Cassazione Civile, Sez. 3, 06 febbraio 2026, n. 2624 - Mesotelioma pleurico del lavoratore portuale. Rendita INAIL ai superstiti: no alla compensazione con il danno da perdita del rapporto parentale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da:

Dott. RUBINO Lina - Presidente

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

Dott. SIMONE Roberto - Consigliere

Dott. GIRALDI Laura - Consigliere Rel.

Dott. TASSONE Stefania - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso iscritto al n. 5292/2024 R.G. proposto da:

A.A. B.B. C.C. rappresentate e difese dagli avvocati ENRICO CORNELIO CLAUDIA CORNELIO

ricorrente

contro

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

controricorrente

nonché contro

D.D. E.E. F.F. G.G. I.I. J.J. K.K. L.L. M.M.

intimati

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 14/2024 depositata in data 8/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere LAURA GIRALDI.
 

Fatto


Con sentenza in data 8.1.2024 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva parzialmente l'appello interposto da A.A. C.C. B.B. D.D. M.M. G.G. F.F. E.E. I.I. L.L. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia con la quale, per quanto di interesse in questa sede, era stata condannata la Autorità Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale Venezia- al risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale subiti da essi attori per la morte del congiunto N.N. a causa di un mesotelioma pleurico, derivato da inalazione di polvere di amianto durante il servizio prestato come lavoratore portuale.

Gli appellanti avevano ivi dedotto l'inadeguata personalizzazione del danno subito dal fratello D.D. la mancata applicazione delle tabelle di Milano aggiornate, l'indebita compensatio lucri cum danno quanto al risarcimento dovuto alla vedova estesa sia al danno non patrimoniale che al danno patrimoniale, senza distinguere la diversa disciplina tra pensione di reversibilità INPS e rendita INAIL ai superstiti nonché la mancata liquidazione degli interessi e della rivalutazione dal fatto fino al saldo definitivo.

La convenuta appellata, costituitasi, aveva chiesto il rigetto dei motivi di censura della sentenza impugnata.

Il giudice del gravame riteneva infondate le doglianze relative alla quantificazione dei danni riportati da D.D. e quelle inerenti alla sottrazione dalle somme spettanti ai superstiti di un importo pari alla riconosciuta rendita INAIL, mentre rideterminava il danno secondo le tabelle milanesi dell'anno 2022 alla data della sentenza disattendendo la richiesta di riconoscimento di interessi compensativi sulle somme liquidate dalla data del fatto alla decisione.

Avverso tale pronuncia A.A. C.C. e B.B. hanno proposto ricorso articolato in due motivi.

Ha resistito con controricorso la Autorità Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale Venezia.

D.D. G.G. F.F. E.E. I.I. L.L. J.J. e O.O. (in qualità di eredi d M.M. ) sono rimasti intimati.

Fissata l'odierna adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.

 

Diritto


Deve preliminarmente rilevarsi che l'erronea notifica del ricorso presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Venezia non incide in alcun modo sull'esame del ricorso proposto.

E, infatti, parte controricorrente, regolarmente costituitasi, non trae alcuna conclusione in termini di nullità od inammissibilità del ricorso, ma solleva l'eccezione al solo fine di evidenziare l'inapplicabilità del termine di cui all'art. 370 c.p.c.

D'altronde, la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso quella generale, resta sanata, con effetto ex tunc, non solo dalla rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale, ma anche dalla costituzione in giudizio di quest'ultima in rappresentanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 6300/2023, Cass. n. 22767/2013).

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la "violazione dell'art. 66 n. 4 del Testo Unico (D.P.R. 30.6.1965 n. 1124) e dell'art. 1223 c.c. per aver scomputato la somma erogata quale rendita Inail ai superstiti dal pregiudizio non patrimoniale subito dalla vedova per perdita parentale. Denunciano che sia stata operata una arbitraria compensazione tra il valore della rendita Inail ai superstiti e il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla signora A.A. che ha natura di danno essenzialmente non patrimoniale e quindi non tutelato dalla rendita Inail nonché la violazione dell'art. 1223 c.c. per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale alla vedova.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito, confermando la decisione di prime cure, ha affermato che il motivo proposto non poteva essere accolto per due ordini di ragioni.

La prima attiene al fatto che gli appellanti non hanno proposto una soluzione alternativa a quella recepita dal Tribunale "nel senso che alla fine non si comprende bene quale sarebbe il conteggio monetario da effettuare".

Il rilievo, tuttavia, non è corretto in quanto gli appellanti avevano chiesto di escludersi la defalcazione delle somme attribuite a titolo di rendita INAIL, quantificate in Euro 213.160,33 e, in ogni caso, il calcolo opportuno poteva essere autonomamente elaborato dalla Corte di merito.

In secondo luogo, il giudice del gravame ha assunto che "posto che la questione è limitata alla rendita INAIL definita "rendita di reversibilità", occorre sottolineare che si tratta di un emolumento riversato dall'istituto a favore del coniuge superstite in presenza di determinare condizioni: "in caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale,

il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione" (Cass. 1570/2010, 13060/2016). Di conseguenza, parte appellante non può pretendere la medesima prestazione sub specie di risarcimento del danno patrimoniale senza dimostrare di aver rinunciato alla identica pretesa a titolo di rendita di reversibilità, altrimenti si determina una inaccettabile duplicazione del risarcimento. Di tale rinuncia non v'è traccia nell'atto di appello."

L'assunto si fonda sull'erronea identità del danno ristorato dalla rendita erogata dall'INAIL nella specie e del danno da lesione del rapporto parentale di cui è stato disposto il risarcimento da parte del giudice del merito.

Si osserva che il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito per la definitiva perdita del rapporto parentale a causa della morte del congiunto lamenta la lesione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), ma pur sempre afferente all'ambito del danno non patrimoniale; infatti in tal caso l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. (in tal senso con chiarezza Cass.n.2557/2011).

Il danno da perdita del rapporto parentale è dunque un danno che non ha natura patrimoniale.

La rendita Inail è, invece, una prestazione indennitaria e assistenziale, non risarcitoria, che copre principalmente il danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa.

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 12566/18) ha osservato che la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro", sicché essa, pur potendo "presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico", comunque "soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio "in itinere" subito dal lavoratore".

Infatti 'in caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall'INAIL e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità. Il duplice rapporto bilaterale è quindi rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione, e, per l'altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile.

Tuttavia, l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'INAIL.

I pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono, allora, il credito risarcitolo vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile quando l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. n. 9112/2019, Cass. n.23963/2017).

II principio espresso con riferimento al danno subito dal lavoratore stesso, si estende, peraltro, per identità di ratio, anche ai casi in cui la rendita sia stata erogata ai familiari della vittima deceduta (Cass. n.14362/2019).

Considerata poi la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno subito dall'infortunato ovvero da terzi soggetti (nella specie i parenti), il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile deve essere calcolato, proprio in considerazione del tipo di pregiudizi ristorati, tramite sottrazione dall'importo complessivo dovuto delle eventuali somme corrisposte facendo riferimento ad un criterio non per poste omogenee (cioè distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail solo danno patrimoniale e danno non patrimoniale e sottraendo l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma per poste identiche sottraendo pertanto l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": Cass. n. 30293/2023, Cass. n. 26117/2021, Cass. n. 6031/2025).

Se dunque il valore perduto ristorato dalla rendita INAIL non corrisponde a quello di cui si chiede il risarcimento, l'importo corrisposto a titolo di rendita INAIL non può essere sottratto all'importo liquidato per il secondo titolo.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la "violazione degli artt. 1219, 1223, e 1284 c.c. - Mancato computo degli accessori di interessi e rivalutazioni sui danni da perdita parentale liquidati, dovuti dalla data del fatto, essendo il debito risarcitorio "debito di valore"".

Il motivo è infondato.

Si rileva che il giudice del gravame ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale tramite l'applicazione delle c.d. tabelle milanesi nella versione in vigore alla data di pronuncia della sentenza ovvero quelle del giugno 2022, criterio che attiene ad una liquidazione equitativa del danno.

Si rammenta che 'nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell'illecito sino al momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in moneta attuale; al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed eventualmente coincidente con quello legale (cfr. S.U. 17/2/1995 n. 1712, Cass. n.24417/2025).

Tuttavia, deve altresì rilevarsi che 'in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne

risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo ed indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.' (Cass. n.22441/2025)

Infatti 'nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.' (Cass. n. 6351/2025, Cass. n.18564/2018).

Pertanto, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8520 del 5/04/2007, Cass. n. 6351/25)

La tecnica liquidatoria adottata dal giudice del gravame è dunque compatibile con la reintegrazione del patrimonio del creditore, atteso che questi non ha allegato e tanto meno provato, anche ricorrendo a criteri presuntivi, che la somma liquidata fosse inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.

Il ricorso deve dunque essere accolto con riguardo al solo primo motivo e per l'effetto la decisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.

 

P.Q.M.
 

La Corte

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025.

nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2026.