Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 febbraio 2026, n. 3437 - Malattia professionale da amianto e oscillazione in aumento del tasso INAIL



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dai Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana - Presidente

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere Rel.

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

Dott. PISAPIA Mariagrazia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso iscritto al n. 3512/2021 R.G. proposto da:

FONDERIE A.A. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA DI RIPETTA 22, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO VESCI unitamente agli avvocati MARGHERITA CAGGESE, MATTEO GOLFERINI

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA'

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 149/2020 pubblicata il 11/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto dalle Fonderie A.A. Spa (le Fonderie) nella controversia con INAIL.

2. La controversia ha per oggetto l'impugnazione del provvedimento di oscillazione in aumento del tasso di premio riferito all'anno 2018, per effetto del riconoscimento dell'origine professionale da esposizione a polveri di amianto della patologia sofferta dall'ex dipendente B.B., con conseguente costituzione della rendita.

3. Il Tribunale di Bergamo rigettava il ricorso proposto dalle Fonderie.

4. La Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.

5. Per la cassazione della sentenza ricorrono le Fonderie, con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali resiste INAIL con controricorso.

6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art. 380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

 

Diritto


1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) le Fonderie lamentano l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con riferimento "all'adibizione del B.B. all'attività di pulizia ai forni negli anni '90. Assenza di fibre di amianto aerodisperse nel luogo di lavoro".

2. La censura è inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti. In primo luogo perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice di prime cure e la parte ricorrente non ha evidenziato alcuna diversità delle ragioni in fatto e/o in diritto poste a fondamento della decisione tale da impedire il verificarsi dell'effetto preclusivo previsto dall'art.348-ter ultimo comma cod. proc. civ. (c.d. doppia conforme). In secondo luogo perché la pretesa omissione in realtà si sostanzia nella censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, censura non deducibile sotto il profilo dell'art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ. (Cass. n.20553/2021 e succ. conf.). Infine, perché i pretesi fatti decisivi sono in realtà stati puntualmente esaminati dalla Corte territoriale.

3. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) le Fonderie lamentano la violazione dell'art.132 n.4 cod. proc. civ. per motivazione apparente, con riferimento alla valutazione e disamina del parere tecnico reso dal CONTARP.

4. Il motivo è infondato perché sul punto la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni, di fatto e di diritto, che l'hanno determinata a disattendere, peraltro solo in parte, le conclusioni del parere CONTARP. Le conclusioni del parere sono generiche e di scarsa concludenza ("non poter escludere una possibile esposizione"), e sono state concretizzate dalla Corte territoriale per mezzo della valutazione complessiva delle fonti di prova, "alla luce delle quali l'esposizione subita dal B.B. può fondatamente definirsi come probabile" (pag.9, motivazione).

5. Con il terzo motivo (non rubricato) le Fonderie lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 421, 424, 437 e 441 cod. proc. civ. con riferimento al mancato esercizio dei poteri officiosi circa le mansioni svolte dal B.B. nei precedenti rapporti di lavoro; e ciò in presenza di una pista probatoria qualificata, costituita dal fatto che il sito produttivo del precedente datore di lavoro (Fonderie A.A.) era stato interessato da un importante intervento di rimozione dell'amianto.

6. La Corte territoriale ha giustificato il mancato esercizio dei poteri ufficiosi sul fatto che il preteso intervento di rimozione dell'amianto risultasse solo dalle dichiarazioni rese dalla figlia del B.B. al personale UPSAL; che, in disparte dalla occasionalità dell'intervento, nemmeno risultasse alcun elemento afferente al coinvolgimento del B.B. nell'intervento in questione; che con riferimento al periodo lavorato come muratore nel settore edile non vi fosse alcun elemento dal quale potesse desumersi una qualche esposizione all'amianto.

7. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui nel rito del lavoro "l'esercizio dei poteri istruttori del giudice - che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti - vede quali presupposti la ricorrenza di una semipiena probatio e l'individuazione di quegli elementi che sono stati ricondotti alla categoria della "pista probatoria", e cioè di quelle informazioni che emergono dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, e che costituiscono fattore che non solo vale a superare una rigida applicazione delle già richiamate preclusioni istruttorie e degli stessi limiti all'attività istruttoria, ma anche giustifica - ed anzi rende doveroso - l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, oltre ad una valorizzazione complessiva e non parziale del materiale probatorio, sebbene anche solo indiziario (Cass. n. 26597/2020; Cass. n. 33393/2019; Cass. n. 32265/2019; Cass. n. 28134/2018; Cass. n. 9034/2000)" (Cass. 05/11/2024 n. 28380).

8. La Corte territoriale ha ritenuto la insussistenza di alcuna semipiena probatio con riferimento al tema della esposizione all'amianto del B.B. nei periodi precedenti a quelli lavorati presso le Fonderie, e in questo giudizio si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamati. Il motivo deve pertanto essere rigettato.

9. Con il quarto motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) le Fonderie lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2969, 2727, 2729 cod. civ., del D.P.R. n. 1124/1965 e degli artt. 40 e 41 cod. pen.

10. La Corte territoriale ha ritenuto che una volta raggiunta la prova della esposizione del B.B. all'amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa presso le Fonderie incombesse su quest'ultima l'onere di provare che la malattia fosse stata cagionata da una esposizione pregressa, ossia "che il lavoratore si era ammalato per cause diverse dall'attività lavorativa prestata in azienda".

11. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, in caso di richiesta di pagamento di maggiori contributi per variazione in aumento del tasso specifico aziendale, l'Inail ha l'onere di allegare e, ove ciò sia oggetto di contestazione, provare, di avere provveduto, nel periodo di riferimento, all'indennizzo che aveva determinato la variazione in aumento del tasso specifico aziendale, mentre la deduzione dell'insussistenza delle circostanze fattuali che avrebbero reso legittimo tale indennizzo integra una eventuale eccezione del contribuente.

12. Si è anche aggiunto, con Cass. n. 21563 del 2019, che, in tema di criteri per la determinazione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che, pur in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall'Inail per l'erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell'azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale, assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall'Istituto stesso, postula necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi; ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati dall'articolo 2697 cod. civ., che incombe al datore di lavoro l'onere di fornire al giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda (da ultimo v. Cass. n. 22910/2024).

13. La Corte territoriale si è attenuta a questi principi di diritto e la censura non coglie, dunque, nel segno.

14. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

15. Ai sensi dell'art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2026.