Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2026, n. 2693 - Caduta mortale dell'operaio incaricato di recuperare gli attrezzi dal cantiere. L'obbligo di predisporre misure di sicurezza dura fino allo smantellamento definitivo. Nessun comportamento abnorme



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a N il (Omissis),

avverso la sentenza del 17 gennaio 2025 della Corte d'Appello di Napoli;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

udito il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso riportandosi alla memoria già depositata, e chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'Avv. Raffaele Costanzo, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore del ricorrente, che ha illustrato i motivi di doglianza, insistendo nell'accoglimento del ricorso;

 

Fatto


1. Con sentenza del 17 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 24 maggio 2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto A.A. responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen., per aver cagionato per colpa la morte dell'operaio B.B., e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione.

1.1. Più in particolare, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, A.A., legale rappresentante della API Costruzioni Srl e datore di lavoro del B.B., ometteva di dotare di robusto parapetto i lati degli impalcati e delle postazioni poste ad altezza superiore ai due metri.

A causa di tali omissioni il B.B., mentre stava svolgendo un'attività sul castelletto di tiro posto in corrispondenza del secondo piano, metteva un piede sulla sbarra posta verso l'esterno della struttura,la quale, non avendo una funzione di appoggio, cedeva, determinandone la caduta nel vuoto da un'altezza di circa dieci metri, e quindi il decesso.

La Corte di appello, ritenuta la violazione degli artt. 122 e 126 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha escluso che il comportamento del dipendente potesse ritenersi abnorme, e quindi tale da interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento.

Inoltre, e per quanto di interesse, il ribaltamento della decisione non è stato preceduto dalla rinnovazione della prova dichiarativa, poiché ritenuta non necessaria: i giudici territoriali hanno evidenziato come, indiscussa la ricostruzione in fatto dell'intera vicenda, non vi era ragione per procedere alla rinnovazione della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando,in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale quanto alla mancata esclusione del nesso di causa tra condotta ed evento, nonché vizio di motivazione, poiché affetta da travisamento della prova.

Osserva il ricorrente che il B.B. ha tenuto una condotta "autonoma, imprevedibile e priva di qualsiasi collegamento logico e funzionale con l'incarico affidatogli" (p. 2 ricorso).

I lavori, infatti, erano da tempo sospesi e il B.B. era tenuto esclusivamente al recupero del materiale e degli attrezzi edili, al fine di consentire la visita al cantiere di un agente immobiliare per la vendita di un appartamento.

Quindi, di sua iniziativa aveva deciso di compiere un'attività su! castelletto di tiro (peraltro in fase di dismissione e dunque non praticabile), al fine di agganciare - o rimuovere - il fusto contenente il primer dal cavo di sollevamento.

Il comportamento del lavoratore, pertanto, avrebbe dovuto essere considerato abnorme, e quindi tale da interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento.

D'altra parte, in dibattimento è emerso che il B.B., di sua iniziativa, aveva scavalcato il parapetto di circa 120 cm, e si fosse arrampicato sulla diagonale che sosteneva il castelletto, al quale, essendo state rimosse le scale al piano terra, non era possibile accedere altrimenti.

Il recupero delle attrezzature edili avrebbe potuto essere compiuto accedendo alle scale interne dell'edificio e non, invece, al castelletto di tiro, ovvero una "struttura la cui unica funzionalità è quella del trasporto degli attrezzi" (p. 3 ricorso), non certo quella di fungere da appoggio o stazionamento degli operai.

Che il B.B. - sulla cui salma fu rilevato un tasso alcolemico di 0,46 g/l, valutabile per spiegarne il comportamento incongruo - stesse svolgendo le mansioni a lui attribuite è circostanza che non può essere desunta dal semplice fatto che costui utilizzasse i dispositivi di protezione, trattandosi di prescrizione generale imposta a chiunque avesse accesso al cantiere.

Inoltre, la motivazione della sentenza è viziata in quanto non è stato in alcun modo valutato il meccanismo di funzionamento del castelletto, che richiede la necessaria presenza di due lavoratori per il suo azionamento (teste C.C., rispetto alle cui dichiarazioni si denuncia travisamento della prova), e che era destinato esclusivamente alla raccolta dei materiali edili, e non anche a lavori in alta quota o al trasporto di persone.

Ciò è ancor più vero ove si consideri che il castelletto, in fase di dismissione, era ancora sul cantiere non perché utile alle lavorazioni ma perché la rimozione dell'argano, a causa del suo peso, richiedeva la disponibilità di un mezzo particolare.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale si è sottratta al dovere, su di lei incombente, di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in dibattimento.

Tanto si imponeva avuto riguardo alla diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi C.C. e D.D., nonché dell'ing. E.E. (consulente della difesa), poiché oggetto di travisamento.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.

 

Diritto


1. Il ricorso è infondato.

2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 20 giugno 2011, i lavori di ristrutturazione commissionati alla API Costruzioni Srl erano sospesi (poiché quasi ultimati), ed il cantiere a Caserta, di cui la società era custode, era stato chiuso.

A.A., legale rappresentante della menzionata società e datore di lavoro, aveva incaricato l'operaio B.B. di recuperare alcuni attrezzi e materiali, e di presenziare sul cantiere per consentire l'accesso di alcuni agenti immobiliari, per la vendita di un appartamento.

Nel pomeriggio era inoltre previsto il passaggio del furgone della società, per riprendere il B.B. e caricare gli attrezzi ed il materiale, tra cui il fusto contenente il primer bituminoso (pp. 8-9 sentenza del Tribunale).

Per recuperare il materiale il B.B., scavalcato il parapetto, era salito sul castelletto di tiro e si era sporto per adoperare il montacarichi: in quel frangente perdeva l'equilibrio, precipitando al suolo da un'altezza di circa 10 metri, e perdendo la vita a causa delle lesioni riportate.

All'imputato è stata addebitata, a titolo di colpa specifica, la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro per non aver dotato i lati degli impalcati e delle postazioni ad altezza superiore a due metri da terra, di forme di protezione dalla caduta accidentale.

2.1. Il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi in via pregiudiziale, è infondato.

Costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudice di appello che procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti ad una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 2, n. 46834 del 24/10/2024, De Cicco, non mass.; Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860 - 01; Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, Casoppero, Rv. 285826 -01).

Conseguentemente, è stato altresì affermato che non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora la riforma della sentenza assolutoria di primo grado si fondi sulla valorizzazione di una prova ritenuta inutilizzabile in primo grado, essendo l'obbligo relativo alle ipotesi in cui il ribaltamento si fondi sulla diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (Sez. 2, n. 49984 del 16/11/2023, Bonzo, Rv. 285618 - 01; Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860 - 01; Sez. 5, n. 17782 del 30/01/2019, Minini, Rv. 276764 - 01).

Va anche precisato che i motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa sono, oltre quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, anche tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle sole risultanze delle prove dichiarative (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01).

2.1.1. Nel caso in esame, come emerge chiaramente dalla lettura della pronuncia impugnata, la Corte di appello si è espressamente attenuta alla ricostruzione in fatto compiuta dal Tribunale e ha riformato la sentenza di primo grado perché, valutando lo stesso materiale probatorio, ne ha semplicemente tratto conseguenze diverse in punto di diritto (pp. 2 e ss. sentenza).

Il Tribunale, infatti, aveva escluso l'esistenza del nesso tra condotta ed evento, a causa del comportamento del lavoratore.

La Corte territoriale, invece, accogliendo il motivo di appello, ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto erronea applicazione di consolidati insegnamenti giurisprudenziali, e della disciplina relativa alle cautele necessarie per i lavori in quota.

L'overturning sfavorevole, quindi, è fondato su di una valutazione critica delle motivazioni fornite dal primo giudice, in quanto la Corte territoriale ha sostanzialmente posto rimedio all'errore di diritto contenuto nella sentenza appellata, senza metterne in discussione le premesse fattuali; in altre parole, ha dato una diversa valutazione giuridica a circostanze di fatto non controverse, poiché fondate sulle stesse prove offerte dall'imputato (ad es., p. 5 sentenza impugnata, in relazione alla ricostruzione dell'infortunio ad opera del consulente di parte).

Diversa valutazione che, non dipendendo dalla modalità di assunzione della prova, non determina alcuna violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112, in motivazione).

2.2. Il primo motivo, con cui si deduce sotto diversi profili l'abnormità della condotta del lavoratore, è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; Sez. 4, n. 27871 del 20/3/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01).

Non è questo, all'evidenza, il caso di specie: al momento dell'infortunio il B.B. stava svolgendo i compiti assegnatigli dall'imputato, nella veste di datore, e la situazione non rivestiva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti dalla giurisprudenza per l'interruzione del nesso di causalità: il ricorrente incaricò infatti il lavoratore proprio di recuperare del materiale e degli attrezzi di lavoro dal cantiere, che i giudici di merito hanno individuato appunto nel fusto contenente il primer, che cadde al suolo insieme al B.B.

La Corte di appello, quindi, riformando la contraria decisione del Tribunale, ha fatto corretta applicazione di tali principi, non valorizzando solo l'utilizzo dei dispositivi di protezione (come si afferma in ricorso: pp. 3 - 4), ma ponendo in diretta correlazione l'incarico ricevuto e l'attività in corso al momento della caduta (p. 4 sentenza impugnata), fermo restando che lo stesso Tribunale aveva evidenziato che nei cantieri il B.B. si occupava proprio della posa dell'isolante sulle coperture (p. 8 sentenza di primo grado).

In ogni caso, l'obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del garantito (su cui pure si sofferma il ricorso), ché anzi nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, esso è conformato anche sulla assunzione implicita della ordinaria occorrenza di tale comportamento.

Comportamento che, per quanto imprudente, non ha attivato un rischio eccentrico, non governato dal titolare della posizione di garanzia.

D'altra parte, il principio secondo il quale perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, Simeone, cit.; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321 - 01, in un caso in cui è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro per non aver predisposto un'idonea impalcatura o comunque delle protezioni relative al rischio connesso alle lavorazioni in quota).

Nella specie, per quanto poco sopra evidenziato, il datore mancò di approntare i presidi di sicurezza funzionali proprio a governare il rischio del comportamento imprudente del lavoratore: la Corte di appello ha infatti evidenziato le gravi carenze che la struttura presentava in riferimento alla prevenzione dei rischi di caduta, in particolare in corrispondenza del secondo piano da cui il lavoratore è caduto (p. 5 sentenza ricorsa).

2.2.1. Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello (p. 4 sentenza), deve inoltre ritenersi del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata in ricorso (p. 2) che i lavori fossero sospesi ed in fase di ultimazione.

L'obbligo di predisporre le opere idonee ad evitare infortuni nel cantiere perdura finché questo sia in atto con imminenza del pericolo e quindi, sussiste anche quando i lavori siano sospesi - come nella specie - e comunque, fino al definitivo smantellamento (Sez. 4, n. 8004 del 31/05/1994, Cadedoli, Rv. 199686 - 01; più in generale, in relazione agli infortuni avvenuti nei momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro, Sez. 4, n. 42501 del 25/06/2013, Dall'Olio, Rv. 258239 - 01; Sez. 4, n. 2989 del 26/02/1992, Pampirio, Rv. 189650 - 01).

In altre parole, l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro prescinde dalla attualità delle lavorazioni.

2.2.2. Non sembra al Collegio che una diversa conclusione possa discendere dal rilievo, al momento dell'esame autoptico, del tasso alcolemico (0,46 g/l).

Lo stato di ebbrezza, anche ove provato, non vale ad escludere la responsabilità del A.A. venendo in rilievo un comportamento imprudente del lavoratore riconducibile all'area di rischio governata dal datore di lavoro.

Invero, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è un'evenienza prevedibile, che non elide il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'infortunio occorso (cfr., anche per una ricognizione dei riferimenti normativi, Sez. 4, n. 38129 del 13/06/2013, De Luca, Rv. 256417 - 01, in un caso in cui il lavoratore, in condizioni di ubriachezza, cadeva in una vasca; conf., Sez. 4, n. 33567 del 6/07/2022, Santoro, non mass.).

D'altra parte, prima di poter affermare la natura concausale di tale condizione soggettiva rispetto all'infortunio è necessario accertare che essa si sia posta in correlazione con l'evento prodottosi, non essendo sufficiente ipotizzarlo in via congetturale (così, Sez. 4, n. 29172 del 20/07/2007, Ciccarese, non mass., richiamata).

2.2.3. Lamenta infine il ricorrente l'improprio richiamo all'art. 122 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, poiché il castelletto, in fase di dismissione e per il cui funzionamento era di regola prevista la presenza di due operai (p. 12 sentenza del Tribunale), era destinato allo spostamento dei materiali e non anche al compimento di lavori in quota o al trasporto di persone.

Per questo profilo la Corte ha correttamente evidenziato che ciò che rileva non è la definizione formale della struttura, ma piuttosto che le lavorazioni rientrino nelle specifiche previsioni che impongono l'adozione di presidi antinfortunistici, poiché poste ad altezza maggiore di due metri.

Per "lavoro in quota", ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve intendersi infatti ogni attività che si svolga ad oltre due metri da un piano stabile, pur se il lavoratore operi su superfici piane e contenute da parapetti, ogniqualvolta sussista il rischio di caduta per la conformazione della struttura o di una sua parte (Sez. 4, n. 5128 del 23/11/2021, dep. 2022, Carotenuto, Rv. 282600 - 01); rischio ben messo in evidenza dalla Corte di appello (p. 5 sentenza impugnata), e sul quale il ricorso omette ogni critica, limitandosi a sostenere che il castelletto fosse in fase di dismissione.

Quale sia l'ampiezza della nozione di lavoro in quota lo si ricava anche dalla individuazione delle opere di contenimento dal rischio di caduta, ovvero non solo "adeguate impalcature o ponteggi" ma anche "idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare" quel pericolo.

Presente la fonte di pericolo, il garante deve attivarsi adottando le misure prescritte e mantenendole fino alla completa cessazione dell'attività: l'esigenza di neutralizzare i rischi correlati alla lavorazione in quota non viene meno per il sol fatto che le attività siano sospese, e che il lavoratore si trovi in quota per altre ragioni, ovvero per il recupero del materiale - pur eseguito in maniera incauta, e senza l'aiuto di altro operaio - peraltro come richiestogli dal A.A.

È stato infatti affermato, e va qui ribadito, che il datore di lavoro deve approntare un ponteggio al fine di prevenire il rischio di caduta di "persone o cose", con la conseguenza che egli è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore caduto, anche qualora lo stesso si trovasse in quota per ragioni non inerenti allo svolgimento di tali lavorazioni (Sez. 4, n. 21517 del 09/02/2021, Marchesotti, Rv. 281245 - 01, che ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni da caduta occorse a due lavoratori, i quali si erano portati sulla sommità della struttura ove erano svolte delle lavorazioni, l'uno per riprendere la borsa degli attrezzi, e l'altro per verificare cosa stesse facendo il collega).

2.2.4. Infine, oltre ad essere meramente assertivo, il riferimento alla imprevedibilità di un uso improprio del castelletto si pone in contrasto con il principio per cui l'accertamento della prevedibilità dell'evento va compiuto in relazione alla possibilità che un evento dannoso - appartenente, come nella specie, alla classe di eventi che la regola cautelare violata intende prevenire - possa verificarsi, e non secondo i diversi e più rigorosi criteri che attengono a distinti profili dell'addebito colposo, quali ad esempio l'accertamento della causalità.

D'altra parte, l'adempimento degli obblighi prevenzionistici in materia di sicurezza sul lavoro, avendo ad oggetto la tutela della salute dei lavoratori, impone al datore l'adozione del massimo grado di diligenza e di perizia, così da annoverare "fra gli eventi prevedibili anche quelli meramente possibili", come quello verificatosi (così, in motivazione, Sez. 4, n. 27186 del 10/01/2019, D'Ottavio, Rv. 276703 - 01).

Né il ricorrente si confronta con il principio per cui la prevedibilità dell'evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni (come si pretende di fare evocando un accadimento nelle sue specifiche articolazioni), ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello poi verificatosi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106 - 01).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
 


P.Q.M.
 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2026.