Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 dicembre 2025, n. 33867 - Asbestosi e malattie respiratorie associate: limiti della presunzione di origine professionale e onere della prova


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. MANCINO Rossana - Presidente

Dott. ORIO Attilio Franco - Relatore

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 15634-2021 proposto da

A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati RAIMONDO CAMMALLERI, CLAUDIA SPOTORNO;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/03/2021 R.G.N. 222/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.
 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Palermo ha respinto il gravame proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza del Tribunale, di rigetto della domanda volta a conseguire il diritto all'indennizzo per postumi invalidanti conseguenti a malattia professionale contratta durante il servizio prestato quale marinaio e meccanico navale presso Fincantieri Spa, dal 1959 al 1993.

Riportandosi alle conclusioni del consulente tecnico nominato in appello, conformi a quelle del CTU di primo grado, la Corte di merito ha confermato la riconducibilità ad eziologia professionale da asbestosi unicamente all'ispessimento pleurico, ma ha escluso che le restanti patologie clinicamente apprezzate (interstiziopatia secondaria e BPCO spastico-catarrale) assumessero rilevanza di tecnopatia indennizzabile. Alle avverse doglianze dell'appellante sulla violazione del principio di presunzione legale di origine della malattia tabellata, la Corte d'Appello ha ritenuto di escludere "l'applicazione del criterio di valutazione globalizzante delle altre forme morbose, le quali, anche ove non ricollegabili all'asbesto, devono pur sempre concorrere a formare un quadro patologico idoneo a concretare dei postumi lesivi della integrità psico-fisica dell'interessato".

2. Avverso la sentenza di rigetto propone ricorso la parte privata, affidandosi a tre motivi, a cui INAIL resiste con controricorso.

3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 26/9/2025.
 

Diritto


1. Preliminarmente il ricorrente riferisce di aver censurato l'inadeguatezza metodologica della relazione di CTU e di aver chiesto, in appello, la rinnovazione dell'indagine peritale per violazione delle norme del T.U. non essendo stata compiuta una valutazione globale del danno ai sensi dell'art. 145 comma 1 lett. b) del D.P.R. 1124/65.

Quindi, con il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. n.1124/65, per non avere il giudice d'appello applicato le Tabelle Ministeriali delle Malattie Professionali; risulterebbero violate le norme speciali regolanti il riconoscimento della malattia professionale da asbesto e la valutazione globale del relativo danno, con erronea applicazione delle Tabelle ministeriali afferente non alla sussistenza di malattie dell'apparato respiratorio ma alla loro natura professionale riconducibile ad esposizione ad amianto. Il consulente non avrebbe spiegato per quale ragione la interstiziopatia polmonare, secondaria ad asbestosi, e l'insufficienza respiratoria di tipo restrittivo non fossero conseguenza di esposizione ad asbesto, affermando che non figurano nell'elenco delle malattie asbesto-correlate, facendo leva sul D.M. 9/4/2008 e D.M. 10/6/2014, laddove le predette voci compaiono nella Tabella di valutazione dei punti di menomazione di cui al D.M. 12/7/2000, trattandosi di quadri sintomatologici indissolubilmente connessi alle malattie professionali da asbesto che colpiscono l'apparato polmonare, rientrante nel "deficit funzionale" rilevante ai fini dell'attribuzione dei punti di menomazione. Rappresenta, quindi, che l'asbestosi è patologia prevista nel Capo VIII – allegato 8 del D.P.R. n. 1124/65, che le placche pleuriche, anche nelle forme più gravi di ispessimenti pleurici, sono indicate fra le malattie correlate ad agente Asbesto in Lista I Gruppo 4 del DM 10/6/14, presenti altresì nella Tabella delle menomazioni DM 12/7/2000 alla Voce 331, che per la valutazione del danno funzionale da asbestosi (deficit respiratorio) si ricorre alla voce "insufficienza respiratoria restrittiva" di cui all'all. 2 parte A del DM 12/7/2000, refertata in spirometria al ricorrente in grado medio, e quindi riconducibile alla voce 334 del cit. DM 12/7/2000, e per tale menomazione il consulente avrebbe dovuto attribuire al ricorrente non meno di 6 punti di danno.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'asserita non riconducibilità, ad eziologia professionale asbesto correlata, della asbestosi e/o interstiziopatia secondaria ad asbestosi e della insufficienza respiratoria cronica riconosciute dal CTU come sussistenti ma non di origine professionale e non determinanti un danno funzionale rilevante, in spregio ai principi di scienza medica con conseguente estromissione di un fatto clinico refertato decisivo ai fini del giudizio, consistente nell'esame spirometrico del 14/6/2018, e connesso vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione per mancato esercizio del controllo sul metodo utilizzato dal CTU. L'errore diagnostico consisterebbe nel discostamento da quanto unanimemente affermato dalla comunità scientifica in materia di pneumoconiosi asbesto correlate tenuto conto che le prove di funzionalità respiratoria come la spirometria sono indispensabili per la valutazione medico legale della menomazione patita dal soggetto e che l'ispessimento pleurico diffuso può comportare compromissione funzionale respiratoria di tipo restrittivo. Rileva, poi, che il CTU, dapprima non aveva riconosciuto l'asbestosi come malattia professionale, limitandosi a valorizzare il solo ispessimento pleurico, di poi aveva ritenuto che l'asbestosi di origine professionale comportasse un danno biologico permanente al 5%, il che rendeva confuso, e non chiaro, il percorso argomentativo seguito, anche in ragione del fatto che asbestosi ed ispessimento pleurico sono patologie distinte, nel senso che la prima può essere una patologia più complessa e la seconda può esistere senza la prima, ed in ciò era non corretta la motivazione dell'impugnata sentenza fondata su apodittiche affermazioni del consulente, non motivate.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il CTU negato natura professionale a malattie tabellate, senza effettuare diagnosi differenziale, invertendo il principio di presunzione legale di origine (quali le interstiziopatie secondarie ad asbestosi e/o insufficienze respiratorie croniche), ponendo a carico dell'assicurato l'onere di dimostrare l'esclusione di altre cause, così incorrendo in una violazione delle norme che regolano la ripartizione degli oneri probatori.

2. Nel controricorso l'INAIL evidenzia che la relazione di consulenza tecnica non ha negato la riconducibilità professionale dell'asbestosi, ma ne ha limitato la portata invalidante al solo ispessimento pleurico, escludendola per le altre (interstiziopatia e BPCO). Esclude, quindi, che vi sia difformità tra significato e valore attribuito dal CTU a dati e fatti patologici, e quanto ad essi attribuiti dalla parte privata; le doglianze si risolverebbero, pertanto, in un mero dissenso diagnostico. La Corte d'Appello aveva escluso elementi probatori dotati di probabilità qualificata idonei a dimostrare il ruolo causale o di concausa della esposizione morbigena nell'insorgenza di patologie respiratorie diverse dall'asbestosi; non si verte in un caso di mancanza di motivazione né la parte indica il fatto storico omesso e decisivo. Sulla valutazione dei mezzi di prova va affermato il libero convincimento del giudice, e segnala che nel caso in esame si è in presenza di una pronuncia doppia conforme.

3. Il ricorso è infondato e va respinto.

4. Il primo motivo difetta di specificità. Nel riportare le fonti normative asseritamente violate, e nel contestare che il CTU, in sede di chiarimenti, abbia mostrato di non conoscere o di travisare il contenuto dei D.M. e delle Tabelle delle Malattie Professionali allegate, richiama in primo luogo il passaggio della relazione di consulenza in cui si afferma che nelle controdeduzioni del ricorrente (in quella sede appellante) "i rappresentati legali e medici del ricorrente elencano tutte le malattie asbesto-correlate 1) placche pleuriche, 2) mesotelioma, 3) tumore polmonare; asbestosi; tumore laringe; neoplasia ovaie. In tale elenco non figura la interstiziopatia polmonare, (...) né la insufficienza respiratoria cronica. La richiesta della parte ricorrente non può quindi essere accolta in quanto non supportata scientificamente né dimostrata dal punto di vista clinico e/o strumentale"; si comprende che anche nelle originarie osservazioni critiche del ricorrente la interstiziopatia non era indicata come malattia asbesto-correlata, ed il punto non è contestato né risulta riportato il brano delle osservazioni e richieste di chiarimenti in cui tale affermazione sia stata invece confutata. Anzi, nella richiesta di rinnovazione di CTU, lo stesso appellante riferiva che la "interstiziopatia non è una malattia scientificamente definita in sé ma un genus entro cui è ascrivibile l'asbestosi" e per essa si intende "un gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzato da ispessimento dei setti alveolari". In secondo luogo, nel contestare il metodo seguito dal CTU, che aveva ricercato le voci interstiziopatia secondaria ad asbestosi ed insufficienza respiratoria negli elenchi delle Tabelle delle malattie tabellate da asbesto di cui ai DM 9/4/08 e 10/6/14, il ricorrente ha dato atto che il CTU "non avrebbe mai potuto reperire le voci 'interstiziopatia secondaria ad asbestosi' ed 'insufficienza respiratoria' in seno a detti elenchi in quanto le stesse sono invece previste in seno alla Tabella di valutazione dei punti di menomazione di cui al DM 12/7/2000"; in tal modo, in forza delle medesime premesse del ricorrente, è esclusa a monte l'ipotizzata violazione di legge attraverso il riferimento alle tabelle ministeriali più recenti, del 2008 e del 2014, ma a ben vedere, neppure nella tabella del 2000 le due voci hanno un'autonoma rilevanza né sono classificate come asbesto-correlate. Alla voce 331 si menziona "danno anatomico (a tipo placche pleuriche; ovvero esiti di processo specifico; esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale" con attribuzione "fino a 5" punti di menomazione, come riconosciuto; alla voce 334 si riporta la "insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all.2 parte A", con attribuzione "fino a 40"; in entrambi i casi non risulta menzionata la interstiziopatia che lo stesso appellante, nelle note conclusive, aveva escluso essere classificata come una malattia scientificamente definita in sé, bensì rappresenta un genus entro cui è ascrivibile l'asbestosi.

4.1 - A ciò si aggiunga che, quanto alla broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) ed alla insufficienza respiratoria cronica, è concorde il ricorrente nell'affermare che la prima non rientri nelle malattie asbesto-correlate, e che la seconda non sia una malattia ma un sintomo di altre patologie, non rinvenibile, come la interstiziopatia secondaria, nelle tabelle delle malattie professionali.

4.2 - Sfugge, quindi, la delineazione del profilo della censurata violazione di legge per entrambe le voci (interstiziopatia ed insufficienza respiratoria) che il consulente ha inteso escludere dalla rilevanza qualificante di eziopatologia correlata all'esposizione ad asbesto.

5. Il motivo è altresì infondato con riguardo alla valutazione globale del danno respiratorio rilevante sotto il profilo funzionale manca la dimostrazione della concausalità. L'art. 145 D.P.R. 1124/65 prevede che le prestazioni assicurative siano dovute "a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento; b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno. Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio". L'interpretazione inizialmente resa dalla Corte (Cass. sent. n. 5175/1986) si orientava nel senso che le prestazioni assicurative sono dovute - oltre che nel caso in cui la morte o l'inabilità permanente (in misura superiore al dieci per cento, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 1981) derivino esclusivamente dalla silicosi o dall'asbestosi - anche quando detti eventi derivino da una causa costituente una conseguenza diretta di tali tecnopatie o quando queste abbiano svolto il ruolo di concause nel determinismo degli eventi dannosi, con la conseguenza che in entrambe le dette ipotesi il soggetto che chiede le prestazioni assicurative deve provare non solo la silicosi o l'asbestosi ma anche il nesso eziologico fra queste tecnopatie e la forma morbosa causa prossima dell'evento dannoso oppure il loro ruolo di concausalità. Tale specifico onere probatorio, prosegue il citato orientamento, non sussiste, invece, nei casi - regolati dalla lett. B) dello stesso art. 145 - di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, in quanto per tali forme morbose la derivazione causale da dette tecnopatie o il ruolo di concausalità nel determinismo degli eventi dannosi sono presunti dalla legge, la quale prevede la valutazione globale del danno, come se questo fosse stato determinato esclusivamente dalla malattia professionale.

5.1- Deve però osservarsi che, nell'evoluzione della esegesi sistematica della normativa in materia, un ruolo centrale assume il carattere della "associazione" della asbestosi alle altre forme morbose dell'apparato respiratorio come richiesto dalla lett. b) dell'art. 145. Occorre premettere, come rileva questa Corte in sent. n.14683/2004, che l'art. 145, secondo comma, nel testo introdotto dall'art. 4 L.n.780/1975, in riferimento alle ipotesi di cui al primo comma, lett. b), non ha introdotto una presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi o all'asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, e quindi occorre accertare, in concreto, se la morte o l'inabilità siano derivate o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale - sia pure in minima parte ed eventualmente, solo in termini di un alto grado di probabilità - con la malattia associata, da intendere secondo una nozione squisitamente tecnico - scientifica). Nello stesso senso, con sentenza n. 11149/2004 questa Corte ha precisato che la legge n.780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, ne ha ampliato l'ambito applicativo - in quanto ha richiesto, ai fini della relativa indennizzabilità, esclusivamente che le suddette patologie siano contratte nell'esercizio dei lavori specificati nell'apposita tabella, rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela antinfortunistica e ha subordinato il riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di inabilità - ma non ha previsto deroghe ai principi generali in tema di nesso causale. Ne consegue che, per quel che riguarda le ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 145 del T.U. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante dall'art. 4 della citata legge n. 780 del 1975), al fine di stabilire se la morte o l'inabilità siano state determinate dalla silicosi o dall'asbestosi o da una patologia che sia conseguenza diretta di dette tecnopatie si deve fare applicazione del principio dell'equivalenza delle cause (recepito dall'art. 41 cod. pen.) con la specificazione che la causa sopravvenuta esclude il nesso causale qualora sia da sola sufficiente a determinare l'evento; mentre, in riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 145 cit., dovendo escludersi che esso abbia introdotto una presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi o all'asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, occorre accertare, in concreto, se la morte o l'inabilità siano derivate o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale - sia pure in minima parte ed, eventualmente, solo in termini di un alto grado di probabilità - con la malattia associata, da intendere secondo una nozione squisitamente tecnico - scientifica.

5.2 - È dunque fondamentale l'esatta definizione del concetto di associazione. "Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 4 della Legge 27 dicembre 1975 n.780 non ha introdotto alcuna presunzione di causalità nei casi in cui alla silicosi ed asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio o circolatorio, occorrendo accertare in concreto se la morte o l'inabilità del lavoratore siano derivate o meno dalla silicosi o asbestosi in concorso causale - sia pure in minima parte - con la malattia associata (Cass. 20 gennaio 1987 n.509, 6 novembre 1993 n.10972); e ciò perché tale norma, nello stabilire che "le prestazioni assicurative...si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio", recepisce una nozione squisitamente tecnico - scientifica di "malattia associata", che postula non la semplice coesistenza ma l'interdipendenza o interazione anatomo-funzionale-eziopatogenetica di essa e della tecnopatia, cosicché, in assenza di una associazione così intesa, non opera neppure la presunzione di concausalità innovativamente introdotta nel sistema (Cass. 27 gennaio 1988 n.698; Cass. 7 giugno 2001 n.7718; Cass. 9 luglio 2001 n.9297; Cass, 20 agosto 2002 n.12298). Si intende dire che l'assicurato deve provare l'associazione, nel senso sopra specificato; una volta provata la associazione con la silicosi o con l'asbestosi, scatta la presunzione legale di nesso causale con la tecnopatia" (Cass. n. 11149/2004 cit.).

5.3 - La necessaria dimostrazione del nesso eziologico tra asbestosi ed evento assicurato e del suo accertamento, in concreto, anche quando la tecnopatia si associ ad altre affezioni dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, senza che il legislatore abbia introdotto alcuna presunzione di causalità, è stata ribadita di recente da Cass. n.18165/2023, ove è stato affermato (ai par. 9 e 10 delle Ragioni della decisione) che "Questa Corte ha poi puntualizzato, a tale riguardo, che non rileva la semplice coesistenza delle altre affezioni dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio. La disposizione dell'art. 145, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 1124 del 1965, interpretata sulla scorta delle più accreditate nozioni di medicina legale, postula l'interferenza, dal punto di vista anatomico e clinico, tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo (Cass., sez. lav., 9 giugno 2016, n. 11861, 24 aprile 2004, n. 7880, e 18 giugno 1998, n. 6107). Solo un'associazione così intesa, difatti, giustifica l'innovativa presunzione di concausalità (Cass., sez. lav., 27 gennaio 1988, n. 698). 10.– La legge n. 780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, ne ha quindi ampliato l'ambito applicativo e ha subordinato il riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di inabilità, senza introdurre, tuttavia, alcuna deroga con riferimento ai principi generali in tema di nesso causale (Cass., sez. lav., 20 agosto 2002, n. 12298, e 9 luglio 2001, n. 9297). È dunque indefettibile l'esigenza di accertare in concreto che la morte o l'inabilità del lavoratore siano derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata. Le suddette forme morbose non rilevano, se associate ad altre patologie, pur professionali, diverse da quelle espressamente tipizzate dall'art. 145 del testo unico (Cass., 2 aprile 2004, n.6549)".

6. Ciò posto, nel caso concreto, fermo ed indiscusso che l'insufficienza respiratoria e l'interstiziopatia secondaria non sono malattie professionali tabellate e non sono clinicamente riferibili ad una singola e specifica malattia ma piuttosto ad un quadro sintomatologico e/o di sindrome, non è inquadrabile nella violazione prospettata l'indissolubile connessione alle malattie professionali da asbesto, mancando una dimostrazione concreta - e non presunta - della loro interferenza causale nel senso suindicato. La valutazione del danno funzionale, idoneo a maggiorare i punti di danno, richiede, quindi, la dimostrazione della "associazione" dell'asbestosi ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio che non risulta sia stata allegata e dimostrata dal ricorrente, essendosi questi limitato ad un richiamo agli indici tabellari di capacità respiratoria ed avendo sostenuto, in via presuntiva a sé favorevole, che "in presenza di asbestosi non può ragionevolmente rinnegarsi e la natura professionale e la correlazione tra questa malattia e l'insufficienza respiratoria di tipo restrittivo, tanto più in mancanza di diagnosi differenziale"; l'assicurato ha invocato il riconoscimento di almeno 25 punti di menomazione, compresi nel range tabellare tra insufficienza respiratoria lieve e media, a ciò pervenendo attraverso l'esito di un referto spirometrico espressivo di un valore che non va assunto in modo indipendente ed ex se, ma andrebbe letto unitamente ad altri valori clinici per estrarne la dimostrazione della sua incidenza causale in una valutazione globale del danno anatomo-funzionale dell'apparato respiratorio, derivante da causa professionale.

Non si ravvisa, quindi, la doluta violazione di legge dell'art. 145 D.P.R. n.1124/1965.

7. Riguardo al secondo motivo di ricorso la censura di carattere processuale confligge, da un lato, con il rilievo della conforme pronuncia nei due gradi di merito, dall'altro con la completa motivazione espressa in giudizio. La relazione di consulenza tecnica, sulla quale si fonda il rigetto in appello, ha ritenuto, come ampiamente riportato anche nel ricorso, di rispondere negativamente ai richiesti chiarimenti della parte privata, confutando le medesime osservazioni critiche sollevate in questa sede. Il motivo di ricorso, illustrativo di una rinnovata esposizione delle ragioni di dissenso diagnostico, si traduce, quindi, in una inammissibile critica al convincimento del giudice, non attinente ai vizi del processo logico-formale. Deve puntualizzarsi che, nel giudizio di legittimità, al fine di dimostrare la sussistenza di vizi di motivazione della sentenza impugnata che abbia recepito le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dallo stesso giudice, non è sufficiente contrapporre alle valutazioni di tale consulente diverse valutazioni di un precedente consulente tecnico di ufficio o di consulenti di parte (ovvero transitate tramite difese tecniche), perché un tale tipo di contestazione è di per sé funzionale non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì a una diversa valutazione delle risultanze processuali, che non può essere richiesta nel giudizio di Cassazione (Cass. n.83/2001). Il c.t.u. nella sua relazione, e nei successivi chiarimenti scritti, ha puntualmente e motivatamente escluso che interstiziopatia e BPCO rientrino nella categoria delle malattie asbesto-correlate, ed ha escluso che l'insufficienza respiratoria sia una patologia trattandosi invece di un sintomo di altre patologie; ha anche affermato - e lo riporta il ricorso - che la BPCO e buona parte degli esiti respiratori, "non sono una conseguenza diretta dell'esposizione all'asbesto". Inoltre, dalle risultanze esaminate nel primo motivo di ricorso è esclusa, in mancanza di prova concreta della "associazione" di cui all'art. 145 lett. b), la dimostrata relazione concausale di altre patologie dell'apparato respiratorio nella rilevanza di un deficit funzionale ai fini della attribuzione di un grado maggiore di menomazione. Non è peraltro allegata la decisività dei sintomi di insufficienza respiratoria nella valutazione del superamento del minimo percentuale indennizzabile per la malattia professionale.

8. Quanto al terzo motivo di ricorso, in virtù della ricostruzione di principio sull'onere probatorio come illustrato con riferimento al primo motivo di ricorso, va escluso che nella ratio decidendi della impugnata sentenza sia stato invertito il principio di presunzione legale di origine ponendo a carico dell'assicurato l'onere di dimostrare l'esclusione di altre cause. Si rammenti che questa Corte ha più volte affermato (per tutte, cfr. Cass. n.26739/2024) che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Le regole di principio dianzi dette, sulla non ricorrenza di presunzione legale di origine per le affezioni (patologiche o sintomatologiche) diverse dall'ispessimento pleurico quale conseguenza dell'esposizione prolungata ad asbesto, e sull'accertamento in concreto della causalità ex art. 145/lett.b) TU n.11245/1965, sono state rispettate nell'iter motivazionale della impugnata sentenza.

9. Il ricorso va quindi complessivamente respinto. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; seguono le disposizioni sul contributo unificato.

10. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del D.Lgs. n. 196/2003, in presenza di dati sensibili a tutela della dignità dell'interessato e della riservatezza del diritto alla salute, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2025.