T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. 1, 19 febbraio 2026, n. 378 - Pilota dei Vigili del Fuoco rifiuta la missione di soccorso per asserita carenza di DPI: legittima la sanzione disciplinare in assenza di ordine manifestamente illegittimo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Luciano e Alessandro Unali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via -OMISSIS- n. 50;
per l'annullamento
- della deliberazione del -OMISSIS- con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio V - Contenzioso Disciplinare ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della multa pari ad 1 (una) ora di retribuzione;
- di ogni atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Fatto
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione del -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio V - Contenzioso Disciplinare ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della multa pari ad 1 (una) ora di retribuzione, irrogata con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-;
2. Il ricorrente riveste la qualifica di Pilota di aeromobile Capo Reparto Esperto-Elicotterista e presta servizio presso il Comando di -OMISSIS- dei Vigili del Fuoco- Reparto Volo di -OMISSIS-.
3. In data -OMISSIS- al ricorrente perveniva apposita richiesta da parte del Comando dei VV.F. di -OMISSIS- per un intervento del Reparto Volo di -OMISSIS- necessario ad effettuare un'operazione di soccorso per salvataggio animali nel comune di -OMISSIS-.
4. Il Pilota, in qualità di Capo equipaggio, rifiutava la missione, per come riportato nel dettaglio dell'intervento sull'applicativo AFM.
5. Successivamente, il ricorrente veniva contattato dal Dirigente dell'Ufficio per il Soccorso Pubblico, la CMR, l'AI e la PST della Direzione Regionale VV.F. Sardegna, dapprima per le vie brevi e successivamente con ordine formale prot. n.-OMISSIS-, per sollecitare l'esecuzione dell'intervento che nuovamente veniva rifiutato in quanto, ad avviso dell'esponente, le note prot. -OMISSIS-, la circolare prot. (...) del 28.6.2013 e la nota -OMISSIS- "non prevedono la possibilità per il personale elisoccorritore di operare fuori bordo, qualora sprovvisto di idonei dpi forniti dall'amministrazione, e che invece le operazioni previste per il recupero del bovino avrebbero comportato necessariamente azioni svolte al di fuori dell'abitacolo da parte del suddetto personale (...)"
6. A seguito di tale comportamento, che determinava il mancato svolgimento della missione, con nota prot. n. -OMISSIS-, al ricorrente veniva contestata la violazione dell'art. 36, commi 1 e 3 lett. a), lett. H) del C.C.N.L. del 5/04/1996 integrato e modificato dal C.C.N.L. del 26/05/2004 vigente e dell'art. 7, comma 1 e comma 3 lett. a), lett. h) del D.P.R. n. 64 del 2012.
7. Il ricorrente partecipava al procedimento disciplinare formulando memorie difensive e rappresentando che tutti gli elisoccorritori al momento in servizio non potevano dal medesimo essere autorizzati a salire a bordo dell'elicottero per eseguire il salvataggio del bovino in difficoltà in quanto sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, dei c.d. "occhiali di sicurezza" obbligatori per il personale impegnato in attività diverse dalla conduzione dei mezzi di soccorso e che il deficit visivo dagli stessi sofferto non era altrimenti rimediabile.
8. Della specifica questione, avente rilievo disciplinare, veniva interessata la Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico AIB-Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Portuale che precisava come anche per gli elisoccorritori, al pari dei piloti e tecnici di bordo, era consentito l'utilizzo degli occhiali da vista personali indossabili con il casco da volo e confermava la sussistenza a carico del ricorrente dell'obbligo di rispettare le disposizioni con particolare riferimento a quelle impartite dal Dirigente dell'Ufficio per il Soccorso Pubblico.
9. Il procedimento disciplinare veniva, pertanto, concluso con l'irrogazione della gravata sanzione disciplinare della multa di importo pari a un'ora di retribuzione.
10. Avverso tale determinazione è insorta con un unico, articolato, motivo parte ricorrente che ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione.
10.1. Sostiene il ricorrente che il provvedimento disciplinare si rivelerebbe illegittimo in quanto fondato su un'erronea interpretazione della normativa in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) e su un travisamento della situazione concreta.
Ciò in quanto la normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008 e direttive interne) impone l'utilizzo obbligatorio degli "occhiali di sicurezza" (DPI specifici con montatura ed elastico) per il personale operativo affetto da deficit visivo quando svolge attività diverse dalla mera conduzione del mezzo di soccorso.
Infatti, per il personale di volo (piloti, tecnici ed elisoccorritori), l'uso di semplici occhiali da vista personali è consentito esclusivamente durante l'attività a bordo dell'elicottero; invece, nelle operazioni "fuori bordo" o a terra, l'uso degli occhiali di sicurezza costituirebbe obbligo espresso e non derogabile.
Pertanto, l'amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, anche per attività operative a terra, l'utilizzo di occhiali da vista personali indossati con il casco di volo, attribuendo a quest'ultimo una funzione protettiva che, secondo il ricorrente, non possiederebbe al di fuori del contesto di volo.
L'interpretazione fornita dall'amministrazione si porrebbe in contrasto con la disciplina interna e con i principi in materia di sicurezza sul lavoro, che non consentirebbero soluzioni "atipiche" o equivalenti rispetto ai DPI espressamente previsti.
Alla luce del sopra descritto contesto nel quale non era garantito al personale di operare in condizioni di sicurezza, assume il ricorrente di aver operato, in qualità di Capo equipaggio e preposto alla sicurezza, in coerenza con l'obbligo sul medesimo gravante di impedire lo svolgimento di attività in condizioni non conformi alle norme antinfortunistiche, anche al fine di evitare responsabilità civili e penali in caso di infortunio.
Conclusivamente, il rifiuto di eseguire l'ordine non costituiva insubordinazione, bensì legittimo esercizio del dovere di tutela della sicurezza del personale.
In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento della sanzione disciplinare, ritenendo legittimo il proprio rifiuto in quanto volto a evitare l'esecuzione di un ordine ritenuto manifestamente illegittimo sotto il profilo della sicurezza sul lavoro.
11. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco instando per la reiezione del gravame.
12. L'istanza cautelare formulata dal ricorrente veniva rigettata con Ordinanza n.274 del 24.11.2023.
13. In vista dell'udienza di merito le parti depositavano documenti, memorie e repliche.
14. La causa veniva, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2026.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Parte ricorrente assume l'illegittimità del provvedimento e, per converso, la legittimità del rifiuto frapposto all'ordine ricevuto dal Dirigente dell'Ufficio per il Soccorso Pubblico, in ragione del fatto che la richiesta d'intervento avrebbe imposto di operare in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza.
In particolare, la criticità rappresentata dal ricorrente sarebbe legata alla mancata fornitura da parte dell'Amministrazione degli occhiali di sicurezza e al fatto che tale mancata dotazione avrebbe esposto l'equipaggio ad una situazione di pericolo per la propria incolumità.
1.2. Il Collegio non condivide l'argomentare del ricorrente.
1.2.1. Va premesso, in via generale, che il dipendente pubblico può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine gerarchico soltanto ove esso sia manifestamente illegittimo ovvero integri la commissione di un illecito, non essendo invece consentita una valutazione discrezionale circa l'opportunità o la maggiore o minore adeguatezza organizzativa della disposizione ricevuta.
1.2.2. Nel caso di specie, tale presupposto non ricorre.
Assume, infatti, portata dirimente il contenuto della nota della Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo prot. n. -OMISSIS-, citata dallo stesso ricorrente, che precisa che, nelle more dell'acquisizione dei prescritti occhiali di sicurezza, trova applicazione la circolare n. 8817 del 28.6.2013, la quale espressamente consente "la conduzione degli aeromobili e l'assistenza tecnica a bordo, anche nell'ambito delle missioni di soccorso, con l'utilizzo di occhiali correttivi da vista personali indossabili con il casco da volo", precisando che "nel personale di volo è compreso anche il personale elisoccorritore".
Le disposizioni richiamate non operano la distinzione, prospettata dal ricorrente, tra attività strettamente svolta a bordo e operazioni fuori bordo, ma si riferiscono all'impiego del personale di volo nell'ambito delle missioni di soccorso nel loro complesso, contemplando espressamente una disciplina transitoria finalizzata a garantire la continuità operativa del servizio.
1.2.3. Le disposizioni interne avevano, pertanto, espressamente previsto la fattispecie nella quale si trovava ad operare l'equipaggio in questione, al momento non ancora provvisto delle montature oftalmiche per Vigili del Fuoco (costituite da montatura, lenti correttive incolori ed elastico per il fissaggio dietro la nuca) di cui alla Direttiva tecnica n. 9219 del 27 luglio 2012, stabilendo che la continuità delle attività di soccorso dovesse essere assicurata mediante il temporaneo impiego degli occhiali correttivi personali, unitamente al casco dotato di visiera.
1.3. La particolare attenzione prestata dall'Amministrazione alla fattispecie in esame è, peraltro, testimoniata dal coinvolgimento, nel corso del procedimento disciplinare, dell'Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale che, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha ribadito la correttezza delle disposizioni emanate sull'argomento, confermando che, con disposizione a carattere transitorio correlata al tempo tecnico strettamente necessario alla fornitura dell'occhiale correttivo da parte della Direzione Regionale agli operatori interessati, anche per gli elisoccorritori, al pari di piloti e tecnici di bordo, era consentito l'utilizzo degli occhiali da vista personali indossabili con il casco da volo.
La medesima Direzione ha, inoltre, chiarito come sia erroneo qualificare l'occhiale da vista quale DPI finalizzato alla protezione degli occhi, essendo tale funzione attribuita alla visiera del casco da volo; da ciò la precisazione che l'occhiale personale è consentito purché compatibile con il casco stesso, senza che ciò determini un aggravamento del rischio per chi non necessiti di correzione visiva.
1.4. Alla luce delle richiamate disposizioni interne -peraltro note al ricorrente, che le ha espressamente richiamate a fondamento del proprio rifiuto- l'Amministrazione, nell'autorizzare l'esecuzione degli interventi di soccorso mediante l'impiego degli occhiali correttivi personali in via temporanea, aveva previamente valutato tali modalità operative come idonee a garantire condizioni di sicurezza adeguate.
Ne consegue che l'ordine impartito non presentava profili di manifesta illegittimità tali da giustificarne la disapplicazione e che, pertanto, il rifiuto opposto dal ricorrente integra legittimamente l'illecito disciplinare contestato.
Deve, inoltre, escludersi che l'esecuzione dell'ordine, conforme alle disposizioni organizzative vigenti, potesse esporre il ricorrente a profili di responsabilità personale, atteso che l'operato richiesto si collocava nell'ambito di una disciplina transitoria formalmente adottata dagli organi competenti.
Non sussistono, pertanto, i dedotti vizi di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione o illogicità manifesta.
2. Conclusivamente, per le suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e, come tale, va respinto.
3. La particolare natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Plaisant, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario, Estensore
