PROTOCOLLO DI INTESA


tra

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, di seguito denominato MIM, rappresentato dal Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, di seguito denominato MLPS, rappresentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, di seguito denominato INL, rappresentato dal Direttore, Danilo Papa
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, di seguito denominato INAIL, rappresentato dal Presidente, Fabrizio D’Ascenzo
di seguito denominati Parti,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15, nella parte in cui prevede, al comma 1, che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientate alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'ISPESL e l'IPSEMA, attribuendone le relative funzioni all'INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha previsto all'articolo 1, comma 159, di istituire la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con il quale è stato istituito l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che, all’articolo 1, comma 785, ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;
VISTO il decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”;
VISTO il decreto – legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”;
VISTA la legge 17 febbraio 2025, n. 21, recante “Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica”;
VISTO il decreto – legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026” che, all’articolo 1, comma 6, ha previsto “All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente: «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo»;
VISTO il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto interministeriale MLPS -MS, 6 marzo 2013, recante, “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, recante "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";
VISTE le Linee guida in merito ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 774 del 4 settembre 2019;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 dicembre 2024, n. 195, con il quale è stato approvato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 8 luglio 2025, n. 133, concernente le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto - legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 784-quinquies e 784-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti con l’articolo 32 della legge 13 dicembre 2024, n. 203;
VISTO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, sancito nella seduta della Conferenza Stato – Regioni il 17 aprile 2025, (Rep. atti n. 59/CSR);
VISTO il Protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro e INAIL, sottoscritto in data 26 maggio 2022, di durata triennale, in cui le Parti hanno inteso sviluppare la più ampia collaborazione per l’attuazione di iniziative finalizzate alla diffusione della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche
 

PREMESSO CHE

Il MIM:
- ha come fine istituzionale quello di diffondere e promuovere il diritto allo studio e alla formazione su tutto il territorio nazionale;
- promuove la realizzazione di attività volte ad incrementare l’azione educativa e progettuale delle istituzioni scolastiche;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico anche attraverso forme di partenariato con Enti pubblici e privati;
- ricerca le condizioni atte a coniugare nelle scuole, in forza dell’autonomia riconosciuta dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la più ampia flessibilità organizzativa, l’efficacia delle azioni educative offerte in risposta ai bisogni formativi emergenti, la tempestività ed economicità degli interventi, avvalendosi dell’apporto costruttivo di tutti i soggetti protagonisti della comunità sociale di appartenenza;
il MLPS:
- cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento a particolari settori e anche presso altre amministrazioni o organismi nazionali, comunitari e internazionali;
- vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
- svolge attività di promozione e diffusione degli strumenti di prevenzione e buone prassi anche in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché di valorizzazione di accordi sindacali, dei codici di condotta ed etici, direttive e monitoraggi sull’efficacia delle azioni di prevenzione;
- vigila tra l’altro sulla disciplina della sicurezza nell’impiego sul lavoro di macchine, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali;
- vigila sull'Ispettorato nazionale del lavoro anche in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di carattere ispettivo;
l'INL:
- esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
- emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
l’INAIL:
- svolge e promuove programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionale, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro;
- svolge compiti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è, pertanto, impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
- cura la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione degli studenti e dei docenti sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sostiene e realizza proposte progettuali finalizzate a promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle problematiche riferite alle dette tematiche e la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti sicuri in ogni ambiente di vita, studio e lavoro;
- adotta, per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2026-2028 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 12 del 5 agosto 2025), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale e nel Piano triennale per la prevenzione 2025-2027 (delibera Inail CIV n. 7 del 13 maggio 2025)
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

- concordano sull'importanza di proseguire l’azione volta a promuovere programmi per la più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici;
- convengono che la diffusione della cultura della salute e sicurezza, già esplicitata nelle finalità degli Ordinamenti scolastici, possa essere realizzata tramite efficaci azioni di formazione e informazione, destinate agli studenti, in particolare a quelli che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o che sono coinvolti nei percorsi formazione scuola lavoro e attraverso la messa a disposizione di strumenti volti ad affiancare le istituzioni scolastiche nell’assolvimento dei propri obblighi formativi nei confronti degli studenti equiparati a lavoratori in ambito scolastico e coinvolti nei suddetti percorsi;
- convengono di procedere alla firma di un Protocollo di Intesa che tenga conto delle disposizioni normative intervenute successivamente alla sottoscrizione del documento richiamato in premessa, siglato il 26 maggio 2022 e che, in continuità con gli impegni già assunti con quest’ultimo, disciplini proposte progettuali, educative e didattiche, volte a rendere pienamente efficace l’azione di sensibilizzazione sulle tematiche e sui valori della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro per coloro che operano nella realtà scolastica, in coerenza con le esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriali;
- convengono di proporre, con il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni, le azioni e gli strumenti previsti dal presente Protocollo a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione di percorsi di alternanza, quali, a titolo esemplificativo, i percorsi di istruzione e formazione professionale, i tirocini curriculari, gli stage.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti intendono confermare l’impegno a realizzare, nell’ambito delle rispettive competenze, un rapporto di collaborazione in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3, in linea di coerenza con gli impegni già assunti con il precedente Protocollo di Intesa triennale sottoscritto il 26 maggio 2022.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione e impegni delle Parti

Con il presente Protocollo di Intesa sono definiti congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche, che le Parti intendono realizzare come azioni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti sulla consapevolezza del rischio attraverso interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.
Per la realizzazione delle iniziative, le Parti, in funzione delle specifiche competenze, nonché attraverso l'eventuale coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali, laddove previste, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze, risorse professionali, tecniche, strumentali.
Le Parti, ognuno per la propria competenza, si impegnano a:
- promuovere il presente Protocollo e le sue finalità e garantire il costante supporto a favore di una corretta sensibilizzazione e formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- diffondere, attraverso il dialogo con le parti sociali, il presente Protocollo e le sue finalità, per garantirne la piena attuazione, in particolar modo presso i soggetti che ospitano percorsi di formazione sui luoghi di lavoro;
- organizzare incontri con tutti i soggetti coinvolti nei percorsi formazione scuola lavoro (studenti, dirigenti scolastici e docenti) volti alla promozione e alla diffusione della cultura in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- avviare iniziative volte a supportare i docenti impegnati nell’attività di insegnamento della tematica relativa a fornire conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h-ter) della legge 20 agosto 2019, n. 92;
- sviluppare, presso gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro, iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte a studenti, personale docente e aziende ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- realizzare iniziative di formazione aggiuntiva rivolte agli studenti degli Istituti secondari superiori di secondo grado coinvolti nei percorsi di formazione scuola lavoro al fine di rinforzare in loro la consapevolezza dell’importanza della prevenzione del rischio
infortunistico in ambito lavorativo, anche attraverso il supporto di testimonianze di infortunati Inail e l’utilizzo di strumenti digitali.
 

Articolo 4
Modalità di attuazione

La realizzazione delle attività progettuali potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto alle finalità di ciascuna iniziativa e alle condizioni di fattibilità.
Le Parti promuovono e divulgano la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro anche attraverso la valorizzazione delle specifiche proposte progettuali e la diffusione di iniziative significative e di buone pratiche, realizzate con il coinvolgimento delle rispettive strutture territoriali.
 

Articolo 5
Comitato di coordinamento

La pianificazione, programmazione ed organizzazione generale dei piani di attività da realizzare in attuazione del presente Protocollo di Intesa è svolta attraverso un Comitato di coordinamento composto da sei rappresentanti, di cui due per il Ministero dell’Istruzione e del merito, due per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno per l’INL e uno per l'INAIL.
Il Comitato di coordinamento predispone i piani annuali delle attività e dei progetti da realizzare o promuovere e cura, altresì, il monitoraggio dello stato di attuazione delle singole iniziative realizzate e del livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre che dell’ efficacia delle azioni intraprese, i cui report periodici saranno sottoposti ai rispettivi organi competenti.
 

Articolo 6
Durata e oneri

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata quadriennale.
Dall’attuazione del presente Protocollo di Intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Articolo 7
Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di Intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni.
 

Articolo 8
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo di Intesa pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione
della presente collaborazione, le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo di Intesa.
MIM, MLPS, INL e INAIL, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del Protocollo.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Articolo 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a tutte le Parti a mezzo posta elettronica certificata.
 

Articolo 10
Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
1. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
2. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
3. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. 
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 11
Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo di Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 12
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R.26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico del richiedente.