Tipologia: CCNL
Data firma: 24 gennaio 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Assografici, Aie, Intersind e Filis, Fis,Uilsic informazione, cultura
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende grafiche, Aziende editoriali
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte prima - Norme generali
Premessa
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Il sistema delle relazioni sindacali
• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
• La contrattazione aziendale
• Consultazione, informazione, esame congiunto
• Procedura di conciliazione
Art. 4 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Art. 5 - Osservatorio Nazionale
Art. 6 - Sistema di informazione
a) Livello nazionale
b) Livello territoriale
c) Livello di gruppo
d) Livello di azienda
Art. 7 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 8 - Premi di risultato
Art. 9 - Istruzione Professionale, Enipg e relativo contributo di assistenza contrattuale
Art. 10 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 11 - Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 12 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 13 - Assemblee
Art. 14 - Delegato di impresa
Art. 15 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 16 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Art. 17 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 18 - Consultori
Art. 19 - Assunzione - Documenti
Art. 20 - Visita medica
Art. 21 - Contratti di formazione lavoro
Art. 22 - Contratto a tempo determinato
Art. 23 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 24 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 25 - Orario di lavoro
• Norma transitoria
• Norma transitoria
• Dichiarazione a verbale
Art. 26 - Nomenclatura
Art. 27 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche
Art. 28 - Assenze
Art. 29 - Permessi
Art. 30 - Portatori di handicap
Art. 31 - Aspettativa
Art. 32 - Diritto allo studio
Art. 33 - Mutamento di mansioni
Art. 34 - Passaggio di qualifica
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Trasferte
Art. 37 - Trasferimenti
Art. 38 - Tutela della maternità
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto
Art. 40 - Indennità in caso di morte
Art. 41 - Appalti
Art. 42 - Lavoro esterno e a domicilio
Art. 43 - Regolamento interno di azienda
Art. 44 - Diffusione di libri e riviste
Art. 45 - Licenziamenti
Art. 46 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività
Art. 47 - Controversie
Art. 48 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 49 - Norme complementari
Parte seconda - Operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi
Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Congedo matrimoniale
Art. 7 - Gratifica natalizia
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 9 - Malattia ed infortunio
A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità
Art. 11 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 12 - Disciplina del lavoro
Parte terza - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Quota oraria
Art. 4 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Congedo matrimoniale
Art. 8 - Tredicesima mensilità
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
• Norme applicative per gli impiegati in servizio al 19 maggio 1979
Art. 10 - Retribuzione
Art. 11 - Indennità di cassa
Art. 12 - Alloggio
Art. 13 - Malattia ed infortunio
Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 15 - Previdenza
Art. 16 - Disciplina del lavoro
Parte quarta - Quadri

Art. 1 - Classificazione
Art. 2 - Trattamento normativo
Art. 3 - Coperture assicurative
Art. 4 - Responsabilità civile legata alla prestazione
Art. 5 - Attività formativa
Parte quinta - Classificazione professionale unica
Art. 1 - Classificazione professionale unica
• Declaratorie e profili
Art. 2 - Mobilità e intercambiabilità del personale
Art. 3 - Qualifiche operai, impiegati e quadri
Art. 4 - Quota oraria operai
Art. 5 - Apprendistato e formazione professionale
Art. 6 - Tirocinio
Art. 7 - Iter professionale
Art. 8 - Operai complementari
Art. 9 - Personale addetto alla bronzatura
Art. 10 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori
Art. 11 - Organici
Parte sesta - Stampa periodici

Norme speciali per la stampa dei periodici
Premessa
Art. 1 - Maggiorazioni
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Limiti di applicabilità (artt. 1 e 2)
Art. 4 - Tecnologie informatiche
Art. 5 - Confezionatori
Art. 6 - Tirocinio
Art. 7 - Compositori, revisori e addetti al recupero del solvente
Art. 8 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste
Art. 9 - Riposi retribuiti
Art. 10 - Ferie
Parte settima - Stipendi e salari
Art. 1 - Determinazione della paga base degli apprendisti
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
• Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Quote contratto
Protocollo aggiuntivo - Distribuzione del contratto
Allegati
Allegato 1. Tabella delle posizioni professionali con gli importi congelati.
Allegato 2. Norme tecniche speciali del CCNL 9 luglio 1989.
• Norme tecniche speciali per la composizione meccanica
Art. 1 - Linotipista
Art. 2 - Tastierista monotipista
Art. 3 - Fonditore monotipista
• Norme tecniche speciali per la TTS
Art. 1 - Controllori fonditrici di TTS
Art. 2 - Operatore tastierista
Art. 3 - Tirocinio per operatore tastierista
Art. 4 - Paga oraria del perforatore finito
• Norme tecniche speciali per la fotocomposizione
Art. 1 - Addetti alla fotocomposizione
Art. 2 - Tirocinio operatore tastierista
Art. 3 - Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori
Art. 4 - Macchine Diatype e unità fotocompositrici
• Norme tecniche speciali per la tipografia
Preavviamento
• Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
• Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Art. 1 - Apprendistato
Art. 2 - Operai
Art. 3 - Lavorazioni varie
Art. 4 - Appretto
Allegato 3. Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori).
Allegato 4. Legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali).
Allegato 5. Legge 11 maggio 1990 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali).
Allegato 6. Estratto della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Norme sulla disciplina del trattamento di fine rapporto).
Allegato 7. Norme sull'indennità di anzianità del CCNL 19 maggio 1979.
Allegato 8. Legge 10 aprile 1991 n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo/donna).
Allegato 9. Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Allegato 10. Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Allegato 11. Organici di macchina.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali gennaio 1996

Parte prima - Norme generali
L'anno 1996, addì 24 gennaio tra l'Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici […], l'Associazione italiana editori […] con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […], l'Associazione sindacale Intersind […], con la partecipazione, in rappresentanza delle […]; e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo […] e la Federazione informazione e spettacolo […] assistiti dalle delegazioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, e l'Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, informazione, cultura […], assistiti dalle delegazioni delle città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel "Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993.
Per la realizzazione degli obiettivi del Protocollo non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.
Estende la sua efficacia (dal 1° luglio 1977) anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente allo specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Assografici, dall'Aie e dall'Intersind.

Art. 3 - Il sistema delle relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali si articola:
- sul CCNL;
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
- su una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale, di gruppo e aziendale aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.

La contrattazione aziendale
Sono titolari della contrattazione aziendale, la RSU, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, la RSU, le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e pertanto può riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
[…]
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL

Consultazione, informazione, esame congiunto
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l'impostazione partecipativa delle relazioni sindacali sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.

Procedura di conciliazione
Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del contratto nazionale e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'art. 47, Parte Prima, Controversie, le parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le parti aziendali.
Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.

Art. 4 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
La RSU di cui all'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 subentra alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituisce l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL
In sede aziendale la RSU è altresì la destinataria dell'informazione, dell'esame congiunto, e della consultazione secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
[…]
A norma dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale si fa rinvio all'Accordo Interconfederale riportato in allegato al CCNL

Art. 5 - Osservatorio Nazionale
Le Parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle sue esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale.
L'Osservatorio avrà sede presso l'Enipg e potrà avvalersi per lo svolgimento delle sue attività del personale e delle strutture dell'Ente.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione (orari, organici) e delle professionalità;
- andamento delle prospettive dell'occupazione;
- applicazione della normativa contrattuale sulla Classificazione Unica;
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni e a eventuali lavori usuranti per le indicazioni previste dalla legge;
- evoluzione del fenomeno del c.d. "telelavoro" al fine di valutare eventuali sviluppi concreti e caratteristiche operative.
Inoltre, nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori disciplinati dal CCNL;
- elaborare, con riferimento alla legge n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture associative.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base delle ricerche effettuate dall'Enipg per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno due volte l'anno.

Art. 6 - Sistema di informazione
Le Parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:

a) Livello nazionale
Annualmente si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alla linea generale dell'andamento economico-produttivo e alle prevedibili implicazioni occupazionali nei seguenti reparti produttivi:
- editoria per la scuola;
- editoria libraria;
- editoria periodica.
Inoltre le stesse Associazioni, in altro incontro annuale da tenersi congiuntamente, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alle linee generali dell'andamento economico-produttivo dell'intero settore di rispettiva competenza, in particolare per quanto riguarda le previsioni di investimento, le prevedibili implicazioni occupazionali.

b) Livello territoriale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite rispettivamente alle aziende grafiche (compresi i comparti ex-cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, riguardanti quantitativamente, per settori di attività, le prospettive produttive, al fine di fornire un quadro indicativo sullo sviluppo produttivo con particolare riferimento all'occupazione, anche avuto riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali informeranno i Sindacati territoriali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le Parti effettueranno l'esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno inoltre fornite in incontri annuali tra le Parti anche a livello regionale.

c) Livello di gruppo
Annualmente nel corso di specifici incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, forniranno alle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, informazioni relative allo stato della occupazione avuto anche riguardo all'applicazione della legge n. 903/1977, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

d) Livello di azienda
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite anche dalle aziende grafiche (compresi i comparti ex-cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, che nel rispettivo settore occupano più di 200 dipendenti, nel corso di un apposito incontro annuale convocato dalla Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata.
A livello di gruppo o di azienda le Parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite annualmente.

Art. 7 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche alla organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i lavoratori saranno oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale e RSU, finalizzati a disciplinarne l'attuazione.

Art. 9 - Istruzione Professionale, Enipg e relativo contributo di assistenza contrattuale
Le Parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonché l'aggiornamento e il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
In questa ottica le Parti, per assecondare il progresso e lo sviluppo della industria grafica e al fine di individuare nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni le esigenze del settore, studieranno e seguiranno l'evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro e del mercato attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali competenti perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale grafica nonché nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica i necessari interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Per il raggiungimento di questi fini sono costituiti l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (Enipg), che provvede allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale del settore, e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione territoriale Comitati provinciali o interprovinciali o regionali le cui funzioni e ruoli verranno disciplinati da appositi statuti e regolamenti.
Fanno parte dell'Enipg e dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali le Organizzazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori del settore grafico. Nell'Enipg e nei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali i Datori di lavoro e i Lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre Associazioni ed Enti interessati comunque a queste problematiche potranno essere rappresentati nell'Organo deliberante dell'Enipg. e in quelli dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali come membri aggiunti con voto consultivo. Sia l'Enipg. che i Comitati provinciali od interprovinciali o regionali saranno presieduti da un membro di parte industriale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'organo deliberante dell'Enipg. sarà composto di 28 membri, quelli dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali saranno composti da un numero di membri non inferiore ad otto e non superiore a quattordici, secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle Organizzazioni nazionali e territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. Nei rispettivi statuti e regolamenti saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione e i poteri del Comitato Esecutivo da costituire in seno all'Enipg. e nei Comitati provinciali od interprovinciali o regionali.
Nell'organismo deliberante dell'Ente e in quelli dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali sia le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori che quelle dei Datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
Per il funzionamento dell'Enipg. e dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali viene istituito un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,10 % della retribuzione, al quale non sono tenute le aziende editoriali. Tale contributo verrà ripartito in ragione di 3/4 ai Comitati provinciali o interprovinciali o regionali e di 1/4 all'Enipg.
I Comitati provinciali o interprovinciali o regionali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dell'Enipg., le modalità del proprio funzionamento […]
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale o interprovinciale o regionale per l'istruzione professionale grafica le competenze a livello territoriale verranno assunte direttamente dall'Enipg. al quale resterà assegnata di conseguenza l'intera aliquota del contributo contrattuale.

Art. 10 - Formazione e aggiornamento professionale
Le Parti nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie grafiche e dei sistemi editoriali richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, convengono di demandare al livello territoriale la individuazione e l'organizzazione di iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
Le attività di cui sopra saranno svolte per le aziende editoriali dagli organismi previsti dall'Accordo Interconfederale 20.1.93 e successive intese (cfr. per l'lntersind Accordo Interconfederale 5.1.90 e successive modificazioni del 22.2.95).
Per le aziende grafiche esse saranno svolte dai Comitati territoriali dell'Enipg., laddove costituiti, e nella individuazione dei progetti da realizzare si terrà conto anche degli studi e delle rilevazioni sui fabbisogni di professionalità realizzati dall'Enipg.
Per la realizzazione delle iniziative ci si avvarrà in via preferenziale delle scuole grafiche riconosciute dall'Enipg. esistenti nel territorio e si ricercherà il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali, destinate alla formazione anche attraverso il coordinamento dei singoli progetti con i progetti quadro predisposti dall'Enipg.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dagli art. 29 e 32, Parte Prima, del presente contratto, secondo la disciplina e le modalità previste dagli articoli stessi.

Art. 12 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

Art. 13 - Assemblee
Fermo restando quanto previsto dagli art. 20 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
[…]

Art. 14 - Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dall'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 (RSU), nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Organizzazione Industriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art. 17 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro si fa rinvio a quanto disposto dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Con riferimento all'art. 54, comma 2 del D.lgs. 626/94 viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali, verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti dell'applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano ed assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall'art. 54 comma 3 del D.lgs. 626/94.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale che svolgono detta attività per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale
In assenza di tale definizione le pause saranno di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Per tutto quanto il D.lgs. 626/94 rinvia all'accordo delle parti sociali e che non è stato disciplinato nel presente articolo, si fa espresso rinvio all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Per quanto riguarda il settore grafico si conviene di affidare all'organismo paritetico di settore - Enipg. e alle sue articolazioni territoriali, laddove costituite, la definizione degli adempimenti che la legge demanda alle parti sociali e che non siano stati compiutamente regolamentati dall'Accordo Interconfederale.
In particolare l'Ente definisce, con riferimento ai processi produttivi del settore, i contenuti dell'informazione e della formazione riguardanti la generalità dei lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza.
Al fine di realizzare quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D.lgs. 626/94 l'Enipg. attua le iniziative idonee all'informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante della sicurezza (RLS), per le aziende fino a 15 dipendenti.
L'Enipg. inoltre, su comunicazione degli organismi paritetici territoriali, tiene il registro dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende grafiche.
Nell'ottica di gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione, i Comitati provinciali dell'Ente sono aditi quale prima istanza di risoluzione delle controversie insorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alle materie sopra indicate le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre all'organismo paritetico ne informa senza ritardo le altre parti interessate.

Art. 18 - Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta della Rappresentanza Sindacale Unitaria che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 20 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Gli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici competenti ai sensi del D. lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e ai sensi del D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 21 - Contratti di formazione lavoro
I contratti di formazione lavoro sono disciplinati dall'art. 16 della legge n. 451/94 e dall'Accordo Interconfederale 31 gennaio 1995 (cfr. per l'lntersind Accordo Interconfederale 5.1.90 e successive modificazioni del 22.2.95).
In relazione a quanto previsto dall'art. 2 lettere a) e b) dell'Accordo Interconfederale citato sono considerate intermedie le professionalità inquadrate nei livelli D/2, D/1 e C/2 della classificazione unica ed elevate le professionalità inquadrate dal livello C/1 in su.
Per quanto riguarda il comparto grafico, in applicazione dell'Accordo Interconfederale in materia e nell'intento di promuovere una formazione uniforme e rispondente alla domanda di professionalità proveniente dal settore, le Parti convengono che la formazione teorica debba essere conforme all'apposito programma predisposto dall'Enipg.
La formazione potrà essere svolta sia in azienda sia presso centri riconosciuti idonei dai Comitati provinciali dell'Ente che hanno il compito di controllare la rispondenza dei corsi al programma Enipg.

Art. 22 - Contratto a tempo determinato
L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
- aumento temporaneo dell'attività produttiva indotto da particolari esigenze del mercato.
Il numero massimo dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a tempo determinato per le ipotesi sopraindicate è pari al 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive fino a 200 dipendenti e al 7% nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti.
Le aziende informeranno mensilmente la RSU sul personale assunto con contratto a termine e sulle motivazioni delle assunzioni.

Art. 24 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali Accordi Interconfederali

Art. 25 - Orario di lavoro
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali e di 6h e 40' giornaliere.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti od uffici e/o per specifiche mansioni.
In applicazione del Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983, denominato Protocollo Scotti, l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Inoltre per i lavoratori giornalieri o su due turni l'orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 26h e 40' pari a 4 giornate.
La riduzione di cui al comma precedente non trova applicazione nei confronti dei lavoratori ai quali si applica il Protocollo d'intesa 20 dicembre 1983.
[…]
Per far fronte alle variazioni di intensità della attività produttiva aziendale, e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato, in regime di flessibilità, anche come media in un arco temporale annuo.
In tal caso, previa comunicazione e valutazione con la Rappresentanza Sindacale Unitaria potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive regimi di orario che prevedono settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale nei limiti dell'orario di legge e settimane con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
[…]
Gli scostamenti dal programma iniziale saranno tempestivamente comunicati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e il riequilibrio dovrà essere riprogrammato non oltre tre mesi dal periodo originariamente previsto.
L'orario normale di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
1° e 2° turno: 40 ore settimanali.
3° turno: 36 ore settimanali.
[…]
Al fine di realizzare una piena utilizzazione degli impianti, in sede aziendale potranno essere concordate articolazioni d'orario atte a saldare i tre turni e quindi a coprire l'arco delle 24 ore.
In tal caso ai lavoratori turnisti che operano su impianti che lavorano su 3 turni giornalieri 24 ore su 24 per l'intero orario settimanale, e ai quali non si applica la Parte Sesta del contratto, vengono riconosciuti quattro giorni annui di riposo retribuito.
Qualora la turnazione su 24 ore venga effettuata per un periodo inferiore all'anno, i suddetti giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti proporzionalmente.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.
[…]
In caso di effettuazione di più turni di lavoro avvicendati il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana.
L'attuazione dei regimi d'orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissata dalla legge 17 ottobre 1967, n. 677 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta in conformità al disposto dell'art. 20, comma 2°, della legge stessa, a mezz'ora.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.

Norma transitoria
Nelle aziende nelle quali siano state già convenute contropartite collegate all'attuazione della flessibilità dell'orario verranno effettuati i necessari assorbimenti al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.

Norma transitoria
Nelle aziende che abbiano già in atto orari di lavoro articolati su tre turni, che coprono l'arco delle 24 ore, le norme eventualmente concordate aziendalmente per disciplinare la materia dovranno essere raccordate con la nuova disciplina contrattuale al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.

Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che in caso di controversia in sede aziendale sulla attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale la materia venga esaminata dalle Organizzazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.

Art. 30 - Portatori di handicap
Le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 38 - Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (e ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre il diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto […]

Art. 41 - Appalti
Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell'azienda.
Tutte le lavorazioni previste dal presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente contratto collettivo di lavoro.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad esempio attraverso attestazione dell'Ispettorato del Lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL
Le aziende comunicheranno periodicamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art. 42 - Lavoro esterno e a domicilio
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
c) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
d) il compenso in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
e) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa, nell'ambito delle otto ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per i lavoratori interni della stessa categoria.
É vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ai propri dipendenti interni.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all'interno della azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro o commessi ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile.

Art. 43 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 44 - Diffusione di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria potrà promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le Parti stipulanti il presente contratto.

Art. 47 - Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la Rappresentanza Sindacale Unitaria dovranno essere deferite alle competenti Organizzazioni territoriali industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni Territoriali Industriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Associazione Nazionale.

Art. 49 - Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi Interconfederali.

Parte seconda - Operai
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Tuttavia nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
[…]

Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi
[…]
É in facoltà dell'Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15° giorno dalla ripresa del lavoro.
[…]

Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri, lavori particolari, attività stagionali, ecc.).
[…]

Art. 9 - Malattia ed infortunio
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a livello inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale livello inferiore.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a livello inferiore.
[…]

Art. 12 - Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale:
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle mancanze sottoelencate, a titolo indicativo, all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 9, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
1. lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2. introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3. recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
6. insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
8. danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9. risse nell'azienda;
[…]

Parte terza - Impiegati
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Tuttavia nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]

Art. 5 - Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 16 - Disciplina del lavoro
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
[…]
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Parte quarta - Quadri
Art. 2 - Trattamento normativo

Al quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di Gruppo A.

Parte quinta - Classificazione professionale unica
Art. 2 - Mobilità e intercambiabilità del personale

Nel duplice intento di valorizzare la professionalità dei lavoratori e di migliorare l'utilizzo delle strutture produttive e la funzionalità degli impianti, è consentita, nell'ambito di servizi o di aree produttive omogenee (composizione, preparazione, stampa e allestimento), la mobilità e l'intercambiabilità del personale nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati nello schema di classificazione unica o in conformità con quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 300/1970.
Forme più ampie di mobilità potranno, peraltro, essere individuate e concordate tra le parti a livello aziendale anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.

Art. 5 - Apprendistato e formazione professionale
La formazione professionale si acquisisce mediante l'apprendistato di mestiere la cui durata, nell'ambito delle varie specializzazioni o lavorazioni grafiche, è la seguente:
- tipografo, stereotipista, stereogalvanotipista, fotoincisore, litografo, rotocalcografo, calcografo e fototipista, serigrafo e fotografo industriale (acquisiscono il livello D/2) 4 anni
- incisore di musica (acquisisce il livello D/2) 4 anni
- legatore allestitore (acquisisce il livello D/2) 3 anni
- fonditore di caratteri (acquisisce il livello D/2) 3 anni

Addetti alle lavorazioni varie:
mettifoglio alle litografiche, alle calcografiche, alle tipografiche, spolveratore, porgifoglio, levafoglio e bronzatore (acquisiscono il livello D/2) 2 anni

Addetti alle lavorazioni cartotecniche (acquisiscono il livello D/2) 2 anni
L'apprendista che abbia effettuato almeno due anni di addestramento in aziende del settore nell'ambito della specializzazione potrà chiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato nel rispettivo livello di acquisizione.
[…]
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, 3° comma, della legge 19/1/1955, n. 25, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Art. 9 - Personale addetto alla bronzatura
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti adatti (tute e cuffie).
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 26, Parte Prima, Norme Generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Art. 11 - Organici
Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame, tra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, delle tipologie produttive, dell'organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla Classificazione professionale unica.

Allegati
Allegato 2 - Norme tecniche speciali del CCNL 9 luglio 1989
Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento

Impiego metalli in polvere
Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme Generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.

Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Art. 3 - Lavorazioni varie
[…]
Alle lavorazioni di immagazzinamento e impacchettatura di caratteri di piombo non potrà essere addetto personale con età inferiore ai 18 anni.

Allegato 11 Organici di macchina.
Le seguenti norme relative agli organici di macchine contenute nei precedenti CCNL vengono in via transitoria riportate in allegato e restano solo un punto di riferimento per il livello tecnologico e per le tipologie produttive esistenti al tempo delle originarie pattuizioni.

Organici per macchine piane.
Ad ogni macchina in funzione sarà adibito un impressore.
Nelle aziende dove esistono macchine di piccolo formato è concesso un raggruppamento di 3 macchine alle quali verranno adibiti un impressore del livello C/1 e gli altri di livello inferiore.
Alle macchine senza mettifoglio automatico di formato superiore a cm. 64 x 88 saranno adibiti un impressore e un apprendista (o tirocinante).
Alle macchine a giro continuo di formato cm. 80 x 120 e oltre saranno adibiti un impressore del livello C/1 e un apprendista che abbia superato il secondo anno di apprendistato (o un tirocinante).

Organici per macchine rotative per lavori diversi dai periodici.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine rotative di tipo comune con piegatrice a pieno funzionamento è il seguente:
a) rotativa doppia a quattro o più colori con copertina e cucitrice, di grande formato, da 24 a 32 pagine:
- 1 capo macchina
- 7 impressori
b) rotativa semplice a quattro o più colori con copertina e cucitrice ed impastatrice, di 24 pagine di qualunque formato:
- 1 capo macchina
- 4 impressori
c) rotativa semplice a quattro colori di 16 pagine:
- 4 impressori
d) rotativa doppia bicolore:
- 4 impressori
e) rotativa semplice a due colori:
- 3 impressori
f) rotativa doppia in nero per 16 lastre:
- 3 impressori
g) rotativa semplice in nero per 8 lastre:
- 3 impressori (funzionando le rotative con doppia uscita del foglio verrà aggiunto un
altro impressore).
Per tutte le macchine rotative e speciali non contemplate nel presente prospetto il numero del personale da adibirsi verrà stabilito in ragione delle particolari esigenze tecniche per il buon funzionamento e la giusta produzione della macchina. Per rotative speciali si intende alludere alle macchine rotative per scatolame, biglietti tranviari, bollette di vendita, ecc.

Organici per macchine per moduli continui.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) rotative tipografiche, litografiche e tipo-litografiche ( con 3 elementi stampa in funzione):
- 2 macchinisti
- per ogni due elementi stampa in più, un ulteriore macchinista
b) platine:
1 platina
- 1 macchinista
2 o 3 platine accoppiate
- 2 macchinisti
oltre 3 platine accoppiate
- 3 macchinisti

Organici per macchine da stampa offset.
Un macchinista non potrà far funzionare più di una macchina contemporaneamente. Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) macchine monocolore:
- macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante (per le macchine del formato 70 x 100 incluso e superiore)
b) macchine bicolore:
- macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante
c) macchine quadricolore:
- 1 capo macchina
- 5 macchinisti
d) macchine a cinque colori:
- 1 capo macchina
- 6 macchinisti
e) macchine a sei colori:
- 1 capo macchinista
- 6 macchinisti

Organici per macchine rotolito.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) macchine 1 bobina - 4 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- 1 capo macchina
- 7 macchinisti
b) macchine 1 bobina - 5 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- 1 capo macchina
- 8 macchinisti
Nel caso in cui le macchine sopra indicate funzionino con due bobine e due uscite si deve prevedere un adeguato aumento di organico.

Organici per macchine per stampa su latta.
- 2 macchinisti
- 2 levafoglio

Organici per macchine a foglio disteso.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) per macchine ad un solo elemento di formato fino al 70 x 100:
- 2 macchinisti
b) per macchine ad un solo elemento di formato superiore al 70 x 100, oppure a due elementi:
- 3 macchinisti

Organici per macchine rotative.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) per macchine a due e a tre elementi:
- 1 capo macchinista
- 3 macchinisti
b) negli stabilimenti ove esista una sola macchina a tre elementi:
- 1 macchinista in più
c) per macchine a più elementi: per i successivi elementi oltre i tre, un macchinista in più per ogni elemento.
Alle rotative munite di apparecchi di perforazione o di altro dispositivo speciale verrà adibito un operaio esclusivamente alla sorveglianza di tali dispositivi.
Alle macchine tiraprove singole per cilindri verranno adibiti macchinisti di livello C/1.

Organici per macchine rotative rotocalco per la stampa dei periodici illustrati.
L' organico delle macchine rotative rotocalco a carta in bobina per la stampa dei periodici illustrati sarà il seguente:
a) Macchine per copertina fino a cm. 70 formato carta.

Capo macchina Macchinisti
5 elementi 1 2
8 elementi 1 4

Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; 1 macchinista in più ove sia in funzione la piegatrice.
b) Macchine fino a cm. 100 formato carta.

Capo macchina Macchinisti
2 o 3 elementi 1 2
4 elementi 1 3
5 elementi 1 3
6 elementi 1 4
7 elementi 1 5
8 elementi 1 6
9 elementi 1 7
10 elementi 1 8
11 elementi 1 9
12 elementi 1 10

Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; 2 macchinisti nel caso di un solo gruppo stellare funzionante.
c) Macchine oltre cm. 100 formato carta.

Capo macchina Macchinisti
2 o 3 elementi 1 3
3 elementi con elemento poney funzionante 1 3
4 elementi 1 3
5 elementi 1 4
6 elementi 1 5
7 elementi 1 6
8 elementi 1 7
9 elementi 1 8
10 elementi 1 9

Due macchinisti al primo gruppo stellare funzionante; un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante oltre il primo; un macchinista in più per macchina funzionante con una piegatrice a doppia uscita.
Nelle macchine rotative fino a 4 elementi compresi prive di dispositivo automatico per la cavezzatura e con velocità superiore ai diecimila giri cilindro ora è aggiunto all'organico un macchinista in aiuto al lavoro di cavezzatura.
Nelle macchine rotative di 5 elementi ed oltre, prive di dispositivo automatico per la cavezzatura, sono aggiunti all'organico uno o due macchinisti in aiuto al lavoro di cavezzatura a seconda che le macchine girino a meno o a più di diecimila giri cilindro ora.
L'aggiunta di macchinisti sopra prevista per le macchine rotative fino a 4 elementi e per quelle di 5 elementi e oltre non sarà più effettuata nel caso in cui esista il dispositivo automatico per la cavezzatura.

Organici per macchine accavallatrici e cucitrici a catena nelle aziende che stampano periodici illustrati.
L'organico delle macchine accavallatrici e cucitrici a catena con inseritori automatici e taglierina tri o quadrilaterale incorporata nelle aziende che stampano periodici illustrati sarà il seguente:
a) Per produzione fino a 68 pagine.

Capo Confezionatori Confezionatori macchina agli inserimenti alla raccolta
1 casella 1 - 1
2 caselle 1 - 1
3 caselle 1 1 1
4 caselle 1 1 1
5 caselle 1 1 2
6 caselle 1 1 2

Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.
b) Per produzione oltre 68 pagine.

Capo Confezionatori Confezionatori macchina agli inserimenti alla raccolta
1 casella 1 - 1
2 caselle 1 1 1
3 caselle 1 1 2
4 caselle 1 2 2
5 caselle 1 2 2
6 caselle 1 3 2
7 caselle 1 3 2
8 caselle 1 3 2

Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.
Un confezionatore in più agli inseritori per ogni uno o due inseritori impegnati con segnature di 48 pagine ed oltre.