Tribunale di Pistoia, Sez. Lav., 28 luglio 2025, n. 187 - Caduta durante la potatura: l'altezza superiore a 2 metri dal suolo va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno e non al piano di calpestio


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2023 promossa da:
Me.Ra. (c.f. (...)) con gli avv.ti JU.MO. (c.f. (...)) e VE.BE. (c.f. (...));
PARTE RICORRENTE
contro
Lo. Società agricola semplice (c.f. (...)) con gli avv.ti GI.LO. (c.f. (...)) e LU.ME. (c.f. (...)) PARTE RESISTENTE
e contro
UN. ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. (...) - p. iva (...)) con l'avv. GI.DI. (c.f. (...))
PARTE TERZA CHIAMATA


CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
 

Con ricorso ex art. 409 e ss c.p.c. il Sig. Mf.Ra. ha adito in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Lo. società agricola semplice, datrice di lavoro dello stesso, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pistoia, contrariis reiecti, previe le declaratorie di legge e del caso: - accertare e dichiarare la responsabilità della Soc. Agricola Semplice Lo. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in via (...) Serravalle Pistoiese PT (Cf (...)) nella determinazione dell'infortunio sul lavoro di cui in premessa subito dal dipendente Mf.Ra. in data 1 giugno 2020 per colpa del datore di lavoro che illecitamente non ha attuato le misure di sicurezza necessarie e non ha vigilato sull'osservanza delle stesse per eliminare i fattori di insorgenza e scongiurarne così ogni pericolo e per l'effetto condannarla a risarcire in favore dell'esponente tutti i danni subiti in conseguenza dell'infortunio "de quo" che si quantificano, detratto quanto già corrisposto da INAIL, in euro 67.878,82 come danno differenziale o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della epletanda fase istruttoria; il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo effettivo. Con vittoria di spese, oltre Iva e Cpa di legge".
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha dedotto quanto segue: di aver lavorato
presso l'azienda Agricola Lo. con contratto a tempo determinato, assunto prima dal 2012 al 2017 e poi nel 2019 e 2020, con la mansione di operaio qualificato raccolti misti categoria D ed E; che, in data 01.06.2021, il ricorrente, mentre si trovava su una scala intento ad eseguire le prescritte operazioni di potatura di piante alte circa tre-quattro metri di altezza, cadeva a terra riportando gravi lesioni alla sua persona; che, per questo, il sig. Mf.Ra., veniva soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Pistoia dove gli veniva diagnosticata una frattura L2 con frammento dislocato posteriormente e impegno di oltre il 50% del canale vertebrale; che il paziente, solo dopo aver svolto una prima operazione presso l'ospedale di Careggi e aver eseguito numerose visite mediche, esami e sedute riabilitative, veniva riconosciuto idoneo alla ripresa lavorativa in data 28 maggio 2021; che l'evento lesivo si sarebbe determinato in conseguenza della violazione delle norme antiinfortunistiche da parte del datore di lavoro, il quale si sarebbe limitato a fornire al lavoratore soltanto una scala per eseguire le suddette operazioni di potatura, ma non anche le necessarie misure di sicurezza necessarie a evitare rischi sul lavoro (quali, solo a titolo esemplificativo, adeguati ponteggi e impalcature, una cintura di sicurezza, un altro dipendente); che, pertanto, il sig. Ra. diffidava il datore di lavoro a risarcire integralmente tutti i danni patiti in seguito all'infortunio de quo; che, sulla base della perizia medico legale a cui il ricorrente si sottoponeva in data, il danno complessivo subito dall'attore, comprensivo del danno biologico temporaneo e permanente, patrimoniale, morale, esistenziale, ammonta a complessivi euro 93.411,75, da cui dovrà essere sottratto quanto già risarcito da Inail pari ad euro 25.532,96, per un complessivo danno differenziale di euro 67.878,82;
Si è costituita in giudizio la Lo. Società Agricola semplice, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato tanto in punto di an che di quantum e invocando, in ogni caso, la chiamata in manleva e garanzia della propria assicurazione Un. Assicurazioni S.p.a. In particolare, la società convenuta ha eccepito: di aver sempre adempiuto agli obblighi di legge a tutela e salvaguardia della salute e sicurezza del lavoratore, consegnando al sig. Mf.Ra. dispositivi di protezione individuale certificati e a norma, attuando misure di vigilanza e di controllo ad opera del responsabile sulla sicurezza, sig. Lo.Ri., osservando sia gli obblighi formativi sullo svolgimento in sicurezza delle mansioni sia quelli informativi sui rischi connessi agli incarichi svolti e all'uso degli strumenti di lavoro; che, anzi, l'evento lesivo de quo sarebbe da ricondursi unicamente alla condotta negligente ed imprudente del lavoratore che, operando su due piante vicine senza spostare la scala e mentre era intento a parlare al telefono cellulare, si è sporto incautamente verso l'esterno perdendo l'equilibrio; che le risultanze medico legali prodotte dal ricorrente non sarebbero opponibili in quanto redatte senza il necessario contraddittorio; che, ad ogni modo, le stime contenute nella suddetta perizia sarebbero eccessive e relative a voci di danno non dovute né tantomeno provate; che la normativa di cui al capo II del D. Lgs. N. 81/2008, richiamata dal ricorrente, non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto le lavorazioni a cui Mf. era addetto il giorno dell'infortunio riguardavano piante di piccolo fusto di altezza non superiore a mt. 2 da piano stabile di campagna con l'utilizzo di una appropriata scala a pioli di mm 1880; che il corretto e diligente operato della società è corroborato, altresì, dalla circostanza che alla Lo. Società agricola semplice non sia stata contestata alcuna violazione delle norme e delle misure di sicurezza né che la stessa sia sottoposta a procedimento penale per quanto occorso al ricorrente. La Lo. Società agricola semplice ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) In via preliminare, differire l'udienza del 19/10/2023 ore 12:30 al fine di consentire all'esponente di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni UN. ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna (40128-BO), Via Stalingrado n.45 (C.F.: 00818570012 - P.Iva: 03740811207), PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; B) nel merito ed in tesi, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le avverse richieste avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio per tutti i motivi indicati in premessa e narrativa del presente atto, tanto in punto di an che di quantum e per l'effetto respingere integralmente le domande svolte dal Sig. Mf.Ra.; C) in denegata ipotesi, ove venisse ritenuto un qualsivoglia fondamento, anche parziale, delle domande avanzate da controparte nei confronti dell'esponente, dichiarare la compagnia assicurativa UN. Ass.ni S.p.A. tenuta a rilevare indenne e manlevare la comparente da ogni e qualsivoglia obbligazione di pagamento della stessa nei confronti del ricorrente; D vinte le spese e competenze del presente giudizio".
Con provvedimento del 10.10.2023 il Giudice del lavoro, vista l'istanza di Lo. Società agricola semplice, ha autorizzato la chiamata in causa di Un. Assicurazioni S.p.a, la quale, richiamando tutto quanto eccepito ed argomentato da parte resistente nel proprio atto difensivo, ha concluso: "Per il rigetto delle domande siccome infondate ed eccessive. In ogni caso tenersi conto degli scoperti e massimale di polizza. Vinte le spese" (cfr. note scritte del 7.4.2025).
Svolta istruttoria orale e documentale e a mezzo CTU medico-legale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. Osserva il Tribunale che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., lungi dal configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 26495/2018), sussiste ogni qualvolta il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, l'evento sia riferibile a colpa del datore di lavoro per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (Cass. 3785/2009; Cass. 6018/2000, 1579/2000).
La giurisprudenza di legittimità ha poi da tempo chiarito come la responsabilità per infortunio sul lavoro ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del pregiudizio ad esso conseguente ha l'onere di allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Sul datore di lavoro incombe invece l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitarlo, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (ex multis Cass. 16869/2020).
Nella specie, il ricorrente ha assolto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.
Anzitutto si rileva che è pacifica, oltre che documentale, la sussistenza, all'epoca del sinistro denunziato (1.6.2020), del rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, da cui scaturisce l'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Dalla scheda anagrafica professionale versata in atti emerge che il sig. Mf.Ra. ha lavorato alle dipendenze della resistente Lo. Soc. Agricola Semplice, con sede in Serravalle Pistoiese PT in via (...), nel periodo dal 2012 al 2020, in maniera non continuativa, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato. Segnatamente, il ricorrente risulta essere stato assunto dal 6.7.2012 al 2.11.2012 e dal 2.5.20213 al 31.12.2012 con la qualifica di operaio qualificato raccolti misti, dal 5.3.2014 al 31.12.2014 con la qualifica di bracciante agricolo, dal 2.3.2015 al 8.11.2015, dal 1.1.2016 al 31.12.2016, dal 13.3.2017 al 30.11.2017 e dal 6.3.2018 al 30.11.2019 con la qualifica di operaio qualificato raccolti misti e, infine, dal 17.2.2020 al 31.10.2020 con la qualifica di bracciante agricolo (cfr. doc. 1 fase. ric.).
Dalla scheda anagrafica professionale risulta altresì che il ricorrente aveva in precedenza lavorato dal 1.7.2011 al 28.8.2011 presso altra società con mansioni di manovale agricolo.
Parimenti pacifica è la verificazione dell'evento lesivo occorso ai danni del ricorrente in data 1.6.2020 alle ore 9.15, durante l'orario di lavoro, mentre il predetto svolgeva - presso il vivaio - lavori di potatura di piante.
In particolare, quanto alla ricostruzione del sinistro, può richiamarsi la denuncia di infortunio trasmessa ad Inail in data 8.6.2020, ove è la stessa datrice di lavoro ad ammettere che "il lavoratore era in un terreno della ditta a potare su una scala una pianta ed è caduto all'indietro" (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
È sempre la stessa resistente a riconoscere, nella citata denunzia di infortunio Inail, che, in conseguenza della caduta, il ricorrente ha accusato un forte dolore lombare ed ha riportato una frattura della colonna vertebrale-lobare (cfr. doc. 2 cit.)
Così ricostruita la dinamica del sinistro può ritenersi senz'altro dimostrata la sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e infortunio incorso al sig. Mf..
Ciò appurato, occorre verificare se parte datoriale ha dato prova di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza sulla medesima gravante ex art. 2087 c.c.
Parte resistente assume che la lavorazione di potatura alle quali era stato addetto il lavoratore Mf. il giorno del sinistro afferisse a piante di piccolo fusto di altezza non superiore a mt. 2 da piano stabile di campagna con l'utilizzo di una appropriata scala a pioli di mm 1880, di talché sarebbe da escludere l'applicazione al caso di specie le prescrizioni e le misure specifiche previste per le c.d. lavorazioni in quota e di cui al capo II del Testo Unico sulle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per converso, parte ricorrente assume che le piante in questione avevano invece una altezza di "circa tre - quattro metri".
Quanto alla individuazione della disciplina antinfortunistica applicabile al caso di specie si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. 21268/2012) in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa tra l'abrogato D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 16, che impone di adottare misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori ad una "altezza superiore ai metri due", ed il vigente D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 122, che prescrive l'adozione di precauzioni per l'esecuzione di "lavori in quota", trattandosi di norme che fanno entrambe riferimento ad attività non svolte ad altezza d'uomo e miranti a prevenire il rischio di cadute dall'alto.
Orbene, l'altezza superiore a metri due dal suolo, di cui all'art. 16 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (ed oggi all'art. 107 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), in tema di precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore (cfr. da ultimo Cass. 16221/2019; Cass. 39024/2016; Cass. 42261/2017).
Alla luce del principio sopra affermato, si ritiene non assolto l'onere della prova ricadente sulla datrice di lavoro al fine di dimostrare che i lavori di potatura eseguiti dal ricorrente al momento del sinistro fossero ad una altezza non superiore ai 2,00 dal terreno e quindi tale da escludere l'operatività nella specie della normativa antinfortunistica dettata per i lavori in quota.
Occorre anzitutto rilevare che la resistente non ha fornito alcuna prova diretta dell'altezza alla quale operava il ricorrente al momento del sinistro, né tale circostanza può ritenersi provata per presunzioni tenuto conto dell'altezza delle piante interessate dai lavori di potatura in questione. Sotto quest'ultimo profilo si osserva che parte datoriale ha del tutto omesso di produrre documentazione fotografica delle piante oggetto di potatura, mentre la relazione redatta dal tecnico agronomo forestale Ba.Pa. all'esito del sopralluogo sui luoghi dell'incidente, effettuato nel pomeriggio dello stesso giorno del sinistro, contiene una indicazione del tutto generica circa l'altezza delle stesse, parlando di "di altezza intorno ai 200 cm" dell'infortunio (cfr. doc. 5 fasc. resist.), senza dunque chiarire se fossero superiori o inferiori alla soglia dei due metri.
Si osserva, peraltro, che è per vero singolare che detta relazione non sia corredata da alcuna rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi e, in particolare, non ritragga né le piante interessate dai lavori di potatura né la scala a pioli che il tecnico dichiara aver ivi rinvenuto "in posizione eretta con i tre punti di appoggio (..) a contatto con il piano di campagna (terreno)".
Ed invero non può ritenersi credibile che la società resistente, così come il tecnico Ba.Pa., dopo che la prima ebbe ad incaricare il secondo di effettuare il sopra menzionato sopralluogo il pomeriggio stesso del sinistro all'evidente scopo di precostituirsi una prova dell'esatto adempimento degli obblighi datoriali di prevenzione degli infortuni, abbiano poi ritenuto superfluo effettuare delle fotografie dei luoghi del sinistro, non pensando che "la questione avesse un epilogo di questo genere" (cfr. risposta fornita dal teste Ba. all'udienza del 29.2.2024), integrando piuttosto, ad avviso di questo giudicante, una simile contegno processuale un argomento di prova a sostegno della tesi avversaria circa la superiore altezza della piante sostenuta in ricorso.
Merita infatti evidenziare che la resistente ha inteso fornire la prova di una circostanza oggettivamente riscontrabile e concretamente misurabile, come - appunto - l'altezza delle piante oggetto di potatura, solo a mezzo testimoni.
I testimoni escussi, peraltro tutti legati alla resistente da rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione in essere, hanno concordemente riferito che le piante in questione hanno una altezza "intorno e poco meno ai due metri" (cfr. teste Ba.Pa.; in senso analogo si v. deposizione teste Gj.An. "Si trattava di piante non superiore a due metri e erano messe tutte in fila"; teste Ga.Ca.: "Ra. quel giorno stava potando dei corbezzoli. Si tratta di piante che non arrivano a due metri di altezza").
Tali dichiarazioni, proprio in quanto basate necessariamente su stime approssimative, assumono tuttavia scarso valore probatorio al fine di dimostrare l'esatta altezza della pianta oggetto di potatura. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere esatta la stima compiuta dai testimoni, si osserva come la circostanza riferita sia di per sé inidonea a dimostrare che anche le lavorazioni di potatura siano state eseguite ad un'altezza inferiore ai due metri, risultando al contrario più che plausibile che, al fine di realizzare la potatura della parte apicale della pianta, il lavoratore si sia elevato ad un livello superiore rispetto a quest'ultima e, quindi, abbia operato oltre i due metri di altezza dal terreno. Si ripete, infatti, che occorre verificare l'altezza alla quale si stanno svolgendo i lavori rispetto al terreno e non quella del piano di calpestio del lavoratore.
Si aggiunga che, se l'attività lavorativa richiesta doveva essere effettuata ad un'altezza non superiore ai due metri dal terreno, come sostenuto dalla resistente, considerato che il sig. Mf. era alto 1,80 mt (cfr. relazione CTU dott. Pi.), la potatura sarebbe stata senz'altro a portata degli arti superiori del lavoratore, talché l'impiego di una scala alta 1,88 per la lavorazione de quo si sarebbe appalesato privo di qualsivoglia utilità e, come tale, portatore di un rischio lavorativo per infortuni del tutto evitabile. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono deve concludersi che la lavorazione in questione sia stata effettuata ad oltre 2 metri, con la conseguenza che trova applicazione la disciplina antinfortunistica di cui al Capo II del D.Lgs. 81/2008 volta a prevenire il rischio di cadute dall'alto. Per l'effetto, il datore di lavoro convenuto aveva l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni per l'esecuzione di "lavori in quota" previste dalla citata normativa e, in ogni caso, di aver disposto l'impiego della scala a pioli in quanto l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non era giustificato "a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare" (cfr. art. 111 co. 3 d.lgs. cit.). Tale prova non è stata tuttavia fornita dalla società resistente.
In ogni caso, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche imposte per le lavorazioni superiori ai due metri di altezza dall'istruttoria espletata sono emersi ulteriori profili di colpa specifica per mancato assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di prevenzione infortuni di cui al D.lgs. 81/2008.
Sotto il profilo dei dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento all'unico - fra quelli indicati nel verbale di consegna sottoscritto dal sig. Mf. in data 17.2.2020 - che avrebbe potuto evitare la caduta o comunque evitare o attenuare le conseguenze dannose riportate dal lavoratore, ovverosia la cintura di sicurezza, si osserva come la resistente non abbia allegato né tantomeno dato prova del suo effettivo e corretto impiego da parte del predetto in occasione del sinistro.
Quanto al documento di valutazione dei rischi versato in atti (cfr. doc. 4 fasc. resist.) si rileva che risulta essere stato aggiornato in data 9.3.2020 e, pertanto, non può trattarsi dello stesso documento che detta parte assume di aver consegnato, spiegato ed illustrato al sig. Mf. "al momento dell'assunzione" (cfr. memoria di costituzione pag. 3), avendo quest'ultimo sottoscritto l'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato in epoca precedente, cioè il giorno 17.2.2020. In mancanza del documento di valutazione dei rischi nella versione vigente al momento dell'assunzione del ricorrente è da ritenere inconferente la prova articolata dalla resistente sul diverso (in quanto successivamente adottato) documento prodotto in giudizio, non potendosi perciò ritenere dimostrato che quest'ultima abbia correttamente illustrato e spiegato al ricorrente le misure di prevenzione ivi contenute, tra cui l'uso degli strumenti di lavoro e di protezione e le specifiche istruzioni da seguire durante le lavorazioni di potatura con l'uso di scale a pioli (cfr. capitoli n. 13 e 14 memoria di costituzione).
Né può desumersi che il ricorrente fosse a conoscenza del corretto impiego degli strumenti di lavoro e di protezione in ragione della sola esperienza pluriennale maturata come potatore, avendo egli operato come bracciante agricolo sempre alle dipendenze della società resistente (ad eccezione di un breve periodo di nemmeno due mesi nell'anno 2011 con altra società) ed in mancanza di elementi sulla cui base ritenere provato che, in occasione dei precedenti rapporti a tempo determinato tra le parti e diversamente da quanto avvenuto nell'ultimo, il predetto avesse ricevuto adeguata formazione. Quanto, infine, alla ricostruzione della dinamica dei fatti proposta dalla società resistente secondo cui l'infortunio sarebbe riconducibile esclusivamente alla responsabilità del lavoratore che "in una giornata in cui non si sentiva bene ed aveva male alla schiena, nel probabile tentativo di accorciare i tempi di lavorazione operando su due piante vicine
senza spostare la scala, si sporgeva incautamente verso l'esterno - fra l'altro mentre era intento a parlare al telefono cellulare - perdendo l'equilibrio" (cfr. memoria di costituzione p. 6), si rileva come essa non abbia trovato riscontro alla luce dell'istruttoria orale espletata, stante la mancanza di testimoni oculari in grado di confermare una simile versione dei fatti.
Peraltro, anche a volere ritenere provato che il ricorrente in occasione del sinistro stesse intrattenendo una conversazione telefonica (sul punto si v. teste Gj.An.: ".. quel giorno, io ero distante però sentivo che Ra. parlare al telefonino in italiano e poi dopo pochi secondi ho sentito che gridava aiuto"), non vi sono elementi per ritenere che una simile circostanza abbia assunto efficacia causale esclusiva ai fini di determinare la caduta, al punto da recidere il nesso causale tra prestazione lavorativa ed evento dannoso occorso al lavoratore, anche tenuto conto del probabile impiego di auricolari da parte di quest'ultimo - rinvenute sul posto dopo la caduta (si v. in tal senso teste Ba.) - che quindi induce ad escludere che il predetto impugnasse il telefono.
Si aggiunga che dall'istruttoria orale espletato è emerso che il ricorrente era stato più volte ripreso dal datore di lavoro perché "era sempre al telefono e (...) potava le piante stando al telefono", tanto che quest'ultimo "aveva paura che poi cadesse".
Pertanto, la circostanza che il ricorrente fosse solito utilizzare il telefono durante le operazioni di potatura era nota al datore di lavoro e quindi la stessa non può integrare una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro. Proprio perché la condotta ora descritta, così come il conseguente evento dannoso, erano stati previsti dal datore di lavoro, quest'ultimo avrebbe dovuto adottare misure ancor più rigorose volte ad impedirne la verificazione oppure ricorrere ad un uso più severo del potere disciplinare. Sulla scorta di quanto fin qui esposto è da ritenere violato da parte del datore di lavoro il disposto di cui all'art. 2087 c.c., che contempla la responsabilità del datore di lavoro che non ha preservato la integrità psico-fisica del proprio dipendente nonché la responsabilità dello stesso per i danni che possano capitare ai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni, non avendo
adeguatamente vigilato.
Passando ad esaminare il profilo della sussistenza di danno risarcibile si osserva anzitutto che l'Inail ha riconosciuto il fatto lesivo occorso al ricorrente come infortunio sul lavoro e accertato la sussistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica nell'ordine del 12%, successivamente aumentata al 13%, con corresponsione del conseguente indennizzo.
Ciò appurato si osserva che in questo giudizio, che ha ad oggetto il risarcimento del danno differenziale, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di dare risposta anzitutto al seguente quesito: "Esaminati gli atti e i documenti di causa e visitato il ricorrente, lette anche le deposizioni testimoniali in atti, verifichi il CTU la natura e l'entità delle lesioni subite di cui all'infortunio verificatosi il 1.6.2020 nonché il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dallo stesso lavoratore al momento dell'evento dannoso e in caso di esito positivo, provveda anche
alla determinazione di tutte le voci di danno, anche in relazione alla capacità lavorativa specifica presente sull'incidenza futura. Calcoli infine l'entità del danno differenziale rispetto a quanto già liquidato allo stesso dall' Inail".
Il CTU incaricato, dott. Giuliano Pi., il quale, all'esito degli accertamenti medico-legali compiuti, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"-1) Le lesioni subite dal Signor Mf.Ra., "...frattura da scoppio di L2 (A4-AO) ... trattata con artrodesi vertebrale lombare L1-L3..." sono in nesso causale diretto con l'infortunio denunciato e verificatosi in data 01.06.12020. -2) Il Paz. non aveva subito pregressi eventi traumatici degni di nota.
-3) Le lesioni subite in seguito all'infortunio del 01.06.2020 hanno determinato uno Danno Biologico Temporaneo (DBT) di complessivi e giustificabili giorni 361 (trecento sessantuno) di cui i primi 60 (sessanta) giorni saranno da valutarsi come DBT Assoluto; altri 80 giorni come DBT parziale al 75%, altri 110 (centodieci) giorni come DBT parziale al 50% (cinquanta per cento) ed altri 111 (centoundici) giorni come DBT parziale al 25% (venticinque per cento). -4) Alle lesioni subite residua un Danno Biologico Permanente (DBP), incidente sull'integrità somato psichica nella misura del 14% (quattordici per cento). Non si ritiene che le predette lesioni siano suscettibili di ulteriore evoluzione.
-5) Tali postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica del Signor MF. Ra. ma sicuramente sono tali da rappresentare un vulnus che espone il signor Mf. ad un dispendio maggiore di energia e di impegno lavorativo e quindi ad una maggiore usura, per mantenere gli standard antecedenti al trauma.
-6) Le spese sostenute e prodotte in atti sono le seguenti NON PRESENTI.
Congrue appaiono le spese sostenute e sosteniende per la valutazione medico legale e l'assistenza in corso di CTU.
Non si ritiene che per le predette lesioni siano necessarie spese mediche future". Le esposte conclusioni medico legali appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere medico-scientifico e perché immuni da censure sul piano logico, anche avuto riguardo alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni critiche svolte dai consulenti di parte resistente, rese in sede di integrazione depositata in data 16.5.2025.
Alla luce di tali conclusioni deve allora procedersi a quantificare in ambito civilistico il danno non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro denunziato, tenuto conto dell'entità del Danno Biologico Permanente (DBP) stimata in misura pari al 14%, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. con applicazione dei criteri di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'attualità (2024) (v. Cass. 12408/2011).
Orbene, tenuto conto dell'età (anni 37) al momento dell'infortunio e della misura della invalidità permanente al 14% stimata dal CTU, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 3.091,34 nonché il demoltiplicatore di 0,820 indicati nelle tabelle milanesi, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 35.488,58, mentre il danno biologico temporaneo, applicando il valore monetario di euro 84,00 per un giorno di inabilità temporanea assoluta in relazione alla sola componente per danno biologico/dinamico-relazionale, in complessivi euro 17.031,00 (di cui euro 5.040,00 per invalidità temporanea totale, euro 5.040,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 4.620,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro 2.331,00 per invalidità temporanea parziale al 25%).
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, in quanto non è stato né allegato né provato che il sinistro abbia alla medesima parte causato danni che esulano da quelli normalmente riconducibili a quel dato baremes medico legale (cfr. Cass. 7513/2018 e Cass. 14364/2019).
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore e, segnatamente, al danno morale, o "danno da sofferenza soggettiva interiore", sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. da ultimo Cass. 15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno. Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Tanto premesso, stante la carenza di specifiche allegazioni in punto di an e di quantum del danno morale risarcibile, nulla deve essere liquidato a titolo di danno morale.
La consulenza tecnica d'ufficio medico legale ha poi escluso la sussistenza di danno da perdita di capacità lavorativa specifica.
Così liquidato il danno civilistico occorre ora procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle poste omogenee.
Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento di legittimità (si v. di recente Cass. 3694/2023), secondo cui detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale,
dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. 9112/2019); ciò in linea con la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. 20807/2016; cfr. anche, Cass. 13819/2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del 2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del 2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo INAIL ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall'INAIL, anche indipendentemente dalla effettiva erogazione (Cass. 22021/2022).
Conseguentemente, considerato che l'indennizzo in capitale del danno biologico definitivamente accertato dall'Inail è parti ad euro 21.159,10 (cfr. comunicazione Inail del 30.11.2021 - cfr. doc. 2 fasc. Unipol), considerato un danno biologico accertato in questa sede pari ad euro 35.488,58, deve essere riconosciuta al ricorrente la somma di euro 14.329,48 a titolo di danno differenziale. Il danno che parte resistente è tenuta a risarcire va allora determinato in complessivi euro 31.360,48 ( = 14.329,48 per danno biologico permanente + euro 17.031,00 per danno biologico temporaneo). In conclusione, la resistente deve corrispondere al ricorrente la somma di euro 31.360,48, quale differenza tra il danno complessivamente subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 1.6.2020 calcolato secondo criteri civilistici e la quota di danno biologico già liquidata dall'INAIL nell'ambito delle prestazioni di cui all'assicurazione obbligatoria.
Su tale importo, devalutato alla data del sinistro (1.6.2020), sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. La domanda di manleva svolta dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata UN. Assicurazioni S.p.A., basata sul contratto di assicurazione versato in atti (cfr. doc. 2 fascicolo terza chiamata), risulta fondata alla luce delle conclusioni raggiunte in ordine alla responsabilità della società datrice di lavoro e stante la mancata contestazione della compagnia di assicurazione in ordine alla sussistenza di un rapporto di garanzia operante con riguardo alla concreta vicenda oggetto del presente contenzioso.
Pertanto la domanda di manleva spiegata dalla resistente con condanna della compagnia terza chiamata a rilevare indenne costei per la somma che deve corrispondere al ricorrente in conseguenza dall'infortunio sul lavoro di cui è causa, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste.
3. Quanto al rapporto processuale intercorso tra ricorrente e resistente, le spese di lite seguono la soccombenza della seconda e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore del decisum (da euro 26.000 ad euro 52.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi di scaglione per tutte le fasi del giudizio. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum individuato in ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare in misura pari ad 1/2 le spese di lite.
Quanto al rapporto processuale tra resistente datrice di lavoro e terza chiamata., le spese di lite si compensano stante la mancata contestazione da parte di quest'ultima circa la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda di manleva spiegata dalla prima.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.
 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. dichiarare la responsabilità della Soc Agricola Semplice Lo. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in via (...) Serravalle Pistoiese PT (Cf (...)) nella determinazione dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente Mf.Ra. in data 1.6.2020 e, per l'effetto,
2. condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 31.360,48, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva.
3. condanna parte resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi euro 9.257,00 per compensi, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre contributo unificato se dovuto;
4. compensa per la restante metà le spese di lite per come liquidate al capo che precede;
5. pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.
6. condanna la compagnia terza chiamata a manlevare la resistente da quanto essa deve corrispondere alla parte ricorrente per effetto dei capi che precedono, nel limite del massimale previsto dalle condizioni di polizza e con applicazione della percentuale di scoperto e/o della franchigia ivi previste. Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Così deciso in Pistoia il 28 luglio 2025. Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025.
Data udienza 28 luglio 2025