Cassazione Civile, Sez. 3, 05 febbraio 2026, n. 2420 - Caduta mortale dell'operaio. Risarcimento danni: decorrenza e interruzione della prescrizione civile in relazione al reato di omicidio colposo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliera-Relatore

Dott. CRIVELLI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso iscritto al n. 23934/2023 R.G.,

proposto da

A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Spina, come da procura in calce al ricorso, con domiciliazione digitale ex lege;

-ricorrente -

contro

B.B., C.C., D.D., E.E., -F.F., G.G., H.H., in qualità di eredi di I.I., nonché J.J., K.K., L.L., eredi di M.M. e, tutti, eredi di N.N.(fratello premorto di I.I. e M.M.), rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Di Tella, come da procura in calce al contoricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato;

nei confronti di

O.O., P.P.;

-intimati-

per la cassazione della sentenza n.733/2023 della Corte d'Appello di Perugia pubblicata in data 13 ottobre 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 dalla Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi.
 

Fatto



1. La vicenda fattuale sottesa al presente giudizio può essere riassunta in sintesi e per quanto ancora rileva, come segue.

N.N., operaio dipendente del subappaltatore P.P., decedeva in data (Omissis) mentre stava lavorando sul solaio del terzo piano alla costruzione di un edificio in Omissis, cadendo in un'apertura del solaio e precipitando in quello sottostante.

I suoi eredi convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, A.A., appaltatore per la costruzione dell'immobile de quo, P.P., datore di lavoro del de cuius, e O.O., coordinatore per la sicurezza del cantiere, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale.

Con sentenza n. 753/2020 il Tribunale di Terni accoglieva la domanda attorea soltanto in favore di C.C. e B.B., fratelli del de cuius, e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuno dei due germani della vittima, dell'importo di Euro 15.000,00, facendo seguito, peraltro, al giudicato penale di condanna per omicidio colposo già formatosi a loro carico.

2. A.A. proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure, evidenziando, tra l'altro, che il Tribunale erroneamente non aveva tenuto conto del fatto che il diritto al risarcimento era ormai prescritto a norma

dell'art. 2947 c.c. in virtù delle modifiche introdotte nel calcolo dei termini dalla L. 5/12/2005 n. 251.

Proponevano gravame incidentale tutti gli eredi di N.N. al fine di ottenere il risarcimento richiesto anche in favore di tutti gli attori originari laddove la legittimazione attiva era stata riconosciuta soltanto in capo a B.B. e C.C. e per sentire dichiarare la concorrente responsabilità di O.O., coordinatore per la sicurezza nel cantiere. Si costituiva quest'ultimo chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza qui impugnata, rigettava sia il gravame principale che quello incidentale, con condanna alle spese di lite del grado a carico dell'appellante principale in favore dei ricorrenti incidentali e ponendo a carico di questi ultimi, a loro volta, la rifusione delle spese processuali sostenute da O.O.. tutte, come liquidate in dispositivo.

3. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione A.A. sorretto da un unico motivo; hanno resistito con controricorso B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., G.G., H.H., nella qualità di eredi di I.I., nonché J.J., K.K., L.L., quali eredi di M.M. e tutti eredi di N.N. (fratello premorto di I.I. e M.M.); non hanno ritenuto di svolgere difese, sebbene intimati, O.O. e P.P..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis 1, c.p.c.

La parte ricorrente ha depositato memoria.
 

Diritto


1. Preliminarmente va accolta l'eccezione formulata dalla parte ricorrente nella memoria riguardo alla tardività del controricorso. Effettivamente il controricorso è stato depositato in data 2 aprile 2024 ampiamente oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c., tenuto conto che la notifica del ricorso risulta essere stata effettuata il 22 novembre 2023.

Pertanto, l'eccezione di tardivita del controricorso e fondata e va accolta.

2. Venendo all'esame dell'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 157 c.p. come sostituito dall'art. 6 comma 1 L. 5.12.2005 n. 251."; nello specifico, assume l'erroneità dell'assunto da cui muove la sentenza impugnata secondo cui a norma dell'art. 2947 c.c., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. In particolare, il ricorrente denuncia che la Corte territoriale ritenendo che al caso di specie va applicato "il termine di prescrizione decennale previsto in relazione all'omicidio colposo aggravato dall'inosservanza delle normative a tutela della sicurezza sul lavoro dall'art. 157 c.p., vigente dall'epoca del fatto", avrebbe però dimenticato che l'art. 157 c.p. è stato sostituito dall'art. 6 comma 1 L. 5.12.2005 che ha rimodulato il decorso della prescrizione, di modo che l'estinzione del reato avviene "decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge" e che l'art. 161 c.p., anch'esso sostituito dall'art. 6 comma 5 L. 5.12.2005 n. 251, prevede che l'interruzione della prescrizione non possa comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Orbene, atteso che la pena massima prevista dall'art. 589 c.p. per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro era all'epoca del fatto pari ad anni cinque di reclusione, la prescrizione massima per il reato de quo risulta pari ad anni cinque più un quarto, e cioè ad anni 6 e mesi 3. Da ciò consegue che, a fronte di un fatto avvenuto il 1.12.2002, il termine prescrizionale, anche volendo calcolare l'interruzione, era maturato inesorabilmente il 1.3.2009, e cioè oltre tre anni prima delle raccomandate asseritamente interruttive della prescrizione. Ricorda altresì il ricorrente che l'art. 10, commi 2 e 3, della L. 5.12.2005 n. 251 prevede che "se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, a esclusione dei processi già pendenti in grado di appello e avanti alla Corte di cassazione" (così emendata l'originaria stesura dalla sentenza n. 393 del 23.11.2006 della Corte Costituzionale); ciò posto, il ricorrente evidenzia che il fatto per cui è causa soggiace alla formulazione degli artt. 157 e 161 c.p., modificati nel 2005, in quanto a quella data il processo penale pendeva in primo grado avanti al Tribunale di Orvieto e produce, a conforto di tale interpretazione, la sentenza 19.2.2010 n. 147 della Corte d'Appello penale di Perugia. Sostiene, quindi, il ricorrente che essendo il giudizio di primo grado pendente alla data di entrata in vigore della L. 5.12.2005 n. 251, ad esso si applicavano i nuovi termini di prescrizione; di conseguenza, il diritto fatto valere dagli attori si sarebbe inesorabilmente prescritto in data 1.3.2009 in assenza di atti interruttivi ai fini civilistici; e che, quindi, la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la prescrizione sarebbe stata interrotta dalle raccomandate del 15.11.2012 atteso che, a quella data, il diritto fatto valere dagli eredi si era già prescritto.

1.1. L'unico motivo di ricorso non è fondato.

In via generale, come ribadito anche di recente da questa Corte, nell'esegesi dell'art. 2947, comma 3, c.c. vanno distinte le ipotesi in cui per la fattispecie penale sia o meno stabilita una prescrizione più breve o più lunga di quella prevista per la fattispecie aquiliana (v. Cass. Sez. 3, 20/10/2025 n. 27856, con peculiare riferimento alla necessità o meno della costituzione di parte civile ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 c.c.).

Nella prima ipotesi (prescrizione per il reato più breve) si applicano i primi due commi dell'art. 2947: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni o, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, in due anni (art. 2947, primo e secondo comma, c.c.), con decorrenza dalla data del fatto.

Nella seconda ipotesi (prescrizione per il reato più lunga), si applica l'art. 2947, terzo comma, primo periodo, cioè il termine di prescrizione più lungo anche all'azione civile "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato" con decorrenza dalla data del fatto, distinguendosi il caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (remissione di querela, morte dell'imputato, amnistia etc.) oppure con sentenza irrevocabile di condanna (rispetto alla quale opera anche l'effetto di cui all'art. 2953 cod. civ.), di assoluzione o anche di patteggiamento, che non pregiudichi l'azione risarcitoria (Cass. n. 3762/2007; Cass. n. 25042/2013; Cass. n. 2694/2021; Cass. n. 31157/2023; Cass. n.13052/2024; Cass. Sez. U, n. 8348/2013), applicandosi in tali ipotesi l'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, c.c., ovvero la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.

Fermi i richiamati principi, nello specifico, contrariamente alla censura proposta dalla parte ricorrente (secondo cui dovrebbe essere applicato il diverso termine introdotto dalla L. n. 251/2005, come previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 10, commi 2 e 3 della citata disciplina ed emendato dalla sentenza n. 393/2006 della Corte Costituzionale e dunque, i termini di prescrizione più brevi previsti dalle nuove disposizioni da applicarsi ai procedimenti pendenti in primo grado alla data della loro entrata in vigore), la Corte perugina ha correttamente ritenuto che nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, ricorrendo il primo periodo dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato (nella specie, reato di omicidio colposo aggravato dall'inosservanza delle normative a tutela della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.) che, nella specie, era decennale alla data del fatto (2002) secondo quanto prescritto, ratione temporis, dall'art. 157, comma 1, n. 3 c.p., valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici il principio della norma più favorevole (v. Cass. Sez. 3, 27/07/2012 n. 13407; in senso conforme, Cass Sez. 6-3, 14/03/2018 n. 6333; Cass. Sez. 3, 6/12/2024 n. 31378).

In proposito, va ribadito che, sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (l. 5 dicembre 2005, n. 251), va, tuttavia, osservato che la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, è quella prevista alla data del fatto (2002), a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i principi stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (v., Cass., Sez. U, 11/01/2008, n. 581, non massimata sul punto, ma espressamente in motivazione; Cass. Sez. 3, n. 7553/2012, cit., Cass., sez. 3, 27/07/2012, n. 13407; Cass., sez. 3, 21/12/2018, n. 33157, espressamente in motivazione e da ultimo cfr. Sez. 3, 23/08/2025 n. 23745).

Va pure rimarcato al riguardo che l'art. 10, comma 3, della richiamata disciplina del 2005 si riferisce, in base al suo stesso perspicuo tenore letterale, al giudizio penale di prime cure, in cui si fa, appunto, riferimento al momento dell'apertura del dibattimento.

Per conseguenza, la Corte d'Appello con la sentenza impugnata ha ritenuto che il termine decennale doveva computarsi a decorrere dal 1/12/02, giorno dell'infortunio, e sarebbe andato a scadere, quindi, decorso il decennio, in data 1/12/12 e dunque prima dell'introduzione del presente giudizio civile, avvenuta in primo grado nel 2016: tuttavia, le parti danneggiate hanno documentato di aver inviato raccomandate ai debitori contenenti le richieste risarcitorie in questione, che risultano ricevute (cfr. cartoline in atti) in data 15/11/12, con conseguente interruzione a quella data del termine di prescrizione che, pertanto, nel 2016 non era comunque nuovamente decorso.

2.Il ricorso va rigettato.

Non luogo a provvedere sulle spese sia in favore delle parti controricorrenti, attesa la tardività dell'atto di controricorso, sia degli intimati i quali non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 12 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2026.