Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2026, n. 2387 - Esposizione ad amianto in ambito militare: esclusione della malattia professionale dalla tutela INAIL



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. ORIO Attilio Franco - Rel. Consigliere

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso 21143-2021 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI;

- ricorrente -

contro

A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati COSIMO LOVELLI, DANIELE OLIVIERO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 573/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/05/2021 R.G.N. 204/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONÀ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato EMILIA FAVALE per delega verbale avvocato LUCIANA ROMEO.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di A.A. volta a conseguire il riconoscimento come malattia professionale della patologia da cui era risultato affetto, con condanna di INAIL ad indennizzo in capitale pari all'11% di DB (su domanda amministrativa del 29/6-30/10/2015).

L'INAIL aveva sostenuto la mancanza di prova del nesso causale e dell'esposizione qualificata alle polveri di amianto, peraltro il datore non aveva inoltrato alcuna denuncia di malattia del proprio dipendente. Espletata la CTU anche in secondo grado, la Corte respingeva l'appello con spese.

Nella ricostruzione in fatto, era emerso che il richiedente avesse lavorato dal 1966 al 1983 come motorista (militare) a bordo di unità navali presso Marina Militare, dove -come riporta l'impugnata pronuncia- è "notoria" l'esposizione a sostanze a rischio neoplastico; poi dal 1983 al 1996 aveva svolto funzioni impiegatizie (nei ruoli civili dell'amministrazione).

A fronte della tesi dell'Istituto secondo la quale il richiedente, in quanto dipendente statale, non era soggetto all'assicurazione obbligatoria, la Corte d'Appello ha rilevato che le prestazioni erogabili sono assicurate dall'art. 127 D.P.R. 1124/65 e DM 10/10/85, nelle forme della gestione per conto dello Stato per l'assicurazione infortuni dei dipendenti statali.

L'indagine medico-legale aveva rilevato la sussistenza di associazione causale fra il diagnosticato carcinoma polmonare e l'esposizione ad amianto, ma per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge 257/92 il CTU poteva esprimere solo un giudizio di ragionevole verosimiglianza; non si escludevano altri fattori, però l'esposizione per 17 anni aveva provocato la neoplasia polmonare con nesso causale di elevata probabilità. Trattasi di malattia prevista alla voce 329 delle tabelle D.Lgs. 38/2000, per la quale mancavano recidive in presenza di un deficit funzionale respiratorio, quantificabile nella misura dell'11%.

La Corte di merito ha concluso affermando che, in assenza di prove particolareggiate sulle condizioni di lavoro, legittimamente il Tribunale aveva fatto ricorso all'analogia secondo l'id quod plerumque accidit, nello svolgimento dell'attività lavorativa, con riferimento ai materiali presenti in ambito lavorativo; ed infine ha ritenuto infondata la censura dell'INAIL relativa alla individuazione dell'unico fattore causale della patologia nella circostanza che l'assicurato fosse un forte fumatore fin dalla giovane età.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'INAIL articolando tre motivi, ai quali la parte privata resiste con controricorso, illustrato da successive memorie in cui il difensore ha rappresentato l'intervenuto decesso del proprio assistito.

3. L'ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il l'accoglimento del ricorso.

4. All'udienza pubblica del 7 ottobre 2025 a cui la causa è stata differita dall'adunanza camerale del 10/6/2025, svolta la relazione del relatore, udita la requisitoria del Procuratore Generale, la Corte si è riservata di decidere nel temine di rito.
 

Diritto


1. L'ente ricorrente premette che nel primo periodo lavorativo, dal 1966 al 1983, il richiedente, dipendente del Ministero della Difesa, non era soggetto assicurato in quanto l'attività di militare esercitata all'epoca in cui era stata contratta la malattia professionale (quale motorista navale, marinaio addetto alla propulsione) non era tutelata dal sistema assicurativo INAIL, essendone escluso sul piano oggettivo e soggettivo; per il periodo successivo, dal 1983 al 1996, mancava la prova che la malattia fosse stata contratta allorquando il dipendente era passato ad impiego civile (in qualità di addetto all'arsenale Militare Marittimo di B) e non era più esposto al rischio amianto, e trattandosi di malattia multifattoriale, occorreva la prova rigorosa dell'attività svolta e dell'esposizione all'amianto.

1.1 - Con il primo motivo INAIL deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 3 del D.P.R. 30/6/1965 n.1124 per avere l'impugnata sentenza riconosciuto tutela assicurativa ad una patologia non contratta a causa delle lavorazioni comprese in tabella e, pertanto, non tutelate, essendo stata, invece, contratta nell'esercizio di attività militare che non rientra fra le attività incluse nel sistema assicurativo INAIL. Invero, le patologie professionali derivanti dall'esercizio di attività militare sono indennizzate attraverso l'istituto della causa di servizio previsto dall'art. 1 D.P.R. 461/2001.

1.2 - Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 4 D.P.R. 1124/65 e dell'art. 12-bis del D.L. n.11/2009, conv. in L. n. 38/2019, per avere la Corte d'Appello erroneamente interpretato il dettato normativo che, nel novero delle persone assicurate, non comprende i militari.

1.3 - Con il terzo motivo l'Istituto deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 127 D.P.R. 1124/65 e dell'art. 2 del DM n.12/500 del 10/10/1985 per avere la Corte d'Appello ritenuto di applicare l'istituto della tutela assicurativa dei dipendenti statali attuata mediante la gestione per conto dello Stato, benché il richiedente non abbia contratto la malattia nel periodo in cui era entrato nel ruolo degli impiegati civili del Ministero della Difesa,

2. Nel controricorso il richiedente richiama la consulenza tecnica d'ufficio che aveva confermato la patologia asbesto-correlata dipendente da esposizione ad amianto, con menomazione al 11%, patologia di origine multifattoriale e lungolatente, sicché non rileva che la patologia sia stata scoperta mentre era in pensione.

A sostegno della infondatezza del primo motivo di ricorso, ribadisce che non rileva la circostanza che l'attività di militare non sia compresa nell'ambito delle tabelle delle lavorazioni allegate al TU (all. 4 in rel. art. 3 D.P.R. 1124/65), poiché la tutela dei dipendenti statali è attuata mediante la gestione per conto dello Stato ex art. 127 co.2 e dall'art. 2 DM 10/10/85, per cui le amministrazioni rimborsano annualmente all'INAIL gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell'art. 66; richiama, all'uopo, la circolare INAIL n.20/87 (lo Stato attua la tutela non anticipando ma rimborsando le spese, l'amministrazione statale resta competente per il rimborso di tutte le prestazioni concesse da INAIL).

Ritiene l'infondatezza anche del secondo motivo sulla violazione art. 4 TU 1124/65) poiché l'elenco delle lavorazioni non è tassativo ma esemplificativo, avendo la Corte Costituzionale, in varie pronunce (sent. n. 171/2002, 332/1992, 98/90) ampliato la platea degli assicurati, e non è negata la natura professionale della malattia. Ritiene infondato anche il terzo motivo (sull'art. 127 relativo alla circostanza che al momento della scoperta della malattia il richiedente non era più dipendente statale), poiché laddove la Corte ha affermato che l'obbligo assicurativo si concretizza al momento dell'evento lesivo, vuol dire che i due momenti sono inscindibili, l'obbligo dello Stato continua a sussistere indipendentemente dalle successive vicende del rapporto; quindi l'Amministrazione statale resta competente per il rimborso delle prestazioni concesse da INAIL.

3. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

4. Preliminarmente, il decesso della parte privata, avvenuto il 22/7/2025, non determina l'interruzione del processo in cassazione, come richiesta nella nota difensiva depositata in prossimità di udienza, trattandosi di un evento sottratto alla disponibilità della parte (ex multis, Cass. ord. 37898/22: giusta principio consolidato nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova infatti applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli art. 299 c.p.c., ss. sicché, una volta instauratosi il giudizio, il decesso comunicato dal difensore "non produce l'interruzione del giudizio (v. Cass., 21/6/2007, n.14385), ben potendo quest'ultimo continuare successivamente nella sua attività difensiva (v. Cass., 31/10/2011, n.22624).

Conseguentemente, il deposito agli atti del giudizio del certificato di morte va considerato del tutto anomalo ed irrituale e tamquam non esset (cfr. Cass., 23/1/2006, n. 1257)."

5. I primi due motivi ineriscono al perimetro descrittivo, oggettivo e soggettivo, della copertura assicurativa INAIL e possono essere trattati congiuntamente: l'art. 2 del D.P.R. 1124/65 riguarda l'ambito dell'assicurazione a tutela di eventi protetti ("L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni"); il successivo art. 3 rinvia alla tabella allegato 4 del Testo Unico per l'elenco delle malattie professionali oggetto di assicurazione, che siano state contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1.

5.1 - Centrale è l'aspetto oggettivo e funzionale della tutela assicurativa, che copre l'evento protetto inerente a "malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate": la verifica della inclusione in ambito tabellare della fonte causale della patologia riscontrata presuppone non solo la descrizione delle lavorazioni a cui il lavoratore sia stato adibito e la loro potenziale esposizione a rischio, sì da giustificarne la copertura assicurativa, dall'altro che la patologia, se di fonte multifattoriale, non sia ascrivibile a fonte esterna esclusiva. Sul punto soccorre non soltanto il dato normativo -attraverso l'elencazione riportata in tabella allegata al T.U. (e successive integrazioni)- ma anche lo sviluppo processuale -attraverso un coerente riparto di onere probatorio-, specialmente in presenza di multifattorialità della malattia.

5.2 - Nel caso in esame la patologia riscontrata è collegata, tra le altre (si veda la voce n.53 dell'all.4), alle lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di amianto; e tuttavia l'attività del richiedente, svolta in ambito militare, non rientra, per fonte normativa, nelle lavorazioni contemplate dalla copertura assicurativa, non perché non sia causativa della malattia ma perché esclusa dalla garanzia di protezione a gestione INAIL.

Tanto è espressamente previsto dall'art. 12-bis del D.L. 11/2009, recante norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, che così recita: "1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia."

6. La malattia riscontrata non rientra nell'ambito oggettivo della tutela assicurativa, non perché non si tratti di malattia eziologicamente connessa all'esposizione ad amianto ma perché contratta durante ed a causa di una lavorazione morbigena esclusa ex lege dall'ambito oggettivo della copertura assicurativa INAIL.

6.1 - Diversamente, come osserva il ricorrente, la tutela si rinviene nell'ambito normativo della causa di servizio ex lege 461/2001, e la disciplina su modalità di denuncia, attività istruttoria e tipologia di provvidenze è prevista in altro ambito normativo (artt. 1076 e ss. Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. n.90/2001), di cui il richiedente non risulta essersi fatto carico né l'impugnata sentenza ha fatto menzione.

6.2 - Non può quindi essere confermato il riconoscimento della natura professionale di una patologia non contratta a causa di lavorazioni comprese in tabella nell'ambito di una attività espressamente non rientrante fra quelle oggetto di tutela nel sistema assicurativo INAIL.

6.3 - Irrilevante è, inoltre, il carattere di lungolatenza della malattia, nel senso di non ritenere inscindibile il momento della sua manifestazione rispetto alla causalità della sua insorgenza. Del pari, non rileva, in questa sede, la sussumibilità della eziopatogenesi nell'ambito caratteristico della causa di servizio, che presuppone il riconoscimento di una invalidità per alcune specifiche categorie di lavoratori nel settore pubblico, la cui verifica esula dall'accertamento in questa sede compiuto.

7. In ordine al terzo motivo di ricorso, va esclusa la disciplina della gestione per conto dello Stato poiché, stante l'esclusione dell'esercizio dell'attività militare fra quelle comprese nel sistema assicurativo INAIL, non si rientra nella copertura assicurativa di quest'ultimo per conto dello Stato, ma nella copertura diretta dell'amministrazione pubblica di appartenenza; trattasi, diversamente dal sistema assicurativo INAIL, non di un rapporto assicurativo trilatero, ma bilatero, come ha ricordato una precedente pronuncia di questa Corte (ord. n. 7288/24).

7.1 - Neppure è a dirsi di un'estensione applicativa del meccanismo strutturato ai sensi dell'art. 127 D.P.R. 1124/65 non avendo il richiedente contratto la malattia durante ed a causa della lavorazione svolta nei ruoli civili del Ministero della Difesa (nel secondo periodo) a cui peraltro non risulta sia stato eccepito il collegamento con alcuna esposizione morbigena analoga a quella prevista in tabella All.4, corrispondente alla malattia diagnosticata.

8. Per tutte le suesposte ragioni, le censure mosse dall'istituto ricorrente colgono nel segno delle lamentate violazioni di legge in cui è incorsa l'impugnata sentenza, che pertanto va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in presenza di una soluzione di diritto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda originariamente proposta.

9. La particolare novità della questione trattata suggerisce la compensazione delle spese fra le parti.

10. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del D.Lgs. n. 196/2003, in presenza di dati sensibili a tutela della dignità dell'interessato e della riservatezza del diritto alla salute, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte controricorrente.

 

P.Q.M.


Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2026.