CONVENZIONE TRIENNALE
PER GLI ESERCIZI 2026-2028
(art. 8, comma 4, lett. e) del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300)
Sommario
Articolo 1 - Oggetto e durata
Articolo 2 – Le strategie e gli obiettivi dell’Ispettorato
Articolo 3 – Le risorse finanziarie
Articolo 4 – La verifica dei risultati e la conoscenza dei fattori gestionali
Articolo 5 - Modifiche della convenzione e avvio del nuovo processo negoziale
Articolo 6 - Controversie
Articolo 7- Ulteriori attività
ALLEGATO “A” – REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE - OBIETTIVI RIMESSI ALL’ISPETTORATO
ALLEGATO “B” - MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI GESTIONE
ALLEGATO “C” – MODALITÀ PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DEI FATTORI GESTIONALI
ALLEGATO D - VERIFICHE AMMINISTRATIVO CONTABILI
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e
il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
convengono e stipulano quanto segue:
1. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, richiamate dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e dall’articolo 9 dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, approvato con d.P.R. n. 109/2016, la presente Convenzione regola, per il periodo 2026 – 2028, i rapporti tra Ministero e Ispettorato e, in particolare:
a) gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato, nell'ambito delle attività ad esso demandate finalizzate alla tutela sostanziale dei rapporti e delle condizioni di lavoro, da realizzarsi anche attraverso il contrasto del lavoro nero e irregolare e delle forme di interposizione illecita di manodopera, nonché al contrasto all’accesso indebito a prestazioni sociali sottoposte alla prova dei mezzi, mediante dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza di redditi da lavoro e alla tutela prevenzionistica attraverso il rafforzamento dell’attività di vigilanza soprattutto nei settori produttivi ed economici più rilevanti presenti sul territorio;
b) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;
c) le strategie per il miglioramento dei servizi;
d) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
e) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
2. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.
3. La Convenzione è composta dal presente articolato e dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:
- allegato “A” – Realizzazione delle linee strategiche – Obiettivi rimessi
all’Ispettorato;
- allegato “B” – Modalità di verifica dei risultati di gestione;
- allegato “C” – Modalità per assicurare la conoscenza dei fattori gestionali;
- allegato “D” – Verifiche amministrativo contabili.
Articolo 2 – Le strategie e gli obiettivi dell’Ispettorato
1. L’Ispettorato si impegna ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l’Ispettorato adotta le seguenti linee strategiche:
- razionalizzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza sul lavoro;
- migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane anche tramite l’istituzione di un piano specifico di aggiornamento e di formazione interna, in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nonché in materia di politiche sociali, destinata al personale in servizio ed a quello neoassunto;
- presidiare la legalità attraverso attività interna di anticorruzione e trasparenza mediante l’adozione e l’aggiornamento delle misure di contrasto e di prevenzione;
- migliorare i processi di governo e supporto;
- favorire lo sviluppo tecnologico;
- supportare la mission istituzionale attraverso la partecipazione alla fase ascendente dell’attività normativa interna e comunitaria nelle materie di competenza dell’Ispettorato, nonché assicurando una puntuale comunicazione interna ed esterna finalizzata all’interpretazione della normativa vigente, nonché alla divulgazione dell’attività dell’Ispettorato.
3. Per la realizzazione delle linee strategiche di cui al comma 2 si fa riferimento agli obiettivi compendiati nell’Allegato “A”.
Articolo 3 – Le risorse finanziarie
1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, il Ministero trasferisce le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione dello stesso Ministero - Missione 26 - “Politiche per il lavoro” - Programma 26.13 - “Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro”. Annualmente il Ministero, laddove la natura della spesa individuata da specifiche leggi autorizzative lo richieda, acquisirà apposita documentazione giustificativa dall’INL, prima di procedere alle attività di trasferimento delle risorse.
2. Tra le somme individuate al comma 1, sono comprese quelle assegnate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, per le spese di funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le spese connesse alle attività cui lo speciale reparto è adibito.
3. Oltre alle risorse di cui al comma 1, sono trasferite all’Ispettorato quelle derivanti da specifiche norme di legge, anche come riassegnazioni di entrate.
4. Le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle derivanti dal comma 3 nonché quelle il cui trasferimento è subordinato alla acquisizione della documentazione giustificativa ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono trasferite dal Ministero in rate anticipate di pari importo sulla base della normativa vigente in materia. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 sono trasferite non appena disponibili sul pertinente capitolo.
5. Le risorse sono incrementate in misura corrispondente – e fino alla loro concorrenza – ad eventuali spese di lite che l’Ispettorato dovesse sostenere in dipendenza di contenziosi relativi ad attività non rientranti tra i compiti istituzionali dell’Ispettorato ed esercitate su delega o richiesta del Ministero.
6. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022 emanato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono definiti i criteri per la determinazione della quota di contributo per l’attività dell’Ispettorato a carico delle imprese sociali da destinare allo stesso nonché le eventuali risorse aggiuntive a valere sugli stanziamenti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Articolo 4 – La verifica dei risultati e la conoscenza dei fattori gestionali.
1. Le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, di cui all’articolo 8, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono stabilite:
- nell’Allegato “B” - Modalità di verifica dei risultati di gestione;
- nell’Allegato “C” - Modalità per assicurare la conoscenza dei fattori gestionali, secondo criteri idonei a contemperare i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero con l’autonomia finanziaria ed organizzativa riconosciuta all’Ispettorato, in ottemperanza all’articolo 2 del d.P.R. 26 maggio 2016, n. 109.
2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Ispettorato sono esercitati secondo le modalità descritte negli allegati alla presente Convenzione.
Articolo 5 - Modifiche della convenzione e avvio del nuovo processo negoziale
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, dello Statuto dell’Ispettorato, i contenuti della presente Convenzione possono essere oggetto di modifica, su iniziativa del Ministro, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.
2. Il Direttore dell’Ispettorato può segnalare al Ministro eventuali situazioni ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della prerogativa di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui sopraggiungano modifiche normative, variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili o altre cause che assumano rilievo in relazioni ai contenuti della presente Convenzione, ciascuna delle parti può chiedere di modificarla. Le eventuali modifiche o integrazioni devono indicare la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvate se non è intervenuta la variazione dei relativi stanziamenti.
4. Le parti si impegnano ad avviare, a partire dal mese di ottobre di ciascun anno, il processo negoziale per la stipula della Convenzione relativa al successivo triennio.
1. In caso di controversie, di qualsiasi natura, che dovessero insorgere in ordine alla presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre consensualmente la vertenza e, nell’ipotesi dell’esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione, che opera gratuitamente, composta da:
- tre membri, nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
- competente Capo Dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- dal Direttore dell’Ispettorato.
3. Le contestazioni relative alla presente Convenzione non ne pregiudicano la regolare esecuzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle parti. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a tal fine a concordare, di volta in volta, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse e il buon andamento dell’attività amministrativa, salva la successiva ottemperanza all'accordo o al parere definiti ai sensi del comma 2.
Articolo 7- Ulteriori attività
L’Ispettorato assicura la massima collaborazione per il corretto svolgimento delle attività già demandate alle soppresse Direzioni territoriali del lavoro nonché per ogni ulteriore attività demandata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la quale si renda necessario un presidio ed una gestione a livello territoriale.
Allegati:
- allegato “A” – Realizzazione delle linee strategiche - Obiettivi rimessi all’Ispettorato;
- allegato “B” – Modalità di verifica dei risultati di gestione;
- allegato “C” – Modalità per assicurare la conoscenza dei fattori gestionali;
- allegato “D” – Verifiche amministrativo-contabili.
Roma, __________
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone
Il Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Danilo Papa
ALLEGATO “A” – REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE - OBIETTIVI RIMESSI ALL’ISPETTORATO
a) razionalizzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale:
- assicurando che la vigilanza d’iniziativa, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza, sia rivolta nei confronti di aziende aventi diversa consistenza numerica di personale dipendente e nei diversi settori economici;
- dedicando una quota percentuale, pari ad almeno il 50% della complessiva attività di vigilanza d’iniziativa, alle ispezioni in cinque dei seguenti settori, tenuto conto delle caratteristiche territoriali: agricoltura; costruzioni; logistica e trasporto; attività manifatturiere; servizi di alloggio e ristorazione; intrattenimento e attività stagionali; commercio all’ingrosso e dettaglio; servizi alle imprese;
- dedicando una quota percentuale, pari ad almeno il 50% della complessiva attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle ispezioni nei due settori ad alto rischio, agricoltura e edilizia;
- garantire continuità alle azioni di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso già intraprese in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 e in sinergia con le azioni attuative del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed al caporalato (2020-2022) i cui interventi sono coordinati dal Tavolo operativo, prorogato sino al 3 settembre 2025 con il Decreto Interministeriale del 17 giugno 2022 e successivamente stabilizzato in forza dell’art. 8 del D.L. n. 146 del 3 ottobre 2025;
- assicurando il supporto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per lo svolgimento dei controlli a campione e in loco, presso i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al Fondo Nuove Competenze di cui all’art. 88 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, attuato con i decreti
interministeriali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 Ottobre 2020, del 22 Settembre 2022 e del 10 Ottobre 2024;
- mantenendo le attività del contingente INL nel territorio siciliano ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prolungandole e, se necessario, incrementandole nonché organizzandone l’attività attraverso una gestione centralizzata della stessa;
- collaborando, previo il necessario accesso alle informazioni contenute nelle relative banche dati, da attuarsi con specifico decreto ministeriale, con gli altri enti responsabili delle verifiche e controlli necessari ad accertare i casi di illegittima fruizione dell’Assegno di inclusione (ADI), del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e di altre prestazioni assistenziali sottoposte alla prova dei mezzi (anche tramite ISEE), per effetto di dichiarazioni mendaci, con riferimento ai beneficiari per i quali sia stato accertato lo svolgimento di lavoro nero o irregolare;
- assicurando, qualora richiesto e d’intesa con i relativi sottoscrittori e per quanto di competenza, l’attuazione delle convenzioni in essere per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, nonché per l’attività di raccolta del dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato associativo;
- assicurando, nell'ambito delle azioni transnazionali in materia di vigilanza sul lavoro, una specifica attenzione al contrasto dei fenomeni illeciti con aspetti transfrontalieri correlati anche alla crescente diffusione del distacco transnazionale di lavoratori, attraverso la pianificazione e realizzazione di ispezioni concertate e congiunte in collaborazione con le autorità competenti degli altri Paesi membri e con il qualificato supporto dell'ELA;
- proseguendo con interventi ispettivi di contrasto a fenomeni di caporalato e sfruttamento dei lavoratori, svolti in modalità multi- agenzia in collaborazione con le altre autorità ed organizzazioni coinvolte, che interesseranno specifiche aree geografiche e settori merceologici con alti fattori di rischio quali l’esistenza di picchi stagionali di attività, il consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata e la presenza di forme di intermediazione non autorizzate (oltre al settore agricolo, ad es. logistica, manifatturiero, edilizia, trasporto, consegna a domicilio, turismo, servizi di cura della persona, ecc.);
- proseguendo ed incrementando - nell’ambito delle attività ispettive svolte nei confronti delle agenzie per il lavoro di cui al D.lgs. n. 276/2003 - le attività di controllo sulla regolarità - anche contributiva - dell’azione svolta da agenzie di somministrazione di lavoro con sede legale in altro Stato Membro UE ed operanti sul territorio italiano tramite sedi secondarie, anche per evitare fenomeni di dumping sul mercato italiano della somministrazione ovvero attività svolte sine titulo;
- assicurando specifica attenzione all’attività di vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla base delle procedure operative concordate con la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali anche in raccordo con l’INAIL, quale organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
- invitando, in applicazione delle previsioni di cui all’articolo 46, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 198/2006, attraverso l’Ispettorato territorialmente competente – su segnalazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali – le aziende obbligate alla presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile che non abbiano provveduto all’adempimento, a produrlo nei successivi sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, applicando le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, disponendo poi – nel caso in cui l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi – la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. Inoltre, in base al comma 4-bis del citato articolo 46, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei Rapporti biennali applicando, nel caso di rapporto mendace o incompleto, le relative sanzioni.
b) migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane, anche attraverso: - la realizzazione di iniziative formative in house di carattere specialistico volte all’aggiornamento e alla formazione interna del personale in servizio e neoassunto, in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nonché in materia di politiche sociali, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;
- la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
c) presidiare la legalità attraverso attività interna di anticorruzione e trasparenza attraverso l’aggiornamento delle misure di contrasto e di prevenzione e assicurandone il relativo monitoraggio, anche attraverso l’attività di audit;
d) migliorare i processi di governo e supporto assicurando una efficiente gestione dei flussi finanziari in uscita relativi ad acquisti di beni e servizi per il funzionamento della sede centrale INL e del coordinamento dei flussi finanziari relativi ad acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle sedi territoriali dell’INL;
e) favorire lo sviluppo tecnologico e la prosecuzione del percorso di digitalizzazione dei processi operativi;
f) supportare la mission istituzionale attraverso la partecipazione alla fase ascendente dell’attività normativa interna e comunitaria nelle materie di competenza dell’Ispettorato, nonché assicurando una puntuale comunicazione interna ed esterna ai fini interpretativi della normativa vigente, ovvero ai fini divulgativi dell’attività dell’Ispettorato, elaborando circolari/note interpretative della disciplina lavoristica di ausilio per gli operatori del mercato del lavoro e per le attività di vigilanza e/o di contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La produzione di tali documenti è legata alle sopravvenute esigenze di chiarimento e ad eventuali novità legislative in materia e viene realizzata, laddove rivestano particolare delicatezza anche in ragione degli orientamenti interpretativi assunti, previa consultazione dell’Ufficio legislativo del Ministero.
g) gestire il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” previsto dall’articolo 29, del decreto-legge n. 19 del 2024 che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (portale della c.d. patente a crediti), adottando le implementazioni e modifiche da ultimo previste con il D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025;
h) implementare le attività in materia di controllo di gestione per la misurazione dell’efficienza, dell’efficacia e della economicità dell’Ispettorato, sviluppando, altresì, le attività di analisi e di studio al fine di migliorare i processi strategici, gestionali ed operativi.
ALLEGATO “B” - MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI GESTIONE
Monitoraggio e verifica dei risultati
La verifica dei risultati di gestione si svolge attraverso:
a. il monitoraggio intermedio;
b. la verifica dei risultati.
Per l’acquisizione delle informazioni relative all’andamento della gestione e alla verifica dei risultati, il Ministero farà riferimento alla competente Direzione centrale dell’Ispettorato.
a. Il monitoraggio intermedio
L’ispettorato provvede al monitoraggio intermedio, volto alla verifica dei risultati connessi agli obiettivi indicati negli allegati “A” e “D”.
Gli esiti del monitoraggio intermedio, volto a verificare la congruenza delle azioni previste con le risorse assegnate, sono comunicati attraverso una schematica informativa al Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento al 1° semestre.
Eventuali ulteriori informazioni richieste dal Ministero nell’ambito dell’attività di monitoraggio saranno fornite dall’Ispettorato entro i successivi 30 giorni dalla richiesta.
L’Ispettorato è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente al Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, in qualsiasi momento, eventuali anomali scostamenti dalle previsioni di cui ai citati allegati “A” e “D”.
b. La verifica dei risultati
La verifica dei risultati si svolge attraverso le seguenti fasi:
- annualmente, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, l’Ispettorato trasmette una relazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti, sulla base degli obiettivi individuati in Convenzione anche attraverso, per quanto concerne specificatamente la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, il rinvio al Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale;
- nel caso in cui, entro venti giorni lavorativi successivi alla ricezione della relazione, il Ministero non presenti eventuali rilievi, la relazione diviene
definitiva; in caso contrario, entro ulteriori venti giorni lavorativi, l’Ispettorato ritrasmette la relazione definitiva tenendo conto dei rilievi presentati e la invia al Ministro tramite il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.
ALLEGATO “C” – MODALITÀ PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DEI FATTORI GESTIONALI
1. Conoscenza dei fattori gestionali
La conoscenza dei fattori gestionali dell’Ispettorato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riferisce ai seguenti argomenti:
- l’organizzazione;
- i processi;
- l'uso delle risorse finanziarie;
- i sistemi informativi.
Per l’acquisizione delle informazioni sull’andamento della gestione e per la verifica dei risultati, il Ministero farà riferimento alla competente Direzione centrale dell’Ispettorato.
2. Modalità
Per acquisire la conoscenza dei fattori gestionali dell’Ispettorato, il Ministero richiede le informazioni che non sono rese conoscibili attraverso il sito istituzionale – con riferimento specifico alla sezione trasparenza – o di cui, comunque, non dispone.
L’Ispettorato provvede inoltre a fornire elementi di risposta alle richieste del Ministero nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione.
3. Coordinamento tra il Ministero e l’Ispettorato
Nel presente paragrafo sono indicati i settori nei quali si riconosce necessaria una sinergia tra il Ministero e l’Ispettorato.
a. Comunicazione istituzionale:
L’Ispettorato si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio stampa del Ministro ogni rilevante iniziativa di comunicazione istituzionale.
Il Ministero e l’Ispettorato realizzano forme di coordinamento permanente al fine di garantire la coerenza, la completezza e l’integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione, con particolare riguardo all’elaborazione del Programma annuale di comunicazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150 e alla realizzazione di campagne informative rivolte all’opinione pubblica.
b. Sistemi informativi:
L’Ispettorato partecipa ai tavoli tecnici di coordinamento promossi dal Ministero per la definizione di strategie comuni per l’integrazione dei servizi informativi. Il Ministero assicura ogni forma di collaborazione utile all’integrazione dei servizi informativi necessari all’attuazione della mission dell’INL e degli obblighi assunti con la presente convenzione.
c. Attività in ambito internazionale per i profili di competenza:
In ambito internazionale e per i profili di competenza l’Ispettorato assicura:
- la cooperazione e lo scambio di informazioni con le corrispondenti strutture degli Stati membri dell’Unione europea e di Paesi terzi;
- la propria partecipazione alle riunioni in sede europea ed internazionale nei comitati, gruppi di lavoro o altri consessi in cui propri rappresentanti sono stati designati dal Ministero in rappresentanza del Paese;
- la partecipazione ai lavori della piattaforma europea contro il lavoro sommerso;
- la propria collaborazione durante le fasi negoziali connesse all’adozione di direttive europee, accordi e convenzioni internazionali;
- ai fini del rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente e salva la preventiva necessaria formazione in materia, la disponibilità di competente personale con funzioni ispettive, ivi comprese le unità del personale dei militari del Comando e dei Nuclei Carabinieri per la Tutela del lavoro, per la definizione delle verifiche da svolgere all’estero sugli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 (i costi relativi alle missioni sono a carico del Ministero, che vi provvede con i fondi di cui all’articolo 13, comma 2, lettera c) della legge n. 152/2001).
d. Cooperazione amministrativa in ambito nazionale:
In ambito nazionale, l’Ispettorato:
- assicura la propria collaborazione nella predisposizione di pareri e di relazioni tecniche connessi all’elaborazione di provvedimenti normativi e regolamentari nelle materie di competenza;
- esamina gli atti parlamentari di indirizzo, di controllo e conoscitivi nelle materie di propria competenza, provvedendo alla relativa istruttoria e alla trasmissione della relativa documentazione al Ministero;
- provvede alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni esaminatrici, nonché all’adempimento delle procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indizione della sessione annuale degli esami di Stato;
- conformemente all’articolo 2, comma 2, lett. i) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, assicura la disponibilità di personale per lo svolgimento dei controlli sulle imprese sociali non costituite in forma cooperativa di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e al successivo D.M. 29 marzo 2022, per l’effettuazione delle verifiche amministrativo-contabili sui finanziamenti erogati dal Ministero agli Enti del Terzo settore in ordine al corretto impiego degli stessi, nonché per le attività di verifica sulle reti associative e sui soggetti autorizzati al controllo, ai sensi rispettivamente, dell’articolo 93 e dell’articolo 95 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- assicura la disponibilità di personale per lo svolgimento delle verifiche finalizzate ad accertare l’effettiva esistenza ed operatività delle sedi territoriali delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai fini dell’analisi e della valutazione del grado di rappresentatività delle stesse da parte della competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le diverse finalità previste dalla legislazione vigente;
- assicura, previo specifico accordo con l’Ufficio della Consigliera Nazionale sulle modalità e tempistiche, alle consigliere ed ai consiglieri di parità la possibilità di accedere ai dati disponibili presso le sedi territoriali, opportunamente anonimizzati, sulle convalide delle dimissioni volontarie delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri detenuti dall’Ispettorato, in quanto significative ai fini della rilevazione di eventuali situazioni di discriminazione di genere che – in base al decreto legislativo n. 198/2006 – possono richiedere un intervento diretto di detti organismi di parità; con il medesimo accordo sono definite le modalità di accesso del personale dell’INL all’applicativo dedicato al Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile;
- assicura la partecipazione, anche in affiancamento ai componenti ministeriali, a commissioni e comitati per cui sia necessario garantire uno specifico supporto tecnico;
- assicura la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività giudiziali e degli adempimenti relativi al contenzioso, nel quale è chiamato in causa il Ministero, pendente presso le autorità giudiziarie territorialmente competenti.
Al fine di consentire una efficace gestione delle attività di vigilanza e di funzionamento dei propri Uffici, il Ministero:
- assicura la partecipazione dell’Ispettorato nell’ambito delle attività aventi rilievo negli ambiti di competenza dell’Agenzia;
- garantisce la massima tempestività nel riscontrare le richieste dell’Ispettorato in ordine alla condivisione di circolari e note interpretative elaborate dalla stessa Agenzia che vertono su tematiche di particolare complessità.
ALLEGATO D - VERIFICHE AMMINISTRATIVO CONTABILI
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di carattere accertativo e di verifica amministrativo-contabile che richiedono accertamenti in loco, l’INL – nell’ambito delle risorse umane e finanziarie di cui dispone – su richiesta del Ministero e conformemente all’articolo 2, comma 2, lett. i), del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 149, ferma restando la programmazione dell’attività istituzionale:
- garantisce lo svolgimento delle attività di carattere accertativo e di verifica amministrativo-contabile connesse all’attuazione sul territorio da parte del Ministero di interventi previsti a livello normativo, nonché di programmi e progetti finanziati o cofinanziati dai Fondi nazionali ed europei, inclusi i progetti ascrivibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’attività di vigilanza e controllo svolta dall’Ispettorato riguarda, in ogni caso, tutte le attività assegnate dall’ordinamento al Ministero e potrà essere richiesta dal Ministero anche in assenza di specifiche norme, nei casi di necessità ed urgenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149;
- svolge l’attività di verifica in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla tempistica di svolgimento e trasmissione degli accertamenti, e sulla base delle direttive ministeriali rese ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.M. 193/2008. Laddove necessario, per quanto riguarda gli accertamenti nel territorio della regione Sicilia, potranno essere stipulati appositi accordi;
- assicura la disponibilità di personale per lo svolgimento dei controlli sulle imprese sociali non costituite in forma cooperativa di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e al successivo D.M. 29 marzo 2022, per l’effettuazione delle verifiche amministrativo-contabili sui finanziamenti erogati dal Ministero agli Enti del Terzo settore in ordine al corretto impiego degli stessi, nonché per le attività di verifica sulle reti associative e sui soggetti autorizzati al controllo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 93 e dell’articolo 95 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- assicura la propria collaborazione nell’espletamento delle verifiche da effettuarsi in loco, atte a stabilire l’effettiva operatività delle sedi provinciali dichiarate dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori necessarie all’accertamento del grado di maggiore o minore rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale;
- attiva, anche su impulso delle competenti strutture del Ministero, compatibilmente con la programmazione dell’attività istituzionale dell’Ispettorato, la verifica sul corretto utilizzo delle risorse gestite dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148;
- attiva le verifiche relative sia all’implementazione di programmi e impegni aziendali che hanno comportato l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, anche se non espressamente previsti dall’ambito applicativo dell’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sia nelle ipotesi in cui siano state ricevute denunce ed esposti su presunte irregolarità sulla gestione dello strumento di integrazione salariale straordinario e/o in deroga;
- attiva le verifiche ispettive riguardanti l’utilizzo delle risorse erogate a valere su Fondi Nazionali alle Regioni e Province autonome per le attività svolte in ambito di Istruzione e Formazione Professionale, Sistema Duale e Apprendistato e in ogni altra attività legata alla formazione professionale dovesse rendersi necessaria, incluse le verifiche ispettive e amministrativo contabili riguardanti i rendiconti annuali sulle spese per il funzionamento e le attività attuate dall’Agenzia Erasmus+, istituita presso Inapp nonché quelle inerenti il corretto impiego delle risorse finanziarie erogate ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
- accerta il corretto impiego delle risorse finanziarie erogate agli Enti del Terzo settore nonché il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 da parte, rispettivamente, delle imprese sociali costituite in forma non cooperativa, delle reti associative e dei soggetti autorizzati al controllo;
- svolge verifiche amministrativo-contabili su progetti e iniziative finanziate o cofinanziate dai Fondi nazionali ed europei;
- esercita funzioni ispettive sulle imprese sociali non costituite in forma cooperativa;
- effettua verifiche, ispezioni ed accertamenti nei confronti delle reti associative a supporto delle attività di controllo ex articolo. 93, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- svolge, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le verifiche in loco sulle attività dei soggetti autorizzati al controllo, ai fini di accertarne il permanere dell’idoneità.
In caso di necessaria attivazione di task force per i controlli in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale nel territorio della regione Sicilia, previ appositi accordi, ovvero per garantire le verifiche di cui al presente allegato richieste presso gli IAM/ITL (es. Roma, Milano, ecc.) su cui insiste la maggiore concentrazione di sedi legali, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione assicura le conseguenti risorse finanziarie.
