero di ore pari ai permessi ex festività, festività domenicali e banca delle ore non fruiti e quindi persi, nell’anno precedente dal personale dipendente
b. dal residuo delle ore della Banca del Tempo non utilizzate nell’anno precedente. La donazione massima da parte dell’azienda non potrà superare le 5.000 ore annue.
11.5 I dipendenti potranno effettuare la donazione volontaria a favore della “Banca del tempo” in occasione della pianificazione individuale delle ferie dell’anno di competenza, mediante inserimento in procedura DMTIME della causale riferita al tipo di spettanza da donare (ad esempio: Donazione Ferie, Donazione Banca Ore, ecc). La donazione da parte dei dipendenti potrà avvenire anche in corso d'anno nelle modalità che verranno definite con specifico accordo tra le Parti.
11.6 Le ore/giorni complessivamente donati e confluiti nella “Banca del tempo”, sono cumulati e vengono utilizzati a giornate intere o mezze giornate di assenza, a titolo di “permesso retribuito Banca del Tempo”, da parte del dipendente che ne beneficerà, nell’ambito del plafond messo a disposizione. Le giornate di permesso concesse saranno
rese disponibili ai lavoratori/trici che hanno già esaurito la disponibilità di tutte le spettanze di competenza dell’anno solare. Per la copertura di tali permessi verranno utilizzate prioritariamente le ore/giornate devolute dai dipendenti e qualora le richieste di fruizione si rivelassero superiori alle disponibilità complessive della “Banca del Tempo” per l’anno di riferimento, le Aziende anticiperanno le ore necessarie alla copertura delle esigenze manifestate nella misura massima del 10% della donazione prevista per l’anno, a valere sulla donazione dell’anno successivo.
11.7 Ai permessi della “Banca del tempo” fruiti dai lavoratori/trici saranno applicate le regole ordinarie di trattamento ai fini retributivi, contributivi e fiscali.
11.8 La dotazione dei permessi della “Banca del Tempo, se non utilizzata, scadrà il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
11.9 Le Società del Gruppo forniranno apposita comunicazione al personale delle modalità operative della “Banca del tempo”.
11.10 Viene confermato che le dotazioni versate nella “Banca del Tempo” hanno natura esclusiva di permesso retribuito, senza mai potersi concretizzare ipotesi di una monetizzazione alcuna.
11.11 La Banca fornirà alle parti, entro il 31 maggio, l’informazione sul quantitativo delle ore donate dal personale. Le Parti si incontreranno annualmente per valutare le risultanze dell’andamento della “Banca del tempo”, introdurre le eventuali, necessarie, correzioni e concordare le modalità di contribuzione e di applicazione per gli anni successivi. Nel caso si verifichi un elevato residuo al 31 dicembre le parti adotteranno le misure necessarie al contenimento di tali residui, ivi compresa la definizione di un tetto massimo nelle donazioni.
Art. 16 - Bacheca elettronica e utilizzo posta elettronica
Ferma restando la disciplina nazionale in tema di “Albi sindacali” le OO.SS. potranno utilizzare la bacheca sindacale elettronica con le seguenti modalità:
• la bacheca sindacale elettronica sarà consultabile nella intranet aziendale cliccando sull’apposito link alla voce “Bacheca sindacale”;
• la bacheca sindacale elettronica dovrà essere utilizzata dalle OO.SS. che ne abbiano fatto richiesta in conformità alle previsioni di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e quindi esclusivamente per la diffusione ai lavoratori/trici di comunicazioni, anche unitarie, di interesse sindacale e del lavoro;
• i comunicati, a firma delle OO.SS., potranno essere pubblicati da 2 rappresentanti per ogni OO.SS. designati tra i componenti degli Organi di Coordinamento che verranno appositamente abilitati alla procedura di pubblicazione nella intranet aziendale, il primo come abilitato principale ed il secondo in sostituzione, previa fruizione del corso on-line comprensivo del test finale;
• la pubblicazione, che dovrà avere come titolo “comunicazione sindacale del…”, dovrà essere effettuata per il tramite di pc aziendale con tipologia documentale e workflow di controllo ad hoc (designato OOSS –> Team Sindacale –> TFC); la pubblicazione avverrà di norma entro due giorni successivi alla ricezione del testo da parte dell’Ufficio TFC e sarà segnalata come “News” all’interno della intranet aziendale Agorà con il titolo suddetto;
• il numero dei comunicati, ad eccezione dei comunicati unitari, non potrà essere di norma superiore a uno al mese per sigla sindacale salvo casi eccezionali che saranno preventivamente concordati tra le parti;
• i comunicati pubblicati nella bacheca sindacale elettronica saranno cancellati automaticamente decorso 3 mesi dalla pubblicazione ad eccezione dei testi relativi ad accordi sottoscritti;
• la responsabilità di quanto diffuso mediante la bacheca elettronica sarà ascrivibile a tutti gli effetti esclusivamente alle singole OO.SS. firmatarie.
Le OO.SS. potranno utilizzare la posta elettronica aziendale esclusivamente per comunicazioni urgenti ai colleghi assistiti su problematiche disciplinari o gestionali in genere e per la trasmissione di documentazione fiscale, previdenziale o assicurativa, se tale modalità di trasmissione è stata autorizzata o richiesta dal destinatario.
Dichiarazione dell’azienda
L’Azienda dichiara che non potrà essere autorizzata la pubblicazione di comunicati il cui testo presenti contenuti e/o toni offensivi o non consoni alle regole di convivenza civile o in violazione di norme di legge e contrattuali.
Art. 18 - Norme finali
18.1 Si intendono abrogati tutti i precedenti accordi sottoscritti tra le Parti il cui contenuto sia stato superato dalle presenti previsioni o comunque sia con queste incompatibile.
18.2 Il Contratto di Secondo Livello esplica efficacia nei confronti del personale delle Società del Gruppo a cui viene applicato il CCNL Credito, compatibilmente con le specificità delle singole Società, in particolare per quanto riguarda l’art. 2 Inquadramenti e art. 4 Premio Welfare di Risultato.
18.3 Il presente contratto si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadrà il prossimo 30 settembre 2026.
La presente ipotesi di contratto integrativo aziendale sarà sottoposta per l’approvazione rispettivamente dalle OO.SS. al personale e dalla Delegazione Aziendale stipulante al Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano.
