Tribunale di Padova, Sez. Lav., 08 maggio 2025, n. 462 - Caduta della lavoratrice nello svolgimento delle mansioni lavorative presso la propria abitazione. Riconosciuto l'infortunio sul lavoro
Nota a cura di Biarella Laura in NT+ Diritto - Lavoro, 25.02.2026 "Infortunio in smart working: l’Inail rimborsa anche le spese mediche private"
N. R.G. 2318/2023
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2318/2023
tra
XXX
RICORRENTE
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
RESISTENTE
Oggi 08/05/2025 ad ore 13:00 sono presenti
per XXX l’Avv. SCARSO LUCA e l’Avv. CARMELA FURIAN
per INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Avv. BOTTEON sost dall’Avv. PAIOLA
I procuratori fanno presente che dal punto di vista del danno biologico è stato riconosciuto un 9% in visita collegiale, con conseguente cessazione della materia al contendere per quanto concerne la quantificazione del danno.
Il procuratore attoreo insiste per la liquidazione delle spese mediche di perizia sostenute, oltre alle spese legali.
Il procuratore di parte convenuta si oppone alla liquidazione delle spese mediche in quanto devono essere documentate e l’INAIL risulta tenuto solamente nel caso in cui il sistema sanitario nazionale non risulti adeguato; in altre circostanze, le visite non possono essere svolte presso specialisti privati. Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il presente verbale viene redatto mediante l’ausilio del funzionario U.P.P. dr. Brusamento Domiziano.
Il Giudice del Lavoro Dott. Maurizio Pascali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 2318/2023 R.G., promossa da
XXX (avv. SCARSO LUCA e avv. CARMELA FURIAN)
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (avv. BOTTEON FRANCO)
convenuto
OGGETTO: Infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI DELL’ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
FattoDiritto
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento nella misura del 12% della causa lavorativa dell’infortunio sul lavoro occorso in data 8 aprile 2022, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative presso la propria abitazione.
L’INAIL si costituiva contestando il quantum dei postumi permanenti dell’infortunio oggetto di causa.
Nelle more del giudizio, è stata accertata in contraddittorio tra le parti, in sede peritale collegiale, un’invalidità del 9%, che viene riconosciuta e accettata dalle parti all’udienza odierna. Quindi risulta cessata la materia al contendere inerentemente al quantum richiesto, mentre la parte ricorrente insiste anche per la liquidazione delle spese legali e delle spese mediche per la perizia medico legale;
l’INAIL, riconoscendo le spese legali, si oppone limitatamente alle spese mediche, per i motivi esposti in udienza di discussione.
Il Giudice osserva che anche se le spese sostenute riguardano prestazioni di carattere privato e non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico esse appaiono congrue come pure la perizia di parte, essa appare necessitata dalle condizioni fisiche del ricorrente e dalla tecnicità dell’accertamento, necessario per agire in giudizio. Si ritengono quindi congrue le spese sostenute .
Spese legali come da soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, contrariis reiectis, Dichiara cessata la materia al contendere.
Condanna l’INAIL alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori, e alla rifusione delle spese mediche sostenute pari ad euro 1284,83.
Padova, 08/05/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Pascali
