Roma, data del protocollo informatico
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione
Serie Generale n. 178/2026
Argomento: Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi, sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo. Art. 30 del DPR 435/91.
Come noto, l’articolo 30 del DPR 435/91 stabilisce che l’Autorità marittima debba procedere alla visita dei servizi di bordo delle navi mercantili nazionali di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate, al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza, nonché di verificare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio.
Tale visita deve essere effettuata in occasione di ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave e l'intervallo tra due visite non deve superare i 15 mesi.
Nel corso del tempo, il perimetro di tale visita è stato progressivamente ampliato includendo, oltre alla verifica delle disposizioni contenute nel Libro IV del D.P.R. N.435/91 anche i requisiti previsti dalle convenzioni internazionali applicabili e pertinenti norme unionali di settore1.
In tale contesto, con la Circolare Non di Serie n. 10/2005 è stata prevista la possibilità che talune prove potessero essere eseguite, per quanto possibile, in concomitanza con gli accertamenti svolti dalle commissioni di visita di cui alla legge 616/1962, qualora le stesse rientrassero anche tra gli accertamenti affidati agli Organismi riconosciuti, ai sensi del d.lgs. N.104/2011.
A ciò si è aggiunta l’introduzione dell’IMO Instruments Implementation Code (Codice IMO III, in vigore da gennaio 2016), che ha posto in capo allo Stato di bandiera della nave (Flag State) l’obbligo di condurre periodiche ispezioni alle navi nazionali, al fine di verificare la conformità alla certificazione posseduta e di valutare il livello di preparazione degli equipaggi, anche negli scenari di emergenza, tema su cui insiste anche la visita ai servizi di bordo.
In ragione di tale cogente previsione normativa di fonte IMO questo Reparto, con Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie Generale n. 162/2021 del 09 settembre 2021, ha ritenuto opportuno collocare l’ispezione di bandiera a valle della survey delegata agli Organismi riconosciuti rendendo, di fatto, non più necessaria la partecipazione di personale del Corpo durante l’attività ispettiva.
Ne consegue che la visita ai servizi di bordo non rientra più nel novero delle attività di survey statutaria, ma assume la natura di ispezione di bandiera, quale concreta espressione della funzione di enforcement del flag State. Essa costituisce, pertanto, lo strumento attraverso il quale verificare se una nave, già in possesso di valida e pertinente certificazione di sicurezza, abbia mantenuto la piena conformità ai requisiti applicabili, mediante esami documentali e controlli funzionali ed operativi (preparazione dell’equipaggio), eseguiti in forma estesa ma su base campionaria.
L‘ampliamento dell’ambito di applicazione della visita ai servizi di bordo e l’entrata in vigore di nuove disposizioni normative ha, pertanto, reso necessario prevedere differenti livelli di verifica e, conseguentemente, distinti percorsi di formazione del personale ispettore, riassumibili come segue:
• Ispezione ai servizi di bordo su navi (passeggeri e da carico) che effettuano esclusivamente viaggi nazionali;
• Ispezione ai servizi di bordo su navi da carico che effettuano viaggi internazionali;
• Ispezione ai servizi di bordo su navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali ed in Classe A (d. lgs. n. 45/2000);
• Ispezione di bandiera - Flag State Inspection (navi passeggeri e da carico).
Al riguardo, mentre nei primi tre casi la verifica mantiene la periodicità annuale, come espressamente stabilito dalla norma, per l’ispezione di bandiera, considerata la complessità della verifica e la necessità d’impiego di personale specificatamente formato, è stata prevista – seguendo l’approccio IMO - una diversa periodicità in base ad un meccanismo annuale di calcolo delle performance nave2.
Tuttavia, al fine di ovviare alla possibilità che una nave che non faccia rientro in Italia per un periodo superiore a quattordici mesi non venga sottoposta ad alcuna verifica, trova applicazione l’articolo 30, comma 5 del DPR 435/91, che prevede l’esecuzione di una visita ai servizi di bordo attraverso una commissione di bordo. Tale previsione, alla luce dei principi richiamati nelle premesse, deve intendersi quale strumento sussidiario rispetto agli accertamenti demandati all’Autorità marittima, cui compete la verifica delle condizioni previste dal paragrafo 5 del già richiamato articolo 30, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nell’allegato alla presente circolare. In tale ipotesi, la visita ai servizi di bordo, svolta in modalità di self-assessment, costituisce uno strumento pienamente valido e giuridicamente riconosciuto.
Pertanto, allo scopo di riassumere le verifiche condotte ai sensi dell’art. 30 del DPR 435/91, anche in relazione alle ulteriori e diverse disposizioni emanate per l’attuazione degli obiettivi strategico-operativi assegnati al Corpo dal Vertice politico, si allega alla presente uno schema riepilogativo degli accertamenti previsti, per i quali si ricorda di provvedere alla relativa rapportazione mediante l’utilizzo degli appositi forms, con successiva valorizzazione degli stessi attraverso la piattaforma SICNAV.
La presente Circolare entra in vigore dalla sua pubblicazione e contestualmente abroga le seguenti circolari:
• Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie Generale n.48/2004 del 27/01/2004;
• Circolare Non di Serie n. 10/2005 del 14/06/2005;
• Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie Generale n.72/2008 del 15/02/2008.
La Circolare viene pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, nella Sezione “Sicurezza della Navigazione”, ai fini di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
IL CAPO REPARTO
CA (CP) Francesco CIMMINO
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1 Vds. Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione, Serie Generale n. 72/2008
2 Circolare Serie: FSC N.12/2022
