Cassazione Penale, Sez. 4, 12 febbraio 2026, n. 5747 - Elettrocuzione del lavoratore su piattaforma elevabile: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso tra prescrizione, doppia conforme e divieto di rivalutazione del fatto


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. LORENZETTI Luca - Relatore

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da

A.A., nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;

udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Olga MIGNOLO, che si è riportato alla requisitoria scritta depositata e ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il difensore di A.A., Avv. Enrico Schembari del foro di Ragusa, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

la Parte Civile B.B.

si dà atto che nessuno è comparso.

Si dà atto che è pervenuta memoria con la quale il difensore della parte civile, Avv. Giuseppe Aprile del foro di Ragusa, ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di appello.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza del 5 dicembre 2024 in epigrafe, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 04/03/2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. in ordine al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 83, comma 1, 80, commi 1 e 2, 37, 71, comma 7, e 73, comma 5, D.Lgs. n. 81 del 2008 e 590 e 583 cod. pen., per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

2. Il Tribunale di Ragusa ha ritenuto A.A. responsabile del reato di cui all'art. 590, secondo comma, cod. pen. perché, in data 4 marzo 2015, quale datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e legale rappresentante dell'omonima ditta con sede a R in via (Omissis), avente ad oggetto lavori edili e stradali, nonché sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, per colpa dovuta a negligenza, imperizia, imprudenza ed, in particolare, all'inosservanza delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 83, comma 1, 80, commi 1 e 2, 37 e 71, comma 7, e 73, comma 5, D.Lgs. n. 81 del 2008), concorreva a cagionare lesioni personali gravi al lavoratore B.B. - assunto in data 15 settembre 2014 dalla suddetta impresa con la qualifica di bracciante agricolo a tempo determinato - il quale, impegnato ad effettuare un trattamento contro il punteruolo rosso nel giardino di pertinenza dell'abitazione di A.A., mentre era intento ad eseguire delle manovre di avvicinamento alla palma con l'utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (cestello elevatore), venendo a contatto con la linea di media tensione dell'ENEL (omettendo di rispettare la distanza di sicurezza di mt. 3.50), veniva investito da una scarica elettrica, riportando lesioni personali gravi consistite in "folgorazione con lesione ischemica fronto temporale dx - ustioni di I e II grado mani, faccia laterale sn e collo"- con prognosi di gg. 200 ed inabilità riconosciuta al 50%. Il Tribunale di Ragusa ha, quindi, condannato A.A. alle pene di legge e al risarcimento del danno nonché al pagamento di una provvisionale.

3. La Corte di appello di Catania ha ritenuto che non potesse essere pronunciata l'assoluzione di A.A. nel merito e ha confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Tuttavia, rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere. Ha confermato, quindi, le statuizioni civili, rideterminando l'entità della disposta provvisionale.

4. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando sei motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e segnatamente dell'art. 157, comma 7, cod. pen. per avere la Corte di appello dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione a fronte di una dichiarazione sottoscritta con la quale l'imputato aveva espressamente rinunciato alla prescrizione.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 590 e 583 cod. pen. e 521 e 533 cod. proc. pen. e, cumulativamente, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai risultati della perizia medico legale del prof. I.I. sulle lesioni riportate dalla persona offesa B.B. e alla compatibilità delle stesse con un fenomeno di elettrocuzione, nonché in relazione ai risultati della perizia dell'Ing. J.J. in merito alle caratteristiche di un arco voltaico.

Sostiene il ricorrente che, secondo l'imputazione, B.B. sarebbe venuto a contatto con la linea di media tensione, a seguito della violazione della distanza di sicurezza che avrebbe causato la folgorazione (ossia l'elettrocuzione) e che l'affermazione della Corte di appello secondo cui vi è la prova di una elettrocuzione, come ritenuto dal perito prof. I.I., sarebbe in contrasto con prove scientifiche e documentali e con le deposizioni dei testi Ing. C.C., dott. D.D. e dott. E.E., nonché con altra parte della sentenza della Corte di appello che esclude categoricamente un fenomeno di passaggio della corrente attraverso il corpo, siccome ritenuto dal perito Ing. J.J. il quale nella relazione aveva affermato "si presume che il B.B. sia stato sfiorato dalle correnti di ionizzazione dovute alla presenza dell'arco ed abbia subito gli effetti del calore generato dall'arco".

Sostiene, altresì, il ricorrente che le conclusioni del perito prof. I.I. erano state contraddittorie in quanto, dapprima, aveva affermato che le ustioni sui palmi delle mani erano sicuramente riconducibili a fenomeni elettrici stante la presenza di esiti cicatriziali, e che nel caso di specie ingresso e uscita della corrente erano rappresentate dal collo e dai palmi delle mani; poi, quando era emerso in dibattimento che nella relazione peritale aveva invece escluso categoricamente che ci fossero esiti cicatriziali sui palmi delle mani, aveva cambiato versione sostenendo che il collo era stato il punto di ingresso e di uscita della corrente. Inoltre, il perito prof. I.I. anche sul CPK aveva dovuto ammettere che una sua variazione poteva essere dovuta anche ad altri fattori, come ad esempio una alterazione cardiaca, addirittura una semplice corsa.

Sostiene ancora il ricorrente che, premesso che la elettrocuzione è la conseguenza di una scarica elettrica e che per aversi arco voltaico è necessario che qualcosa tocchi il filo dei 20.000 Kw o l'oggetto si avvicini ad una distanza inferiore a 22 cm (teste Ing. C.C.), il perito J.J. aveva assolutamente escluso che una corrente di quel tipo avesse potuto attingere il B.B., pena la morte del soggetto, ma anche che ci potesse essere stato un contatto con il cestello o con la palma (che si sarebbe incendiata) o con il terreno.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 590 e 583 cod. pen. e 521 e 533 cod. proc. pen. e, cumulativamente, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nella parte in cui ritiene l'irrilevanza della minima discrasia tra l'orario attestato da ENEL, secondo cui l'intervento dell'automatismo dell'ENEL era avvenuto alle ore 16 57, e l'orario in cui il B.B. aveva collocato il suo malore, che avrebbe avvertito alle ore 16 45.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 590 e 583 cod. pen. e 521 e 533 cod. proc. pen. e, cumulativamente, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nella parte in cui, a fronte delle dichiarazioni rese dal teste F.F. secondo cui il cestello si sarebbe trovato ad una altezza di tre metri al momento in cui B.B. aveva accusato il malore (e quindi ad una distanza ben maggiore dai cavi della MT, posti a metri 8/9, rispetto a quella ritenuta di sicurezza), ha ritenuto che "tale dato non possa reputarsi certo, posto che la persona offesa ha dichiarato di essere salito 'in alto' col cestello e di essere passato sotto i fili avvertendo in quel momento la sensazione di perdita di coscienza, né sarebbe stato in alcun modo possibile accertare oggettivamente tale circostanza. D'altronde resta oggettivo il dato che il braccio dell'elevatore poteva raggiungere la medesima altezza dei cavi della media tensione e che la parte foliare della palma sulla quale il B.B. doveva intervenire era ad un'altezza di 8/9 metri (teste G.G.). Inoltre, il carrello elevabile consentiva la trasmissione di energia dei conduttori della media tensione a terra, non essendo isolato da pneumatici (teste H.H.)".

Sostiene il ricorrente che le affermazioni della Corte di appello erano in contrasto con i dati processuali acquisiti e, in particolare, con le dichiarazioni rese dal teste F.F., il quale aveva affermato "Quando è arrivato il signor B.B. con il cestello siamo arrivati là, abbiamo piazzato, io ero già lì sul posto col secchio pronto, abbiamo piazzato il cestello, io un attimo ho aperto lo sportello della cabina del camion e Salvatore già era salito sul cestello. Così, ora non glielo so dire più o meno quanto era, ma penso un tre metri di altezza lui si è affacciato dal cestello e mi ha detto "mi sento male, mi gira un po' la testa" Gli ho detto "scendi, lo faccio io il trattamento". Però è sceso, quando è sceso mi ha detto "mi gira la testa, mi sento male". Ho detto "vabbè, ti accompagno in ospedale. Siamo saliti in macchina"".

Sostiene il ricorrente che la circostanza dell'altezza del cestello nel momento nel quale il B.B. aveva avvertito il malore aveva una importanza fondamentale perché, sulla base del dato processuale acquisito, e cioè che il cestello si trovasse a tre metri di altezza, sia il teste C.C. che il perito J.J. avevano escluso qualsiasi possibilità di evento.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 590 e 583 cod. pen. e 521 e 533 cod. proc. pen. e, cumulativamente, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero spiegazioni alternative convincenti diverse dalla elettrocuzione.

Sostiene il ricorrente che, invece, una spiegazione convincente poteva essere l'uso dell'insetticida utilizzato, in quanto nella scheda era scritto che poteva essere letale in caso di penetrazione nelle vie respiratorie e poteva provocare irritazione cutanea, reazione allergica cutanea, sonnolenza e vertigini.

4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 590 e 583 cod. pen. e 521 e 533 cod. proc. pen. e, cumulativamente, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che le lesioni riportate da B.B. fossero riconducibili alla condotta di A.A.

Sostiene il ricorrente che quel giorno il turno lavorativo era terminato e che il datore di lavoro, A.A., aveva chiesto ai dipendenti di ricoverare gli automezzi e l'attrezzatura nel magazzino. Riporta, a sostegno del motivo, le dichiarazioni rese dal figlio dell'imputato, F.F. ("prima di tornare a casa io ho chiamato B.B. e ho detto "mentre torniamo cioè fermiamoci due minuti a casa di mio padre e facciamo il trattamento nella palma di mio papà"").

5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Olga MIGNOLO, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Il difensore di A.A., Avv. Enrico Schembari del foro di Ragusa, si è riportato ai motivi di ricorso e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

7. Il difensore della parte civile B.B., Avv. Giuseppe Aprile del foro di Ragusa, ha depositato a mezzo pec memoria con la quale ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di appello.
 

Diritto


1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di interesse attuale al motivo e perché generico in quanto privo di specificità intrinseca.

Va premesso che la rinuncia alla prescrizione è circostanza accertabile da questa Corte in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all'esame diretto degli atti processuali, mentre invece l'esame degli atti processuali è precluso se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01 e giurisprudenza ivi richiamata; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 - 01).

Ed invero, nonostante la rubrica del motivo riporti inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è evidente che il ricorrente lamenta violazione di norma processuale e segnatamente violazione dell'art. 531 cod. proc. pen. e quindi error in procedendo, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Ciò posto, rileva la Corte che, in effetti, dal verbale dell'udienza del 16 maggio 2023 davanti alla Corte di appello di Catania risulta che il difensore del ricorrente aveva depositato in cancelleria in data 12 maggio 2023 dichiarazione di A.A. di rinuncia alla maturata prescrizione ai sensi dell'art. 157, settimo comma, cod. pen.

Osserva, peraltro, la Corte che il ricorrente non può dolersi della declaratoria di prescrizione del reato e chiedere la valutazione dei presupposti per l'assoluzione nel merito secondo criteri penalistici prima della decisione sull'azione civile, in quanto nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, la Corte di appello non si è limitata a prendere atto della causa estintiva, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, e a confermare le statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non" enunciata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma, applicando correttamente l'art. 578 cod. proc. pen. secondo il principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01), ha valutato la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito dell'imputato, non solo ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ma anche secondo la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ossia secondo il criterio processual-penalistico del "oltre ogni ragionevole dubbio", e ha ritenuto, alla luce delle risultanze dell'istruzione dibattimentale del giudizio di primo grado, di confermare l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Di talché il ricorrente non ha un interesse attuale al motivo di ricorso, siccome richiesto, ai fini dell'ammissibilità, dall'art. 568 cod. proc. pen.

Peraltro, il motivo di ricorso è generico per aspecificità "intrinseca", in quanto non indica quali conclusioni vuole trarre dall'accoglimento del ricorso e le ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza dovrebbe essere annullata.

2. Con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione.

Occorre, pertanto, premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

3. Ciò premesso, il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso sono inammissibili perché affetti da genericità per aspecificità "estrinseca", in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

I suddetti motivi, peraltro, sono inammissibili anche in quanto proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). È preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)

3.1. Passando all'esame dei motivi, osserva la Corte che con il secondo motivo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato per violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo che sussistano non pochi dubbi in ordine alla verificazione di un fatto di elettrocuzione e che la diagnosi di "folgorazione", quale causa del malore accusato dal B.B., sarebbe emersa solo a posteriori, diversi giorni dopo il ricovero e in base alle sole dichiarazioni della persona offesa, mentre non sarebbero stati rilevati nell'immediatezza segni obiettivi in tal senso, quali ustioni evidenti sul corpo del B.B.

Sul punto la sentenza impugnata (pagg. 4 e 5) ha richiamato la perizia medico legale depositata dal prof. I.I. e l'escussione dibattimentale del prof. I.I. da cui "emerge che la sintomatologia manifestata dal B.B. (temporanea perdita di coscienza, amnesia retrograda ed altri sintomi neurologici) è perfettamente compatibile con un fenomeno di elettrocuzione", che "il B.B. presentava già al primo ricovero ustioni di I e II grado localizzate alla regione cervicale e alle mani" e che il perito "ha concluso affermando che tanto il corredo sintomatologico insorto immediatamente dopo l'evento e nei giorni successivi quanto quello esitato nei postumi stabilizzati di natura neuro-psichica sono perfettamente coincidenti con gli effetti del contatto con l'energia ad alta tensione descritti in letteratura". La Corte territoriale ha, poi, osservato che, "come evidenziato nella sentenza di primo grado, il Prof. I.I. ha valutato anche le possibili cause alternative, escludendo che le patologie del B.B. possano essere ricondotte ad una lesione neurogena autonoma preesistente ai fatti del 4.3.2015". La Corte territoriale ha, poi, rammentato che "lo stesso teste A.A. ha riferito di aver notato sul B.B. un "rossore evidente" vicino al collo e alle mani, da lui al momento attribuito ad un contatto con le spine della palma". La Corte territoriale ha, poi, evidenziato che "la diagnosi di dimissioni del 10.6.2015 (U.O.C. di Medicina fisica e riabilitazione dell'Ospedale di Ragusa) riporta "esiti di folgorazione con lesione ischemica fronto-temporale destra, deficit dell'equilibrio dinamico, deficit funzioni cognitivo-comportamentali, disturbo post traumatico da stress", né può ritenersi determinante la diagnosi del 19.3.2015 che invece riporta solo "riferita folgorazione" unitamente a "ustioni cutanee palmari e lat cerv. di I e II grado"".

La Corte territoriale ha, poi, osservato (pagg. 5 e 6) che dalla perizia svolta dal Prof. J.J., in merito alle caratteristiche ed effetti di un arco voltaico che abbia avuto origine da una linea di media tensione, è emerso che 1) la distanza minima di sicurezza dalla linea di MT è pari a mt. 3,5 e nel caso specifico non è possibile stabilire a che distanza si trovasse la piattaforma di lavoro mobile e di quanto si fosse sbracciato il cestello (sul quale si trovava il B.B.), cestello che aveva comunque uno sbraccio massimo di 18 mt.; 2) sulla linea di MT si è verificato l'intervento di un automatismo installato sulla stessa alle ore 16,57; 3) secondo le comunicazioni dell'ENEL "l'interruttore di MT lungo la linea è intervenuto per un guasto verso terra ed ha effettuato una richiusura rapida entro 1 secondo" e sulla base di tale dichiarazione si può supporre che una possibile causa d'intervento dell'automatismo sia stata la formazione di un arco elettrico sulla linea. La perizia prosegue, poi, con la descrizione delle possibili cause della generazione di un arco elettrico e con la descrizione delle caratteristiche e dei possibili effetti del medesimo. Il perito ha concluso affermando che "si presuppone che il B.B. si stato sfiorato dalle correnti di ionizzazione dovute alla presenza dell'arco ed abbia subito gli effetti del calore generato dall'arco" e che "l'effettivo nesso di causalità non è evidente sebbene l'evento dichiarato da ENEL Distribuzione di guasto temporaneo sulla linea e l'evento lesioni riportate dal sig. B.B., per quanto analizzato, non possono considerarsi disgiunti".

Orbene, il secondo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

Per altro verso, il ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali, motivo non consentito dalla legge. Ed invero, le doglianze del ricorrente – relative 1) alla mancanza della prova del tema principale della imputazione ossia l'avvenuto contatto del B.B. con la linea di media tensione dell'ENEL, a seguito della violazione della distanza di sicurezza (di mt. 3,50) che avrebbe causato la folgorazione (id est elettrocuzione), atteso che nella relazione peritale il perito afferma "si presume che il B.B. sia stato 'sfiorato' dalle correnti di ionizzazione dovute alla presenza dell'arco e abbia subito gli effetti del calore generato dall'arco" e che la elettrocuzione sarebbe stata esclusa dai esti Ing. C.C., dott. D.D. e dott. E.E.; 2) alla mancanza di certezza sulla riconducibilità delle ustioni a fenomeni elettrici, laddove nella perizia il perito aveva escluso che vi fossero esiti cicatriziali sui palmi delle mani e non era verosimile la tesi, sostenuta in dibattimento dal perito, secondo cui il collo sarebbe stato il punto di ingresso e di uscita della corrente; 3) alla mancanza di certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine alla cause dell'intervento dell'automatismo sulla rete, atteso che per aversi elettrocuzione era necessaria una scarica elettrica e per aversi arco voltaico era necessario che qualcosa toccasse il filo dei 20.000 Kw o si avvicinasse a meno di 22 cm. di distanza; 4) alle ben diverse conseguenze che si sarebbero verificate sia sul cestello, sulla palma (che si sarebbe incendiata) e sul terreno sia sulla persona (capelli, viso, palpebre, ciglia, orecchie, naso e labbra, vestiti) del B.B. – costituiscono tutte censure di merito inammissibili nel giudizio di legittimità.

3.2. Con il terzo motivo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale aveva lamentato la differenza di orario tra la verificazione del malore, collocato da B.B. alle ore 16 45, e l'intervento dell'automatismo di rete avvenuto alle ore 16 57 ossia 12 minuti dopo.

La doglianza non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di "doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale e dal Tribunale con motivazione esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

La sentenza impugnata (pag. 6) ha, invero, evidenziato l'irrilevanza della minima discrasia dell'orario attestato da ENEL e di quello nel quale B.B., secondo la sua dichiarazione, avrebbe avvertito il malessere, richiamando sul punto la puntuale motivazione del giudice di primo grado.

Il Tribunale ha, anzitutto, evidenziato che dalla risposta scritta dell'ENEL, interpellato dagli operatori dell'ASP, "era emerso che alle ore 16.57, su un tratto dell'elettrodotto corrispondente al luogo di verificazione dell'ipotizzato infortunio, si era verificato un 'automatismo di protezione in altri termini, il sistema di protezione installato sulla linea, avendo registrato uno scarico verso terra di tensione, era intervenuto – sia pure per un intervallo temporale brevissimo – sospendendo il passaggio della corrente. Sulla base dei dati tecnici forniti dall'ENEL, il teste H.H. ha descritto l'evento come 'guasto verso terra non franco', con ciò sottolineando che il contatto con la terra era stato minimo e di brevissima durata". Ha, poi, evidenziato che il perito Ing. J.J., aveva chiarito, nella relazione e nel corso dell'esame dibattimentale, che "il tratto di linea compreso tra i due nodi indicati dall'ENEL corrisponde esattamente a quello in cui la linea passa in corrispondenza dell'abitazione del A.A.", come reso evidente dalla foto tratta da Google Maps, e che la distanza tra i nodi, corrispondente al tratto di linea interessato dal distacco, era di circa 242 metri. Pertanto, ha ritenuto che "la comunicazione dell'ENEL e l'indagine peritale hanno chiarito con certezza la natura e l'eziologia del problema tecnico verificatosi sulla linea come già evidenziato, alle 16.57 del 4.3.2015, si era verificato un "guasto verso terra", i.e. un evento per il quale l'energia transitante sui cavi si era scaricata, sia pure per un brevissimo intervallo temporale, direttamente al suolo; gli interruttori di sistema, registrando tale anomalia, erano intervenuti (con un meccanismo non dissimile, quantomeno sul piano descrittivo, a quello dei comuni salva-vita installati negli impianti domestici), bloccando il passaggio di corrente su quel tratto dopo meno di un secondo il blocco era venuto meno, avendo il sistema registrato la fine dell'anomalo scarico a terra". Ha, poi, evidenziato che il perito aveva spiegato che "un evento di quel tipo, del tutto eccezionale su linea da 20.000 Kw che corre a 9 m dal suolo, non è in alcun modo riconducibile ad un guasto verificatosi sulla linea, ad es. ad un problema di sovra-tensione e/o sovraccarico; il guasto verso terra implica necessariamente che vi sia stato un contatto tra la linea e il terreno tramite un corpo solidale con il suolo, idoneo a fare da conduttore. Una piattaforma elevabile in grado di raggiungere i cavi - o anche solo di avvicinarsi ad essi al di sotto delle distanze minime di sicurezza - ancorata al suolo tramite stabilizzatori metallici (non rivestiti da gomma o altro materiale isolante), rientra sicuramente tra i corpi idonei a consentire lo scarico di energia, e dunque l'evento anomalo di cui s'è detto". Ha, poi, evidenziato che il perito Ing. J.J. aveva appreso dall'ENEL che nessuna richiesta di disalimentazione della linea era pervenuta per la data del 4 marzo 2015 e per quel tratto di linea. Ha, poi, evidenziato che il teste H.H. aveva spiegato che "altra possibile spiegazione alternativa dello scarico di energia al suolo sarebbe il distacco di uno dei cavi aerei e la sua caduta a terra ma è certo che un evento del genere non si verificò quel giorno e a quell'ora (né in quel tratto di linea e verosimilmente neppure altrove sull'intera rete nazionale); in disparte che un guasto di tale portata non sarebbe certo passato inosservato (ed avrebbe avuto verosimilmente esiti disastrosi), certamente esso avrebbe prodotto un'interruzione definitiva della linea, non già uno stacco di durata inferiore al secondo". Il Tribunale ha, quindi, concluso che dai dati oggettivi si traeva "la certezza che alle ore 16.57 nel tratto di linea (inferiore a 250 m) sovrastante l'abitazione dell'imputato si interpose qualcosa tra i cavi posti a 9 metri di altezza e il suolo che permise il passaggio di energia". Il Tribunale ha, quindi, osservato che "L'orario dell'evento è perfettamente compatibile con quanto riferito dalla p.o. e dal teste A.A. il B.B. ha collocato i fatti alle 16.45, con una discrasia temporale minima rispetto all'evento registrato dal sistema di sicurezza dell'ENEL; ovviamente, anche alla luce di quanto accaduto dopo, e delle ripetute perdite di coscienza di cui ha riferito, non può pretendersi dalla persona offesa una precisione assoluta nella collocazione temporale dei fatti. Certa è la compatibilità dell'orario registrato dal sistema automatico dell'ENEL con lo svolgimento diacronico degli accadimenti di quella giornata riferito dal B.B. e dal A.A. entrambi hanno detto di aver concluso i lavori per conto del Comune – eseguiti in un'area centrale della città, molto distante dall'abitazione dell'imputato, sita invece in estrema periferia – poco dopo le 16. E quindi ben possibile che intorno alle 16.45 il B.B. sia giunto presso l'abitazione del datore di lavoro e che nei minuti successivi sia stato elevato dalla piattaforma all'altezza della parte foliare della palma. Peraltro, il B.B. sarebbe poi giunto in ospedale, accompagnatovi dal A.A., alle 17.31" (pagg. 8-10).

3.3. Con il quarto motivo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale aveva lamentato che il cestello, secondo quanto dichiarato dal teste F.F., giudicato attendibile, si sarebbe trovato ad un'altezza di tre metri al momento in cui B.B. accusava il malore, e quindi ad una distanza ben maggiore dai cavi della MT, posti a 8/9 metri, rispetto a quella ritenuta di sicurezza.

La doglianza non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di "doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale e dal Tribunale con motivazione esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

La sentenza impugnata (pag. 6) ha evidenziato che il dato relativo all'altezza da terra del cestello al momento in cui B.B. accusava il malore "non possa reputarsi certo, posto che la persona offesa ha dichiarato di essere salito "in alto" col cestello e di essere passato sotto i fili avvertendo in quel momento la sensazione di perdita di coscienza, né sarebbe stato in alcun modo possibile accertare oggettivamente tale circostanza. D'altronde resta oggettivo il dato che il braccio dell'elevatore poteva raggiungere la medesima altezza dei cavi della MT e che la parte foliare della palma sulla quale il B.B. doveva intervenire era ad un'altezza di 8/9 metri (teste G.G.). Inoltre il carrello elevabile consentiva la trasmissione di energia dai conduttori della MT a terra, non essendo isolato da pneumatici (teste H.H.)".

Il Tribunale ha, anzitutto, evidenziato che "la persona offesa ha detto una cosa diversa ha ricordato di essere salito in alto con il cestello e di essere passato sotto i fili, avvertendo proprio in corrispondenza di tale passaggio la sensazione di perdita di coscienza di cui si è già detto; poi, quando riprese coscienza, trovandosi appoggiato al camion, senza capire come fosse arrivato lì, vide che il cestello era posizionato a 2,5-3 metri da terra (cestello che evidentemente era stato fatto abbassare proprio per consentire al lavoratore di scendere). È dunque evidente come la piattaforma si sia spinta molto più in alto, portandosi in prossimità dei fili." (pagg. 22-23). Ha, poi, respinto la tesi della difesa – secondo cui nessun pericolo di contatto e di passaggio di corrente può esservi ad una distanza superiore a 22 cm dai cavi e, se vi tosse stato un contatto, si sarebbe generato un arco voltaico nettamente visibile e acusticamente percepibile, anche a distanza; e, inoltre, gli effetti di tale arco sarebbero stati ben più gravi, tanto sui mezzi (che avrebbero riportato danni evidenti), quanto sulla persona del lavoratore, che sarebbe stata immediatamente folgorata e forse anche sbalzata dal cestello – osservando che, come evidenziato dal perito, "la letteratura scientifica annovera un'ampia casistica di sopravvissuti ad elettrocuzione ad alto voltaggio, magari affetti da lesioni permanenti gravi come quelle riportate dalla p.o. (invalidità al 50%), a dimostrazione del fatto è ben possibile un esito diverso da quello letale d'altro canto, le modalità di contatto dell'energia con i tessuti corporei sono le più varie e non necessariamente presuppongono un contatto fisico tra il corpo umano e il conduttore, essendo ben noto alla fisica, prima ancora che alla medicina, il c.d. effetto foto-voltaico, che per effetto della ionizzazione dell'aria interposta tra un conduttore ad alta tensione ed un corpo nelle vicinanze di esso, determina la formazione di una scintilla tanto più elevata quanto maggiore è la differenza di potenziale; tale fenomeno è in grado di produrre effetti sia visivi che sonori, la cui intensità non è però predeterminata, essendo legata al tipo di arco sviluppato (...) Dunque, l'entità dell'arco può essere la più varia, essendo ben possibile che dal contatto scaturiscano correnti di ionizzazione modeste, con effetti visivi e sonori trascurabili; i primi infatti possono variare dalla semplice 'scintilla' al 'bagliore, i secondi dal 'fruscio' al 'boato' (v. ancora perizia J.J., pp. 8-9); e parimenti gli effetti dell'arco sul corpo umano non sono predeterminabili, essendo molto diversi a seconda che la persona venga direttamente investita dalla corrente di ionizzazione o, invece, solo sfiorata. Dunque, è possibile che gli effetti visivi e sonori della corrente, anche se verificatisi, non siano stati di intensità tale da essere percepiti; si aggiunga peraltro che il B.B. potrebbe averli percepiti ma non conservarne memoria (essendo stato colpito da amnesia retrograda); F.F. era a terra, a distanza di 8-9 metri dal punto di presumibile generazione dell'effetto voltaico e non necessariamente stava guardando in alto in quel preciso momento, per cui potrebbe non essersi accorto di eventuali scintille né aver percepito dei semplici fruscii" (pagg. 23-24).

3.4. Con il quinto motivo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale aveva lamentato che B.B. non presentava un quadro clinico sintomatologico compatibile con una diagnosi di elettrocuzione e che era plausibile una spiegazione alternativa dell'accaduto, in particolare l'insetticida utilizzato che poteva essere letale in caso di penetrazione nelle vie respiratorie.

La doglianza non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di "doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale e dal Tribunale con motivazione esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

La Corte di appello ha, infatti, osservato che, "secondo il Prof. J.J., il B.B. non è stato "attraversato" dalla corrente bensì "sfiorato dalle correnti di ionizzazione dovute alla presenza dell'arco voltaico". Neppure convince la deposizione del consulente dott. E.E., che in verità appare alquanto incerta e confusa, limitandosi, sostanzialmente, ad affermare che non vi sarebbe certezza della effettiva elettrocuzione subita dal B.B., ipotizzando una conseguenza da contatto con il prodotto utilizzato, che tuttavia sembrerebbe limitato ad "arrossamenti" della cute, poi corretti in "ustioni" e ad uno "stato di confusione mentale" e di "malessere generale". Non spiega però il dott. E.E. come mai lo stato di confusione mentale e di malessere generale, se dovuto all'inalazione dell'insetticida, non si sia risolto in pochi giorni ed abbia causato esiti permanenti" (pag. 6).

Il Tribunale ha osservato che "la documentazione sanitaria e la consulenza medico-legale sulla persona offesa hanno consentito di appurare, con certezza idonea a fugare ogni ragionevole dubbio, che a) le lesioni permanenti da cui è affatto B.B. costituiscono esito diretto ed indiretto del contatto con energia elettrica (elettrocuzione); b) tale contatto avvenne in epoca immediatamente precedente il suo ricovero in ospedale, avvenuto nel pomeriggio del 4.3.2015 e protrattosi fino a 19.3.2015" (pag. 11).

Il Tribunale ha, poi, esaminato i dati emergenti dalla documentazione clinica acquisita agli atti, non contestabili nella loro oggettività, dal primo ricovero di B.B., in data 04.03.2015 alle ore 17 31 presso l'U.O. di pronto soccorso dell'ospedale di Ragusa – ove dall'anamnesi effettuata dai sanitari emergeva un'amnesia retrograda dell'accaduto, riferendo esclusivamente il paziente che si era sentito male durante il trattamento di disinfestazione di una palma infestata dal punteruolo rosso (pesticida Tecnifos M22) –, al successivo ricovero presso l'U.O.C. di medicina generale dello stesso nosocomio – ove i sanitari riportavano in cartella clinica la presenza di ustioni in corrispondenza dei palmi delle mani e della regione laterale di sinistra del collo ed evidenziavano un quadro neurologico caratterizzato da "andatura nella norma, "difficoltà" al mantenimento della stazione eretta e, in relazione al linguaggio, venivano riscontrate "disartrie" ed ove gli esami ematochimici mostravano un aumento della creatinfosfochinasi (CPK) e ove sarebbe rimasto in degenza fino al giorno 19.03.2015, data in cui veniva dimesso con la diagnosi di "lesione cerebrale ischemica frontale dx" associata a "ustioni cutanee palmari e lat. cerv. di I e II grado", in paziente con "riferita folgorazione" e "dislipidemia" –, ai numerosi esami strumentali e alle numerose visite specialistiche neurologiche, al ricovero presso l'U.O.C. di medicina fisica e riabilitazione dell'ospedale di Ragusa, ove rimaneva in degenza fino al 10.06.2015 data in cui veniva dimesso con la diagnosi di "esiti di folgorazione con lesione ischemica fronto-temporale destra, deficit dell'equilibrio dinamico, deficit funzioni cognitivo-comportamentali, disturbo post-traumatico da stress" (pagg. 11-16).

Il Tribunale ha, quindi, osservato che " Se al momento del ricovero in P.S. e durante i primi giorni di degenza i sanitari non pensarono di associare la sintomatologia riscontrata al contatto con l'energia elettrica e ricondussero le ustioni cutanee riscontrate nella regione cervicale e alle mani ad un accidentale contatto con l'insetticida, va detto che subito dopo le loro attenzioni si concentrano sui sintomi di carattere neurologico, inizialmente manifestatisi in forma molto lieve, poi via via intensificatisi. La constatazione della progressiva ingravescenza della patologia cerebrale induceva i sanitari ad allontanarsi sempre più dall'iniziale ipotesi del contatto con l'insetticida; d'altro canto, il perito ha spiegato che la tipologia di insetticida utilizzato per il trattamento delle palme avrebbe potuto determinare tutt'al più problemi cutanei di carattere superficiale ("irritazione"), non certo danni neurologici. Pertanto, all'esito del secondo ricovero era esplicitata la diagnosi di esiti di folgorazione, chiaramente fondata sulla considerazione oggettiva del complessivo quadro sintomatologico e dei risultati delle numerose indagini effettuate con mezzi ad alta risoluzione, non già sulle mere dichiarazioni del paziente che, a distanza di qualche giorno dal ricovero (10.3.2015), aveva detto di aver avvertito una scossa. Oltretutto la diagnosi espressa il 10.6.2015 dalla U.O. di medicina fisica e riabilitazione di Ragusa veniva confermata, a distanza di circa un mese e mezzo, dalla U.O. di neurologia dell'ospedale Garibaldi di C, ove il B.B. veniva sottoposto a visita specialistica il 27.7.2015, all'esito della quale era rilasciato il seguente referto "Esiti di folgorazione (residue lesioni fronto-temporali a destra). Rallentamento psico-motorio, turbe dell'equilibrio, deficit di memoria a breve termine, ridotta capacità critica e consapevolezza, umore altalenante, compatibili con moderata sindrome frontale post-folgorazione"" (pagg. 16-17).

Il Tribunale ha, poi, ritenuto che la correttezza di questa diagnosi e stata confermata dalla perizia medico-legale disposta nel dibattimento. In particolare, il prof. I.I. aveva, anzitutto, descritto la condizione attuale di B.B., direttamente riscontrata negli accertamenti peritali come rappresentata da "postumi stabilizzati di natura neuro-psichica", consistenti in "globale rallentamento ideomotorio, apatia, lievi deficit mnesici e dell'attenzione, tono del rumore deflesso, eloquio lievemente rallentato di tipo simil-dislalico, fini tremori a carico degli arti superiori, deambulazione possibile a base allargata senza appoggio, lievi oscillazioni tendenti alla lateropulsione alla manovra di Romberg, lieve deficit statica-dinamico". Aveva, poi, evidenziato che tale corredo sintomatologico e il quadro neuropsichico correlato erano "compatibili con gli effetti del contatto del corpo umano con correnti elettriche, essendo assodato in letteratura che i traumi di natura elettrica ad alta tensione esitano, in numero elevato di casi, in gravi sequele neurologiche; le stesse non necessariamente insorgono immediatamente dopo il contatto, ben potendo manifestarsi a distanza di diversi giorni dal contatto e progredire via via; ciò in conseguenza del fatto che le lesioni termiche possono determinare una progressiva fibrosi dei tessuti perineurali, con il corollario che le neuropatie ad esordio ritardato hanno più probabilità di esitare in postumi permanenti di quelle insorte in fase acuta". Ha evidenziato, altresì, che "comunque, in circa il 70% dei soggetti sopravvissuti all'esposizione a corrente elettrica si manifestano sintomi neurologici precoci, il più comune dei quali è rappresentato dalla temporanea perdita di coscienza, di durata variabile, associata 'a uno stato di amnesia retrograda in merito alle modalità d'incidente, riscontrabile nel momento in cui si ripristina lo stato di coscienza'. Altri disturbi precoci sono rappresentati da anomalie di tipo motorio, sindromi parkinsoniane (tremori), disartria, afasia, cefalea persistente, disturbi del linguaggio; nonché complicanze acustiche e vestibolari tanto più frequenti allorquando il contatto con il conduttore interessi il capo o la regione mastoidea - e lesioni a carico dell'organo della vista". Aveva, quindi, valutato che si trattava, all'evidenza, dei sintomi insorti nelle ore e nei giorni successivi al 4.3.2015, attestati dalla documentazione del ricovero in ospedale. Aveva vieppiù rilevato il perito che altro sintomo precoce dell'elettrocuzione era l'alterazione del parametro della creatinfosfochinasi (CPK), indicativa di un incremento della necrosi muscolare indotta dalle lesioni termiche. Aveva, poi, evidenziato che altra possibile conseguenza immediata della lesività da energia elettrica era rappresentata dalle lesioni cutanee e che dalla documentazione medica esaminata le lesioni del B.B. erano localizzate in due parti del corpo precise (la regione cervicale, precisamente il lato sinistro del collo, e le mani) e sulla base di questi dati aveva affermato, da un lato, la compatibilità di siffatte lesioni con quelle ascritte dalla letteratura alla lesività elettrica e, dall'altro, aveva convincentemente escluso la riconducibilità di esse al contatto con l'insetticida, sia perché era di difficile verificazione un contatto con la soluzione antiparassitaria così localizzaao in limitate parti del corpo, sia perché gli effetti collaterali del prodotto utilizzato (Tecnifos M22) contemplavano solo una possibile 'irritazione cutanea', non certo ustioni di II grado" (pagg. 17-19).

3.5. Con il sesto motivo il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo di gravame relativo alla responsabilità del datore di lavoro, con il quale aveva lamentato che A.A. non aveva chiesto a B.B. di effettuare il trattamento sulla palma, ma gli aveva chiesto, terminato il suo turno di lavoro, di andare a ricoverare il mezzo nel magazzino, e che la condotta del B.B. era stata innescata dalla richiesta di un altro dipendente, F.F., alla quale il B.B. aveva aderito.

La doglianza non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di "doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale e dal Tribunale con motivazione esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

La Corte territoriale ha, infatti, osservato che "è emerso chiaramente che il B.B., dipendente di A.A., nel momento dell'incidente agiva in collaborazione con F.F., ma dietro precise indicazioni di A.A., come precisato dallo stesso F.F. e come confermato dalla circostanza che l'abitazione presso cui si trovava la palma da trattare era quella di A.A.", rinviando alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado.

Il Tribunale ha, anzitutto, riportato le dichiarazioni rese dalla persona offesa B.B. e precisamente che era stato assunto all'epoca dei fatti come giardiniere alle dipendenze dell'impresa individuale di A.A.; che quel giorno, dalla mattina fino alle prime ore del pomeriggio, era stato impegnato nell'attività di disinfestazione delle palme dal punteruolo rosso in quanto l'impresa del A.A. aveva avuto in affidamento l'appalto per la disinfestazione del verde pubblico; che poco dopo le 16 00, avendo portato a termine i lavori della giornata, si era rimesso alla guida del veicolo, in direzione dell'impresa di noleggi da cui lo aveva preso in consegna e, mentre percorreva il relativo tratto di strada, lo aveva contattato telefonicamente F.F., figlio di A.A., anch'egli assunto come lavoratore subordinato nell'impresa paterna, che lo aveva invitato a recarsi con il cestello presso l'abitazione del padre giacché, come accaduto altre volte in passato, era sua intenzione approfittare della disponibilità del mezzo, noleggiato per eseguire la commessa pubblica, per praticare il trattamento anti punteruolo su un palma del giardino di pertinenza dell'abitazione; che aveva acconsentito alla richiesta e si era quindi portato presso la casa di A.A. sita in via (Omissis) e aveva stabilizzato il mezzo in prossimità della palma, per poi montare sul cestello, mentre F.F. aveva preparato il medicinale da applicare sulle parti malate della pianta e gli aveva porto il secchio contenente la soluzione (pagg. 3-5). Ha, poi, riportato le dichiarazioni rese dal teste F.F., presente sul luogo dell'accaduto e testimone oculare di fatti, e precisamente che il B.B. era stato assunto dal padre con la qualifica di giardiniere e da lui adibito all'attività di manutenzione del verde pubblico cittadino che il padre si era aggiudicato dal Comune di Ragusa; che il giorno 4 marzo 2015, poiché i lavori erano stati ultimati un po' prima rispetto al normale orario e precisamente poco dopo le 16 00 e dato che il mezzo con cestello, preso a noleggio, avrebbe dovuto essere riconsegnato a fine giornata, d'accordo con il padre egli aveva pensato di praticare il trattamento antiparassitario su una palma sita nel giardino dell'abitazione di A.A. (pag. 6).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

5. Non si deve procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in quanto la parte civile non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza e si è limitata a depositare in cancelleria una memoria e, secondo la più recente e autorevole giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 – 02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118 – 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011 - 01).

6. In caso di diffusione del presente provvedimento, va disposto che venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa, a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese alla parte civile. Letto l'art. 52, co. 2, D.Lgs. n. 196/2003 dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2026.