Cassazione Penale, Sez. 4, 19 gennaio 2026, n. 1909 - Nessun comportamento abnorme della lavoratrice che sblocca con un legnetto il nastro trasportatore privo di protezione: annullata l’assoluzione del preposto e rinvio per nuovo giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Relatore
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
A.A. nato a C il Omissis
avverso la sentenza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo
Fatto
1. Con sentenza in data 16.10.2024 il Tribunale di Bologna ha assolto A.A. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
1.1. Secondo l'editto accusatorio, lo stesso era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto dagli artt. 81 e 590, commi 2 e 3 cod. pen. in quanto, quale preposto alla sicurezza e responsabile di produzione del reparto lavorazione fresco, nonché responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta Patfrut, Società Cooperativa agricola, aveva cagionato a B.B., dipendente della ditta assunta con la mansione di carrellista, lesioni personali gravi consistite in trauma da schiacciamento di entrambe le mani con ampia ferita profonda ed esposizione ossea e tendinea del primo raggio della mano destra con prognosi di trenta giorni, successivamente prolungati per un totale di n. 70 giorni (fatto avvenuto in Medicina il 16.10.2019); colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza, nonché specificamente nell'aver omesso di segnalare al datore di lavoro ex art. 19, lett. f), D.Lgs. n. 81 del 2008 che il carter di protezione dei rulli del nastro trasportatore era smontato e di non aver richiesto la ricollocazione dello stesso prima che fosse messo in funzione il nastro medesimo.
In particolare la donna era intervenuta con un legnetto sul nastro trasportatore del bunker n. 9 della linea di asciugatura delle cipolle, che si era fermato per accumulo di foglie e sul quale non vi era il carter di protezione dei rulli, e, una volta che il nastro era ripartito, aveva trascinato le mani della lavoratrice nella zona di contatto tra il nastro ed il rullo, così provocandone le lesioni dianzi descritte.
2. Avverso detta sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha proposto appello, formulando due motivi, ovvero deducendo la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla valutazione del comportamento della persona offesa come abnorme.
3. Con provvedimento ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. la Corte d'Appello di Bologna, rilevato che la sentenza di proscioglimento relativa a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa è inappellabile, ha trasmesso il ricorso alla Corte di Cassazione.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica.
Diritto
1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo, è fondato con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
2. Al fine di esaminare l'iter logico-argomentativo seguito dal Tribunale di Bologna e quindi analizzare rispetto a tale impianto motivatorio le censure svolte dall'odierno ricorrente, occorre prendere le mosse dalla vicenda per cui è processo.
Dalla ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, risulta che l'incidente si è verificato nella mattinata del 16 ottobre 2019 presso lo stabilimento della Patfrut Società Cooperativa Agricola con sede in Medicina (Bologna), allorché la dipendente B.B., assunta con mansioni di carrellista, accortasi che il nastro trasportatore era fermo a causa di un accumulo di foglie di cipolla, prendeva l'iniziativa di intervenire manualmente per rimuovere l'ostruzione; a tal fine si serviva di un legnetto ma, in mancanza del carter di protezione che avrebbe dovuto schermare il rullo, il nastro si rimetteva improvvisamente in movimento trascinando con sé le mani della B.B. Le colleghe presenti, sentendo le urla della stessa, azionavano il pulsante di emergenza bloccando l'impianto.
In data 22 novembre l'Asl di Imola effettuava un sopralluogo presso lo stabilimento e dall'esame delle fotografie scattate sul posto si accertava che l'area del rullo era accessibile solo abbassandosi ed infilandosi al di sotto, passando per un pertugio tra il macchinario ed il muro di altezza inferiore ad un metro.
Si accertava altresì che l'assenza del carter era temporanea e legata ad interventi di manutenzione programmata avviata proprio nei giorni del sinistro ed infatti, su segnalazione dell'odierno imputato, si era rilevata l'inefficienza del nastro trasportatore con avviso al manutentore e ne era già stato ordinato uno nuovo, circostanza nota a tutti.
Con riguardo all'organizzazione del lavoro nello stabilimento, emergeva che le mansioni erano definite con precisione, distinguendosi quindi i compiti specifici dei carrellisti, come la B.B., da quelli delle operatrici addette alla cernita da quelli dei manutentori, i quali avevano la responsabilità di intervenire in caso di guasti o blocchi dei macchinari, mentre la supervisione generale spettava ai preposti, ovvero l'odierno imputato, non risultando invece lo stesso, come originariamente contestato, responsabile della produzione e della sicurezza del reparto.
Parimenti dall'organigramma aziendale emergeva che la B.B. non era solo carrellista ma anche lei preposta per la sicurezza nell'area della movimentazione, cosicché la stessa era stata formata non solo come mera lavoratrice ma anche quale soggetto responsabile rispetto agli altri lavoratori, come confermato dalla documentazione prodotta in giudizio attestante la formazione ricevuta che comprendeva anche l'uso dei macchinari.
3. Poste tali premesse in fatto in ordine alla ricostruzione dell'incidente e del ruolo dei soggetti a vario titolo coinvolti, il Tribunale, ritenuti dati certi che il malfunzionamento del nastro era stato segnalato e che l'area in cui si collocava il rullo era difficilmente accessibile e visibile, circostanza questa che ha impedito all'odierno imputato sia di accorgersi della mancanza del carter sia del fatto che la B.B. si era portata proprio nell'area del macchinario, ha ritenuto che la condotta della lavoratrice potesse ritenersi del tutto eccentrica, tanto da interrompere il nesso causale tra eventuali omissioni imputabili al A.A. e l'evento lesivo. Ha quindi qualificato il comportamento della medesima, considerato altresì che la stessa non era solo lavoratrice ma anche preposta, come abnorme, collocandosi quindi del tutto al di fuori del ragionevole prevedibile ed interrompendo così il nesso di causalità necessario per l'integrazione della fattispecie di reato contestata.
Sulla scorta di tale ragionamento il Tribunale concludeva, pertanto, con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
4. La censura su cui si incentra l'odierno ricorso attiene alla ritenuta abnormità della condotta della lavoratrice, giudizio da cui il Tribunale ha tratto l'interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, con la conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità o corresponsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto.
5. La censura proposta, tuttavia, postula una più approfondita analisi dei principi disciplinanti l'attribuzione della responsabilità a titolo di colpa, con riguardo al tema della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai suoi dipendenti.
La c.d. abnormità della condotta del lavoratore negli infortuni sul lavoro consiste, secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ed in particolare di questa Sezione, nella esorbitanza della condotta del lavoratore, il quale agisce ponendo in essere comportamenti che fuoriescono dalla sfera di governo del datore di lavoro, innescando un rischio eccentrico. Tale orientamento ha segnato l'abbandono del criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica del nesso causale tra condotta ed evento, ritenendo rilevante solamente che un simile comportamento determini un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l'evento (in questo senso, ex multis Sez. U, n. 38343 del 24 aprile 2014, Rv. 261106).
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è quindi esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10 gennaio 2018, Rv. 272222J. Sez. 4, n. 7267 del 10 novembre 2009, dep.2010, Rv. 246695).
Si è invero osservato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché il comportamento colposo del lavoratore possa ritenersi abnorme e idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta addebitata al datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (ex multis Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Rv. 281748).
Deve comunque aggiungersi come, in presenza della violazione di una norma antinfortunistica che tuteli il rischio realizzatosi, il comportamento negligente ed imprudente del lavoratore non determina un esonero da responsabilità del datore di lavoro garante della sicurezza (in argomento cfr. Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 273247:"In tema di infortuni sul lavoro, qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro"; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Rv. 250710: "In tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità dì controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli)").
In altri termini, il confine tra esorbitanza della condotta del lavoratore e sfera di rischio governata dal datore di lavoro è comunque segnato dalla regola per cui il datore di lavoro deve farsi carico di neutralizzare i comportamenti imprudenti e negligenti del lavoratore rientranti in un ambito di ragionevole previsione, adottando tutte le cautele necessarie.
In tema di infortuni sul lavoro, infatti, il comportamento imprudente dell'infortunato non interrompe il rapporto di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento prodotto, in quanto la normativa antinfortunistica tutela i lavoratori anche contro eventuali loro atti di imprudenza o distrazione. Al riguardo, questa Corte ha reiteratamente affermato che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente e imprudente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4, n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, Rv. 259321).
Il principio più volte declinato dalla giurisprudenza di legittimità, pur dopo il passaggio da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori chiamati quindi ad attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e ad agire con diligenza, prudenza e perizia, è quindi quello secondo cui il comportamento colposo del lavoratore non può interrompere il nesso causale tra la violazione commessa dal datore di lavoro e l'infortunio sul lavoro,occorso ad un lavoratore.
Si è quindi passati dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (Sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Rv. 236721), che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.
In altri termini, dunque, non può esservi alcun esonero da responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, la cui condotta può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 39489 del 22 settembre 2022, run; Sez. 4, n. 15157 del 28.1.2022, n.m.; Sez. 4, n. 26618 del 18 settembre 2020, n.m.; Sez. 4, n. 5007 dell'1.2.2019, Rv. 275017) oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro (Sez. 4, n. 49900 del 20 novembre 2019, n.m.), oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 20035 del 17 maggio 2022, n.m.; Sez. 4, n. 7188 del 10 gennaio 2018, Rv. 272222).
Ne deriva, secondo la giurisprudenza di legittimità, che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, quando quest'ultimo ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 13040 del -29 marzo 2023, n.m.; Sez. 4, n. 27871 del 20 marzo 2019, Rv. 276242).
Pertanto, una condotta, anche avventata, del lavoratore se realizzata mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocata come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 1588 del 10 ottobre 2001, n.m.); cosicché in caso di incidente originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore (Sez. 4, n. 18059 del 14 aprile 2022, n.m.).
6. Così tracciate le coordinate ermeneutiche disciplinanti la responsabilità del datore di lavoro e la connessa categoria della c.d. abnormità della condotta del lavoratore, la sentenza impugnata non mostra di aver fatto corretta applicazione dei principi dianzi evidenziati con riguardo alla corretta qualificazione del comportamento della lavoratrice.
Ed invero ha ritenuto che la condotta della B.B., la quale al fine di ovviare al blocco del nastro trasportatore a causa di un accumulo di foglie di cipolla, aveva usato un legnetto per rimuovere l'ostruzione che in assenza di carter aveva rimesso in moto il nastro così schiacciandole le mani, fosse da ritenersi imprudente e come tale abnorme.
Non tenendo in alcun conto che detta condotta, posta in essere dalla B.B., nell'adempiere alle sue mansioni di carrellista, si collocava nell'alveo della sfera di rischio governata dal datore di lavoro e non si riferiva ad un rischio eccentrico ed estraneo alle mansioni svolte, così in sostanza equiparando una condotta imprudente ad una condotta abnorme.
Una volta esclusa la ritenuta abnormità della condotta del lavoratore che varrebbe ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta medesima e la responsabilità del datore di lavoro, dovrebbe, pertanto, ritenersi tout court la responsabilità dell'odierno imputato, tenuto in qualità di preposto a promuovere e controllare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative in rapporto all'organizzazione dei dispositivi e delle misure di sicurezza.
7. Ma al di là della fondatezza della censura nei termini dianzi evidenziati, la fattispecie in esame impone un esame più approfondito circa il criterio di attribuzione del reato contestato all'odierno imputato.
8. Va a tal fine rilevato che il reato colposo ha una doppia misura o collocazione sistematica: si parla invero di misura oggettiva (momento in cui si apprezza la tipicità del fatto, dove rileva la violazione della regola cautelare o del dovere di diligenza); e di misura soggettiva della colpa (momento del giudizio di colpevolezza colposa, di verifica circa l'esigibilità del comportamento atteso, in considerazione di fattori situazionali e individuali) presupponendo tale secondo livello di analisi, quello della colpevolezza colposa, un giudizio "individualizzato" o "personalizzato" di responsabilità.
Momento qualificante della misura soggettivo-individualizzante è la valorizzazione di concreti fattori personali situazionali (riferibili al contesto) e individuali (riguardanti le capacità), concomitanti rispetto alla condotta, tali da far ritenere che il soggetto, pur avendo agito in violazione del dovere, non aveva tuttavia il potere di adeguarsi alle aspettative di diligenza rimaste deluse. L'accertamento si sposta, perciò, sull'eventuale sussistenza di elementi "anomali" ai quali si possa attribuire una funzione scusante, quindi di esclusione della colpevolezza, nella misura in cui rendano in concreto "inesigibile" il rispetto del dovere di diligenza.
In altri termini la verifica della colpevolezza dovrebbe consentire di sottoporre a verifica la tenuta dell'ipotesi di colposità del comportamento, già formulata in sede di tipicità soggettiva alla stregua della "figura-modello differenziata" (homo eiusdem professionis et condicionis), e comunque della violazione della regola cautelare individuata come pertinente. Su questo piano ulteriore, si tratta cioè di valorizzare eventuali fattori di distorsione che esulano dalla standardizzazione propria del parametro normativo di riferimento, anche nelle sue versioni più precise in quanto attente a cogliere, nel ricostruire la figura modello e il relativo apparato regolativo, gli elementi di differenziazione tra diversi specifici settori e livelli specialistici di attività.
Tale analisi poggia su acquisizioni consolidate in dottrina e giurisprudenza, secondo cui il reato colposo ha struttura dinamica e la sua ricostruzione dipende dalle variabili del caso concreto. Nelle fattispecie colpose di evento la ricostruzione del "dovere oggettivo di diligenza" passa attraverso un'integrazione dall'esterno dell'elemento colpa: una etero-integrazione normativa. Si tratta, quindi, di individuare le regole di comportamento che si assumono violate in quel dato caso e che, se fossero state osservate, avrebbero reso evitabile l'evento (ex ante) prevedibile.
Questa operazione ricostruttiva può presentare modalità differenziate in funzione dei dati situazionali del caso concreto, delle diverse fonti delle regole cautelari e del loro grado di efficacia probabilistica in ordine all'evitabilità dell'evento (a seconda che garantiscano un tendenziale azzeramento del rischio o soltanto una sua riduzione).
9. Ebbene, alla stregua dei principi dianzi espressi in ordine all'imputazione colposa, non può condividersi, in termini assoluti, la ricostruzione secondo cui l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro passa unicamente attraverso la valutazione del comportamento del lavoratore come eccezionale o aberrante o comunque eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio "garantita" dal datore, cosicché laddove si escluda il comportamento abnorme si debba tout court ritenere la responsabilità del datore di lavoro e di altri garanti reperibili lungo la linea dell'organigramma aziendale o societario; dovendosi invece ritenere che, esclusa la c.d. abnormità, comunque residui un'area in cui la responsabilità del datore di lavoro vada valutata secondo i criteri di imputazione della responsabilità colposa.
Occorre quindi valorizzare, in particolar modo in situazioni limite come quella che ci occupa, l'accertamento della colpa (accanto e dopo, quello della causalità), dovendo quindi essere accertatati non solo i profili oggettivi della responsabilità colposa ("competenza" per il rischio specifico concretizzatosi nell'evento; causalità della condotta; nesso di rischio ed evitabilità dell'evento), ma anche i profili di valutazione dell'autoresponsabilità del lavoratore e dell'affidamento del datore, con un ridimensionamento, sempre declinato con riguardo alla fattispecie concreta, dei caratteri di attribuzione di una responsabilità che altrimenti finisce per essere di tipo eminentemente oggettivo.
10. Con riguardo alla vicenda per cui è processo, pertanto, una volta esclusa la qualificazione della condotta della B.B. come abnorme, il giudice del rinvio dovrà rivalutare la complessiva fattispecie concreta alla luce dei principi evidenziati, tenendo conto del ruolo ricoperto dall'odierno imputato e di quello equiordinato svolto dalla B.B., delle modalità della condotta della medesima (segnatamente del modo in cui si è portata vicino al nastro trasportatore), dei motivi per cui il carter era stato rimosso nonché del contesto aziendale, onde valutare sia il nesso di causalità che l'elemento soggettivo della colpa contestata all'odierno imputato.
11. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio, che tenga conto dei suindicati principi.
Alla stessa demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione fisica. Oscuramento dati sensibili.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2026.
