Cassazione Penale, Sez. 4, 02 gennaio 2026, n. 41 - Caduta dall'alto: confermata la responsabilità del coordinatore per la sicurezza



 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. VIGNALE Lucia - Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriele - Relatore

Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a F il (Omissis) inoltre:

B.B.

avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d'appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione svolta dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;

udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Luca TAMPIERI, il quale, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi, altresì, l'avv. Daniela Bevagna del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Marco Pagliara del foro di C.C., per delega scritta depositata in udienza, in difesa della parte civile B.B., la quale si è riportata alla memoria scritta già depositata, depositando le conclusioni scritte e la nota spese.

 

Fatto
 

1. La Corte d'appello di Bari ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato A.A. per il reato di cui all'art. 590, cod. pen., aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, dichiarando non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Il fatto è relativo alla caduta dall'alto dell'operaio B.B., dipendente della ditta "M. Restauri Srl" (il cui responsabile legale è C.C., non ricorrente, parimenti condannato in primo grado e prosciolto in secondo per prescrizione del reato), ritenuta conseguenza anche della condotta omissiva colposa ascritta a A.A., nella qualità di designato coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dell'opera (restauro di un complesso immobiliare). In particolare, si è contestato a A.A., nella imputazione, di avere redatto un piano di sicurezza e coordinamento privo dei requisiti minimi, difettando ogni previsione inerente alla resistenza delle coperture rispetto alla presenza degli operai e del materiale e alla adozione delle misure di protezione e di non averlo adeguato in base alla evoluzione dei lavori. Nella specie, l'infortunato, impegnato nella realizzazione di una trave di rinforzo, mediante ancoraggio delle basi lignee per allocare i casseri in ferro nei quali effettuare la colata di cemento armato, cadeva per il cedimento della volta sulla quale si era trovato per l'esecuzione del lavoro.

2. La difesa di A.A. ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, articolato su più punti, il deducente ha dedotto violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione anche per travisamento delle risultanze probatorie.

In primo luogo, ha affermato che, nella specie, non ci si troverebbe di fronte a un rischio interferenziale, essendovi un'unica ditta ed essendo stato impegnato nella lavorazione il solo operaio infortunato, peraltro individuato quale responsabile della sicurezza dal suo datore di lavoro che gli aveva altresì fornito i dispositivi di protezione individuali e collettivi.

Sotto altro profilo, la difesa ha ripreso il tema introdotto con il gravame, inerente all'asserita non necessità di transitare sull'area di calpestio ceduta al fine di eseguire la lavorazione, assumendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto detta necessità basandosi unicamente sulle dichiarazioni interessate della persona offesa, costituitasi parte civile, obliterando il difforme elemento probatorio ricavabile dalle affermazioni degli organi di controllo, secondo i quali le tavole che il lavoratore aveva affermato di essere andato a prendere sulla parte crollata sarebbero state appoggiate al muro portante dal lato interno all'area di cantiere e non al di fuori di essa.

Ha, poi, rilevato che il potere inibitorio facente capo al coordinatore per la sicurezza a norma dell'art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dalla Corte d'appello collegato alla constatazione di un pericolo grave e imminente, deve pur sempre esser correlato ai compiti specifici di tale figura della sicurezza, cui è demandata la vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale controllo di esse. Nella specie, era stato accertato che A.A. non era presente in cantiere il giorno dell'infortunio, come confermato dalla persona offesa, cosicché non avrebbe potuto riscontrare direttamente alcun pericolo grave e imminente.

Infine, quanto agli ulteriori addebiti, la difesa ha opposto che la Corte di merito non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive, formulate sulla scorta di un parere tecnico attestante la completezza e sufficienza del piano di sicurezza e coordinamento.

Con il secondo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 129, cod. proc. pen., impugnando sostanzialmente il proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione, opponendo che la prova a carico del ricorrente sarebbe insufficiente e contraddittoria, tale dunque da giustificare la piena assoluzione dalle accuse penali.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva, sviluppando le proprie argomentazioni e successiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

5. La difesa della parte civile ha depositato memoria con conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso con condanna alle spese sostenute nel presente giudizio, quantificate nella stessa memoria.
 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e, quanto al travisamento probatorio, anche non deducibile.

2.1. In merito a tale ultima conclusione, pare sufficiente un semplice rinvio al costante orientamento di questa Corte di legittimità, per ribadire che il vizio di motivazione per travisamento probatorio può essere dedotto solo ove il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4 n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438 - 01; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432) o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (sez. 2 n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 - 01; e, più di recente, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01, in cui si è precisato che il ricorso, in tale specifica ipotesi, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato).

Decisività della prova che non può essere attribuita a quelle indicate da parte ricorrente. Le prove sono state esaminate dai giudici del merito attraverso una lettura complessiva del compendio acquisito; l'asserito travisamento riguarderebbe le dichiarazioni del funzionario ispettivo, sia quanto alla necessità, ritenuta dai giudici del merito, di utilizzare l'area di calpestio pericolante per effettuare la lavorazione, che avuto riguardo alla contestata incompletezza, ab origine, del piano di sicurezza e coordinamento e al suo mancato aggiornamento in base allo sviluppo delle lavorazioni. Tuttavia, si tratta di censure che introducono una inammissibile sollecitazione a rivalutare, in questa sede, quegli elementi.

Né può ritenersi che entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento di quelle risultanze probatorie: in tal caso, infatti, il travisamento deve apparire in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01), macroscopicità o manifesta evidenza che, nella specie, non è dato rinvenire.

In conclusione, deve parimenti ribadirsi che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

2.2. Quanto agli ulteriori profili, il perno sul quale ruota l'impalcatura difensiva è rappresentato dall'asserita insussistenza, nella specie, della fonte degli obblighi del coordinatore per la sicurezza (la cui nomina costituisce, a sua volta, obbligo specifico del committente dell'opera), vale a dire un rischio (c.d. interferenziale) correlato alla presenza, sul cantiere, di più imprese facenti capo a diversi gestori del rischio, che si trovino ad operare, anche se non nel medesimo contesto temporale, nel medesimo contesto lavorativo. Insussistenza che la difesa ha ricollegato alla circostanza che, al momento dell'infortunio, solo la persona offesa sarebbe stata intenta a lavorare.

2.2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo messo a fuoco il ruolo del coordinatore per la sicurezza, figura che si affianca ad altre della materia antinfortunistica, ritenendo che a esso siano riservati compiti di "alta vigilanza" che si articolano nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; nella verifica dell'idoneità del POS e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC; oltre che nell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (in motivazione, Sez. 4 n. 3288 del 27/09/2016; in senso conforme, Sez. 4 n. 44977 del 12/06/2013, Rv. 257167 - 01; n. 46991 del 12/11/2015, Rv. 265661 - 01; n. 47834 del 26/04/2016, Rv. 268255 - 01; n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735 - 01). Inoltre, il controllo e le verifiche correlate alla posizione di garanzia in esame non possono essere meramente formali, ma vanno svolte in concreto, sebbene non sia richiesta la presenza quotidiana del coordinatore sul cantiere, ma solo nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi. In altri termini, "...il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92 co. 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008)" (Sez. 4 n. 3288/2016 cit.).

Pertanto, anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana e, parallelamente, ".l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale" (sempre in motivazione sez. 4, sent. n. 3288/2016 cit.), poiché il coordinatore ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto) (Sez. 4 n. 18149 del 21/04/2010, Rv. 247536 - 01).

Sono fatti salvi, tuttavia, sia l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori, che quello di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato e immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. 24915 del 10/6/2021, Paletti, Rv. 281489 - 01; n. 2293 del 19/12/2020, dep. 2021, Vasa, Rv. 280695 - 01).

2.2.2. Nel caso all'esame, la difesa si è limitata a contestare l'addebito della omessa attivazione dei poteri inibitori (art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008), ritenuto in capo a A.A. dalla Corte territoriale, valorizzando la mancanza della correlata situazione di interferenza lavorativa, non condividendo l'affermazione dei giudici del gravame che, al contrario, hanno ritenuto tale specifico obbligo non correlato alla sussistenza di un rischio da interferenza.

L'assunto difensivo, però, è smentito dai principi già affermati da questa Corte di legittimità.

Si é precisato, infatti, che il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a) - d) del medesimo art. 92 (Sez. 4, n. 42845 del 04/10/2023, Tramontin, Rv. 285380 - 01; conf. Sez. 4, n. 14636 del 23/03/2021, Scalise, in motivazione par. 9.2. di pag. 37).

E ciò in quanto l'obbligo specifico di cui all'art. 92 comma 1 lett. f) suindicato non è correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, poiché egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell'esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale. Tale interpretazione discende direttamente dalla lettera della legge: alla lett. e) della norma richiamata, infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese. La successiva ipotesi di cui alla lett. f), invece, non è correlata al riscontro di specifiche violazioni da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente.

Pertanto, a tal fine, diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale, come sopra ricordato, non grava l'obbligo di una presenza costante in cantiere. Trattasi, dunque, di una vera e propria norma di chiusura che, al di là degli obblighi di alta vigilanza previamente indicati dalla lettera a) alla lettera d), questi sì direttamente correlati al rischio di interferenze tra le diverse realtà lavorative, impone comunque al coordinatore un obbligo più generale di sospensione delle lavorazioni ogni qualvolta abbia contezza di una siffatta situazione di pericolo.

2.2.3. Nel caso all'esame, i giudici del merito hanno fatto buon governo di tali principi. Hanno, infatti, messo in rilievo che la lavorazione implicava attività in quota su un'area interessata da piani di calpestio cedevoli, senza l'esecuzione di un saggio di tolleranza al transito pedonale delle voltine e un loro puntellamento prima della ripresa dell'intervento edilizio (pag. 7 della sentenza impugnata). Dal canto suo, la difesa ha omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione, essendosi limitata a ribadire che i compiti del coordinatore si traducono in una vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni e non in un puntuale controllo delle singole attività lavorative, peraltro mancando di considerare che anche tale "alta vigilanza" e gli obblighi diversi da quello specifico in discussione necessitano di momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto e che, pur non avendo dette azioni di verifica cadenza quotidiana, esse devono però avere una periodicità significativa e non burocratica, essere cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie (in motivazione Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti, n.m. sul punto).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente articolato. La difesa, invero, si è limitata a enunciare il principio in forza del quale il giudice è tenuto, in caso di condanna anche agli effetti civili, a pronunciarsi sulla assoluzione nel merito, senza dare prevalenza alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, affermando apoditticamente l'insufficienza e contraddittorietà della prova. Tuttavia, nella specie, dalla motivazione emerge nettamente una valutazione che comprende anche il ragionevole dubbio, avendo la Corte ritenuto completa, sotto tale profilo, l'istruttoria svolta, smentendo l'assunto, invero meramente enunciato, di una incompletezza che avrebbe imposto l'assoluzione nel merito. Il motivo è, pertanto, privo della necessaria specificità, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni in fatto e in diritto poste a base della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

La difesa, infatti, non ha precisato quali siano gli elementi atti a fondare la presunta insufficienza di un quadro probatorio, la cui completezza e sufficienza è ricavabile dalle stesse considerazioni svolte dal primo giudice e, sia pure ai soli fini civili, anche dal secondo. Da ciò consegue che, nella specie, non ricorrono i presupposti per fare applicazione dei principi affermati dal diritto vivente (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché quella alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che si ritiene congruo liquidare come in dispositivo.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Così è deciso, 16 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2026.