Cassazione Penale, Sez. 4, 06 febbraio 2026, n. 5037 - Lesione alla mano del lavoratore durante l'utilizzo di una sega circolare. La prassi contra legem avallata dal preposto o la nomina di un RSPP non esonerano il datore da responsabilità
- Datore di Lavoro
- Dirigente e Preposto
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a S il (Omissis),
avverso la sentenza del 10 marzo 2025 della Corte d'Appello di Venezia;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
udito il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della sospensione condizionale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
udito l'Avv. Giovanni Gozzi, del foro di Vicenza, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;
Fatto
1. Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 16 gennaio 2024 dal Tribunale di Vicenza, con cui A.A. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. e condannato alla pena di mesi nove di reclusione.
1.1. Più in particolare, quale datore di lavoro di B.B., A.A. è stato ritenuto responsabile delle lesioni subite dal dipendente nell'uso di una sega circolare, per colpa consistita nella violazione degli artt. 37, comma 1, lett. b), e 71, commi 3 e 4, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riguardo al profilo di colpa ritenuto in relazione all'art. 71 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sui requisiti di sicurezza delle attrezzature da lavoro.
Lamenta il ricorrente che da una valutazione complessiva di tutte le prove testimoniali è emerso che la società era dotata di macchinari rispondenti ai requisiti di sicurezza, il cui utilizzo, in concreto, era legato alle decisioni assunte dal preposto C.C., e non dal A.A., che era presente solo sporadicamente in azienda.
Numerosi testimoni hanno altresì affermato che la cuffia di protezione che doveva essere necessariamente rimossa per effettuare alcune lavorazioni fosse nella disponibilità dei lavoratori, e che le scelte relative alla produzione erano invece ascrivibili al preposto.
A quest'ultimo competeva altresì la scelta di autorizzare l'uso di altri macchinari come i c.d. banchi di lavoro, che potevano garantire lo svolgimento delle lavorazioni in tutta sicurezza.
Nessun profilo di colpa, pertanto, può essere ascritto al A.A., neppure sotto forma di omessa vigilanza, e ciò sia per aver delegato tali compiti al C.C., sia perché ignaro di eventuali prassi contra legem instauratesi.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riguardo al profilo di colpa ritenuto in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Lamenta il ricorrente che nessun addebito colposo può essergli mosso in punto di formazione, in quanto legittimamente convinto di aver adempiuto ai suoi obblighi, attraverso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, il quale aveva invece realizzato falsi attestati di formazione, muniti anche di fogli riepilogativi delle presenze, solo successivamente rivelatisi falsi.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riguardo all'art. 133 cod. pen.
Si osserva che il sensibile scostamento dal minimo edittale non è sostenuto da alcuno sforzo motivazionale, essendo mancato il confronto con le considerazioni spese con l'atto di appello, avuto riguardo all'effettiva entità delle lesioni, all'età avanzata del ricorrente, all'avvenuta sostituzione con il figlio nella gestione della società, all'effettivo grado della colpa.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione della legge penale sostanziale, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Al fine di riconoscere il beneficio, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare l'età avanzata dell'imputato, la risalenza nel tempo dei precedenti pur richiamati, nonché la circostanza che ormai il ricorrente non riveste più alcun ruolo nella compagine aziendale oggi amministrata dal figlio.
I giudici hanno invece valorizzato il fatto che la persona offesa non fu soccorsa subito dopo il fatto, ossia una condotta in alcun modo riferibile al ricorrente che neppure era presente in azienda in quel frangente.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
Diritto
1. Il ricorso, poiché infondato, deve essere rigettato.
2. Allo scrutino dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 18 luglio 2018 B.B., dipendente di un mobilificio di cui A.A. è stato legale rappresentante, era intento ad affilare un pezzo di legno con una sega circolare a banco.
In quel frangente, la lama della sega veniva in contatto con la mano sinistra dell'operaio, così cagionandogli le gravi lesioni personali di cui alla imputazione.
La condotta colposa del A.A., ritenuta rilevante sul piano causale, è consistita nel non adempiere all'obbligo di formazione e nel non prevedere che la sega circolare fosse effettivamente dotata della cuffia di protezione, il cui utilizzo era prescritto dalle istruzioni d'uso del macchinario.
2.1. Venendo alle singole doglianze, il primo motivo, con cui si deduce erronea applicazione dell'art. 590 cod. pen. e vizio della motivazione, è inammissibile.
2.1.1. Sostiene il ricorrente che la cuffia di protezione era a disposizione del lavoratore, e che per talune lavorazioni, per le quali non poteva essere utilizzata, un profilo di colpa era al più attribuibile al capo reparto, il quale poteva disporre dell'uso di altri macchinari presenti in azienda (c.d. banchi di lavoro).
Osserva il Collegio che i rilievi difensivi non si confrontano realmente con la trama argomentativa delle conformi decisioni di merito, poiché fondati su di una diversa ricostruzione in fatto, già motivatamente esclusa dai giudici territoriali attraverso la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa -che ha pure revocato la costituzione di parte civile -e da altri lavoratori, ritenute attendibili sulla scorta di una motivazione non oggetto di specifica censura (pp. 18 e ss. sentenza impugnata; pp. 9 e ss. sentenza del Tribunale).
Il ricorrente, quindi, pur deducendo formalmente una violazione della legge penale sostanziale, in realtà sollecita, per il tramite di un "bilanciamento complessivo tra le varie deposizioni" (p. 6 ricorso), una non consentita rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Non è superfluo, al riguardo, ricordare, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01).
Parimenti, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Rv. 271702-01).
Giudizio di attendibilità che i giudici di merito hanno ampiamente argomentato (ad es., pp. 9-10 sentenza impugnata), e che il A.A. di fatto sollecita nuovamente (pp. 8-10 ricorso).
Né può ascriversi alla Corte di cassazione il compito di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504–01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Rv. 229369–01).
2.1.2. Una volta esclusa la disponibilità della cuffia (il cui uso era comunque incompatibile con alcune lavorazioni con la sega circolare), solo per completezza osserva il Collegio che una prassi contra legem (avallata o addirittura suggerita dal preposto) non esonererebbe il datore da responsabilità, essendone stato egli a conoscenza, per come affermato dai giudici di merito (pp. 10 e 15 sentenza impugnata; p. 17 sentenza del Tribunale) e genericamente contestato, solo in fatto, dal ricorrente, al quale è stato pure imputato di aver omesso ogni forma di sorveglianza (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Rv. 272960-01; Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Rv. 228344-01).
È stato infatti affermato, e va qui ribadito, che una volta instaurata una prassi contra legem, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, solo ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza (Sez. 4, n. 45398 del 25/09/2024, non mass.; Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Rv. 27679702).
2.2. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sull'obbligo di formazione, è infondato.
Il ricorrente evidenzia di aver adempiuto i suoi obblighi attraverso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, e di essere stato tratto in inganno circa l'avvenuto svolgimento dei corsi di formazione, da quest'ultimo falsamente attestato.
I giudici di merito, a ben vedere, hanno fatto corretta applicazione del principio - che il ricorrente non contesta - per cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio del lavoratore, e ciò anche quando - contrariamente a quello che è stato accertato - derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Rv. 278603–01), atteso che è proprio attraverso l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (Sez. 4, n. 11112 del 29/11/2011, Rv. 252729-01).
Pertanto, allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempie a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento, come pure ritenuto nelle conformi decisioni di merito, sul punto in alcun modo attinte dai motivi di ricorso.
Né il profilo di colpa può essere escluso in ragione della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione: quest'ultimo, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione del dipendente.
Come chiarito da questa Sezione in più pronunce, il datore di lavoro non può limitarsi a una mera vigilanza formale o "cartolare", ma deve esercitare una vigilanza effettiva e sostanziale sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, come sottolinea la stessa sentenza impugnata (p. 15).
L'obbligo di vigilanza non può quindi considerarsi assolto con la mera nomina di figure tecniche specializzate, dovendo il datore mantenere un controllo effettivo sull'andamento delle attività lavorative e sulle condizioni di sicurezza, specie quando emergano elementi che possano ingenerare dubbi sulla sicurezza delle lavorazioni (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Rv. 281855 -01, con la precisazione che la verifica sulla concreta attuazione dell'obbligo di vigilanza non può prescindere dall'esistenza di prassi elusive note all'obbligato).
Conseguentemente, è stato affermato che gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rv. 270286-01; Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013, Rv. 258125-01).
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, attribuendo al A.A. il venir meno all'obbligo di vigilanza, particolarmente pregnante quando, come nella specie, erano emersi elementi tali da ingenerare dubbi sulla sicurezza delle lavorazioni e sull'effettivo adempimento dell'obbligo di formazione: in questa prospettiva sono stati infatti richiamati sia i molteplici infortuni verificatisi nell'uso delle macchine da taglio (p. 17 sentenza del Tribunale), sia la creazione dei falsi registri di partecipazione, con l'annotazione delle presenze, solo in epoca successiva all'incidente per cui si procede (p. 15 sentenza impugnata).
2.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena, è inammissibile.
Posto che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, il Collegio intende innanzitutto ribadire il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 4166 del 21/11/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288–01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153-01).
Nella specie i giudici di merito non solo hanno indicato le ragioni per le quali la pena pecuniaria doveva ritenersi nella specie inadeguata, ma hanno anche fornito un'ampia motivazione in punto di dosimetria, che attraverso la valorizzazione di specifici indicatori di gravità - ovvero l'entità delle lesioni (amputazione di due dita), i precedenti penali (risalenti ma specifici), la condotta successiva al fatto - chiarisce le ragioni della applicazione di una pena superiore al medio edittale, e dunque giustifica l'esercizio del potere attribuitogli dalla legge.
La doglianza, invece, si traduce in un diverso apprezzamento degli indicatori di gravità del fatto, finendo per sollecitarne una inammissibile rivalutazione.
2.4. Per analoghe ragioni, anche il quarto motivo di ricorso, relativo al diniego della sospensione condizionale, è inammissibile.
La sentenza impugnata (p. 21), infatti, confermando il giudizio espresso dal Tribunale (p. 18), ha posto a base del rigetto argomentazioni non manifestamente illogiche, direttamente correlate agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero le modalità della condotta, la pessima biografia penale e la condotta successiva al fatto.
Per quest'ultimo profilo, contrariamente a quanto si assume in ricorso (p. 23), i giudici hanno inteso non tanto la condotta tenuta al momento dell'infortunio dal preposto (che di fatto si allontanò), richiamata per delineare il contesto aziendale, quanto piuttosto quella tenuta in occasione del rientro al lavoro del B.B., e l'assenza di ogni forma di rivisitazione critica della propria condotta.
Sicché, la prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito, è stata correttamente fondata sulle modalità del fatto e sul giudizio correlato alla pericolosità; pertanto, è certamente idonea ad evidenziare gli aspetti della personalità dell'imputato che hanno determinato la decisione.
Si tratta di una motivazione che, dunque, non fa leva soltanto sulla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi (come invece si osserva in requisitoria, citando Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, Rv. 282085-01).
È principio consolidato quello per cui il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., come invece parrebbe affermare il ricorrente, ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206-02; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087-01).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2026.
