PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Direzione Regionale Lazio con sede in Roma, via Nomentana 74, nella persona del Direttore Regionale dott.ssa Angela Razzino
e
DISCO Lazio
con sede legale in Roma, via Cesare De Lollis 24/b, nella persona del Direttore Generale dott. Paolo Cortesini
di seguito denominati Parti
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientate alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all’Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'ISPESL e l'IPSEMA, attribuendone le relative funzioni all'INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio;
VISTI gli indirizzi espressi dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella Relazione programmatica 2025 – 2027;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione 2025-2027 che declina detti indirizzi con programmi e linee di intervento che è stato approvato con deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza n.7 del 13 maggio 2025;
VISTO l'art. 15 della legge 241/1990 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare “lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
VISTA la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n° 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”;
VISTO lo “Statuto dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo)”, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;
PREMESSO CHE
l’INAIL:
- svolge e promuove programmi nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro;
- svolge compiti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è, pertanto, impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
- promuove, per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, iniziative in coerenza con quanto formulato nel Piano triennale per la prevenzione;
DISCO Lazio:
- è un Ente regionale che realizza un sistema di opportunità e interventi orientati verso il diritto allo studio, dalle borse di studio agli alloggi e riconosce l'importanza della promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come componente essenziale della formazione universitaria e professionale;
- intende collaborare con istituzioni ed enti che operano nel settore della salute e sicurezza sul lavoro per arricchire le proprie attività didattiche, favorendo l'interazione tra il mondo accademico e il contesto professionale;
CONSIDERATO CHE
- Inail e DISCO Lazio concordano che la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituiscono obiettivi fondamentali per la riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- Inail e DISCO Lazio intendono sostenere, ideare e realizzare proposte progettuali finalizzate a promuovere la comprensione delle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro e la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti sicuri in ogni ambiente di studio e lavoro, destinate agli studenti, in particolare a coloro che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro;
- Inail e DISCO Lazio concordano altresì sulla necessità di promuovere azioni di prevenzione e tutela della sicurezza degli studenti universitari, in particolare negli spostamenti quotidiani da e verso sedi universitarie, residenze e luoghi di studio.
CONVENGONO
Articolo 1
Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 2
Finalità
Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione per lo sviluppo delle attività congiunte di interesse comune.
Articolo 3
Oggetto della collaborazione
Con il presente Protocollo d’Intesa, le Parti intendono avviare una collaborazione per la progettazione e realizzazione congiunta di iniziative formative e informative di carattere seminariale, finalizzate a promuovere la diffusione della cultura della salute e della sicurezza in ambito universitario con particolare riguardo a progetti relativi alla sicurezza stradale.
Le iniziative dovranno favorire un reale trasferimento di conoscenze, contribuendo così a sensibilizzare sui rischi e a supportare l'adozione delle migliori pratiche di prevenzione. La modalità di attuazione delle attività sarà definita in base alle finalità specifiche di ciascun progetto e alle condizioni pratiche e di fattibilità del contesto in cui le iniziative si svolgeranno.
Nella realizzazione delle attività previste, le Parti concordano sull'importanza di coinvolgere, laddove necessario, i soggetti istituzionali competenti, che, insieme a Inail, fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.
Articolo 4
Comitato di coordinamento
Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall’Inail e tre individuati da Disco Lazio. Al comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.
Articolo 5
Obblighi delle parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in ossequio alle rispettive norme di funzionamento e dei vincoli di bilancio, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e le risorse professionali, tecniche, strumentali necessarie. Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti; tali attività troveranno, in ogni caso, apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
Articolo 6
Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
Resta in ogni caso inteso e concordato che, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le parti si impegnano a collaborare per individuare termini e condizioni di fattibilità delle 4 iniziative, ma non assumono alcun obbligo in merito alla effettiva definizione e formalizzazione degli accordi attuativi. Pertanto, nessuna pretesa ad alcun titolo potrà essere imputata da una parte all’altra in caso di mancata definizione e/o formalizzazione degli Accordi attuativi.
Articolo 7
Proprietà intellettuale
Il materiale didattico realizzato dall’INAIL relativo alle attività di cui all’art. 3 del presente Accordo, costituisce proprietà intellettuale INAIL, che è responsabile dei contenuti e titolare dell’utilizzo. Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.
I risultati delle attività svolte in comune saranno a disposizione delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Articolo 7
Tutela dell’immagine
Le Parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi di INAIL e DISCO Lazio saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 3 del presente Accordo richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni rientranti nell’ambito del presente Accordo, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Articolo 8
Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101.
Articolo 9
Copertura assicurativa
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
Articolo 10
Recesso
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Articolo 11
Tutela della riservatezza
Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
1. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
2. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
3. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle informazioni considerate confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 12
Durata
Il presente Accordo avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Articolo 13
Foro competente
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.
Il presente atto si compone di n. 7 pagine.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
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Per DiSCo |
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Per INAIL Lazio |
