Cassazione Penale, Sez. 5, 03 febbraio 2026, n. 4615 - Caduta di montanti in acciaio nella fase di sgancio: obbligo di valutare il rischio nella singola fase lavorativa ed esclusione dell’abnormità della condotta del lavoratore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da:
Dott. FERRANTI Donatella - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - consigliere
Dott. GIORDANO Bruno - consigliere
Dott. D'AURIA Donato - Relatore
Dott. LORENZETTI Luca - consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a S il (Omissis)
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Fatto
1. Con sentenza del 03/04/2025 la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Torre B.B. in data 11/07/2023, che aveva condannato A.A. per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., per aver cagionato, quale legale rappresentante della società G.M. Zincatura Srl e datore di lavoro, lesioni personali gravi ad B.B. , per colpa consistita nella violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo preveduto nella redazione del piano di valutazione dei rischi adeguate procedure di lavoro nel reparto "stoccaggio prodotto grezzo" e, dunque, non avendo impedito che B.B. - incaricato di agganciare dei montanti in ferro ad una trave per la successiva zincatura - venisse travolto dai montanti stessi, in quanto privi di adeguati sistemi di trattenuta; veniva, altresì, contestato all'imputato un profilo di colpa generica, consistente nel non aver adottato una procedura di lavorazione idonea a prevenire il rischio di ribaltamento dei montanti, una volta sganciate le fascette che li tenevano uniti ed in equilibrio.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'addebito di colpa specifica e dell'art. 590 cod. pen. in relazione all'addebito di colpa generica, nonché travisamento della prova e vizio motivazione, per essere la stessa contraddittoria ed illogica. Osserva che le argomentazioni dei giudici di merito -secondo le quali l'infortunio si sarebbe verificato in quanto il documento di valutazione dei rischi non prevedeva il ribaltamento dei materiali grezzi stoccati nell'apposita "area stoccaggio materiali grezzi" e, quindi, procedure di lavoro idonee a prevenire infortuni - si fondano su un'erronea valutazione del dato probatorio, sub specie del vizio di travisamento della prova; che, invero, dalle stesse dichiarazioni della persona offesa emerge che lo slittamento dei montanti di acciaio stoccati nell'area denominata "stoccaggio materiale grezzo" fu provocato da un urto dello stesso B.B. e non dallo scivolamento/ribaltamento seguito al taglio della fascetta che li teneva legati; che, dunque, l'infortunio si è verificato in una fase lavorativa successiva al taglio delle fascette metalliche che tenevano uniti i montanti di acciaio per ponteggi edili da zincare, fase per la quale il documento di valutazione dei rischi prescrive specifiche procedure di lavoro da seguire, segnatamente la cosiddetta verifica dello spazio; che le argomentazioni della Corte territoriale risultano illogiche nella parte in cui, per un verso, ritengono che il documento di valutazione dei rischi faccia riferimento alle fasi lavorative presso l'area di stoccaggio, vale a dire a fasi diverse da quella in cui si è verificato l'infortunio e, per altro verso, inspiegabilmente aderiscono alle prescrizioni impartite dai tecnico dell'ASL, che attengono esclusivamente alle fasi lavorative presso l'area di "stoccaggio materiale grezzo"; che, invece, il documento di valutazione d ei rischi, proprio per prevenire infortuni dei dipendenti durante la fase in cui vengono sciolte le fascette metalliche, prevede un'area delimitata da strisce gialle, alla quale gli operai non possono accedere durante il taglio delle fascette e prima della caduta al suolo dei singoli pezzi prima tenuti insieme dalle stesse; che, del resto, il ribaltamento dei materiali di acciaio da sottoporre a zincatura sarebbe inevitabile, come pure hanno affermato gli stessi tecnici dell'ASL; che illogico e contraddittorio è, poi, l'ulteriore passaggio motivazionale in cui si sostiene che il documento di valutazione dei rischi non abbia previsto il rischio di ribaltamento del materiale grezzo stoccato nell'apposita area, atteso che ancora una volta erroneamente si sovrappongono le fasi di lavorazione presso l'area di stoccaggio materiale grezzo con quella immediatamente successiva, ma diversa, in cui si è verificato l'infortunio; che, dunque, i giudici di appello hanno ritenuto che le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi afferissero alla generalità dei materiali e non a quegli specifici materiali, quali i montanti per ponteggi edili, per i quali vi è il rischio di ribaltamento in considerazione della loro conformazione; che, tuttavia, è impensabile che un documento di valutazione dei rischi possa contemplare per ogni tipologia di materiale grezzo da lavorare le specifiche modalità con le quali procedere alla sistemazione dello stesso, una volta liberato dalle fascette metalliche, per evitare il ribaltamento; che, invero, i montanti di acciaio per ponteggi edili non erano gli unici materiali da sottoporre alla zincatura; che, d'altronde, il documento di valutazione dei rischi prescriveva una specifica norma precauzionale in relazione alle fasi di lavorazione successive allo stoccaggio, che imponeva ai lavoratori addetti alle operazioni di aggancio di verificare lo spazio a disposizione per la movimentazione dei manufatti, in relazione all'ingombro stesso, tenuto conto della forma e dimensione del carico, al fine di garantirne la stabilità durante la movimentazione e di verificare, altresì, l'idoneità dei punti di ancoraggio; che proprio la violazione di tale procedura di lavoro (cioè, la violazione della zona sicura e della verifica) ha provocato il ribaltamento e lo slittamento dei montanti di acciaio per ponteggi edili; che, in ogni caso, risulta del tutto illogico e contraddittorio anche l'addebito di colpa generica, derivante dalla inadeguatezza della regola precauzionale contenuta nel documento di valutazione dei rischi a prevenire il rischio in discorso, tenuto conto che in altra parte della motivazione si afferma che il rischio non fosse stato previsto; che, in conclusione, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se, qualora B.B. avesse rispettato le procedure di lavoro previste dal documento di valutazione dei rischi (zona sicura e verifica dello spazio), per le quali il lavoratore era stato formato con appositi corsi, l'infortunio si sarebbe in ogni caso verificato; che, comunque, sarebbe impensabile ed inesigibile che un datore di lavoro, dopo aver rispettato tutte le disposizioni di settore in materia antinfortunistica, stia ventiquattro ore su ventiquattro come una sentinella a controllare ogni singolo lavoratore, benché formato ed informato, sul costante rispetto delle norme antinfortunistiche.
Diritto
1. Il ricorso affidato ad un unico motivo, che si articola in due profili: il primo riguardante la previsione della valutazione del rischio legato alla specifica fase della lavorazione nel corso della quale si è verificato l'infortunio, il secondo con cui si assume l'esistenza di un comportamento anomalo del lavoratore, che ha interrotto il nesso causale - è inammissibile.
1.1. Invero, sotto il primo aspetto, occorre evidenziare che il motivo reitera le stesse doglianze sottoposte ad entrambi i giudici di merito e da questi risolte con motivazione articolata, congrua ed immune da vizi logici.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che rappresenta obbligo di diligenza del datore di lavoro, quale garante, oltre che prevedere il rischio connesso all'attività lavorativa svolta, indicarlo nel documento di valutazione dei rischi - che, peraltro, deve contenere anche l'elaborazione di sistemi di controllo sull'attuazione delle misure precauzionali richieste dal tipo di attività lavorativa - e, quindi, adottare misure appropriate a prevenirlo e che, in ogni caso, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro, quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241 - 01; Sez. 3, n. 37383 del 15/07/2021, Di Chio, Rv. 281969 - 01). Naturalmente, il principio di colpevolezza impone di escludere, poi, qualsivoglia automatico addebito di responsabilità a carico di chi ricopre la posizione di garante del rischio, esigendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto di regole cautelari (generiche o specifiche) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire: l'individualizzazione della responsabilità penale impone, invero, di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (cioè, che sussista il nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare generica o specifica (cioè, che sussista l'elemento oggettivo della colpa), ma anche se l'autore della stessa (qui, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale) potesse prevedere ex ante quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, sia nella sentenza di primo grado, che in quella di appello qui impugnata, è stato bene evidenziato come la valutazione dei rischio di caduta degli elementi metallici da sottoporre al "bagno" di zinco sia stata presa in considerazione nel relativo documento solo con riferimento alla fase di lavorazione (quella dello stoccaggio, segnatamente all'esito dello spostamento dei materiali da un'area all'altra di lavorazione) immediatamente precedente a quella nella quale si è verificato l'infortunio per cui si procede (che è quella del taglio delle fascette metalliche che tengono in equilibrio i montanti in vista del loro aggancio alla traversa del carroponte per l'immersione nella vasca contenente lo zinco fuso); che, rispetto a tale ultima fase, la prassi lavorativa prevedeva proprio che i tubolari, una volta liberati dalle fascette metalliche, rovinassero al suolo, con l'unica precauzione che il lavoratore preposto alla successiva fase di aggancio del montante alla traversa non dovesse trovarsi nell'area dove avviene lo sgancio del materiale (il cosiddetto mantenimento della "distanza sicura"); che, dunque, l'unica misura di sicurezza prevista con riferimento alla fase lavorativa nella quale si è verificato l'infortunio consisteva nel divieto di avvicinamento dei lavoratori all'area dello sgancio, che poteva avvenire solo nel momento successivo, quando i montanti erano già caduti per terra, per procedere al loro aggancio alla traversa; che, peraltro, detta misura preventiva - secondo il giudizio di entrambi i giudici di merito - si desumeva solo implicitamente dall'obbligo di preventiva verifica dello spazio, contenuto nell'allegato al documento di prevenzione dei rischi; che, invece, come affermato dai tecnici dell'ASL intervenuti sul luogo dell'infortunio, l'azienda - tenuto conto della pericolosità dell'operazione, in considerazione del numero (blocchi da ventiquattro pezzi), delle dimensioni e del peso rilevanti dei montanti - avrebbe dovuto prevedere una procedura di lavoro, con particolare riferimento alla fase del taglio delle fascette metalliche, che impedisse che i montanti metallici, una volta liberati da esse, cadessero rovinosamente al suolo, in tal modo consentendo ai lavoratori di operare in sicurezza, senza il rischio di essere investiti dai predetti montanti; che, invero, le previsioni contenute nell'allegato al documento di valutazione dei rischi (accertarsi che il carrello elevatore abbia terminato le operazioni di manovra, posizionando i manufatti al suolo e verificare lo spazio a disposizione per la movimentazione del materiale) sono i) del tutto inidonee, atteso che si riferiscono entrambe alla generalità dei manufatti, che non presentano lo specifico rischio di ribaltamento, come accade, invece, per i montanti per ponteggi edilizi, che per la loro particolare conformazione rimangono stabili ed in posizione verticale solo se tenuti insieme in un unico blocco dalle fascette metalliche e ii) non pertinenti, atteso che la fase lavorativa del taglio delle fasce metalliche non prevedeva l'impiego del carrello elevatore e, anzi, proprio la prassi lavorativa invalsa contemplava la caduta a terra in posizione orizzontale dei montanti, prima di essere agganciati alla traversa; che, dunque, risulta integrata la colpa specifica contestata, per violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, non essendo stato valutato il rischio di ribaltamento dei montanti nella specifica fase di lavorazione del taglio delle fascette metalliche e conseguentemente non essendo state adottate misure idonee a scongiurarlo, misure individuate nella previsione di punti fissi di ancoraggio dei montanti in tale specifica fase lavorativa o foss'anche quella ancora più semplice impartita dai tecnici dell'ASL di posizionare sin dal primo momento i montanti in posizione orizzontale, piuttosto che verticale; che tale rischio non valutato e, dunque, non prevenuto si è concretizzato ai danni del lavoratore rimasto travolto dai montanti appena liberati dalle fascette; che, comunque, anche a voler seguire la tesi difensiva, secondo cui il rischio in discorso era stato valutato nel relativo documento e fronteggiato con la previsione della "zona sicura", si tratta di accorgimento che - oltre a non essere espressamente previsto nel documento di valutazione dei rischi, che si limita ad un generico riferimento all'attività di "verifica dello spazio" - non sarebbe idoneo a prevenire il rischio di cui si discute, con la conseguenza che appare configurabile anche un rilevante profilo di colpa generica; che, invero, tenuto conto della pericolosità della fase lavorativa, l'imposizione ai lavoratori di un semplice divieto di avvicinamento prima che i montanti fossero completamente caduti a terra, non può considerarsi misura adeguata a fronteggiare gli elevati rischi connessi a quella specifica fase di lavorazione.
Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente - sia sotto il profilo della identificazione del rischio concretizzatosi, quanto della regola cautelare applicabile al caso in esame, rappresentata dalla necessità di prevedere e di adottare misure appropriate per evitare la rovinosa caduta dei ponteggi, una volta tagliate le fascette che li tenevano uniti, mediante punti fissi di ancoraggio ovvero ancor più semplicemente posizionando orizzontalmente detti montanti - il motivo si limita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate in entrambi i giudizi di merito, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, non misurandosi affatto con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).
1.2. Anche con riferimento al secondo profilo, il motivo si appalesa inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Invero, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisare che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta, con la conseguenza che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386 - 01; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313 - 01; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991 - 01; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 - 01). È stato, altresì, chiarito che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914 -01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, Gerosa, Rv. 269603 - 01). Peraltro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", che esclude responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321 - 01). Del resto, non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro o da chi debba provvedervi presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255 - 01; Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497 - 01).
Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo chiarito che il comportamento del B.B. pur violando una misura di prevenzione adottata dal datore di lavoro, avvicinandosi all'area della lavorazione prima che i montanti fossero completamente caduti al suolo - non poteva considerarsi abnorme, atteso che, lungi dall'attivare un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione, rimase vittima di un evento lesivo in cui a concretizzarsi fu proprio il rischio connesso alla lavorazione, consistente proprio nell'urto da caduta dei montanti. In altri termini, giammai la condotta delB.B. potrebbe definirsi abnorme in senso tecnico,
laddove il suo comportamento può qualificarsi certamente come imprudente, ma non tale da risultare eccentrico rispetto all'attività lavorativa posta in essere: il lavoratore non avrebbe dovuto avvicinarsi ai montanti prima che questi fossero completamente caduti a terra, ma tale condotta imprudente - è la logica considerazione della Corte territoriale - è pur sempre inerente all'attività lavorativa demandatagli, con la conseguenza che non è eccentrica, ma rientra nel rischio tipico che il titolare della posizione di garanzia avrebbe dovuto scongiurare, adottando le dovute cautele indicate, cosa non occorsa nel caso di specie. In secondo luogo, ha ritenuto che non potesse escludersi la responsabilità del datore di lavoro nemmeno sotto altro profilo, pur a fronte del comportamento imprudente dell'B.B., avendo evidenziato la inidoneità delle misure di prevenzione adottate, nei termini sopra esposti al punto 1.1. del "Considerato in diritto".
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa B.B. ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma il giorno 30 gennaio 2026.
Depositato in cancelleria il 3 febbraio 2026.
