Tipologia: Contratto collettivo di secondo livello
Data firma: 24 dicembre 2025
Validità: 01.01.2026 - 31.12.2029
Parti: Gruppo Intesa Sanpaolo e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Intesa Sanpaolo
Fonte: fisac-cgil.it


Contratto collettivo di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo

In Milano, in data 24 dicembre 2025, tra Intesa Sanpaolo spa, anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP o Capogruppo) e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin

Premesso che
- il Contratto di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Contratto di secondo livello), rinnovato con l’Accordo dell’8 dicembre 2021 ed in scadenza il 31 dicembre 2025, ha garantito nel corso del Piano d’Impresa 2022-2025 continuità nell’assetto normativo di riferimento per il Gruppo, fornendo un ampio quadro di regolamentazioni con l’obiettivo congiunto caratterizzare positivamente tutto il Gruppo ISP e di valorizzare tutte le persone che ne fanno parte;
- è intendimento delle Parti continuare a fornire nel tempo alle persone del Gruppo un riferimento normativo chiaro e trasparente, anche per il prossimo Piano d’Impresa (di seguito Piano) che sarà presentato ad inizio 2026, con impegno, nel periodo di vigenza, a monitorarne l’applicazione e ad apportare gli eventuali adeguamenti;
- Le Parti confermano di continuare a condividere i principi sui quali è stato definito il rinnovo del complessivo assetto normativo del Gruppo che sono rappresentati da:
o l’esercizio di un dialogo sociale continuo e di una negoziazione sostenibile;
o l’ulteriore valorizzazione ed ampliamento del Welfare integrato di Gruppo a sostegno delle persone del Gruppo e delle loro famiglie;
o la ricerca di un’organizzazione aziendale che continui a favorire la conciliazione delle esigenze private con quelle aziendali, tenendo anche conto delle diverse esigenze che si manifestano nelle varie fasi della vita lavorativa, con l’obiettivo di coesione e solidarietà tra le «generazioni» presenti in azienda;
- il Protocollo delle Relazioni Industriali 18 luglio 2025 conferma in capo alla Delegazione Sindacale di Gruppo tutte le competenze demandate dalla normativa di legge e di settore al secondo livello di contrattazione. In particolare, alla Delegazione è attribuito “anche in relazione alla prossima definizione del Piano d’Impresa, il compito di definire specifiche intese, valide per tutte le Società del Gruppo con particolare attenzione all’occupazione, alla qualificazione professionale ed alla sostenibilità economica e sociale”;
si conviene quanto segue:
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto di secondo livello.
2. Il Contratto di secondo livello:
■ troverà applicazione nei confronti del personale delle Società del Gruppo che nel tempo adottano il CCNL Credito, ad oggi ricomprese nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente Verbale;
■ integrerà per il Gruppo, ad ogni conseguente effetto, la disciplina nazionale di Settore, con le specificità e le diverse cadenze temporali che saranno individuate dalle Parti, in applicazione del vigente CCNL e fermo quanto stabilito dall’art. 31, primo comma del medesimo CCNL;
■ disciplinerà per il periodo 2026-2029 le seguenti materie:
a. ruoli e figure professionali e percorsi di sviluppo professionale;
b. politiche commerciali e clima aziendale;
c. organizzazione del lavoro e benessere organizzativo;
d. formazione;
e. premio variabile di risultato/premio aziendale;
f. welfare integrato, con particolare riferimento alla disciplina relativa a:
I. assistenza sanitaria integrativa,
II. previdenza complementare,
III. attività culturali e ricreative,
IV. iniziative di solidarietà,
V. conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - inclusione,
VI. genitorialità,
g. mobilità territoriale e professionale.
3. Ai fini del Contratto di secondo livello sono definiti:
• “figli” anche i figli del coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto purché i figli risultino nello stato di famiglia del dipendente;
• “altro genitore/genitore intenzionale” il genitore dipendente di Società del Gruppo anche nel caso in cui il figlio sia figlio del coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto purché i figli risultino nel suo stato di famiglia;
• “gravi patologie” il personale dipendente delle Società del Gruppo sopra richiamate affetto da malattie gravi (anche “malattie gravi”) ovvero tempo per tempo interessato da grandi interventi chirurgici (anche “grandi interventi chirurgici”), individuate sulla base di quanto riportato nell’Elenco Grandi Eventi Patologici allegato del Regolamento delle Prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo;
• “giovane”, il personale assunto a tempo indeterminato nell’ambito delle Aree Professionali (tra cui va incluso quello con il contratto di apprendistato), in servizio e con età anagrafica al 1° gennaio 2026, o dalla data di assunzione se successiva, non superiore a 35 anni,
• “over 60” tutti i dipendenti delle Società del Gruppo sopra richiamate nati sino al 31 dicembre 1965; tempo per tempo rientrano nella predetta definizione i dipendenti che negli anni 2027, 2028 e 2029 compiranno i 60 anni di età;
• “Comitato Welfare” il Comitato welfare, sicurezza e sviluppo sostenibile previsto dal Protocollo Relazioni Industriali del 18 luglio 2025.
4. Le Parti, alla luce di quanto emerso nel corso della trattativa ed anche in considerazione della necessaria evoluzione conseguente alla prossima presentazione del Piano di Impresa, confermano l’impegno ad attivare momenti di confronto a partire dal mese di marzo ed entro il primo semestre 2026 relativamente a:
a. Ruoli e figure professionali e percorsi di sviluppo professionale;
b. Politiche commerciali e clima aziendale;
c. Organizzazione del lavoro e benessere organizzativo;
d. Formazione;
e. premio variabile di risultato/premio aziendale;
g. mobilità territoriale e professionale.
Pertanto, per garantire una continuità dell’assetto normativo di riferimento, relativamente a tali appendici continueranno a trovare applicazione gli accordi vigenti sino al 31 dicembre 2025 sugli argomenti ad oggi rinviati fermo che il mantenimento di tali accordi successivamente al 30 giugno 2026 potrà avvenire esclusivamente in relazione a quanto sarà definito dagli accordi applicativi che tempo per tempo saranno definiti.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo delle Relazioni Industriali del 18 luglio 2025 e di quanto sopra indicato, il Comitato Welfare effettuerà su queste materie i necessari approfondimenti da sottoporre alle Delegazioni di Gruppo per la definizione dei relativi accordi.
5. Le Parti confermano altresì che quanto definito nel Contratto di secondo livello sarà valutato in relazione agli eventuali impatti derivanti dal successivo rinnovo del CCNL, anche alla luce delle peculiarità organizzative e di servizio del Gruppo ISP.
Le presenti intese hanno efficacia dal 1° gennaio 2026 e scadono il 31 dicembre 2029.

Allegato 1
Intesa Sanpaolo
Acantus
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
Eurizon Capital Real Asset Sgr
Eurizon Capital Sgr
Exetra
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Intesa Sanpaolo Innovation Center
Intesa Sanpaolo Private Banking
Intesa Sanpaolo International Value Services – Sede Secondaria Di Parma
Isybank
Neva Sgr
Prestitalia
Siref Fiduciaria