Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 gennaio 2026, n. 1338 - Esposizione a sostanze nocive e status di vittime del dovere: la Cassazione ribadisce i limiti del riconoscimento



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliera

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso 21972-2023 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrenti -

contro

A.A., B.B., C.C., tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA BAVA;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 792/2023 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/10/2023 R.G.N. 897/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2025 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONÀ, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo, assorbiti i restanti;

udito l'avvocato EMANUELE FEOLA;

udito l'avvocato ANDREA BAVA.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha accolto la domanda proposta dagli odierni controricorrenti, nella qualità di superstiti di D.D., nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, volta a ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere del dante causa (rispettivamente, padre e coniuge di A.A., B.B. e C.C.) con l'accertamento del diritto ai relativi benefici e la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle provvidenze.

1.1. Per quanto in questa sede rileva, la Corte di appello ha ritenuto che la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere fosse imprescrittibile, prescrivendosi, invece, nel termine decennale, le provvidenze consequenziali.

1.2. Ha, quindi, riconosciuto, in relazione a D.D., lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. A tale riguardo, ha argomentato che il de cuius era stato militare della Marina Mercantile, con mansioni di artificiere (svolgendo, precisamente, di volta in volta, compiti di Addetto deposito munizioni, di Capo deposito munizioni e di Capo artificiere), esposto a radiazioni non ionizzanti e ad una sostanza di natura cancerogena, quali il benzene, senza che l'Amministrazione si fosse attivata per prevenire il rischio alla salute che ne derivava, così concretizzandosi una condizione che si collocava "al di fuori" del modo di svolgimento normale dell'attività di servizio.

1.3. Quanto ai benefici, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento dei medicinali, fascia C), all'esenzione dal pagamento del ticket e quello all'assistenza psicologica.

1.4. Ha, poi, condannato il Ministero della Difesa al versamento degli assegni vitalizi non reversibili, rispettivamente di Euro 500,00 e di Euro 1033,00, con decorrenza dal 7 giugno 2008, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione.

2. Avverso la decisione, hanno proposto ricorso i Ministeri, con quattro motivi, poi illustrati con memoria.

2.1. Ha resistito la parte privata con controricorso; ha, poi, depositato memoria.

3. Fissata l'adunanza camerale del 27 marzo 2025, la causa, a seguito di riconvocazione del Collegio, è stata rinviata, per la trattazione, all'udienza pubblica; in prossimità di quest'ultima, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, conformi a quelle indicate in epigrafe. I controricorrenti hanno depositato un'ulteriore memoria.

 

Diritto


4. Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. in relazione al diritto ad essere riconosciuti "vittime del dovere" ovvero "soggetti ad essi equiparati" ed ai relativi diritti consequenziali.

4.1. L'Amministrazione assume la prescrizione del diritto al riconoscimento dello status. La qualità di "vittima del dovere" o di "soggetto ad essa equiparato" costituirebbe il contenuto di un diritto soggettivo, sia pure di natura assistenziale, suscettibile di estinzione per il decorso del tempo e quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; i diritti economici spettanti alle "vittime del dovere" ed ai "soggetti ad esse equiparati" costituirebbero oggetto di un diritto di credito unitario, ancorché periodicamente adempiuto, con il versamento dei singoli ratei; pertanto, decorso il termine di prescrizione decennale, l'intero diritto risulterebbe estinto.

5. Il motivo è infondato.

5.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge" (Cass. nn. 17440 del 2022, 37522 del 2022, 3868 del 2023, e molte altre).

5.2. A tale indirizzo, che il ricorso e la memoria illustrativa non inducono a rimeditare, va data continuità in questa sede.

5.3. Correttamente, la Corte d'Appello ha ritenuto lo status di vittima del dovere e/o di soggetti equiparati imprescrittibile e, invece, prescrittibili i ratei delle provvidenze richieste.

6. Con il secondo motivo -ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, per avere la sentenza impugnata affermato lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere in difetto dei presupposti di legge.

6.1. In particolare, secondo l'Amministrazione ricorrente, la Corte di merito avrebbe riconosciuto lo status in oggetto semplicemente in presenza di una condizione di lavoro insalubre, per non avere il Ministero competente assicurato misure idonee a prevenire la malattia professionale contratta dal de cuius nello svolgimento delle ordinarie mansioni.

7. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

7.1. Si deve dar seguito all'indirizzo consolidatosi a partire dalla sentenza n. 29819 del 2022 con la quale, rivedendo l'orientamento espresso da Cass. n. 4238 del 2019, si è inteso dare continuità ai princìpi di Cass. S.U. n. 21969 del 2017, chiarendo la differenza tra i presupposti per fruire dei benefici per le vittime del dovere e le situazioni fattuali rilevanti, per converso, quali mere cause di servizio.

7.2. In particolare, si è precisato che deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Affinché possa, infatti, ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio dell'evento lesivo ma la sua derivazione da circostanze "straordinarie" ovvero tali da esporre il dipendente a un fattore di rischio maggiore rispetto a quello normale di un particolare compito.

7.3. In questa prospettiva, si è chiarito che l'attribuzione della tutela è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro (tra le tante, con riferimento proprio all'esposizione del lavoratore a sostanze nocive, oltre a Cass. n. 29819 del 2022 cit., cfr. anche Cass. nn. 8957 e 10954 del 2023; Cass. n. 599 del 2024).

7.4. Una diversa opzione interpretativa finirebbe per equiparare la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, con il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c.; in tal modo, annullando la necessaria linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere in modo quasi automatica.

7.5. Viceversa, le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio e quella delle vittime del dovere, devono restare distinte, in ragione della diversità dei presupposti e dei benefici.

7.6. Come argomentato più volte dalla Corte, "particolare" è solo la causa di danno non comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (di recente, Cass. n. 17449 del 2025, in motivazione, con richiamo a Cass. nn. 15978 e 15977 del 2025; Cass. n. 29618 e 17589 del 2024) mentre "generico" è il rischio connesso all'insalubrità ambientale, non suscettibile, perciò, in linea generale, di essere ascritto alle nozioni di cui all'art. 1078, lett. d) e e) del d.p.R. n. 90 del 2010 (T.U. ordinamento militare), invocato anche in sede di discussione orale.

4.6. A tali principi non si è attenuta la Corte di merito che, di contro, ha ravvisato i presupposti di legge in presenza di condizioni lavorative illegittime ma comuni all'intera platea dei lavoratori assegnati alla mansione, con un accertamento della "particolarità" non persuasivo perché meramente apparente, affidato a clausole di mero stile e, dunque, non conforme alle indicazioni di questa Corte.

5. Peraltro, non appaiono applicabili alla presente fattispecie i principi espressi in altre sentenze della Corte (Cass. n. 7409 del 2023; Cass. n. 17017 del 2024), pure richiamate nelle memorie depositate dai controricorrenti.

5.1. Le pronunce invocate riguardano casi di patologie contratte nell'ambito del perimetro di applicazione di cui al combinato disposto degli artt. 603 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e degli artt. 1078 e 1079 del D.P.R. n. 90 del 2010; in particolare, riguardano infermità contratte a causa (o concausa) dell'esposizione e dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o per la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione del materiale bellico; ciò che, invece, non ricorre nella fattispecie di causa sulla base dei dati ricavabili dalla pronuncia impugnata.

5.2. A tale riguardo, deve rilevarsi che l'art. 1079 del D.P.R. n. 90 del 2010 attribuisce "ai soggetti di cui all'articolo 603 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare)" i benefici di cui si controverte quando le particolari condizioni ambientali e operative "ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico" siano la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.

5.3. Nell'interpretare la disposizione in oggetto, questa Corte ha osservato che l'art. 1079 cit. opera una sorta di tipizzazione delle "particolari condizioni ambientali e operative", richieste in generale per l'accesso alle provvidenze in esame, in favore di una selezionata platea di soggetti, per la consapevolezza "del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione (...)" (Cass. n. 7409 del 2023 cit. e successive conformi), correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute.

5.4. In altre parole, una volta che sia acclarata, per soggetti selezionati, l'effettiva esposizione all'uranio impoverito o alle altre sostanze nocive indicate, si presume il nesso causale con la patologia tumorale (Cass. n. 2996 del 2024, punti 12, 13, 14 e 15 del Considerato) e - salva la prova contraria che incombe sull'Amministrazione di un decorso eziologico alternativo della patologia denunciata (Cass. n. 9641 del 2024) - vanno riconosciuti i benefici di legge.

5.5. Nel caso di specie, si esula dal campo di applicazione dell'art. 1079 cit.: in base alla sentenza impugnata, risulta l'esposizione del dante causa a sostanza diversa da quelle ivi specificate; pertanto, difetta la "particolare condizione ambientale e operativa" stabilita per legge.

6. Tutto ciò premesso, va perciò accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri. Le censure di cui al terzo e quarto motivo postulano, infatti, questioni attinenti alla portata della pronuncia di accertamento dei diritti e di condanna nei confronti dei Ministeri convenuti, da rivalutarsi all'esito del nuovo giudizio demandato ai giudici di merito.

6.1. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte territoriale indicata in parte dispositiva.

6.2. Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

7. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti della parte controricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute del dante casa, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte medesima.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti il terzo e il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte controricorrente riportati nella presente sentenza.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025.