Cassazione Civile, Sez. 3, 24 dicembre 2025, n. 34025 - Malattia tumorale del militare e uranio impoverito: onere della prova nel nesso causale



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente ad. 15.10.2025

ORDINANZA



sul ricorso iscritto al n. 12087/2022 R.G.,

proposto da

A.A., B.B. e C.C., rappresentati e difesi dall'avv. Luca Biagi, come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 572/2021 della Corte d'Appello di Cagliari pubblicata il 3.12.2021;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.10.2025 dal Consigliere relatore dott. Salvatore Saija.

 

Fatto


A.A., B.B. e C.C., rispettivamente, i primi due quali genitori e la terza quale sorella di D.D.(deceduto il (Omissis)), convennero dinanzi al Tribunale di Cagliari il Ministero della Difesa al fine di ottenere la sua condanna, previo accertamento della sua responsabilità, all'integrale risarcimento dei danni patiti da essi e dal loro congiunto a seguito della malattia da quest'ultimo contratta a causa delle attività compiute durante il servizio militare svolto presso il Poligono di T. Gli attori dedussero che D.D. nel 1996 aveva prestato servizio di leva militare presso il 45 Reggimento Regio e il 6.12.1996 era stato trasferito presso il 1 Reggimento Corazzato di T per essere successivamente collocato in congedo illimitato per fine ferma il 16.10.1997; che in tale periodo, durante la partecipazione alle esercitazioni di tiro unitamente ad altre forze NATO, i militari italiani erano stati esposti alle polveri di uranio impoverito (di seguito UD), come in seguito emerso; che l'impiego sistematico di munizioni e proiettili contenenti UD aveva provocato la contaminazione delle aree interessate dalle esplosioni, compromettendo la salute dei soldati, che avevano partecipato alle attività di bonifica senza adottare alcuna misura protettiva; che solo dal maggio 2000 alcuni Comandi avevano previsto l'obbligo, per il personale operante, di indossare tute impermeabili e maschere. Gli attori dedussero ancora che nel 2007, dopo diversi ricoveri ospedalieri, era stata emessa nei confronti di D.D. diagnosi di "eteroplasia pancreatica" e che sullo stesso, successivamente sottoposto a TAC, era stata accertata "presenza di eteroplasia del pancreas con localizzazione ripetitive epatiche, polmonari ed ispessimento della pleura"; che i successivi esami avevano confermato la presenza di formazioni tumorali e il 16.8.2007 si verificò il decesso del D.D. a causa di complicazioni legate ai tumori, dai quali era stato colpito. Lamentarono dunque gli attori che già nel 1996 l'ONU, con risoluzione del 29.8.1996, aveva vietato la produzione e l'uso dell'UD, ma che il Ministero della Difesa aveva ignorato le informazioni relative alla presenza nel Poligono di Capo T dell'UD, così incorrendo nella violazione degli artt. 2087 e 2050 c.c.

Il Ministero della Difesa si costituì, contestando le domande svolte e sollevando, in seguito, eccezione di difetto di giurisdizione quanto alla domanda esercitata a titolo ereditario. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 16.6.2016, dichiarò il difetto di giurisdizione quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno iure hereditatis e rigettò quella azionata in proprio, compensando le spese di lite e ponendo quelle di C.T.U. a carico degli attori.

La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 3.12.2021 rigettò l'appello proposto da A.A., B.B. e C.C. e compensò le spese del grado. Nel confermare la prima decisione, che, sulla scorta della svolta C.T.U., aveva escluso la sussistenza del legame causale tra l'esposizione all'UD e la malattia contratta dal D.D., osservò il giudice d'appello che il C.T.U. aveva affermato che "le evidenze scientifiche necessariamente di natura statistica... non hanno dimostrato in un'ampia popolazione di soggetti di età comparabile (età giovanile...) con quella del D.D. al momento delia allegata esposizione e con un periodo di latenza.... similare a quello del caso concreto (10 anni dal periodo della leva al momento del decesso) alcuna relazione causale tra la certa esposizione e l'aumento dell'incidenza della neoplasia pancreatica se comparata con una popolazione normalizzata per età ed anche nella comparazione con altri militari". Tale valutazione portava a escludere, secondo il canone del "più probabile che non", che la patologia da cui era affetto il D.D. fosse stata causata dall'esposizione alle polveri di UD o altre particelle di metalli pesanti, tenuto conto della limitata esposizione e della manifestazione della malattia a distanza di dieci anni, tanto che lo stesso consulente di parte aveva sostenuto che la comunità scientifica non fosse "ancora riuscita ad individuare le cause del carcinoma al pancreas". Per contro, tra le possibili cause ulteriori del tumore il C.T.U. aveva individuato il fumo del tabacco e, documentalmente, era confermato che il D.D. era stato un accanito fumatore: circostanza, quest'ultima, non oggetto di censura.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione A.A., B.B.e C.C., sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della Difesa. I ricorrenti hanno depositato memoria.

 

Diritto


1.1 - Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2043, 2050, 2087 e 2697 c.c. I ricorrenti si dolgono del fatto che, in presenza dell'esposizione di un militare alle particelle di uranio impoverito, deve farsi applicazione, quanto all'onere della prova, del principio del "più probabile che non", tanto più che il Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 2087 c.c., era tenuto all'adozione di misure di protezione. Aggiungono i ricorrenti che l'art. 2050 c.c. analogamente, quanto all'esercente un'attività pericolosa, pone a suo carico le conseguenze negative da questa derivanti, salva la prova dell'adozione di "tutte le misure idonee ad evitare il danno". In breve, la Corte d'Appello non avrebbe considerato che "allorquando venga accertata l'esposizione del militare all'inquinante, si è di fronte ad una vera e propria inversione dell'onere della prova". Assunto, quest'ultimo, corroborato dalla relazione di C.T.U., che aveva confermato come nel frammento di fegato esaminato in sede di biopsia fosse stata rinvenuta "la presenza di ammassi di polvere micro e nano dimensionata intrappolata in un tessuto di reazione". Al riguardo, i ricorrenti osservano che l'assenza di una piena dimostrazione scientifica circa la valenza oncogenetica dell'esposizione all'uranio impoverito non osta, qualora "applicati i criteri valutativi in tema di inversione dell'onere probatorio assunti a motivo di ricorso, a riconoscere comunque integrato l'elemento eziologico dell'illecito civile". Da ultimo, i ricorrenti hanno precisato come al cospetto di una responsabilità di natura contrattuale del Ministero, su quest'ultimo gravasse l'onere di fornire un principio di prova circa "l'intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all'esposizione al D.U. ed ai metalli pesanti" non limitato alla mera deduzione di un "fattore causale ignoto", ma riferito a "quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevedibile che ha provocato l'evento di danno".

1.2 - Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., "in relazione agli artt. 2043, 2050, 2087 e 2697 cod. civ.". I ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello non avrebbe esaminato quale fatto decisivo ai fini del giudizio l'esposizione del D.D. "all'uranio/nano particelle di particolato" alla luce della C.T.U., della consulenza di parte e degli esami in atti.

2.1 - Il primo motivo è inammissibile.

I ricorrenti hanno svolto una censura in relazione al profilo del nesso di causa, dando per implicito a cosa con essa si alludesse, sul rilievo che tanto in una fattispecie regolata dall'art. 2087 c.c., quanto in ipotesi di applicazione dell'art. 2050 c.c., "allorquando venga accertata l'esposizione del militare all'inquinante, si è di fronte ad una vera e propria inversione dell'onere della prova".

Il motivo, nonostante la sua lunga e complessa articolazione (da pagina 9 a pagina 18 del ricorso), è tuttavia gravemente aspecifico, in relazione all'art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

Come è noto, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso.

Ebbene, i ricorrenti, nella formulazione della critica in parola, incorrono esattamente in detta aporia, giacché omettono di confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte d'Appello.

Come già detto, i ricorrenti sostengono che, in presenza di una pacifica esposizione all'agente patogeno, l'applicazione del criterio del "più probabile che non" dovrebbe condurre a una inversione dell'onere della prova e, quindi, a riconoscere comunque integrato l'elemento eziologico dell'illecito civile, anche in assenza di una piena dimostrazione circa la valenza oncogenetica dell'esposizione all'uranio impoverito, incombendo sull'amministrazione della Difesa la dimostrazione dell'esistenza di un "fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l'evento di danno".

I ricorrenti, nel formulare detta censura, hanno però omesso del tutto di considerare nel suo complesso la motivazione espressa nella sentenza impugnata da pag. 10 (penultimo capoverso) a pag. 12 (quarto capoverso). Infatti, la corte cagliaritana, dopo aver richiamato il canone probatorio della causalità civile enunciato in termini di "più probabile che non", ha evidenziato: "Tale regola postula che, per uno stesso fatto, possano esservi un'ipotesi positiva ed una negativa. Il giudice deve scegliere quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un "grado di conferma logica superiore all'altra". In buona sostanza, devono essere preponderanti le prove a sostegno dell'ipotesi scelta dal giudice. La regola della prevalenza relativa si applica quando sullo stesso fatto vi siano diverse ipotesi che lo raccontano in modo diverso (la cosiddetta multifattorialità nella produzione dell'evento di danno) e alcune tra le molteplici ipotesi abbiano avuto conferma dalle prove allegate. In tal caso, ossia se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, "la regola della prevalenza relativa implica che il giudice scelga come "vero" l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili". "In tal modo, si delinea il modello di certezza probabilistica, in cui per ricostruire il nesso causale, occorre che l'ipotesi formulata vada verificata sulla base degli elementi disponibili nel caso concreto. La ragionevole probabilità non va intesa in senso statistico (probabilità quantitativa o pascaliana), ma logico (probabilità logica o baconiana), ossia considerando tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 3390/2015; Cass. 4024/2018)"".

Sulla base di tale inquadramento della prova in tema di causalità, la Corte d'Appello si è così ulteriormente espressa: "... si ritiene del tutto condivisibile la decisione di primo grado, laddove nella stessa si è ritenuto che non sussistessero le condizioni probatorie e probabilistiche per ritenere

sussistente il nesso di causalità tra esposizione a poveri di UD o a polveri micro o nano-dimensionate e l'adenocarcinoma al pancreas che determinò il decesso del D.D.. Come ha esposto il CTU a conclusione della propria indagine "le evidenze scientifiche necessariamente di natura statistica... non hanno dimostrato in un'ampia popolazione di soggetti di età comparabile (età giovanile...) con quella del D.D. al momento delia allegata esposizione e con un periodo di latenza.... similare a quello del caso concreto (10 anni dal periodo della leva al momento del decesso) alcuna relazione causale tra la certa esposizione e l'aumento dell'incidenza della neoplasia pancreatica se comparata con una popolazione normalizzata per età ed anche nella comparazione con altri militari". Tale conclusione, della quale non vi sono validi motivi per dubitare, esclude che possa scientificamente affermarsi, sulla base della regola del "più probabile che non", che la patologia dalla quale è stato affetto il D.D. sia stata causata dall'esposizione a polveri di UD o altre particelle composte da metalli pesanti" (pag. 11, quarto capoverso, fino a pag. 12, primo capoverso).

Nella motivazione la Corte isolana ha richiamato anche l'opinione del consulente di parte a proposito del fatto che la comunità scientifica non è ancora riuscita a individuare la causa del carcinoma al pancreas, non senza aggiungere che la conclusione raggiunta dal Tribunale poggia(va) anche sul limitato periodo di leva e sulla manifestazione della patologia a distanza di dieci anni dal suo termine, nonché sull'esistenza di un fattore concorrente (indicato non solo dal C.T.U., ma anche dal C.T.P.) quale consumo del tabacco da fumo, risultando pacifico che "il D.D. fosse un accanito fumatore". Circostanza, quest'ultima, neppure impugnata in sede di appello, così da rafforzare "ancor di più quanto finora detto sull'impossibilità di ritenere dimostrata la sussistenza del nesso di causalità neppure prevalente" (pag. 12, capoversi secondo e terzo).

Il mezzo in esame, dunque, si risolve in un tentativo di bypassare la motivazione resa dalla Corte isolana, in certo modo ribaltando sull'Amministrazione convenuta l'onere probatorio circa un elemento fattuale (il nesso di causalità) che, indiscutibilmente, grava sul danneggiato, come in modo inequivoco affermato (peraltro, del tutto correttamente – v. par. 2.4), dal giudice d'appello.

2.3 – Davvero ad abundantiam, anche a voler scrutinare il motivo nel merito cassatorio - e pur prescindendo dagli ampi richiami in esso contenuti che si risolvono in un riesame della questione di fatto relativa alla sussistenza, o meno, del nesso di causalità tra la malattia dello sfortunato ragazzo e l'esposizione all'uranio impoverito (v. le ampie citazioni del ricorso a pagine da 12 a pagina 15, secondo capoverso), che sono estranei alla possibilità di controllo di legittimità in questa sede – può osservarsi che esso risulterebbe comunque infondato.

2.4 - Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito (anche contrattuale), e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta è censurabile in sede di legittimità laddove operata in violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, primo comma, c.c.

La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione (v., Cass., 7 dicembre 2005, n. 26997; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4439; Cass. 24 maggio 2017, n. 13096; Cass. 27 settembre 2018, n. 23197; Cass. 8 aprile 2020, n. 7760).

Invero, sia che la fattispecie la si osservi nell'ottica dell'art. 2087 c.c., sia che la si voglia inquadrare nell'art. 2050 c.c., in ogni caso ricadeva sugli attori la prova della causalità materiale (v., ex plurimis, Cass., sez. lav., 28 novembre 2022, n. 34968, quanto all'art. 2087 cod. civ. e, quanto all'art. 2050 cod. civ., Cass., sez. III, 22 settembre 2014, n. 19872; Cass., sez. 6-III, 5 marzo 2012, n. 3424; Cass., sez. III, 17 luglio 2021, n. 10382). Solo all'esito di tale dimostrazione si sarebbe potuto esaminare, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'adozione, o meno, da parte del Ministero della Difesa, delle misure "che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" – salvo ricordare che "il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione (v. Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2022, n. 1393) – ovvero l'adozione di "tutte le misure idonee a evitare il danno" secondo quanto previsto dallo speciale titolo di responsabilità da esercizio di attività pericolosa.

Va d'altro canto osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, in presenza di rischio tipizzato - nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale" (v., ex plurimis, Cass., sez. lav., 8 maggio 2024, n. 12595; Cass. 287/2024; Cass. 13024/2017).

Nondimeno, è stato affermato ancora di recente da questa Corte (v. Cass., sez. lav., 9 luglio 2025, n. 19145) che "In attuazione delle previsioni del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), la normativa di settore dettata dagli artt. 1078 e 1079 del D.P.R. n. 90 del 2010 ha istituito un peculiare apparato di tutele per il personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico, che abbia contratto infermità o altre patologie tumorali. A favore di chi si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo tipizzate dalle disposizioni in esame la normativa menzionata sancisce "una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma" (Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n. 7409). Una volta che l'interessato abbia allegato e dimostrato l'esposizione ai fattori nocivi, grava sull'amministrazione la prova contraria (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35324, punto 7 del Ritenuto), che può riguardare anche l'insussistenza della correlazione, anche solo concausale, tra il fattore di rischio cui la persona è stata esposta e la specifica patologia che ha contratto".

Anche a voler riguardare in questa diversa prospettiva, che però fa leva sul ridetto apparato normativo specialistico di natura assistenziale (e che trova conferma nelle recentissime sentenze del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 ottobre 2025, nn. 12, 13 e 14), la sentenza impugnata si sottrae alla censura svolta, là dove ha valutato criticamente l'esito della svolta C.T.U. nei termini sopra riportati (v. par. 2.1).

Rimane del tutto impercorribile la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui l'assenza di una piena dimostrazione scientifica circa la valenza oncogenetica dell'esposizione all'uranio impoverito non osta, qualora "applicati i criteri valutativi in tema di inversione dell'onere probatorio assunti a motivo di ricorso, a riconoscere comunque integrato l'elemento eziologico dell'illecito civile".

Questa tesi - che però, in maniera controintuitiva, assume l'esistenza del nesso di causa, pur assenza di una piena dimostrazione scientifica circa la valenza oncogenetica dell'esposizione all'uranio impoverito - poggia sull'erroneo presupposto di una inversione dell'onere della prova quale asserita conseguenza di principi causali funzionali (ossia di causalità specifica del caso concreto, operanti sul piano della prova) di causalità materiale della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non".

Infatti, i principi funzionali di causalità specifica indicati, pur operando sul terreno della prova, non incidono sul piano dell'onere della prova, né danno vita a una presunzione pretoria, quale strumento di conformazione dell'onere in discorso.

Il primo criterio (la probabilità prevalente, che può essere più correttamente definito come quello della "prevalenza relativa") implica che, rispetto ad ogni enunciato, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi positive, in particolare di quella/e contraria/e (senza che la relativa valutazione risulti in alcun modo legata ad una concezione meramente statistico/quantitativa della probabilità), per essere viceversa scartata quando le prove disponibili le attribuiscano un grado di conferma "debole" (tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre).

Il secondo criterio ("il più probabile che non") comporta che il giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l'ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa. In entrambi i casi, il termine "probabilità" non viene riferito al concetto di frequenza statistica, bensì al grado di conferma logica che la relazione tra fatti ha ricevuto sulla base dei fatti storici acquisiti al processo (v. Cass. 8 maggio 2024, n. 12497; Cass. 2 settembre 2022, n. 25884; Cass. 6 luglio 2020, n. 13872).

Risulta evidente come erroneamente i ricorrenti oggi assumano di poter fondare una inversione dell'onere della prova sul tema causale, qualora accertata l'esposizione al fattore di rischio, sulla base di una regola funzionale preordinata al solo fine della prova della causalità specifica del caso concreto, poiché – come già più volte evidenziato - il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito (anche contrattuale) che deve essere provato dall'attore anche mediante presunzioni (v., Cass., sez III, 11 novembre 2019,n. 28991; Cass., sez. 6-III, 26 novembre 2020, n. 26907; Cass., sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27142).

3.1 - Il secondo motivo è inammissibile, anzitutto, ai sensi dell'art. 348-ter, comma quinto, c.p.c. (applicabile ratione temporis).

In caso di una doppia pronuncia di merito conforme (c.d. doppia conforme in facto) sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto oggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha confermato la decisione del primo grado in ordine all'assenza di prova del nesso causale tra l'esposizione all'uranio impoverito e i ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato la diversità delle ragioni esposte nelle due sentenze con riferimento alle stesse questioni di fatto (v. Cass. 29 gennaio 2024, n. 2701; 20 settembre 2023, n. 26934; 28.2.2023, n. 5497; 7 maggio 2018, n. 10897; 10 marzo 2014, n. 5528).

3.2 - Va, peraltro, notato che la stessa doglianza svolta non si presta in alcun modo a essere inquadrata nel paradigma dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

I ricorrenti non hanno indicato un fatto in senso proprio, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico, tale intendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 12387; 16 gennaio 2020, n. 791; 8 settembre 2016, n. 1776; 26 luglio 2017, n. 18391), ma hanno a ben vedere sollevato "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, v., tra le molte, Cass., sez. VI-1, ord., 26 gennaio 2022, n. 2268, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell'art. 360 come novellato).

Se poi il fatto che, a dire dei ricorrenti, la Corte d'Appello non avrebbe esaminato quale fatto decisivo ai fini del giudizio dovesse consistere nell'esposizione del D.D. "all'uranio/nano particelle di particolato" alla luce della C.T.U., della consulenza di parte e degli esami in atti, l'eccentricità della censura in esame resterebbe vieppiù confermata.

A tacere del fatto che la Corte isolana ha espressamente esaminato il preteso fatto il cui esame sarebbe stato omesso (il che è contraddittoriamente evidenziato dagli stessi ricorrenti, in esordio all'illustrazione del secondo motivo), il giudice d'appello ha confermato la decisione del Tribunale in ordine all'insussistenza del nesso di causa tra la patologia e la ridetta esposizione. La censura in esame investe, dunque, il giudizio di fatto - là dove si afferma che "viene contestato che l'erronea applicazione della norma di diritto allorché la corte territoriale, nella valutazione della prova eseguita, non ha applicato la prevista inversione a carico del Ministero" - limitandosi a così prospettare, da altra angolatura, la stessa doglianza alla base del primo motivo.

Da tanto discende, dunque, l'inammissibilità del mezzo.

4.1 - Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti e del parente deceduto.

 

P.Q.M.


la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti e del parente deceduto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 15 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2025.