Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2026, n. 8151 - Investimento con il muletto. Omessa delimitazione, mediante apposita segnaletica, del percorso dei mezzi e di quello dei pedoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente
Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato a L il (Omissis)
avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'Appello di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella Cappello;
udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Giuseppina Casella, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, altresì, l'Avv. Giovanni Orfino, del foro di Bari, in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, degli Avv. ti Mauro Petrarulo e Andrea Comite, del foro di Bari, entrambi difensori di A.A., il quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale A.A. era stato condannato per il reato di cui agli artt. 113 e 590, cod. pen. (in Lavello, il 10/11/2018), ai danni di B.B., aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (in particolare art. 63, D.Lgs. n. 81/2008), per non avere, nella qualità di datore di lavoro della persona offesa, gestito adeguatamente il rischio derivante dalla compresenza di uomini e mezzi all'interno dell'azienda, non avendo apposto la segnaletica orizzontale per delimitare la zona riservata al transito dei mezzi (ritenuta dai giudici l'assenza di un rapporto di causalità tra l'altra omissione contestata - inerente alla dotazione del muletto messo a disposizione del lavoratore C.C. (padre della persona offesa e coimputato non ricorrente, al quale si è contestato il reato in termini di colpa generica per non aver osservato una distanza di sicurezza adeguata nel manovrare detto carrello)), così cagionando alla persona offesa le lesioni meglio descritte in imputazione. Nella specie, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, l'infortunio si era verificato su un tratto della viabilità interna dell'azienda (un vivaio), mentre l'infortunato stava camminando verso l'area di stoccaggio delle piante a fianco del carrello manovrato dal padre (di qui l'assenza di un nesso di causa con la mancanza dello specchietto retrovisore), allorquando era accidentalmente caduto a terra, venendo investito dal carrellista che, pur sterzando, non era riuscito a evitare l'urto della ruota destra con il piede destro della vittima. Era stato accertato che quel tratto di strada era privo di segnaletica orizzontale e che, al momento dell'infortunio, la persona offesa indossava le scarpe di sicurezza. La Corte d'Appello, nell'esaminare i motivi di gravame, con i quali l'imputato aveva chiesto, in via principale, l'assoluzione e, in subordine, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., ha rigettato l'impugnazione, ritenendo l'addebito colposo e il nesso di causalità materiale e giuridica tra lo stesso e l'evento verificatosi, oltre al bisogno di pena.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.
2.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla c.d. causalità della colpa l'intero giudizio, secondo il deducente, si sarebbe incentrato sull'omessa apposizione della segnaletica orizzontale. Tuttavia, si è osservato come fosse stato documentalmente accertato il punto in cui l'infortunato si trovava prima di essere investito e la stessa dinamica dell'incidente aveva confermato che l'infortunio era originato da un'invasione accidentale dell'area deputata al transito veicolare. Cosicché, l'eventuale apposizione della segnaletica non avrebbe potuto evitare l'evento, non potendosi impedire la caduta accidentale di una persona solo predisponendo una striscia bianca. Sotto altro profilo, poi, si è opposta l'irrilevanza del giudizio di inidoneità del cordolo di cemento sul quale si muoveva il muletto investitore, trattandosi peraltro di addebito mai contestato.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto al rispetto del criterio di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avuto riguardo alla efficacia eziologica della violazione della regola cautelare la difesa ha contestato l'assunto dei giudici del merito, secondo i quali l'apposizione della segnaletica avrebbe sicuramente o, quantomeno, con elevato grado di probabilità razionale, evitato l'evento, laddove l'istruttoria aveva dimostrato che, prima dell'urto, la vittima stava camminando lungo il percorso riservato ai pedoni e che, improvvisamente, aveva perso l'equilibrio e invaso la corsia riservata al transito del muletto, con la conseguenza che l'investimento sarebbe comunque avvenuto, a prescindere dall'assenza della segnaletica.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Il tenore delle censure impone una premessa, a fronte di una conforme valutazione dei giudici dei due gradi di merito.
I motivi di ricorso, infatti, non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso in quella sede, dovendosi in tal caso considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). E, in ogni caso, deve sempre sussistere una correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01).
Nella specie, dalla lettura doverosamente integrata delle due sentenze di merito, emerge in maniera assai precisa che la gestione dello spazio all'interno del luogo di lavoro non era stata effettuata in modo adeguato, non essendo stato delimitato, mediante apposita segnaletica, il percorso dei mezzi e quello dei pedoni che, di fatto, non risultavano adeguatamente separati. Infatti, era rimasto accertato che i due lavoratori, l'uno a bordo del carrello, l'altro a piedi, stavano procedendo sostanzialmente affiancati, ciò che non risultava interdetto da un'adeguata regolamentazione dell'utilizzo dello spazio aziendale. La previsione omessa da parte datoriale, pertanto, contrariamente a quanto asserito a difesa, è risultata strettamente collegata al rischio concretizzatosi.
2.1. E valga il vero.
L'art. 63 espressamente statuisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV. Il punto 1.4. di quest'ultimo riguarda, per l'appunto, "Le vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi". Al punto 1.4.1., è precisato che "Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio". La particolare attenzione posta alla gestione dello spazio aziendale, nel quale si muovano mezzi e persone, è poi confermata dalle ulteriori previsioni di quella norma infatti, da un lato, il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa (1.4.2.); ma, soprattutto, per quanto qui d'interesse, ove siano impiegati mezzi di trasporto sulle vie di circolazione, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente (1.4.3.) e le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (1.4.4.). Infine, nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato (1.4.5.).
2.2. Si tratta, a ben vedere, di una regola cautelare elastica che, per sua natura, indicando un comportamento non rigidamente definito, ma determinabile in base a circostanze fattuali concrete, come avvenuto nella specie, richiede una specificazione da parte datoriale nella fase di predisposizione delle misure di prevenzione idonee a neutralizzare quello specifico rischio. Ed è roprio la mancanza di tale predisposizione ad aver costituito oggetto della specifica contestazione.
3. Fatta tale premessa, occorre operarne un'altra, onde verificare, in base alle sollecitazioni difensive, la correttezza del ragionamento censurato, sia quanto alla individuazione della regola cautelare violata e alla sua correlazione con l'evento; che avuto riguardo al giudizio controfattuale esplicato dai giudici di merito.
3.1. Nella materia della responsabilità per colpa, infatti, il principio di colpevolezza impone certamente una verifica più complessa che si articola su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione - da parte del soggetto che riveste una posizione che possiamo definire lato sensu di garante - di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire. La giurisprudenza, peraltro, nel tentativo di definire in maniera più nitida i contorni della responsabilità penale colposa, ha più volte ritenuto la necessità di uno scrutinio inteso a verificare se l'evento abbia o meno concretizzato proprio il fattore di rischio che le regole cautelari violate erano intese a prevenire e a rendere evitabile (in motivazione, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645 - 01, in cui si opera un richiamo a indirizzo consolidato, con rinvio a Sez. 4, n. 40802 del 18/09/2008, Rv. 241475 - 01; n. 24898 del 24/05/2007, Rv. 236854 - 01; n. 5963 del 02/05/1998, Rv. 178402 - 01, in cui si è sottolineata la necessità che la verifica del nesso di causalità nei termini sopra precisati avvenga sulla scorta di elementi fattuali certi e non di mere ipotesi o congetture).
Tali concetti vanno ben al di là di quelli che tradizionalmente identificano l'elemento oggettivo del reato (condotta, evento e nesso causale) essi implicano, infatti, che l'inquadramento delle singole fattispecie vada compiuto all'interno del sistema normativo che costituisce la c.d. causalità della colpa. Sul piano oggettivo, pertanto, viene in rilievo la posizione dell'agente quale soggetto tenuto all'osservanza della regola cautelare; ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento, non solo materiale tra condotta ed evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi. Resta salva l'ulteriore verifica sul piano soggettivo, dell'elemento psicologico del reato cioè che, nel caso di responsabilità colposa, si articola anche attraverso il duplice scrutinio della prevedibilità dell'evento e della esigibilità del comportamento alternativo lecito.
I confini dell'illecito colposo sono così ricostruiti in modo da consentire un maggior grado di personalizzazione di esso, tradizionalmente più esposto al rischio di interpretazioni che nascondono forme di responsabilità da posizione o oggettiva, in maniera coerente con il parametro costituzionale di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (in motivazione, Sez. 4, n. 45589 del 10/11/2021, Rv. 282596 - 01, in materia di circolazione stradale). Sicché, è corretto affermare che non ogni evento verificatosi può esser ricondotto alla condotta colposa dell'agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 - 01). Il giudice, pertanto, non può limitarsi ad accertare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento dato, ma deve scrutinare quale sia il rischio che la norma violata è intesa a scongiurare. Inoltre, ai fini dell'accertamento della responsabilità per fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare (Sez. 4, n. 31490 del 14/04/2016, Rv. 267387 - 01). Ciò in quanto va scongiurato il pericolo derivante dalla "insufficiente riflessione che ancora si registra intorno alla complessa relazione tra titolarità di una competenza gestoria (del rischio) e regola cautelare, che indicando con quali specifici comportamenti deve operarsi quella gestione, concorre a definire l'ampiezza stessa di quella competenza". Sussiste, dunque, una "linea di confine... tra competenza gestoria e regola cautelare" che permette di ricollegare la responsabilità penale oltre il mero status di gestore del rischio, mediante la verifica se, nel caso concreto, era davvero richiesto di tenere un determinato comportamento; se quel comportamento, ove tenuto, avrebbe evitato l'evento pregiudizievole; infine, se quest'ultimo concretizzi proprio il rischio traguardato dalla regola cautelare violata (in motivazione Sez. 4, n. 31490/2016 cit., in cui si è, peraltro, precisato che l'intero edificio della responsabilità per fatto colposo trova un suo essenziale caposaldo nell'accertamento della ricorrenza di una condotta trasgressiva di regola cautelare causalmente efficiente rispetto all'evento, secondo i principi elaborati intorno all'art. 41 cod. pen.; cosicché, costruito tale caposaldo, l'indagine potrà condursi oltre, alla verifica della cd. causalità della colpa e poi della colpa in senso soggettivo).
3.2. Nella specie, la norma di sicurezza violata è stata nettamente individuata. Il suo scopo era proprio quello di richiamare il datore di lavoro alla gestione del rischio derivante dalla compresenza, all'interno del luogo di lavoro, di mezzi meccanici e persone e l'assunzione della misura di cautela, nella specie non adottata, deve presumersi efficace, atteso che non sono emersi e neppure sono stati opposti dalla difesa, elementi introduttivi di un rischio eccentrico, rispetto a quello presidiato dalla norma di cautela violata.
Fatta tale premessa, deve rilevarsi come la difesa non si sia debitamente confrontata con la regola cautelare violata, essendosi limitata a opporre un ragionamento in base al quale resterebbe vanificato il giudizio controfattuale, per essere la vittima caduta accidentalmente andando a invadere il tragitto riservato al carrello. Trattasi di affermazione errata in fatto, essendo emerso che i due lavoratori stavano procedendo sostanzialmente affiancati; ma anche in diritto, avuto riguardo al contenuto della norma cautelare, la presenza della segnaletica valendo proprio a delimitare con indicazione precisa da parte datoriale il percorso dei mezzi in movimento, interlcuso ai pedoni, con predisposizione di un tragitto idoneo a mettere in sicurezza il movimento di costoro rispetto a quello dei mezzi in movimento.
Del resto, l'inadeguatezza della sola presenza del cordolo in cemento, anche a volerne ravvisare lo scopo di gestire quello specifico rischio, è stata ritenuta e spiegata dai giudici di merito sulla scorta delle risultanze probatorie (vedi pag. 8 il riferimento alle dichiarazioni della teste S.), essendosi evidenziato che l'assenza di segnaletica lasciava di fatto ai pedoni la scelta di utilizzare quel passaggio ed eventualmente anche di attraversarlo, il tutto in condizioni di generale confusione e promiscuità di uomini e mezzi, in difetto di apposita regolamentazione della viabilità all'interno della sede aziendale.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.
