Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2026, n. 4284 - Infortunio del lavoratore di impresa appaltatrice durante il carico di bitume ad alta temperatura. Responsabilità del direttore di stabilimento e RSPP per omessa individuazione e gestione del rischio


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. BELLINI Ugo - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore

Dott. MARI Attilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a R il (Omissis)

avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Olga Mignolo, che si è riportata alle conclusioni scritte e ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avv. Massimo Pellicciotta del foro di Milano, in difesa di A.A., che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. e ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena nei confronti di A.A. in relazione al reato di cui agli artt. 113, 590, co. 1, 2 e 3, 583 comma 2 n. 1 cod. pen. per avere cagionato ad B.B., autotrasportatore, lesioni personali gravissime dalle quali derivava una malattia "certamente insanabile", in cooperazione colposa con C.C., che ha definito separatamente la propria posizione, nella qualità di procuratore speciale, delegato alla sicurezza nonché RSPP e Direttore dello stabilimento (Omissis), esercente attività di rigenerazione di oli lubrificanti minerali usati, omettendo di valutare, nella stesura del DVR, il rischio specifico consistente nella possibilità che durante le fasi di carico di bitume liquido ad alte temperature, questo fuoriuscisse dalle apposite bocche poste sulla parte superiore della cisterna. In particolare, il dipendente della Nuova Anco Srl, di cui era legale rappresentante la C.C., con mansioni di autotrasportatore di merci pericolose, si infortunava durante le operazioni di carico di un'autocisterna, venendo investito da bitume liquido alla temperatura di 180 gradi, fuoriuscito a forte pressione dalla botola "a passo d'uomo" posta sulla parte superiore della cisterna in prossimità della quale il lavoratore si trovava per vigilare sulle dette operazioni.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del A.A. articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale, respinta l'eccezione difensiva con cui si era rilevata la mancanza grafica della motivazione di primo grado, che presentava un ampio spazio bianco, ha ritenuto di poter ricostruire la motivazione dal complessivo percorso logico giuridico, a dispetto dei principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile dei provvedimenti giurisdizionali. A ciò si aggiunge che la parte mancante rendeva incomprensibile uno degli snodi valutativi di maggiore rilievo, in quanto concernente il processo valutativo del rischio, caposaldo dell'accusa mossa al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento al ruolo ricoperto dal ricorrente. A.A. non è, infatti, datore di lavoro ma "sotto-ordinato e gregario", procuratore speciale delegato alla sicurezza nonché RSPP e Direttore dello Stabilimento Viscolube Srl, esercente attività di rigenerazione di olii lubrificanti di minerali usati.

Secondo l'originaria impostazione accusatoria era contestata al A.A. la responsabilità per colpa nell'incidente occorso al lavoratore, dipendente della ditta subappaltatrice Nuova Anco Srl di C.C. (la cui posizione è stata definita separatamente): a) per avere omesso di cooperare all'attivazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi alle operazioni di carico del materiale dalla cisterna della Nuova Anco; b) per avere omesso di valutare, nella stesura del D.V.R., il rischio specifico consistente nella possibilità, che durante le operazioni di carico, potesse verificarsi una fuoriuscita di bitume. A C.C., datore di lavoro dell'infortunato, era stato contestato un ulteriore profilo di colpa a titolo individuale, ossia l'avere fornito al dipendente un mezzo non conforme ai requisiti di idoneità previsti in materia di sicurezza, non provvedendo alla bonifica interna della cisterna, in modo da evitare che all'interno vi fosse acqua o condensa, sostanze idonee ad innescare una reazione esotermica con repentina fuoriuscita di bitume liquido.

La Corte di appello di Milano ha espunto dagli addebiti mossi al A.A. quello relativo alla stesura del DVR che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 81/2008, compete in via esclusiva al datore di lavoro. Da ciò discende che le sentenze di merito non possono essere definite "conformi" e residuerebbe, in capo al ricorrente, solo il profilo di colpa afferente al difetto di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi all'attività lavorativa. La Corte territoriale, riproducendo le conclusioni dei consulenti tecnici, ha ritenuto che la causa dell'incidente sia da ricollegare alla presenza, nella parte alta del serbatoio dell'autocisterna, di condensa che, a contatto con il bitume, ha determinato una reazione esotermica. La stessa Corte di appello ha dato atto che nel DVR erano previste diverse misure di prevenzione: 1) la preventiva bonifica del serbatoio nell'autocisterna da parte della ditta appaltatrice Nuova Anco che doveva essere attestata dall'autotrasportatore, compilando e sottoscrivendo la scheda di movimentazione; b) l'ispezione della cisterna prima del carico, per verificare l'assenza di prodotti inquinanti; c) l'apertura della valvola di fondo e dei punti di scarico dell'autocisterna a cura dell'operatore di terra, dipendente della Treci Service. Nel caso di specie le prescrizioni sub a) e b) erano state rispettate; quella di cui alla lettera c) era ritenuta superflua poiché le valvole erano occluse dalla presenza di bitume risalente a precedenti trasporti, solidificatosi. Il DVR prevedeva, dunque, regole di cooperazione da parte delle ditte Nuova Anco e Treci Service mentre la Viscolube assumeva, all'evidenza, il ruolo di semplice committente.

Quanto detto, in tesi difensiva, introduce il tema dell'affidamento che, nell'ambito di attività svolte in collegamento operativo o in cooperazione, permette a ciascun agente di confidare che il comportamento di altri sia conforme all'osservanza delle ordinarie regole di diligenza, prudenza e perizia. Nel caso in esame solo l'autista della Nuova Anco poteva certificare l'oggetto del precedente trasporto e l'avvenuta bonifica dell'autocisterna e solo l'operatore di terra era deputato alla esecuzione delle ispezioni all'interno del serbatorio mediante l'apertura delle valvole di scarico. Da ciò discende che al ricorrente non possono essere mossi rimproveri proprio in virtù del rigore operativo scandito dalle specifiche disposizioni elaborate in tema di prevenzione.

Evidenzia, ancora, il ricorrente che a fronte dei numerosi carichi effettuati negli anni, senza che mai si verificasse un incidente del genere, non vi era ragione di proporre una modifica del DVR. Sotto tale profilo deduce, dunque, la carenza della motivazione rilevando che ove il mezzo fornito all'autotrasportatore fosse stato idoneo, come previsto, l'evento, ricollegabile solo ed esclusivamente alla violazione del DVR, non si sarebbe verificato.

Si assume poi la erroneità del riferimento operato in sentenza alla intervenuta modifica del DVR che non è dipesa da una rivalutazione del rischio da parte di Viscolube Srl e per essa dal datore di lavoro, ma dal recepimento di una indicazione dell'ATS a cui la ditta ha dovuto dare applicazione e che, in realtà, non elimina il rischio dato che si prevede, comunque, che l'autotrasportatore si rechi, a più riprese, sulla sommità dell'autocisterna, proprio dove si potrebbe formare la condensa, con la conseguenza che il rischio di una reazione esotermica non è escluso e la sua prevenibilità rimane garantita esclusivamente dalla bonifica del serbatoio, come era già previsto nel precedente DVR.

3. All'udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe.

 

Diritto


1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso in quanto reitera censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con la motivazione posta dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto.

Con congrui richiami giurisprudenziali è stato affermato che la mancanza di motivazione, anche assoluta, non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado.

È principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità che il giudice di appello ben può provvedere a redigere, se del caso, anche integralmente, la motivazione mancante in virtù della piena cognizione e valutazione che caratterizzano il giudizio di secondo grado (Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273636; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735).

Nel caso in esame la Corte territoriale, a fronte di una "frase monca" ha colmato la lacuna motivazionale della sentenza di primo grado, in virtù dei pieni poteri di cognizione, mediante un percorso logico argomentativo non manifestamente illogico e frutto della valutazione complessiva della sentenza pronunciata dal Tribunale.

2. Il secondo motivo è infondato.

La Corte territoriale, ha premesso che Viscolube Srl aveva affidato con contratto di appalto, il servizio di trasporto dei propri prodotti a Testani Srl che, a sua volta, aveva stipulato un contratto di servizi di trasporto con il Consorzio CAF, di cui la Nuova Anco Srl, materiale esecutrice e datrice di lavoro dell'infortunato, era uno dei soci. Le attività di carico del bitume, all'interno delle autocisterne che giungevano nello stabilimento erano state affidata da Viscolube alla Treci Service Srl Le sentenze di merito hanno ricostruito gli accadimenti attraverso le dichiarazioni rese dall'autotrasportatore rimasto ferito. Questi ha riferito che, giunto presso lo stabilimento, dopo avere esibito i documenti relativi al mezzo e quelli personali, aveva indossato i dispositivi di protezione e come da prassi era salito sulla cisterna e verificato che la stessa fosse pulita, anche da umidità, mediante ispezione visiva. Aveva compilato il certificato denominato "scheda movimentazione automezzi oli lubrificanti sfusi in uscita" e fornito indicazioni sul materiale precedentemente trasportato. Il mezzo veniva, dunque, pesato per accertare che la cisterna fosse vuota e di seguito si procedeva alla compilazione della documentazione.

La Corte territoriale ha posto l'accento sulla circostanza che, secondo quanto riferito dalla persona offesa, nessun altro, a parte lui, aveva effettuato la verifica né venivano aperte le valvole di scarico, poste nella parte inferiore della cisterna. Ciò in quanto, essendo la cisterna adibita esclusivamente al trasporto di bitume, la solidificazione del materiale, una volta raffreddato, le aveva inevitabilmente "sigillate". Per lo stesso motivo non era possibile bonificare il mezzo mediante lavaggio. L'autotrasportatore negava di avere compilato il certificato in cui attestava l'idoneità della cisterna, barrando la casella dell'avvenuto lavaggio della stessa. Il B.B. spiegava che, dopo essere salito sulla cisterna, aveva agganciato il bocchettone da cui fuoriusciva il bitume - prelevato dai serbatoi della Viscolube – alla botola della cisterna che veniva sigillata con una guaina, in modo da evitare che il prodotto potesse schizzare e a questo punto veniva azionata la pompa. A metà delle operazioni, tuttavia, l'autotrasportatore avvisava l'operatore "a terra" che non fuoriusciva più bitume e veniva informato che bisognava cambiare il serbatoio poiché quello dal quale stavano attingendo era vuoto.

Alla ripresa delle operazioni si verificava quella che la persona offesa definiva una "esplosione" che determinava la fuoriuscita di viscoflex, ad altissime temperature, che lo investiva provocandogli lesioni.

Quanto alle cause della "esplosione" la Corte territoriale faceva propria l'ipotesi elaborata dai funzionari dell'ATS nonché dal consulente del pubblico ministero secondo i quali la presenza di acqua o condensa nella parte alta della cisterna, venendo a contatto con l'alta temperatura del bitume, innescava una reazione esotermica che determinava la fuoriuscita del materiale dalla cisterna.

La Corte territoriale, respingendo gli argomenti difensivi in punto di affermazione della responsabilità del A.A., rilevava che l'imputato rivestiva le qualifiche di direttore dello stabilimento, delegato alla sicurezza del lavoro nonché RSPP e in tali ruoli egli aveva l'obbligo di segnalare situazioni di rischio non valutate e non previste nel DVR.

Sul punto le sentenze di merito, facendo buon governo dei principi sanciti in subiecta materia hanno affermato che in tema di prevenzione degli infortuni, ai fini della individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, come nel caso in esame, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio che è riconducibile alla sfera gestionale del direttore dello stabilimento, con delega in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cui spetta l'individuazione delle indicazioni necessarie per ovviare a eventuali criticità presenti all'interno dello stabilimento che possano compromettere la sicurezza o la salute dei lavoratori (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261113; Sez. 4, n. 18409 del 28/03/2018, Rv. 272802-01 Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Rv. 269972-01).

Il ricorrente, agli argomenti spesi dalla Corte territoriale, oppone, ribadendo quanto già lamentato con l'atto di appello, di non essere il datore di lavoro e che l'unica misura di sicurezza era quella di acquisire la certificazione da parte dell'autotrasportatore relativamente al precedente carico effettuato e alle avvenute operazioni di bonifica della cisterna, trattandosi di informazioni che non potevano essere nella disponibilità di Viscolube, non mancando di sottolineare che, anche l'apertura delle valvole poste sul fondo della cisterna non avrebbe consentito di accertare la presenza di condensa, che si forma nella parte alta della stessa, difficilmente visibile anche con l'impiego di una torcia.

Le allegazioni difensive non tengono conto degli argomenti spesi dalle pronunce di merito che, motivatamente e congruamente, hanno fatto applicazione del principio secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni, le omissioni o le carenza del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro, non esonerano da responsabilità per le lesioni occorse ai lavoratori, gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione della esistenza di un rischio, impone loro, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure atte a rimuoverlo (Sez. 4, n. 24452 del 19/03/2015, Rv. 263726-01 che, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose occorse a un operaio pronunciata nei confronti del direttore di stabilimento, delegato dal datore di lavoro in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, non avendo egli provveduto né a spiegare i rischi collegati a una determinata attività né adottato le procedure di sicurezza adeguate, pur essendo perfettamente a conoscenza del rischio lavorativo connesso a detta attività).

Le sentenze di merito, concordemente, hanno sottolineato che A.A., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione aveva l'obbligo di individuare i rischi connessi all'attività lavorativa, fornendo le necessarie indicazioni atte a risolverli con la conseguenza che in tale veste egli era chiamato a rispondere degli eventi verificatisi in conseguenza della violazione di tale dovere (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275279-01).

A tale proposito deve essere respinto l'argomento secondo cui le sentenze di merito non sarebbero conformi in quanto la Corte di appello avrebbe modificato l'assetto accusatorio escludendo in capo al ricorrente, proprio in virtù della assenza della qualifica di datore di lavoro, l'addebito relativo alla carenza del DVR. A pag. 11 della sentenza di secondo grado la Corte territoriale, utilizzando una proposizione concessiva-ipotetica, ha rilevato che "anche volendo escludere la fondatezza dell'addebito relativo alla carenza del DVR, la penale responsabilità dell'odierno appellante andrebbe, comunque, affermata per la fondatezza del primo addebito che riguarda proprio l'omessa promozione e la conseguente adozione di misure volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio di una repentina fuoriuscita incandescente dalla cisterna e la conseguente esposizione degli autisti al pericolo di rimanere gravemente ustionati".

D'altra parte appare evidente dalla lettura delle sentenze che il concetto di "carenza" espresso con riferimento al DVR non è inteso in senso assoluto ma si riferisce alla generica previsione del rischio in esame al quale il DVR aveva ritenuto di ovviare trasferendolo sulle ditte subappaltatrici: per un verso con la produzione documentale compilata dall'autotrasportatore che aveva il compito di indicare l'ultimo carico effettuato e certificare l'avvenuta bonifica della cisterna mediante il relativo lavaggio; per altro verso, mediante una ispezione visiva da parte dell'autotrasportatore, del bocchettone di carico. Ciò benché il consulente abbia precisato che la presenza di eventuale condensa formatasi in prossimità del "bocchettone" posto sul mezzo, all'interno del quale erano stati già riversati 28.000 litri di viscoflex, prima che l'operazione venisse interrotta a causa dello svuotamento del serbatoio per poi riprendere in un secondo momento, non poteva essere percepita neppure con l'impiego di una torcia.

La funzione meramente enunciativa e astratta del contenuto di valutazione dei rischi si ricava, altresì, dalla circostanza che, anticipando il rischio di una non corretta manutenzione della cisterna in capo all'autotrasportatore, non veniva neppure considerata la possibilità che la ispezione della valvola di scolo della cisterna da parte del personale a terra, dipendente di altra società, rimanesse – come è avvenuto nel caso in esame – sostanzialmente preclusa proprio in ragione della viscosità del prodotto che veniva somministrato dalla Viscolube.

La Corte territoriale ha affermato, invece, con motivazione logica e coerente con le emergenze acquisite, che il rischio di "esplosione" era strettamente collegato alla erogazione del bitume da parte della Viscolube. Tale rischio non era previsto nel DVR, né individuato né, ancora, era stata promossa l'adozione di misure volte a eliminare o ridurre al minimo il verificarsi di una repentina fuoriuscita del bitume, con conseguente esposizione degli autisti che, proprio in virtù di tale carenza, stazionavano sull'autocisterna anche durante le fasi di carico e non solo nella fase di aggancio e sgancio del braccio di carico.

La motivazione della sentenza impugnata si è conformata pienamente alla giurisprudenza di legittimità, che in questa sede, si intende ribadire, secondo la quale il datore di lavoro e con esso il responsabile della sicurezza "ha l'obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e a sicurezza dei lavoratori" (sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253-01; n. 27295 del 2/12/2016, Furlan, Rv. 270355-01).

4. L'argomento difensivo secondo cui l'inserimento della misura disposta dall'ATP non eliminerebbe il rischio di un evento infortunistico del tipo verificatosi poiché l'autotrasportatore, quantomeno all'inizio e alla fine delle operazioni di carico, sarebbe comunque presente sulla cisterna, non tiene conto degli argomenti spesi dai giudici di merito.

A pag. 11 della sentenza impugnata si afferma che la presenza dell'autista sulla cisterna, in seguito alla suddetta modifica del DVR disposta dall'ATP, è prevista solo prima e dopo l'erogazione, rispettivamente per l'aggancio e lo sgancio del braccio di carico, ossia in due momenti in cui non vi è fuoriuscita di materiale e il rischio per l'incolumità dell'operatore, è del tutto assente o, comunque, fortemente ridotto rispetto alla fase della erogazione in senso stretto.

Si tratta di un aspetto ritenuto estremamente significativo ove si consideri che l'infortunio in esame si è verificato proprio durante l'erogazione del bitume, non appena il materiale, dopo il cambio del serbatoio il cui contenuto si era esaurito, aveva ripreso a essere pompato all'interno dell'autocisterna. Da ciò la Corte territoriale ha desunto, alla stregua del primo giudice, tramite un giudizio controfattuale ipotetico che non merita censure, che la misura di sicurezza dell'allontanamento dell'autista dal luogo in cui avveniva l'erogazione, avrebbe scongiurato, con apprezzabile probabilità, l'evento dannoso.

Il giudizio espresso dalla Corte territoriale appare congruo e non manifestamente illogico tenuto conto della accertata prevedibilità dell'evento.

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, infatti, il controllo visivo non avrebbe potuto garantire l'assenza di elementi estranei, quali acqua, condensa, o altri inquinanti, idonei a determinare l'esplosione una volta immesso il bitume ad alte temperature sicché l'unica misura di sicurezza idonea ad evitare l'evento sarebbe stata proprio quella omessa dall'imputato.

Per il resto rimangono precluse a questa Corte tanto la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata quanto l'autonoma adozione di nuovi o alternativi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Da ultimo, va detto che l'argomento difensivo secondo cui l'applicazione del DVR aveva sin lì consentito di garantire la sicurezza dei lavoratori costituisce elemento del tutto neutro atteso che la episodicità dell'evento lesivo non è certo dimostrativa della imprevedibilità dello stesso.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 52, co. 2 D.Lgs. n. 196/2003, dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2026.