Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 gennaio 2026, n. 100 - Legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei docenti non vaccinati contro il Covid-19



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta da:

Dott. MAROTTA Caterina - Presidente

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere Rel.

Dott. CONTE Dario - Consigliere

Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso iscritto al n. 20068/2024 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CRISTIANI

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore

- intimato -

avverso sentenza Corte d'Appello TRIESTE n. 165/2023 depositata l'8 luglio 2024, RG 93/2023

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere IRENE TRICOMI.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Trieste ha rigettato l'impugnazione proposta dal ricorrente in epigrafe, nonché da altri docenti, nei confronti del Ministero dell'istruzione (ora Ministero dell'istruzione e del merito) avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Trieste.

2. Il ricorrente, docente di ruolo sospeso senza retribuzione dal dirigente scolastico per mancata vaccinazione anti-Covid ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, D.L. 44/2021, così come mod. dal D.L. 172/2021, tra dicembre 2021 e gennaio 2022, a seguito di regolare invito alla vaccinazione, rimasto inadempiuto, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'istruzione, in qualità di datore di lavoro contestando tale misura.

Si costituiva il Ministero dell'istruzione, che pur aderendo alla ricostruzione in fatto della parte ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso per avere esso Ministero, fatto pedissequa applicazione delle disposizioni di legge, tutte legittime.

3. Il Tribunale ha rigettato il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello.

4. Per la cassazione della sentenza di appello, ricorre il lavoratore prospettando tre motivi di ricorso e istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

5. Il Ministero è rimasto intimato.

 

Diritto


1. Va premesso che la domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli e la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili, con la conseguenza che l'impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile l'art. 331 c.p.c. (Cass., n. 24928 del 2020).

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotto ex art. art. 360 c.p.c. n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (nello specifico dell'art. 92 c.p.c.) per aver la Corte di Appello di Trieste condannato alle spese il ricorrente, pur in presenza di una novità normativa, "assoluta novità della questione trattata" ex art. 92, comma 2, c.p.c., in un quadro giurisprudenziale tutt'altro che chiaro ed univoco e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

La condanna alle spese, ad avviso del ricorrente, appare comminata in violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., con particolare riferimento alla novità assoluta della questione trattata (che non presenta precedenti della Corte di Cassazione), oltre a violare quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018, in quanto appare palese che si sia in presenza di una di quelle "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese di lite.

3. Il motivo è inammissibile alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di disciplina delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, che si verifica qualora le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, fattispecie non verificatasi nella specie.

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce, difatti, una facoltà discrezionale del giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la valutazione della ricorrenza delle condizioni per disporla, e - in virtù di un principio non in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - è sottratta all'obbligo di specifica motivazione, senza che, per questo, la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (cfr. ex aliis, Cass. n. 17953/2005).

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per non aver la Corte di Appello di Trieste disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) al fine di accertare se l'art. 4-ter del Decreto Legge n. 44/2021, nella parte in cui prevede l'obbligo di vaccinazione anticovid 19 come requisito essenziale per l'esercizio dell'attività lavorativa (comma 2) sia compatibile con le norme comunitarie riportate ed illustrate nel ricorso con particolare riferimento al personale del Comparto scuola.

La Corte di Appello di Trieste, avrebbe sostanzialmente ritenuto una pronuncia di irricevibilità della CGUE (Corte di Giustizia 13 luglio 2023 causa C-765/2021) come una decisione di rigetto.

In tale procedimento, avente ad oggetto la compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'obbligo vaccinale imposto dallo Stato italiano ai sanitari (questione pertanto solo in parte sovrapponibile a quella dei docenti), la Corte di Giustizia non si è pronunciata nel merito, ma solamente in rito, in quanto l'ordinanza di remissione del Tribunale di Padova non era sufficientemente motivata.

Le questioni sollevate in detta occasione dal Tribunale di Padova rimangono quindi valide e pertinenti, salvo riformularle in modo più approfondito e con particolare riferimento al Comparto scuola italiano, ove le esigenze di vaccinazione appaiono meno decisive per l'assenza di un numero significativo di pazienti fragili nelle strutture scolastiche.

Il ricorrente riporta quindi le domande pregiudiziali formulate dal Tribunale di Padova (Causa C 765-2021) e ne esamina i punti a proprio

avviso tutt'ora rilevanti, formulando domanda di rinvio pregiudiziale sui seguenti punti:

questione se l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio sperimentale quali i vaccini anticovid sia compatibile con la Carta di Nizza, anche alla luce dei plurimi effetti collaterali;

sproporzione della sospensione di tutto il personale del comparto sanitario italiano non vaccinato;

violazione del principio europeo di proporzionalità, atteso che era esentato dall'obbligo vaccinale il personale esterno alle istituzioni scolastiche, come coloro che operavano a supporto dell'inclusione scolastica;

mancanza verifica della possibilità di impiegare il lavoratore non vaccinato in forma alternativa, previo contraddittorio, con conseguente risarcimento dei danni ove ciò non sia avvenuto;

questione della compatibilità con il diritto europeo di una sospensione della retribuzione priva di qualsiasi forma di sostegno economico, che contrasta con il principio europeo di proporzionalità della misura adottata dallo Stato Italiano, non trovando applicazione nel caso dei docenti sospesi l'assegno alimentare.

5. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, c.p.c. n. 3, è prospettata violazione o falsa applicazione di norme di diritto per non aver la Corte di Appello di Trieste fornito un'interpretazione restrittiva dell'art. 4-ter del Decreto Legge n. 44/2021, nella parte in cui prevede l'obbligo di vaccinazione anticovid 19 come requisito essenziale per l'esercizio dell'attività lavorativa (comma 2) sulla base delle sentenze n. 14 e n. 15 del 2023 della Corte costituzionale.

In via di estremo subordine, viste le sentenze n.14 e n. 15 del 2023 della Corte Costituzionale, il ricorrente deduce di non reiterare la richiesta, già avanzata in primo grado, di promuovere questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del decreto legge 44/2021, per violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32, 36 della Costituzione, ma chiede che venga fornita un'interpretazione restrittiva di tali decisioni, con privazione unicamente della retribuzione e di ogni altro emolumento, ma che sia riconosciuto agli appellanti, per il periodo di sospensione, ogni altro diritto derivante dal rapporto di lavoro quali anzianità di servizio, giorni di ferie corrispondenti, contribuzione INPS e tutte le altre conseguenze giuridiche nascenti dal predetto rapporto per le ragioni esplicate nel presente atto.

6. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

6.1. Gli stessi devono essere disattesi, in primo luogo, per l'inammissibilità di larga parte delle censure sollevate le quali richiederebbero anzitutto una "revisione del fatto" concretamente posto alla base della decisione d'appello in virtù dell'asserita evidenza scientifica, propugnata nella sostanza dal ricorrente, dell'inefficacia del vaccino relativamente alla diffusione del contagio.

6.2. Ciò posto, nel merito delle doglianze con le quali si denunciano le norme in materia di obbligo vaccinale ed effetti giuridici della mancata vaccinazione, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, anche a Sezioni Unite (Cass. n. 26959 del 2025, n. 9243 del 2025, Cass. S.U. n. 31692 del 2023) su analoghe questioni, concernenti la sospensione dalla retribuzione adottata dal datore di lavoro in forza di specifica norma di legge emessa al fine di garantire l'osservanza dell'obbligo vaccinale contro il Covid (introdotto prima per i lavoratori operanti in ambito sanitario in base al D.L. n.44/2001; poi per altre categorie di lavoratori in base al D.L. 172/2021). A dette pronunce di legittimità citate si fa riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

6.3. Questa Corte ha chiarito che è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione.

L'effetto stabilito dalle norme in esame, secondo cui al lavoratore cne decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del D.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.

In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che il ricorrente riconduce all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.

6.4. La Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito (Corte Cost. n. 15/2023; v. anche sentenza n. 16/2023 e 185/2023) che la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni; la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale; l'effetto stabilito dalle norme censurate giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.

6.5. Ne viene in rilievo l'obbligo del repechage, atteso che, come si evince dalla disciplina richiamata nel ricorso, la fattispecie ricade nella diversa formulazione dell'art. 4 del D.L. 1.4.2021 n. 44, conv. con mod. in legge n. 76 del 2021, che ha escluso l'obbligo di repechage originariamente previsto, e nell'applicazione del nuovo art. 4-ter, in esito alle modifiche apportate dal D.L. n. 172 del 2021, conv. con mod. in legge n. 3 del 2022 (v. Cass., n. 15697 del 2024). In proposito si può ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 2023 ha affermato che per effetto del D.L. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repechage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa.

6.6. Il Giudice delle Leggi con la sentenza n. 185 del 2023 ha ribadito che l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta anche in ragione della sua strutturale temporaneità.

La Corte costituzionale ha precisato che nella gestione dell'emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta in favore di una diffusa vaccinazione.

Ha, quindi, posto in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria.

Con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia.

La prima categoria è stata quella degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario.

6.7. Il Giudice delle Leggi ha quindi affermato che in prima battuta, il legislatore ha individuato categorie professionali i cui componenti prevalentemente svolgessero attività di natura tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo vaccinale: soggetti che risultavano statisticamente maggiormente colpiti e più probabili veicoli di circolazione del virus verso soggetti fragili e verso l'intera popolazione, e che, al contempo, erano determinanti per la tenuta del sistema sanitario, al fine di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenze n. 14 del 2023 e n. 268 del 2017). Finalità, quest'ultima, "particolarmente avvertita in un momento in cui, da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare - oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare - un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da SARS-CoV-2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall'altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario" (sentenza n. 14 del 2023).

Proprio nel perseguimento di tali finalità - in considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione - il legislatore, in seconda battuta, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate gradualmente individuate nei termini anzidetti, ha affermato la Corte costituzionale, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali.

Deve considerarsi che la scelta per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale.

6.8. Il Collegio non reputa che emergano nuovi profili giuridici che comportino il riesame di quanto già deciso con le pronunce sopra richiamate, dei cui principi ha fatto corretta applicazione la Corte d'Appello, anche con riguardo al rilievo delle pronunce della Corte costituzionale e alla conformità delle discipline che vengono in rilievo agli obblighi valevoli per il nostro Paese in virtù dei vincoli di natura comunitaria, citati in ricorso.

Può essere allora ribadito che la normativa applicata al caso in esame è stata diretta, nella situazione pandemica contingente, al bilanciamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione e la tutela generale della salute pubblica, realizzato, tra l'altro, con la sospensione dal lavoro per i non vaccinati operanti prima in strutture sanitarie ed in seguito per altre categorie, stabilendo che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione; poiché, senza vaccino, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio, era prevista la sospensione dal lavoro, con corrispondente sospensione della retribuzione in difetto della prestazione lavorativa.

6.9. Quanto alla legittimità costituzionale di siffatto bilanciamento, non resta che riportarsi alle numerose pronunce della Corte costituzionale (nn. 14, 15, 16, 156, 171, 185 e 186 del 2023, e più di recente n. 188/2024), il cui dictum non si presta a interpretazioni restrittive per la inscindibilità delle rationes decidendi, che hanno dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale delle norme che hanno introdotti gli obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, spiegando quanto segue:

che il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e che poteva venire contratto da chiunque, virus caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio; che le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale erano gravi e imprevedibili; che la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appariva suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medicoscientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita;

che l'obbligatorietà del vaccino lasciava comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge;

che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri, e quindi con l'interesse della collettività; che la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale

che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;

che, nell'ambito del contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente, in quanto, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati.

6.10. Dunque, come ora visto, la Corte costituzionale ha chiarito che la ratio della normativa applicata va rinvenuta nel contemperamento tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva del diritto alla salute, e che il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4,32 e 35, Cost. realizzato da detta normativa è stato esercitato in modo non irragionevole.

Non emergono, pertanto, ulteriori profili rilevanti nella controversia in esame per un nuovo coinvolgimento, nella materia, del Giudice delle Leggi.

6.11. Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all'interpretazione letterale e sistematica della normativa in esame.

Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell'obbligo vaccinale - sanzione, come preteso da parte ricorrente; al contrario, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la decisione del lavoratore o del cittadino di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera; tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati (ricoverati, vulnerabili, colleghi di lavoro, cittadini in generale) , era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro; la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa - retribuzione (cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-765/21, citata Cass. 9243 del 2025).

7. Il ricorso deve essere rigettato.

8. Nulla spese in quanto il Ministero è rimasto intimato.

9. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità delle parti menzionate.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità delle parti menzionate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 16 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2026.