Cassazione Penale, Sez. 4, 18 febbraio 2026, n. 6713 - Caporalato e sfruttamento del lavoro: confermata la condanna ex art. 603-bis c.p.



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., nato a F il (Omissis),

avverso la sentenza del 29 maggio 2025 della Corte d'Appello di Caltanissetta;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avv. Angelo Farruggia, del foro di Agrigento, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;

 

Fatto


1. Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa il 16 ottobre 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ha rideterminato la pena inflitta a A.A. per il reato di cui all'art. 603-bis, commi 1, n. 2, e 4, n. 1, cod. pen.

1.1. Secondo le conformi decisioni di merito l'imputato, per il tramite della intermediazione compiuta da B.B., utilizzò presso la sua azienda agricola manodopera in condizioni di sfruttamento (desunto dalle condizioni concrete di lavoro, dell'orario lavorativo, della paga effettivamente percepita), approfittando dello stato di bisogno di lavoratori extracomunitari in numero superiore a 3, derivante dalle loro precarie condizioni di vita.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale e vizio della motivazione, con riguardo agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

Pur essendo possibile in sede di appello motivare attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, il ricorrente osserva che in tal modo la Corte territoriale non ha fornito risposta alle censure relative agli elementi costitutivi del reato, ovvero la reiterazione della condotta nei confronti dei medesimi lavoratori, avvenuta approfittando dello stato di bisogno.

La Corte territoriale si è infatti limitata ad utilizzare le dichiarazioni del caporale B.B. per "traslare" nei confronti del A.A. gli elementi di prova raccolti a carico di altri imputati.

In fase di indagine, infatti, furono identificati e sentiti a sommarie informazioni solo i lavoratori impiegati presso i campi degli altri imputati; quelli, invece, impiegati nel fondo del ricorrente per lo "sgrappolamento" dell'uva da tavola non furono mai neppure identificati.

Allo stesso modo, la circostanza per cui il B.B. era solito trattenere sulla retribuzione la somma di 15 Euro al giorno, per ciascun lavoratore, è emersa in relazione alle indagini svolte in relazione ad altri imputati.

La Corte territoriale, quindi, non ha risposto al motivo di appello teso ad evidenziare che, non essendo stati identificati i vari extracomunitari, non è possibile né dimostrarne lo stato di bisogno (e la necessaria consapevolezza da parte del ricorrente), né l'avvenuta reiterazione della condotta nei confronti degli stessi lavoratori (p. 8), come richiesto per integrare la fattispecie di reato.

Lamenta inoltre il ricorrente che, a fronte delle puntuali critiche contenute nell'atto di appello, la Corte non aveva in alcun modo valutato l'attendibilità del chiamante in correità (contestata anche attraverso la comparazione del verbale di interrogatorio riassuntivo con quello oggetto di trascrizione integrale), né individuato gli elementi di riscontro c.d. individualizzanti, indicando infatti elementi di prova non riferibili alla posizione del A.A. (accessi ispettivi, servizi di osservazione, intercettazioni telefoniche e verbali di sommarie informazioni).

Anche l'affermazione, contenuta nel verbale riassuntivo dell'interrogatorio, secondo cui pure il ricorrente, al pari di altri imprenditori, fosse a conoscenza della trattenuta operata dal caporale, risultava smentita dal contenuto dei dialoghi intercettati (p. 10).

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riguardo all'elemento costitutivo dello sfruttamento della manodopera.

Mancata la prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, che il caporale operasse una trattenuta di 15 Euro al giorno sulla retribuzione, i giudici sono incorsi in un evidente travisamento della prova nel valutare la proporzione della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

I lavoratori, infatti, avrebbero dovuto essere inquadrati nell'Area III, Livello 3 (non nel livello I), con la conseguenza che la paga giornaliera ricevuta sarebbe pressoché coincidente con quella di Euro 36,33 prevista dal contratto collettivo provinciale, comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

Ancora, nel valutare gli indici di sfruttamento i giudici territoriali hanno valorizzato le dichiarazioni del cittadino extracomunitario Ndoye Lamine, che però riguardano altro imputato, Carmelo Bonsignore, il quale corrispondeva alla manodopera per circa sette ore di lavoro consistente nell'attività di rimozione di massi e pietre dai fondi agricoli, la somma di Euro 35 al giorno.

Attività durante la quale i lavoratori, per come accertato, erano privi di qualsivoglia dotazione di sicurezza e sorvegliati direttamente dal caporale B.B., che si avvaleva di un bastone.

Dunque, la valutazione sulla ricorrenza o meno degli indici di sfruttamento avrebbe dovuto riguardare le specifiche condizioni in cui venne ad operare la manodopera utilizzata dal A.A. (per attività di "sgrappolamento" che non richiedeva particolari strumenti né dotazioni in punto di sicurezza).

D'altra parte, nel testo integrale dell'interrogatorio emerge che ogni riferimento al A.A. fu sempre sollecitato, se non suggerito, dal pubblico ministero e che il riferimento alla paga di 45 Euro al giorno, da cui detrarre la somma di 10 euro, è in aperto contrasto con il contenuto della conversazione di cui al prog. 829.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riguardo all'art. 131-bis cod. pen.

Si osserva che il diniego della Corte territoriale, attraverso un generico riferimento alla "gravità della condotta", mostra l'assenza di ogni valutazione in ordine agli indici concreti allegati dalla difesa, in relazione al fatto di reato

(svolgimento di attività non particolarmente faticosa; entità della retribuzione; reiterazione delle condotte in un breve lasso di tempo) ed al comportamento successivo del ricorrente.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.

 

Diritto


1. Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (ripetutamente sollecitato dal ricorrente), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Rv. 280654 - 01).

Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

2.1. I primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, e con i quali si lamentano violazione della legge processuale e vizi della motivazione (in alcuni punti omessa, in altri apparente) sono inammissibili poiché in parte manifestamente infondati ed in parte aspecifici.

2.1.1. Deve innanzitutto escludersi la violazione dei principi espressi da questa Corte sulla c.d. motivazione per relationem.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, insegna che, in presenza di un atto di impugnazione che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche ove l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto (explurimis, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 01; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 - 01; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316 - 01).

Tali conclusioni si correlano alla individuazione dei limiti entro i quali è consentita la motivazione per relationem, che è ammessa quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664 - 01).

Nella specie, seppur con motivazione sintetica (ma non certo mancante o apparente), come si avrà modo di vedere analizzando i restanti motivi, la Corte di appello non si è limitata al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, come parrebbe sostenere il ricorrente; in altre parole, non si è affatto sottratta al dovere di prendere comunque cognizione e fornire una risposta autonoma ai temi devoluti con l'atto di appello, con motivazione che si salda con quella di primo grado, in ragione non solo di un ampio rinvio fatto in premessa (p. 1) ma anche sullo specifico profilo, evidenziato in ricorso, della prova dell'approfittamento dello stato di bisogno (ad es., pp. 3 e ss.).

Prova che i giudici di merito hanno fondato sulle numerose conversazioni esaminate dal Tribunale (p. 61 e ss.) e sinteticamente ripercorse dalla sentenza impugnata (pp. 3 e ss.).

L'analisi delle conformi decisioni di merito consente inoltre di escludere la premessa logica da cui muove il ricorrente nel dolersi dell'omessa motivazione quanto all'inattendibilità del B.B., le cui dichiarazioni, sempre secondo il ricorrente, non avevano trovato elementi esterni di conferma, con riguardo alla specifica posizione del A.A.

I giudici di merito, infatti, pur sottolineando la convergenza tra la prova orale e quella tecnica, ancor più a monte hanno conferito autonoma attitudine dimostrativa alle numerose conversazioni intercettate, anche di carattere autoaccusatorio che, come si dirà, non sono analizzate in ricorso (pp. 76 e ss. sentenza di primo grado; p. 4 sentenza di appello, dove il superamento delle argomentazioni difensive è posto in diretta correlazione con l'analisi dei dialoghi); contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tali conversazioni non necessitano di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (cfr., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01; conf., Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Rv. 286150 - 04; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414 - 01).

Conversazioni che, proprio in ordine al profilo dell'approfittamento, sono state lette anche alla luce di talune ammissioni fatte dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio (pp. 83 e 84 sentenza di primo grado).

Il ricorrente, invece, evoca impropriamente il meccanismo di validazione della chiamata in correità di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., poiché i giudici di merito hanno evidenziato l'esistenza di altri elementi di prova idonei a sorreggere, anche se isolatamente considerati (e, come si dirà, in alcun modo avversati) l'affermazione di responsabilità.

La censura, per questo profilo, pecca dunque di specificità estrinseca.

Invero, la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, da tempo ha evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione.

Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01).

L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata - che per quanto detto è mancata nella specie - e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto.

2.1.2. Un ulteriore vizio di motivazione è denunciato dal ricorrente con riguardo al ritenuto sfruttamento dei lavoratori, nonché all'approfittamento del loro stato di bisogno.

La prova di tali elementi costitutivi del reato, si osserva, si fonderebbe sulle sole dichiarazioni del caporale B.B., intrinsecamente inattendibili e comunque relative alle condotte di sfruttamento realizzate da altri imprenditori; analoga considerazione, si afferma in ricorso, deve riguardare le dichiarazioni rese da uno dei lavoratori, che invece aveva prestato la sua opera in favore di C.C., e ciononostante richiamate dalla sentenza impugnata.

Osserva il Collegio che il tema posto dal ricorrente omette il necessario confronto con le conformi decisioni di merito, rendendo il motivo inammissibile.

Come si ricorda anche in ricorso (p. 3), in sede di interrogatorio il ricorrente ha ammesso di aver impiegato, nel luglio 2022, manodopera irregolare presso il proprio fondo, affermando di aver corrisposto per ogni lavoratore la somma giornaliera di 50 euro, nonché di 25 Euro per il loro trasporto.

È infatti emerso, nell'ambito di una più ampia indagine, che nella provincia di Caltanissetta B.B. reclutò soggetti extracomunitari (per lo più senegalesi) da impiegare come operai presso vari datori di lavoro, organizzando il trasporto degli stessi verso il "luogo di lavoro", tenendo la contabilità delle giornate di lavoro e consegnando loro la retribuzione (euro 50), sulla quale trattenne per sé una quota, oltre alla somma di 25 Euro per le "spese di viaggio" (p. 4 sentenza appello).

I giudici di merito hanno a tal fine valutato le dichiarazioni confessorie rese dal caporale B.B. in sede di interrogatorio, anche nei confronti del A.A., unitamente agli esiti dell'attività di intercettazione e dei servizi di osservazione (oltre che della localizzazione satellitare del veicolo in uso al primo).

Hanno quindi ritenuto provati: 1) il consapevole ricorso del A.A. al servizio di intermediazione illecita del B.B. (nel periodo dal 2 al 29 luglio 2022); 2) gli indici di sfruttamento di cui all'art. 603-bis cod. pen., consistenti nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi e la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la reiterata violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (pp. 81 e ss. sentenza di primo grado; pp. 3 e ss. sentenza impugnata).

2.1.3. Quanto alla reiterazione dei comportamenti, se è vero che gli indici in questione, affinché sia integrato il reato, possono valere anche per un solo lavoratore, è anche vero che la reiterazione delle condotte che concretizzano lo sfruttamento deve essere riferita ad ogni singolo lavoratore.

È stato infatti affermato, e va qui ribadito, che la ripetizione delle condotte di cui all'art. 603-bis, comma 3, n. 1 e 2, cod. pen., costituenti indici di sfruttamento, è da intendersi riferita ad ogni singolo lavoratore, e non alla sommatoria di comportamenti episodici in danno di lavoratori diversi, in quanto oggetto di tutela non è un bene collettivo, ma la dignità della singola persona (Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Rv. 282580 - 01).

Per questo profilo, il Giudice dell'udienza preliminare ha evidenziato che, quantomeno all'interno della singola settimana lavorativa, la condotta veniva commessa nei confronti degli stessi lavoratori, per come emerso anche da alcune intercettazioni (pp. 64, 71, 75, 81), intercorse con il ricorrente, in cui vi sono riferimenti al computo settimanale dei compensi ed alla possibilità del caporale di reclutare gli stessi lavoratori (prog. T.189).

Inoltre, i giudici hanno valorizzato anche argomenti di natura logica (p. 82), in alcun modo presi in considerazione in ricorso.

Correttamente, dunque, è stato ritenuto che la mancata identificazione dei lavoratori via via impiegati, su cui molto si insiste in ricorso, non potesse affatto giovare all'imputato.

2.1.4. Quanto, invece, al profilo retributivo, osserva il Collegio che i giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica - non oggetto di specifica censura - hanno ritenuto provato che il ricorrente fosse consapevole della ritenuta che il caporale operava sulle somme poi destinate ai lavoratori (pp. 73, 83 e 84 sentenza di primo grado), per come reso evidente non solo dal tenore di alcune conversazioni intercettate, ma anche da alcune ammissioni fatte dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio.

Né può certamente neppure astrattamente ipotizzarsi un travisamento della prova (p. 12 ricorso) con riguardo alla riconducibilità del lavoro prestato ad un diverso livello retributivo, come previsto dai contratti collettivi, trattandosi evidentemente della interpretazione di un atto negoziale che è riservata al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione immune da vizi logico argomentativi, nella specie neppure espressamente dedotti.

Allorquando viene dedotto un simile vizio, invece, il giudice di legittimità è tenuto ad un controllo assolutamente diverso, ovvero alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 17301 del 09/04/2025, non mass.; Sez. 4, n. 11601 del 10/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 31668 del 03/07/2024, non mass.; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).

Inoltre, il difetto di specificità estrinseca del motivo emerge anche sotto un altro profilo, in quanto l'assoluta insufficienza del compenso è stata affermata dai giudici di merito anche in relazione ad ulteriori parametri, ovvero le componenti retributive aggiuntive (p. 81 sentenza di primo grado).

D'altra parte, l'indice di sfruttamento può essere rinvenuto - come rilevano gli stessi giudici di merito (p. 81 sentenza di primo grado; pp. 4 - 5 sentenza impugnata), anche nella corresponsione di una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, dovendosi a tal fine valutare, oltre alle effettive mansioni svolte, le condizioni di lavoro (senza pause, anche nelle ore più calde della giornata), l'orario lavorativo, l'assenza di pause, di riposi, di ferie (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv. 285681 - 01).

2.1.5. Inoltre, e contrariamente a quanto si assume in ricorso, prospettando ancora una volta una indebita estensione al ricorrente di prove riguardanti le condotte di altri datori (pp. 13 e 14 ricorso), i giudici di merito hanno ritenuto plurime violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (ad es., pp. 83 e 86 sentenza di primo grado, e p. 4 sentenza impugnata); anche in questo caso, la prova è stata tratta, con specifico riferimento ai lavoratori utilizzati dal A.A., dall'esame dei dialoghi intercettati e, in parte, da alcune ammissioni dello stesso ricorrente, secondo una ricostruzione poi confermata anche attraverso le dichiarazioni del caporale.

2.1.6. Infine, ad analoghe considerazioni deve giungersi in relazione alla prova dell'approfittamento dello stato di bisogno, che i giudici di merito hanno argomentato valorizzando il contenuto di conversazioni intrattenute dal ricorrente con il B.B. (prog. T 817 e 829, pp. 66, 67, 82 e 83 sentenza di primo grado; pp. 4 e 5 sentenza di appello), e che il motivo di ricorso, peccando ancora una volta di specificità, deduce essere illogicamente motivata a causa della mancata identificazione dei lavoratori.

2.2. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è infondato.

La Corte territoriale, dopo aver richiamato il contesto di completa illegalità in cui sono stati utilizzati i lavoratori - quale indicatore di gravità ex artt. 131-bis e 133 cod. pen. - ha motivato il diniego evidenziando, sempre sul piano della gravità, la replicazione delle condotte nel periodo compreso tra il 2 ed il 29 luglio 2022.

Osserva il Collegio sul punto che il riconoscimento della causa di non punibilità implica, oltre ad una favorevole valutazione sulla entità dell'offesa, anche che il comportamento non sia abituale.

Più in particolare, e per quanto di interesse, tra le ipotesi di comportamento ostativo il legislatore indica, al comma 4 dell'art. 131-bis cod. pen., "i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate", rimettendone all'interprete l'individuazione dei tratti caratterizzanti.

Nel sottolineare l'intento del legislatore di escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti seriali (comune a tutte le ipotesi indicate, in via alternativa, del predetto comma 4), la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che le condotte abituali e reiterate debbono essere intese con riguardo ai reati "che presentano l'abitualità come tratto tipico" - ad es. i maltrattamenti in famiglia - ed ai reati "che presentano nel tipo condotte reiterate" - come il reato di atti persecutori (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01, in motivazione, pp. 17 e 18; cfr., anche Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 - 01, in motivazione, pp. 14 e ss.).

Alle stesse conclusioni questa Sezione è giunta: 1) in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, che sanziona penalmente la condotta della guida senza patente, solo se reiterata nell'arco di un biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01, secondo cui esiste una incompatibilità ontologica tra la fattispecie di guida senza patente e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, non mass.); 2) in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, in cui la serialità è elemento della fattispecie, poiché la rilevanza penale della condotta è subordinata al fatto che il soggetto sia già stato sanzionato per la medesima violazione, con provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 37219 del 4/07/2024, non mass.).

In tali casi, la reiterazione della condotta, quale elemento costitutivo del reato, integra quindi quella serialità che il legislatore ha ritenuto ostativa al riconoscimento della particolare tenuità.

Evenienza, questa, che non ricorre nel caso dell'art. 603-bis cod. pen., pur quando, come nella specie, è stata accertata, ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, la ripetuta corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi e la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie.

Si tratta, come noto, di "indici" dello sfruttamento, cioè sintomi della sua sussistenza, che ben può risultare aliunde, purché si concretizzi la condizione di coartazione nelle condizioni di lavoro di cui si subisce l'imposizione.

Si è così affermato che tali indici, che possono anche mancare nella fattispecie concreta, si pongono al di fuori del fatto tipico (così, in motivazione, Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, cit.).

Tuttavia, nel caso in cui la serialità delle condotte risulti in concreto accertata, la causa di non punibilità non può comunque trovare spazio applicativo.

Infatti, la lettera dell'art. 131-bis cod. pen. consente di ritenere che il riferimento al carattere plurimo contraddistingue le "condotte", non già i reati, come invece accade nell'ipotesi di cui all'art. 81 cod. pen. (dove le condotte, pur distinte naturalisticamente, sono unificate sul piano normativo).

In altre parole, la lettera della legge attribuisce rilievo alla presenza di fattispecie criminose - diverse ed ulteriori rispetto ai reati eventualmente o necessariamente abituali, di per sé riconducibili alla locuzione "condotte abituali e reiterate" - che comunque presentano, nel caso concreto "ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti" la cui pluralità può essere interpretata come espressiva del carattere seriale dei comportamenti (in questi termini, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, cit., che a titolo esemplificativo ipotizza il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e generato dalla mancata adozione di distinte misure di prevenzione; cfr., anche Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, cit., in motivazione, p. 23, per l'esemplificazione di altre fattispecie qualificabili come "reati a condotte plurime", come la corruzione commessa con ripetute dazioni di denaro in esecuzione di un unico accordo o la bancarotta fraudolenta commessa mediante molteplici condotte di distrazione nell'ambito dello stesso fallimento).

Accanto, quindi, ai casi in cui la serialità è un elemento costitutivo della fattispecie, vi sono ipotesi in cui, pur venendo in rilievo la consumazione di un singolo reato, questo è realizzato attraverso una pluralità di azioni od omissioni, che rivelano l'abitualità del comportamento cui si riferisce l'art. 131-bis, comma 4, cod. pen. (cfr., nella stessa prospettiva, Sez. 6, n. 30021 del 12/06/2024, non mass., che ha ritenuto inapplicabile l'art. 131-bis cod. pen. al reato di esercizio abusivo di una professione caratterizzato dalla reiterazione della condotta tipica per circa 10 mesi).

Il principio di diritto è applicabile anche nel caso di specie: i giudici di merito hanno accertato che la condotta tipizzata, manifestatasi con la reiterazione dei comportamenti, è stata in concreto ritenuta espressiva dell'abitualità ostativa ai sensi del citato comma 4, essendosi risolta nel reclutamento di manodopera al di fuori di ogni regola (p. 5 sentenza impugnata), caratterizzato da "una trascuratezza strutturale" rispetto agli obblighi cui è tenuto il datore (in questi termini Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, cit., pp. 17 e 18).

Si tratta, dunque, di un reato che, in concreto, si è realizzato tramite plurime condotte che rappresentano forme di manifestazione di quel "comportamento abituale" che, per espressa disposizione normativa, osta all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Pertanto, anche per questo profilo la decisione impugnata, a prescindere dal percorso argomentativo, è conforme a diritto.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
 


P.Q.M.
 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2026.