Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2026, n. 7421 - Caduta dal solaio senza ponteggi: PSC generico e omessa sospensione dei lavori



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. VIGNALE Lucia - Presidente

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Relatore

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi proposti da:

A.A., nato a N il (Omissis)

B.B., nato a N il (Omissis)

C.C., nato ad A il (Omissis)

avverso la sentenza del 13 gennaio 2025 della Corte d'Appello di Napoli;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

udito il Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;

udita l'Avv. Aurora Sibilla, del foro di Nola, in difesa di A.A., che si è riportata ai motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, evidenziando l'intervenuta prescrizione del reato; udita l'Avv. Aurora Sibilla, del foro di Nola, in sostituzione dell'Avv. Carpino Antonio, in difesa di B.B., che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

 

Fatto


1. Con sentenza del 13 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 15 maggio 2023 dal Tribunale di Nola nei confronti di A.A., B.B. e C.C., poiché responsabili del reato di cui agli artt. 113 e 590, commi 2 e 3, cod. pen. per aver cagionato per colpa, a D.D., le lesioni personali gravi di cui all'imputazione.

1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 6 marzo 2017 D.D., operaio irregolare della ditta individuale "Working Italia di C.C.", stava eseguendo, unitamente a C.C. (nei cui confronti si è proceduto separatamente), lavori in carpenteria sul terzo solaio di un fabbricato in costruzione, presso il cantiere sito in C.

Tali lavori consistevano nella staffatura, mediante le cosiddette cravatte, della casseratura in legno di un pilastro posto al terzo piano.

Con l'intento di posizionare le cravatte sul pilastro, il D.D. perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo da un'altezza di circa 10 metri, riportando lesioni personali che determinavano un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.

I lavori edili che erano in corso di esecuzione quando si verificò l'infortunio erano stati affidati da E.E. (committente) all'impresa "Piemme Costruzioni Srl", della quale era amministratore unico F.F. (separatamente giudicato).

La "Piemme Costruzioni Srl" aveva poi subappaltato l'esecuzione di alcuni lavori al geometra A.A., redigendo un contratto. Quest'ultimo, però, li aveva affidati alla ditta individuale "Working Italia di C.C.".

A.A. e C.C. sono stati ritenuti responsabili dell'infortunio - il primo quale datore di lavoro di fatto, il secondo quale titolare della ditta individuale alle cui dipendenze operava il D.D. - per aver omesso di adottare adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque protezioni atte ad eliminare il pericolo di caduta nel vuoto (artt. 122 e 129 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).

A B.B. è imputata invece la violazione dell'art. 91, comma 1, lett. a), e dell'art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, perché, nella qualità di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del cantiere, redigeva il piano di sicurezza e coordinamento (d'ora in poi, per brevità, PSC) in maniera generica e non rispondente alla realtà lavorativa e ometteva di verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza (d'ora in poi, per brevità, POS) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute.

Più in particolare, il B.B., dopo aver saputo che il proprietario del terreno confinante con il cantiere sul lato sinistro (dove cadde nel vuoto l'operaio) non aveva consentito l'apposizione di una impalcatura, non aveva adeguato il PSC all'andamento e all'evoluzione dei lavori, né li aveva sospesi pur essendovi un pericolo grave ed imminente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione poiché contraddittoria, illogica e affetta da travisamento della prova.

Si osserva che la Corte d'Appello ha errato nell'individuazione della posizione di garanzia in capo all'imputato, in quanto ha basato la propria decisione sulla sola consegna allo stesso di due assegni (uno di Euro 5.000 era stato consegnato da F.F. ad A.A., ed aveva quale beneficiario C.C., l'altro di Euro 1.500 aveva come beneficiario la moglie del prevenuto, F.), nonché sulla sua presenza in cantiere.

Secondo il ricorrente, la ricezione dei titoli da parte dell'A.A. (circostanza in fatto oggetto finanche di dichiarazioni tra loro contraddittorie: pp. 25 e ss. ricorso) non sarebbe di per sé idonea a fondare la posizione di garanzia, in quanto il potere di spesa e di gestione avrebbe potuto al più essere fondato sull'incasso, e non sulla mera ricezione degli assegni.

Con riferimento poi alla presenza in cantiere dell'imputato, il ricorrente osserva che i giudici di appello hanno utilizzato alcune delle risultanze dibattimentali per trarne informazioni inesistenti, omettendo di valutare altre informazioni emerse dalle deposizioni. In particolare, le conclusioni della Corte sarebbero in piena contraddizione con quanto emerso dalle dichiarazioni di B.B., F.F. e H.H. (analizzate alle pp. 27 e ss. del ricorso), che non delineano quella "presenza continuativa" dell'imputato sul cantiere che invece i giudici di merito hanno affermato per condannare l'A.A.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione poiché contraddittoria, illogica e affetta da travisamento della prova, in ordine alla fattispecie di reato contestata, in quanto la Corte ha fondato la decisione su un risultato probatorio non riscontrabile nei dati processuali.

In particolare, i giudici hanno fatto riferimento alle dichiarazioni rese da C.C., che, tuttavia, in base a quanto emerge dagli atti processuali, non sarebbero mai state rese o comunque acquisite nel fascicolo processuale.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione, poiché contraddittoria e manifestamente illogica, in ordine al conferimento dell'incarico di consulente contabile, che poteva avvenire anche per facta concludentia, e che i giudici hanno invece escluso trascurando di valutare le dichiarazioni rese dal ricorrente durante l'esame.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riguardo ai riscontri c.d. "esterni" alle dichiarazioni rese dai coimputati, F.F. e B.B.

In particolare, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai coimputati fossero state riscontrate dalla deposizione testimoniale di H.H.

Il ricorrente osserva, invece, che le dichiarazioni del H.H. non possono costituire elemento di riscontro della chiamata in correità del F.F., poiché a tal fine si rende necessario accertare l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni sulla base di elementi estranei. Pertanto, deve trattarsi di una prova dichiarativa caratterizzata dai requisiti di indipendenza, specificità e convergenza.

Nel caso di specie, il ricorrente rileva che la Corte non ha svolto un vaglio approfondito sull'attendibilità delle dichiarazioni del H.H., omettendo al riguardo di rendere una adeguata motivazione.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al diniego della Corte d'Appello di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte ha motivato la decisione ritenendo che all'imputato fossero riconducibili numerosi precedenti penali, espressivi di un'abitualità intesa quale condizione ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Secondo la difesa, tale affermazione non trova riscontro nel casellario giudiziale, il quale attesterebbe l'esistenza di un precedente di un ventennio orsono concernente un omicidio colposo con sanzione accessoria della patente di guida (reato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen.) e una condanna per un reato contravvenzionale commesso quattordici anni fa in ambito di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ulteriore vizio di motivazione è rinvenuto nel passaggio della sentenza impugnata in cui di fatto si superano, senza alcuna valida motivazione, le deduzioni svolte con l'atto di appello in riferimento alle statuizioni civili, in punto di determinazione della provvisionale e sospensione dell'esecuzione.

2.6. Con il sesto motivo lamenta vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 cod. pen., nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione ai sensi dell'art. 175 cod. pen.

In quest'ottica, la Corte ha omesso di rendere una motivazione adeguata, mancando una puntuale disamina dei motivi (ritenuti) ostativi all'applicazione dei suddetti istituti.

2.7. Infine, con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione poiché contraddittoria, in relazione all'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. e 53 L. 24 novembre 1981, n. 689: la Corte, si osserva, ha erroneamente ritenuto che l'imputato non avesse espresso il consenso all'applicazione della pena sostitutiva, contrariamente a quanto risulta nella procura speciale conferita al difensore.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, non è inoltre richiesta la presentazione del programma di trattamento.

In ricorso si segnala, infine, l'intervenuta prescrizione del reato: i fatti risalgono al 6 marzo 2017 e, tenuto conto degli atti interruttivi e dei 226 giorni di sospensione, la prescrizione si afferma maturata alla data del 22 aprile 2025, ovvero in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.C., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione.

In particolare, si afferma che la Corte d'Appello avrebbe utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni attribuite al coimputato C.C., mai acquisite al fascicolo dibattimentale né dallo stesso rese nel corso del processo.

La sentenza di primo grado, infatti, aveva dato atto dell'assenza di dichiarazioni utilizzabili ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen.; tuttavia, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento proprio su tali affermazioni, con conseguente violazione degli artt. 514, 526, 546 e 179 cod. proc. pen.

Per tali ragioni la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe altresì contraddittoria rispetto al contenuto della sentenza di primo grado, in ragione dell'impossibilità di ricostruire con chiarezza il percorso logico seguito dalla Corte d'Appello, la cui decisione di confermare la responsabilità del C.C. si fonda su elementi mai introdotti nel processo.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione.

Secondo la Corte territoriale, l'imputato, in quanto titolare della ditta "Working Italia", avrebbe dovuto rifiutare la richiesta del coimputato A.A. di subappaltare i lavori, poiché si trovava agli arresti domiciliari e dunque impossibilitato a svolgere attività di vigilanza sul cantiere. Inoltre, avrebbe dovuto eventualmente delegare le funzioni di controllo ad altra persona qualificata.

Tale ricostruzione è contestata dalla difesa, che evidenzia come la posizione di garanzia fosse in realtà coperta dal coimputato A.A. - tecnico geometra - e dal coimputato B.B. - direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza.

La presenza di tali figure avrebbe interrotto il nesso causale ed escluso la responsabilità del C.C. ex artt. 40 e 43 cod. pen., anche alla luce dei principi giurisprudenziali enucleati in tema di delega di funzioni.

Non sarebbe, inoltre, logicamente coerente sostenere che l'A.A. avesse assunto la qualità di datore di fatto - come riconosciuto altrove nella sentenza - e, simultaneamente, affermare che il C.C. non avesse delegato alcuna funzione. Secondo la difesa, dunque, la motivazione sarebbe contraddittoria e affetta da manifesta illogicità nella parte in cui attribuisce all'imputato una responsabilità fondata su automatismi non compatibili con il principio di colpevolezza.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.B., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., nonché la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.

La Corte d'Appello, si osserva, ha confermato la sentenza di primo grado senza sviluppare un autonomo percorso argomentativo, limitandosi a riprodurre il contenuto della pronuncia del Tribunale, senza illustrare in modo puntuale le ragioni della decisione.

Tale mancanza integra un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché non risultano chiariti né i risultati probatori valorizzati né i criteri adottati nel preferire la ricostruzione accusatoria, in contrasto con gli obblighi imposti dagli artt. 111 Cost., 546 e 192 cod. proc. pen.

Altra violazione di legge è censurata con riguardo alla qualifica attribuita al B.B. di coordinatore per la sicurezza, mai formalmente assunta, poiché l'imputato aveva accettato esclusivamente la nomina a direttore dei lavori, e comunque mancava la notifica preliminare agli enti competenti, necessaria per il perfezionamento della nomina stessa.

La Corte d'Appello, tuttavia, si è limitata ad affermare che il B.B. avrebbe "di fatto" svolto tale incarico, senza chiarire come ciò potesse sostituire gli adempimenti formali previsti dalla legge.

Analoga insufficienza motivazionale viene ravvisata nella valutazione del piano di sicurezza, ritenuto generico senza indicazione delle lacune da parte dei testi qualificati come l'isp. H.H., invece ricostruite dai giudici di merito, seppur privi di qualsivoglia competenza tecnica.

Un ulteriore vizio di motivazione, poiché contraddittoria, è denunciato con riguardo alla contraddizione tra la parte motiva della sentenza e il dispositivo.

Nella motivazione, infatti, la Corte di appello ha indicato il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, mentre nel dispositivo letto in udienza era indicato il diverso termine di novanta giorni. Tale divergenza, secondo la difesa, ha generato un'incertezza insanabile sul termine di deposito della decisione e, quindi, sul termine entro il quale proporre ricorso.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, avuto riguardo alla intervenuta prescrizione, con motivi comuni a quelli contenuti nel ricorso proposto nell'interesse dell'A.A.

I fatti risalgono al 6 marzo 2017 e, tenuto conto degli atti interruttivi e dei 226 giorni di sospensione, la prescrizione si afferma maturata alla data del 22 aprile 2025, ovvero in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione: si chiede alla Corte di cassazione di dichiarare l'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni indicate in epigrafe.

 

Diritto


1. Si deve preliminarmente osservare che, come rileva la stessa sentenza impugnata (p. 8), e come emerge dall'esame degli atti, nel corso del giudizio di appello la costituzione di parte civile è stata revocata. Nel caso di specie, dunque, non trova applicazione l'art. 578 cod. proc. pen. e, ai fini della presente decisione, si deve tenere conto del fatto che dopo la pronuncia della sentenza di appello il reato per cui si procede si è estinto per prescrizione.

II giudizio riguarda, infatti, una violazione dell'art. 590, comma 3, cod. pen. risalente al 6 marzo 2017. Il termine di prescrizione per questo reato è di anni 6, aumentato ad anni 7 e mesi 6, per effetto degli atti interruttivi. Questo termine è rimasto sospeso per 266 giorni (secondo l'analitico computo contenuto già nella sentenza del Tribunale, e per come pure emerge dagli atti).

Pertanto, è interamente decorso alla data del 20 aprile 2025.

2. Fatta questa doverosa premessa, si deve rilevare che il ricorso proposto nell'interesse di A.A. non presenta profili di inammissibilità, con particolare riguardo: a) al motivo inerente all'utilizzo delle dichiarazioni rese da C.C., che in effetti non risultano essere state formalmente acquisite (cfr., verbali delle udienze del 10 gennaio e del 13 giugno 2022), e ciononostante sono state poste a fondamento della statuizione impugnata (p. 13 sentenza); b) al motivo proposto in relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, in quanto nel rilasciare la procura per proporre l'appello il ricorrente prestò anche il consenso alla sostituzione (cfr., allegato 6 al ricorso, p. 75); c) all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'applicazione della sanzione sostitutiva richiederebbe la "presentazione del programma di trattamento". Una volta avanzata la richiesta ex art. 545-bis cod. proc. pen., infatti, il giudice non può limitarsi a constatare la mancanza di elementi di valutazione acquisibili d'ufficio, quali ad es., il relativo programma (Sez. 4, n. 22014 del 15/05/2025, non mass.; Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024, Locatelli, Rv. 287022 - 01).

Poiché il ricorso non è inammissibile il rapporto processuale di impugnazione si è validamente instaurato e sussistono i presupposti per rilevare e dichiarare, ex art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione del reato ascritto a A.A. per decorso del termine di prescrizione.

L'intervenuta instaurazione del rapporto processuale, e la constatazione che A.A. ha proposto ricorso formulando doglianze anche in ordine alle statuizioni civili, consente di rilevare che, per effetto della revoca della costituzione di parte civile, tali statuizioni debbono intendersi caducate.

3. Il ricorso proposto da B.B., invece, è inammissibile.

3.1. Il primo complesso motivo è in parte manifestamente infondato e in parte aspecifico.

3.1.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta, peraltro genericamente, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., che non può essere fatta valere ai sensi della lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. (pp. 1 e 2 del ricorso).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Rv. 254274 - 01).

La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, diversamente da quanto accade per l'art. 192 cod. proc. pen.

Pertanto, una simile deduzione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni Spa, Rv. 278196 - 02).

3.1.2. Il ricorrente lamenta inoltre il difetto assoluto di motivazione, o comunque il suo carattere apparente, al fine di sostenere la nullità della sentenza impugnata (p. 2 ricorso).

La doglianza - che è formulata in termini non chiari sostenendo che la motivazione è generica, lacunosa, apparente, insufficiente o del tutto omessa - è inammissibile, poiché manifestamente infondata.

Osserva il Collegio che alla motivazione fisicamente inesistente è equiparata la motivazione apparente, ipotizzabile nel caso in cui il giudice si limita a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso (cfr. ad es., Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 01) e che, nel caso di specie, la motivazione esiste e non può certo dirsi apparente, men che meno fisicamente inesistente. Come si vedrà esaminando le altre doglianze, la Corte territoriale ha affrontato tutte le questioni poste dal ricorrente in ordine alla effettiva assunzione della qualifica di coordinatore per la sicurezza (replicando anche alla questione della nomina e della notifica agli enti preposti), e alla concreta individuazione delle lacune del PSC, che sono state imputate al B.B. perché egli lo aveva redatto e sottoscritto (pp. 16 - 18 sentenza impugnata).

3.1.3. Il ricorrente sostiene di non aver mai accettato la nomina di coordinatore per la sicurezza (ma soltanto quella di direttore dei lavori), aggiungendo che, in ogni caso, tale nomina non era stata notificata agli enti preposti.

In tal modo, il ricorso reitera una doglianza già ampiamente scrutinata dalla Corte territoriale (pp. 16 - 17), con argomenti in alcun modo presi in considerazione nel motivo. I giudici d'appello hanno infatti sottolineato che lo stesso B.B., nel corso dell'interrogatorio, ha ammesso di aver rivestito la qualifica di coordinatore per la sicurezza (il cui atto di nomina fu notificato agli enti preposti), predisponendo e sottoscrivendo il PSC e, dunque, assumendo, anche in concreto, la posizione di garanzia che gli è attribuita nella imputazione, e che è stata ritenuta nelle conformi decisioni di merito.

3.1.4. Anche la censura relativa alla genericità del PSC, con cui si deduce il carattere apparente della motivazione, ripropone una questione già devoluta e risolta dalla Corte territoriale, con argomenti che il ricorrente non affronta, proponendo un motivo affetto da aspecificità c.d. estrinseca.

La Corte d'Appello, infatti, ha delineato l'addebito colposo in termini assai più ampi di quelli attinti dal ricorso (pp. 17 e 18 sentenza impugnata) sottolineando che B.B. aveva redatto un PSC del tutto standardizzato, riferibile a qualsiasi cantiere in cui si sarebbero dovute svolgere lavorazioni in quota, senza tenere in alcuna considerazione la circostanza, a lui nota, secondo la quale il proprietario del terreno confinante con il cantiere non aveva consentito di installare una impalcatura proprio sul lato in cui sarebbe poi precipitato il lavoratore. Ha rilevato, inoltre, che senza neppure esercitare il potere di sospensione dei lavori, B.B. si era limitato a sostituire tale impalcatura con un parapetto che era stato collocato al secondo piano, ma non al terzo, dove D.D. stava lavorando al momento dell'incidente.

La sentenza impugnata osserva, infine, che il ricorrente non aveva verificato l'idoneità dei POS, con conseguente violazione dell'art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e tale violazione, concordemente ritenuta sussistente dai giudici di merito, non è stata fatta oggetto di censura nell'atto di ricorso.

3.1.5. È manifestamente infondata anche l'ulteriore censura con cui si ipotizza la nullità della sentenza impugnata, per esservi contrasto quanto al termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. tra l'indicazione contenuta nella motivazione della sentenza (sessanta giorni) e quella contenuta nel dispositivo letto in udienza (novanta giorni), ciò che avrebbe determinato incertezza quanto alla decorrenza del termine per impugnare e costituirebbe un profilo di contraddittorietà della motivazione (p. 6 ricorso).

Si tratta, con evidenza, di un errore materiale contenuto nel solo testo della sentenza (non nel dispositivo letto in udienza né in quello trascritto in calce alla motivazione), che in alcun modo ha inciso sul percorso motivazionale né sul diritto della parte di impugnare la decisione che è stato ritualmente esercitato.

3.2. Quanto al secondo motivo, osserva il Collegio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818 - 01).

4. Anche il ricorso proposto da C.C. è inammissibile.

4.1. Il primo motivo è aspecifico.

Il ricorrente lamenta l'utilizzo, nei suoi confronti, di una prova inesistente, ovvero le dichiarazioni di C.C., mai acquisite dal dibattimento.

Come anticipato scrutinando il ricorso proposto da A.A., dall'esame degli atti, consentito in ragione del tipo di vizio dedotto, emerge che, effettivamente, tali dichiarazioni non sono mai state acquisite, essendo stato dato atto a verbale che C.C. non era comparso per rendere esame e che non v'erano sue dichiarazioni acquisibili ai sensi dell'articolo 513 cod. proc. pen.

Tuttavia, tanto il Tribunale (pp. 46 e 47), quanto la stessa Corte d'Appello (pp. 18 e ss.), trattando la posizione di C.C. non hanno fatto alcun riferimento a tali dichiarazioni che, invece, come emerge dallo stesso ricorso (pp. 2 e 5), sono state scrutinate per affermare la responsabilità di A.A.

A fronte di ciò, sarebbe stato onere del ricorrente spiegare in che termini la prova - inutilizzabile perché mai ammessa - era stata posta a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità, oltre che di A.A., anche di C.C., ma tale onere è rimasto inadempiuto.

Le considerazioni che precedono consentono inoltre di escludere sia i profili di contraddittorietà evidenziati in ricorso, sia la decisività del dedotto travisamento.

4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va subito evidenziato che la Corte territoriale ha affrontato il tema della delega al sol fine di rispondere al motivo di appello con il quale C.C., che si trovava agli arresti domiciliari, lamentava di essere stato nella impossibilità di tenere una condotta rispettosa della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ciò posto, e lungi dal prefigurare una responsabilità derivante da un "automatismo"(p. 9 ricorso), le conformi decisioni di merito hanno accertato che il lavoratore infortunatosi era un dipendente irregolare dell'impresa individuale "Working Italia di C.C.", facente capo appunto al ricorrente, il quale aveva altresì sottoscritto il contratto di subappalto dei lavori.

Come osservato dai giudici di merito il ricorrente, nella veste di datore di lavoro di D.D. (poi formalmente assunto subito dopo l'incidente), era il principale destinatario delle norme prevenzionistiche di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (artt. 122 e 129), la cui colposa inosservanza è stata ritenuta in relazione causale con il verificarsi dell'evento lesivo.

Né giovano al ricorrente il richiamo alla nomina del B.B. quale responsabile per la sicurezza e alla presenza di A.A., quale "tecnico geometra" (p. 7 ricorso) e datore di lavoro di fatto (p. 8), le cui omissioni avrebbero comunque rappresentato un fattore interruttivo del nesso di causa (p. 9). Osserva il Collegio che i giudici di merito, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, non hanno ritenuto provato, in fatto, che C.C. abbia effettivamente delegato ad altri soggetti compiti in materia di prevenzione degli infortuni ed anzi lo ha espressamente escluso. A ciò deve aggiungersi che la delega orale prospettata dal ricorrente si porrebbe in aperto contrasto con l'art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Inoltre, le omissioni degli altri garanti, su cui pure si appunta il ricorso, non possono considerarsi causa sopravvenuta idonea ad interrompere la catena causale, trattandosi, al limite, di ulteriori condotte colpose che hanno contribuito a concretizzare il rischio cautelato dalle norme violate.

D'altra parte, in tema di infortuni sul lavoro, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Rv. 284086 - 01; Sez. 4, n. 6507 dell'11/01/2018, Rv. 272464 - 01; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Rv. 252149 - 01).

In altre parole, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. pen. (così, in motivazione, Sez. 4, n. 1941 del 28/11/2023, non mass.).

Da quanto detto finora discende, infine, la manifesta infondatezza del motivo, nella parte in cui si deduce un contrasto tra distinte affermazioni contenute in sentenza, ovvero l'assunzione, da parte di A.A., della qualifica di datore di lavoro di fatto e la mancata delega delle funzioni da parte del ricorrente.

Venendo in rilievo, già sul piano ontologico, fenomeni del tutto diversi, non esiste alcuna incompatibilità logico-giuridica tra l'assunzione in concreto di una posizione di garanzia (che si aggiunge a quella fondata sulla formale qualifica di datore), e la delega di determinate funzioni che, a certe condizioni, trasferisce invece la responsabilità esonerando l'originario garante.

D'altra parte, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio della contraddittorietà della motivazione ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice -conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01; Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Rv. 247229 - 01) e, all'evidenza, tale situazione non ricorre nel caso di specie.

5. L'inammissibilità dei ricorsi proposti da C.C. e B.B., oltre a precludere la possibilità di dichiarare la prescrizione, non consente di intervenire sulle statuizioni civili, in ordine alle quali i ricorrenti neppure hanno formulato doglianze.

In conclusione, e riassuntivamente, poiché il ricorso proposto da A.A. è ammissibile, nei suoi confronti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Deve essere dichiarata, invece, l'inammissibilità dei ricorsi di B.B. e C.C.

Ne consegue la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), la condanna degli stessi al pagamento della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

5.1. Vanno infine oscurati i dati identificativi della persona offesa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.

 

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.A. perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibili i ricorsi di B.B. e C.C. e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Dispone l'oscuramento dei dati della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2026.