Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2026, n. 5366 - Folgorazione in cantiere durante il getto di calcestruzzo: responsabilità del coordinatore, del preposto di fatto e del datore di lavoro per omessa prevenzione del rischio elettrico e interferenziale
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Datore di Lavoro
- Dirigente e Preposto
- Impianti ed Apparecchiature Elettriche
- Rischio da Interferenza
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. CAPPELLO Gabriella - Presidente
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. BRUNO Mariarosaria - Relatore
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a R il (Omissis)
B.B. nato in BRASILE il (Omissis)
C.C. nato a A il (Omissis)
avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'Appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
È presente l'Avvocato Nicola Massafra del foro di Roma in difesa di B.B., che espone i motivi del ricorso insistendo nel loro accoglimento.
È presente l'Avvocato Francesco Colosimo del foro di Roma in difesa di A.A. e C.C., che illustra i motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 19/2/2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri, con cui B.B., A.A. e C.C. sono stati ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno. I giudici di merito hanno concesso la sospensione condizionale della pena a A.A. ed hanno sostituito la pena detentiva inflitta a B.B. con la detenzione domiciliare sostitutiva per anni due.
Era contestato agli imputati di avere, in cooperazione tra loro e nelle rispettive qualità, di cui infra, cagionato la morte di D.D., dipendente della " F.G. COSTRUZIONI Srl", per colpa generica e specifica. In particolare, mentre D.D., unitamente al collega E.E., era intento ad eseguire un getto cementizio di una costruzione edile in fase di realizzazione, utilizzando una betonpompa manovrata da F.F., a seguito di una errata manovra di questi, veniva colpito da una scarica elettrica ad alta tensione, poiché la pompa urtava i fili della sovrastante linea elettrica. A seguito della scarica elettrica, D.D. decedeva all'istante per folgorazione.
Ai singoli imputati, odierni ricorrenti, alla stregua dell'imputazione elevata, erano ascritte le seguenti condotte colpose.
A B.B., in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, era contestata l'inosservanza dell'art. 91, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/08 e delle disposizioni contenute nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, per avere omesso, nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di individuare, valutare ed organizzare misure preventive e protettive a difesa del rischio di elettrocuzione presente sul luogo di lavoro; era altresì contestata l'inosservanza del disposto di cui all'art. 92, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. menzionato, per avere omesso di verificare e controllare la corretta applicazione, da parte del lavoratore F.F., delle procedure di lavoro idonee a scongiurare il rischio di elettrocuzione.
A A.A., in qualità di preposto, era contestata la violazione dell'art. 19, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/08, per avere omesso di sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte del lavoratore addetto alla manovra della betonpompa, degli obblighi inerenti all'utilizzo in sicurezza della stessa.
A C.C., in qualità di Legale rappresentante della ditta "F.G. COSTRUZIONI Srl", era contestata l'inosservanza del disposto di cui all'art. 26, comma 2, lett. b), D.Lgs. 81/08, per avere omesso di fornire ai lavoratori della " ROMANA CALCESTRUZZI Spa", dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui erano destinati ad operare.
I giudici, nelle due sentenze conformi, ritenevano dimostrata la penale responsabilità degli imputati per l'infortunio mortale occorso, confermando i profili di colpa contenuti nelle imputazioni elevate a carico di costoro.
2. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo quanto segue.
Per B.B.
I) Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di nesso causale fra le omissioni ritenute e l'evento; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione dell'ipotesi di un comportamento esorbitante o imprevedibile del lavoratore. Violazione, falsa applicazione della legge penale ed erronea valutazione dei fatti, nonché, mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La difesa, dopo avere ripercorso la motivazione prodotta nella sentenza impugnata, osserva come i giudici di merito non abbiano tenuto conto degli orientamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imprevedibilità di un evento va apprezzata con riferimento a due distinte categorie di comportamenti del lavoratore, distinguendo la condotta esorbitante - che si identifica in un contegno del lavoratore che fuoriesce dal perimetro delle mansioni attribuitegli o si dimostra contrario agli ordini ed alle disposizioni impartite dal datore di lavoro - dalla condotta abnorme, che si identifica in quel contegno del lavoratore che si pone incontrovertibilmente al di fuori del contesto lavorativo e delle mansioni affidategli.
Nel caso in esame, quanto alle cause dell'infortunio occorso, verrebbe in rilievo il comportamento del lavoratore addetto alla manovra della betoniera, non adeguatamente inquadrato e valutato dalla Corte di merito, il quale avrebbe mantenuto un contegno esorbitante dai compiti affidatigli. Ciò risulterebbe chiaramente evincibile dalle risultanze della relazione tecnica a firma del consulente nominato dal P.M., Ingegnere G.G., il quale, nella ricostruzione della vicenda, aveva osservato come la betoniera non fosse stata regolarmente stabilizzata, presentando le ruote sollevate dal terreno.
L'omessa stabilizzazione dell'autopompa ha evidentemente cagionato il mancato scarico a terra della tensione elettrica che determinò l'evento morte dell'operaio. Sempre il C.T. aveva evidenziato come nel manuale della betoniera fossero espressamente indicati, come per legge, i rischi da elettrocuzione e la distanza da tenere dalle linee elettriche. Dalla istruttoria è inoltre emerso che fu F.F. a decidere la posizione dell'autopompa; per altro verso, nessun accertamento ha consentito di verificare a quale distanza dai cavi elettrici sia stata posizionata la macchina.
Dal contenuto delle deposizioni acquisite dai testi escussi – precisamente dall'Isp. H.H. e dall'operaio I.I. - risulta che il manovratore dell'autopompa fosse un operaio formato.
F.F., esperto e formato nell'attività di manovra della betonpompa, ha violato autonomamente la normativa di settore, attivando un rischio specifico, estraneo all'area di governo di competenza dell'imputato: nella specie ha errato nel posizionamento del mezzo e non ha stabilizzato correttamente la betonpompa.
Il B.B. avrebbe dovuto essere mandato esente da ogni responsabilità, avendo espressamente indicato il rischio elettrocuzione nel PSC ed avendo inserito nella planimetria dell'area cantiere la presenza di cavi dell'alta tensione.
La motivazione della sentenza sarebbe inoltre carente in relazione alla percepibilità del rischio costituito dalla presenza di una linea di media/alta tensione in prossimità delle operazioni di getto del calcestruzzo: si trattava di un pericolo a tutti noto, segnalato da B.B. e totalmente ignorato dal manovratore F.F.
Risulterebbe, pertanto, palese l'illogicità e la carenza della motivazione in relazione all'efficienza causale delle regole cautelari che si assumono violate e del nesso intercorrente tra le omissioni contestate e l'evento mortale.
La sentenza non ha spiegato quale comportamento alternativo lecito sarebbe stato atto a scongiurare l'evento. Si afferma la sussistenza di un difetto primario di organizzazione a cagione della carenza di una specifica previsione del rischio all'interno del POS, tanto che la linea elettrica non fu mai disattivata, nè fu in qualche modo segnalata in cantiere la distanza di rispetto da osservarsi da parte degli operai durante i lavori, ma non si è chiarita l'incidenza causale impeditiva di un POS maggiormente dettagliato e di una più accurata istruzione del dipendente manovratore sul rischio di elettrocuzione.
II) Eccessività della pena, nella cui determinazione non si è tenuto conto del comportamento dell'imputato; omessa applicazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante; ricorrenza dei presupposti per la concedibilità dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Violazione, falsa applicazione della legge penale, erronea valutazione dei fatti, mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La difesa rappresenta che è stata espressa una motivazione insoddisfacente in punto di determinazione della pena. Valutando il grado della colpa, B.B. avrebbe dovuto essere mandato esente da responsabilità, avendo espressamente indicato il rischio di elettrocuzione nel manuale ed avendo inserito nella planimetria del cantiere la presenza di cavi dell'alta-media tensione. L'imputato ha sempre presenziato alle udienze ed è sostanzialmente incensurato. La sanzione irrogata in primo grado e confermata in appello, alla luce di tali circostanze, deve reputarsi eccessiva. L'unica condanna riportata da B.B. riguarda l'omesso versamento di contributi previdenziali risalenti ad un breve periodo in cui aveva svolto la funzione di amministratore di una società. Nelle more B.B. si è laureato in ingegneria, iscrivendosi all'albo degli ingegneri, così dimostrando la volontà di approfondire la propria preparazione e di migliorarsi nell'attività lavorativa.
III) Violazione di legge, mancata applicazione della sospensione condizionale della pena sul falso presupposto della sua alternatività rispetto alla detenzione domiciliare sostitutiva e, più in generale, rispetto alle pene sostitutive di pene detentive brevi.
La Corte di merito ha escluso l'applicazione della sospensione condizionale della pena, essendo stata la pena detentiva sostituita con la detenzione domiciliare, assumendo, erroneamente, che la regola dell'alternatività tra la concessione della sospensione condizionale della pena e l'applicazione delle pene sostitutive brevi non sia venuta meno per effetto della modifica dell'art. 545-bis cod. proc. pen. a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 D.Lgs. 31/2024.
Per A.A.
I) Violazione ed erronea applicazione degli articoli 113 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione agli articoli 16, 19 e 229 T.U. sulla sicurezza sul lavoro; contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il reato contestato.
- Erronea interpretazione dell'articolo 16 T.U. sicurezza sul lavoro.
Si censura la decisione della Corte d'Appello di Roma sotto il profilo della violazione dell'articolo 16 D.Lgs. 81/08. Il collegio territoriale erra nel ritenere che non assuma rilievo la mancanza di una formale investitura mediante delega scritta da parte del datore di lavoro.
L'articolo 16 citato prevede le condizioni di ammissibilità della delega di funzioni da parte del datore di lavoro, sancendo la necessaria forma scritta della stessa e la medesima forma per l'accettazione da parte del delegato. Solo in presenza di siffatti requisiti si può realizzare un vero e proprio trasferimento di poteri e la correlata traslazione di responsabilità in capo al preposto. Diversamente opinando, infatti, si priverebbe di contenuto la disposizione citata. La forma scritta, oltre ad assicurare che il delegato sia informato e consapevole, serve anche a dare pubblicità interna alla delega, in modo che tutti i soggetti coinvolti siano a conoscenza delle responsabilità assegnate. Del tutto erroneamente la Corte territoriale ha riconosciuto la qualifica di preposto in capo al ricorrente in assenza dei necessari requisiti ex lege.
- Erronea interpretazione e applicazione degli articoli 19 e 299 D.Lgs. 81/08, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica di preposto di fatto in capo al ricorrente. Ai sensi del citato decreto legislativo, l'assunzione di una posizione di garanzia senza formale investitura richiede necessariamente l'esercizio in concreto di poteri e funzioni tipiche del ruolo, come indicate dall'articolo 19 del T.U. citato. Il fatto che un socio lavoratore si autoqualifichi come capo cantiere - circostanza riportata a pag. 14 della sentenza impugnata - e che altri lavoratori dichiarino, in maniera peraltro dubitativa, di essere gestiti dal ricorrente, non è circostanza sufficiente per ritenere che A.A. rivestisse di fatto la qualifica di preposto.
Per accertare che un socio lavoratore sia, di fatto, un preposto, si devono valutare in concreto le sue azioni ed il ruolo svolto all'interno dell'organizzazione del lavoro; in particolare si deve accertare in capo al soggetto: 1. Il potere di impartire istruzioni operative e ordini sulle modalità di esecuzione del lavoro, 2. Il potere di vigilanza e controllo 3. Il potere di iniziativa e autonomia decisionale, inteso come capacità di prendere decisioni operative e di intervenire direttamente in caso di anomalie, pericoli e mancato rispetto delle procedure.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il preposto risponde degli infortuni occorsi, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento in concreto verificatosi.
- Erronea applicazione dell'articolo 19 T.U. sicurezza sul lavoro; illogicità della motivazione con riferimento alla esatta individuazione degli obblighi gravanti sul preposto.
La Corte d'Appello ha erroneamente attribuito al ricorrente la responsabilità di non avere impartito le opportune direttive a tutela dell'incolumità dei lavoratori, considerata la vicinanza della betonpompa alla linea elettrica sovrastante l'area di lavoro.
A fronte della riconosciuta presenza in cantiere di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, B.B., investito di precise competenze tecniche, ha egualmente confermato la responsabilità penale del ricorrente. Tale esito non sarebbe condivisibile: il rischio di elettrocuzione e la previsione di misure protettive volte a scongiurare il suo verificarsi non rientrano tra i rischi comunemente e facilmente riconoscibili da parte di un soggetto privo di conoscenze specifiche, ma presuppongono impiego di competenze che esulano dalla ragionevole esigibilità da parte di un semplice socio lavoratore. La contestata omissione in ordine alla previsione di un rischio così specifico nel piano di sicurezza avrebbe dovuto ricadere interamente nella sfera di competenza e di responsabilità del tecnico.
- Carenza di motivazione in ordine alla ritenuta condotta omissiva ascritta all'odierno ricorrente.
La Corte di merito, confermando la sentenza del giudice di prime cure, giunge ad affermare come sussistente una condotta omissiva in capo al ricorrente. L'asserita omissione viene desunta dalla verificazione dello stesso decesso del lavoratore, realizzandosi così un'inversione logica dei criteri che avrebbero dovuto sostenere il percorso motivazionale.
- Erronea applicazione o interpretazione degli articoli 40, 41 e 43 cod. pen.; vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza o illogicità di essa con riferimento all'aspetto della causalità della condotta colposa addebitata a A.A.
La Corte d'Appello, unitamente al primo giudice, ha omesso di effettuare il necessario giudizio controfattuale, semplicemente individuando la condotta anti doverosa nella mera inosservanza del precetto, senza valutare se la concreta realizzazione della condotta doverosa avrebbe impedito l'evento. Ha inoltre trascurato di considerare la specifica doglianza prospettata in appello circa la necessità di verificare l'abnormità della condotta dell'autista della betonpompa, che si era avvicinato, assai imprudentemente, ai cavi elettrici, nonostante la sua qualifica, l'accertata formazione ricevuta e l'esperienza sul campo.
Le sentenze di merito avrebbero dovuto indicare anche le ragioni per le quali era da reputarsi evitabile l'evento morte, ossia le ragioni per le quali l'attività di vigilanza e controllo pretese dal ricorrente avrebbero scongiurato il verificarsi del decesso del lavoratore. Rispetto al comportamento deliberatamente assunto da F.F., non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'odierno ricorrente, dal momento che qualsiasi ulteriore attività da parte del medesimo si sarebbe dimostrata priva di efficacia causale sull'evento.
II) Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 62-bis cod. pen., contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In subordine, si censura la decisione della Corte di merito con riferimento al diniego delle invocate attenuanti generiche. La Corte territoriale, condividendo sul punto le conclusioni rese dal giudice di prime cure, ritiene che l'obiettiva gravità del fatto ed il grado della colpa ostino al riconoscimento delle attenuanti, specificando, in relazione alla posizione di A.A., la grave violazione dei compiti connessi al ruolo di capo cantiere presente sul luogo di lavoro al momento del fatto, il quale, pur avendo piena contezza del rischio a cui erano esposti gli operai impegnati nel getto di calcestruzzo, ha omesso di sovrintendere alla fase lavorativa e di impartire direttive idonee ad assicurare lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. La decisione del collegio territoriale sarebbe viziata, avendo la Corte di appello valutato come ostativo al riconoscimento del beneficio il grado della colpa, di cui non può tenersi conto alla luce del comma due dell'articolo 62-bis cod. pen., il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del primo comma, non vale il criterio di cui all'articolo 133, comma 1, n. 3, cod. pen.
Ulteriore incongruità della motivazione si individua nel fatto che è stata irrogata una pena commisurata al minimo edittale, che implica una valutazione in termini di minima offensività della condotta ascritta all'imputato, confliggente con la ritenuta gravità posta a fondamento del diniego della concessione del beneficio delle attenuanti generiche. La Corte di appello non ha considerato correttamente la posizione del ricorrente, mancando di valutare i positivi elementi richiamati dalla difesa nell'atto di appello, quali, tra gli altri, il comportamento successivo al fatto (lo stesso provvedeva all'invio della relazione all'Inail per il decesso del lavoratore, dando atto della propria presenza in cantiere e fornendo indicazioni sulla ricostruzione del fatto); la presenza in cantiere di altri soggetti con incarichi tecnici di responsabilità e controllo; l'incensuratezza dell'imputato, con una esperienza lavorativa nel settore edile di oltre quarant'anni; l'avvenuto integrale risarcimento dei danni in favore degli eredi di D.D.
Per C.C.
I) Violazione ed erronea applicazione degli articoli 113 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all'articolo 26 D.Lgs. 81/08, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il reato contestato.
Si censura la decisione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso per il delitto di omicidio colposo. L'intero impianto motivazionale della sentenza del collegio territoriale sarebbe affetto da evidente contraddittorietà.
Sarebbe erronea l'individuazione della condotta ascritta a C.C. e la sua riconducibilità alla violazione della norma contestata nella imputazione.
È sufficiente la lettura del testo dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/08 per accorgersi che la condotta addebitata a C.C., per come descritta, avrebbe dovuto essere ricondotta nell'ambito della previsione di cui al comma 1, lettera b), della disposizione in parola. Non si tratterebbe di un errore materiale, poiché nei provvedimenti gravati si giunge ad affermare la responsabilità dell'odierno ricorrente, addebitando al medesimo condotte eccentriche rispetto al contenuto del comma 1, lettera b), dell'articolo 26 citato, quale l'omessa redazione del DUVRI, e facendo spesso riferimento alla previsione del rischio interferenziale. La sentenza, a fronte di una contestazione in fatto che riguarda l'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 81/08, giunge ad affermare la penale responsabilità dell'imputato facendo riferimento al documento DUVRI, la cui elaborazione grava non sull'attuale ricorrente - datore di lavoro appaltatore - bensì esclusivamente sul datore di lavoro committente. Nella sostanza, emergerebbe dalla lettura della sentenza un difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
- Errata qualificazione del ruolo dell'odierno ricorrente, erronea applicazione dell'articolo 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08.
La Corte d'Appello ha fatto cattivo governo delle disposizioni di cui al T.U. sulla sicurezza sul lavoro, non confrontandosi adeguatamente con la previsione normativa. Nei provvedimenti gravati viene attribuita a C.C. la qualifica di datore di lavoro committente, destinatario degli obblighi individuati nell'articolo 26 del medesimo decreto. Le argomentazioni riportate dalla Corte d'Appello si pongono in aperto contrasto con quanto stabilito nell'articolo di legge citato. Ai sensi della norma richiamata, gravano sul datore di lavoro committente, che offre lavoro ad altre imprese o a lavoratori autonomi, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi, l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici - comma 1, lett. b) - e l'obbligo di elaborare il DUVRI – comma 3 del medesimo articolo. Nel caso di specie, non è possibile configurare un rapporto di committenza diretta nè tra la " F.G. costruzioni Srl" e la " ROMANA calcestruzzi Spa", essendo intercorso tra i medesimi soggetti un mero contratto di fornitura di materiali, né tra la società riconducibile all'odierno ricorrente e l'autista della betonpompa. Il rapporto contrattuale diretto, volto al trasporto e allo scarico del calcestruzzo, era, infatti, intercorso tra la " ROMANA calcestruzzi Spa" e la " Coop 7 e servizi " (datrice di lavoro di F.F.), cosicchè un obbligo informativo diretto avrebbe dovuto ravvisarsi in capo alla " ROMANA calcestruzzi Spa" nei confronti del manovratore F.F., nonchè in capo a " Le Quinte Immobiliare Srl" nei confronti di " F.G. costruzioni Srl" con riferimento ai rischi presenti sul luogo di lavoro. In particolare, le "Quinte immobiliare Srl", in qualità di soggetto committente avente la disponibilità del fondo sul quale insisteva il cantiere, era il soggetto giuridico sul quale gravavano gli obblighi volti alla prevenzione del cosiddetto rischio interferenziale, come previsto dall'articolo 26 del Testo Unico.
La sentenza della Corte di appello si rileva erronea anche sotto il profilo dell'individuazione della tipologia di rischio che il datore di lavoro è chiamato a governare, dovendo costui valutare e gestire i rischi specifici della propria attività. Questo principio non viene meno in presenza di un appalto: i rischi derivanti dalle modalità operative intrinseche dell'attività dell'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'appaltatore stesso. La conduzione del mezzo da parte di F.F. rientrava nei rischi specifici dell'attività di trasporto e movimentazione merci; questo rischio era intrinseco alla prestazione lavorativa che la " Coop 7 e servizi " era chiamata a svolgere. Le valutazioni di questi rischi e l'adozione delle relative misure preventive erano obblighi primari di " Coop 7 e servizi " (datore di lavoro dell'autista della betoniera) e, per estensione di coordinamento, di " ROMANA calcestruzzi Spa" (committente di "Coop 7 e servizi "). La " F.G. costruzioni Srl" non aveva il compito di valutare e gestire l'attività operativa di un'impresa terza che non era sotto il suo diretto controllo contrattuale.
La sentenza, inoltre, ha erroneamente attribuito a C.C. la responsabilità per un rischio che, se ritenuto di natura interferenziale, avrebbe dovuto gravare sul committente dell'opera, stante la disponibilità dei luoghi in capo a questi. In ogni caso, correttamente applicando l'articolo 26 T.U. sicurezza, doveva farsi risalire alla soc. " Coop 7 e servizi ", datrice di lavoro del manovratore, la responsabilità della gestione del rischio concretizzatosi; l'incidente, infatti, è stato causato da un errore operativo di F.F.
- Erronea applicazione degli artt. 17 e 26 T.U. sicurezza sul lavoro; illogicità della motivazione in ordine all'esatta individuazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro.
La motivazione offerta dai giudici di merito risulterebbe illogica anche sotto un ulteriore profilo. La Corte d'Appello ha erroneamente attribuito al ricorrente, nella qualità di rappresentante legale della " F.G. costruzioni Srl", la mancata previsione e informazione alle altre imprese coinvolte del rischio di elettrocuzione, rischio di natura tecnica, la cui valutazione e gestione rientrava nella competenza esclusiva del Coordinatore per la sicurezza. Risulta evidente come il rischio di elettrocuzione e la conoscenza delle misure preventive e protettive atte a scongiurare il suo verificarsi costituisca - con specifico riferimento alle modalità di utilizzo della betonpompa, che può determinare la creazione di un arco voltaico in prossimità di una linea elettrica - non rientra tra i rischi comuni, facilmente riconoscibili da parte di un soggetto privo di specifiche conoscenze.
C.C. ha adempiuto al suo obbligo di scegliere un professionista qualificato, dotato di specifiche competenze tecniche, nominato Coordinatore per la sicurezza. Come è noto, incombe su tale figura professionale, ai sensi degli artt. 90 e 92 D.Lgs. 81/08, l'onere di redazione del PSC, che deve prevedere tutti i rischi presenti nel cantiere. L'attività di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza riguardanti un rischio così specifico come quello dell'elettrocuzione deve ritenersi che ricada interamente nella sfera di competenza e di responsabilità del tecnico.
II) Violazione ed erronea applicazione degli articoli 40, 41, e 43 cod. pen., mancanza o illogicità della motivazione con riferimento all'aspetto concernente la causalità della condotta colposa addebitata al C.C.
I giudici di merito hanno omesso di effettuare il necessario giudizio controfattuale, semplicemente individuando la condotta antidoverosa, senza tuttavia verificare se la concreta realizzazione della condotta doverosa avrebbe impedito l'evento. Hanno inoltre trascurato di considerare l'abnormità della condotta dell'autista della betonpompa, che si era avvicinato imprudentemente ai cavi elettrici nonostante la sua qualifica, l'accertata formazione ricevuta e l'esperienza sul campo.
Avrebbero dovuto spiegare l'evitabilità dell'evento morte e le ragioni per le quali le specifiche informazioni sui rischi del cantiere avrebbero evitato il verificarsi del decesso del lavoratore. Le risultanze dibattimentali depongono per l'assoluta inevitabilità dell'evento: la manovra errata di F.F. è stata determinante nella causazione dell'evento, tale da interrompere il nesso causale con eventuali omissioni informative di C.C.
III) Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 62-bis cod. pen., contraddittorietà della motivazione in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Con argomentazioni sovrapponibili a quelle sviluppate con riferimento alla posizione di A.A. (si veda il secondo motivo di ricorso proposto dal coimputato), la difesa lamenta il vizio della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la valutazione del grado della colpa non possa valere come criterio ostativo.
Le circostanze attenuanti generiche, si legge nel ricorso, sono state negate sulla base di una motivazione di mero stile, che si limita a rappresentare la gravità del fatto, desunta dal grado della colpa, senza tuttavia prendere in considerazione i molteplici aspetti di positiva valutazione evidenziati nei motivi di gravame. Tali elementi sono rappresentati dall'effettivo ruolo svolto da C.C., al quale si addebita il reato contestato esclusivamente sulla base del dato formale della rappresentanza giuridica della " F.G. costruzioni Srl"; la presenza nel cantiere, al momento dei fatti, di altri soggetti con incarichi tecnici di responsabilità e di controllo; il tempo trascorso dai fatti, durante il quale l'odierno ricorrente ha continuato ad operare nel medesimo contesto imprenditoriale senza incorrere in comportamenti censurabili; l'avvenuto integrale risarcimento del danno nei confronti degli eredi di D.D.
3. La difesa di B.B. ha depositato una memoria scritta nella quale, riportandosi alle ragioni del ricorso, ha insistito nel richiedere il suo accoglimento.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale.
Diritto
1. I ricorsi, infondati, devono essere rigettati per i motivi di seguito indicati.
2. Prima di andare oltre nella disamina delle ragioni di doglianza, preme ripercorrere brevemente i fatti di causa, con particolare riferimento alle modalità di accadimento dell'infortunio mortale occorso a D.D. - dipendente della " F.G. costruzioni Srl", il cui legale rappresentate era C.C. - come ricostruite dai giudici di merito nelle conformi sentenze di condanna.
Le cause dell'infortunio mortale sono state individuate in una scarica elettrica generata dal braccio meccanico dell'autobetoniera manovrata da F.F., troppo vicina alle linee elettriche che sovrastavano l'area di lavoro.
D.D., si legge in motivazione (pag. 6 della sentenza impugnata), era impegnato, unitamente al collega E.E., ad eseguire un getto di cemento in un plinto delle fondazioni di un fabbricato in fase di realizzazione. Durante quest'attività rimaneva folgorato da una scarica elettrica trasmessa dalla parte finale del braccio meccanico della pompa di betonaggio, afferrata per indirizzare la colata di calcestruzzo.
Il teste qualificato H.H., Ispettore del Lavoro, aveva chiarito in dibattimento che il fenomeno dell'elettrocuzione, che aveva generato la scarica elettrica, poteva essere derivato sia dal contatto diretto tra il braccio della pompa ed i cavi elettrici, sia dalla prossimità del braccio della betonpompa a detti cavi, potendo tale fenomeno verificarsi anche quando il macchinario si trova ad una distanza inferiore a tre metri e mezzo dai cavi di alta tensione, situazione suscettibile di generare un arco voltaico con una scarica di energia elettrica.
Alla stregua di tali univoche risultanze, i giudici di merito hanno logicamente desunto come la betoniera munita di braccio meccanico fosse stata posizionata ad una distanza inferiore a tre metri e mezzo dai cavi della linea elettrica, distanza di sicurezza minima per evitare il fenomeno dell'arco voltaico, in spregio alle istruzioni contenute nello stesso manuale d'uso del macchinario, nel quale era contenuta l'avvertenza di posizionare la betonpompa ad una distanza di almeno tre metri da cavi elettrici di tensione fino a 110 kw e di almeno 5 metri da cavi elettrici di cui non si conosca la tensione.
3. Per quanto d'interesse in questa sede, con riferimento alle posizioni degli odierni ricorrenti, i giudici di merito hanno evidenziato, riportando le dichiarazioni del teste qualificato Isp. H.H., come dagli accertamenti compiuti il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto per conto della " F.G. Costruzioni Srl" da B.B., non avesse previsto il rischio di elettrocuzione collegato alla specifica fase lavorativa concernente l'operatività della betonpompa in prossimità di parti attive elettriche, con conseguente carenza di misure atte a scongiurare il pericolo di elettrocuzione durante la gettata di cemento.
Nel piano di sicurezza, si legge in motivazione, vi era un generico riferimento al rischio di elettrocuzione collegato all'uso dei mezzi meccanici, ma non era stato specificato come doveva essere svolta la fase del getto di cemento in prossimità della linea elettrica presente sull'area di lavoro.
L'Ispettore del lavoro, inoltre, aveva segnalato la mancanza di documentazione relativamente alle informazioni dettagliate che il datore di lavoro, C.C., legale rappresentante della " F.G. costruzioni Srl", avrebbe dovuto somministrare ai dipendenti delle altre ditte coinvolte nei lavori appaltati. Si trattava di informazioni che avrebbero dovuto essere impartite al manovratore della betoniera, F.F., dipendente della "Coop 7 Trasporti e Servizi soc. a r.l." proprietaria del mezzo che aveva trasportato il cemento fornito dalla "ROMANA Calcestruzzi", ciò in violazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.
Non risultava, inoltre, l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi contenente le misure volte ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza in caso di affidamento di lavori e forniture ad imprese diverse.
4. Passando a trattare delle singole posizioni, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di ricorso proposto da B.B., Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, è reiterativo di ragioni di doglianza già attentamente esaminate dalla Corte di merito e rigettate con argomentazioni immuni da censure.
I rilievi difensivi, oltre a reiterare questioni già correttamente disattese nei gradi di merito, sollecitano una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie e non si confrontano realmente con le argomentazioni illustrate nella motivazione della sentenza impugnata.
4.1. Occorre procedere ad alcune puntualizzazioni di carattere generale circa la qualifica rivestita dal ricorrente per un più completo inquadramento in diritto degli aspetti che occupano e che riguardano le figure del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i cui compiti sono previsti dagli artt. 91 e 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali norme hanno assicurato continuità alle precedenti disposizioni vigenti in materia (artt. 4 e 5 D.Lgs. 494/96).
Al comma 1 dell'art. 91 è previsto: "1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1".
Al comma 1 dell'art. 92 è previsto: "Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 100 e il fascicolo di cui all' articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all' articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".
4.2. Le due qualifiche di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori possono anche essere rivestite dalla medesima persona, come verificatosi nel caso in esame, con conseguente sovrapposizione delle funzioni di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di applicazione di quest'ultimo.
Si tratta di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono, annullandole, a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, affiancandosi, in modo autonomo e indipendente, a quella del committente e del datore di lavoro, i quali mantengono intatte le proprie prerogative e le proprie responsabilità. (cfr. Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026: "In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento)"; Sez. 4, n. 7443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102: "In tema di infortuni sul lavoro, le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996 e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso D.Lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore intento a svolgere lavori di manutenzione di una banchina adibita al camminamento dei viaggiatori e travolto dalla motrice di un treno in transito, ha ritenuto corretta la condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'impresa subappaltatrice, precisando che egli ha anche l'obbligo di vigilanza sulla esatta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza)").
Alla figura del coordinatore per l'esecuzione spettano compiti di "alta vigilanza" (ex multis Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735: "In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate")).
Detta funzione di alta vigilanza non si sostanzia in un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, essendo tale precipua modalità demandata ad altre figure operative, quali il datore di lavoro, il dirigente e il preposto (Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Paletti, Rv. 281489: "In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate").
Il compito di alta vigilanza, a cui fanno riferimento le numerose pronunce di questa Corte sopra richiamate, non si traduce in una sorta di contrazione della posizione di garanzia, costituendo la modalità attraverso la quale si esplicano i doveri tipici attribuiti al coordinatore per l'esecuzione, il quale, contrariamente a quanto si deduce nel ricorso, riveste carattere di centralità nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, specie ove venga in rilievo e si delinei la possibilità di rischi interferenziali derivanti dalla contestuale operatività di più imprese sui luoghi di lavoro (Sez. 4, n. 17213 del 15/02/2019, Danzi, Rv. 275713: "In tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori contemplino l'intervento di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, il coordinatore per la progettazione risponde per l'infortunio riconducibile all'inadeguata valutazione, nel piano di sicurezza e di coordinamento, del rischio interferenziale, e alla mancata previsione di misure di sicurezza idonee a prevenirlo").
4.3. Quanto finora illustrato consente di escludere, come sostenuto correttamente in sentenza, che il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda che occupa potesse concretizzarsi nella semplice previsione dell'astratto rischio di elettrocuzione presente nel cantiere, essendo compito del coordinatore per la progettazione provvedere ad una valutazione precisa del rischio specifico riferito alle singole fasi lavorative e allo sviluppo di un piano organizzativo dell'attività da svolgersi nel cantiere in grado di assicurare misure preventive del rischio individuato, riferite alle diverse fasi lavorative da effettuarsi (cfr. quanto argomentato a pag. 10 della sentenza impugnata).
Ciò in ossequio alle disposizioni contenute nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, che, al punto 2.2.3., richiamato nella imputazione, espressamente prevede che il coordinatore per la progettazione, ai fini dell'analisi dei rischi presenti in cantiere, deve suddividere le singole lavorazioni in fasi di lavoro, deve tenere conto di esse e delle loro interferenze, e porre particolare attenzione, in base alla lett. i) dell'allegato citato, al rischio di elettrocuzione.
L'imputato, alla stregua di quanto argomentato in sentenza, ha anche mancato ai doveri inerenti alla sua qualità di coordinatore in fase di esecuzione.
Come detto in precedenza, il coordinatore per l'esecuzione deve realizzare la migliore organizzazione del lavoro e ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilare sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Egli non solo ha il compito di adottare tutte le opportune misure di sicurezza volta a scongiurare i rischi attentamente individuati, ma anche di verificare la loro concreta osservanza al fine di evitare che esse siano trascurate e disapplicate.
4.4. La difesa, oltre a reiterare censure già validamente disattese dai giudici di merito, propone una diversa ricostruzione del fatto, sostenendo che la causa dell'evento verificatosi fosse interamente ascrivibile al mancato corretto posizionamento della betoniera da parte del manovratore, il quale non aveva correttamente stabilizzato il macchinario, lasciando le ruote sollevate da terra.
La doglianza è stata scrutinata dalla Corte di merito e respinta con una motivazione congrua, non censurabile in sede di legittimità (si veda quanto riportato a pag. 6 della motivazione, dove si è posto in evidenza come, alla stregua delle univoche emergenze processuali, rappresentate dagli esiti degli accertamenti effettuati da personale del Servizio di prevenzione, dalle testimonianze raccolte dai dipendenti della " F.G. costruzioni Srl" e dai reperti fotografici in atti, risulta acclarato che la causa della folgorazione dell'operaio fosse da ascriversi all'urto diretto del braccio della pompa con i cavi elettrici o alla eccessiva prossimità della betonpompa ai cavi elettrici, circostanza suscettibile di generare il fenomeno dell'arco voltaico).
La difesa oppone una diversa ricostruzione del fatto e delle cause dell'infortunio, sollecitando una rilettura delle emergenze probatorie non consentita in sede di legittimità. Deve ribadirsi, al riguardo, come sia precluso alla Corte di legittimità procedere ad una rivalutazione del compendio probatorio acquisito, dovendo i vizi motivazionali deducibili in questa sede riguardare soltanto la manifesta illogicità del ragionamento seguito dai giudici di merito nella sentenza impugnata, evenienza da escludersi nel caso che occupa (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601: "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").
Con specifico riguardo ai profili di responsabilità addebitati al ricorrente, la difesa omette un reale confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione, nelle quali, attraverso il puntuale richiamo alle risultanze in atti, si evidenzia come non fosse stato previsto nel PSC il rischio di elettrocuzione riferito all'attività di getto del cemento per la realizzazione delle fondamenta della costruzione, né erano state contemplate specifiche misure atte a prevenire detto rischio in un'area di lavoro palesemente esposta al pericolo di elettrocuzione.
Come detto in precedenza, il PSC deve prevedere in modo specifico i rischi presenti nel cantiere e deve essere aggiornato costantemente: gli obblighi previsti dalla legge a carico del Coordinatore per la progettazione, quindi, possono ritenersi adempiuti solo a condizione che quest'ultimo prenda in considerazione gli specifici rischi inerenti alle varie fasi di lavoro da compiere, predisponendo le opportune misure di prevenzione (Sez. 4, n. 1870 del 17/01/2014, Berlanda, n.m., in motivazione a pag. 6).
4.5. La motivazione della sentenza impugnata è immune da censure anche con riferimento al profilo della causalità.
Come sostenuto correttamente dalla Corte di merito, l'errata manovra operata dal conducente della betoniera non può costituire una ragione di esonero da responsabilità per il Coordinatore, il quale non aveva previsto il rischio concretizzatosi e non aveva stabilito misure a tutela di detto rischio.
L'imprudenza del manovratore, si legge in sentenza, non si inserisce nel decorso causale come fattore eccezionale suscettibile di interrompere il collegamento tra la condotta omissiva serbata dall'imputato e l'evento mortale (si veda quanto riportato in motivazione a pag. 12 della sentenza: "La posizione di garanzia del conducente della betoniera (condannato in primo grado con sentenza divenuta irrevocabile), nei confronti della vittima, non esclude il ruolo colpevole e causalmente efficiente degli altri titolari della posizione di garanzia, trattandosi di una evenienza che non elimina, per ciascuno, il contributo causale nella condotta incriminata, posto che l'errore di manovra di detto lavoratore costituisce proprio uno dei fondamentali e specifici rischi da prevedere e prevenire; in quanto tale non può ritenersi un evento del tutto anomalo ed eccentrico al normale svolgimento del lavoro, da risultare imprevedibile e come tale inidoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta omissiva dei titolari della posizione di garanzia").
L'impianto argomentativo anche sul punto è coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a sostenere l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato alla luce dei principi stabiliti in questa sede, in base ai quali la compresenza di più titolari della posizione di garanzia non è evenienza suscettibile di escludere il contributo causale di ciascuno nella verificazione dell'evento (cfr. Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Rv. 284086: "In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicchè l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato"; Sez. 4, n. 6507 del 11/01/2018, Caputo, Rv. 272464: "In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione").
4.6. Del pari infondato è il rilievo riguardante la carenza di motivazione in ordine alla illustrazione del ragionamento controfattuale, essendo invece desumibile dal complesso argomentativo la considerazione del tema: la doglianza non tiene conto del giudizio reso dalla Corte territoriale, che ha osservato, dopo puntuale analisi della vicenda, come la specifica previsione del rischio di elettrocuzione e la sua neutralizzazione attraverso misure idonee avrebbe scongiurato l'evento, o quanto meno ridotto le sue conseguenze (si veda pag. 9 della sentenza).
5. Il secondo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio, è infondato. Il profilo riguardante la determinazione della pena è sorretto da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e il grado della colpa.
Occorre rilevare come le scelte riguardanti la dosimetria della pena rientrino nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Deve anche aggiungersi come il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale per la determinazione della pena, non sia tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze o le deduzioni prospettate dall'imputato, essendo invece sufficiente che egli dia atto delle plausibili ragioni della sua determinazione in relazione agli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti (cfr. Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abbruzzese, Rv. 244880: "Il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato").
Ai fini poi della concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo anche soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549–02: "Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").
6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha preso in esame la richiesta di concessione dei benefici di legge, rigettandola nel merito con motivazione non censurabile in questa sede (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata, in cui si pone in evidenza la gravità della condotta serbata dall'imputato, la circostanza della esistenza a suo carico di un precedente in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali in danno dei lavoratori).
La questione riguardante l'alternatività tra pene sostitutive delle pene detentive brevi e sospensione condizionale della pena è superata dal fatto che la Corte d'Appello ha ritenuto non concedibile la sospensione condizionale della pena, in ragione di una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di altri reati fondata su argomentazioni coerenti e immuni da aporie logiche ("La prognosi negativa formulata dal Tribunale è pienamente condivisibile, in quanto la precedente condanna e il reato oggetto del presente procedimento, caratterizzato da un elevato grado della colpa, sempre commesso in danno agli interessi dei lavoratori, dimostrano un costante e radicato disinteresse del B.B. per i diritti fondamentali dei lavoratori, e ciò non consente di formulare una prognosi favorevole sul fatto che costui in futuro si asterrà dal commettere nuovi reati, soprattutto della medesima indole).
7. I motivi di ricorso proposti da A.A. sono infondati.
La Corte di merito, unitamente al primo giudice, ha ritenuto che l'imputato rivestisse la qualifica di preposto di fatto.
Tale convincimento non è stato desunto soltanto dalle dichiarazioni dell'imputato, come rimarcato dalla difesa, ma anche dal contenuto delle testimonianze rese dai lavoratori E.E. ed I.I., i quali hanno riferito che A.A. svolgeva le mansioni di "capocantiere", precisando come il ricorrente, stabilmente presente sul luogo di lavoro, impartisse ordini agli operai e decidesse il da farsi (cfr. quanto riportato a pag. 14 della motivazione).
Il capocantiere è una figura assimilabile a quella del preposto, il quale, in base alla previsione di cui all'art. 19 D.Lgs. 81/08, è garante di obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. Egli, infatti, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e vigila sulla concreta attuazione delle misure di salvaguardia in materia di salute e sicurezza degli operai impegnati nelle lavorazioni (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Ridenti, Rv. 254403: "In tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito l'uso di un escavatore ribaltatosi per l'elevata pendenza dei luoghi)"; Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015, dep. 2016, Zelanda, Rv. 265977–01).
Le censure difensive riguardanti l'assenza di elementi idonei a supportare il convincimento espresso dai giudici di merito circa l'esercizio di fatto, da parte dell'imputato, delle funzioni tipiche del preposto sono versate in fatto.
Si sollecita una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie che investe profili di merito sottratti al sindacato di legittimità, a fronte di argomentazioni prodotte in sentenza coerenti con le risultanze in atti e scevre da manifeste aporie logiche.
7.1. La difesa, nell'avversare la decisione, pone l'accento sull'inesistenza di una delega scritta che abbia investito l'imputato dei poteri di preposto.
Il rilievo non è dirimente. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio dell'effettività delle funzioni, ammesso da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 4, n. 13525 del 26/11/2024 dep. 2025, D'Arco, Rv. 287904: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assume la posizione di garante, in ragione del principio di effettività, colui il quale, di fatto, esercita i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma aziendale"; Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016. Di Maggio, Rv. 266854: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti").
Non si individuano ragioni per discostarsi dall'insegnamento di questa Corte, che, in plurime pronunce, ha stabilito come nella materia che occupa debba privilegiarsi il criterio della effettività delle funzioni, il quale prevale sul criterio formale ove dai fatti emergano, come nel caso in esame, circostanze suscettibili di rivelare che l'agente abbia assunto comportamenti tipici delle diverse figure di garanti, assumendo, per quanto riguarda il preposto, una posizione preminente rispetto agli altri lavoratori.
7.2. Il fatto che il pericolo concretizzatosi (elettrocuzione) fosse percepibile solo da persone dotate di competenze tecniche specifiche è una quaestio facti, a cui la Corte di merito ha dato congrua risposta, fondata su massime di comune esperienza e su osservazioni logiche non censurabili in sede di legittimità. Si è posto in evidenza, attraverso il richiamo al contenuto delle testimonianze acquisite, come il pericolo fosse evidente anche per gli operai, essendo palese la vicinanza della betoniera ai cavi elettrici (si veda quanto riportato a pag. 14 della sentenza impugnata: "il rischio e il pericolo rappresentato dalla vicinanza dei cavi, oltre che fondato sulla comune esperienza, rientrava nel patrimonio di conoscenze di coloro che, come l'imputato, con il ruolo di capo cantiere, operano nel settore dell'edilizia, come si desume peraltro chiaramente dalle testimonianze del E.E. e dell'I.I."; pag. 15: "Il rischio di elettrocuzione nel corso delle operazioni di getto del calcestruzzo non era nel caso concreto imprevedibile poiché non solo la linea elettrica sovrastante l'area di lavoro era ben visibile, come si evince dalle foto dello stato dei luoghi in atti, ma era evidente l'attualità del pericolo all'incolumità dei lavoratori in quanto, come osservato dal teste I.I., la vicinanza dell'autobetoniera ai tralicci era palese").
7.3. Del pari infondate risultano le ulteriori doglianze avanzate dalla difesa in ordine alle prospettate carenze motivazionali riguardanti l'individuazione del comportamento doveroso preteso dall'imputato ed il giudizio controfattuale.
L'imputato, si legge in sentenza, presente nel cantiere al momento del sinistro, avrebbe dovuto sovrintendere alle operazioni di getto del calcestruzzo, impartendo le opportune direttive volte a scongiurare il pericolo derivante dal posizionamento della betoniera in prossimità della linea elettrica, imporre il rispetto della distanza di sicurezza, ordinare l'interruzione delle operazioni (pag. 15 della sentenza impugnata). Tali apprezzamenti in fatto sono immuni da censure logiche. La sentenza dimostra di avere valutato e correttamente individuato la condotta doverosa esigibile, da collocarsi nell'ambito delle competenze del preposto sopra richiamate.
Quanto al giudizio controfattuale, la valutazione circa l'effetto impeditivo dell'evento in conseguenza dell'adozione del comportamento doveroso, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, è stata parimenti effettuata dai giudici del merito (si veda quanto argomentato a pag. 15 della sentenza impugnata: "Nel caso di specie, si è trattato di una modalità di svolgimento dell'attività in manifesta violazione delle norme cautelari minime, effettuata in modo altamente rischioso, situazione che avrebbe imposto di avvisare i lavoratori esposti del pericolo grave e immediato, di assumere le determinazioni per l'esecuzione in sicurezza della fase lavorativa, ordinandone eventualmente la sospensione per l'altissimo rischio, oltre che di segnalare la condizione di pericolo al datore di lavoro. Una condotta dell'imputato conforme alle regole di comune prudenza e diligenza, oltre che agli obblighi di legge su di lui incombenti, avrebbe impedito l'elettrocuzione e, dunque, la morte per folgorazione del D.D.").
Quanto all'abnormità del comportamento del manovratore, suscettibile di determinare, secondo la prospettazione difensiva, l'interruzione del nesso causale tra condotta addebitata al ricorrente e l'evento mortale, valgono le osservazioni svolte nel precedente paragrafo 4.5.
Il verificarsi di un evento dannoso in conseguenza di una pluralità di condotte colpose, assunte in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, da parte di più titolari di una posizione di garanzia, non può costituire causa di esonero da responsabilità per i singoli garanti, essendo ciascuno, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto "ex lege".
8. In ordine alle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, si osserva quanto segue.
La Corte di merito ha inteso negare le circostanze attenuanti generiche, ponendo in evidenza la gravità del fatto e il grado della colpa.
La motivazione, pur sintetica, deve ritenersi sufficiente alla luce dei criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549–02: "Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").
Deve aggiungersi come, in base ad orientamento assolutamente consolidato in materia, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
La prospettazione secondo la quale, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non può tenersi conto del grado della colpa, non è corretta. La previsione di cui al secondo comma dell'art. 62-bis cod. pen., introdotta dalla legge 251/2005, stabilisce: "Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni". Ciò vuol dire, anche alla luce dei lavori preparatori che hanno accompagnato la legge citata, che nella valutazione da esperirsi ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, la esclusione dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3) e secondo comma, cod. pen. è limitata ai soli casi di soggetti gravati da recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. che si siano resi responsabili dei delitti previsti dall'art. 407 comma 2, lett. a), cod. proc. pen., puniti con pena non inferiore ad anni cinque di reclusione.
Infondata è, infine, la lamentata contraddizione tra l'entità della pena inflitta, determinata nel minimo edittale, e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Non sussiste, invero, un rapporto di interdipendenza tra le due statuizioni, le quali, pur richiamandosi entrambe, astrattamente, ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., rispondono a presupposti diversi. Il principio, affermato in relazione alla concessione delle attenuanti generiche in caso di determinazione della pena base in misura corrispondente al massimo edittale (cfr. Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, S., Rv. 272022 e Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887), è estensibile alla fattispecie inversa che occupa.
9. Quanto alla posizione di C.C., datore di lavoro dell'operaio deceduto, si osserva quanto segue.
Il cantiere nel quale è avvenuto l'infortunio mortale, come messo ben in risalto in motivazione, prevedeva la contestuale presenza di una pluralità di operai, dipendenti da imprese diverse, incaricati di svolgere compiti suscettibili di determinare rischi da "interferenza". Ove si verifichi questa evenienza sorgono obblighi di coordinamento e cooperazione in capo al committente, come ricavabili dall'art. 26, commi 1, lett. a) e b) e 3 D.Lgs. n. 81/2008, e in capo all'appaltatore o subappaltatore, come stabilito dall'art. 26, comma 2, lett. a) e b) stesso decreto.
L'art. 26 D.Lgs. 81/08, infatti, prevede: "1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento".
10. Gli obblighi di cui al richiamato art. 26, che ha assicurato continuità all'art. 7 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 non più vigente, presuppongono un rapporto di appalto ovvero di somministrazione, secondo le definizioni che di tali tipologie contrattuali si ricavano dalle norme civilistiche.
La giurisprudenza di questa Sezione ha tuttavia precisato come non possano esaurirsi in dette rigide categorie i rapporti ai quali fa riferimento la norma, posto che la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro.
Pertanto, ai fini dell'applicazione della norma in questione non rileva soltanto la qualificazione civilistica attribuita al rapporto instauratosi tra le imprese che cooperano tra loro nell'ambito di uno stesso cantiere, ma soprattutto l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra imprese, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori coinvolti (cfr., in un caso assimilabile a quello che occupa, Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077: "Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - ora previsti dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. (Nella fattispecie la Corte, ritenendo irrilevante la veste civilistica del rapporto negoziale esistente tra le due imprese - in termini di contratto d'appalto o di contratto di trasporto - ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del legale rappresentante della società committente per la morte per folgorazione dell'autista, dipendente di una diversa impresa, che, procedendo alle operazioni di scarico di una partita di mangime nei silos della committente, aveva toccato con il braccio metallico in dotazione all'autocarro i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione)"; Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini, Rv. 264957: "Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto, dettati dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori (In motivazione la S.C. ha precisato che l'interferenza rilevante deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, avendo riguardo alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi)").
10.1. Tutto ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel primo motivo di ricorso, la ricostruzione dei fatti a cui sono pervenuti i giudici di merito rende palese la violazione da parte del ricorrente - datore di lavoro dell'operaio deceduto e appaltatore - dell'art. 26, comma 2, lett. b) D.Lgs. 81/08, come contestato nella imputazione e ritenuto in sentenza. Ha osservato correttamente la Corte di merito come l'imputato abbia omesso di promuovere un'attività di informazione con gli altri soggetti coinvolti e coordinamento degli interventi di protezione richiesti dalla norma al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i dipendenti delle diverse imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera (cfr. quanto argomentato a pag. 17 della sentenza impugnata: "Non vi è dubbio, quindi, che sul C.C., in qualità di legale rappresentante della F.G. Costruzioni, gravasse l'obbligo di neutralizzare il rischio di verificazione dell'evento lesivo, informando, in particolare, le altre imprese del serio rischio di elettrocuzione; imprese che, se adeguatamente informate, avrebbero potuto adottare le misure di prevenzione del rischio interferenziale, la cui omessa elaborazione spettava al medesimo datore di lavoro. Rischio, questo, di cui il C.C. certamente era consapevole, nonostante le lacune del piano di sicurezza, perché l'impianto elettrico dell'Enel sovrastante il cantiere era ben visibile come dimostrato dalle foto in atti sullo stato dei luoghi").
10.2. Pur dovendosi convenire sul fatto che la Corte di merito non abbia provveduto in sentenza ad analizzare la tipologia di rapporti intercorrenti tra l'imputato e l'impresa da cui dipendeva il manovratore della betoniera, aspetto di cui la difesa si duole nel paragrafo 1.2 del primo motivo di ricorso, la circostanza risulta non decisiva ai fini della perimetrazione dei doveri e degli obblighi gravanti sul ricorrente.
Sulla base di quanto sopra precisato, infatti, non rilevano le relazioni contrattuali tra le imprese coinvolte (nella specie " F.G. costruzioni Srl" datrice di lavoro dell'operaio deceduto, " Coop 7 e servizi ", datrice di lavoro del manovratore e " ROMANA calcestruzzi", che aveva incaricato quest'ultima del trasporto del cemento), in quanto la ratio della norma è quella di obbligare i datori di lavoro ad organizzare, in situazioni come quella verificatasi nel caso in esame, la prevenzione dei rischi interferenziali, attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni di problematiche complesse.
Non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni. L'interferenza rilevante, dunque, va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi (cfr. Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267687, in cui si è precisato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro di lavoro i cui dipendenti sono esposti a rischio interferenziale, rappresentano per gli stessi datori di lavoro titolari delle imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia, delimitando l'ambito della rispettiva responsabilità).
Alla luce dei principi richiamati, devono escludersi le violazioni denunciate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale correttamente individuato gli obblighi che gravavano sull'imputato – riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 26, comma 2, lett. b), D.Lgs. 81/08 - ed operato una interpretazione della norma del tutto coerente con la ratio dell'istituto.
Il ragionamento svolto in sentenza è, dunque, congruo e coerente con le risultanze di cui si è dato atto in motivazione, essendo stato provato che tra le ditte coinvolte non fosse intervenuto un flusso informativo riguardante i concreti pericoli connessi alla movimentazione della betonpompa, tenuto conto dello stato dei luoghi del cantiere, sovrastato dalle linee elettriche nel punto nel quale doveva essere realizzato il getto di cemento.
11. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Come detto anche in precedenza, l'efficacia impeditiva della condotta doverosa è stata valutata in sentenza, sia pure in modo conciso. La Corte territoriale ha spiegato che, ove vi fosse stata una effettiva cooperazione tra le imprese coinvolte ed una informazione reciproca tra i datori di lavoro circa il rischio derivante dalla movimentazione della betoniera in prossimità della linea elettrica, l'evento non si sarebbe verificato.
Neppure è sostenibile che la presenza nella vicenda di una figura tecnica, il cui compito precipuo era quello della individuazione dei rischi e delle misure atte a prevenirli, possa fungere da causa di esonero da responsabilità per il datore di lavoro dell'operaio deceduto. Come già evidenziato in precedenza, in tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ciascuno dei titolari della posizione di garanzia è destinatario, per intero, dell'obbligo di tutela imposto "ex lege", sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ciascun garante.
Quanto all'incidenza del comportamento serbato da F.F. sull'evento verificatosi, come ha correttamente sostenuto la Corte territoriale, deve escludersi che la manovra imprudente e l'erroneo posizionamento del macchinario riconducibile a F.F. possa elidere l'efficienza causale delle condotte colpose serbate dagli altri garanti coinvolti nella vicenda; invero, come si legge a pag. 12 della sentenza impugnata, il rischio innescato da F.F. rientrava tra quelli che gli altri garanti (Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione; datore di lavoro) avrebbero dovuto neutralizzare, attraverso il rispetto delle norme di cui si è detto.
12. Con riferimento alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, si osserva quanto segue.
Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato esaurientemente e congruamente motivato in ragione della gravità del fatto, del grado elevato della colpa e dei precedenti annoverati dall'imputato.
Trattasi di una ponderata valutazione di merito, insindacabile nella presente sede di legittimità.
Come già detto in precedenza, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (si veda la già citata Sez. 2, Marigliano, richiamata nel par. 8).
Sul tema della prospettata erronea valutazione del grado della colpa ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche si richiamano le argomentazioni già svolte nel paragrafo 8 che precede.
Infondato è il rilievo riguardante la prospettata contraddizione insita nella mancata concessione delle attenuanti generiche in rapporto all'entità della pena irrogata, stabilita in misura corrispondente al minimo edittale. Anche sul punto si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 8 che precede.
13. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso in Roma il 22 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2026.
