Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2026, n. 2375 - Tutela del lavoratore tossicodipendente e sicurezza sul lavoro: limiti al licenziamento per dipendenza da sostanze
Nota a cura di Galli Carlo Andrea, in Labor - Licenziamenti, 17.04.2026 "Prevale il diritto del datore di lavoro di recedere o il diritto al posto di lavoro del dipendente tossicodipendente, ove le mansioni assegnate comportino rischi per la sicurezza altrui?"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio - Presidente
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo - Rel. Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 8506-2025 proposto da:
ATAC Spa - AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA LA ROSA;
- ricorrente -
contro
A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLO MANCUSO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1319/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2025 R.G.N. 2801/2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ORRU' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato DANIELA LA ROSA; udito l'avvocato BARTOLO MANCUSO.
Fatto
1. Nella gravata sentenza si legge che A.A., dipendente dell'ATAC Spa dal 1999 come Operatore di esercizio, in servizio presso la stazione di Tor Pagnotta con mansioni di autista di mezzo pubblico, durante l'ultima settimana del luglio 2022 era stato sospeso in attesa del rinnovo della patente; che all'atto della consegna del rinnovo gli era stato comunicato che sarebbe stato sottoposto, l'indomani, a test di screening per la verifica di assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope al quale era risultato essere positivo; che a settembre del 2022 gli era stato prospettato dal medico competente un percorso di disintossicazione al quale si era mostrato disponibile; che il 14.12.2022 era stato sospeso ai sensi dell'art. 46 all. a R.D. n. 148/1931 per essere stato l'esito confermato anche dal test presso l'ASL del 22.11.2022; che al dipendente veniva notificata la contestazione disciplinare sia per lo stato di tossicodipendenza, sia perché risultava in cura al SERT da 11 anni senza che avesse informato l'azienda ovvero il medico competente, mettendo a repentaglio la sicurezza dell'esercizio e dei passeggeri, la sua propria e l'incolumità delle vetture, né aveva fatto istanza al medico competente o al datore di lavoro di un periodo di astensione o di una visita medica; che in sede di audizione il 17.1.2023 aveva dichiarato di essersi recato presso il SERT per ricevere il metadone ma di non averlo assunto spesso perché non ne aveva bisogno e di continuare il percorso per ausilio psicologico; che l'1.2.2023 era stato comunicato l'opinamento della destituzione, confermato con missiva del 9.3.2023; che era in cura presso altra struttura e privo di occupazione.
2. Impugnato il provvedimento di recesso, nel contraddittorio tra le parti il Tribunale di Roma respingeva le domande del lavoratore.
3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1319/2025, in totale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava alla società di reintegrare in servizio il A.A. con le tutele ex art. 18 co. 4 legge. n. 300/1970.
4. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, rilevavano che: a) nella valutazione del caso in esame occorreva avere riguardo al precedente di legittimità costituito dalla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 24453/2022 in materia di estensione applicativa dell'art. 124 del D.P.R. n. 309/1990; b) nella fattispecie il A.A., nel periodo tra l'accertamento dell'avvenuta assunzione di sostanze e l'incolpazione disciplinare, aveva dichiarato di volere intraprendere un percorso di disintossicazione, ribadito in sede di audizione disciplinare ed effettivamente perseguito; c) l'art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 e il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 2008 portavano ad escludere che il dipendente, risultato positivo, ai test potesse essere licenziato allorché avesse espresso la volontà di disintossicarsi; d) l'accordo sindacale ATAC del 25.5.2022 non introduceva alcuna eccezione alla suindicata disciplina; e) il A.A. non era stato sospeso per inidoneità alle mansioni di autista, ma prima per il rinnovo della patente e poi, in via cautelare, ex art. 46 all. a RD n. 148/1931; f) non rilevava, ai fini della fondatezza degli addebiti, la gravità dei fatti ex art. 2119 cod. civ. che venivano sterilizzati dalle norme di favor in tema di tutela dei lavoratori tossicodipendenti, come confermato dall'art. 125 co. 3 D.P.R. n. 309/90; g) il licenziamento era, pertanto, illegittimo e andava riconosciuta la tutela ex art. 18 co. 4 legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012.
5. Avverso la sentenza di secondo grado l'ATAC Spa proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resisteva con controricorso A.A.
6. Il Procuratore Generale ha deposito requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
7. Le parti hanno depositato memorie.
Diritto
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 124, 1 comma e 125 del D.P.R. n. 309/1990. Si deduce cha la Corte territoriale aveva erroneamente ricondotto la fattispecie in esame all'art. 124 del D.P.R. n. 309/1990, che riguarda la sospensione dal servizio per sottoposizione a trattamento disintossicante, laddove il sig. A.A. non aveva presentato alcuna istanza di aspettativa per disintossicarsi, ma al contrario aveva deliberatamente sospeso il metadone, precedentemente assunto su impulso del SERT ed all'insaputa dell'Azienda; si evidenzia che la Corte territoriale aveva, altresì, errato nel ritenere che la fattispecie contrastasse con il successivo art. 125 del prefato D.P.R., che faceva conseguire la sospensione all'accertamento della tossicodipendenza, atteso che detta norma si riferisce all'ipotesi in cui il lavoratore stia disintossicandosi, diversamente dal caso in esame.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 I comma n. 3 c.p.c. in relazione ai canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 rispetto agli ASA del 01.06.2012 e del 25.05.2022, nonché violazione dell'art. 45 del R.D. n. 148/1931, anche rispetto agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. Si deduce che la Corte d'Appello non aveva tenuto conto che alla fattispecie non si applicava l'ASA del 01.06.2012, genericamente riferito all'aspettativa per motivi di salute in generale, ma quello del 25.05.2022, specificamente relativo all'inidoneità fisica alla mansione di autista; si sostiene che detto ASA non prevedeva affatto il beneficio dell'aspettativa, da cui la piena operatività dell'art. 45 del R.D. n. 148/1931.
4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360 I comma n. 4 c.p.c. rispetto al II comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per nullità della sentenza, nella parte in cui perviene ad una conclusione illogica ed incoerente rispetto alle premesse, relativamente alla funzione nomofilattica di codesta Corte. Si rappresenta che la Corte d'Appello aveva inspiegabilmente ritenuto applicabile, alla fattispecie, il principio enucleato dalla sentenza della S.C. n. 24453/2022, secondo cui andava concessa l'aspettativa nel caso in cui il dipendente seguisse - e dichiarasse di seguire - un programma di disintossicazione; nella fattispecie, però, mancava proprio il presupposto di fatto che guidava la ratio della sentenza suddetta, perché il sig. A.A. non aveva mai dichiarato ad ATAC di seguire un programma di disintossicazione - né sarebbe stato logico che lo avesse fatto - avendo taciuto di avere una dipendenza patologica da sostanze stupefacenti - anzi aveva deliberatamente interrotto il trattamento che stava seguendo; ciò era stato appurato dal SERT e non certo dal sig. A.A.; quindi, si afferma che, nella discutibile logica della Corte Territoriale, l'ATAC avrebbe dovuto concedergli l'aspettativa non già per aver dichiarato di aver intrapreso un percorso terapeutico, come nel caso esaminato dalla sentenza n. 24453/2022, ma perché: a) egli aveva taciuto questa circostanza, e pur sapendo di non poterlo fare, aveva guidato comunque; b) egli aveva interrotto - e non intrapreso - il trattamento sanitario a base di metadone somministratogli dal SERT. I motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.
Giova premettere che l'art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 testualmente recita: "1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. 4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio". L'art. 125 dello stesso D.P.R. prevede, invece che: "1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Lire dieci milioni a Lire cinquanta milioni".
Orbene, la Corte territoriale non è incorsa in nessuna violazione o falsa applicazione delle due disposizioni normative denunciate avendole interpretate in linea con il precedente di questa Corte (Cass. n. 24453/2022), da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui la ratio delle norme è quella di assegnare ai lavoratori con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti un diritto alla conservazione del posto, a determinate condizioni: sottoporsi a un programma terapeutico-riabilitativo e portarlo positivamente a termine in regime di aspettativa non retribuita.
La stessa Corte di appello ha, poi, accertato nel periodo tra l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti e l'incolpazione disciplinare, che il lavoratore aveva dichiarato di volere intraprendere un percorso di disintossicazione, come confermato anche in sede di audizione disciplinare ed effettivamente perseguito.
Ciò è stato correttamente ritenuto sufficiente, in un'ottica del bilanciamento di interessi richiesto dalla norma, ai fini di impedire il licenziamento del lavoratore tossicodipendente.
Quanto, invece, alla asserita errata interpretazione dell'Accordo aziendale del 2022, le doglianze sono inammissibili atteso che si sostanziano unicamente in una diversa opzione esegetica rispetto a quella del provvedimento gravato secondo cui l'accordo in questione, che disciplina le modalità degli accertamenti medici, non introduceva alcuna eccezione all'art. 124 D.P.R. n. 309/90, regolando casi diversi da quello oggi in esame in cui il lavoratore non era stato sospeso per inidoneità alle mansioni di autista, in connessione alla accertata positività, bensì sospeso in via cautelare nel more del rinnovo della patente di guida, ex art. 46 RD n. 148/1931.
È una interpretazione delle disposizioni di cui all'Accordo plausibile e logica, aderente al criterio letterale e, quindi, insindacabile in questa sede (Cass. n. 21888/2016; Cass. n. 4460/2020).
i. Con il quarto motivo si obietta la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. rispetto al II comma art. 118 disp. att. c.p.c. e 115 c.p.c. per nullità della sentenza, nella parte in cui viene travisata la prova documentale, pervenendo ad una conclusione illogica. Si deduce che la Corte d'Appello aveva posto a fondamento della decisione una prova inesistente: aveva, infatti, ritenuto che la dichiarazione di volersi disintossicare espressa in sede di giustificazioni nell'ambito del procedimento disciplinare, equivalesse ad una comunicazione formale inviata all'Azienda tramite il medio competente, così da avviare il relativo iter; invece il sig. A.A. non aveva affatto dichiarato di volersi disintossicare; al contrario, gli era stata contestata l'omessa comunicazione ed allora egli aveva dichiarato di aver intrapreso un percorso riabilitativo, successivamente ed arbitrariamente interrotto. Il motivo non è meritevole di accoglimento. È opportuno precisare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5792/2024).
Nella fattispecie in esame, i giudici di seconde cure hanno evidenziato che il lavoratore aveva manifestato la sua intenzione di intraprendere un programma di disintossicazione al medico aziendale, con una mail del 23.9.2022 (doc. 7), e di avere ribadito tale intenzione in sede di audizione disciplinare (doc. 3).
È evidente, quindi, che non si verte in una svista concernente il fatto probatorio, bensì in un caso di verifica logica della informazione probatoria al fatto probatorio, concernente la valutazione della prova che è insindacabile in questa sede.
6. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un punto decisivo della controversia comune alle parti, consistente nella violazione del c.d. "minimo etico". Si afferma che la Corte distrettuale non aveva considerato che la condotta del sig. A.A. aveva violato il c.d. "minimo etico", ponendo a repentaglio la salute e la sicurezza di persone e mezzi e che la condotta rimproveratagli da ATAC consisteva proprio nell'aver accettato questo rischio deliberatamente; si specifica che, pur dichiarandosi ossequiosa degli orientamenti nomofilattici della S.C., la Corte distrettuale li aveva di fatto ampiamente disattesi, nonostante il Giudice monocratico vi avesse fatto un chiaro e pertinente riferimento, allorquando aveva citato le sentenze nn. 14319/2017 e 12994/2018 in proposito. Il motivo è infondato.
Il fatto dedotto come omesso, nei termini in cui è stato denunciato, non è decisivo perché, da un lato, la Corte territoriale ha esaminato la circostanza della pericolosità del comportamento pregresso del lavoratore, ritenuta, però, sterilizzata, per il futuro, dalla richiesta di disintossicazione; dall'altro, va sottolineato che non risulta allegato né dimostrato, dalla società, che sia stata mai messa a repentaglio la salute e la sicurezza di persone e mezzi, con assunzione da parte del lavoratore, di un rischio deliberato, il che esclude ogni ipotesi di violazione del cd. "minimo etico".
7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
8. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
10. Ex art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196/2003, venendo in rilievo dati sensibili, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2026.
